ordinanza 9 dicembre 2002; Giud. Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc. Rai-Radiotelevisione italiana (Avv. Dell'Olio, Scozzafava), Pres. cons. ministri, Baldassarre e altri(Avv. Dell'Olio, Scozzafava, Mirabile)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 3 (MARZO 2003), pp. 919/920-923/924Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197977 .
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PARTE PRIMA
TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza 9 dicembre 2002; Giud.
Pagliarini; Santoro (Avv. D. e N. d'Amati) c. Soc. Rai
Radiotelevisione italiana (Avv. Dell'Olio, Scozzafava), Pres. cons, ministri, Baldassarre e altri (Avv. Dell'Olio,
Scozzafava, Mirabile).
TRIBUNALE DI ROMA;
Lavoro (rapporto di) — Giornalista televisivo — Mansioni — Modificazione peggiorativa
— Fattispecie (Cod. civ.,
art. 2103). Provvedimenti di urgenza — Giornalista televisivo — Man
sioni — Modificazione peggiorativa — «Periculum in mo
ra» (Cod. civ., art. 2103; cod. proc. civ., art. 700). Provvedimenti di urgenza — Condizioni di ammissibilità —
«Periculum in mora» (Cod. proc. civ., art. 700).
La destinazione alla realizzazione di uno sceneggiato ispirato a
fatti realmente accaduti (c.d. docudrama) di un giornalista televisivo dipendente Rai, da tempo affermatosi nella realiz
zazione e conduzione di programmi televisivi di approfondi mento informativo, su tematiche di stretta attualità, seguiti da
vasto pubblico e per tale competenza assunto, costituisce
violazione della previsione dell'art. 2103 c.c. ed è suscettibile
d'inibitoria cautelare. (1) Nel settore del giornalismo televisivo d'informazione, l'attribu
zione al prestatore di lavoro di mansioni inferiori rispetto a
quelle convenute dà luogo ad una situazione di periculum in
mora idonea a giustificare l'adozione di un provvedimento
d'urgenza, giacché la professionalità acquisita dal dipen dente nello specifico settore, una volta lesa dal demansiona
mento, non trova forme adeguate di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale. (2)
(1-2) Non si rinvengono precedenti editi negli esatti termini. Per i profili considerati, l'ordinanza ha trovato piena conferma nel
l'ordinanza collegiale Trib. Roma 20 febbraio 2003, pres. Cortesani, est. Blasutto, emessa in esito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. pro mosso dalla Rai.
La prima massima presuppone il convincimento che, nella situazione
rappresentata, si realizzi la destinazione del giornalista dipendente a mansioni che, sacrificandone la visibilità e non aderendo alle sue speci fiche competenze, come contrattualmente contemplate, pregiudicano la
professionalità dell'interessato e ne disperdono il patrimonio di nozioni ed esperienze. Tenuto anche conto della previsione dell'art. 2 del con tratto di servizio tra la Rai ed il governo, la summenzionata ordinanza
collegiale emessa in sede di reclamo ha, peraltro, specificamente esclu so che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 c.c., possano considerarsi
equivalenti l'affidamento di compiti di «informazione» e quello di
compiti di «cultura». Nel senso che il demansionamento professionale di un lavoratore, in
cidendo sul diritto fondamentale alla libera esplicazione della persona lità del dipendente in ambito professionale e nella vita di relazione, dà
luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte patrimonialmente va
lutabili, v. Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, Foro it., 2003, I. 480; 6 novembre 2000, n. 14443, id., Rep. 2001, voce Lavoro (rapporto), n. 784, e 27 aprile 1999, n. 4221. id., Rep. 1999, voce cit., n. 941, e, per esteso, Nuova giur. civ., 2000, 1. 413.
Con riguardo a specifiche controversie su preteso demansionamento del dipendente giornalista, v. Cass. 7 luglio 2001, n. 9228, Foro it.,
Rep. 2001, voce cit., n. 758; 6 marzo 1986, n. 1498, id., Rep. 1986, vo ce cit., n. 814; Trib. Roma 3 gennaio 1996, id.. Rep. 1997, voce cit.. n. 766; Pret. Roma 1° aprile 1999, id., Rep. 2000, voce cit., n. 913; Pret. Como 8 febbraio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., nn. 545, 740, nonché, sul correlativo regime di onere della prova, Cass. 10 aprile 2000, n.
4533, id., 2000, I, 2196, con nota di richiami. Per una controversia co
involgente in prospettiva affatto particolare le mansioni di dipendente giornalista Rai, v.. altresì, Arb. unico 16 maggio 2000, ibid., 3031.
Sul tema delle qualifiche e delle mansioni nel rapporto di lavoro
giornalistico, v., in generale, Cass. 7 novembre 2001, n. 13778, id., 2002,1, 1070; 9 luglio 2001, n. 9307, id., Rep. 2001, voce cit.. n. 857; 9
giugno 2000, n. 7931, id., 2000, I, 3147; 27 marzo 1998, n. 3272, e 9 marzo 1998, n. 2611, id., 1998, I, 1392, nonché Trib. La Spezia 29 ot tobre 1997, ibid., 596, tutte con note di richiami.
La seconda massima si basa sul rilievo che. in ipotesi di demansio namento di dipendente giornalista televisivo, provvedimenti successivi a contenuto patrimoniale sono del tutto inidonei ad assicurargli il pieno recupero delle condizioni di credibilità professionale, giacché queste trovano alimento nel rapporto con i fruitori dell'informazione, per co me questo si realizza attraverso la mediazione che il mezzo televisivo attua della sua immagine.
Per l'ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare d'urgenza in ipo tesi di demansionamento di dipendente giornalista, v., specificamente, Trib. Roma 3 gennaio 1996, cit. Nel senso che, ai fini dell'adozione di
Il Foro Italiano — 2003.
Con riguardo alla tutela cautelare ed urgente ex art. 700 c.p.c., non ricorre il requisito di ammissibilità del periculum in mo
ra, ove la denunciata condotta lesiva non presenti più caratte
re d'attualità. (3)
(Omissis). — Sulla domanda cautelare proposta nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. A fronte delle dedu
zioni del ricorrente di aver sempre svolto e realizzato nella sua
carriera — ancor prima della stipula del contratto con la Rai del
14 aprile 1999 — programmi televisivi di approfondimento del
l'informazione sui principali temi di attualità e di essere invece
attualmente, a seguito delle vicende sopra riportate, senza inca
rico alcuno, la Rai sostanzialmente non ha negato l'attuale ino
perosità del Santoro, ma ha affermato che: — il ricorrente non può pretendere di svolgere, realizzare e
condurre programmi di approfondimento dell'informazione,
nonché programmi di reportage —
segnatamente i programmi televisivi «Sciuscià edizione straordinaria» e «Sciuscià» — con
le modalità e la collocazione attuate nella stagione televisiva
2001/2002, in quanto il contratto concluso tra le parti non lo
prevedeva, dovendo la sua attività lavorativa avere ad oggetto i
programmi di approfondimento di rete e tutti i generi previsti dall'art. 2 del contratto di servizio tra la Rai ed il ministero delle
comunicazioni; — l'attuale inoperosità del Santoro dipende da una sua scelta
personale, dal momento che ha «ritirato» la firma al programma «Donne» ed ha rifiutato e rifiuta tuttora lo svolgimento del c.d.
docudrama su Salvatore Giuliano, per il quale in precedenza, e
con il suo consenso, era stato già previsto uno stanziamento in
denaro.
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla Rai, non sembra
che dalla lettura del contratto possa evincersi che le parti abbia
no inteso differenziare e distinguere le prestazioni lavorative del
Santoro in un'attività normale accanto ad una speciale, consi
stente quest'ultima nella realizzazione del programma «Sciu
scià» e nella realizzazione di speciali di prima serata.
Il contratto del 14 aprile 1999 stipulato tra le parti recepisce
pienamente i termini di un precedente accordo del 27 marzo
1999 tra il Santoro stesso e l'allora direttore generale dell'a
zienda, ma soprattutto segue la delibera di assunzione del consi
glio di amministrazione dell'azienda dell'8 aprile 1999 (in favo
re del ricorrente e di Alessandro Ruotolo, rispettivamente di
rettore e vicedirettore giornalistico) che, nelle premesse, consi
dera che la caratterizzazione e lo sviluppo dell'offerta televisiva
di approfondimento informativo richiedono sempre più di av
valersi di consolidate professionalità.
un provvedimento d'urgenza, il requisito del periculum in mora ricorre
sempre che lo strumento risarcitorio si riveli inidoneo alla reintegrazio ne della situazione giuridica per cui s'invoca cautela, v. Trib. Roma 12
luglio 1999, id., 2000, I, 992, con nota di richiami (e l'ulteriore giuris prudenza ivi citata). Del resto, nel senso che il risarcimento non è ido neo a esaurire tutti gli effetti pregiudizievoli del demansionamento, v. Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, cit., e 6 novembre 2000, n. 14443. cit.
(3) Sostanzialmente in senso conforme, v. Trib. Roma 28 agosto 1999, Foro it., 2000, I, 990, nonché Pret. Monza 10 novembre 1986, id.. Rep. 1988, voce Provvedimenti di urgenza, n. 37.
In forza del principio sintetizzato nella massima, il tribunale ha di satteso l'istanza cautelare, in quanto proposta nei confronti dei resi stenti diversi dalla Rai e, in particolare, nei confronti del presidente del
consiglio, Silvio Berlusconi. Dall'ampia esposizione in fatto del prov vedimento (omessa in epigrafe) emerge che al presidente del consiglio il ricorrente attribuiva di aver determinato l'illegittimo comportamento tenuto dalla Rai nei suoi confronti, in particolare, attraverso le dichia razioni rese nell'intervento al congresso del partito Alleanza nazionale, svoltosi a Bologna il 5 aprile 2002 («. . . nella futura Rai non ci saranno un Santoro, un Biagi, un Luttazzi di centrodestra che attaccheranno la sinistra. Non useremo in modo criminoso la televisione pubblica pagata con i soldi di tutti ... La televisione pubblica è stata occupata militar mente dalla sinistra e lo è ancora oggi e solo fra una settimana ci sarà un cambiamento . ..»), e nella conferenza stampa, tenutasi a Sofia il 18
aprile successivo, nel corso di una visita ufficiale in Bulgaria («. . . ho
già avuto modo di dire che Santoro, Biagi e Luttazzi hanno fatto un uso della televisione pubblica, pagata con i soldi di tutti, criminoso; credo che sia un preciso dovere della nuova dirigenza Rai di non permettere più che questo avvenga . . .», con l'ulteriore puntualizzazione, ai gior nalisti che gli avevano chiesto se ciò significava un allontanamento dall'ente televisivo delle tre persone indicate, «ove cambiassero nulla ad personam, ma siccome non cambieranno»).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Il riferimento operato dalla delibera di assunzione, richiamata dal successivo contratto, alle consolidate professionalità nel
l'ambito dell'approfondimento informativo, è pertanto già molto significativo sulla reale volontà manifestata dalla Rai di
assegnare al ricorrente (ed al suo collega Ruotolo) le mansioni e le attività per le quali era (ed è) caratterizzata la sua formazione
professionale. A questo riguardo, costituisce fatto notorio — oltre che circo
stanza dimostrata dalla copiosa documentazione prodotta — che
il ricorrente, insieme ad un numeroso staff di colleghi giornalisti e tecnici, ha sempre svolto, ancor prima dell'assunzione in Rai
del 1999, l'attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui principali temi di attualità, e ciò sia presso il gruppo Mediaset (dal set
tembre 1996 all'agosto del 1999) quale direttore della testata
«Moby Dick», sia in precedenza sempre in Rai (per un decennio
che va dal 1986 al 1996). quale realizzatore dei noti programmi «Samarcanda», «Rosso e nero» e «Tempo reale». La lettura dei titoli delle singole puntate settimanali di tali trasmissioni con
sente di affermare che oggetto di esse era l'approfondimento televisivo di argomenti di stretta e strettissima attualità, politica e non solo.
La specifica competenza di Michele Santoro, ovvero la con
solidata professionalità di cui alla citata delibera del consiglio di
amministrazione della Rai dell'8 aprile 1999, riguarda pertanto
proprio questa attività di realizzatore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'informazione sui temi di
stretta attualità, attraverso una collaudata formula basata sulla
discussione di essi con politici, giornalisti e rappresentanti di
associazioni, ospiti in studio, interviste, sondaggi fra il pubblico e filmati documentari.
Ma al di là di quello che si legge nel contratto e nella delibera
di assunzione, che la volontà della Rai fosse stata proprio quella di assumere il ricorrente ed il suo staff per realizzare sulla più
importante rete televisiva pubblica i detti programmi di appro fondimento dell'informazione si ricava dall'esame del concreto
ed effettivo svolgimento del rapporto, delle prestazioni effetti
vamente rese e del concreto atteggiamento delle parti. Ed infatti, a partire dalla stagione televisiva 1999/2000 (la prima successi
va alla stipula del contratto), Michele Santoro ha realizzato e
condotto una serie di programmi di prima serata («Circus», «II
raggio verde», «Sciuscià emergenza guerra», e «Sciuscià edi
zione straordinaria») che hanno avuto ad oggetto proprio l'ap
profondimento con cadenza settimanale dell'informazione sui
principali temi di attualità (è sufficiente, al riguardo, ricordare i
titoli di alcune puntate aventi ad oggetto l'approfondimento di
temi quali, per citarne solo alcuni, la guerra, l'attentato terrori
stico delle Torri gemelle, il conflitto arabo-israeliano, le elezio
ni italiane e quelle americane, la cronaca politica e quella giudi ziaria, le proposte di modifica legislativa sui temi del lavoro,
l'inquinamento ambientale). Ciò detto, costituisce fatto notorio — oltre che circostanza
documentalmente provata — che al termine della stagione tele
visiva 2001/2002 al ricorrente non sia stata più affidata la rea
lizzazione di tali programmi di approfondimento e che la relati va intera struttura di supporto sia stata sostanzialmente elimi
nata.
A questo punto, la difesa della Rai non nega la circostanza, ma sostiene che il Santoro ha continuato a lavorare per il pro
gramma «Donne» e che lo stesso avrebbe rifiutato, e si rifiute
rebbe tuttora, di realizzare il propostogli docudrama su Salvato
re Giuliano.
Su tali rilievi, occorre fare le seguenti osservazioni.
Quanto al programma «Donne», dedicato all'approfondi mento di temi e problemi della condizione femminile, esso è
stato ideato all'inizio della stagione televisiva 2001/2002 ed af
fidato alla giornalista Luisella Costamagna; si è trattato di cin
que speciali curati dalla stessa Costamagna e realizzati dalla
componente femminile dello staff di Santoro, il quale ne ha cu
rato l'edizione fino al maggio del 2002. Tale programma è co
munque concluso, essendo gli speciali andati in onda su Raidue
in seconda serata nello scorso mese di ottobre. Pertanto, a pre scindere da quanto si dirà in seguito sotto il profilo dell'equi valenza delle mansioni e quindi a prescindere dall'esame del li
vello qualitativo e quantitativo dell'impegno richiesto al Santo
ro per l'edizione di tale programma, essendo lo stesso oramai
Il Foro Italiano — 2003.
terminato, non può essere considerato elemento idoneo a neu
tralizzare il denunciato attuale demansionamento del ricorrente. Per quanto riguarda il docudrama su Salvatore Giuliano, va
preliminarmente osservato che il termine tecnico docudrama, ri
sultante dalla contrazione di documentary-drama, designa uno
sceneggiato o un film per la televisione ispirato a fatti realmente
accaduti, in cui i personaggi mantengono le loro reali identità
(cfr. la relativa voce della Garzantina a cura di A. Grasso, pro dotta in atti). La sola lettura di tale definizione consente per tanto di riscontrare l'evidente e chiara diversità tra tale tipo di
programma e quelli di cui si è sempre occupato Michele Santo
ro.
Va poi aggiunto che l'idea di tale programmazione è nata
dallo stesso Santoro fin dall'ottobre 2000, con la realizzazione di cinque puntate di fiction sulla vicenda che ha avuto protago nista Salvatore Giuliano, più una o due puntate di talk (cfr. lette
ra del 17 ottobre 2000). Secondo il procuratore speciale dei
convenuti, tale programma, per il quale è stato previsto uno
stanziamento di budget, potrebbe essere collocato in prima se
rata, per quanto riguarda la fiction, ed in seconda serata ed an
che in giorni diversi, per quanto riguarda il talk.
Ora a prescindere dai tempi di realizzazione e di messa in on
da di tale docudrama, sui quali non vi è stata alcuna indicazio
ne, appare decisiva la circostanza che per attività, per visibilità e
per quantità di impegno, il programma proposto può essere al
più considerato analogo ad un'attività aggiuntiva e comple mentare a quella da sempre svolte dal Santoro ed attinente più alla ricostruzione storica che all'approfondimento giornalistico dell'informazione di attualità. Non è un caso, infatti, che l'idea
di tale programma, proveniente come detto dallo stesso Santoro, è nata in un periodo in cui lo stesso ricorrente svolgeva la sua
specifica attività di realizzatore e conduttore dei programmi di
approfondimento dell'informazione sui temi di attualità, doven
dosi evincere dalla stessa citata lettera del 17 ottobre 2000 che
l'impegno concernente il docudrama si dovesse accompagnare ed aggiungere all'ordinaria attività di approfondimento dell'in
formazione sull'attualità, ma non sostituirsi ad essa.
Al riguardo, comunque, devono essere richiamati i principi che la giurisprudenza ha affermato in tema di giudizio di equi valenza delle mansioni e di accertamento comparativo delle
stesse. In particolare, si è affermato — in base a consolidati e
condivisibili orientamenti — che occorre accertare che le nuove
mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipen dente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e ga rantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità (da ultimo, Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150, Foro it., Mass.,
1064); che le nuove mansioni non pregiudichino il dipendente,
importando la dispersione del corredo delle nozioni e delle
esperienze acquisite nello specifico settore (cfr. Cass. 21 luglio 2000, n. 9623, non massimata); che il divieto di variazione in
peius delle mansioni opera tenendo conto non solo di una ridu
zione qualitativa, ma anche quantitativa di esse (cfr. Cass. 1°
giugno 2002, n. 7967, ibid., 572). A ciò va aggiunto che nello specifico settore del lavoro gior
nalistico televisivo il giudizio di equivalenza tra vecchie e nuo
ve mansioni va svolto tenendo conto che la professionalità di un
giornalista addetto alla realizzazione e alla conduzione di pro
grammi di approfondimento dell'informazione di stretta attua
lità è da individuarsi non solo con riguardo al bagaglio di no
zioni ed esperienze tecniche, ma anche con aspetti legati alla vi
sibilità, che costituiscono — come già affermato in un prece dente analogo di questo tribunale — estrinsecazione di una spe cifica capacità di confrontarsi con i problemi della diretta televi
siva e con quella di comunicare con l'immagine propria le in
formazioni (cfr. Trib. Roma 20 marzo 2001, id., Rep. 2001, vo
ce Lavoro (rapporto), n. 816). Il predetto principio vale ancor più, tenuto conto della figura
professionale e della notorietà di Michele Santoro, della rile
vanza e dell'importanza dei suoi programmi e del successo di
pubblico sempre ottenuto (la media dello share di trentatré pun tate in prima serata nella stagione televisiva 2001/2002 è stata
del diciotto per cento, superiore a quello medio di Raidue nella
corrispondente fascia oraria). In base a quanto sopra esposto, tenuto conto delle specifiche mansioni da sempre espletate
dal ricorrente e della specifica competenza dello stesso in rela
zione alla realizzazione e alla conduzione dei programmi di ap
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PARTE PRIMA 924
profondimento dell'informazione su temi di stretta e strettissima
attualità; tenuto conto della sua rimozione dalla realizzazione e dalla
conduzione dei predetti programmi, al termine della stagione televisiva passata;
tenuto conto dell'attuale incontestata inoperosità dello stesso, in relazione anche alla circostanza che il programma «Donne»
(alla cui edizione il Santoro ha collaborato fino al maggio 2002) è oramai concluso;
tenuto conto che le mansioni propostegli dalla Rai e consi
stenti nella realizzazione del docudrama su Salvatore Giuliano
non appaiono per nulla equivalenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo ed in virtù dei sopra richiamati principi giurispru denziali in materia, a quelle svolte in precedenza (e a prescinde re dalla circostanza che il programma è ancora «da fare», come
riferito dal procuratore speciale dei convenuti); tenuto conto di tutto ciò, può ritenersi pienamente consumata
da parte della Rai la violazione dell'art. 2103 c.c.
Accertato il demansionamento del Santoro, appare in questa sede cautelare irrilevante esaminarne i reali motivi, così come
dedotti dalla difesa del ricorrente, l'approfondimento dei quali
potrà eventualmente essere oggetto del successivo giudizio di
merito.
Sussiste anche il secondo dei requisiti richiesti per l'invocata
tutela d'urgenza (il periculum), rispetto al quale, peraltro, la di
fesa della Rai nulla ha replicato. Come già affermato in analoghi precedenti di questo tribuna
le, con motivazioni pienamente condivisibili, nel settore del
giornalismo televisivo di informazione, la professionalità acqui sita dal dipendente, una volta lesa da un demansionamento, non
trova forme di ristoro in provvedimenti successivi a contenuto
patrimoniale, in quanto questi ultimi non assicurano al dipen dente stesso il ripristino di quelle condizioni di credibilità pro fessionale, di integrità dell'immagine, di tecnico-specialista dell'informazione, che trovano fondamento anche nel rapporto diretto — a mezzo dell'immagine di colui che rende l'appro fondimento informativo — con i fruitori dell'informazione.
Nel caso di specie, la professionalità del Santoro nei termini
sopra specificati, il suo diritto a lavorare come realizzatore e
conduttore di programmi televisivi di approfondimento dell'in
formazione su temi di stretta attualità seguiti da un vasto pub blico, il suo diritto di non perdere il patrimonio professionale
acquisito anche attraverso le predette forme di visibilità televi
siva, corrono il concreto rischio di venire irrimediabilmente
compromessi durante il tempo occorrente per far valere in via
ordinaria i suoi diritti. Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda di
cautela avanzata dal ricorrente, deve essere ordinato alla Rai
Radiotelevisione italiana s.p.a. di adibire Michele Santoro alle
mansioni di cui al contratto del 14 aprile 1999, così come effet
tivamente svolte ed esercitate in concreto, ovvero alla realizza
zione e alla conduzione di programmi televisivi di approfondi mento dell'informazione di attualità.
Deve di conseguenza essere fissato il termine per l'inizio del
giudizio di merito che dovrà statuire anche sulle spese della pre sente fase cautelare.
Sulla domanda cautelare proposta nei confronti degli altri
convenuti. Con l'ulteriore domanda cautelare, il ricorrente ha
chiesto al giudice di ordinare a Silvio Berlusconi, Antonio Bal
dassarre, Ettore Adalberto Albertoni, Marco Staderini ed Ago stino Saccà di astenersi da qualsiasi atto diretto ad impedire
l'impiego del ricorrente presso la Rai con gli incarichi, le man
sioni e le modalità di cui alla precedente richiesta di cautela.
Sul punto — a prescindere dall'esame di tutte le questioni
preliminari in ordine alla notifica del ricorso, alla legittimazione
passiva e alla eccepita inammissibilità della richiesta — deve
essere fatta una distinzione per singole posizioni.
Quanto a Silvio Berlusconi — indipendentemente dalla valu
tazione della domanda, ed in particolare se essa è proposta nei
suoi confronti quale presidente del consiglio ovvero quale espo nente politico e quindi quale singolo
— va osservato che la di
fesa del ricorrente si duole sostanzialmente di due dichiarazioni
rese dallo stesso, la prima a Bologna il 5 aprile 2002, e la se
conda a Sofia il successivo 18 aprile 2002, che avrebbero de
terminato la decisione della Rai di rimuoverlo dalla realizzazio
ne e dalla conduzione dei programmi svolti fino alla conclusio
ne della stagione televisiva 2001/2002 e di estrometterlo dai pa linsesti dell'azienda per quella successiva.
Il Foro Italiano — 2003.
Ora a prescindere dall'esame della ricostruzione giuridica
prospettata (si tratterebbe di lesione del credito da parte di un
terzo), si può brevemente considerare che è carente il requisito dell'attualità della condotta da inibire.
Le dichiarazioni denunciate sono dell'aprile di quest'anno e
non sono stati evidenziati e dedotti dichiarazioni e comporta menti attuali, a nulla rilevando — nella presente fase cautelare — la permanenza e quindi l'attualità degli effetti di tali dichia
razioni. Ed allora non è possibile né un ordine di inibire com
portamenti oramai passati, né tanto meno un ordine di inibire
eventuali comportamenti e dichiarazioni futuri.
Quanto ad Antonio Baldassarre ed Ettore Adalberto Albertoni
(rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e
consigliere della Rai), anche qui, a prescindere dall'esame del
l'eccepito difetto di legittimazione passiva, va osservato che la
delibera del consiglio di amministrazione in data 14 novembre
2002 (con la quale si invita il direttore generale a verificare al
più presto la possibilità di inserimento nei palinsesti della pros sima stagione di programmi di approfondimento giornalistico condotti da Enzo Biagi e Michele Santoro) disattende la dedotta
persistenza di un preteso illegittimo comportamento dei singoli.
Quanto alla posizione di Marco Staderini, le sue intervenute
dimissioni dalla carica di consigliere Rai e comunque la sua non
partecipazione alle riunioni del consiglio (indipendentemente
quindi dalla risoluzione della questione giuridica del momento
di perfezionamento di tali dimissioni) rende anche qui decisa
mente non attuale la condotta lesiva denunciata.
Infine, in relazione alla posizione di Agostino Saccà, va os
servato che quale responsabile della direzione aziendale appare difficile diversificarlo dall'azienda stessa, sicché non avrebbe
senso un ordine di inibitoria nei suoi confronti come singolo, una volta pronunciato nei confronti della Rai l'ordine di addi
zione del Santoro alle mansioni reclamate.
Per tali ragioni, la domanda cautelare di inibitoria, proposta nei confronti degli altri convenuti, va disattesa.
I
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE; ordinanza 9 dicem bre 2002; Giud. Rezzonico; Rabbeni e altri c. Puglisi e altro.
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;
Prescrizione e decadenza — Decorrenza della prescrizione —
Ignoranza incolpevole — Irrilevanza — Questione non
manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3,
24; cod. civ., art. 2935). Prescrizione e decadenza —
Sospensione della prescrizione —
Ignoranza incolpevole — Irrilevanza — Questione non
manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. civ., art. 2941).
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 2935 c.c., nella parte in cui fa decorrere
il termine di prescrizione anche nell'ipotesi in cui il titolare
sì trovi nell'impossibilità di mero fatto di esercitare il diritto
dipendente da incolpevole ignoranza circa l'esistenza del di
ritto o l'identità del titolare del corrispondente obbligo, in
riferimento agli art. 3 e 24 Cost. ( 1 ) Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 2941 c.c., nella parte in cui non prevede
fra le cause di sospensione della prescrizione l'ignoranza in
colpevole del titolare del diritto, in riferimento agli art. 3 e 24
Cost. (2)
( 1 -3) La pubblicazione contestuale dei due provvedimenti in epigrafe si giustifica perché essi manifestano due orientamenti diametralmente
opposti sul seguente problema. L'atteggiamento del soggetto che omette di compiere un atto per la tutela di un proprio interesse (sul pia no sostanziale o nel corso del processo è indifferente) possiede sempre un'intrinseca carica di ambiguità, potendo dipendere sia dalla scelta di
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