Sezione I civile; udienza 11 aprile 1931; Pres. Petrone P., Est. Ricci, P. M. Levi (concl. conf.);Scafa (Avv. Addeo, Municchi, Monsurro, Prioco, Perrone Capano) c. Ditta Izzo (Avv. Lanni,Sgrò)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 933/934-935/936Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133731 .
Accessed: 28/06/2014 12:58
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.213.220.109 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
933 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 934
nei rapporti coi terzi. La Corte non ha parlato di simu
lazione della società, anzi implicitamente ha escludo la
facoltà nei terzi di dedurla, quando ha negato l'estensione
del fallimento del Martinucci all'anonima. Nè la ricor
rente censura la sentenza dal punto di vista sopra enun
ciato.
La Società è stata riconosciuta come un ente avente
giuridica esistenza, ma è stato deciso che il patrimonio di essa debba servire a soddisfare le obbligazioni con
tratte dal Martinucci, in dipendenza dei rapporti inter
corsi fra lui e la Società stessa. Avendo questa consen
tito che il suo patrimonio si confondesse con quello del
Martinucci, dando e ricevendo attività che non erano ad
essa competenti per la ragione del suo commercio e per la natura dei rapporti col suo unico amministratore, non
essendo possibile segnare una linea di demarcazione fra
le due diverse attività, la cui confusione era stata voluta
e mantenuta dal Martinucci al fine manifesto di cercare
di evitare gli effetti del proprio dissesto, ne derivava
logicamente la conseguenza che i beni, i quali figuravano costituire il patrimonio sociale per effetto di quel doloso
comportamento ma in realtà formavano un tutto uno coi
beni propri del Martinucci, fossero destinati a soddisfare
i creditori di costui. E' noto che chiunque sia obbligato personalmente è
tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i
suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri, i quali sono la garanzia comune dei suoi creditori (art. 1948 e
e 1949 cod. civ.). Il debitore non può sottrarsi a tale responsabilità col
simulare trasferimenti dei propri beni a favore dei terzi ; e costoro, consentendo a detenere tali beni come se loro
appartenessero non possono evitare l'azione dei creditori, diretta ad ottenere su di essi il soddisfacimento delle
loro ragioni. La stessa ricorrente ammette che essa
avrebbe potuto venir condannata, sotto il profilo dell'in
debito arricchimento o del risarcimento di danni, a resti
tuire le attività illegalmente immesse dal Martinucci nel
patrimonio della società stessa. Ora, dal momento che
questa artificiosa immissione, secondo l'apprezzamento incensurabile dei giudici di merito, si riferiva a tutto il
complesso patrimoniale, in maniera tale che non era pos
sibile, in seguito alla fraudolenta azione della quale si è
parlato, addivenire ad alcuna attribuzione dei beni alle
due distinte persone, la conclusione cui la Corte è per venuta appare l'unica possibile, data la neccessità di non
sanzionare quell'illecito operato in danno dei creditori.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 11 aprile 1931 ; Pres. Petrone
P., Est. Ricci, P. M. Levi (conci, conf.) ; Scafa
(Avv. Addeo, Municchi, Monsurbo, Prioco, Per
rone Capano) c. Ditta Izzo (Avv. Lanni, Sgrò).
(Sent, denunciata : App. Napoli 10 febbraio 1930)
Obbligazioni e contratti — Concordato amichevole,
extragiudiziale ed extrafallimentare — Accettazione
collettiva non necessaria — Patto di preferenza a
favore di taluno del creditori — Validità (Cod.
comm. 8.66, 867; cod. civ. 1119, 1123).
Nel concordato amichevole} extragiudiziale ed extrafal
limeiitare, non è necessaria un'accettazione collettiva
della proposta citi debitore, che debba raggiungere de
terminate maggioranze, ed è valida Vobbligazione as
sunta dal debitore in confronto di taluno dei credi
tori di soddisfare il debito integralmente o in misura
maggiore che ad altri. (1)
La Corte ecc. (Omissis) — La questione che, salvo di
verso profilo, viene prospettata con i primi tre mezzi del
ricorso, consiste tutta ed esclusivamente nel vedere se, nei concordati amichevoli intervenuti prima di una dichia
razione di fallimento, sia lecito il patto di preferenza in
forza del quale a taluno dei creditori venga fatta una con
dizione migliore di quella concessa ad altri o sia promesso
l'integrale soddisfacimento del credito, in vista appunto dell'adesione data alla proposta di concordato amichevole.
Assume il ricorrente che la questione deve essere ri
soluta in senso negativo per un triplice ordine di consi
derazioni e precisamente : a) perchè il concordato, sia
esso amichevole ed extrafallimentare o giudiziale, cioè
preventivo o fallimentare, rappresenta un accordo fra il
debitore ed i suoi creditori inteso a rendere più facile e
sicura la liquidazione dei diritti dei creditori, sicché ri
corre la stessa ratio iuris fondata sul principio della par
condictio creditorum e sull'identico motivo determinante
della adesione data alla proposta del debitore, l'obbligo cioè che viene assunto dai creditori, quasi per un pac tum de non petendo, di non chiedere il residuo del
loro credito e di liberare pienamente il debitore, con
l'accettazione della percentuale offerta, da ogni sua ob
bligazione ; b) perchè la nullità, espressamente comminata
dagli articoli 866 e 867 cod. comm., delle convenzioni
particolari per effetto delle quali sia assicurata, a ta
luno dei creditori, una condizione di vantaggio in con
fronto fella condizione fatta agli altri, va manifestamente
esclusa, per identità di ragione e per la norma generale
contenuta nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al co
dice civile, nei concordati amichevoli extrafallimentari, es
sendo antigiuridico ed assurdo il ritenere che, simili ac
cordi, dichiarati illeciti e perciò colpiti da nullità nei con
cordati fallimentari, siano invece validi e leciti nei con
cordati amichevoli extrafallimentari ; c) perchè, ad ogni
modo, dato il pactum de non petendo, che è insito nel
l'accettazione della percentuale offerta, l'obbligazione del
pagamento di una extrapercentuale rimarrebbe senza causa.
Ma tutte queste argomentazioni non valgono a dimo
strare la fandatezza della tesi che il ricorrente sostiene.
Il concordato amichevole extragiudiziale ed extrafal
limentare non è contemplato dalla legge italiana. Entrato
nella pratica per le particolari esigenze del commercio,
questo istituto non può quindi andar soggetto alle norme
eccezionali che regolano il concordato preventivo ed il
concordato fallimentare, od anche il concordato amiche
vole extragiudiziale, che venga conchiuso quando già sia
intervenuta la dichiarazione di fallimento e sussista per
ciò quella condizione giuridica del debitore che la legge
ha voluto disciplinare con speciali disposizioni, ma deve
essere regolato dalle norme generali che si riferiscono alla
formazione dei contratti. Perchè, in sostanza, in questo
gènere di concordati, manca la costituzione di una massa
creditoria e mancano quindi quelli che sono i presupposti
delle vere e proprie procedure concorsuali. Onde non solo
(1) Non ci risultano editi precedenti sulla interessante que stione,
This content downloaded from 91.213.220.109 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
986 PARTE PRIMA 986
la non necessità di una accettazione collettiva, che debba
raggiungere determinate maggioranze, della proposta fatta
dal debitore, ma la piena validità delle adesioni indivi
duali, le quali, tostochè sieno state prestate, acquistano
efficacia vincolativa cosi per il creditore che l'adesione
abbia data, come per il debitore che l'adesione abbia ri
chiesta. Il concordato amichevole extragiudiziale ed extra
fallimentare è, in sostanza, la risultante di taciti accordi
individuali quanti sono i creditori con i quali venga con
cluso. E posto ciò non è evidentemente a parlare nè di
applicazione analogica delle disposizioni contenute negli art. 866 e 867 cod. comm., le quali, appunto perchè di carattere eccezionale, non consentono applicazione
analogica non solo per quanto riguarda le sanzioni pe
nali, ma ben anche per quanto riguarda la sanzione di
nullità, che è conseguenza del divieto fatto dalla legge al fallito ed ai suoi creditori di violare il principio della parità di trattamento ; nè di nullità, per illiceità
della causa o per mancanza di causa, della obbligazione eventualmente ottenuta dal debitore in confronto di ta
luno dei suoi creditori, di pagare, integralmente od in
misura maggiore che non ad altri, il suo debito ; perchè, tutta volta che l'adesione è individuale, essa può legitti mamente essere subordinata a condizione ; e la condizione, ove sia posta e venga accettata, rende inefficace e come
inesistente la rinuncia al maggior importo del credito, che
in tanto può ammettersi, come conseguenza di un pactum, de non peteìido, in quanto l'adesione sia data senza limi
tazioni o condizioni. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione III civile; udienza 30 marzo 193! ; Pres. Bi
scaro P., Est. Chiazzese, P. M. Levi (conci, conf.) ;
Monge (Avv. Ghia, "Ferraris, Bertolini) c. Mat
fceoda (Avv. Galanti, Frola).
(Sent, denunciata: App. Torino 31 marzo 1930)
Arbitrament» — Compromesso — Consegna all'ar
bitro di u■■ loglio in bianco — Decisione sotto
forma di convenzione — Azione di nullità — Am
missibilità (Cod. proc. civ., art. 32).
Quando le parti abbiano, con regolare compromesso, de
mandato ad un arbitro amichevole compositore di esa
minare, sistemare e definire ogni loro pendenza, di
pendente da rapporti precedentemente intercorsi, non è consentito eludere Vazione di nullità del lodo me
diante consegna all'arbitro di un foglio firmato in
bianco dalle parti, affinchè l'arbitro vi scriva la de cisione sotto forma di convenzione. (1)
(1) Non ci risultano beliti precedenti sul tema deciso dalla sentenza riferita.
La decisione di questa pregevole sentenza appare impecca bile, se non si profilasse alla mente un dubbio, da essa stessa alimentato.
Afferma la sentenza che « il mandato conferito all'ing. Gia chero nacque con un regolare compromesso, con il quale le parti a lui si affidavano per esaminare, sistemare e definire ogni pen denza tra di loro in conseguenza dei rapporti tra essi intercorsi dal 1 gennaio 1925 in poi».
E il dubbio è se un compromesso, nel quale sia così indi cato l'oggetto, contenga veramente quella determinazione delle
controversie, richiesta a pena di nullità dall'art. 11 cod. proc.
La Corte, ecc. (Omissis) — La Corte di appello si
propose il quesito : « Se debba riconoscersi piena efficacia
giuridica ai cosi detti arbitrati irrituali o liberi, con i
quali le parti assumono l'impegno di deferire a persona di comune fiducia la risoluzione di una controversia, che
non soltanto implichi questioni di fatto, come l'accerta
mento tecnico e contabile di una determinata situazione,
dipendente da rapporti tra di loro intercorsi, ma altresì
le conseguenze giuridiche le quali derivano da tale accer
tamento : e, sotto una forma obbligatoria, che d'ordinario
si concreta nel bianco segno, si impegnano preventiva mente di riconoscerle ed osservarle, come se fossero il
diretto risultato del loro libero volere >.
Enunciato in questi termini il quesito, disse doversi
ritenere l'affermativa, in omaggio alla giurisprudenza del
Supremo Collegio, che più volte avrebbe ritenuto essere
la volontà delle parti sovrana nella soggetta materia. Che
nessuna legge vieta a loro di rinunciare a loro rischio di
istaurare con un regolare compromesso la procedura ar
bitrale, soggetta alle norme ed alle garanzie stabilite
dalla legge ; ed invece, al fine di evitare lungaggini e di
spendi, e definire sollecitamente la controversia, eleggere di comune accordo un terzo, col mandato fiduciario di di
rimere il conflitto senza formalità di procedura, e con una
forma speciale, posta in essere mediante un foglio pre ventivamente firmato in bianco, e consegnato all'arbitro, il quale su di esso stenderà la sua decisione, senza mo
tivazione, che è rimessa alla sua coscienza. Tale decisione
si concreterebbe validamente in una dichiarazione con
trattuale che le parti hanno fatto propria, in virtù del
l'impegno assunto, come se fosse il risultato dei loro re
ciproci voleri.
Allora, disse la Corte, di fronte a tale forma di com
ponimento, non possono entrare in giuoco le garanzie sta
bilite dalla legge per dar valore di giudicato ad una vera
e propria pronunzia giurisdizionale in un arbitrato rego larmente costituito ; e neppure i rimedi apprestati dallo
art. 32 del codice di rito nei casi in esso indicati : giac
ché, in concreto, non si tratta nè di arbitro nè di perito,
civ., e senza della quale, perciò, il compromesso non può dirsi regolare. > È nullo il compromesso — ha insegnato i] Supremo Collegio (sent. 18" novembre 1927, in Foro it., Kep. 1927, voce Arbitramento, n. 22) — che non contiene il nome degli arbitri e la Specificazione della controversia che intendesi sottrarre alla conoscenza del giudice ordinario » (conf. Codovilla, Del compro messo, pag. 210). Determinazione o specificazione delle contro versie : vale a dire delimitazione della potestà giurisdizionale degli arbitri.
Se il dubbio ora accennato non potesse superarsi, dovrebbe riconoscersi che la base stessa della sentenza è pericolosamente minata, e che la risoluzione della causa avrebbe dovuto invece ricercarsi proprio su quel tema dell'arbitrato irrituale, su cui i giudici di merito avevano fermato la loro attenzione, e al
quale, con molta probabilità, miravano le parti stesse : di che
porge notabile argomento il fatto medesimo della consegna al l'arbitro del foglio firmato in bianco perchè vi avesse scritto la decisione sotto forma di sonvenzione, attuandosi così nella
pratica quel che la dottrina acutamente aveva già intuito, e cioè che la pronuncia dell'arbitro ha il valore di una pronuncia con ■
trattuale, soggetta alle impugnative dei contratti (vedasi in pro posito l'importante studio di T. Ascarelli, Arbitri ed arbitratori, in Riv. dir. process, civ., I, 308, il quale utilizza per la ricostru zione della teoria dell'arbitraggio la dottrina del negozio di ac certamento). Sulla questione degli arbitrati irrituali, sulla cui efficacia e validità nel nostro diritto si vanno ormai compo nendo i contrasti e i dissensi, vedasi Cass. Regno 26 marzo 1930, in Foro it., 1930, I, 558).
F. C.
This content downloaded from 91.213.220.109 on Sat, 28 Jun 2014 12:58:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions