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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 103/2016/R/GAS DEL 10 MARZO 2016
“ASPETTI ATTUATIVI DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 312/2014 DEL 26 MARZO 2014”
18 aprile 2016
Osservazioni al DCO 103/2016/R/gas
INDICE
1. CONSIDERAZIONI GENERALI .................................................................. 2
2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL’AUTORITA’ ......................... 4
2.1 INTRODUZIONE .......................................................................................... 4
2.2 COMPLETAMENTO DEL QUADRO REGOLATORIO DI DETTAGLIO ..... 4
Osservazioni al DCO 103/2016/R/gas
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Il presente documento illustra le osservazioni formulate da Stogit al documento di
consultazione n. 103/2016/R/gas (di seguito “DCO 103/2016”) relativo agli “Aspetti
attuativi del Regolamento UE 312/2014 del 26 marzo 2014”, pubblicato dall’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito “Autorità”) in data 10 marzo 2016.
In linea generale si condivide l’obiettivo dell’Autorità di completare quanto prima il
quadro regolatorio in materia di nuovo regime di bilanciamento promuovendo il
raggiungimento di alcuni prerequisiti essenziali per il suo avvio. Con particolare
riferimento allo stoccaggio, la definizione chiara e certa del suo contributo al nuovo
regime di bilanciamento si ritiene indispensabile dato il ruolo fondamentale da esso
ricoperto nell’attività di bilanciamento operativo e commerciale ed in considerazione dei
necessari adeguamenti dei sistemi informativi e dei processi gestionali. E’ al contempo
auspicabile (come riportato nella nostra risposta al documento di consultazione
30/2016/R/gas) che il recepimento del Regolamento UE 312/2014 preservi la
flessibilità oggi assicurata dal servizio di stoccaggio e contestualmente consenta di
ripristinare la corrispondenza tra il servizio erogato dall’impresa di stoccaggio ed il
corrispettivo pagato dagli utenti in relazione alle capacità conferite.
Con riferimento al tema dell’accesso diretto di Snam Rete Gas allo stoccaggio degli
utenti si ritiene opportuno evidenziare che, con l’implementazione del Regolamento UE
312/2014, i quantitativi movimentati dallo stoccaggio debbano essere necessariamente
definiti al termine del giorno gas e che pertanto il gas necessario alla chiusura del
giorno debba essere oggetto di cessione in stoccaggio a Snam Rete Gas da parte
degli utenti senza modificare ex post le loro nomine. Un tale meccanismo
consentirebbe agli utenti di disporre di informazioni certe in relazione alle proprie
giacenze ad inizio del giorno gas (e ai quantitativi effettivamente riprogrammabili su
base oraria) nonché un’ordinata implementazione dei meccanismi di gestione delle
congestioni della capacità di stoccaggio di cui al DCO 30/2016.
In relazione alla proposta dell’Autorità sulle possibili modalità di attivazione dei margini
di prestazione dello stoccaggio, si condivide l’obiettivo del DCO 103/2016 di introdurre
un elemento di valorizzazione di una prestazione che oggi viene resa disponibile in
misura ulteriore rispetto alla capacità conferita. Al contempo si ritiene che una sua
Osservazioni al DCO 103/2016/R/gas
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eventuale attivazione (in particolare quando gli utenti hanno di fatto esaurito le loro
possibili azioni) debba essere necessariamente inquadrata nell’ambito delle procedure
di emergenza previste dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero nell’ambito dei
possibili servizi di bilanciamento di cui al Regolamento UE 312/2014. Peraltro la
capacità extra contrattuale ha sempre rappresentato una risorsa di “ultima istanza” a
disposizione del sistema (alla stessa stregua della riserva strategica) per la quale si
auspica un minor utilizzo possibile in futuro, in concomitanza con l’implementazione del
nuovo regime di bilanciamento.
Infine, in relazione all’elenco delle attività e alle relative tempistiche di cui al paragrafo
4 del DCO 103/2016 preme sottolineare la necessità di avere un quadro definitivo il
prima possibile al fine di consentire all’impresa di stoccaggio il rispetto degli
adempimenti regolatori (con approvazione codice di stoccaggio entro 30 giugno 2016),
nonché i necessari adeguamenti dei sistemi informativi i quali potrebbero determinare,
in vista del possibile avvio del 1 ottobre 2016, una gestione in via transitoria
semplificata sia dei meccanismi di gestione delle congestioni che delle attività
connesse con la chiusura del giorno gas.
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2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL’AUTORITA’
2.1 Introduzione
S 1. Si ritiene che i princìpi qui riportati rappresentino correttamente quanto contenuto
nel Regolamento oppure vi sono parti che si prestano ad interpretazioni diverse?
2.2 Completamento del quadro regolatorio di dettaglio
S 2. Si ritiene che gli obiettivi di SNAM sul mercato siano correttamente rappresentati
in termini di equazioni di bilancio?
S 3. Si condivide il fatto che se SNAM Rete gas dispone di capacità di stoccaggio
l’obiettivo degli interventi sul mercato sia quello di coprire lo sbilanciamento degli
utenti e non anche quello di bilanciare se stessa?
S 4. Si ritiene sia necessario individuare le modalità di reintegro delle risorse di SNAM
Rete gas? Se sì, quale metodo è preferibile e perché? (1. Acquisti/vendite sul mercato
STSP 2. Acquisti/vendite al PSV con procedure al di fuori del mercato STSP 3.
Cessioni di gas in stoccaggio.)
S 5. Si ritiene necessario definire la frequenza delle procedure di cui al quesito
precedente? Se si quale?
S 6. Si ritiene, almeno in prima applicazione, che l’applicazione di corrispettivi di
sbilanciamento a SNAM Rete Gas (sul proprio disequilibrio DST) possa costituire
incentivo sufficiente all’efficiente gestione del bilanciamento?
S 7. Si vedono motivi che rendono necessario fin da ora prevedere un passaggio alla
soluzione in cui SNAM Rete Gas non dispone di stoccaggio o si ritiene accettabile, in
continuità con l’attuale assetto e modalità operative di SNAM Rete Gas, rimandare la
valutazione ad una prima fase di sperimentazione?
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S 8. Si concorda sulla definizione di servizi di bilanciamento qui indicata?
S 9. È opportuno che SNAM Rete Gas disponga immediatamente di servizi di
bilanciamento, nella fase iniziale di avvio del nuovo sistema? Se sì, quali?
S 10. Si ritiene che le informazioni relative all’attivazione dei servizi di bilanciamento
indicate ai precedenti punti da 1. a 5. siano sufficienti al fine di garantire trasparenza
nel funzionamento del bilanciamento?
S 11. Si concorda con quanto illustrato circa gli effetti dell’attivazione dei servizi di
bilanciamento sui prezzi di sbilanciamento? Se no, perché?
Con riferimento al tema del reintegro delle risorse di proprietà di Snam Rete Gas,
eventualmente utilizzate nel corso del giorno gas, si ritiene condivisibile che il loro
reintegro debba avvenire mediante cessioni in stoccaggio non impattando in tal modo
sul prezzo di sbilanciamento. E’ necessario a tal fine chiarire se e in che modo le
predette cessioni interferiscano con i limiti di rinomina giornaliera ovvero possano
essere gestite secondo le regole attualmente disciplinate nel Codice di Stoccaggio, a
prescindere dalla modalità con cui Snam Rete Gas seleziona le controparti oggetto
della cessione di gas. Si auspica in ogni caso che, con l’avvio del nuovo regime di
bilanciamento, le maggiori responsabilità in capo agli utenti in relazione al proprio
bilanciamento limitino l’utilizzo dello stoccaggio da parte di Snam Rete Gas per
compensare i disequilibri degli utenti, con evidenti benefici in termini di maggiore
flessibilità disponibile.
In relazione al punto di discussione S7 sull’opportunità di rimuovere il servizio di
stoccaggio per il bilanciamento operativo preme sottolineare come l’eventuale
rimozione del servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo non comporti un pari
incremento delle prestazioni di punta di iniezione ed erogazione associati agli attuali
servizi base di stoccaggio. Il servizio di bilanciamento, infatti, non rispondendo
all’esigenza di fornire un servizio di modulazione e disponendo di un volume di gas in
giacenza non soggetto a logiche di tipo stagionale, ha delle prestazioni di punta di
iniezione ed erogazione proporzionalmente maggiori nel breve periodo rispetto ai
servizi base di stoccaggio.
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S 12. Si ritiene concreta la possibilità che lo stoccaggio Stogit sia l’unica fonte di
flessibilità che, a partire da una certa ora in poi, è in grado di incidere
significativamente sull’equilibrio del sistema?
S 13. Quali potrebbero essere le fonti di flessibilità disponibili fino alla fine del giorno
gas? Nel caso, si chiede di quantificare per tali fonti il contributo alla flessibilità.
S 14. Si ritiene che il meccanismo qui prospettato che prevede che
l’approvvigionamento prioritario di prodotti locational di stoccaggio da una certa ora in
poi sia efficiente rispetto al mantenimento della preferenza fino a fine giorno dei
prodotti title?
S 15. Si ritiene concreto il rischio che la fissazione dell’orario di passaggio da acquisti
di prodotti title a prodotti locational non favorisca lo sviluppo e la valorizzazione di
nuove fonti di flessibilità attivabili dopo tale orario?
S 16. Si ritiene utile a tale scopo lasciare a SNAM Rete Gas la discrezionalità se
privilegiare un prodotto locational rispetto a prodotti title e l’orario in cui ciò avviene,
fermi restando gli obiettivi generali di efficienza fissati dagli incentivi?
Con riferimento alla proposta di consentire a Snam Rete Gas un accesso diretto allo
stoccaggio degli utenti a partire da una certa ora del giorno gas, si ritiene opportuno
che Snam rete Gas non assuma il controllo del dispacciamento per conto degli utenti e
che i quantitativi movimentati siano determinati in via definitiva a chiusura del giorno in
misura pari ai quantitativi nominati. Il gas necessario alla chiusura del giorno potrebbe
essere fornito a Snam Rete Gas mediante cessioni in stoccaggio da parte degli utenti
senza comportare una modifica delle nomine degli utenti stessi nel giorno successivo.
Viceversa il mantenimento dei meccanismi di contabilizzazione ex post delle
allocazioni a stoccaggio anche nel nuovo regime di bilanciamento potrebbe: (i) non
essere coerente con la programmazione infragiornaliera sia commerciale che operativa
dell’utilizzo delle capacità di stoccaggio, con particolare riferimento ai cicli di
riformulazione delle prime ore del giorno gas (ii) non essere coerente con i processi di
programmazione previsti per le altre risorse flessibili di gas (iii) non fornire agli utenti
informazioni certe in merito ai quantitativi movimentati nel giorno gas; iv) non agevolare
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lo sviluppo dei meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di stoccaggio di
cui al DCO 30/2016.
S 17. Si ritiene che il meccanismo delineato sia idoneo a consentire una efficiente
attivazione e valorizzazione dei margini di prestazione dello stoccaggio in luogo di
meccanismi basati sull’applicazione di prezzi amministrati?
S 18. In caso di risposta affermativa, quali sono gli aspetti che ritenete opportuno
siano integrati e approfonditi?
In relazione al meccanismo delineato per l’utilizzo dei margini di prestazione dello
stoccaggio, la proposta dell’Autorità di introdurre un elemento di valorizzazione
dell’extra capacità di erogazione si ritiene condivisibile. Al contempo però si evidenzia
come la proposta dell’Autorità presupponga che ci sia una precisa corrispondenza tra il
livello di prestazione aggiuntiva resa disponibile in un giorno e il rischio di mancata
garanzia delle prestazioni nel periodo successivo. Come riportato nell’ambito di
precedenti consultazioni, le prestazioni giornaliere di stoccaggio dipendono da variabili
geologiche e geodinamiche il cui andamento non ne consente (se non in minima parte)
una prevedibilità nel periodo successivo al momento della valutazione. Peraltro la
messa a disposizione, fin dall’inizio della campagna di erogazione, delle capacità
teoricamente riservate ai mesi più freddi condiziona la programmazione dello
stoccaggio e potrebbe compromettere la sicurezza delle prestazioni nel tempo.
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si riesca ad individuare un algoritmo semplificato
che consenta la messa a disposizione della capacità di erogazione aggiuntiva
nell’ambito del mercato all’ingrosso, la soluzione individuata dall’Autorità si basa sul
presupposto che la minore prestazione in un periodo successivo sia compensata
dall’impegno di un utente ad onorare la transazione in vendita al Punto di Scambio
Virtuale. In tal modo una sua eventuale inadempienza rischierebbe di compromettere il
bilanciamento fisico nei giorni in cui la prestazione di stoccaggio potrebbe ridursi
ovvero generare comunque una richiesta di stoccaggio in linea con il livello di garanzia,
anche a fronte di una prestazione aggiuntiva resa precedentemente. Alla luce di
quanto rappresentato e considerando che la necessità di ulteriori prestazioni di fatto
riveli l’esaurimento di tutte le risorse di mercato, si ritiene che l’attivazione dei margini
di stoccaggio debba avvenire nell’ambito dei servizi di bilanciamento ovvero delle
procedure di emergenza. Si evidenzia infine che la capacità extra contrattuale ha
sempre rappresentato una risorsa di “ultima istanza” a disposizione del sistema per la
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quale si auspica un minor utilizzo possibile in futuro, in concomitanza con
l’implementazione del nuovo regime di bilanciamento. Si sottolinea a tal proposito
come l’utilizzo registrato nel corso degli anni di una capacità extra contrattuale (sia
rispetto ai profili di erogazione attualmente previsti che rispetto alla curva contrattuale
precedentemente definita) non ha generato criticità nel rispetto delle prestazioni nel
corso dell’anno ma ha contribuito ad un precoce deterioramento delle prestazioni dei
pozzi (la cui vita utile potrebbe risultare ben inferiore ai 60 anni di ammortamento
considerati dalla regolazione vigente) e conseguentemente all’abbassamento del livello
di prestazioni, una cui analisi è ancora in corso.
S 19. Si ritiene che lo small adjustment possa essere mantenuto, almeno in una fase
iniziale, al valore attuale o si ritiene che gli utenti pur potendo, non siano
sufficientemente incentivati a bilanciare le proprie posizioni ex-ante?
S 20. Esprimere un parere circa i miglioramenti al set informativo trasmesso dal TSO
agli utenti qui proposto e proporre eventuali modifiche e integrazioni.
S 21. Esprimere le proprie considerazioni in merito all’opportunità di intraprendere da
subito un percorso di modificare dell’attuale modello informativo agli utenti.
S 22. Si ritiene corretto che nella sessione di aggiustamento sia considerato il prezzo
medio di mercato e non il prezzo di sbilanciamento? Nel caso, indicare i pro e i contro
dell’una o dell’altra scelta.
S 23. Ritenete che l’elenco delle attività sia esaustivo?
S 24. Si richiede di segnalare eventuali elementi rilevanti che possono incidere sulla
definizione delle tempistiche.
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S 25. Ritenete che l’avvio l’1 ottobre 2016, in presenza dei vincoli nella flessibilità di
rinomina nella fase di iniezione e tenuto conto della riduzione delle prestazioni di
iniezione al termine della medesima fase, possa presentare criticità? Se sì ritenete
necessario un passaggio al nuovo regime all’inizio della fase di erogazione?
Con riferimento all’elenco delle attività e alle relative tempistiche di cui al paragrafo 4
del DCO 103/2016 preme sottolineare la necessità di avere un quadro definitivo il
prima possibile al fine di consentire all’impresa di stoccaggio il rispetto degli
adempimenti regolatori (con approvazione codice di stoccaggio entro 30 giugno 2016),
nonché i necessari adeguamenti informativi i quali potrebbero determinare, in vista del
possibile avvio del 1 ottobre 2016, una gestione in via transitoria semplificata sia dei
meccanismi di gestione delle congestioni che delle attività connesse all’accesso diretto
di SRG alle risorse degli utenti.