ordinanza 8 marzo 1985, n. 61 (Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen,Rel. Saja; Franzoso c. Braggion; Soc. So-edil c. I.n.p.s.; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib.Rovigo 14 ottobre 1977 (G.U. n. 32 del 1978); Pret. Cuneo 7 dicembre 1977 (G.U. n. 158 del1978)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 5 (MAGGIO 1985), pp. 1277/1278-1279/1280Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177864 .
Accessed: 28/06/2014 12:36
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 12:36:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
121, 4° comma), mentre le funzioni amministrative proprie la
regione le « esercita normalmente » « delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici » (art. 118, ult. comma, Cost.). Le funzioni amministrative delle regioni, nella previsione costituzionale, sono affidate in via generale non al consiglio, ma a soggetti diversi e responsabili. Appunto per questo il campo problematico dell'interpretazione della immunità consiliare è costituito da funzioni amministrative, fuoriuscenti dal nucleo essenziale sopra richiamato.
Vero è che, come per il parlamento, così per i consigli regionali le funzioni costituzionalmente previste non si esaurisco no in quella legislativa. Acoanto alle potestà legislativa, di indi
rizzo, di controllo e regolamentare riservate alle regioni, il consi
glio regionale esercita (art. 121, 2° comma, Cost.) «le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi ». (Un possi bile esempio è il riesame affidato al consiglio di atti della regione sui quali fosse stato esercitato controllo eventuale di merito ai
sensi dell'art. 125, 1° comma, Cost.). È questo il modello funzio
nale, che la disposizione sull'immunità ha per presupposto siste
matico, nel senso che con la guarentigia in esame si è voluto
garantire il libero esercizio delle funzioni tipiche ed esclusive
riservate al consiglio regionale, differenziando, per questo, la
posizione dei consiglieri regionali da quella dei componenti di
tutti gli altri organi investiti di funzioni ovviamente diverse.
L'ampliamento della portata dell'immunità risultante dall'am
pliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni riser
vate al consiglio regionale può essere operato, ove consentito, soltanto con legge dello Stato, perché soltanto il legislatore statale
può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una uguale
protezione ai consiglieri di tutte le regioni nell'esercizio delle
medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe
conforme al principio di legalità che regge compiutamente il
sistema penale. 6. - Nessuna influenza, rispetto alla estensione dell'immunità,
può invece essere riconosciuta nel caso di funzioni amministrative
del consiglio regionale che (come nella specie) abbiano fondamen
to in normative di fonte regionale, compresi gli statuti.
La possibile inserzione dei consigli regionali in funzioni di
amministrazione attiva corrisponde ad un modello più o meno
accentuatamente « assembleare » del governo regionale, che diver
si statuti hanno fatto proprio, e che è di per sé sicuramente
compatibile con le norme costituzionali. Ma altro è la distribu
zione delle funzioni amministrative tra i propri organi ovvero ad
enti locali che la regione, nell'ambito della propria autonomia,
può certamente operare, altro è pretendere che l'attribuzione
meramente eventuale di siffatte funzioni al consiglio regionale renda i componenti di quest'organo irresponsabili anche per l'esercizo di esse. Una ipotesi del genere è estranea al modello
funzionale previsto dal costituente e un'interpretazione dell'im
munità, che ne faccia il riflesso automatico di qualsiasi attribu
zione di funzioni amministrative al consiglio regionale, in base a
normative regionali, avrebbe implicazioni paradossali: le regioni con il semplice trasferire sul consiglio date funzioni amministrati
ve, ne porrebbero l'esercizio al riparo da qualsiasi responsabilità, sostituendo soggetti « immuni » ai soggetti in via generale titolari — e responsabili — per la funzione amministrativa.
Si tratta, a tutta evidenza, di implicazioni non volute dai
costituenti: in contrasto sia con il principio di responsabilità per
gli atti compiuti, che informa l'attività amministrativa (art. 28 e
113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato
la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della re
sponsabilità penale (art. 25 Cost.).
L'interpretazione razionale dell'art. 122, 4° comma, all'interno
del sistema costituzionale, conduce pertanto ad escludere che la
portata della immunità possa essere estesa sulla base di atti della
regione. Ciò si risolverebbe infatti nel consentire al consiglio
regionale la possibilità di predeterminare la irresponsabilità dei
propri membri nell'esercizio di determinate funzioni amministra
tive (potendosi cosi configurare diversamente, da regione a regio
ne, l'area delle condotte immuni) il tutto in palese contraddizione
con d principi portanti dell'ordine giuridico. 7. - Riassumendo, il criterio di delimitazione dell'immunità
consiliare non sta nella forma amministrativa degli atti (in ciò
resta valida la motivazione della sentenza n. 81/75) bensì nella
fonte attributiva delle funzioni stesse. Sono coperte dall'immunità
le funzioni amministrative attribuite al consiglio regionale in via
immediata ed esclusiva dalla Costituzione e da leggi dello Stato.
Non sono, per contro, coperte dalla immunità eventuali altre
funzioni amministrative, attribuite al consiglio dalla normativa
regionale, non essendo concepibile tra l'altro che il limite della
Il Foro Italiano — 1985.
potestà punitiva sia segnato, invece che dalla legge dello Stato da
atti della regione. Il criterio qui precisato appresta al consiglio adeguate garanzie
contro intrusioni indebite.
In ogni caso, di fronte a sconfinamenti della autorità giudizia ria nell'area coperta dall'immunità, resta ovviamente il rimedio
già sperimentato del conflitto di attribuzioni dinanzi a questa corte.
Ed anche nell'ambito funzionale fuoriuscente dall'immunità, per
quanto riguarda in particolare la responsabilità penale, resta
ovviamente impregiudicata la rilevanza dei principi legali e costi
tuzionali (legalità e tipicità dell'illecito penale, ecc.) che delimita
no in via generale il controllo giudiziario penale sull'attività, e in
particolare sulla discrezionalità amministrativa.
8. - Applicando i suesposti principi al caso di specie se ne
deduce che per i voti dati, dapprima in una fase preparatoria e
consultiva del procedimento e quindi nella sede deliberativa
consiliare, nell'esercizio di funzioni amministrative (di ammini
strazione attiva) devolute al consiglio della regione Abruzzo dalla
legge regionale (1. reg. n. 53/78, art. 15) i consiglieri non sono
assistiti dalla guarentigia di cui all'art. 122, 4° comma, Cost.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, dichiara che spetta
agli organi giurisdizionali dello Stato procedere per l'accertamento
della eventuale responsabilità penale dei consiglieri della regione Abruzzo per i voti dati con l'approvazione del parere, favorevole
all'ammissione al preconvenzionamento con enti mutualistici della
s.n.c. Sanitas di Lanciano, espresso dalla V commissione consi
liare nella seduta del 4 dicembre 1980 nonché con l'approvazione della conforme deliberazione adottata, sul medesimo oggetto, dal
consiglio regionale dell'Abruzzo nella seduta del 13 gennaio 1981.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 8 marzo 1985, n. 61
(Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Roehrssen, Rei. Saia; Franzoso c. Braggion; Soc. So-edil c. I.n.p.s.; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Rovigo 14 ottobre 1977 (G.U. n. 32 del 1978); Pret. Cuneo 7 dicembre 1977 (G.U. n. 158 del 1978).
Termini processuali in materia civile — Contenzioso elettorale amministrativo — Sospensione feriale — Applicabilità — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 24; d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, t.u. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, art. 82; 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, art. 1; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale, art. 1, 3).
Termini processuali in materia civile — Controversie relative agli obblighi del datore di lavoro in materia previdenziale —
Sospensione feriale — Applicabilità — Esclusione — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 24; cod. proc. civ., art. 442; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 3).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu zionale degli art. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non comprendono fra le controversie alle quali non si
applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale quelle promosse in materia di ineleggibilità a consiglieri comunali, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e all'applica
ci) Trib. Rovigo, ord. 14 ottobre 1977, è massimata in Foro it., 1978, I, 1064.
Nel senso che le cause elettorali sono soggette alla sospensione feriale dei termini, cfr. Cass. 29 novembre 1983, n. 7153, id., Rep. 1983, voce Termini processuali civili, n. 44; Cons. Stato, ad. plen., 17 febbraio 1978, n. 5, id., 1978, III, 464, con nota di richiami.
La questione di costituzionalità degli art. 1 e 3 1. 7 ottobre 1969 n.
742, nella parte in cui prevedono delle eccezioni alla sospensione feriale, è stata ritenuta infondata da Corte cost. 15 maggio 1974, n. 130, id., 1974, I, 1548, con nota di richiami.
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 12:36:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1279 PARTE PRIMA 1280
zione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in riferimento all'art. 24 Cost. (2)
Ritenuto che nel corso di un procedimento avente per oggetto la richiesta dichiarazione di ineleggibilità di Braggion Aureliano a
consigliere della provincia di Rovigo, controvertendosi sull'inam
missibilità del ricorso per scadenza del relativo termine, il tribu
nale della stessa città con ordinanza del 14 ottobre 1977 (reg. ord. n. 544 del 1977) sollevava questione di legittimità costituzio
nale degli art. 1 e 3 1. 7 ottobre 1969 n. 742, i quali, nello
stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e i casi di esclusione della sospensione, non
includono tra questi ultimi le controversie in materia elettorale:
sembrava al tribunale che le dette norme contrastassero con gli art. 3 e 24 Cost., per una disparità di trattamento tra i processi
urgenti, ai quali non si applicava la sospensione in questione, e i
processi in materia elettorale, per i quali, malgrado la loro
urgenza, la sospensione doveva invece operare; che nel corso di due procedimenti di opposizione a decreti
ingiuntivi emessi dal Pretore di Cuneo per omesso versamento dei
contributi e sanzioni civili a favore dell'I.n.p.s. e a carico della
sjn.c. So-edil e della s.a.s. Sima, il pretore con ordinanza del 7
dicembre 1977 (reg. ord. n. 158 del 1978) sollevava, in riferimen
to all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 3 1. n. 742/69, il quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 442 c.p.c., nel
testo della 1. 11 agosto 1973 n. 533): riteneva il pretore che la
presunzione di urgenza, posta a fondamento dell'art. 3, 2'
parte, 1. cit. non avesse ragion d'essere per le cause relative non
a prestazioni previdenziali chieste dal lavoratore assistito, bensì a
pretese degli istituti asasieurativi nei confronti dei datori di
lavoro; che nessuna delle parti private si costituiva; che la presidenza del consiglio dei ministri interveniva in
entrambe le cause chiedendo che le questioni fossero dichiarate
non fondate.
Considerato che, trattandosi di questioni analoghe, i giudizi
possono essere riuniti1;
che le due questioni sono manifestamente infondate;
che infatti non vi è contraddizione logica, contrariamente a
quanto dedotto dal giudice a quo, fra la trattazione più rapida,
disposta per le cause elettorali (riduzione dei termini, ecc.) e la
loro mancata comprensione nelle eccezioni di cui all'art. 3 1. cit.
poiché non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere,
come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità delle cause elettorali rispetto alle controversie ordinarie
non si spinga al di là della speciale disciplina per esse stabilita,
senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale;
che, per quanto concerne la seconda questione, ossia quella
relativa alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria, è
palese come debba essere disattesa la distinzione prospettata dal
giudice a quo, in quanto nessuna irrazionalità sussiste nella
disciplina intrinsecamente unitaria stabilita dall'art. 3 1. cit. per
tutte le dette cause: identica è invero la ratio sia per le
controversie promosse dai lavoratori assicurati sia per quelle iniziate dagli enti previdenziali contro gli obbligati onde ottenere
il pagamento dei contributi, in quanto la sollecita definizione di
queste ultime è correlata alla necessità, in cui versano gli stessi
enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla
loro funzione istituzionale e cosi forane le prestazioni dovute;
che, pertanto nessuna violazione, né dell'art. 3 né dell'art. 24
Cost., può ravvisarsi.
(2) Pret. Cuneo, ord. 7 dicembre 1977, è massimata in Foro it.,
1978, I, 2375. Sulla non assoggettabilità alla sospensione feriale dei termini delle
controversie previdenziali, v. Cass. 15 ottobre 1983, n. 6045, id., Rep.
1983, voce Termini processuali civili, n. 39; 16 luglio 1983, n. 4925,
ibid., n. 41; 7 ottobre 1982, nn. 5130 a 5132, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 8-11; 3 giugno 1981, n. 3583, id., Rep. 1981, voce cit., n. 16; 25
maggio 1981, n. 3450, ibid., n. 36; 29 ottobre 1981, n. 5706, id., 1981,
I, 2941, con nota di richiami e osservazioni di C. M. Barone.
Cass. 10 maggio 1982, n. 2894, id., Rep. 1982, voce cit., n. 31, ha
ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli
art. 1, 3 e 4 1. 742/69 nella parte in cui escludono le controversie in
materia di lavoro dalla sospensione feriale.
Per ulteriori riferimenti, cons. Cass., sez. un., 9 maggio 1983, n.
3147, id., 1983, I, 3081, con nota di richiami e osservazioni di M.
Orsenigo.
Il Foro Italiano — 1985.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 3 1. 7 ottobre 1969 n. 742 — i quali, nello stabilire, rispettivamente, la sospensione dei termini pro cessuali nel periodo feriale e i casi di esclusione dalla sospensio
ne, non includono tra questi ultimi le controversie in materia
elettorale — sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost, dal
Tribunale di Rovigo con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichia
ra manifestamente non fondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 3 stessa legge — che prevede tra i casi di
esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le controversie in materia di previdenza obbligatoria, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i
datori di lavoro — sollevata in riferimento all'art. 24 Cost, dal
Pretore di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 marzo 1985, n. 58
(Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Elia, Rei. Andrioli; Capobianchi e altri c. Cassa sovvenzioni per il
personale dell'amministrazione finanziaria e Min. finanze, Min.
tesoro, Min. bilancio; interv. Pres. cons, ministri. Orci. T.A.R.
Lazio, sez. II, 7 dicembre 1977 (G.U. n. 8 del 1980).
Impiegato dello Stato e pubblico — Personale dell'amministrazione
finanziaria — Iscrizione al fondo di previdenza — Iscrizione alla
cassa sovvenzioni — Questioni manifestamente infondate di costi
tuzionalità (Cost., art. 3, 53, 77; 1. 9 ottobre 1971 n. 825,
delega al governo per la riforma tributaria, art. 11; d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, disposizioni integrative e correttive del
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 648 concernente il riordinamento
dei fondi di previdenza e l'armonizzazione delle tabelle dei
tributi speciali, art. 1, 2, 3, 4, 5).
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costitu
zionale degli art. 1, 2, 3, 4, 5 d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, per la parte relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di
previdenza per il personale del ministero delle finanze e delle
intendenze di finanze e iscrizione alla cassa sovvenzioni per il
personale dell'amministrazione finanziaria, in riferimento agli art. 3, 53 e 77 Cost. (1)
Diritto. — 3. - 11 T.A.R. Lazio, sez. II, sottopone a questa corte la questione sul se siano costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli art. 1, 2, 3, 4 e 5 d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28
(disposizioni integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.
648, concernente il riordinamento dei fondi di previdenza e
armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) per la parte relativa alla incompatibilità tra iscrizione al fondo di previdenza
per il personale del ministero delle finanze e delle intendenze di
finanze e iscrizione alla cassa sovvenzioni, a) in riferimento
all'art. 77 Cost, in quanto le norme denunciate incidono diretta
mente sulle posizioni giuridiche dei singoli appartenenti alla cassa
e, conseguentemente, esorbitano dai limiti della legge di delega 9
ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al governo della repubblica
per la riforma tributaria), b) in riferimento all'art. 3 Cost, in
quanto introducono irragionevole disparità di trattamento tra
(1) L'ordinanza di rimessione, T.A.R. Lazio, sez. II, 7 dicembre
1977, è massimata in Foro it., 1980, III, 231. T.A.R. Lazio, sez. II, 10 giugno 1983, n. 509, id., Rep. 1983, voce
Impiegato dello Stato, n. 1164, ha ritenuto manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 3 d.p.r. 3 gennaio 1976 n. 28, in riferimento all'art. 53 Cost., nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 1972 la valutazione della consistenza patrimoniale della cassa sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria, ai fini dell'indennità di liquidazione spettante ai soci cessati da tale qualità per effetto dell'art. 2 stesso d.p.r. n. 28/76.
Va rilevato come, in deroga alla consuetudine secondo cui la manifesta infondatezza delle questioni viene dalla corte dichiarata con ordinanza, il deliberato in epigrafe sia stato affidato invece ad una sentenza, oltre tutto derogandosi alla tendenza che mostra la forma del provvedimento decisorio collegata con la sede di trattazione della questione (cfr. L. Elia, La giustizia costituzionale nel 1984, id., 1985, V, 69), laddove la decisione è stata assunta in camera di consiglio e non in udienza, ma in conformità a quanto già operato da Corte cost. 25 luglio 1984, n. 221, id., 1984, I, 2659, con nota di richiami e osservazioni di R. Romboli.
This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 12:36:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions