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ordinanza 9 dicembre 2002; Giud. Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc....

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ordinanza 9 dicembre 2002; Giud. Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc. Rai- Radiotelevisione italiana (Avv. Dell'Olio, Scozzafava), Pres. cons. ministri, Baldassarre e altri (Avv. Dell'Olio, Scozzafava, Mirabile) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 919/920-923/924 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197977 . Accessed: 24/06/2014 23:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.105 on Tue, 24 Jun 2014 23:21:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ordinanza 9 dicembre 2002; Giud. Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc. Rai-Radiotelevisione italiana (Avv. Dell'Olio, Scozzafava), Pres. cons. ministri, Baldassarre e

ordinanza 9 dicembre 2002; Giud. Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc. Rai-Radiotelevisione italiana (Avv. Dell'Olio, Scozzafava), Pres. cons. ministri, Baldassarre e altri(Avv. Dell'Olio, Scozzafava, Mirabile)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 919/920-923/924Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197977 .

Accessed: 24/06/2014 23:21

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PARTE PRIMA

TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 9 dicembre 2002; Giud.

Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc. Rai

Radiotelevisione italiana (Avv. Dell'Olio, Scozzafava), Pres. cons, ministri, Baldassarre e altri (Avv. Dell'Olio,

Scozzafava, Mirabile).

TRIBUNALE DI ROMA;

Lavoro (rapporto di) — Giornalista televisivo — Mansioni — Modificazione peggiorativa

— Fattispecie (Cod. civ.,

art. 2103). Provvedimenti di urgenza — Giornalista televisivo — Man

sioni — Modificazione peggiorativa — «Periculum in mo

ra» (Cod. civ., art. 2103; cod. proc. civ., art. 700). Provvedimenti di urgenza — Condizioni di ammissibilità —

«Periculum in mora» (Cod. proc. civ., art. 700).

La destinazione alla realizzazione di uno sceneggiato ispirato a

fatti realmente accaduti (c.d. docudrama) di un giornalista televisivo dipendente Rai, da tempo affermatosi nella realiz

zazione e conduzione di programmi televisivi di approfondi mento informativo, su tematiche di stretta attualità, seguiti da

vasto pubblico e per tale competenza assunto, costituisce

violazione della previsione dell'art. 2103 c.c. ed è suscettibile

d'inibitoria cautelare. (1) Nel settore del giornalismo televisivo d'informazione, l'attribu

zione al prestatore di lavoro di mansioni inferiori rispetto a

quelle convenute dà luogo ad una situazione di periculum in

mora idonea a giustificare l'adozione di un provvedimento

d'urgenza, giacché la professionalità acquisita dal dipen dente nello specifico settore, una volta lesa dal demansiona

mento, non trova forme adeguate di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale. (2)

(1-2) Non si rinvengono precedenti editi negli esatti termini. Per i profili considerati, l'ordinanza ha trovato piena conferma nel

l'ordinanza collegiale Trib. Roma 20 febbraio 2003, pres. Cortesani, est. Blasutto, emessa in esito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. pro mosso dalla Rai.

La prima massima presuppone il convincimento che, nella situazione

rappresentata, si realizzi la destinazione del giornalista dipendente a mansioni che, sacrificandone la visibilità e non aderendo alle sue speci fiche competenze, come contrattualmente contemplate, pregiudicano la

professionalità dell'interessato e ne disperdono il patrimonio di nozioni ed esperienze. Tenuto anche conto della previsione dell'art. 2 del con tratto di servizio tra la Rai ed il governo, la summenzionata ordinanza

collegiale emessa in sede di reclamo ha, peraltro, specificamente esclu so che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., possano considerarsi

equivalenti l'affidamento di compiti di «informazione» e quello di

compiti di «cultura». Nel senso che il demansionamento professionale di un lavoratore, in

cidendo sul diritto fondamentale alla libera esplicazione della persona lità del dipendente in ambito professionale e nella vita di relazione, dà

luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte patrimonialmente va

lutabili, v. Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, Foro it., 2003, I. 480; 6 novembre 2000, n. 14443, id., Rep. 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 784, e 27 aprile 1999, n. 4221. id., Rep. 1999, voce cit., n. 941, e, per esteso, Nuova giur. civ., 2000, 1. 413.

Con riguardo a specifiche controversie su preteso demansionamento del dipendente giornalista, v. Cass. 7 luglio 2001, n. 9228, Foro it.,

Rep. 2001, voce cit., n. 758; 6 marzo 1986, n. 1498, id., Rep. 1986, vo ce cit., n. 814; Trib. Roma 3 gennaio 1996, id.. Rep. 1997, voce cit.. n. 766; Pret. Roma 1° aprile 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n. 913; Pret. Como 8 febbraio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 545, 740, nonché, sul correlativo regime di onere della prova, Cass. 10 aprile 2000, n.

4533, id., 2000, I, 2196, con nota di richiami. Per una controversia co

involgente in prospettiva affatto particolare le mansioni di dipendente giornalista Rai, v.. altresì, Arb. unico 16 maggio 2000, ibid., 3031.

Sul tema delle qualifiche e delle mansioni nel rapporto di lavoro

giornalistico, v., in generale, Cass. 7 novembre 2001, n. 13778, id., 2002,1, 1070; 9 luglio 2001, n. 9307, id., Rep. 2001, voce cit.. n. 857; 9

giugno 2000, n. 7931, id., 2000, I, 3147; 27 marzo 1998, n. 3272, e 9 marzo 1998, n. 2611, id., 1998, I, 1392, nonché Trib. La Spezia 29 ot tobre 1997, ibid., 596, tutte con note di richiami.

La seconda massima si basa sul rilievo che. in ipotesi di demansio namento di dipendente giornalista televisivo, provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale sono del tutto inidonei ad assicurargli il pieno recupero delle condizioni di credibilità professionale, giacché queste trovano alimento nel rapporto con i fruitori dell'informazione, per co me questo si realizza attraverso la mediazione che il mezzo televisivo attua della sua immagine.

Per l'ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare d'urgenza in ipo tesi di demansionamento di dipendente giornalista, v., specificamente, Trib. Roma 3 gennaio 1996, cit. Nel senso che, ai fini dell'adozione di

Il Foro Italiano — 2003.

Con riguardo alla tutela cautelare ed urgente ex art. 700 c.p.c., non ricorre il requisito di ammissibilità del periculum in mo

ra, ove la denunciata condotta lesiva non presenti più caratte

re d'attualità. (3)

(Omissis). — Sulla domanda cautelare proposta nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. A fronte delle dedu

zioni del ricorrente di aver sempre svolto e realizzato nella sua

carriera — ancor prima della stipula del contratto con la Rai del

14 aprile 1999 — programmi televisivi di approfondimento del

l'informazione sui principali temi di attualità e di essere invece

attualmente, a seguito delle vicende sopra riportate, senza inca

rico alcuno, la Rai sostanzialmente non ha negato l'attuale ino

perosità del Santoro, ma ha affermato che: — il ricorrente non può pretendere di svolgere, realizzare e

condurre programmi di approfondimento dell'informazione,

nonché programmi di reportage —

segnatamente i programmi televisivi «Sciuscià edizione straordinaria» e «Sciuscià» — con

le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva

2001/2002, in quanto il contratto concluso tra le parti non lo

prevedeva, dovendo la sua attività lavorativa avere ad oggetto i

programmi di approfondimento di rete e tutti i generi previsti dall'art. 2 del contratto di servizio tra la Rai ed il ministero delle

comunicazioni; — l'attuale inoperosità del Santoro dipende da una sua scelta

personale, dal momento che ha «ritirato» la firma al programma «Donne» ed ha rifiutato e rifiuta tuttora lo svolgimento del c.d.

docudrama su Salvatore Giuliano, per il quale in precedenza, e

con il suo consenso, era stato già previsto uno stanziamento in

denaro.

Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla Rai, non sembra

che dalla lettura del contratto possa evincersi che le parti abbia

no inteso differenziare e distinguere le prestazioni lavorative del

Santoro in un'attività normale accanto ad una speciale, consi

stente quest'ultima nella realizzazione del programma «Sciu

scià» e nella realizzazione di speciali di prima serata.

Il contratto del 14 aprile 1999 stipulato tra le parti recepisce

pienamente i termini di un precedente accordo del 27 marzo

1999 tra il Santoro stesso e l'allora direttore generale dell'a

zienda, ma soprattutto segue la delibera di assunzione del consi

glio di amministrazione dell'azienda dell'8 aprile 1999 (in favo

re del ricorrente e di Alessandro Ruotolo, rispettivamente di

rettore e vicedirettore giornalistico) che, nelle premesse, consi

dera che la caratterizzazione e lo sviluppo dell'offerta televisiva

di approfondimento informativo richiedono sempre più di av

valersi di consolidate professionalità.

un provvedimento d'urgenza, il requisito del periculum in mora ricorre

sempre che lo strumento risarcitorio si riveli inidoneo alla reintegrazio ne della situazione giuridica per cui s'invoca cautela, v. Trib. Roma 12

luglio 1999, id., 2000, I, 992, con nota di richiami (e l'ulteriore giuris prudenza ivi citata). Del resto, nel senso che il risarcimento non è ido neo a esaurire tutti gli effetti pregiudizievoli del demansionamento, v. Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, cit., e 6 novembre 2000, n. 14443. cit.

(3) Sostanzialmente in senso conforme, v. Trib. Roma 28 agosto 1999, Foro it., 2000, I, 990, nonché Pret. Monza 10 novembre 1986, id.. Rep. 1988, voce Provvedimenti di urgenza, n. 37.

In forza del principio sintetizzato nella massima, il tribunale ha di satteso l'istanza cautelare, in quanto proposta nei confronti dei resi stenti diversi dalla Rai e, in particolare, nei confronti del presidente del

consiglio, Silvio Berlusconi. Dall'ampia esposizione in fatto del prov vedimento (omessa in epigrafe) emerge che al presidente del consiglio il ricorrente attribuiva di aver determinato l'illegittimo comportamento tenuto dalla Rai nei suoi confronti, in particolare, attraverso le dichia razioni rese nell'intervento al congresso del partito Alleanza nazionale, svoltosi a Bologna il 5 aprile 2002 («. . . nella futura Rai non ci saranno un Santoro, un Biagi, un Luttazzi di centrodestra che attaccheranno la sinistra. Non useremo in modo criminoso la televisione pubblica pagata con i soldi di tutti ... La televisione pubblica è stata occupata militar mente dalla sinistra e lo è ancora oggi e solo fra una settimana ci sarà un cambiamento . ..»), e nella conferenza stampa, tenutasi a Sofia il 18

aprile successivo, nel corso di una visita ufficiale in Bulgaria («. . . ho

già avuto modo di dire che Santoro, Biagi e Luttazzi hanno fatto un uso della televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti, criminoso; credo che sia un preciso dovere della nuova dirigenza Rai di non permettere più che questo avvenga . . .», con l'ulteriore puntualizzazione, ai gior nalisti che gli avevano chiesto se ciò significava un allontanamento dall'ente televisivo delle tre persone indicate, «ove cambiassero nulla ad personam, ma siccome non cambieranno»).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Il riferimento operato dalla delibera di assunzione, richiamata dal successivo contratto, alle consolidate professionalità nel

l'ambito dell'approfondimento informativo, è pertanto già molto significativo sulla reale volontà manifestata dalla Rai di

assegnare al ricorrente (ed al suo collega Ruotolo) le mansioni e le attività per le quali era (ed è) caratterizzata la sua formazione

professionale. A questo riguardo, costituisce fatto notorio — oltre che circo

stanza dimostrata dalla copiosa documentazione prodotta — che

il ricorrente, insieme ad un numeroso staff di colleghi giornalisti e tecnici, ha sempre svolto, ancor prima dell'assunzione in Rai

del 1999, l'attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui principali temi di attualità, e ciò sia presso il gruppo Mediaset (dal set

tembre 1996 all'agosto del 1999) quale direttore della testata

«Moby Dick», sia in precedenza sempre in Rai (per un decennio

che va dal 1986 al 1996). quale realizzatore dei noti programmi «Samarcanda», «Rosso e nero» e «Tempo reale». La lettura dei titoli delle singole puntate settimanali di tali trasmissioni con

sente di affermare che oggetto di esse era l'approfondimento televisivo di argomenti di stretta e strettissima attualità, politica e non solo.

La specifica competenza di Michele Santoro, ovvero la con

solidata professionalità di cui alla citata delibera del consiglio di

amministrazione della Rai dell'8 aprile 1999, riguarda pertanto

proprio questa attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui temi di

stretta attualità, attraverso una collaudata formula basata sulla

discussione di essi con politici, giornalisti e rappresentanti di

associazioni, ospiti in studio, interviste, sondaggi fra il pubblico e filmati documentari.

Ma al di là di quello che si legge nel contratto e nella delibera

di assunzione, che la volontà della Rai fosse stata proprio quella di assumere il ricorrente ed il suo staff per realizzare sulla più

importante rete televisiva pubblica i detti programmi di appro fondimento dell'informazione si ricava dall'esame del concreto

ed effettivo svolgimento del rapporto, delle prestazioni effetti

vamente rese e del concreto atteggiamento delle parti. Ed infatti, a partire dalla stagione televisiva 1999/2000 (la prima successi

va alla stipula del contratto), Michele Santoro ha realizzato e

condotto una serie di programmi di prima serata («Circus», «II

raggio verde», «Sciuscià emergenza guerra», e «Sciuscià edi

zione straordinaria») che hanno avuto ad oggetto proprio l'ap

profondimento con cadenza settimanale dell'informazione sui

principali temi di attualità (è sufficiente, al riguardo, ricordare i

titoli di alcune puntate aventi ad oggetto l'approfondimento di

temi quali, per citarne solo alcuni, la guerra, l'attentato terrori

stico delle Torri gemelle, il conflitto arabo-israeliano, le elezio

ni italiane e quelle americane, la cronaca politica e quella giudi ziaria, le proposte di modifica legislativa sui temi del lavoro,

l'inquinamento ambientale). Ciò detto, costituisce fatto notorio — oltre che circostanza

documentalmente provata — che al termine della stagione tele

visiva 2001/2002 al ricorrente non sia stata più affidata la rea

lizzazione di tali programmi di approfondimento e che la relati va intera struttura di supporto sia stata sostanzialmente elimi

nata.

A questo punto, la difesa della Rai non nega la circostanza, ma sostiene che il Santoro ha continuato a lavorare per il pro

gramma «Donne» e che lo stesso avrebbe rifiutato, e si rifiute

rebbe tuttora, di realizzare il propostogli docudrama su Salvato

re Giuliano.

Su tali rilievi, occorre fare le seguenti osservazioni.

Quanto al programma «Donne», dedicato all'approfondi mento di temi e problemi della condizione femminile, esso è

stato ideato all'inizio della stagione televisiva 2001/2002 ed af

fidato alla giornalista Luisella Costamagna; si è trattato di cin

que speciali curati dalla stessa Costamagna e realizzati dalla

componente femminile dello staff di Santoro, il quale ne ha cu

rato l'edizione fino al maggio del 2002. Tale programma è co

munque concluso, essendo gli speciali andati in onda su Raidue

in seconda serata nello scorso mese di ottobre. Pertanto, a pre scindere da quanto si dirà in seguito sotto il profilo dell'equi valenza delle mansioni e quindi a prescindere dall'esame del li

vello qualitativo e quantitativo dell'impegno richiesto al Santo

ro per l'edizione di tale programma, essendo lo stesso oramai

Il Foro Italiano — 2003.

terminato, non può essere considerato elemento idoneo a neu

tralizzare il denunciato attuale demansionamento del ricorrente. Per quanto riguarda il docudrama su Salvatore Giuliano, va

preliminarmente osservato che il termine tecnico docudrama, ri

sultante dalla contrazione di documentary-drama, designa uno

sceneggiato o un film per la televisione ispirato a fatti realmente

accaduti, in cui i personaggi mantengono le loro reali identità

(cfr. la relativa voce della Garzantina a cura di A. Grasso, pro dotta in atti). La sola lettura di tale definizione consente per tanto di riscontrare l'evidente e chiara diversità tra tale tipo di

programma e quelli di cui si è sempre occupato Michele Santo

ro.

Va poi aggiunto che l'idea di tale programmazione è nata

dallo stesso Santoro fin dall'ottobre 2000, con la realizzazione di cinque puntate di fiction sulla vicenda che ha avuto protago nista Salvatore Giuliano, più una o due puntate di talk (cfr. lette

ra del 17 ottobre 2000). Secondo il procuratore speciale dei

convenuti, tale programma, per il quale è stato previsto uno

stanziamento di budget, potrebbe essere collocato in prima se

rata, per quanto riguarda la fiction, ed in seconda serata ed an

che in giorni diversi, per quanto riguarda il talk.

Ora a prescindere dai tempi di realizzazione e di messa in on

da di tale docudrama, sui quali non vi è stata alcuna indicazio

ne, appare decisiva la circostanza che per attività, per visibilità e

per quantità di impegno, il programma proposto può essere al

più considerato analogo ad un'attività aggiuntiva e comple mentare a quella da sempre svolte dal Santoro ed attinente più alla ricostruzione storica che all'approfondimento giornalistico dell'informazione di attualità. Non è un caso, infatti, che l'idea

di tale programma, proveniente come detto dallo stesso Santoro, è nata in un periodo in cui lo stesso ricorrente svolgeva la sua

specifica attività di realizzatore e conduttore dei programmi di

approfondimento dell'informazione sui temi di attualità, doven

dosi evincere dalla stessa citata lettera del 17 ottobre 2000 che

l'impegno concernente il docudrama si dovesse accompagnare ed aggiungere all'ordinaria attività di approfondimento dell'in

formazione sull'attualità, ma non sostituirsi ad essa.

Al riguardo, comunque, devono essere richiamati i principi che la giurisprudenza ha affermato in tema di giudizio di equi valenza delle mansioni e di accertamento comparativo delle

stesse. In particolare, si è affermato — in base a consolidati e

condivisibili orientamenti — che occorre accertare che le nuove

mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipen dente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e ga rantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità (da ultimo, Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150, Foro it., Mass.,

1064); che le nuove mansioni non pregiudichino il dipendente,

importando la dispersione del corredo delle nozioni e delle

esperienze acquisite nello specifico settore (cfr. Cass. 21 luglio 2000, n. 9623, non massimata); che il divieto di variazione in

peius delle mansioni opera tenendo conto non solo di una ridu

zione qualitativa, ma anche quantitativa di esse (cfr. Cass. 1°

giugno 2002, n. 7967, ibid., 572). A ciò va aggiunto che nello specifico settore del lavoro gior

nalistico televisivo il giudizio di equivalenza tra vecchie e nuo

ve mansioni va svolto tenendo conto che la professionalità di un

giornalista addetto alla realizzazione e alla conduzione di pro

grammi di approfondimento dell'informazione di stretta attua

lità è da individuarsi non solo con riguardo al bagaglio di no

zioni ed esperienze tecniche, ma anche con aspetti legati alla vi

sibilità, che costituiscono — come già affermato in un prece dente analogo di questo tribunale — estrinsecazione di una spe cifica capacità di confrontarsi con i problemi della diretta televi

siva e con quella di comunicare con l'immagine propria le in

formazioni (cfr. Trib. Roma 20 marzo 2001, id., Rep. 2001, vo

ce Lavoro (rapporto), n. 816). Il predetto principio vale ancor più, tenuto conto della figura

professionale e della notorietà di Michele Santoro, della rile

vanza e dell'importanza dei suoi programmi e del successo di

pubblico sempre ottenuto (la media dello share di trentatré pun tate in prima serata nella stagione televisiva 2001/2002 è stata

del diciotto per cento, superiore a quello medio di Raidue nella

corrispondente fascia oraria). In base a quanto sopra esposto, tenuto conto delle specifiche mansioni da sempre espletate

dal ricorrente e della specifica competenza dello stesso in rela

zione alla realizzazione e alla conduzione dei programmi di ap

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PARTE PRIMA 924

profondimento dell'informazione su temi di stretta e strettissima

attualità; tenuto conto della sua rimozione dalla realizzazione e dalla

conduzione dei predetti programmi, al termine della stagione televisiva passata;

tenuto conto dell'attuale incontestata inoperosità dello stesso, in relazione anche alla circostanza che il programma «Donne»

(alla cui edizione il Santoro ha collaborato fino al maggio 2002) è oramai concluso;

tenuto conto che le mansioni propostegli dalla Rai e consi

stenti nella realizzazione del docudrama su Salvatore Giuliano

non appaiono per nulla equivalenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo ed in virtù dei sopra richiamati principi giurispru denziali in materia, a quelle svolte in precedenza (e a prescinde re dalla circostanza che il programma è ancora «da fare», come

riferito dal procuratore speciale dei convenuti); tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi pienamente consumata

da parte della Rai la violazione dell'art. 2103 c.c.

Accertato il demansionamento del Santoro, appare in questa sede cautelare irrilevante esaminarne i reali motivi, così come

dedotti dalla difesa del ricorrente, l'approfondimento dei quali

potrà eventualmente essere oggetto del successivo giudizio di

merito.

Sussiste anche il secondo dei requisiti richiesti per l'invocata

tutela d'urgenza (il periculum), rispetto al quale, peraltro, la di

fesa della Rai nulla ha replicato. Come già affermato in analoghi precedenti di questo tribuna

le, con motivazioni pienamente condivisibili, nel settore del

giornalismo televisivo di informazione, la professionalità acqui sita dal dipendente, una volta lesa da un demansionamento, non

trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto

patrimoniale, in quanto questi ultimi non assicurano al dipen dente stesso il ripristino di quelle condizioni di credibilità pro fessionale, di integrità dell'immagine, di tecnico-specialista dell'informazione, che trovano fondamento anche nel rapporto diretto — a mezzo dell'immagine di colui che rende l'appro fondimento informativo — con i fruitori dell'informazione.

Nel caso di specie, la professionalità del Santoro nei termini

sopra specificati, il suo diritto a lavorare come realizzatore e

conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'in

formazione su temi di stretta attualità seguiti da un vasto pub blico, il suo diritto di non perdere il patrimonio professionale

acquisito anche attraverso le predette forme di visibilità televi

siva, corrono il concreto rischio di venire irrimediabilmente

compromessi durante il tempo occorrente per far valere in via

ordinaria i suoi diritti. Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda di

cautela avanzata dal ricorrente, deve essere ordinato alla Rai

Radiotelevisione italiana s.p.a. di adibire Michele Santoro alle

mansioni di cui al contratto del 14 aprile 1999, così come effet

tivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizza

zione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondi mento dell'informazione di attualità.

Deve di conseguenza essere fissato il termine per l'inizio del

giudizio di merito che dovrà statuire anche sulle spese della pre sente fase cautelare.

Sulla domanda cautelare proposta nei confronti degli altri

convenuti. Con l'ulteriore domanda cautelare, il ricorrente ha

chiesto al giudice di ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Bal

dassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini ed Ago stino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire

l'impiego del ricorrente presso la Rai con gli incarichi, le man

sioni e le modalità di cui alla precedente richiesta di cautela.

Sul punto — a prescindere dall'esame di tutte le questioni

preliminari in ordine alla notifica del ricorso, alla legittimazione

passiva e alla eccepita inammissibilità della richiesta — deve

essere fatta una distinzione per singole posizioni.

Quanto a Silvio Berlusconi — indipendentemente dalla valu

tazione della domanda, ed in particolare se essa è proposta nei

suoi confronti quale presidente del consiglio ovvero quale espo nente politico e quindi quale singolo

— va osservato che la di

fesa del ricorrente si duole sostanzialmente di due dichiarazioni

rese dallo stesso, la prima a Bologna il 5 aprile 2002, e la se

conda a Sofia il successivo 18 aprile 2002, che avrebbero de

terminato la decisione della Rai di rimuoverlo dalla realizzazio

ne e dalla conduzione dei programmi svolti fino alla conclusio

ne della stagione televisiva 2001/2002 e di estrometterlo dai pa linsesti dell'azienda per quella successiva.

Il Foro Italiano — 2003.

Ora a prescindere dall'esame della ricostruzione giuridica

prospettata (si tratterebbe di lesione del credito da parte di un

terzo), si può brevemente considerare che è carente il requisito dell'attualità della condotta da inibire.

Le dichiarazioni denunciate sono dell'aprile di quest'anno e

non sono stati evidenziati e dedotti dichiarazioni e comporta menti attuali, a nulla rilevando — nella presente fase cautelare — la permanenza e quindi l'attualità degli effetti di tali dichia

razioni. Ed allora non è possibile né un ordine di inibire com

portamenti oramai passati, né tanto meno un ordine di inibire

eventuali comportamenti e dichiarazioni futuri.

Quanto ad Antonio Baldassarre ed Ettore Adalberto Albertoni

(rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e

consigliere della Rai), anche qui, a prescindere dall'esame del

l'eccepito difetto di legittimazione passiva, va osservato che la

delibera del consiglio di amministrazione in data 14 novembre

2002 (con la quale si invita il direttore generale a verificare al

più presto la possibilità di inserimento nei palinsesti della pros sima stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da Enzo Biagi e Michele Santoro) disattende la dedotta

persistenza di un preteso illegittimo comportamento dei singoli.

Quanto alla posizione di Marco Staderini, le sue intervenute

dimissioni dalla carica di consigliere Rai e comunque la sua non

partecipazione alle riunioni del consiglio (indipendentemente

quindi dalla risoluzione della questione giuridica del momento

di perfezionamento di tali dimissioni) rende anche qui decisa

mente non attuale la condotta lesiva denunciata.

Infine, in relazione alla posizione di Agostino Saccà, va os

servato che quale responsabile della direzione aziendale appare difficile diversificarlo dall'azienda stessa, sicché non avrebbe

senso un ordine di inibitoria nei suoi confronti come singolo, una volta pronunciato nei confronti della Rai l'ordine di addi

zione del Santoro alle mansioni reclamate.

Per tali ragioni, la domanda cautelare di inibitoria, proposta nei confronti degli altri convenuti, va disattesa.

I

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE; ordinanza 9 dicem bre 2002; Giud. Rezzonico; Rabbeni e altri c. Puglisi e altro.

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;

Prescrizione e decadenza — Decorrenza della prescrizione —

Ignoranza incolpevole — Irrilevanza — Questione non

manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3,

24; cod. civ., art. 2935). Prescrizione e decadenza —

Sospensione della prescrizione —

Ignoranza incolpevole — Irrilevanza — Questione non

manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. civ., art. 2941).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 2935 c.c., nella parte in cui fa decorrere

il termine di prescrizione anche nell'ipotesi in cui il titolare

sì trovi nell'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto

dipendente da incolpevole ignoranza circa l'esistenza del di

ritto o l'identità del titolare del corrispondente obbligo, in

riferimento agli art. 3 e 24 Cost. ( 1 ) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 2941 c.c., nella parte in cui non prevede

fra le cause di sospensione della prescrizione l'ignoranza in

colpevole del titolare del diritto, in riferimento agli art. 3 e 24

Cost. (2)

( 1 -3) La pubblicazione contestuale dei due provvedimenti in epigrafe si giustifica perché essi manifestano due orientamenti diametralmente

opposti sul seguente problema. L'atteggiamento del soggetto che omette di compiere un atto per la tutela di un proprio interesse (sul pia no sostanziale o nel corso del processo è indifferente) possiede sempre un'intrinseca carica di ambiguità, potendo dipendere sia dalla scelta di

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