Sezione I civile; sentenza 6 febbraio 1947, n. 133; Pres. Brigante P., Est. Chieppa, P. M. SantoniRugiu (concl. conf.); Rizzotti (Avv. Natoli) c. Conti (Avv. Turano, Foschini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 70, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1947), pp. 279/280-281/282Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23139756 .
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PARTE PRIMA
essere la medesima in base a norme giuridiche emanate dal Governo italiano o per ragioni diverse da quelle indi cate nella motivazione della sentenza». L'ultimo comma dello stesso art. 6, nel disciplinare il procedimento dinanzi alla Corte Suprema, allorquando la richiesta di inefficacia sia stata proposta riguardo ad una sentenza pronunciata dalle Sezioni della Corte di Cassazione trasferite da Roma
per disposizione del sedicente governo repubblicano, pre suppone evidentemente le stesse cause di inefficacia indi cate nel secondo comma. Pertanto l'indagine della Corte
Suprema deve essere indirizzata all'accertamento di tali
cause, e non della legittimità e incostituzionalità degli atti
che determinarono il trasferimento delle Sezioni di questa Corte.
Ugualmente infondata è la dedotta applicazione di
particolari norme emanate dal governo repubblicano. La
Società Orobia sostiene che sia nulla la notificazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bre
scia, eseguita presso l'Ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato in Brescia ; senonchè la deroga al t. u. ed al
relativo regolamento sulla rappresentanza e difesa in giu dizio dello Stato, non rientra nell'ipotesi dell'art. 6 decreto
legislativo n. 249 del 1944, perchè le norme ostative alla convalida delle sentenze pronunciate dall'autorità giudi ziaria ordinaria sotto il governo della sedicente Repubblica non possono essere quelle necessariamente emanate per il
funzionamento dell'amministrazione della giustizia nel ter
ritorio occupato dai tedeschi invasori. Se così non fosse, le cause nelle quali era interessata l'Amministrazione dello
Stato sarebbero rimaste paralizzate, e subirebbero un trat tamento diverso da quelle tra privati, che non risulta dalla
lettera del decreto luogotenenziale n. 249 e dall'intenzione del legislatore : nè si spiegherebbe la disposizione dell'ul timo comma dell'art. 6 ( « se la richiesta è accolta rimane
efficace il precedente ricorso ») che presuppone valida la
notificazione del ricorso, sebbene eseguita nel modo pre scritto dal governo repubblicano.
In terzo luogo, la ricorrente trae argomento dal de
creto in data 19 giugno 1944 del Primo presidente di
questa Corte Suprema che, essendo interrotte le comuni
cazióni tra Brescia e Roma, rimetteva in termine la So
cietà Orobia per la proposizione del gravame avverso la
sentenza della Corte di appello di Brescia ; con questo sarebbe stata riconosciuta, secondo la Società Orobia, l'im
possibilità di proporre validamente gravame notificando in Brescia il ricorso avverso la sentenza di appello.
Il decreto presidenziale, in applicazione della legge 22 maggio 1942 n. 568, limitavasi a constatare l'assoluta
impossibilità di provvedere a causa dello stato di guerra alla proposizione del ricorso dinanzi alla Corte Suprema sedente in Roma, ma lasciava impregiudicata (nè poteva essere diversamente, per i limiti del potere presidenziale) la questione se fosse o non fosse valida la proposizione del ricorso notificato nel precedente mese in Brescia, ed
ignorato anche dall'avvocato che sottoscrisse l'istanza di
rimessione in termine. In ultimo, la Società Orobia deduce che « il giudizio
della Cassazione social repubblicana ha manifestamente
risentito dell'allucinato clima di « rivoluzione sociale » che
permeava di sè tutta la demagogica attività della Repub blica di Salò, ma in modo particolarissimo il settore finan
ziario, e la cui parola d'ordine era la deliberata demoli
zione delle aziende industriali ».
Dalla sentenza non risulta che sussistano fondate ra
gioni per ritenere che sulla decisione abbia influito la si
tuazione politica del momento. La Corte di Brescia limitò
il suo esame a questioni di diritto tributario, applicando il t. u. per l'imposta di ricchezza mobile del 21 agosto 1877 n. 4021, e nessun fattore di carattere politico poteva
pesare sul convincimento delle Sezioni unite per stabilire
se fosse contestabile alla Società Orobia la falsità della
svalutazione delle azioni deliberata dalla Società emittente, se la decisione in sede amministrativa contenesse un giu dizio di estimazione semplice sottratto come tale al sin
dacato dell'autorità giudiziaria, l'ordine delle questioni
sottoposte al giudizio della Corte, e l'influenza di quelle
accessorie decise dalle Commissioni amministrative. L'in dirizzo generale della politica finanziaria della sedicente
Repubblica sociale, se non si riverbera nella decisione o nella motivazione, non può assurgere a causa di inefficacia di una pronuncia in materia tributaria soggetta a con trollo a termini dell'art. 6 decreto legislativo luogotenen ziale 5 ottobre 1944 n. 249.
Sotto qualsiasi aspetto si consideri, l'istanza della So cietà Orobia non offre argomento per dichiarare inefficace la sentenza delle Sezioni unite di Brescia, e deve rima nere ferma la convalida legislativa.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 6 febbraio 1947, n. 133 ; Pres.
Brigante P., Est. Chieppa, P. M. Santoni Rugiu
(conci, conf.) ; Rizzotti (Aw. Natoli) c. Conti (Avv. Turano, Poschini).
(Sent, denunciata : Trib. Messina 3 gennaio 1939)
Obbligazioni e contratti —- Clausola del « solve et repete ■ — Kfficacia (Cod. civ., art. 1462).
Per effetto della clausola del solve et repete, la parte, a
sfavore della quale essa funziona, non pud opporre azioni od eccezioni a sua difesa, e deve inoltre essere condan nata all'adempimento della prestazione. (1)
La Corte, ecc. — La sentenza impugnata, uniforman
dosi alla giurisprudenza costante di questo Supremo Col
legio e alla più autorevole dottrina, a buon diritto rico
nosce, anche sotto il regime del codice civile del 1865, la validità della clausola del solve et repete, apposta nei
contratti, come quella che, non contrastando allora ad
alcuna norma o principio di legge, ed oggi riconosciuta
espressamente dall'art. 1462 cod. civ. vig., e 167 disp. trans., risponde ad una esigenza sentita nella vita del
commercio e degli affari, dove tutela chi, anticipando la
voro e merci, vuole garentirsi la certezza del corrispet tivo dalle eccezioni e dalle difese dilatorie, senza pregiu dicare tuttavia le ragioni dell'altra parte, quando siano
fondate.
Ma, riconosciuta la validità della clausola, la sentenza, con manifesto errore di diritto e contraddizione logica, in
sostanza viene a negarle il valore e l'efficacia suoi propri,
(1) Circa, gli efletti della clausola del solve et repete v., ge nericamente, Cass. 11 maggio 1944, Foro it., Rep. 1943-45, voce Obbligazioni e contratti, nn. 318, 319.
Per l'opponibilità della violazione del blocco dei prezzi, no nostante la presenza della clausola, v. App. Torino 9 maggio 1942, Foro it., 1943, I, 191.
Per l'inapplicabilità della clausola quando il creditore pro ponga azione di risoluzione del contratto v. Cass. 28 gennaio 1942, id., Rep. 1942, voce cit., n. 275, o quando già risulti la sostan ziale inadempienza della parte a cui favore è stipulata v. Cass. 6 giugno 1942, id., 1942, X, 966 con nota di richiami.
Sulla proponibilità, malgrado la presenza della clausola del solve et repete, delle ragioni di credito nascenti dal contratto di locazione a favore del conduttore convenuto per la risoluzione v. Cass. 28 giugno 1946, Foro it., Massimario, 1946, 182.
Circa la compatibilità della clausola con quella di riservato dominio v. App. Bologna 27 novembre 1941, id., Rep. 1942, voce
cit, n. 274. Iia clausola del solve et repete, la cui validità fu controversa
in dottrina (v. Chiovenda, 1st. dir. proc. civ., pag. 69 ; Ascarelli, in Riv. dir. comm., 1933, I, 419 e 708 ; Greco, in Riv, dir.
comm., 1931, II, 142 e 1933, II, 557 ; Brunetti, in Riv. dir.
comm., 1931, II, 71 ; Liebman, in Riv. dir. proc. civ., 1931, II, 241 e 1933, II, 209 ; Betti, Diritto processuale civile, p. 52) è ora — com'è noto — riconosciuta dall'art. 1462 del codice civile
(in dottrina v. Funaioli, in Riv. dir. comm., 1942, II, pag. 317 ; Messineo, Dottrina generale del contratto, Giufirè, 1942, pag. 420). Circa il carattere innovativo della disposizione v. Cass. 13 lu
glio 1942, Foro it., Rep. 1942, voce Obbligazioni e contratti, n. 277.
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
che consistono in un temporaneo impedimento della pro
posizione di azioni e di eccezioni (improcedibilità) volte
a giustificare il mancato pagamento a causa della inadem
pienza della parte a cui favore la clausola fu stipulata
(inadimplenti non est adimplendum), di modo che questa ha, per intanto, diritto di chiedere ed ottenere il paga mento e l'altro contraente potrà far valere le sue azioni
ed eccezioni solo dopo aver eseguita la sua prestazione. Il Tribunale pertanto non poteva limitarsi a dichia
rare improcedibile l'azione di risoluzione contrattuale pro
posta dal Conti ; ma, in stretta dipendenza di questa esatta
pronunzia e in applicazione della clausola del solve et re
pete, doveva accogliere la domanda riconvenzionale del
Rosetto Ajello e del Pellizzotti, in loro favore condan
nando lo stesso Conti al pagamento del prezzo come do
vuto secondo il contratto, cioè al pagamento non solo
della rata di lire mille, che doveva essere e non fu pagata alla consegna, ma anche del prezzo residuo di lire tremila, fattosi esigibile per effetto del patto contrattuale che, in
caso di mancato pagamento anche di una sola .rata, dava
al venditore il diritto di chiedere l'immediato pagamento dell'intera somma dovuta.
Nè rilevano in contrario le sentenze di questa Corte
Suprema citate dal Conti nella sua memoria, riferendosi
esse ad ipotesi che qui non si verificano. È stato ritenuto,
infatti, che la clausola del solve et repete non operi quando sia manifesto il comportamento malizioso del contraente
che la invoca e quando già risulti dagli atti chiara la sua
inadempienza ; mentre qui, secondo l'insindacabile apprez zamento di fatto del giudice di merito, non risulta ancora
nè il contegno doloso nè l'inadempienza del venditore, ri
spetto alle quali circostanze occorrono accertamenti ed
indagini. È stato anche ritenuto che il creditore il quale, invece di avvalersi della clausola del solve et repete per ottenere il pagamento del dovuto senza dover subire ec
cezioni da parte del debitore, propone azione di risoluzione
del contratto, chiedendo la relativa statuizione di merito,
perde il diritto di invocare detta clausola contro la do
manda di risoluzione o l'eccezione deìV inadimplenti non
est adimplendum, proposta dalla controparte. Qui, invece, il venditore non chiede la risoluzione del contratto, ma il
suo adempimento specifico con il pagamento del prezzo.
(Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SDPREMA DI CASSAZIONE,
Sezioni unite civili ; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72 ; Pres.
Pagano P. P., Est. Anichini, P. M. Santoni Rugiu
(conci, conf.) ; Fornace laterizi Portogruaro (Avv. Gal
lo) c. I.N.C.I.S. (Avv. Mazzega).
(Sent, denunciata : Trib. Venezia 14 aprile 1945)
Requisizioni — Inidoneità della eosa requisita all'uso — Domanda di riduzione della indennità ■— Compe tenza del giudice ordinario (R. d. 18 agosto 1940
n. 1741, t. u. sulle requisizioui per causa di guerra, art. 56, 58, 76).
È competente il giudice ordinario e non il comitato giurisdizio nale centrale per le requisizioni a conoscere della domanda, che il beneficiario propone contro il soggetto passivo della
requisizione per ottenere la riduzione della indennità a
motivo della parziale inidoneità della cosa all'uso per il
quale era stata requisita. (1)
La Corte, ecc. — Osserva che, col primo mezzo, si de
nuncia la violazione degli art. 56, 58, 76 segg. r. decreto
18 agosto 1940 n. 1741, e di altre norme relative alla'di
(1) Questione nuova, per quanto ci risulta. Per qualche riferimento si veda App. Milano 22 gennaio
1944, Foro it., Rep 1943-45, voce Requisizioni, n. 19.
sciplina delle requisizioni, nonché la violazione dell'art. 4
alleg. E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e del principio di diritto che, in tema di requisizione, non sono applica bili le norme sulla formazione, interpretazione ed esecu
zione dei contratti, per avere la sentenza denunciata rite
nuto competente a giudicare l'autorità giudiziaria ordina
ria, anziché il Comitato giurisdizionale centrale, e, in ogni
modo, per avere modificato un atto amministrativo, qual'é
appunto il decreto di fissazione dell'indennità di requisi zione 18 marzo 1943 del Prefetto di Venezia.
La censura è impostata sul rilievo che se, apparente mente, la resistente ditta Rigotto aveva proposto la sua
eccezione siccome diretta a contenere l'onere del paga mento dei mattoni requisiti entro i limiti di quelli accet
tati, escludendone gli scartati, sostanzialmente voleva con
seguire una proporzionale riduzione dell'indennità di re
quisizione. E questo, appunto, era il tema del dibattito
sul quale, secondo la ricorrente, non aveva giurisdiziono
per pronunciarsi, e invece s'è pronunciato, il Tribunale.
La censura è infondata ove la si consideri, anzitutto, dal punto di vista processuale. Perchè, se per decidere
della giurisdizione e della competenza deve esaminarsi la
domanda non soltanto nella sua proposizione, ma nel suo
contenuto e in rapporto alle eccezioni che le si oppongono e alle deduzioni che suffragano i rispettivi assunti ; tale
esame precisa nella fattispecie, che da un lato oggetto della domanda era il pagamento, non corrisposto, dello
scarto di quei mattoni (25 °/0), tra i requisiti, ch'erano stati
riscontrati inidonei per difetto delle caratteristiche essen
ziali e necessarie al loro uso ; dall'altro, che a tale richiesta
si oppose la legittimità d'una riduzione del prezzo, perchè
quei mattoni non erano stati effettivamente impiegati nella
costruzione delle case per la quale erano stati requisiti. Sicché, e pel petitum e per le sue contestazioni, la contro versia inquadrò materia ch'era, ed è, propria della giuri sdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed è fuori, invece, dalla giurisdizione speciale del Comitato giurisdizionale centrale, limitato, come si dirà, ai soli casi di legittimità del provvedimento di requisizione, e di determinazione del
prezzo e delle indennità.
Né il Tribunale ha ecceduto i limiti della controversia così e come gli era stato sottoposta : perchè, quando, ri
dotto lo scarto dei mattoni dal 25 al 17°/0, ha fatto ob
bligo ai resistenti di pagare il residuo 8 °/0, ne ha deter
minato l'importo sempre in base al prezzo unitario di lire 235°/oo, cioè ha mantenuto fermo il prezzo di requisi zione ch'era stato fissato col decreto prefettizio. Che se in
definitiva la ricorrente ha riscosso meno di quello che le
sarebbe spettato in base al prezzo ivi fissato per tutti i
mattoni requisiti, deve imputare a sè la differenza perce
pita in meno ; ma non può attribuire a riduzione propor zionale del prezzo unitario di requisizione ciò ch'è ridu
zione del prezzo globale dei mattoni, per l'esclusione di
quelli non potuti adoperare, perchè inidonei all'uso pel
quale erano stati requisiti. D'altronde resiste all'assunto della ricorrente l'inter
pretazione dell'art. 58 decreto 18 agosto 1940 n. 1741.
Non è stato precisato, malgrado la fattane affermazione,
quali siano i principi speciali di diritto, che, in tema di
requisizione, avrebbero dovuto essere applicati, e che sa
rebbero stati violati, in deroga alle norme comuni sulla
formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti. C'é,
però, un altro principio che indubbiamente dev'essere
tenuto presente : quello pel quale le norme, che derogano alla competenza del giudice ordinario, debbono essere in
terpretate e applicate con criterio restrittivo. Per modo
che, quando l'art. 58 enuncia che « in ogni caso, l'inden nità deve essere adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni», è bensì da intendere questo principio, nel senso
che l'indennità va calcolata con ima proporzionale valuta
zione delle condizioni oggettive in atto della cosa requi sita, in base ai prezzi di mercato o alla media dei prezzi correnti cui fa riferimento la stessa norma in esame, ma
di quel principio è presupposto fondamentale inscindibile che l'uso e la qualità sono sempre apprezzati in funzione delle caratteristiche essenziali, per cui il bene requisito
Ik forno 19AUAM0 — Vètuan IMM — Pari* !• 18.
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