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ordinanza 9 dicembre 2002, n. 525 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49);...

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ordinanza 9 dicembre 2002, n. 525 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Sozio c. Ausl n. 2 «Pentria» di Isernia; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Molise 24 gennaio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 44 del 2001) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 2 (FEBBRAIO 2003), pp. 315/316-325/326 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198805 . Accessed: 28/06/2014 16:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.191 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 9 dicembre 2002, n. 525 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.49); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Sozio c. Ausl n. 2 «Pentria» di Isernia; interv. Pres. cons.ministri. Ord. Tar Molise 24 gennaio 2001 (G.U., 1 a s.s., n. 44 del 2001)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 2 (FEBBRAIO 2003), pp. 315/316-325/326Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198805 .

Accessed: 28/06/2014 16:20

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PARTE PRIMA

alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse

ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale me

dio alla predetta data».

La norma impugnata, successivamente intervenuta, sostituen

do al «tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 1. 7 marzo 1996 n. 108», il «tasso

effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di am mortamento», ha indubbiamente modificato l'originaria previ sione normativa in senso meno favorevole ai mutuatari ed agli enti concedenti i contributi, in quanto la media dei tassi di tutti i

mutui all'edilizia in corso di ammortamento — ivi compresi

quelli stipulati in epoca in cui il costo del denaro era ben più alto dell'attuale — risulterà evidentemente superiore, ed anche

in maniera sensibile, rispetto alla media dei tassi dei soli mutui stipulati nel trimestre precedente la rilevazione.

Premesso che l'effetto finale del duplice intervento del legis latore statale risulta, comunque, vantaggioso per i mutuatari e

per gli enti obbligati alla erogazione dei contributi, comportan

do, in ogni caso, la possibilità di una riduzione (pur se in misura minore rispetto a quella prevista dall'originario art. 29) del tasso di interesse convenuto, ciò che importa sottolineare è che la

norma impugnata opera sul piano dei rapporti interprivati e non

incide, pertanto, sull'autonomia finanziaria dell'ente, oggetto della garanzia costituzionale.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale con

clusione che ogni rapporto nel quale la regione possa configu rarsi come debitore rileverebbe sul piano costituzionale (senten za n. 208 del 2001, Foro it., 2001,1, 2401).

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 62,1. 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la for mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), solle

vata dalla regione Veneto, in riferimento agli art. 3, 5, 81, 97,

117, 118 e 119 Cost, ed al principio di leale collaborazione tra

Stato e regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 9 dicembre 2002, n.

525 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Sozio c. Ausi n. 2 «Pen

tria» di Isernia; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar Molise

24 gennaio 2001 (G.U., la s.s., n. 44 del 2001).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dirìgenti — Conferimento degli incarichi — Giurisdizione del giudice ordinario — Questione manifestamente infondata di costi tuzionalità (Cost., art. 76, 77; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 68;

d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive mo

dificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998 n. 80; d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 63).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (il cui con tenuto è ora riprodotto nell'art. 63 d.leg. 30 marzo 2001 n.

165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui demanda al giudice ordinario la cognizione delle

controversie concernenti il conferimento degli incarichi diri

li. Foro Italiano — 2003.

genziali nelle pubbliche amministrazioni (nella specie, in una

Asl), in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite Civili; ordinanza 24 settembre 2002, n. 13918; Pres. Ianniruberto, Rei. Evange

lista, P.M. Uccella (conci, conf.); Sozio (Avv. Scuncio,

Antonilli) c. Ausi n. 2 «Pentria» di Isernia e altri. Regola mento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Regolamento preventivo — Sospen sione del processo per rimessione alla Corte costituzionale — Irrilevanza (Cod. proc. civ., art. 41; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale, art. 23).

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Sanitario — Conferimento di incarico dirigenziale — Giurisdizione del giudice ordinario (D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 68; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.

11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 29, 45; d.leg. 29

ottobre 1998 n. 387, art. 18; d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, art.

63, 69).

La sospensione del processo per effetto della rimessione alla

Corte costituzionale di una questione di costituzionalità non

preclude la risoluzione della questione di giurisdizione in se

de di regolamento preventivo davanti alle sezioni unite della

Corte di cassazione. (2)

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia, instaurata dal sanitario di una Asl, concernente la pretesa al

conferimento di un incarico dirigenziale, attribuito, invece, ad altro sanitario. (3)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 24 aprile 2002, n. 6041; Pres. Vessia, Rei. Prestipino, P.M. Sepe

(conci, conf.); Pres. cons, ministri e altro c. Cammareri (Avv.

Medugno) e altri. Regolamento di giurisdizione.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dirigente sta tale di prima fascia — Mancato conferimento di incarico di funzioni dirigenziali generali — Collocamento a dispo sizione del ruolo unico dei dirigenti — Giurisdizione del giudice ordinario (Cod. proc. civ., art. 41, 92, 375; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 23, 68; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 15, 29, 45; d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, art. 18; d.p.r. 26

(1, 3-5) Corte cost. 525/02 (sub I) conferma l'orientamento espresso da Corte cost. 23 luglio 2001, n. 275 (Foro it., 2002, I, 2965, con nota di D'Auria, La «privatizzazione» della dirigenza pubblica fra decisioni delle corti e ripensamenti del legislatore) in ordine alla costituzionalità della norma che intesta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca delle funzioni

dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, cogliendo l'occasione per precisare che «qualsiasi problema sulla natura dell'atto di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide sull'attribuzione della

giurisdizione» all'autorità giudiziaria ordinaria, effettuata dal legislato re nel corretto esercizio della sua discrezionalità.

A Corte cost. 275/01, cit., si richiama anche Cass. 13918/02 (sub II,

pronunciata nello stesso giudizio che ha dato luogo a Corte cost.

525/02), che ne esplicita il contenuto con l'affermazione — in partico lare — che il d.leg. 80/98 ha «creat[o] un'ipotesi di giurisdizione esclu siva ordinaria, estesa, cioè, in via principale e non incidenter tantum, al controllo del corretto esercizio del potere amministrativo e alla tutela di situazioni di interesse legittimo». La giurisprudenza della Suprema corte è, comunque, costante nell'affermare la giurisdizione dell'autorità

giudiziaria ordinaria sulle menzionate controversie; da ultimo, v. Cass., ord. 27 febbraio 2002, n. 2954, 17 luglio 2001, n. 9650, e 11 giugno 2001, n. 7859, ibid., 2966, con la citata nota di D'Auria; 18 luglio 2001, n. 9771, in epigrafe, 23 aprile 2001, n. 174/SU, id., Rep. 2001, voce Impiegato dello Stato, n. 466; 15 dicembre 2000, n. 1267/SU, id., 2001,1, 1630, con nota di richiami ulteriori.

Cass. 6041/02 (sub III) e Cass. 9771/01 (sub IV) affermano per la

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

febbraio 1999 n. 150, regolamento recante disciplina delle

modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della diri

genza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento

autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, non

ché delle modalità di elezione del componente del comitato

dei garanti, art. 1,5, 6).

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia

relativa alla mancata assegnazione, nell'ambito dell'ammini

strazione statale, di un incarico di funzioni dirigenziali gene rali ad un dirigente di prima fascia, contestualmente collo

cato a disposizione del ruolo unico dei dirigenti costituito

presso la presidenza del consiglio dei ministri. (4)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 luglio 2001, n. 9771; Pres. Vela, Est. Prestipino, P.M. Ian nelli (conci, conf.); Vegliarne (Avv. Benigni) c. Megaro (Avv. Acone), Regione Campania. Regolamento di giurisdi zione.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Dirigente re gionale — Mancato conferimento di incarico di funzioni dirigenziali — Giurisdizione del giudice ordinario (D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 68; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, art. 29; d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, art. 18).

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla contro

versia promossa da un dirigente regionale per far valere il

proprio diritto al conferimento di un incarico di funzioni diri genziali attribuito ad altro dipendente. (5)

I

Ritenuto che nel corso di un giudizio — in cui era stata im pugnata la delibera n. 286 del 31 luglio 2000, con la quale la Asl n. 2 «Pentria» di Isernia aveva affidato, in via provvisoria, ad un dirigente sanitario («controinteressato» rispetto al ricor

rente) l'incarico di responsabile del dipartimento di prevenzione — il Tar Molise, con ordinanza del 24 gennaio 2001 (pervenuta alla corte il 18 ottobre 2001), ha sollevato questione di legitti mità costituzionale dell'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 feb braio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998 n. 80), che ha modificato l'art. 68, 1° comma, d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421), il cui contenuto è ora riprodotto nell'art. 63 d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, recante «norme generali sull'ordina

prima volta — a quanto risulta — la giurisdizione dell'autorità giudi ziaria ordinaria sulle controversie concernenti il conferimento (e il mancato conferimento), rispettivamente, di incarichi dirigenziali gene rali nelle amministrazioni dello Stato (l'estensione della «privatizza zione» dei rapporti di lavoro pubblico ai dirigenti di vertice di tali am ministrazioni è stata riconosciuta costituzionalmente legittima da Corte

cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 11, id., 2002,1, 2964) e di incarichi diri

genziali nelle amministrazioni regionali (diverse da quelle del comparto sanitario).

La disciplina della dirigenza statale è stata sensibilmente modificata dalla 1. 15 luglio 2002 n. 145 (disposizioni per il riordino della dirigen za statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra

pubblico e privato, Le leggi, 2002,1, 2386), sulla quale cfr. Forlenza, Caruso e Mezzacapo, in Guida al dir., 2002, fase. 31, 38 ss.; A. Pa troni Griffi, Dimensione costituzionale e modelli legislativi della diri

genza pubblica. Contributo ad uno studio del rapporto di «autonomia strumentale» tra politica e amministrazione, Napoli, 2002, spec. 179

ss.; B. Valensise, La dirigenza statale alla luce delle disposizioni nor mative contenute nella l. 15 luglio 2002 n. 145, Torino, 2002; E. Ales, Le prerogative datoriali della dirigenza pubblica alla prova del nuovo

quadro legale, in Lavoro nelle p.a., 2002, 470 ss.; L. Olivieri, Le prin cipali novità della riforma della dirigenza pubblica, in Giust. amm., 2002, 1013 ss.; D'Auria, op. cit. (sub X); C. Colapietro, La «contro

riforma» del rapporto di lavoro della dirigenza pubblica, in corso di

pubblicazione in Nuove leggi civ.

(2) In termini, cit. in motivazione, v. Cass. 27 giugno 1987, n. 5743, Foro it., 1987,1, 2705, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2003.

mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli che», nella parte in cui demanda al giudice ordinario la cogni zione delle controversie concernenti il conferimento degli inca

richi dirigenziali, per assunta violazione degli art. 76 e 77 Cost.; che gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali avreb

bero, ritiene il tribunale a quo, natura di provvedimenti ammini

strativi, non essendo condivisibile la tesi che li configura quali atti negoziali paritetici;

che la distinzione tra una fase negoziale — consistente nella

stipulazione del contratto con il dirigente per definire oggetto, obiettivi, durata e trattamento economico — ed una fase prov vedimentale — consistente nel conferimento dell'incarico —

deriverebbe, infatti, secondo il giudice rimettente, «esplicita mente dal dettato normativo»;

che la disposizione impugnata — devolvendo al giudice ordi nario anche la cognizione delle questioni concernenti il confe

rimento (o la revoca) degli incarichi dirigenziali «a prescindere dai sottostanti atti di gestione»

— lo investirebbe conseguente mente, nella prospettiva del rimettente, della cognizione di posi zioni di interesse legittimo configurando, nella materia del pub blico impiego, una giurisdizione esclusiva in capo all'autorità giudiziaria ordinaria;

che detta disposizione violerebbe gli art. 76 e 77 Cost., po nendosi in contrasto con quanto previsto dall'art. 11,4° comma, lett. g), 1. 15 marzo 1997 n. 59 (delega al governo per il confe rimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che — attribuendo al giudice ordinario «tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via inci dentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplica zione» — avrebbe inteso espressamente devolvere, nella mate

ria del pubblico impiego, alla giurisdizione ordinaria le «sole controversie concernenti diritti soggettivi, lasciando al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi»;

che, aggiunge il collegio rimettente, la norma censurata con

trasterebbe con le citate norme costituzionali anche perché: 1)

porrebbe «il dilemma» se gli atti di conferimento abbiano atti tudine a degradare le posizioni di diritto soggettivo in interesse legittimo ovvero siano atti non provvedimentali, ponendosi con

ciò in antitesi, in ogni caso, con i principi vigenti dell'ordina mento; 2) la cognizione diretta e non incidentale di un atto am

ministrativo da parte del giudice ordinario si risolverebbe nel l'implicito riconoscimento di un potere decisorio diverso dalla disapplicazione, in contrasto con il principio sancito dall'art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E (legge sul contenzioso ammini strativo);

che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, chie

dendo che la questione venga dichiarata manifestamente infon

data, essendo stata la medesima questione già decisa con sen

tenza n. 275 del 2001 (Foro it., 2002,1, 2965). Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte

costituzionale riguarda l'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 feb braio 1993 n. 29, e successive modificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998 n. 80), che ha modificato l'art. 68, 1° comma, d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre

1992 n. 421), nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti l'atto di conferimento (e di revoca)

degli incarichi dirigenziali, avente, nella prospettiva del giudice rimettente, natura di atto amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo;

che la questione è sostanzialmente identica (sollevata anche

in riferimento ai medesimi parametri costituzionali: art. 76 e 77 Cost.), a quella dichiarata non fondata con sentenza n. 275 del

2001; che la predetta sentenza n. 275 del 2001 ha sottolineato che il

legislatore ha voluto, sia pure tenendo conto della specialità del

rapporto e delle esigenze di perseguimento degli interessi gene

rali, che le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero

riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.;

che il principio della disapplicazione e i relativi limiti ai pote ri del giudice ordinario, nei confronti di un atto amministrativo,

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319 PARTE PRIMA 320

desunti dal giudice a quo dall'art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, sul contenzioso amministrativo, non costituiscono una

regola di valore costituzionale, che il legislatore ordinario sa

rebbe tenuto ad osservare in ogni caso (sentenza n. 275 del

2001); che resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore or

dinario — suscettibile di modificazioni in relazione ad una va lutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto

dei rapporti sostanziali — il conferimento ad un giudice, sia or

dinario sia amministrativo, del potere di conoscere ed even

tualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di

incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di

intervento giurisdizionale previste (argomentando dall'art. 113, 3° comma, Cost.; sentenza n. 275 del 2001; ordinanze n. 140 del

2001, id., Rep. 2001, voce Straniero, n. 159, e n. 165 del 2001, ibid., n. 123);

che deve escludersi che l'esistenza di un atto amministrativo

presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini

della disapplicazione (art. 68 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 d.leg. 23 dicembre 1993 n. 546, dall'art. 29 d.leg. 31 marzo 1998 n.

80 e dall'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua

sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi,

altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità ammini

strativa (sentenza n. 275 del 2001);

che, in ogni caso, qualsiasi problema sulla natura dell'atto di

conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide

sull'attribuzione della giurisdizione effettuata dal legislatore (art. 18 d.leg. n. 387 del 1998);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata sotto

tutti i profili denunciati. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, e suc

cessive modificazioni, e del d.leg. 31 marzo 1998 n. 80) solle

vata — in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. — dal Tar Molise, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

II

Svolgimento del processo. — Il dott. Antonio Sozio, respon

sabile del servizio veterinario istituito presso il dipartimento di prevenzione della Asl n. 2 «Pentria» di Isernia, aspirando all'in

carico dirigenziale di responsabile del dipartimento stesso ed

avendolo, invece, visto conferire al dott. Berardino Di Fiore con

deliberazione del direttore generale n. 358 del 13 maggio 1999, adiva il Tar Molise e chiedeva l'annullamento di tale delibera

zione, nonché di ogni altro provvedimento ad essa strumentale, inclusi, in particolare, quelli che avevano condotto il comitato del dipartimento suddetto ad indicare una terna di aspiranti, fra i

quali sarebbe stato scelto il dipendente cui conferire l'incarico in questione.

Nel costituirsi in giudizio, il controinteressato dott. Berardino Di Fiore sollevava l'eccezione di difetto di giurisdizione del l'autorità giudiziaria amministrativa, in favore di quella ordina ria.

Il ricorrente, pertanto, proponeva a queste sezioni unite istan za — ritualmente notificata alle controparti del giudizio a quo ed illustrata da successiva memoria — di regolamento preventi vo della giurisdizione, sollecitando la declaratoria della giuris dizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.

Nessuna delle parti intimate si è costituita.

Motivi della decisione. — L'assunto del ricorrente è affidato, fondamentalmente, alla considerazione che la domanda ha ad

oggetto l'impugnazione di provvedimenti costituenti espressio ne di tipiche potestà amministrative, di fronte alle quali la situa zione giuridica propria dell'aspirante all'incarico dirigenziale ha la consistenza dell'interesse legittimo e non del diritto sog gettivo.

Il Foro Italiano — 2003.

L'assunto è privo di fondamento.

Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, che, secondo l'ormai costante

orientamento di queste sezioni unite, è da identificare non già in base al criterio della c.d. prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall'i

stante), bensì sulla base del c.d. petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto

valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge, di guisa che la giu risdizione del giudice ordinario, con riguardo a una domanda

proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazio

ne, non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda me

desima contenga la richiesta di annullamento di un atto ammini

strativo, perché ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una

posizione di diritto soggettivo, in considerazione della dedotta

inosservanza di norme di relazione da parte dell'amministrazio

ne, quella giurisdizione va affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di

detto diritto soggettivo (Cass.. sez. un., 5 dicembre 1995, n.

12523, Foro it., 1996, I, 378; 18 novembre 1994, n. 9754, id., Rep. 1995, voce Previdenza sociale, n. 922; 14 febbraio 1994, n. 1432, id., 1994,1, 2788; 7 novembre 1994, n. 9206, id., 1995, I, 1892; 27 luglio 1993, n. 8385, id., Rep. 1994, voce Giurisdi zione civile, n. 115; 15 luglio 1993, n. 7832, ibid., voce Impie gato dello Stato, n. 174).

Nella specie, come emerge dall'esame dell'atto introduttivo

del giudizio davanti al giudice amministrativo, il ricorrente, pur sollecitando l'annullamento di una serie di atti posti in essere

dall'amministrazione intimata, fa valere la propria aspettativa di

conferimento dell'incarico dirigenziale indicato in parte narrati

va e lamenta che il conferimento stesso sia, invece, avvenuto in

favore di altro aspirante. La domanda, pertanto, esibisce un petitum sostanziale che

(come hanno già chiarito le sezioni unite in molteplici occasioni

e, in particolare, con la sentenza 23 aprile 2001, n. 174/SU, id.,

Rep. 2001, voce cit., n. 466, relativa ad analoga vicenda verifi

catasi presso la stessa Asl n. 2 «Pentria» di Isernia), introducen

do una controversia in tema di affidamento di incarico dirigen ziale, soggiace all'applicazione dell'art. 68, 1° comma, d.leg. 3

febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 29 d.leg. 31 marzo 1998

n. 80 e modificato dall'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (oggi art. 63, 1° comma, d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, recante

«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), con il quale il legislatore, innovando alla precedente disciplina, ha attribuito alla giurisdi zione del giudice ordinario le controversie «relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» —

comprendenti, ai sensi del precedente art. 1, 2° comma, anche

«le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale» — inclu

dendovi, come è stato espressamente disposto con la modifica introdotta dal suddetto art. 18 d.leg. n. 387 del 1998, anche

quelle concernenti «il conferimento e la revoca degli incarichi

dirigenziali e la responsabilità dirigenziale». Inoltre, è necessario aggiungere, la ripartizione della giurisdi

zione fra il giudice amministrativo, in base alla precedente di

sciplina, e il giudice ordinario, secondo le nuove disposizioni di legge, è stata attuata ponendo come spartiacque la data del 30

giugno 1998 (v. l'art. 45, 17° comma, d.leg. n. 80 del 1998, og

gi art. 69,7° comma, d.leg. n. 165 del 2001). Dal tenore di queste norme di legge e dagli elementi di fatto

sopra esposti si ricava che la controversia promossa dal Sozio, tenuto conto del suo oggetto e della data del conferimento del

l'incarico contestato (successiva al 30 giugno 1998), deve esse

re decisa dal giudice ordinario; prospettiva alla quale sembra, da

ultimo, aderire lo stesso ricorrente, con la memoria illustrativa

depositata nell'imminenza della camera di consiglio. Efficacia temporaneamente preclusiva della risoluzione della

questione di giurisdizione in sede di regolamento preventivo non può essere attribuita alla circostanza che il giudice a quo abbia sospeso il processo, rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità della citata norma di previsione della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in tema di conferimento dell'incarico dirigenziale.

Per quanto concerne l'aspetto propriamente processuale, si

osserva che; 1) il regolamento preventivo di giurisdizione deve

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ritenersi esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di

sospensione necessaria, ivi inclusa quella derivante dalla rimes

sione alla Corte costituzionale (Cass., sez. un., 27 giugno 1987, n. 5743, id., 1987,1, 2705); 2) la sospensione ai sensi dell'art. 23 1. 11 marzo 1953 n. 87, riguarda il giudizio nel quale avviene siffatta rimessione, senza estendersi a procedimenti pendenti davanti a diversi giudici (v., per tutte, Cass., sez. un., 3 giugno 1983, n. 3783, id., Rep. 1983, voce Corte costituzionale, n. 39, poi seguita da conforme giurisprudenza; v. anche per l'afferma

zione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono siffatta estensione,

Cass., sez. un., 15 dicembre 1977, n. 5457, id., Rep. 1978, voce

Procedimento civile, n. 200, e successive conformi); 3) il giudi zio di regolamento di svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come inci dentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un'au

tonoma fase del processo (Cass. n. 5743 del 1987, cit.). Sotto il profilo sostanziale, va ricordato che la Corte costitu

zionale, con sentenza n. 275 del 2001 (id., 2002,I, 2965) ha già giudicato non fondata la questione di legittimità della norma che

dovolve le controversie sugli incarichi al giudice ordinario, pro spettata sotto il profilo dell'eccesso di delega, in quanto sarebbe

stata creata un'ipotesi di giurisdizione esclusiva ordinaria, este

sa, cioè, in via principale e non incidenter tantum, al controllo

del corretto esercizio del potere amministrativo e alla tutela di

situazioni di interesse legittimo. Il giudice delle leggi (in linea con i suoi precedenti: ordinanze

nn. 140 e 165 del 2001, id., Rep. 2001, voce Straniero, nn. 159 e 123) ha, preliminarmente, osservato che il principio della di

sapplicazione, ed il relativo limite ai poteri del giudice ordinario di fronte ad un atto amministrativo illegittimo non costituiscono

una regola di valore costituzionale, sicché il legislatore può ben

esercitare la sua discrezionalità conferendo ad un giudice, sia

ordinario, sia amministrativo, il potere di conoscere ed even

tualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di

incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (art. 113, 3° comma, Cost.), nel perseguimento dell'obiettivo di rafforzare l'effettività della

tutela giurisdizionale e concentrarla presso un unico giudice in determinate materie.

La legge di delegazione ha inteso modellare tutti i rapporti di

lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (compre si i dirigenti) secondo «il regime di diritto privato del rapporto di lavoro», sicché, sia pure tenendo conto della specialità del

rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi ge nerali ha voluto che «le posizioni soggettive degli anzidetti di pendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudizia ria, nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità».

La stessa sentenza ha inoltre sottolineato che si tratta di tutela

«piena», stanti i poteri attribuiti al giudice ordinario, né operano limiti relativamente all'oggetto della cognizione (che investe

tutti i vizi dell'atto derivanti dalla violazione delle garanzie formali e sostanziali poste dalla legge o dal contratto), mentre

l'esistenza di un atto amministrativo presupposto non può co

stituire limitazione alla competenza del giudice ordinario poten do questi conoscerlo in via incidentale, ai fini della disapplica zione.

Ha, quindi, concluso, nel senso che la tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro di tutti i dirigenti, con salvezza dei casi normativamente previsti di giurisdizione amministrativa, non

può che spettare al giudice ordinario per effetto del riconosci mento di posizioni di diritto soggettivo, ed è, quindi, piena mente conforme alla delega l'espressa menzione della materia

degli incarichi. Questi rilievi sono, del resto, pienamente coerenti col già ri

chiamato orientamento di queste sezioni unite, che hanno affer

mato la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la

pretesa al conferimento di incarico dirigenziale, in base al rilie vo che trattasi di materia sottratta al dominio degli atti ammini

strativi in senso stretto, perché non compresa entro la soglia di

configurazione strutturale degli uffici pubblici, e concernente, invece, il piano del funzionamento degli apparati e, quindi, l'a rea della capacità di diritto privato: il conferimento, infatti, è atto che presuppone il disegno organizzativo degli uffici ed ap

partiene al settore della gestione dei rapporti di lavoro (cfr. le

Il Foro Italiano — 2003.

sentenze n. 7859 del 2001, ibid., voce Impiegato dello Stato, n.

263; n. 9650 del 2001, ibid., n. 208; n. 9771 del 2001, in questo fascicolo, I, 317).

Argomenti contrari non possono desumersi dai principi for mulati dalla Corte costituzionale con la successiva sentenza n.

194 del 2002 (id., 2003,1, 22), la quale, nel dichiarare l'illegit timità di disposizioni che consentono la progressione di dipen denti dell'amministrazione pubblica verso più elevate posizioni funzionali senza l'osservanza della regola del pubblico concor

so, si colloca sul versante dell'individuazione delle procedure selettive più idonee ad assicurare una provvista di personale ri

spondente ai precetti di cui agli art. 51 e 97 Cost., e non su

quello (che interessa in caso di specie alla stregua della surrife

rita identificazione del petitum sostanziale) del conferimento di incarichi a seguito e per effetto dell'avvenuto esaurimento di

procedure siffatte.

In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del

giudice ordinario.

Ili

Rilevato che con l'atto introduttivo del giudizio davanti al

Tar Lazio il Cammareri aveva dedotto che, dopo che con de

creto ministeriale del 18 luglio 1997 egli era stato preposto alla direzione del servizio conservazione della natura del ministero

dell'ambiente e dopo che con decreto del 24 aprile 1998 era stato destinato alla direzione del servizio di controllo interno —

provvedimento, codesto, da lui immediatamente impugnato e in

relazione al quale era pendente davanti al medesimo tribunale

regionale amministrativo un analogo giudizio — con nota in data 8 settembre 1999 il ministero dell'ambiente, in pretesa ap

plicazione del d.p.r. 26 febbraio 1999 n. 150, gli aveva comuni cato che non intendeva conferirgli un incarico di livello dirigen ziale generale e lo aveva posto a disposizione della presidenza del consiglio dei ministri;

rilevato che sulla base di queste circostanze di fatto il Cam

mareri aveva dedotto diversi vizi di violazione di legge del provvedimento da ultimo indicato, del quale aveva chiesto l'an

nullamento unitamente all'annullamento del regolamento ap

provato con d.p.r. 26 febbraio 1999 n. 150 nonché, occorrendo, della nota in data 14 settembre 1999 a firma del responsabile del

ruolo unico istituito presso la presidenza del consiglio dei mini stri;

rilevato che le amministrazioni ricorrenti nel ricorso per re

golamento di giurisdizione sostengono che con la nuova norma

tiva di cui al d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, poi integrata dal d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 e dal d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, nella materia del rapporto di impiego dei dirigenti pubblici è stata in trodotta una nuova disciplina, in base alla quale, in sostituzione

del precedente sistema che prevedeva l'attribuzione di una ge nerale funzione, è stato stabilito che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, mediante decreto del presidente del

consiglio dei ministri, solo con determinazione della durata, de

gli obiettivi, dei programmi e dei mezzi (in termini di budget), previa definizione del concreto rapporto posto in essere da un

atto contrattuale di diritto privato; con la conseguenza che, es

sendo stati ormai soppressi, a seguito dell'entrata in vigore del

regolamento approvato con d.p.r. 26 febbraio 1999 n. 150, tutti i

ruoli della dirigenza delle amministrazioni statali, la nota dell'8

settembre 1999 impugnata dal Cammareri non può che essere

considerata che come un negozio di diritto privato contenente la

manifestazione negativa di procedere alla stipulazione del con

tratto costitutivo del rapporto dirigenziale — il quale avrebbe

consentito l'adozione del successivo provvedimento di preposi zione ad un ufficio dirigenziale generale

— rivolta ad un sog

getto in posizione di aspettativa (in quanto inserito nel ruolo unico, come tutti gli altri dirigenti messi a disposizione); e con l'ulteriore conseguenza che la controversia che ne è derivata

deve essere sottoposta alla cognizione del giudice ordinario, del quale deve essere dalla corte dichiarata la giurisdizione;

rilevato che le medesime amministrazioni ricorrenti, a con

ferma della tesi esposta, asseriscono che, anche a voler ritenere

che con la suddetta nota dell'8 settembre 1999 sia stato posto in

essere un atto autoritativo di revoca delle precedenti funzioni di

rigenziali, la conseguenza non potrebbe essere diversa, dal mo

mento che, a norma degli art. 68 d.leg. n. 29 del 1993 e 45, 17°

comma, d.leg. n. 80 del 1998, ormai le controversie collegate ai

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323 PARTE PRIMA 324

rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche am ministrazioni e inerenti alle questioni relative al periodo succes

sivo al 30 giugno 1998 sono attribuite al giudice ordinario an

corché debbano essere esaminati atti amministrativi presupposti (sicché a nulla rileva che il Cammareri abbia pure impugnato davanti al Tar Lazio il regolamento approvato con d.p.r. n. 150

del 1999); ritenuto preliminarmente che, ai fini della decisione che deve

essere emessa, non deve essere preso in esame il precedente de

creto ministeriale del 24 aprile 1998, con il quale era stato di sposto il trasferimento del Cammareri ad altro incarico — de

creto che, a dire del medesimo Cammareri, a suo tempo era

stato da lui impugnato davanti al tribunale amministrativo re

gionale competente — dal momento che la presente controver

sia è sorta per effetto della c.d. nota dell'8 settembre 1999, con

la quale il dipendente è stato posto a disposizione della presi denza del consiglio dei ministri;

rilevato che con tale nota, a firma del ministro dell'ambiente, era stato al Cammareri comunicato che «in attuazione delle di

sposizioni in oggetto indicate» (nell'oggetto era stato fatto rife

rimento all'art. 23, 1° comma, d.leg. n. 29 del 1993 e al d.p.r. n.

150 del 1999) «lo scrivente non intende conferire alla signoria vostra un incarico di livello dirigenziale generale presso il mini

stero dell'ambiente» e che, per conseguenza, «ai sensi dell'art.

6, 2° comma, d.p.r. n. 150 del 1999 la signoria vostra è messa a

disposizione della presidenza del consiglio dei ministri»; ritenuto al riguardo che il Cammareri nel ricorso introduttivo

aveva denunciato il pregiudizio che gli era derivato dal provve dimento da ultimo indicato, asseritamente illegittimo, con il

quale gli era stato impedito di continuare a svolgere l'incarico

dirigenziale presso il ministero dell'ambiente in precedenza

conferitogli: sicché, secondo la stessa allegazione dei fatti pro veniente dal ricorrente, confermata dal contenuto della nota

dell'8 settembre 1999, ai fini della determinazione della giuris dizione e in forza dello spartiacque posto dall'art. 45, 17° com

ma, d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, sarebbe sufficiente rilevare che

il (dedotto) pregiudizio è derivato al dipendente non già, diret tamente, dallo svolgimento del rapporto di lavoro già instaurato

con la pubblica amministrazione, ma da un atto che, essendo

stato posto in essere dopo il 30 giugno 1998, ha inciso, a dire

dello stesso dipendente, sul rapporto in questione (cfr., da ulti

mo, Cass., sez. un., 11 giugno 2001, n. 7856, Foro it., Rep. 2001, voce Impiegato dello Stato, n. 209);

ritenuto, peraltro, che il Cammareri eccepisce nel controricor

so che, anche dopo l'entrata in vigore del d.leg. n. 80 del 1998

(e, quindi, anche dopo il 30 giugno 1998), in materia di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della pubblica amministra

zione deve farsi ancora distinzione fra giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice amministrativo, nel senso che sono attribuite alla giurisdizione ordinaria solamente le

controversie che trovano la loro origine in un atto di gestione «che si perfeziona soltanto dopo la stipulazione del contratto in

dividuale di lavoro», perché «prima di tale momento le vicende relative al rapporto di pubblico impiego ... conservano la loro

originaria connotazione pubblicistica»; con la conseguenza che

nella specie la giurisdizione non potrebbe essere attribuita al

giudice ordinario per non essere stato ancora stipulato il con

tratto di lavoro e tenuto anche conto del fatto che la suddetta

nota dell'8 settembre 1999 altro non è che l'espressione di un

potere pubblicistico, sindacabile solamente dal giudice ammini

strativo; ritenuto che questa tesi non può essere condivisa in base a

due convergenti ragioni: in primo luogo perché — come si

evince dal contenuto delle disposizioni contenute nell'art. 23

d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 15 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nonché negli art. 1, 5 e 6 d.p.r. 26 febbraio 1999 n. 150, recante il regolamento relativo al ruolo unico della

dirigenza delle amministrazioni statali — il rapporto di lavoro con i dipendenti pubblici, che siano tali in quanto già iscritti nei ruoli dirigenziali, non sorge per effetto dei decreti di assegna zione ai medesimi delle relative funzioni, trattandosi, in tal ca so, di atti che si inseriscono nello svolgimento di un rapporto di lavoro già esistente; e, in secondo luogo, perché l'art. 68 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, risultante dalla modifica allo stesso ap portata dall'art. 29 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 nonché dall'art.

18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie concernenti «il con ferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali» (1° comma) Il Foro Italiano — 2003.

ed esclude soltanto (4° comma) «le controversie in materia di

procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni» (cfr. Cass., sez. un., 18 luglio 2001, n. 9771, in questo fascicolo, I, 317, e 17 luglio 2001, n. 9650, id., Rep. 2001, voce cit., n. 208);

ritenuto che a nulla rileva che da parte del Cammareri sia

stata pure dedotta l'illegittimità del d.p.r. n. 150 del 1999, dal momento che al giudice'ordinario dal suddetto art. 68, risultante

dalle modifiche sopra indicate, è stato assegnato il potere, da un

lato, di disapplicare, ove li ritenga illegittimi, gli atti ammini strativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, mentre l'im

pugnazione dei medesimi davanti al giudice amministrativo «non è causa di sospensione del processo» (1° comma) e, dal

l'altro, di adottare nei confronti delle amministrazioni conve

nute, a conclusione del giudizio, «tutti i provvedimenti, di ac certamento, costitutivi o di condanna» (2° comma);

ritenuto, pertanto, che il legislatore, avuto riguardo alla intera

disciplina dettata in materia, ha voluto trasferire al giudice ordi nario (mediante lo spartiacque, come sopra è stato chiarito, co

stituito dalla data del 30 giugno 1998) tutto il contenzioso rela

tivo al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, con

la sola eccezione prevista dal suddetto 4° comma dell'art. 68

d.leg. n. 29 del 1993 come risultante dalle successive modifiche

(nonché con le eccezioni espressamente previste per alcune ca

tegorie di dipendenti: v. il medesimo 4° comma); ritenuto per conseguenza che, in accoglimento del ricorso,

deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

IV

Svolgimento del processo. — Con ricorso del 5 agosto 1999 il

dott. Guido Vegliarne conveniva davanti al Tribunale di Avelli no, in funzione di giudice unico del lavoro, la regione Campa nia, della quale era dipendente con qualifica di dirigente, e la

dott. Maria Luisa Megaro ed esponeva; — che a quest'ultima, con deliberazione della giunta della re

gione n. 7752 del 29 ottobre 1998, cui era stata data esecuzione

con decreto del presidente della regione n. 15019 del 10 novem

bre 1998, era stato conferito l'incarico di direzione del settore

tecnico amministrativo provinciale cultura, lavoro e formazione

professionale di Avellino; — che tale incarico avrebbe dovuto essere assegnato ad esso

ricorrente, avente i requisiti previsti per la nomina, soprattutto considerato che i suddetti provvedimenti erano stati emessi in

violazione, oltre che del protocollo di intesa con le organizza zioni sindacali recepito dalla giunta della regione con delibera

n. 9362 del 27 novembre 1996 e di altre delibere e note emanate

dalla medesima giunta, anche delle disposizioni di cui ai d.leg. n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998;

— che egli aveva in precedenza proposto ricorso in via d'ur

genza al Pretore del lavoro di Avellino, il quale con ordinanza

del 10 marzo 1999 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e che tale pronuncia era stata confermata, in sede di reclamo, dal Tribunale di Avellino con ordinanza del

20 aprile 1999. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato

il suo diritto a ricoprire la qualifica di dirigente del settore 7 T.a.p. di Avellino e che gli fossero attribuite le relative funzioni

al posto della dott. Megaro. Costituitesi in giudizio, entrambe le convenute eccepivano in

via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestavano, nel merito, la fondatezza della pretesa avversa

ria, di cui chiedevano il rigetto. Il Vegliarne ha proposto istanza per regolamento preventivo

di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ha resistito con controricorso la Megaro. La regione Campania non ha svolto attività difensiva.

Il Vegliarne ha depositato una memoria.

Motivi della decisione. — Sostiene il ricorrente che deve es sere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dato che, non riguardando la controversia la materia delle procedure con corsuali per l'assunzione di dipendenti presso una pubblica amministrazione e trovando applicazione la nuova disciplina dettata dal d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 per la nomina dei diri genti — inerente all'intera fase che ha inizio con l'attribuzione dell'incarico e che si conclude con la sottoscrizione del con

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tratto — deve essere applicato l'art. 68, 1° comma, suddetto

d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 29 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 e dall'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387.

La tesi del ricorrente deve essere condivisa.

Come bene si rileva nel ricorso, con l'art. 68, 1° comma,

d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito dall'art. 29 d.leg. 31

marzo 1998 n. 80 e modificato dall'art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387, il legislatore, nell'innovare alla precedente disci plina, ha attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie «relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle

pubbliche amministrazioni», includendovi, con la norma conte

nuta nel suddetto art. 18 d.leg. n. 387 del 1998 ed emanata ad

integrazione e chiarimento della pregressa normativa, anche

quelle concernenti «il conferimento e la revoca degli incarichi

dirigenziali e la responsabilità dirigenziale». Inoltre, come va pure precisato, la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo, in base alla precedente disciplina, e il giudice ordinario, secondo le nuove disposizioni di legge, è stata attuata

ponendo come spartiacque la data del 30 giugno 1998 (v. l'art.

45, 17° comma, d.leg. n. 80 del 1998, che non è stato toccato

dalle successive norme integratrici). In applicazione di tutte queste disposizioni di legge, inter

pretate secondo il senso logico-letterale in rapporto alla ratio

dell'intera riforma, queste sezioni unite hanno già avuto modo

più volte di affermare (v., per tutte, la sentenza n. 1267/SU del

15 dicembre 2000, Foro it., 2001,1, 1630, essendo le altre anco

ra in corso di pubblicazione) che in relazione ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 spetta al giudi ce ordinario la giurisdizione relativa alla controversia promossa da un dipendente di una pubblica amministrazione, iscritto nei ruoli dirigenziali, per far valere il proprio diritto al conferimento delle relative funzioni, attribuite (ingiustamente, a dire dell'atto

re) ad altro soggetto. Va, al riguardo, considerato, in primo luogo, che il rapporto

di lavoro con i dipendenti pubblici, già assunti in pianta organi ca e iscritti nei suddetti ruoli dirigenziali, non sorge per effetto dei decreti di assegnazione delle relative funzioni, dal momento

che tali atti si inseriscono nello svolgimento di un rapporto di

lavoro già esistente; e, in secondo luogo, che il suddetto art. 68

d.leg. n. 29 del 1993, risultante dalle modifiche apportate allo

stesso dall'art. 29 d.leg. n. 80 del 1998 e dall'art. 18 d.leg. n.

387 del 1998, riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto «le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»: il che dimostra che il Legislatore, senza di stinguere tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ha voluto tra

sferire al giudice ordinario (con lo spartiacque del 30 giugno 1998) tutto il contenzioso relativo al rapporto di lavoro con le

pubbliche amministrazioni, in passato riservato alla giurisdizio ne esclusiva del giudice amministrativo — e basta ciò per fuga re qualsiasi sospetto di illegittimità della nuova normativa, non

potendosi ravvisare alcun contrasto fra la stessa e l'art. 103, 1°

comma, Cost. — con la sola eccezione prevista dal 4° comma

del medesimo art. 68 nonché con le eccezioni espressamente

previste per alcune categorie di dipendenti. A ritenere il contra

rio, d'altra parte, non si spiegherebbe la disposizione contenuta

nel medesimo 1° comma del suddetto art. 68 (risultante dalle

successive modifiche), secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario permane «ancorché vengano in questione atti ammini

strativi presupposti», giacché, qualora tali atti siano rilevanti ai

fini della decisione, il giudice li deve disapplicare se li ritiene illegittimi. Né, come aggiunge la stessa disposizione, è causa di sospensione del processo l'eventuale impugnazione, che sia

stata già proposta davanti al giudice amministrativo, dell'atto

amministrativo presupposto. Nella specie, come è stato esposto in narrativa, va fatto rife

rimento ai provvedimenti emessi dalla giunta e, poi, dal presi dente della regione Campania nei mesi di ottobre e novembre

1998, con i quali l'incarico dirigenziale rivendicato dal Ve gliarne è stato attribuito alla Megaro. Ne deriva che, essendo

stati tali provvedimenti emanati e avendo gli stessi spiegato i lo ro effetti in un periodo del rapporto di lavoro del Vegliante suc cessivo al 30 giugno 1998, deve essere dichiarata la giurisdizio ne del giudice ordinario.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 26 novembre 2002, n. 480 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 dicembre 2002, n. 48); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; Loseby Venzi

(Avv. Fascione) c. Università degli studi della Tuscia e altro; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Stipo). Ord. Tar

Lazio 9 maggio 2001 (G.U., la s.s., n. 4 del 2002).

Istruzione pubblica — Università — Professori associati — Ricostruzione della carriera — Periodi di servizio ricono scibili — Attività di professore a contratto — Esclusione — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione non

ché sperimentazione organizzativa e didattica, art. 100, 103, 116).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 103, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio ri

conoscibili ai fini della carriera in favore dei professori asso ciati all'atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto, stipulato ai sensi degli art. 100 e 116 d.p.r. 382/80, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost. ( 1 )

(1) La Corte costituzionale, sottolineando che il contratto ai sensi de

gli art. 100 e 116 d.p.r. 382/80 è assegnato soprattutto a personale pro veniente da categorie extra-universitarie ed in assenza di qualsiasi for ma di selezione concorsuale e per un periodo limitato, ha rilevato come le altre figure di personale, cui è riconosciuta la possibilità di riscatto, non sono indicabili come termini di comparazione, in quanto categorie diverse e tra loro eterogenee.

Con riguardo al principio del buon andamento della pubblica ammi

nistrazione, la corte ha ribadito che questo non può essere richiamato allo scopo di conseguire benefici economici di categoria (v., in propo sito, di recente, Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 94, Foro it., 2002,1, 1598, con nota di richiami, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli art. 12 e 16 1. 341/90, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 d.p.r. 382/80 lo status giuridico ed economico dei ricercatori universitari).

L'ordinanza di rimessione di Tar Lazio, sez. HI (con data 5 luglio 2001, n. 6170), è massimata id., Rep. 2001, voce Istruzione pubblica, n. 193.

Per l'affermazione secondo cui, ai sensi dell'art. 103 d.p.r. 382/80, la

figura del professore a contratto non è riconducibile alle figure ivi elen

cate, di talché legittimamente l'università non riconosce l'attività di in

segnamento svolta a contratto prima dell'inquadramento in ruolo, ai fi ni della progressione in carriera, v. Tar Lombardia 30 novembre 1996, n. 1720, id., Rep. 1997, voce cit., n. 470.

In ordine alla disposizione impugnata, v. Corte cost. 7 luglio 1995, n.

305, id., 1995,1, 3401, con nota di richiami, che ha dichiarato incosti tuzionale l'art. 103, 2° comma, d.p.r. 382/80, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori associati, rendeva valuta bili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio

prestato in una delle figure di cui all'art. 7 1. 21 febbraio 1980 n. 28. In ordine ai periodi di servizio riscattabili, ai sensi dell'art. 103 d.p.r.

382/80, una volta avuta la conferma nel ruolo di professore universita rio associato, v. Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 1998, n. 592, id.. Rep. 1998, voce cit., n. 330, e Corte cost. 9 marzo 1992, n. 96, id., 1992,1, 1340, con nota di richiami, sulla legittimità costituzionale della previ sione di un tetto massimo di otto anni, indipendentemente dalla natura dei servizi prestati e dalla percentuale di riconoscibilità dei servizi stes

si; Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1997, n. 1580, id., Rep. 1998, voce

cit., n. 375, circa il servizio di assistente ordinario; 25 settembre 1997, n. 1375, id., Rep. 1997, voce cit., n. 427, secondo cui il riconoscimento dei servizi pregressi pre-ruolo opera dalla data della nomina in ruolo; Corte conti, sez. giur. reg. Lombardia, 29 marzo 1996, n. 796, e sez. giur. reg. Emilia-Romagna 7 febbraio 1996, n. 43, ibid., voce Pensione, n.

139, e id.. Rep. 1996, voce cit., n. 128, e Tar Lombardia, sez. Ili, 5

maggio 1986, n. 190, id., Rep. 1986, voce Istruzione pubblica, n. 370, circa il periodo svolto in qualità di borsista; Tar Campania, sez. II, 10 ottobre 1994, n. 527, id., Rep. 1995, voce Sanitario, n. 427, circa il servi zio di medico interno con funzioni di assistente volontario; sez. Salerno 15 febbraio 1989, n. 34, id., Rep. 1989, voce Istruzione pubblica, n. 455, sui servizi prestati in qualità di assistente e di professore incaricato.

In ordine al rapporto di lavoro tra il professore a contratto, ai sensi

degli art. 100 e 116 d.p.r. 382/80, e l'università, v. Cass. 24 novembre

1993, n. 11609, id., 1994, I, 2170, con nota di richiami, secondo cui trattasi di un rapporto di lavoro di diritto privato, di natura subordinata e a tempo determinato, con diritto alla copertura assicurativo-previden ziale e alla giusta retribuzione.

Circa la nomina a professore associato, con riguardo alla mancata

equiparazione dei medici interni universitari ai tecnici laureati, v. Corte

cost., ord. 22 aprile 2002, n. 132, id., 2002,1, 1561, con nota di richiami.

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