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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

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Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale Source: Il Foro Italiano, Vol. 68, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1943), pp. 877/878-879/880 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23132847 . Accessed: 28/06/2014 11:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.138 on Sat, 28 Jun 2014 11:06:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Rivista di Giurisprudenza Civile e CommercialeSource: Il Foro Italiano, Vol. 68, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1943), pp. 877/878-879/880Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23132847 .

Accessed: 28/06/2014 11:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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GÌUKI8PEUDENZA OIVILK E GOMME EOI ALE

bile necessità » pel locatore a sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1942, n. 200. Osserva il giudicante che le cen

sure mosse dall'appellante alla sentenza 16 marzo 1943

del Conciliatore di Persiceto meritano accoglimento in

quanto anche lo sfollamento volontario non imposto dal

l'autorità va considerato sotto il profilo della «forza mag

giore » e pertanto il conduttore non ha diritto alla pro

roga della locazione.

Il procuratore del convenuto ha nella sua comparsa molto diligentemente illustrata la differenza fra sfollamento

volontario e sfollamento coatto. Secondo l'art. 1 del re

gio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107 contenente la di

sciplina degli alloggi per gli sfollati « agli effetti dello sfol

lamento della popolazione civile che non ahbia obblighi di servizio e di lavoro, il Ministero dell'interno . .. deli

mita i territori colpiti dalle incursioni nemiche ed indica

ai prefetti le zone presumibilmente minacciate dalle in

cursioni stesse ». Ed il successivo art. 2 precisa che « l'in

quilino che debba, per necessità derivanti dallo sfolla

mento previsto dall'art. 1 allontanarsi dalla propria resi

denza o far allontanare la propria famiglia, ha facoltà di

chiedere la risoluzione anticipata del contratto di loca

zione ».

Cogli art. 3 e 6 si precisa poi che, per facilitare la si

stemazione della popolazione sfollata si istituiscono appo site commissioni oomunali, le quali, sulla base delle de

nuncio dei locali vuoti e disponibili, sistemano gli sfollati

e sorvegliano il complesso di queste speciali locazioni. Se

condo la difesa del convenuto si può parlare di sfollamento

vero e proprio soltanto quando si evacua una zona che il

Ministero fa sgombrare siccome colpita da incursioni ne

miche, e solo in questo caso lo sf llamento costituisce un

atto di imperio mentre negli altri casi rimane essenzial

mente un atto volontario non tutelabile dalle norme in

materia di locazioni ed alloggi. Ha fatto presente il con

venuto come sia notorio che Bologna non è zona colpita da incursioni nemiche come si evince dal fatto che dal 21

aprile 1943 si pagano le indennità giornaliere agli impie

gati nella misura normale e non in quella raddoppiata siccome è previsto per le zone colpite e che i negozi si

chiudono alle ore 19 anziché alle 17 ed anche prima, come

accade nelle località colpite da incursioni nemiche. È stata

altresì prodotta in atti una circolare inviata dal Prefetto

di Bologna in data 31 marzo 1943 al Federale nella quale

premesso « che lo sfollamento dovrà .. . essere limitato alle

famiglie che, in conseguenze di offese belliche siano rima

ste senza tetto e sempre quando non sussista la possibilità di ricoverarle in altri locali disponibili nella stessa località

incursionata, dando in queste sistemazioni la precedenza alle persone che abbiano obbligo di lavoro attinente alla

produzione bellica », è però stabilito che « può essere. . .

consentito l'allontanamento delle persone che dispongano di mezzi necessari per trasferirsi e sistemarsi altrove ».

È pacifico in causa che l'attore Forni lavora 40 48 ore

settimanali presso la Cooperativa mobili di Persiceto, che

la sua famiglia è composta della di lui moglie, di due figlie una delle quali madre a sua volta di un bimbo e moglie di un richiamato, che la famiglia abita in un apparta mento composto di due locali, che i mobili sono stati

sparpagliati presso vari conoscenti. All'uopo è inutile di

sporre la prova testimoniale chiesta subordinatamente dal

l'attore in quanto secondo quanto afferma il convenuto

sono tutte circostanze che anche provate non valgono a

dimostrare in linea di diritto la «necessità urgente ed im

prorogabile » che è la sola tassativa eccezione per otte

nere la convalida dell'escomio.

Senonchè osserva il giudicante che se lo sfollamento

coatto rientra nel concetto di forza maggiore sotto il pro filo del factum prineipis e pertanto costituisce « urgente ed improrogabile necessità », anche lo sfollamento volon

tario permesso dall'autorità rientra sotto il profilo della

vis maior. Come è noto forza maggiore menziona due cose :

la volontà di una persona, un evento che contropera a tale

volontà. Forza maggiore è un evento che determina ad

agire una persona che starebbe in caso contrario inerte e

poiché la prevedibilità dell'evento (nella specie i danni alle

persone e cose in caso di un'incursione aerea nemica su

Bologna) non è per se stessa un motivo per escludere la

forza maggiore se ne deduce che l'attore, ben sapendo che

gli efletti dei bombardamenti aerei sono tali che non pos sono essere vinti in modo assoluto che con lo sfollamento, costituiscono una vis cui registi non potest, sono cioè un

avvenimento al quale normalmente non è possibile pre star rimedio o dal quale non è assolutamente possibile difendersi, specie da parte di donne o bambini, ha agito astretto da forza maggiore. Secondo l'art. 145 cod. civ.

il marito ha il dovere di proteggere la moglie ed egual dovere gli spetta nei riguardi della prole. Il fatto del

Forni che da Bologna sfolla a Persiceto ove svolge la sua

attività lavorativa, portando seco la moglie ed i famigliari, ben configura il caso di necessità urgente ed improroga bile di riavere l'immobile di cui è proprietario per an

darlo ad abitare personalmente. È vero che la legge sulla

proroga delle locazioni mira a favorire non più i proprie tari bensì gli affittuari onde evitare al massimo le possi bilità di perturbamento sul eosidetto « fronte interno », ma non ha affatto voluto sopprimere il diritto di pro

prietà nei locatori in quanto ha lasciato alla discreziona

lità del magistrato lo stabilire quali siano i casi in cui

ricorra la « necessità urgente ed improrogabile a di riavere

l'immobile per andarlo ad abitare personalmente o per farlo abitare ai parenti più prossimi. Si pensi poi che nella

specie il Forni non solo è sfollato a Persiceto per salvare

sè e la sua famiglia ma anche perchè ivi egli lavora e

pertanto anche sotto il semplice profilo della necessità di

svolgere il suo lavoro per provvedere al mantenimento

della famiglia potrebbe configurarsi il caso della « urgente ed improrogabile necessità». Se il Forni è sfollato non è

certo stato per mero capriccio. Se in vista delle esigenze belliche il legislatore avesse voluto stabilire come norma

generale assoluta la proroga delle locazioni lo avrebbe

detto espressamente : ubi lex voluti dixit. E nella specie, nel contrasto cioè fra proprietario ed inquilino sarebbe

illogico che chi possiede un immobile nel Comune ove sfolla, dovesse rivolgersi alia speciale commissione per avere qual che locale, fra quelli contenuti in appositi elenchi e .de stinati agli sfollati. Se così fosse si verrebbe ad infirmare

il diritto di proprietà consacrato nel nuovo codice all'ar

ticolo 382. « Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con

l'osservanza de^li obblighi stabiliti dall'ordinamento giu ridico ». È vero che il nuovo codice ha posto al diritto

di proprietà numerosissime limitazioni, alcune note, altre

sconosciute, al vecchio codice: espropriazione per pubblico interesse (art. 834), requisizioni (art. 835), vincoli ed ob

blighi temporanei (art. 836), ammassi (art. 837) ecc., ma

queste limitazioni volte a fini di interesse collettivo, non

significano affatto soppressione della proprietà che rimane

sempre un cardine della nuova codificazione. Le domande

attrici vanno pertanto integralmente accolte.

Per questi motivi, eco.

Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

Tassa sulle successioni — Terzo possessore di beni ere

ditari — Pagamento della tassa — Azione di rivalsa

verso altri possessori — Prescrizione triennale (R. D.

30 dicembre 1923 n. 3270, sulla tassa di successione, art. 69, 80).

Il terzo possessore che ha pagato l'imposta di succes

sione sopra un'eredità di cui ha acquistato alcuni beni

ha nei confronti degli acquirenti di altri beni della stessa

eredità, non già la surrogazione ordinaria, ma bensì quella

speoiale prevista dalla legge tributaria sulle successioni ; e

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quindi il suo diritto di rivalsa è soggetto alla prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 86 della legge medesima. (1)

Corte Suprema di Cassazione; Sezione I civile; sentenza

26 marzo 1943, n. 690 ; Pres. Gaetano P., Est. Lorusso

Caputi, P. M. De Maio (conci, conf.) ; Orsi (Avv. Pedraz

zi) o. Gavelli (Avv. Mastrogiovanni).

(Sent, denunciata : Trib. Bologna 4 febbraio 1941)

Locazione — Cessione — Patto di divieto — Cessione

al coniuge legalmente separato — Applicabilità.

La cessione da parte del conduttore dell'appartamento al coniuge legalmente separato costituisce violazione del

divieto di cessione della locazione. (2)

Tribunale di Genova; Sentenza 5 dicembre 1942 ; Pres.

Firighelli P., Est. Barbaro ; Foce (Avv. Valente) o. Soc.

Edilizia Popolare (Avv. Folco).

(1) Il Supremo Collegio ha già avuto occasione di distin

guere (sentenza 23 febbraio 1938, n. 588, Foro it., 1938, I, 16451 il diverso campo di applicazione della surrogazione legale ordi naria prevista dall'art. 1253 cod. civ. 1865 (art. 1203 cod. civ.

vigente) e di quella speciale di cui all'art. 69 della legge tribu taria sulle successioni. Quest'ultima si riferisce a coloro che hanno

pagato l'imposta a termini della legge fiscale per conto delle parti obbligate.

Tale principio è stato più esplicitamente alfermato in ma teria d'imposta di registro. Ha ritenuto costantemente la Corte che la surrogazione disposta dall'art. 98 della legge di registro compete a chi paga non essendo debitore dell'imposta : vedi Cass. 18 luglio 1940, n. 2440 (Foro it., 1941, I, 250, con nota di richia mi e 705 con nota di A. Buzzeli.1) ; 31 luglio 1939, n. 2921 (id., 1940, I, 290, con nota di riferimenti).

« La questione decisa dalla sentenza che pubblichiamo si so stanzia nell'accertare se debba equipararsi o meno al debitore di

imposta chi è obbligato in via reale al pagamento. Nel senso di tale equiparazione, e quindi per la soluzione contraria a quella adottata dal Supremo Collegio, vedi App. Milano 14 maggio 1940

(id., Rep. 1941, voce Registro, nn. 152-154). Il Tribunale ha così motivato : « 11 ricorso sostiene che il terzo possessore, il quale ha pa

gato la imposta di successione sopra beni ereditari acquistati, conserva il diritto al ricupero proporzionale della imposta verso

gli altri acquirenti di beni ereditari per tutto il tempo stabilito

per la prescrizione comune dal codice civile. n Ma la proposizione è errata. « Difatti il terzo possessore che ha pagato la imposta di suc

cessione sopra una eredità di cui ha acquistato alcuni beni, non

può invocare nei confronti degli acquirenti di altri immobili della stessa eredità la surroga legale di cui all'art. 1253 n. 3 del co dice del 1865 (corrispondente all'art. 1203 n. 3 del codice at

tuale). Tale disposizione invero presuppone che fra la persona che

pretende la surroga e quella a cui essa intende surrogarsi, esista un rapporto di coobbligazione personale al soddisfacimento del debito : rapporto che non si riscontra fra più terzi possessori di immobili colpiti dalla imposta di successione, dappoiché essi non hanno alcuna obbligazione personale verso il fisco al pagamento della imposta medesima (alla quale sono invece tenuti gli eredi), ma sono semplicemente passibili dell'azione reale che il fisco, in virtù del suo privilegio, può esercitare sui beni da loro acqui stati. Conseguentemente il diritto di surroga di cui nella cennata

disposizione del codice non compete. Potrà bensì competere l'al tra surroga, quella speciale, stabilita dall'art. 69 della legge tri butaria di successione, secondo la quale chi pana subentra in

tutto le ragioni, azioni e privilegi dell'Amministrazione ; ma poi ché tali azioni trovano un limite nella disposizione dell'art. 86 della legge suddetta che dichiara prescritta in tre anni l'azione

dell'Amministrazione, lo stesso limite varrà per la persona che si

pretenda ad essa surrogata ai sensi del citato art. 69».

(2) Sulla questione non risultano specifici precedenti. Il Tribunale ha così motivato : « Non può in secondo luogo non tenersi calcolo della viola

zione di un esplicito patto contrattuale da parte del Foce, quando

Cassazione civile — Diritto transitorio — Termine per il rieorso principale in corso al 21 aprile 1942 —

Ricorso incidentale — Ammissibilità — Estremi (Cod.

proc. civ., art. 370, 371 ; R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368,

disp. att. e trans, codi proc. civ. art. 207, 215).

Notificata prima del 21 aprile 1942 la sentenza di se

condo grado, il resistente, a cui sia stato intimato il ri

corso dopo quella data, può proporre ricorso incidentale

ai densi dell'art. 371 cod. proc. civ., ancorché sia trascorso

nei suoi confronti il termine per l'impugnazione princi

pale. (1)

Corte Suprema di Cassazione ; Sezione III civile, sentenza 17 maggio 1943, n. 1201 ; Pres. Telesio P., Est. Rolla, P.

M. Ricciardelli (conci, conf.) ; Tranquilli (Avv. Morelli) c. Calabrese (Avv. Regard, Angelucci).

(Sent, denunciata : App. Roma 11 dicembre 1941)

si faceva a cedere alla propria moglie l'uso e il godimento della

casa a lui locata per i bisogni suoi e della famiglia. Pacifico il

fatto che egli, molto tempo prima della disdetta 25 maggio 1940, aveva abbandonato, insieme ai figli, l'appartamento, di cui è caso, non può dubitarsi che il lasciarlo in uso e godimento alla pro

pria moglie, dalla quale, per validi patti tra loro intervenuti e

debitamente convalidati, erasi deciso dover vivere separato, non

può non costituire vera e propria cessione, cod consumandosi una

violazione contrattuale, altra delle inadempienze lamentate. « La moglie, cui in tal caso non solo non incombe più l'obbligo

di seguire il marito, ma compete, anzi, quello di starsene da co

stui lontana, rimane come avulsa dal nucleo famigliare di cui è

capo il marito, di guisa che, lasciando a costei l'uso e il godi mento della cosa locata dal capo famiglia per i bisogni di que

sta, viene a concretarsi una vera e propria cessione, poco importa se a titolo gratuito od oneroso, tanto più poi quando gli obbli

ghi del marito conseguenti alla separazione si esauriscono in con

creto nella semplice corresponsione di una somma mensile a ti

tolo di assegno alimentare. E la dedotta possibilità di una ricon

ciliazione non altera la natura dell'atto già compiuto, non potendo una ipotetica eventualità Impegnare il terzo, obbligandolo, an

che suo malgrado, ad accettarlo in attesa che si verifichi tanto

evento ».

(1) Questione nuova, per quanto ci consta. In dottrina si

consulti nello stesso senso Andbioli, Commento, II, pag. 133.

Il Supremo Collegio ha così motivato : « Il Tranquilli sostiene che l'eccezione d'inammissibilità trova

appoggio nell'art. 207 delle disposizioni transitorie del codice di

procedura civile, a tenore del quale i termini per le impugnazioni, che si trovano in corso al momento dell'entrata in vigore del

codice stesso, sono regolate dalla precedente legge. E tenta di

giustificare la sua tesi, rilevando che la sentenza di cui trattasi, fu notificata sotto l'impero dell'abrogato codice, in base al quale esisteva unico termine di impugnazione, decorribile a carico di

entrambe le parti, cioè quello di 90 giorni, ed aggiungendo che

il ricorso incidentale fu depositato dopo che il termine suddetto era trascorso.

i Ma l'eccezione è destituita di fondamento. <t Nella specie, il termine per l'impugnazione in via inciden

tale non era in corso al momento in cui il nuovo codice entrò

in vigore. Notificato, sotto l'impero di questo, il ricorso princi

pale, è venuto a concretarsi, e deve essere regolato da detto co

dice, il diritto della Calabrese a proporre ricorso incidentale ; isti

tuto non riconosciuto dalla legge precedente. Quindi il termine

per la impugnazione della Calabrese, secondo il disposto dell'ar

ticolo 371 cominciò a decorrere dalla scadenza del termine sta

bilito pel deposito del ricorso principale, nè si contesta che quel termine sia stato osservato».

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