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OSSERVAZIONI AL - autorita.energia.it · 30/2016/R/gas) che il recepimento del Regolamento UE...

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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

n. 103/2016/R/GAS DEL 10 MARZO 2016

“ASPETTI ATTUATIVI DEL REGOLAMENTO

(UE) N. 312/2014 DEL 26 MARZO 2014”

18 aprile 2016

Osservazioni al DCO 103/2016/R/gas

INDICE

1. CONSIDERAZIONI GENERALI .................................................................. 2

2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL’AUTORITA’ ......................... 4

2.1 INTRODUZIONE .......................................................................................... 4

2.2 COMPLETAMENTO DEL QUADRO REGOLATORIO DI DETTAGLIO ..... 4

Osservazioni al DCO 103/2016/R/gas

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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni formulate da Stogit al documento di

consultazione n. 103/2016/R/gas (di seguito “DCO 103/2016”) relativo agli “Aspetti

attuativi del Regolamento UE 312/2014 del 26 marzo 2014”, pubblicato dall’Autorità per

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito “Autorità”) in data 10 marzo 2016.

In linea generale si condivide l’obiettivo dell’Autorità di completare quanto prima il

quadro regolatorio in materia di nuovo regime di bilanciamento promuovendo il

raggiungimento di alcuni prerequisiti essenziali per il suo avvio. Con particolare

riferimento allo stoccaggio, la definizione chiara e certa del suo contributo al nuovo

regime di bilanciamento si ritiene indispensabile dato il ruolo fondamentale da esso

ricoperto nell’attività di bilanciamento operativo e commerciale ed in considerazione dei

necessari adeguamenti dei sistemi informativi e dei processi gestionali. E’ al contempo

auspicabile (come riportato nella nostra risposta al documento di consultazione

30/2016/R/gas) che il recepimento del Regolamento UE 312/2014 preservi la

flessibilità oggi assicurata dal servizio di stoccaggio e contestualmente consenta di

ripristinare la corrispondenza tra il servizio erogato dall’impresa di stoccaggio ed il

corrispettivo pagato dagli utenti in relazione alle capacità conferite.

Con riferimento al tema dell’accesso diretto di Snam Rete Gas allo stoccaggio degli

utenti si ritiene opportuno evidenziare che, con l’implementazione del Regolamento UE

312/2014, i quantitativi movimentati dallo stoccaggio debbano essere necessariamente

definiti al termine del giorno gas e che pertanto il gas necessario alla chiusura del

giorno debba essere oggetto di cessione in stoccaggio a Snam Rete Gas da parte

degli utenti senza modificare ex post le loro nomine. Un tale meccanismo

consentirebbe agli utenti di disporre di informazioni certe in relazione alle proprie

giacenze ad inizio del giorno gas (e ai quantitativi effettivamente riprogrammabili su

base oraria) nonché un’ordinata implementazione dei meccanismi di gestione delle

congestioni della capacità di stoccaggio di cui al DCO 30/2016.

In relazione alla proposta dell’Autorità sulle possibili modalità di attivazione dei margini

di prestazione dello stoccaggio, si condivide l’obiettivo del DCO 103/2016 di introdurre

un elemento di valorizzazione di una prestazione che oggi viene resa disponibile in

misura ulteriore rispetto alla capacità conferita. Al contempo si ritiene che una sua

Osservazioni al DCO 103/2016/R/gas

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eventuale attivazione (in particolare quando gli utenti hanno di fatto esaurito le loro

possibili azioni) debba essere necessariamente inquadrata nell’ambito delle procedure

di emergenza previste dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero nell’ambito dei

possibili servizi di bilanciamento di cui al Regolamento UE 312/2014. Peraltro la

capacità extra contrattuale ha sempre rappresentato una risorsa di “ultima istanza” a

disposizione del sistema (alla stessa stregua della riserva strategica) per la quale si

auspica un minor utilizzo possibile in futuro, in concomitanza con l’implementazione del

nuovo regime di bilanciamento.

Infine, in relazione all’elenco delle attività e alle relative tempistiche di cui al paragrafo

4 del DCO 103/2016 preme sottolineare la necessità di avere un quadro definitivo il

prima possibile al fine di consentire all’impresa di stoccaggio il rispetto degli

adempimenti regolatori (con approvazione codice di stoccaggio entro 30 giugno 2016),

nonché i necessari adeguamenti dei sistemi informativi i quali potrebbero determinare,

in vista del possibile avvio del 1 ottobre 2016, una gestione in via transitoria

semplificata sia dei meccanismi di gestione delle congestioni che delle attività

connesse con la chiusura del giorno gas.

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2. OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DELL’AUTORITA’

2.1 Introduzione

S 1. Si ritiene che i princìpi qui riportati rappresentino correttamente quanto contenuto

nel Regolamento oppure vi sono parti che si prestano ad interpretazioni diverse?

2.2 Completamento del quadro regolatorio di dettaglio

S 2. Si ritiene che gli obiettivi di SNAM sul mercato siano correttamente rappresentati

in termini di equazioni di bilancio?

S 3. Si condivide il fatto che se SNAM Rete gas dispone di capacità di stoccaggio

l’obiettivo degli interventi sul mercato sia quello di coprire lo sbilanciamento degli

utenti e non anche quello di bilanciare se stessa?

S 4. Si ritiene sia necessario individuare le modalità di reintegro delle risorse di SNAM

Rete gas? Se sì, quale metodo è preferibile e perché? (1. Acquisti/vendite sul mercato

STSP 2. Acquisti/vendite al PSV con procedure al di fuori del mercato STSP 3.

Cessioni di gas in stoccaggio.)

S 5. Si ritiene necessario definire la frequenza delle procedure di cui al quesito

precedente? Se si quale?

S 6. Si ritiene, almeno in prima applicazione, che l’applicazione di corrispettivi di

sbilanciamento a SNAM Rete Gas (sul proprio disequilibrio DST) possa costituire

incentivo sufficiente all’efficiente gestione del bilanciamento?

S 7. Si vedono motivi che rendono necessario fin da ora prevedere un passaggio alla

soluzione in cui SNAM Rete Gas non dispone di stoccaggio o si ritiene accettabile, in

continuità con l’attuale assetto e modalità operative di SNAM Rete Gas, rimandare la

valutazione ad una prima fase di sperimentazione?

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S 8. Si concorda sulla definizione di servizi di bilanciamento qui indicata?

S 9. È opportuno che SNAM Rete Gas disponga immediatamente di servizi di

bilanciamento, nella fase iniziale di avvio del nuovo sistema? Se sì, quali?

S 10. Si ritiene che le informazioni relative all’attivazione dei servizi di bilanciamento

indicate ai precedenti punti da 1. a 5. siano sufficienti al fine di garantire trasparenza

nel funzionamento del bilanciamento?

S 11. Si concorda con quanto illustrato circa gli effetti dell’attivazione dei servizi di

bilanciamento sui prezzi di sbilanciamento? Se no, perché?

Con riferimento al tema del reintegro delle risorse di proprietà di Snam Rete Gas,

eventualmente utilizzate nel corso del giorno gas, si ritiene condivisibile che il loro

reintegro debba avvenire mediante cessioni in stoccaggio non impattando in tal modo

sul prezzo di sbilanciamento. E’ necessario a tal fine chiarire se e in che modo le

predette cessioni interferiscano con i limiti di rinomina giornaliera ovvero possano

essere gestite secondo le regole attualmente disciplinate nel Codice di Stoccaggio, a

prescindere dalla modalità con cui Snam Rete Gas seleziona le controparti oggetto

della cessione di gas. Si auspica in ogni caso che, con l’avvio del nuovo regime di

bilanciamento, le maggiori responsabilità in capo agli utenti in relazione al proprio

bilanciamento limitino l’utilizzo dello stoccaggio da parte di Snam Rete Gas per

compensare i disequilibri degli utenti, con evidenti benefici in termini di maggiore

flessibilità disponibile.

In relazione al punto di discussione S7 sull’opportunità di rimuovere il servizio di

stoccaggio per il bilanciamento operativo preme sottolineare come l’eventuale

rimozione del servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo non comporti un pari

incremento delle prestazioni di punta di iniezione ed erogazione associati agli attuali

servizi base di stoccaggio. Il servizio di bilanciamento, infatti, non rispondendo

all’esigenza di fornire un servizio di modulazione e disponendo di un volume di gas in

giacenza non soggetto a logiche di tipo stagionale, ha delle prestazioni di punta di

iniezione ed erogazione proporzionalmente maggiori nel breve periodo rispetto ai

servizi base di stoccaggio.

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S 12. Si ritiene concreta la possibilità che lo stoccaggio Stogit sia l’unica fonte di

flessibilità che, a partire da una certa ora in poi, è in grado di incidere

significativamente sull’equilibrio del sistema?

S 13. Quali potrebbero essere le fonti di flessibilità disponibili fino alla fine del giorno

gas? Nel caso, si chiede di quantificare per tali fonti il contributo alla flessibilità.

S 14. Si ritiene che il meccanismo qui prospettato che prevede che

l’approvvigionamento prioritario di prodotti locational di stoccaggio da una certa ora in

poi sia efficiente rispetto al mantenimento della preferenza fino a fine giorno dei

prodotti title?

S 15. Si ritiene concreto il rischio che la fissazione dell’orario di passaggio da acquisti

di prodotti title a prodotti locational non favorisca lo sviluppo e la valorizzazione di

nuove fonti di flessibilità attivabili dopo tale orario?

S 16. Si ritiene utile a tale scopo lasciare a SNAM Rete Gas la discrezionalità se

privilegiare un prodotto locational rispetto a prodotti title e l’orario in cui ciò avviene,

fermi restando gli obiettivi generali di efficienza fissati dagli incentivi?

Con riferimento alla proposta di consentire a Snam Rete Gas un accesso diretto allo

stoccaggio degli utenti a partire da una certa ora del giorno gas, si ritiene opportuno

che Snam rete Gas non assuma il controllo del dispacciamento per conto degli utenti e

che i quantitativi movimentati siano determinati in via definitiva a chiusura del giorno in

misura pari ai quantitativi nominati. Il gas necessario alla chiusura del giorno potrebbe

essere fornito a Snam Rete Gas mediante cessioni in stoccaggio da parte degli utenti

senza comportare una modifica delle nomine degli utenti stessi nel giorno successivo.

Viceversa il mantenimento dei meccanismi di contabilizzazione ex post delle

allocazioni a stoccaggio anche nel nuovo regime di bilanciamento potrebbe: (i) non

essere coerente con la programmazione infragiornaliera sia commerciale che operativa

dell’utilizzo delle capacità di stoccaggio, con particolare riferimento ai cicli di

riformulazione delle prime ore del giorno gas (ii) non essere coerente con i processi di

programmazione previsti per le altre risorse flessibili di gas (iii) non fornire agli utenti

informazioni certe in merito ai quantitativi movimentati nel giorno gas; iv) non agevolare

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lo sviluppo dei meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di stoccaggio di

cui al DCO 30/2016.

S 17. Si ritiene che il meccanismo delineato sia idoneo a consentire una efficiente

attivazione e valorizzazione dei margini di prestazione dello stoccaggio in luogo di

meccanismi basati sull’applicazione di prezzi amministrati?

S 18. In caso di risposta affermativa, quali sono gli aspetti che ritenete opportuno

siano integrati e approfonditi?

In relazione al meccanismo delineato per l’utilizzo dei margini di prestazione dello

stoccaggio, la proposta dell’Autorità di introdurre un elemento di valorizzazione

dell’extra capacità di erogazione si ritiene condivisibile. Al contempo però si evidenzia

come la proposta dell’Autorità presupponga che ci sia una precisa corrispondenza tra il

livello di prestazione aggiuntiva resa disponibile in un giorno e il rischio di mancata

garanzia delle prestazioni nel periodo successivo. Come riportato nell’ambito di

precedenti consultazioni, le prestazioni giornaliere di stoccaggio dipendono da variabili

geologiche e geodinamiche il cui andamento non ne consente (se non in minima parte)

una prevedibilità nel periodo successivo al momento della valutazione. Peraltro la

messa a disposizione, fin dall’inizio della campagna di erogazione, delle capacità

teoricamente riservate ai mesi più freddi condiziona la programmazione dello

stoccaggio e potrebbe compromettere la sicurezza delle prestazioni nel tempo.

In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si riesca ad individuare un algoritmo semplificato

che consenta la messa a disposizione della capacità di erogazione aggiuntiva

nell’ambito del mercato all’ingrosso, la soluzione individuata dall’Autorità si basa sul

presupposto che la minore prestazione in un periodo successivo sia compensata

dall’impegno di un utente ad onorare la transazione in vendita al Punto di Scambio

Virtuale. In tal modo una sua eventuale inadempienza rischierebbe di compromettere il

bilanciamento fisico nei giorni in cui la prestazione di stoccaggio potrebbe ridursi

ovvero generare comunque una richiesta di stoccaggio in linea con il livello di garanzia,

anche a fronte di una prestazione aggiuntiva resa precedentemente. Alla luce di

quanto rappresentato e considerando che la necessità di ulteriori prestazioni di fatto

riveli l’esaurimento di tutte le risorse di mercato, si ritiene che l’attivazione dei margini

di stoccaggio debba avvenire nell’ambito dei servizi di bilanciamento ovvero delle

procedure di emergenza. Si evidenzia infine che la capacità extra contrattuale ha

sempre rappresentato una risorsa di “ultima istanza” a disposizione del sistema per la

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quale si auspica un minor utilizzo possibile in futuro, in concomitanza con

l’implementazione del nuovo regime di bilanciamento. Si sottolinea a tal proposito

come l’utilizzo registrato nel corso degli anni di una capacità extra contrattuale (sia

rispetto ai profili di erogazione attualmente previsti che rispetto alla curva contrattuale

precedentemente definita) non ha generato criticità nel rispetto delle prestazioni nel

corso dell’anno ma ha contribuito ad un precoce deterioramento delle prestazioni dei

pozzi (la cui vita utile potrebbe risultare ben inferiore ai 60 anni di ammortamento

considerati dalla regolazione vigente) e conseguentemente all’abbassamento del livello

di prestazioni, una cui analisi è ancora in corso.

S 19. Si ritiene che lo small adjustment possa essere mantenuto, almeno in una fase

iniziale, al valore attuale o si ritiene che gli utenti pur potendo, non siano

sufficientemente incentivati a bilanciare le proprie posizioni ex-ante?

S 20. Esprimere un parere circa i miglioramenti al set informativo trasmesso dal TSO

agli utenti qui proposto e proporre eventuali modifiche e integrazioni.

S 21. Esprimere le proprie considerazioni in merito all’opportunità di intraprendere da

subito un percorso di modificare dell’attuale modello informativo agli utenti.

S 22. Si ritiene corretto che nella sessione di aggiustamento sia considerato il prezzo

medio di mercato e non il prezzo di sbilanciamento? Nel caso, indicare i pro e i contro

dell’una o dell’altra scelta.

S 23. Ritenete che l’elenco delle attività sia esaustivo?

S 24. Si richiede di segnalare eventuali elementi rilevanti che possono incidere sulla

definizione delle tempistiche.

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S 25. Ritenete che l’avvio l’1 ottobre 2016, in presenza dei vincoli nella flessibilità di

rinomina nella fase di iniezione e tenuto conto della riduzione delle prestazioni di

iniezione al termine della medesima fase, possa presentare criticità? Se sì ritenete

necessario un passaggio al nuovo regime all’inizio della fase di erogazione?

Con riferimento all’elenco delle attività e alle relative tempistiche di cui al paragrafo 4

del DCO 103/2016 preme sottolineare la necessità di avere un quadro definitivo il

prima possibile al fine di consentire all’impresa di stoccaggio il rispetto degli

adempimenti regolatori (con approvazione codice di stoccaggio entro 30 giugno 2016),

nonché i necessari adeguamenti informativi i quali potrebbero determinare, in vista del

possibile avvio del 1 ottobre 2016, una gestione in via transitoria semplificata sia dei

meccanismi di gestione delle congestioni che delle attività connesse all’accesso diretto

di SRG alle risorse degli utenti.


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