Sezione I civile; udienza 2 aprile 1935; Pres. Samperi P., Est. Ferrara, P. M. Gaetano (concl.conf.); Sacerdoti (Avv. Della Fontana) c. Società Banca Colombo (Avv. Niccoli, De Luca, Zea)Source: Il Foro Italiano, Vol. 60, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1935), pp. 663/664-665/666Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23130363 .
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PARTE PRIMA
tibile con l'essenza della società commerciale, quale sog
getto autonomo di diritto, 1' inevitabile incertezza della
sua durata conseguente all'imprevedibile verificarsi di
circostanze estranee alla volontà teleologica dei soci che
ne rendono impossibile la vita, ma se tale compatibilità sussista per l'incertezza della durata derivante dal non
esserne fissato nello statuto sociale il termine finale, ab
bandonandolo al perpetuamente dilazionabile esercizio del a
facoltà del socio di chiedere, a determinate scadenze, lo
scioglimento dell'ente.
La risposta al quesito non | uò non essere recisamente
negativa. L'indicazione nell'atto costitutivo del tempo in cui la
società commerciale deve incominciare e quella in cui
deve finire, l'indicazione cioè di questo estremo cronolo
gico della sua esistenza, costituisce al pari di quella del
l'oggetto dell'impresa, un elemento necessario ed indi
spensabile dell'individuazione dello scopo della società, eh'è il presupposto e il substrato della sua personalità
giuridica. La genesi e la ragione di ^essere della persona
giuridica risiede appunto nell'esistenza di uno scopo su
perindividuale, cioè trascendente lo scopo utilitario dei
singoli, per la cui realizzazione si collegano fra loro più
persone e si attua la separazione di un patrimonio de
stinato a quel fine. La società civile non è persona giu ridica (come lo dimostra la disciplina datale dal codice
civile negli art. 1713, 1723, 1724, 1727) perchè al colle
gamento dei fini individuali rivolti alla divisione del gua
dagno che potrà derivare dalla comunione (art. 1697) manca lo scopo che amalgamando la pluralità dei rap
porti giuridici, fonda quella pluralità di fini individuali nella concezione unitaria di un fine superiore e trascen
dente. Donde la conseguenza che la società civile può es
essere a tempo indeterminato (art. 1733 cod. civ.) e non
acquista nè la personalità giuridica nè la commercialità
della società commerciale anche se ne assuma la forma (ar ticolo 229 cod. comm.). Il collegamento fra più persone e la creazione di un fondo comune costituito dall'apporto
degli associati avvengono invece nella società commerciale
in relazione ad uno scopo che, per superare gli utilitari
scopi individuali di quelli, diviene scopo dell'esistenza
dell'ente e costituisce il necessario substrato della sua
personalità. La sua commercialità si determina in conseguenza non
già dall'effettivo esercizio degli atti di commercio (come avviene per la commercialità degli individui) sibbene
della commercialità dello scopo che l'ente, come tale, si
propone di realizzare con il compimento professionale di
atti di commercio od anche con quello di un atto soltanto.
Onde fu acutamente osservato che la disposizione del
l'art. 7 per cui Stato, Provincie, e Comuni, pur potendo
compiere atti di commercio, non divengono commercianti,
non enuncia che un caso particolare di una regola più ge
nerale. La ragione poi che giustifica la necessità dell'ele
mento cronologico nell'individuazione dello scopo per il
cui raggiungimento è stato creato questo strumento della
vita giuridica, è data dall'essere la società commerciale
una persona giuridica di diritto privato, che non persegue
scopi interessanti la collettività e diretti al soddisfaci
mento di bisogni generali e permanenti, come le fonda
zioni ed in genere le persone giuridiche di diritto pub
blico ; ma si propone di realizzare attraverso l'esercizio
di uno o più atti di commercio un vantaggio economico,
dei guadagni cioè da distribuire poi tra i propri membri.
La personalità dell'ente derivante dalla complessità della
sua organizzazione in relazione ad uno scopo che supera e trascende i singoli individui che la compongono non
esclude il carattere privato dello scopo stesso e quindi im
pone la necessità della sua delimitazione nello spazio, nel
tempo e nell'oggetto.
La prefissione nell'atto costitutivo e nello statuto so
ciale del termine alla durata della società commerciale
è infine richiesta dalla tutela dovuta alle ragioni del
creditore particolare del socio, il quale non può farle va
lere finché dura la società, e solo sulla parte degli utili
spettanti al suo debitore secondo il bilancio sociale. A
questa doverosa tutela sono informate le disposizioni del
codice disciplinanti la cessazione della società commer
ciale : il divieto di prorogare tacitamente la durata della
società alla scadenza del termine fissato nel contratto ; la
inefficacia rispetto ai terzi della deliberazione di sciogli
mento anticipato della società prima del decorso di un
mese dalla sua pubblicazione ; il diritto del creditore par ticolare del socio d'opporsi alla deliberazione di proroga.
L'osservazione della Corte di rinvio che i creditori della
società sono meritevoli di una tutela non meno efficace di
quella che si riconosce dovuta ai creditori particolari del
socio è inconcludente ; perchè non dimostra quale pregiudi
zio possa derivare alle ragioni dei creditori della società dal
divieto della proroga tacita della sua durata. Inammissibili
ed inattuabili gli espedienti escogitati per supplire quella
tutela delle ragioni dei terzi nel caso di tale tacito pro
lungamento dell'esistenza sociale. Inammissibile la surro
gatoria del creditore particolare nell'esercizio di una fa
coltà meramente potestativa del socio debitore, qual'è
quella di presentare una disdetta, i cui effetti sono subor
dinati al rigore del consenso di una determinata maggio
ranza degli altri soci : inattuabile poi la pubblicazione
dell'intervenuta proroga tacita della durata della società,
non essendo pubblicabile il silenzio.
La considerazione, da ultimo, che nella pratica cor
rente della costituzione di società commerciale viene ge
neralizzandosi l'azione di patti sanzionanti la tacita pro
rogabilità dell'originaria durata sociale maggiormente di
mostra l'opportunità di questo salutare richiamo dei sani
principi di diritto per impedire il consolidarsi di un co
stume contrario alla legge e nocivo per il credito.
L'accoglimento di questo primo motivo del ricorso,
in quanto importa l'applicazione delle conseguenze legali
stabilite nell'art. 99 cod. comm., assorbe le censure degli
altri mezzi subordinati alla reiezione del primo ed impone
l'annullamento della sentenza denunziata con la conse
guenza processuale di cui all'art. 547 cod. proc. civile.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 2 aprile 1935 ; Pres. Samperi
P., Est. Ferrara, P. M. Gaetano (conci, conf.) ;
Sacerdoti (Avv. Della Fontana) c. Società Banca
Colombo (Avv. Niccoti, De Luca, Zea).
{Sent, denunciata : App. Bologna 20 aprile 1934)
Fallimento — Concordato — Fideiussione — Esten
sione della garanzia (Cod. comm., art. 840 ; cod.
civ., art. 1898).
La fideiussione pura e semplice prestata per l'esecuzione
di un concordato fallimentare si estende a tutti i ere
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 666
diti, purché anteriori al fallimento, anche se rimasti
ignoti nella procedura fallimentare perchè non por tati in bilancio nè rivelatisi con domanda di am
missione al passivo. (1)
La Corte, eco. — Ricorre per cassazione la creditrice
Sacerdoti prospettando alla Corte Suprema il seguente
quesito di diritto : se la fideiussione prestata per la ese
cuzione di un concordato giudiziale fallimentare, pura e
semplice, senza rilievo di attività fallimentari, senza li
mitazioni di estensione, si estenda o meno, de iure, ai
crediti rimasti ignoti nella procedura fallimentare perchè
nè portati in bilancio (del fallito o del curatore) nè ri
velatisi con domanda di ammissione al passivo. I termini del quesito di diritto or formulato, aderenti
alle modalità del caso specifico, importano esclusione di
altre questioni e cioè se debbasi fare eguale trattamento
al fideiussore puro e semplice del concordato ed a colui
che rendendosi cessionario della massa di beni (azienda) del fallito assume il pagamento dei debiti inerenti ridotti
pel concordato ; se, in caso di prestazione di fideiussione
senza acquisto dei beni della massa, il fideiussore possa con clausola espressa limitare la sua garanzia a norma
dell'art. 1900, secondo comma, codice civile, di fronte al
principio generale di diritto, di ordine pubblico, e domi
nante le procedure concorsuali, che impone parità di trat
tamento per tutti i creditori non assistiti da precedente titolo di preferenza ; se il divieto di restrizioni per la
estensione della garanzia personale, in caso simile, sia ri
levabile soltanto dal giudice della omologazione ovvero
anche, e con quali effetti, dal giudice delle contestazioni
circa la esecuzione di concordato omologato non ostante
la clausola limitativa della garanzia personale di fronte
alla obbligazione principale. Cosi scheletrito il quesito, la
soluzione sembra limpida e sicura. In difetto di manife
stazione espressa di volontà da parte del garante, con la
quale si- restringa la portata della sua obbligazione acces
soria di fronte alla obbligazione principale (ciò che, nei casi
ordinari, è sicuramente lecito fare, art. 1900, secondo
comma, cod. civ.), si tratta di accertare quale sia la norma
giuridica, suppletiva della non manifestata volontà della
parte (supponendo che anche nel fallimento essa sia auto
noma e produttiva dell'effetto giuridico della restrizione) che regola la estensione di tale obbligazione accessoria.
Ora la norma giuridica suddetta si trae dal carattere ac
cessorio della fideiussione e dall'art. 1898 cod. civ. se
condo cui grava sul fideiussore la stessa obbligazione che
sul debitore principale ; l'oggetto della obbligazione ac
cessoria è lo stesso della obbligazione principale. Qui, ob
bligazione principale è quella del fallito concordatario.
Quale sia questa obbligazione, è detto nell'art. 840 cod.
commercio. Essa comprende anche i crediti non portati in
bilancio, non verificati ; questi crediti deve compren
dere, e quindi garantire, anche la obbligazione accessoria.
Questa è la norma giuridica oggi vigente, interpretativa
(1) Si consulti nello stesso senso, relativamente alla garan zia prestata per il concordato preventivo, stessa Corte 28 luglio 1934 (Foro it., 1984, I, 1572 con nota di richiami).
Per quanto riguarda il concordato fallimentare si vedano i
precedenti ricordati in nota alla sentenza App. Trieste 18 luglio 1934 (ibid., col. 1891) che si riferisce al caso di garanzia espres samente limitata ai soli crediti insinuati ed ammessi.
In dottrina cfr., nello stesso senso della sentenza surriferita,
Brunetti, Diritto fallimentare italiano, pag. 692. — Contra : Bo
nelli, Fallimento, vol. II, n. 750, pag. 757.
della volontà delle parti non espressa in senso diverso.
Con ciò non è detto che alla sapienza della legge non sia
dato di formulare una diversa norma interpretativa, così
come si legge nell'art. 857, secondo comma del Progetto
di codice di commercio del 1925, dove è stabilito che i
creditori non concorrenti non partecipano alle garanzie
date col concordato ; norma che riflette il pensiero del
l'illustre suo autore, il quale, voce pressoché solitaria, ri
tiene che la restrizione di diritto della garanzia personale
si abbia anche applicando le norme del codice in vigore.
Ma può invece sicuramente affermarsi che oggi non è così,
perchè occorre una norma giuridica esplicita, la quale de
roghi alle conseguenze normali del carattere accessorio
della garanzia personale. La incertezza che si riflette sulla
obbligazione del fideiussore può essere una ragione di po
litica legislativa per restringere la obbligazione di costui,
ma non una ragione giuridica per ritenerla ristretta. La
obbligazione incerta può essere oggetto dei contratti ; la
obbligazione incerta è indeterminata, ma determinabile.
La determinazione si opera di riflesso per effetto di quella
della obbligazione principale (artt. 1898, 1117 cod. civile).
Non si dica che de iure sia ristretta la obbligazione
del fideiussore del concordato, come lo è quella del terzo
datore di ipoteca (art. 838 cod. comm.). L'ordinamento
di questa forma di garanzia reale, che esige la determi
nazione personale del soggetto attivo della garanzia, im
plica perciò la restrizione ; ma questa cessa là dove si tratti
di garanzia, come quella personale, capace di ricevere una
successiva determinazione di soggetto attivo, preesistente
ma soltanto incerto al momento dell'accessione del terzo
alla obbligazione o alla massa di obbligazioni del debitore
principale. La questione se esista o non esista il diritto di cre
dito aspirante alla garanzia, se la determinazione sia sem
plice o complessa, se la sua incertezza sia lieve o pro
fonda, non ha niente a che fare colla soluzione del que
sito, che può formularsi nei seguenti termini :
Il fideiussore puro e semplice della massa delle obbli
gazioni del fallito, che ricevono norma e limitazioni per
concordato, risponde di tutte le singole obbligazioni, certe
o incerte, purché preesistenti, delle quali è debitore il fal
lito concordatario.
I creditori del fallito, anteriori al fallimento e con
corsuali, concorrènti o meno, noti o ignoti, certi o incerti,
come subiscono gli effetti del concordato (art. 840 cod.
comm.), di esso godono i vantaggi, tra cui devonsi anno
verare le garanzie personali, capaci di ricevere una succes
siva determinazione del soggetto attivo e dell'ammontare
del suo credito.
II ricorso perciò merita accoglimento e deve essere an
nullata la sentenza, che inesattamente accertò la esistenza
di una norma giuridica, la quale restringerebbe la portata e
la estensione della responsabilità del fideiussore di un con
cordato fallimentare (e dicasi lo stesso di un concordato
preventivo) ai creditori concorsuali, apparenti dagli atti
della procedura fallimentare per essere stati portati in bi
lancio o per avere presentata dichiarazione di credito an
che se non portati in bilancio.
Per questi motivi, cassa, ecc.
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