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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 11 aprile 1931; Pres....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione I civile; udienza 11 aprile 1931; Pres. Petrone P., Est. Ricci, P. M. Levi (concl. conf.); Scafa (Avv. Addeo, Municchi, Monsurro, Prioco, Perrone Capano) c. Ditta Izzo (Avv. Lanni, Sgrò) Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1931), pp. 933/934-935/936 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23133731 . Accessed: 28/06/2014 12:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.109 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; udienza 11 aprile 1931; Pres. Petrone P., Est. Ricci, P. M. Levi (concl. conf.);Scafa (Avv. Addeo, Municchi, Monsurro, Prioco, Perrone Capano) c. Ditta Izzo (Avv. Lanni,Sgrò)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 933/934-935/936Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133731 .

Accessed: 28/06/2014 12:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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933 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 934

nei rapporti coi terzi. La Corte non ha parlato di simu

lazione della società, anzi implicitamente ha escludo la

facoltà nei terzi di dedurla, quando ha negato l'estensione

del fallimento del Martinucci all'anonima. Nè la ricor

rente censura la sentenza dal punto di vista sopra enun

ciato.

La Società è stata riconosciuta come un ente avente

giuridica esistenza, ma è stato deciso che il patrimonio di essa debba servire a soddisfare le obbligazioni con

tratte dal Martinucci, in dipendenza dei rapporti inter

corsi fra lui e la Società stessa. Avendo questa consen

tito che il suo patrimonio si confondesse con quello del

Martinucci, dando e ricevendo attività che non erano ad

essa competenti per la ragione del suo commercio e per la natura dei rapporti col suo unico amministratore, non

essendo possibile segnare una linea di demarcazione fra

le due diverse attività, la cui confusione era stata voluta

e mantenuta dal Martinucci al fine manifesto di cercare

di evitare gli effetti del proprio dissesto, ne derivava

logicamente la conseguenza che i beni, i quali figuravano costituire il patrimonio sociale per effetto di quel doloso

comportamento ma in realtà formavano un tutto uno coi

beni propri del Martinucci, fossero destinati a soddisfare

i creditori di costui. E' noto che chiunque sia obbligato personalmente è

tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i

suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri, i quali sono la garanzia comune dei suoi creditori (art. 1948 e

e 1949 cod. civ.). Il debitore non può sottrarsi a tale responsabilità col

simulare trasferimenti dei propri beni a favore dei terzi ; e costoro, consentendo a detenere tali beni come se loro

appartenessero non possono evitare l'azione dei creditori, diretta ad ottenere su di essi il soddisfacimento delle

loro ragioni. La stessa ricorrente ammette che essa

avrebbe potuto venir condannata, sotto il profilo dell'in

debito arricchimento o del risarcimento di danni, a resti

tuire le attività illegalmente immesse dal Martinucci nel

patrimonio della società stessa. Ora, dal momento che

questa artificiosa immissione, secondo l'apprezzamento incensurabile dei giudici di merito, si riferiva a tutto il

complesso patrimoniale, in maniera tale che non era pos

sibile, in seguito alla fraudolenta azione della quale si è

parlato, addivenire ad alcuna attribuzione dei beni alle

due distinte persone, la conclusione cui la Corte è per venuta appare l'unica possibile, data la neccessità di non

sanzionare quell'illecito operato in danno dei creditori.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile ; udienza 11 aprile 1931 ; Pres. Petrone

P., Est. Ricci, P. M. Levi (conci, conf.) ; Scafa

(Avv. Addeo, Municchi, Monsurbo, Prioco, Per

rone Capano) c. Ditta Izzo (Avv. Lanni, Sgrò).

(Sent, denunciata : App. Napoli 10 febbraio 1930)

Obbligazioni e contratti — Concordato amichevole,

extragiudiziale ed extrafallimentare — Accettazione

collettiva non necessaria — Patto di preferenza a

favore di taluno del creditori — Validità (Cod.

comm. 8.66, 867; cod. civ. 1119, 1123).

Nel concordato amichevole} extragiudiziale ed extrafal

limeiitare, non è necessaria un'accettazione collettiva

della proposta citi debitore, che debba raggiungere de

terminate maggioranze, ed è valida Vobbligazione as

sunta dal debitore in confronto di taluno dei credi

tori di soddisfare il debito integralmente o in misura

maggiore che ad altri. (1)

La Corte ecc. (Omissis) — La questione che, salvo di

verso profilo, viene prospettata con i primi tre mezzi del

ricorso, consiste tutta ed esclusivamente nel vedere se, nei concordati amichevoli intervenuti prima di una dichia

razione di fallimento, sia lecito il patto di preferenza in

forza del quale a taluno dei creditori venga fatta una con

dizione migliore di quella concessa ad altri o sia promesso

l'integrale soddisfacimento del credito, in vista appunto dell'adesione data alla proposta di concordato amichevole.

Assume il ricorrente che la questione deve essere ri

soluta in senso negativo per un triplice ordine di consi

derazioni e precisamente : a) perchè il concordato, sia

esso amichevole ed extrafallimentare o giudiziale, cioè

preventivo o fallimentare, rappresenta un accordo fra il

debitore ed i suoi creditori inteso a rendere più facile e

sicura la liquidazione dei diritti dei creditori, sicché ri

corre la stessa ratio iuris fondata sul principio della par

condictio creditorum e sull'identico motivo determinante

della adesione data alla proposta del debitore, l'obbligo cioè che viene assunto dai creditori, quasi per un pac tum de non petendo, di non chiedere il residuo del

loro credito e di liberare pienamente il debitore, con

l'accettazione della percentuale offerta, da ogni sua ob

bligazione ; b) perchè la nullità, espressamente comminata

dagli articoli 866 e 867 cod. comm., delle convenzioni

particolari per effetto delle quali sia assicurata, a ta

luno dei creditori, una condizione di vantaggio in con

fronto fella condizione fatta agli altri, va manifestamente

esclusa, per identità di ragione e per la norma generale

contenuta nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al co

dice civile, nei concordati amichevoli extrafallimentari, es

sendo antigiuridico ed assurdo il ritenere che, simili ac

cordi, dichiarati illeciti e perciò colpiti da nullità nei con

cordati fallimentari, siano invece validi e leciti nei con

cordati amichevoli extrafallimentari ; c) perchè, ad ogni

modo, dato il pactum de non petendo, che è insito nel

l'accettazione della percentuale offerta, l'obbligazione del

pagamento di una extrapercentuale rimarrebbe senza causa.

Ma tutte queste argomentazioni non valgono a dimo

strare la fandatezza della tesi che il ricorrente sostiene.

Il concordato amichevole extragiudiziale ed extrafal

limentare non è contemplato dalla legge italiana. Entrato

nella pratica per le particolari esigenze del commercio,

questo istituto non può quindi andar soggetto alle norme

eccezionali che regolano il concordato preventivo ed il

concordato fallimentare, od anche il concordato amiche

vole extragiudiziale, che venga conchiuso quando già sia

intervenuta la dichiarazione di fallimento e sussista per

ciò quella condizione giuridica del debitore che la legge

ha voluto disciplinare con speciali disposizioni, ma deve

essere regolato dalle norme generali che si riferiscono alla

formazione dei contratti. Perchè, in sostanza, in questo

gènere di concordati, manca la costituzione di una massa

creditoria e mancano quindi quelli che sono i presupposti

delle vere e proprie procedure concorsuali. Onde non solo

(1) Non ci risultano editi precedenti sulla interessante que stione,

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986 PARTE PRIMA 986

la non necessità di una accettazione collettiva, che debba

raggiungere determinate maggioranze, della proposta fatta

dal debitore, ma la piena validità delle adesioni indivi

duali, le quali, tostochè sieno state prestate, acquistano

efficacia vincolativa cosi per il creditore che l'adesione

abbia data, come per il debitore che l'adesione abbia ri

chiesta. Il concordato amichevole extragiudiziale ed extra

fallimentare è, in sostanza, la risultante di taciti accordi

individuali quanti sono i creditori con i quali venga con

cluso. E posto ciò non è evidentemente a parlare nè di

applicazione analogica delle disposizioni contenute negli art. 866 e 867 cod. comm., le quali, appunto perchè di carattere eccezionale, non consentono applicazione

analogica non solo per quanto riguarda le sanzioni pe

nali, ma ben anche per quanto riguarda la sanzione di

nullità, che è conseguenza del divieto fatto dalla legge al fallito ed ai suoi creditori di violare il principio della parità di trattamento ; nè di nullità, per illiceità

della causa o per mancanza di causa, della obbligazione eventualmente ottenuta dal debitore in confronto di ta

luno dei suoi creditori, di pagare, integralmente od in

misura maggiore che non ad altri, il suo debito ; perchè, tutta volta che l'adesione è individuale, essa può legitti mamente essere subordinata a condizione ; e la condizione, ove sia posta e venga accettata, rende inefficace e come

inesistente la rinuncia al maggior importo del credito, che

in tanto può ammettersi, come conseguenza di un pactum, de non peteìido, in quanto l'adesione sia data senza limi

tazioni o condizioni. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile; udienza 30 marzo 193! ; Pres. Bi

scaro P., Est. Chiazzese, P. M. Levi (conci, conf.) ;

Monge (Avv. Ghia, "Ferraris, Bertolini) c. Mat

fceoda (Avv. Galanti, Frola).

(Sent, denunciata: App. Torino 31 marzo 1930)

Arbitrament» — Compromesso — Consegna all'ar

bitro di u■■ loglio in bianco — Decisione sotto

forma di convenzione — Azione di nullità — Am

missibilità (Cod. proc. civ., art. 32).

Quando le parti abbiano, con regolare compromesso, de

mandato ad un arbitro amichevole compositore di esa

minare, sistemare e definire ogni loro pendenza, di

pendente da rapporti precedentemente intercorsi, non è consentito eludere Vazione di nullità del lodo me

diante consegna all'arbitro di un foglio firmato in

bianco dalle parti, affinchè l'arbitro vi scriva la de cisione sotto forma di convenzione. (1)

(1) Non ci risultano beliti precedenti sul tema deciso dalla sentenza riferita.

La decisione di questa pregevole sentenza appare impecca bile, se non si profilasse alla mente un dubbio, da essa stessa alimentato.

Afferma la sentenza che « il mandato conferito all'ing. Gia chero nacque con un regolare compromesso, con il quale le parti a lui si affidavano per esaminare, sistemare e definire ogni pen denza tra di loro in conseguenza dei rapporti tra essi intercorsi dal 1 gennaio 1925 in poi».

E il dubbio è se un compromesso, nel quale sia così indi cato l'oggetto, contenga veramente quella determinazione delle

controversie, richiesta a pena di nullità dall'art. 11 cod. proc.

La Corte, ecc. (Omissis) — La Corte di appello si

propose il quesito : « Se debba riconoscersi piena efficacia

giuridica ai cosi detti arbitrati irrituali o liberi, con i

quali le parti assumono l'impegno di deferire a persona di comune fiducia la risoluzione di una controversia, che

non soltanto implichi questioni di fatto, come l'accerta

mento tecnico e contabile di una determinata situazione,

dipendente da rapporti tra di loro intercorsi, ma altresì

le conseguenze giuridiche le quali derivano da tale accer

tamento : e, sotto una forma obbligatoria, che d'ordinario

si concreta nel bianco segno, si impegnano preventiva mente di riconoscerle ed osservarle, come se fossero il

diretto risultato del loro libero volere >.

Enunciato in questi termini il quesito, disse doversi

ritenere l'affermativa, in omaggio alla giurisprudenza del

Supremo Collegio, che più volte avrebbe ritenuto essere

la volontà delle parti sovrana nella soggetta materia. Che

nessuna legge vieta a loro di rinunciare a loro rischio di

istaurare con un regolare compromesso la procedura ar

bitrale, soggetta alle norme ed alle garanzie stabilite

dalla legge ; ed invece, al fine di evitare lungaggini e di

spendi, e definire sollecitamente la controversia, eleggere di comune accordo un terzo, col mandato fiduciario di di

rimere il conflitto senza formalità di procedura, e con una

forma speciale, posta in essere mediante un foglio pre ventivamente firmato in bianco, e consegnato all'arbitro, il quale su di esso stenderà la sua decisione, senza mo

tivazione, che è rimessa alla sua coscienza. Tale decisione

si concreterebbe validamente in una dichiarazione con

trattuale che le parti hanno fatto propria, in virtù del

l'impegno assunto, come se fosse il risultato dei loro re

ciproci voleri.

Allora, disse la Corte, di fronte a tale forma di com

ponimento, non possono entrare in giuoco le garanzie sta

bilite dalla legge per dar valore di giudicato ad una vera

e propria pronunzia giurisdizionale in un arbitrato rego larmente costituito ; e neppure i rimedi apprestati dallo

art. 32 del codice di rito nei casi in esso indicati : giac

ché, in concreto, non si tratta nè di arbitro nè di perito,

civ., e senza della quale, perciò, il compromesso non può dirsi regolare. > È nullo il compromesso — ha insegnato i] Supremo Collegio (sent. 18" novembre 1927, in Foro it., Kep. 1927, voce Arbitramento, n. 22) — che non contiene il nome degli arbitri e la Specificazione della controversia che intendesi sottrarre alla conoscenza del giudice ordinario » (conf. Codovilla, Del compro messo, pag. 210). Determinazione o specificazione delle contro versie : vale a dire delimitazione della potestà giurisdizionale degli arbitri.

Se il dubbio ora accennato non potesse superarsi, dovrebbe riconoscersi che la base stessa della sentenza è pericolosamente minata, e che la risoluzione della causa avrebbe dovuto invece ricercarsi proprio su quel tema dell'arbitrato irrituale, su cui i giudici di merito avevano fermato la loro attenzione, e al

quale, con molta probabilità, miravano le parti stesse : di che

porge notabile argomento il fatto medesimo della consegna al l'arbitro del foglio firmato in bianco perchè vi avesse scritto la decisione sotto forma di sonvenzione, attuandosi così nella

pratica quel che la dottrina acutamente aveva già intuito, e cioè che la pronuncia dell'arbitro ha il valore di una pronuncia con ■

trattuale, soggetta alle impugnative dei contratti (vedasi in pro posito l'importante studio di T. Ascarelli, Arbitri ed arbitratori, in Riv. dir. process, civ., I, 308, il quale utilizza per la ricostru zione della teoria dell'arbitraggio la dottrina del negozio di ac certamento). Sulla questione degli arbitrati irrituali, sulla cui efficacia e validità nel nostro diritto si vanno ormai compo nendo i contrasti e i dissensi, vedasi Cass. Regno 26 marzo 1930, in Foro it., 1930, I, 558).

F. C.

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