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ordinanza 8 marzo 1985, n. 61 (Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen, Rel....

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ordinanza 8 marzo 1985, n. 61 (Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen, Rel. Saja; Franzoso c. Braggion; Soc. So-edil c. I.n.p.s.; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Rovigo 14 ottobre 1977 (G.U. n. 32 del 1978); Pret. Cuneo 7 dicembre 1977 (G.U. n. 158 del 1978) Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 5 (MAGGIO 1985), pp. 1277/1278-1279/1280 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177864 . Accessed: 28/06/2014 12:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 12:36:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 8 marzo 1985, n. 61 (Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen, Rel. Saja; Franzoso c. Braggion; Soc. So-edil c. I.n.p.s.; interv. Pres. cons. ministri.

ordinanza 8 marzo 1985, n. 61 (Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen,Rel. Saja; Franzoso c. Braggion; Soc. So-edil c. I.n.p.s.; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib.Rovigo 14 ottobre 1977 (G.U. n. 32 del 1978); Pret. Cuneo 7 dicembre 1977 (G.U. n. 158 del1978)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 5 (MAGGIO 1985), pp. 1277/1278-1279/1280Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177864 .

Accessed: 28/06/2014 12:36

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

121, 4° comma), mentre le funzioni amministrative proprie la

regione le « esercita normalmente » « delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici » (art. 118, ult. comma, Cost.). Le funzioni amministrative delle regioni, nella previsione costituzionale, sono affidate in via generale non al consiglio, ma a soggetti diversi e responsabili. Appunto per questo il campo problematico dell'interpretazione della immunità consiliare è costituito da funzioni amministrative, fuoriuscenti dal nucleo essenziale sopra richiamato.

Vero è che, come per il parlamento, così per i consigli regionali le funzioni costituzionalmente previste non si esaurisco no in quella legislativa. Acoanto alle potestà legislativa, di indi

rizzo, di controllo e regolamentare riservate alle regioni, il consi

glio regionale esercita (art. 121, 2° comma, Cost.) «le altre

funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi ». (Un possi bile esempio è il riesame affidato al consiglio di atti della regione sui quali fosse stato esercitato controllo eventuale di merito ai

sensi dell'art. 125, 1° comma, Cost.). È questo il modello funzio

nale, che la disposizione sull'immunità ha per presupposto siste

matico, nel senso che con la guarentigia in esame si è voluto

garantire il libero esercizio delle funzioni tipiche ed esclusive

riservate al consiglio regionale, differenziando, per questo, la

posizione dei consiglieri regionali da quella dei componenti di

tutti gli altri organi investiti di funzioni ovviamente diverse.

L'ampliamento della portata dell'immunità risultante dall'am

pliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni riser

vate al consiglio regionale può essere operato, ove consentito, soltanto con legge dello Stato, perché soltanto il legislatore statale

può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una uguale

protezione ai consiglieri di tutte le regioni nell'esercizio delle

medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe

conforme al principio di legalità che regge compiutamente il

sistema penale. 6. - Nessuna influenza, rispetto alla estensione dell'immunità,

può invece essere riconosciuta nel caso di funzioni amministrative

del consiglio regionale che (come nella specie) abbiano fondamen

to in normative di fonte regionale, compresi gli statuti.

La possibile inserzione dei consigli regionali in funzioni di

amministrazione attiva corrisponde ad un modello più o meno

accentuatamente « assembleare » del governo regionale, che diver

si statuti hanno fatto proprio, e che è di per sé sicuramente

compatibile con le norme costituzionali. Ma altro è la distribu

zione delle funzioni amministrative tra i propri organi ovvero ad

enti locali che la regione, nell'ambito della propria autonomia,

può certamente operare, altro è pretendere che l'attribuzione

meramente eventuale di siffatte funzioni al consiglio regionale renda i componenti di quest'organo irresponsabili anche per l'esercizo di esse. Una ipotesi del genere è estranea al modello

funzionale previsto dal costituente e un'interpretazione dell'im

munità, che ne faccia il riflesso automatico di qualsiasi attribu

zione di funzioni amministrative al consiglio regionale, in base a

normative regionali, avrebbe implicazioni paradossali: le regioni con il semplice trasferire sul consiglio date funzioni amministrati

ve, ne porrebbero l'esercizio al riparo da qualsiasi responsabilità, sostituendo soggetti « immuni » ai soggetti in via generale titolari — e responsabili — per la funzione amministrativa.

Si tratta, a tutta evidenza, di implicazioni non volute dai

costituenti: in contrasto sia con il principio di responsabilità per

gli atti compiuti, che informa l'attività amministrativa (art. 28 e

113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato

la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della re

sponsabilità penale (art. 25 Cost.).

L'interpretazione razionale dell'art. 122, 4° comma, all'interno

del sistema costituzionale, conduce pertanto ad escludere che la

portata della immunità possa essere estesa sulla base di atti della

regione. Ciò si risolverebbe infatti nel consentire al consiglio

regionale la possibilità di predeterminare la irresponsabilità dei

propri membri nell'esercizio di determinate funzioni amministra

tive (potendosi cosi configurare diversamente, da regione a regio

ne, l'area delle condotte immuni) il tutto in palese contraddizione

con d principi portanti dell'ordine giuridico. 7. - Riassumendo, il criterio di delimitazione dell'immunità

consiliare non sta nella forma amministrativa degli atti (in ciò

resta valida la motivazione della sentenza n. 81/75) bensì nella

fonte attributiva delle funzioni stesse. Sono coperte dall'immunità

le funzioni amministrative attribuite al consiglio regionale in via

immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato.

Non sono, per contro, coperte dalla immunità eventuali altre

funzioni amministrative, attribuite al consiglio dalla normativa

regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della

Il Foro Italiano — 1985.

potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da

atti della regione. Il criterio qui precisato appresta al consiglio adeguate garanzie

contro intrusioni indebite.

In ogni caso, di fronte a sconfinamenti della autorità giudizia ria nell'area coperta dall'immunità, resta ovviamente il rimedio

già sperimentato del conflitto di attribuzioni dinanzi a questa corte.

Ed anche nell'ambito funzionale fuoriuscente dall'immunità, per

quanto riguarda in particolare la responsabilità penale, resta

ovviamente impregiudicata la rilevanza dei principi legali e costi

tuzionali (legalità e tipicità dell'illecito penale, ecc.) che delimita

no in via generale il controllo giudiziario penale sull'attività, e in

particolare sulla discrezionalità amministrativa.

8. - Applicando i suesposti principi al caso di specie se ne

deduce che per i voti dati, dapprima in una fase preparatoria e

consultiva del procedimento e quindi nella sede deliberativa

consiliare, nell'esercizio di funzioni amministrative (di ammini

strazione attiva) devolute al consiglio della regione Abruzzo dalla

legge regionale (1. reg. n. 53/78, art. 15) i consiglieri non sono

assistiti dalla guarentigia di cui all'art. 122, 4° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, dichiara che spetta

agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento

della eventuale responsabilità penale dei consiglieri della regione Abruzzo per i voti dati con l'approvazione del parere, favorevole

all'ammissione al preconvenzionamento con enti mutualistici della

s.n.c. Sanitas di Lanciano, espresso dalla V commissione consi

liare nella seduta del 4 dicembre 1980 nonché con l'approvazione della conforme deliberazione adottata, sul medesimo oggetto, dal

consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 13 gennaio 1981.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 8 marzo 1985, n. 61

(Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen, Rei. Saia; Franzoso c. Braggion; Soc. So-edil c. I.n.p.s.; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Rovigo 14 ottobre 1977 (G.U. n. 32 del 1978); Pret. Cuneo 7 dicembre 1977 (G.U. n. 158 del 1978).

Termini processuali in materia civile — Contenzioso elettorale amministrativo — Sospensione feriale — Applicabilità — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24; d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, t.u. delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali, art. 82; 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, art. 1; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, sospensione dei termini processuali nel

periodo feriale, art. 1, 3).

Termini processuali in materia civile — Controversie relative agli obblighi del datore di lavoro in materia previdenziale —

Sospensione feriale — Applicabilità — Esclusione — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 442; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 3).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu zionale degli art. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non comprendono fra le controversie alle quali non si

applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale quelle promosse in materia di ineleggibilità a consiglieri comunali, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e all'applica

ci) Trib. Rovigo, ord. 14 ottobre 1977, è massimata in Foro it., 1978, I, 1064.

Nel senso che le cause elettorali sono soggette alla sospensione feriale dei termini, cfr. Cass. 29 novembre 1983, n. 7153, id., Rep. 1983, voce Termini processuali civili, n. 44; Cons. Stato, ad. plen., 17 febbraio 1978, n. 5, id., 1978, III, 464, con nota di richiami.

La questione di costituzionalità degli art. 1 e 3 1. 7 ottobre 1969 n.

742, nella parte in cui prevedono delle eccezioni alla sospensione feriale, è stata ritenuta infondata da Corte cost. 15 maggio 1974, n. 130, id., 1974, I, 1548, con nota di richiami.

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1279 PARTE PRIMA 1280

zione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in riferimento all'art. 24 Cost. (2)

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente per oggetto la richiesta dichiarazione di ineleggibilità di Braggion Aureliano a

consigliere della provincia di Rovigo, controvertendosi sull'inam

missibilità del ricorso per scadenza del relativo termine, il tribu

nale della stessa città con ordinanza del 14 ottobre 1977 (reg. ord. n. 544 del 1977) sollevava questione di legittimità costituzio

nale degli art. 1 e 3 1. 7 ottobre 1969 n. 742, i quali, nello

stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione della sospensione, non

includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale:

sembrava al tribunale che le dette norme contrastassero con gli art. 3 e 24 Cost., per una disparità di trattamento tra i processi

urgenti, ai quali non si applicava la sospensione in questione, e i

processi in materia elettorale, per i quali, malgrado la loro

urgenza, la sospensione doveva invece operare; che nel corso di due procedimenti di opposizione a decreti

ingiuntivi emessi dal Pretore di Cuneo per omesso versamento dei

contributi e sanzioni civili a favore dell'I.n.p.s. e a carico della

sjn.c. So-edil e della s.a.s. Sima, il pretore con ordinanza del 7

dicembre 1977 (reg. ord. n. 158 del 1978) sollevava, in riferimen

to all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del

medesimo art. 3 1. n. 742/69, il quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in

materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c., nel

testo della 1. 11 agosto 1973 n. 533): riteneva il pretore che la

presunzione di urgenza, posta a fondamento dell'art. 3, 2'

parte, 1. cit. non avesse ragion d'essere per le cause relative non

a prestazioni previdenziali chieste dal lavoratore assistito, bensì a

pretese degli istituti asasieurativi nei confronti dei datori di

lavoro; che nessuna delle parti private si costituiva; che la presidenza del consiglio dei ministri interveniva in

entrambe le cause chiedendo che le questioni fossero dichiarate

non fondate.

Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi

possono essere riuniti1;

che le due questioni sono manifestamente infondate;

che infatti non vi è contraddizione logica, contrariamente a

quanto dedotto dal giudice a quo, fra la trattazione più rapida,

disposta per le cause elettorali (riduzione dei termini, ecc.) e la

loro mancata comprensione nelle eccezioni di cui all'art. 3 1. cit.

poiché non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere,

come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie

non si spinga al di là della speciale disciplina per esse stabilita,

senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale;

che, per quanto concerne la seconda questione, ossia quella

relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, è

palese come debba essere disattesa la distinzione prospettata dal

giudice a quo, in quanto nessuna irrazionalità sussiste nella

disciplina intrinsecamente unitaria stabilita dall'art. 3 1. cit. per

tutte le dette cause: identica è invero la ratio sia per le

controversie promosse dai lavoratori assicurati sia per quelle iniziate dagli enti previdenziali contro gli obbligati onde ottenere

il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di

queste ultime è correlata alla necessità, in cui versano gli stessi

enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla

loro funzione istituzionale e cosi forane le prestazioni dovute;

che, pertanto nessuna violazione, né dell'art. 3 né dell'art. 24

Cost., può ravvisarsi.

(2) Pret. Cuneo, ord. 7 dicembre 1977, è massimata in Foro it.,

1978, I, 2375. Sulla non assoggettabilità alla sospensione feriale dei termini delle

controversie previdenziali, v. Cass. 15 ottobre 1983, n. 6045, id., Rep.

1983, voce Termini processuali civili, n. 39; 16 luglio 1983, n. 4925,

ibid., n. 41; 7 ottobre 1982, nn. 5130 a 5132, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 8-11; 3 giugno 1981, n. 3583, id., Rep. 1981, voce cit., n. 16; 25

maggio 1981, n. 3450, ibid., n. 36; 29 ottobre 1981, n. 5706, id., 1981,

I, 2941, con nota di richiami e osservazioni di C. M. Barone.

Cass. 10 maggio 1982, n. 2894, id., Rep. 1982, voce cit., n. 31, ha

ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli

art. 1, 3 e 4 1. 742/69 nella parte in cui escludono le controversie in

materia di lavoro dalla sospensione feriale.

Per ulteriori riferimenti, cons. Cass., sez. un., 9 maggio 1983, n.

3147, id., 1983, I, 3081, con nota di richiami e osservazioni di M.

Orsenigo.

Il Foro Italiano — 1985.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 3 1. 7 ottobre 1969 n. 742 — i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini pro cessuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensio

ne, non includono tra questi ultimi le controversie in materia

elettorale — sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost, dal

Tribunale di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichia

ra manifestamente non fondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 3 stessa legge — che prevede tra i casi di

esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza obbligatoria, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i

datori di lavoro — sollevata in riferimento all'art. 24 Cost, dal

Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 marzo 1985, n. 58

(Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Elia, Rei. Andrioli; Capobianchi e altri c. Cassa sovvenzioni per il

personale dell'amministrazione finanziaria e Min. finanze, Min.

tesoro, Min. bilancio; interv. Pres. cons, ministri. Orci. T.A.R.

Lazio, sez. II, 7 dicembre 1977 (G.U. n. 8 del 1980).

Impiegato dello Stato e pubblico — Personale dell'amministrazione

finanziaria — Iscrizione al fondo di previdenza — Iscrizione alla

cassa sovvenzioni — Questioni manifestamente infondate di costi

tuzionalità (Cost., art. 3, 53, 77; 1. 9 ottobre 1971 n. 825,

delega al governo per la riforma tributaria, art. 11; d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, disposizioni integrative e correttive del

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 648 concernente il riordinamento

dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei

tributi speciali, art. 1, 2, 3, 4, 5).

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costitu

zionale degli art. 1, 2, 3, 4, 5 d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, per la parte relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di

previdenza per il personale del ministero delle finanze e delle

intendenze di finanze e iscrizione alla cassa sovvenzioni per il

personale dell'amministrazione finanziaria, in riferimento agli art. 3, 53 e 77 Cost. (1)

Diritto. — 3. - 11 T.A.R. Lazio, sez. II, sottopone a questa corte la questione sul se siano costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli art. 1, 2, 3, 4 e 5 d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28

(disposizioni integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e

armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) per la parte relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di previdenza

per il personale del ministero delle finanze e delle intendenze di

finanze e iscrizione alla cassa sovvenzioni, a) in riferimento

all'art. 77 Cost, in quanto le norme denunciate incidono diretta

mente sulle posizioni giuridiche dei singoli appartenenti alla cassa

e, conseguentemente, esorbitano dai limiti della legge di delega 9

ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al governo della repubblica

per la riforma tributaria), b) in riferimento all'art. 3 Cost, in

quanto introducono irragionevole disparità di trattamento tra

(1) L'ordinanza di rimessione, T.A.R. Lazio, sez. II, 7 dicembre

1977, è massimata in Foro it., 1980, III, 231. T.A.R. Lazio, sez. II, 10 giugno 1983, n. 509, id., Rep. 1983, voce

Impiegato dello Stato, n. 1164, ha ritenuto manifestamente infondata la

questione di costituzionalità dell'art. 3 d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 1972 la valutazione della consistenza patrimoniale della cassa sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria, ai fini dell'indennità di liquidazione spettante ai soci cessati da tale qualità per effetto dell'art. 2 stesso d.p.r. n. 28/76.

Va rilevato come, in deroga alla consuetudine secondo cui la manifesta infondatezza delle questioni viene dalla corte dichiarata con ordinanza, il deliberato in epigrafe sia stato affidato invece ad una sentenza, oltre tutto derogandosi alla tendenza che mostra la forma del provvedimento decisorio collegata con la sede di trattazione della questione (cfr. L. Elia, La giustizia costituzionale nel 1984, id., 1985, V, 69), laddove la decisione è stata assunta in camera di consiglio e non in udienza, ma in conformità a quanto già operato da Corte cost. 25 luglio 1984, n. 221, id., 1984, I, 2659, con nota di richiami e osservazioni di R. Romboli.

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