ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI BOLOGNA
Indicazioni in materia di
determinazione dei Compensi
spettanti ai
Custodi e Periti Stimatori
di Quote Societarie Pignorate
nell’ambito di Esecuzioni Mobiliari
Ottobre 2014
2
A cura della
Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari
AREA DI DELEGA: Area Giudiziaria
CONSIGLIERE DELEGATO: Andrea Ferri
PRESIDENTE: Anja Bajic
VICE-PRESIDENTE: Maria Angela Conti
MEMBRI: Gilberto Battistini
Francesca Beltrami
Federico Caracciolo
Silvia Nanni
Giorgia Panfili
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INDICE
1. Premessa ........................................................................................... 4
2. Compensi per l’Attività di Custodia delle Quote Societarie
pignorate ................................................................................................. 5
3. Compensi per l’Attività di Stima delle Quote Societarie
pignorate ............................................................................................... 11
4. Esempi ............................................................................................. 13
4.1 Onorari per l’attività di Custodia delle Quote Pignorate .... 13
4.2 Onorari per l’attività di Stimatore delle Quote Pignorate ... 14
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1. Premessa
Il presente lavoro è il frutto di uno studio realizzato dalla Commissione
Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Bologna, aggiornato ad ottobre 2014.
Esso attiene all’individuazione della tariffa professionale da applicare per
la determinazione del compenso spettante al Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile nominato, nell’ambito di azione esecutiva mobiliare,
Custode e Perito Stimatore di QUOTE SOCIETARIE PIGNORATE.
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2. Compensi per l’Attività di Custodia di Quote Societarie
Pignorate
Ai sensi degli artt. 490, 492, 520-521, 529 e ss. C.P.C. e 2471 c.c. il Giudice
dell’Esecuzione dispone la sostituzione del Custode delle quote societarie
designando, in via definitiva per tutte le attività conservative, il Dottore
Commercialista al quale attribuisce i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Il Custode, nell’esercizio delle sue funzioni è ausiliario del G.E.
Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”, la determinazione del
compenso del consulente tecnico era disciplinata dalla legge 8 luglio 1980 n.
319.
Il suddetto Testo Unico ha abrogato esplicitamente la legge 319/1980, fatta
eccezione per l'art. 4 relativo agli “onorari commisurati al tempo”.
Il D.M. 30 maggio 2002, recante l’”Adeguamento dei compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su
disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”, e il suo allegato
"Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei
consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria
in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n.
319",pubblicati sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002, hanno determinato un
incremento degli onorari spettanti ai consulenti tecnici e ai periti ma nulla
prevedeno con riferimento ai compensi dei Custodi giudiziari delle quote
pignorate.
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Neppure trova applicazione, in quanto non vi è alcun riferimento ai
compensi dei Custodi giudiziari delle quote societarie, il D.M. 15 maggio
2009, n. 80 (in suppl. G.U. n. 150 del 1° luglio 2009), utilizzato ad esempio
per la liquidazione dei Custodi dei beni immobili pignorati1.
1 Il D.M. 15 maggio 2009, n. 80 (in suppl. G.U. n. 150 del 1° luglio 2009) per i compensi di custodia
dei beni immobili e dei beni mobili detta quanto segue:
Art. 2.
Compensi per le attività ordinarie di custodia dei beni immobili
1. Per le attività di cui al comma 2 del presente articolo, spetta al custode, se diverso dal
debitore, un compenso a percentuale calcolato per scaglioni sul valore di aggiudicazione o di
assegnazione di ciascun lotto immobiliare:
fino a euro 25.000,00: 3%;
da euro 25.000,01 e fino a euro 100.000,00: 1%;
da euro 100.000,01 e fino a euro 200.000,00: 0,8%;
da euro 200.000,01 e fino a euro 300.000,00: 0,7%;
da euro 300.000,01 e fino a euro 500.000,00: 0,5%;
da euro 500.000,01 e oltre: 0,3%.
É comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.
2. Il compenso di cui al comma 1 é dovuto unitariamente per lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) accessi presso l'ufficio giudiziario per il conferimento dell'incarico e la consultazione del
fascicolo, nonché presso altri pubblici uffici;
b) accessi all'immobile pignorato, anche in caso di apertura forzata delle porte;
c) verifica dello stato di conservazione del bene e dell'esistenza di eventuali mutamenti
rispetto a quanto risultante dalla relazione dell'esperto;
d) verifica dello stato di occupazione del bene e dell'eventuale sussistenza di titoli opponibili
da parte di terzi;
e) quantificazione delle spese condominiali relative all'ultimo biennio, nonché' di quelle
future già deliberate;
f) sostituzione di serrature, installazione o sostituzione di dispositivi di sicurezza;
g) informazioni relative all'immobile pignorato e alla procedura di vendita, rese agli
interessati mediante l'utenza telefonica indicata nell'avviso di vendita di cui all'articolo 570
del codice di' procedura civile;
h) invio agli interessati, anche tramite posta elettronica o fax, di copie o estratti della perizia
di stima;
i) accompagnamento degli interessati presso l'immobile posto in vendita;
l) cura degli adempimenti pubblicitari previsti nell'ordinanza di vendita;
m) chiarimenti resi al giudice o suo delegato, alle parti ed agli offerenti nel corso delle
operazioni di vendita;
n) attività di liberazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 560, terzo comma, del codice di
procedura civile;
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o) redazione e deposito del rendiconto di cui all'articolo 560, primo comma, del codice di
procedura civile.
3. In caso di cessazione dell'incarico, di inefficacia del pignoramento, sospensione o estinzione
del processo prima della vendita, il compenso del custode, calcolato, con le percentuali di cui al
comma 1, sul valore indicato nell'ultima ordinanza di vendita o, se non ancora pronunciata, su
quello stimato, é ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta.
4. Il compenso liquidato ai sensi dei commi 1 e 3, é diminuito fino alla metà quando l'immobile é
libero o in altri casi di ridotta complessità dell'incarico.
5. Il compenso stesso può essere aumentato sino al 20% nei casi di eccezionali difficoltà nello
svolgimento dell'incarico.
6. Al custode é dovuto il rimborso forfetario, in ragione del 10% del compenso liquidato, per le
spese generali di organizzazione e studio, nonché' per quelle di corrispondenza, viaggi e
comunicazioni, anche telefoniche.
7. Al custode sono altresì rimborsate le spese vive documentate diverse da quelle indicate al
comma 6.
8. Non è dovuto alcun compenso all'aggiudicatario dell'immobile eventualmente nominato
custode.
Art. 4.
Compensi per l’attività di custodia dei beni mobili
1. Per la custodia dei beni mobili pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un
compenso liquidato in base ai seguenti criteri:
a) per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici:
1) con portata fino a 35 quintali, euro 6,20 al giorno;
2) con portata superiore ai 35 quintali, euro 9,80 al giorno;
b) per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi, euro 9,80 al giorno;
c) per trattori agricoli, macchine movimento terra e affini, euro 9,80 al giorno;
d) per autoveicoli:
1) di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi, euro 2,20 al giorno;
2) di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi, euro 2,70 al giorno;
3) di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi, euro 3,20 al giorno;
e) per i motocicli e ciclomotori, euro 1,00 al giorno;
f) per gli oggetti preziosi e le opere d'arte:
1) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni non supera euro 1.000,00,
euro 2,00 al giorno;
2) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 1.000,01
ed euro 5.000,00, euro 5,00 al giorno;
3) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 5.000,01
ed euro 10.000,00, euro 10,00 al giorno;
4) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 10.000,01
ed euro 20.000,00, euro 20,00 al giorno;
5) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 20.000,01
ed euro 50.000,00, euro 30,00 al giorno;
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Pertanto la liquidazione dei compensi dei Custodi delle quote pignorate
era disciplinata dall’art. 29 della Tariffa professionale dei Dottori
Commercialisti (Decreto 2 settembre 2010 n. 169, pubblicato nella Gazz. Uff.
n. 242 del 15 ottobre 2010 ex Decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 1994, n. 645) che disponeva quanto segue:
“ONORARI SPECIFICI: Custodia e conservazione di beni e di
aziende:
1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore
commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o
dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo
0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo
risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i
suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una
maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo € 103,29.”
6) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é superiore ad euro 50.000,00
euro 50,00 al giorno;
g) per altri beni:
1) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni non supera euro 1.000,00,
euro 0,15 per 0,25 metro cubo al giorno;
2) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni é compreso tra euro 1.001,00
ed euro 2.500,00, euro 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno;
3) se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni supera euro 2.500, euro 0,40
per 0,25 metro cubo al giorno.
2. Se la procedura é sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al
comma 1, lettere f) e g), é determinato in relazione al valore di stima.
3. In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non può superare la misura di un
terzo del ricavato della vendita del bene.
4. Con gli stessi criteri di cui al comma 1, sono liquidati i compensi per la custodia dei beni
mobili asportati dall'immobile pignorato, sostituita in ogni caso la somma ricavata dalla vendita
con il valore di stima.”
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Inoltre al professionista spettavano gli ONORARI GRADUALI
determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per
l’adempimento di cui all’art. 26 della T.P. Tabella nr. 1, cumulabili con gli
onorari specifici2 richiamati precedentemente.
In genere trattasi degli onorari per partecipazioni ad assemblee societarie
e avanti a funzionari pubblici, riunioni con terzi, esame e studio della pratica
e di documenti ecc.
Infine al professionista spettavano le INDENNITÀ (es. per assenza dallo
studio, formazione del fascicolo) regolate dall’art. 19 della T.P.
L’art. 9, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha espressamente abrogato le
tariffe professionali.
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che: “Ferma restando l’abrogazione
di cui al comma 1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con
Decreto del Ministro vigilante”.
Successivamente, con il D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22
agosto 2012) sono stati dettati i nuovi parametri per la liquidazione dei
compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.
2 cfr. art. 21 T.P: “in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli
previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla
tabella dell’articolo 26.”
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Nelle disposizioni generali del D.M. nell’ art.1 comma 3° si prevede che:
“I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione
professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. ”
In particolare, l’art. 19 del D.M. 20 Luglio 2012 n. 140, definisce i
Compensi per l’Amministrazione e custodia di aziende.
Codesta Commissione, in assenza di altre normative specifiche in
materia della liquidazione del Compenso del Custode giudiziario delle
quote pignorate, ritiene applicabile l’art. 19 anche nel caso di Custodia
delle quote societarie in quanto nel 2° comma dell’art. 15 del D.M. 20 Luglio
2012 n. 140 che definisce le “Tipologia di attività” per l'applicazione delle
disposizioni si fa presente quanto segue: “Quando la prestazione professionale
ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista
iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è
determinato in analogia alle disposizioni del presente capo. “
Per quanto sopra, si ritiene che al Dottore Commercialista che venga
nominato, nell’ambito di procedimento esecutivo mobiliare, Custode
di Quote pignorate, spetti un compenso determinato in base al
disposto dell’art. l’art. 19 del D.M. 20 Luglio 2012 n. 140 :
“1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di
amministrazione e custodia di aziende é determinato dalla sommatoria
dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso é
liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1
della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili:
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle
attività:
fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%”.
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3. Compensi per l’attività di stima delle quote societarie pignorate
Nel corso dell’Esecuzione Mobiliare il Custode può essere incaricato della
stima della quota oggetto di pignoramento, per la determinazione del prezzo
di vendita ovvero di assegnazione alle parti.
Lo stimatore in qualità dell’ausiliario del G.E. può chiedere la
liquidazione del compenso ai sensi D.P.R. n. 115/2002, “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”, modificato con il
D.M. 30 maggio 2002, che all’art. 3, che richiama l’articolo precedente3, tratta
l’onorario dello Stimatore nel seguente modo:
“Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di
aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni,
avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e
industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo
precedente4 e ridotto alla metà.
É in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.”
3 Art. 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
É in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.”
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In merito al limite massimo della liquidazione si ritiene opportuno citare
la Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2001, n. 10745:
“Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in
tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste
dall'art. 3 del D.P.R. n. 352 del 1988 lo scaglione massimo di valore
fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che
non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di
ammontare superiore. Ne deriva che non compete al CTU che ha
redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore
a quello massimo computabile in base all'applicazione degli art. 2 e 3
della tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988, prevedente per
l'attività del consulente un onorario percentuale calcolato per
scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non oltre
un miliardo di lire.”
Da ultimo va segnalato che l’applicabilità di nuovi parametri del
Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, pubblicato sulla G.U.
22.08.2012 che sostituiscono le vecchie tariffe professionali, in relazione ai
compensi degli ausiliari del Giudice, come rappresentato nel testo
denominato “Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e
periti “del Novembre 2012 redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti:
“Si ritiene come gli stessi (ausiliari del giudice) restino esclusi dalle
nuove regole continuando a valere le liquidazioni determinate dalla
normativa specificatamente prevista nel Testo Unico.
È stato infatti puntualmente chiarito come, con riferimento ai
parametri stabiliti con D.M. 20 luglio 2012 n. 140, trattasi di
previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi
spettanti agli ausiliari del giudice di cui al Testo Unico delle spese di
Giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 15 (sul punto vedasi
il commento al Decreto 20 luglio 2012 n. 140 dell’Unione Triveneta
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in www.ilcaso.it).”
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4. Esempi
Di seguito si procede, con una esemplificazione, alla determinazione del
compenso spettante al Dottore Commercialista rispettivamente per l’attività
di custodia e di stima delle quote pignorate in conformità ai dettati normativi
di riferimento individuati nel presente elaborato.
4.1 Onorari per l’attività di Custodia delle Quote Pignorate
Art. 19 D.M. 140/2012
Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili
Riquadro 1
Valore della pratica:
Componenti positivi di reddito lordi + Attività =
50.000,00
Valore della pratica % Onorario % Onorario
Da A Min Min Max Max
- 10.000,00 3% 300,00 4% 400,00
10.000,00 50.000,00 2% 800,00 3% 1.200,00
50.000,00 oltre 1%
- 2%
-
1.100,00
1.600,00
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4.2 Onorari per l’attività di Stimatore delle Quote Pignorate
Artt. 3 e 2 D.M. 30.05.2002
Compenso minino € 145,12
Valore della
pratica = 50.000,00
Valore della pratica % Onorario % Onorario
Da A Min Min Max Max
-
5.164,57 4,6896% 242,20 9,3951% 485,22
5.164,57 10.329,14 3,7580% 194,08 7,5160% 388,17
10.329,14 25.822,84 2,8106% 435,47 5,6370% 873,38
25.822,84 51.645,69 2,3527% 568,82 4,6896% 1.133,81
51.645,69 103.291,38 1,8790%
- 3,7580%
-
103.291,38 258.228,46 0,9316%
- 1,8790%
-
258.228,46 516.456,90 0,4737%
- 0,9474%
-
1.440,56
2.880,58
Art. 3, 1° comma, riduzione del 50%
720,28
1.440,29