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Rivista di Giurisprudenza Civile e CommercialeSource: Il Foro Italiano, Vol. 68, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1943), pp. 877/878-879/880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23132847 .
Accessed: 28/06/2014 11:06
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GÌUKI8PEUDENZA OIVILK E GOMME EOI ALE
bile necessità » pel locatore a sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200. Osserva il giudicante che le cen
sure mosse dall'appellante alla sentenza 16 marzo 1943
del Conciliatore di Persiceto meritano accoglimento in
quanto anche lo sfollamento volontario non imposto dal
l'autorità va considerato sotto il profilo della «forza mag
giore » e pertanto il conduttore non ha diritto alla pro
roga della locazione.
Il procuratore del convenuto ha nella sua comparsa molto diligentemente illustrata la differenza fra sfollamento
volontario e sfollamento coatto. Secondo l'art. 1 del re
gio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107 contenente la di
sciplina degli alloggi per gli sfollati « agli effetti dello sfol
lamento della popolazione civile che non ahbia obblighi di servizio e di lavoro, il Ministero dell'interno . .. deli
mita i territori colpiti dalle incursioni nemiche ed indica
ai prefetti le zone presumibilmente minacciate dalle in
cursioni stesse ». Ed il successivo art. 2 precisa che « l'in
quilino che debba, per necessità derivanti dallo sfolla
mento previsto dall'art. 1 allontanarsi dalla propria resi
denza o far allontanare la propria famiglia, ha facoltà di
chiedere la risoluzione anticipata del contratto di loca
zione ».
Cogli art. 3 e 6 si precisa poi che, per facilitare la si
stemazione della popolazione sfollata si istituiscono appo site commissioni oomunali, le quali, sulla base delle de
nuncio dei locali vuoti e disponibili, sistemano gli sfollati
e sorvegliano il complesso di queste speciali locazioni. Se
condo la difesa del convenuto si può parlare di sfollamento
vero e proprio soltanto quando si evacua una zona che il
Ministero fa sgombrare siccome colpita da incursioni ne
miche, e solo in questo caso lo sf llamento costituisce un
atto di imperio mentre negli altri casi rimane essenzial
mente un atto volontario non tutelabile dalle norme in
materia di locazioni ed alloggi. Ha fatto presente il con
venuto come sia notorio che Bologna non è zona colpita da incursioni nemiche come si evince dal fatto che dal 21
aprile 1943 si pagano le indennità giornaliere agli impie
gati nella misura normale e non in quella raddoppiata siccome è previsto per le zone colpite e che i negozi si
chiudono alle ore 19 anziché alle 17 ed anche prima, come
accade nelle località colpite da incursioni nemiche. È stata
altresì prodotta in atti una circolare inviata dal Prefetto
di Bologna in data 31 marzo 1943 al Federale nella quale
premesso « che lo sfollamento dovrà .. . essere limitato alle
famiglie che, in conseguenze di offese belliche siano rima
ste senza tetto e sempre quando non sussista la possibilità di ricoverarle in altri locali disponibili nella stessa località
incursionata, dando in queste sistemazioni la precedenza alle persone che abbiano obbligo di lavoro attinente alla
produzione bellica », è però stabilito che « può essere. . .
consentito l'allontanamento delle persone che dispongano di mezzi necessari per trasferirsi e sistemarsi altrove ».
È pacifico in causa che l'attore Forni lavora 40 48 ore
settimanali presso la Cooperativa mobili di Persiceto, che
la sua famiglia è composta della di lui moglie, di due figlie una delle quali madre a sua volta di un bimbo e moglie di un richiamato, che la famiglia abita in un apparta mento composto di due locali, che i mobili sono stati
sparpagliati presso vari conoscenti. All'uopo è inutile di
sporre la prova testimoniale chiesta subordinatamente dal
l'attore in quanto secondo quanto afferma il convenuto
sono tutte circostanze che anche provate non valgono a
dimostrare in linea di diritto la «necessità urgente ed im
prorogabile » che è la sola tassativa eccezione per otte
nere la convalida dell'escomio.
Senonchè osserva il giudicante che se lo sfollamento
coatto rientra nel concetto di forza maggiore sotto il pro filo del factum prineipis e pertanto costituisce « urgente ed improrogabile necessità », anche lo sfollamento volon
tario permesso dall'autorità rientra sotto il profilo della
vis maior. Come è noto forza maggiore menziona due cose :
la volontà di una persona, un evento che contropera a tale
volontà. Forza maggiore è un evento che determina ad
agire una persona che starebbe in caso contrario inerte e
poiché la prevedibilità dell'evento (nella specie i danni alle
persone e cose in caso di un'incursione aerea nemica su
Bologna) non è per se stessa un motivo per escludere la
forza maggiore se ne deduce che l'attore, ben sapendo che
gli efletti dei bombardamenti aerei sono tali che non pos sono essere vinti in modo assoluto che con lo sfollamento, costituiscono una vis cui registi non potest, sono cioè un
avvenimento al quale normalmente non è possibile pre star rimedio o dal quale non è assolutamente possibile difendersi, specie da parte di donne o bambini, ha agito astretto da forza maggiore. Secondo l'art. 145 cod. civ.
il marito ha il dovere di proteggere la moglie ed egual dovere gli spetta nei riguardi della prole. Il fatto del
Forni che da Bologna sfolla a Persiceto ove svolge la sua
attività lavorativa, portando seco la moglie ed i famigliari, ben configura il caso di necessità urgente ed improroga bile di riavere l'immobile di cui è proprietario per an
darlo ad abitare personalmente. È vero che la legge sulla
proroga delle locazioni mira a favorire non più i proprie tari bensì gli affittuari onde evitare al massimo le possi bilità di perturbamento sul eosidetto « fronte interno », ma non ha affatto voluto sopprimere il diritto di pro
prietà nei locatori in quanto ha lasciato alla discreziona
lità del magistrato lo stabilire quali siano i casi in cui
ricorra la « necessità urgente ed improrogabile a di riavere
l'immobile per andarlo ad abitare personalmente o per farlo abitare ai parenti più prossimi. Si pensi poi che nella
specie il Forni non solo è sfollato a Persiceto per salvare
sè e la sua famiglia ma anche perchè ivi egli lavora e
pertanto anche sotto il semplice profilo della necessità di
svolgere il suo lavoro per provvedere al mantenimento
della famiglia potrebbe configurarsi il caso della « urgente ed improrogabile necessità». Se il Forni è sfollato non è
certo stato per mero capriccio. Se in vista delle esigenze belliche il legislatore avesse voluto stabilire come norma
generale assoluta la proroga delle locazioni lo avrebbe
detto espressamente : ubi lex voluti dixit. E nella specie, nel contrasto cioè fra proprietario ed inquilino sarebbe
illogico che chi possiede un immobile nel Comune ove sfolla, dovesse rivolgersi alia speciale commissione per avere qual che locale, fra quelli contenuti in appositi elenchi e .de stinati agli sfollati. Se così fosse si verrebbe ad infirmare
il diritto di proprietà consacrato nel nuovo codice all'ar
ticolo 382. « Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l'osservanza de^li obblighi stabiliti dall'ordinamento giu ridico ». È vero che il nuovo codice ha posto al diritto
di proprietà numerosissime limitazioni, alcune note, altre
sconosciute, al vecchio codice: espropriazione per pubblico interesse (art. 834), requisizioni (art. 835), vincoli ed ob
blighi temporanei (art. 836), ammassi (art. 837) ecc., ma
queste limitazioni volte a fini di interesse collettivo, non
significano affatto soppressione della proprietà che rimane
sempre un cardine della nuova codificazione. Le domande
attrici vanno pertanto integralmente accolte.
Per questi motivi, eco.
Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale
Tassa sulle successioni — Terzo possessore di beni ere
ditari — Pagamento della tassa — Azione di rivalsa
verso altri possessori — Prescrizione triennale (R. D.
30 dicembre 1923 n. 3270, sulla tassa di successione, art. 69, 80).
Il terzo possessore che ha pagato l'imposta di succes
sione sopra un'eredità di cui ha acquistato alcuni beni
ha nei confronti degli acquirenti di altri beni della stessa
eredità, non già la surrogazione ordinaria, ma bensì quella
speoiale prevista dalla legge tributaria sulle successioni ; e
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879 PARTE PRIMA 880
quindi il suo diritto di rivalsa è soggetto alla prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 86 della legge medesima. (1)
Corte Suprema di Cassazione; Sezione I civile; sentenza
26 marzo 1943, n. 690 ; Pres. Gaetano P., Est. Lorusso
Caputi, P. M. De Maio (conci, conf.) ; Orsi (Avv. Pedraz
zi) o. Gavelli (Avv. Mastrogiovanni).
(Sent, denunciata : Trib. Bologna 4 febbraio 1941)
Locazione — Cessione — Patto di divieto — Cessione
al coniuge legalmente separato — Applicabilità.
La cessione da parte del conduttore dell'appartamento al coniuge legalmente separato costituisce violazione del
divieto di cessione della locazione. (2)
Tribunale di Genova; Sentenza 5 dicembre 1942 ; Pres.
Firighelli P., Est. Barbaro ; Foce (Avv. Valente) o. Soc.
Edilizia Popolare (Avv. Folco).
(1) Il Supremo Collegio ha già avuto occasione di distin
guere (sentenza 23 febbraio 1938, n. 588, Foro it., 1938, I, 16451 il diverso campo di applicazione della surrogazione legale ordi naria prevista dall'art. 1253 cod. civ. 1865 (art. 1203 cod. civ.
vigente) e di quella speciale di cui all'art. 69 della legge tribu taria sulle successioni. Quest'ultima si riferisce a coloro che hanno
pagato l'imposta a termini della legge fiscale per conto delle parti obbligate.
Tale principio è stato più esplicitamente alfermato in ma teria d'imposta di registro. Ha ritenuto costantemente la Corte che la surrogazione disposta dall'art. 98 della legge di registro compete a chi paga non essendo debitore dell'imposta : vedi Cass. 18 luglio 1940, n. 2440 (Foro it., 1941, I, 250, con nota di richia mi e 705 con nota di A. Buzzeli.1) ; 31 luglio 1939, n. 2921 (id., 1940, I, 290, con nota di riferimenti).
« La questione decisa dalla sentenza che pubblichiamo si so stanzia nell'accertare se debba equipararsi o meno al debitore di
imposta chi è obbligato in via reale al pagamento. Nel senso di tale equiparazione, e quindi per la soluzione contraria a quella adottata dal Supremo Collegio, vedi App. Milano 14 maggio 1940
(id., Rep. 1941, voce Registro, nn. 152-154). Il Tribunale ha così motivato : « 11 ricorso sostiene che il terzo possessore, il quale ha pa
gato la imposta di successione sopra beni ereditari acquistati, conserva il diritto al ricupero proporzionale della imposta verso
gli altri acquirenti di beni ereditari per tutto il tempo stabilito
per la prescrizione comune dal codice civile. n Ma la proposizione è errata. « Difatti il terzo possessore che ha pagato la imposta di suc
cessione sopra una eredità di cui ha acquistato alcuni beni, non
può invocare nei confronti degli acquirenti di altri immobili della stessa eredità la surroga legale di cui all'art. 1253 n. 3 del co dice del 1865 (corrispondente all'art. 1203 n. 3 del codice at
tuale). Tale disposizione invero presuppone che fra la persona che
pretende la surroga e quella a cui essa intende surrogarsi, esista un rapporto di coobbligazione personale al soddisfacimento del debito : rapporto che non si riscontra fra più terzi possessori di immobili colpiti dalla imposta di successione, dappoiché essi non hanno alcuna obbligazione personale verso il fisco al pagamento della imposta medesima (alla quale sono invece tenuti gli eredi), ma sono semplicemente passibili dell'azione reale che il fisco, in virtù del suo privilegio, può esercitare sui beni da loro acqui stati. Conseguentemente il diritto di surroga di cui nella cennata
disposizione del codice non compete. Potrà bensì competere l'al tra surroga, quella speciale, stabilita dall'art. 69 della legge tri butaria di successione, secondo la quale chi pana subentra in
tutto le ragioni, azioni e privilegi dell'Amministrazione ; ma poi ché tali azioni trovano un limite nella disposizione dell'art. 86 della legge suddetta che dichiara prescritta in tre anni l'azione
dell'Amministrazione, lo stesso limite varrà per la persona che si
pretenda ad essa surrogata ai sensi del citato art. 69».
(2) Sulla questione non risultano specifici precedenti. Il Tribunale ha così motivato : « Non può in secondo luogo non tenersi calcolo della viola
zione di un esplicito patto contrattuale da parte del Foce, quando
Cassazione civile — Diritto transitorio — Termine per il rieorso principale in corso al 21 aprile 1942 —
Ricorso incidentale — Ammissibilità — Estremi (Cod.
proc. civ., art. 370, 371 ; R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368,
disp. att. e trans, codi proc. civ. art. 207, 215).
Notificata prima del 21 aprile 1942 la sentenza di se
condo grado, il resistente, a cui sia stato intimato il ri
corso dopo quella data, può proporre ricorso incidentale
ai densi dell'art. 371 cod. proc. civ., ancorché sia trascorso
nei suoi confronti il termine per l'impugnazione princi
pale. (1)
Corte Suprema di Cassazione ; Sezione III civile, sentenza 17 maggio 1943, n. 1201 ; Pres. Telesio P., Est. Rolla, P.
M. Ricciardelli (conci, conf.) ; Tranquilli (Avv. Morelli) c. Calabrese (Avv. Regard, Angelucci).
(Sent, denunciata : App. Roma 11 dicembre 1941)
si faceva a cedere alla propria moglie l'uso e il godimento della
casa a lui locata per i bisogni suoi e della famiglia. Pacifico il
fatto che egli, molto tempo prima della disdetta 25 maggio 1940, aveva abbandonato, insieme ai figli, l'appartamento, di cui è caso, non può dubitarsi che il lasciarlo in uso e godimento alla pro
pria moglie, dalla quale, per validi patti tra loro intervenuti e
debitamente convalidati, erasi deciso dover vivere separato, non
può non costituire vera e propria cessione, cod consumandosi una
violazione contrattuale, altra delle inadempienze lamentate. « La moglie, cui in tal caso non solo non incombe più l'obbligo
di seguire il marito, ma compete, anzi, quello di starsene da co
stui lontana, rimane come avulsa dal nucleo famigliare di cui è
capo il marito, di guisa che, lasciando a costei l'uso e il godi mento della cosa locata dal capo famiglia per i bisogni di que
sta, viene a concretarsi una vera e propria cessione, poco importa se a titolo gratuito od oneroso, tanto più poi quando gli obbli
ghi del marito conseguenti alla separazione si esauriscono in con
creto nella semplice corresponsione di una somma mensile a ti
tolo di assegno alimentare. E la dedotta possibilità di una ricon
ciliazione non altera la natura dell'atto già compiuto, non potendo una ipotetica eventualità Impegnare il terzo, obbligandolo, an
che suo malgrado, ad accettarlo in attesa che si verifichi tanto
evento ».
(1) Questione nuova, per quanto ci consta. In dottrina si
consulti nello stesso senso Andbioli, Commento, II, pag. 133.
Il Supremo Collegio ha così motivato : « Il Tranquilli sostiene che l'eccezione d'inammissibilità trova
appoggio nell'art. 207 delle disposizioni transitorie del codice di
procedura civile, a tenore del quale i termini per le impugnazioni, che si trovano in corso al momento dell'entrata in vigore del
codice stesso, sono regolate dalla precedente legge. E tenta di
giustificare la sua tesi, rilevando che la sentenza di cui trattasi, fu notificata sotto l'impero dell'abrogato codice, in base al quale esisteva unico termine di impugnazione, decorribile a carico di
entrambe le parti, cioè quello di 90 giorni, ed aggiungendo che
il ricorso incidentale fu depositato dopo che il termine suddetto era trascorso.
i Ma l'eccezione è destituita di fondamento. <t Nella specie, il termine per l'impugnazione in via inciden
tale non era in corso al momento in cui il nuovo codice entrò
in vigore. Notificato, sotto l'impero di questo, il ricorso princi
pale, è venuto a concretarsi, e deve essere regolato da detto co
dice, il diritto della Calabrese a proporre ricorso incidentale ; isti
tuto non riconosciuto dalla legge precedente. Quindi il termine
per la impugnazione della Calabrese, secondo il disposto dell'ar
ticolo 371 cominciò a decorrere dalla scadenza del termine sta
bilito pel deposito del ricorso principale, nè si contesta che quel termine sia stato osservato».
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