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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 20 maggio 1931; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione I civile; udienza 20 maggio 1931; Pres. Pinto P., Est. Marinucci, P. M. Assisi (concl. conf.); Società italiana pesatura visibile (Avv. Renzelli, Magrone) c. Zanelli (Avv. Storoni) Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1931), pp. 1217/1218-1219/1220 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23133817 . Accessed: 25/06/2014 09:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 09:44:29 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 20 maggio 1931; Pres. Pinto P., Est. Marinucci, P. M. Assisi (concl. conf.); Società italiana pesatura

Sezione I civile; udienza 20 maggio 1931; Pres. Pinto P., Est. Marinucci, P. M. Assisi (concl.conf.); Società italiana pesatura visibile (Avv. Renzelli, Magrone) c. Zanelli (Avv. Storoni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 1217/1218-1219/1220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133817 .

Accessed: 25/06/2014 09:44

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1217 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1218

siano depositati e pubblicati, invece di usare una espres sione che per ciò che riguarda il preteso termine sarebbe

sovrabbondante, in quanto deposito e pubblicazione sono

atti che necessariamente si susseguono a distanza, si fosse

limitato a parlare dell'obbligo delle parti di enunciare nel

contratto il termine di cessazione del rapporto. E' vano

considerare qui se in generale le condizioni legali o con

ditiones juris per la mancanza delle quali e fino a che

esse non si verifichino il contratto resta inefficace ab

biano, una volta verificatesi, la conseguenza di rendere

valido ed operativo il negozio sino dalla data della stipu

lazione, ciò che per vero non è pacifico sul riflesso parti colare che esse non possono come le condizioni dell'arti

colo 1170 cod. civ. ritenersi quali elementi accidentali

del negozio ; tuttociò è qui superfluo perchè nella materia

in esame è la legge la quale vuole che le associazioni

contraenti stabiliscano esse il periodo di tempo in cui il

contratto ha valore; è la legge che dà la piena efficacia

al contratto anche per ciò che sia decorrenza così come

le parti l'hanno determinata, qualora la pubblicazione av

venga. Se per effetto dell'avvenuta pubblicazione il contratto

deve risalire nei riguardi della decorrenza alla data al

l'uopo in esso stabilita non pare dubbio che la sistema

zione conseguenziale dei rapporti, pel periodo intermedio

rimasti invariati, da attuarsi come è ovvio nei limiti della

materiale possibilità e delle varie contingenze di fatto, debba ugualmente applicarsi sia rispetto ai rapporti indi

viduali, ancora in corso al momento della pubblicazione, sia rispetto ai rapporti individuali nel frattempo cessati.

E' nella legale rappresentanza anche di colui che oramai

alla data di pubblicazione non è più legato da vincoli

contrattuali che fu stipulato il contratto collettivo dalla

associazione di categoria, per cui se l'efficacia rimonta

alla data di decorrenza contrattuale, vi rimonta (in quanto ormai un'attuazione i patti possano ricevere) anche a pro fitto e contro di lui. Tutto ciò a prescindere dall'impor tanza morale oltre che giuridica (già riconosciuta da que sto Supremo Collegio con sentenza del 29 luglio 1930 in

causa Società Editrice del Mezzogiorno-Troise) del fatto

che il contratto sia in realtà entrato in vigore sino dal

l'epoca in esso stabilita (e cosi anteriormente alla pubbli

cazione) in confronto di tutti gli altri prestatori di opera, eccezione fatta di colui che venne poi a cessare dal rap

porto prima della pubblicazione. Non è il caso di occuparsi delle altre asserto viola

zioni di legge che si farebbero sostanzialmente consistere

in una erronea equiparazione stabilita dalla sentenza tra

il contratto collettivo e la norma legislativa. Ciò in verità

non è, i giudici del merito accennarono solo, e ad abun

dantiam, ad analogie e ad affinità fra le norme legislative

e il contratto collettivo, in quanto questo ha carattere di

diritto pubblico, ma se anche il rilievo del ricorrente con

tenesse una parvenza di vero l'osservazione della sentenza

sarebbe ultronea perchè la ragione del decidere è quella

suaccennata ed è ragione esatta.

Dell'altro argomento di cui il Pecoraino si vale per

censurare la sentenza, che cioè fu arbitrario riconoscere

nella convenzione una data di decorrenza iniziale che in

vece non vi era, è vano discutere. La sentenza ammette

che il contratto non enunciava con apposita norma la data

d'inizio della sua durata, ma osserva, ricostruendo la vo

lontà delle parti in base a varie speciali pattuizioni, che

la data generale di decorrenza fu indirettamente ma chia

ramente fissata al 1° gennaio del 1929. Si tratta di una

interpretazione di merito che la Magistratura del lavoro

ha fatto, la quale si sottrae perciò al sindacato del Su

premo Collegio. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile ; udienza 20 maggio 1931 ; Pres. Pinto P., Est. Marinocoi, P. M. Assisi (conci, conf.) ; Società

italiana pesatura visibile (Avv. Renzelli, Magrone) c. Zanelli (Avv. Storoni).

(Sent, denunciata : Trib. Roma 18 luglio 1930)

\«n<llla — Riserva di dominio Ano ad integrale paga mento del prezzo — Diritto del compratore (Cod.

civ., art. 1448). Esecuzione mobiliare — ('osa venduta con patto di

riserva di dominio — Pignoramento per del>ito

altrnl — Domanda in separaz'one del compratore — Ammissibilità — Inerzia del venditore — Irri

levanza (Cod. proc. civ., art. 647).

La vendita di cosa mobile con patto di riserva di domi

nio a favore del venditore fino al pagamento del

prezzo, conferisce al compratore un diritto di pro

prietà sottoposto alla condizione sospensiva délVinte

grale pagamento del prezzo. (1)

Conseguentemente, nel caso di pignoramento della cosa

per debito altrui, il compratore con patto di riserva

di dominio a favore del venditore ha diritto di pro

porre domanda in separazione, e non può invece pre tendere di tenere in colpa il venditore, consapevole della procedura esecutiva in corso, per non aver egli

promosso Vazione medesima. (2)

La Corte, ecc. (Omissis) — La Società italiana pesa

tura visibile, con citazione 8 maggio 1929, convenne in

nanzi il Pretore di Roma Angiolina Zanelli perchè sen

tisse condannarsi a pagare lire 2556,20, oltre accessori, a titolo di residuo prezzo pattuito a rate per una bilancia

vendutale con contratto 2 ottobre 1928. Il pretore con

sentenza 19 luglio 1929 accolse la domanda attrice.

Appellò la Zanelli deducendo che male si era il primo

giudice fondato sul fatto della mancata contestazione da

parte di essa Zanelli e deducendo altresì che la bilancia

era stata a lei dalla Società venduta con riserva di domi

nio in favore della Società venditrice; che la bilancia era

stata pignorata da creditori del marito di essa Zanelli, la quale aveva di ciò avvertilo la Società proprietaria ; che

questa non si era incaricata di far opposizione alla ven

dita della bilancia ; che, essendo pertanto tale vendita

(1) Sulla natura del diritto del compratore di cosa'mobile con patto di riserva di dominio a favore del venditore, vedasi

App. Bologna 7 gennaio 1924 (Foro it., 1924, I, 535) con nota di richiami ; e per la giurisprudenza posteriore App. Milano 2 giu gno 1925 (id., Rep. 1925, Vendita, n. 683) ; Cass. Regno 12 no vembre 1926 (id., Rep. 1926, voce cit., n. 103), Cass. Regno 24 febbraio 1927 e App. Bari 4 luglio 1927 (id., Rep. 1927, voce

cit., n. 104, 107 ; Trib. Napoli 14 dicembre 1928 (id., Rep. 1928 voce cit., n. 127); Cass. Regno 15 febbraio 1929 (id., Rep. 1929, voce cit., n. 101).

(2) Sul diritto del compratore di cosa mobile con patto di riserva di dominio a proporre domanda in separazione, non ci consta altro precedente edito che la sentenza Cass. Torino 16 dicembre 1916 (Foro it., Rep. 1917, voce Esecuzione mobiliare, n. 16), in senso conforme alla sentenza riferita.

Il Foko Itauano — Anno LVl — Parte J-81.

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1219 PARTE PRIMA 1220

avvenuta per colpa della Società, doveva rimanere com

pensato il residuo prezzo col valore della perduta bilancia.

Il Tribunale di Roma con sentenza 28 luglio 1930

riformò l'impugnata sentenza accogliendo l'appello della

Zanelli. Osservò il Tribunale preliminarmente che, come

in primo grado cosi in secondo, la Società non aveva

tornito prove sulla fornitura della bilancia e sull'importo delle rate scadute e che quindi l'appello meritava solo

perciò pieno accoglimento. Aggiunse per altro che, risul

tando da letterali maggio 1929 della Società, prodotta dalla

Zanelli, che costei aveva avvertito la Società della procedura coattiva iniziata da creditori del marito circa la bilancia, la Società, la quale era rimasta proprietaria della bilancia

in forza del patto contrattuale di riservato dominio, col

disinteressarsi dal fare quell'opposizione che solo ad essa

come proprietaria sarebbe stato possibile proporre, aveva

mancato al conseguenziale suo obbligo di tutelare alla

Zanelli il libero godimento dell'oggetto acquistato ; sicché

anche sotto tale riflesso la sentenza appellata non avrebbe

potuto essere confermata.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassa

zione la Società venditrice. (Omissis) Il Tribunale ha riconosciuto inadempiente ed in colpa

la società venditrice, perchè essa, sebbene dalla Zanelli

avvertita dell'esecuzione iniziata dai creditori del marito

di lei sulla bilancia vendutale con patto di riserva di

dominio, non si era curata di esperire l'opposizione per

separazione a termini dell'art. 647 cod. proc. civ. ed in

conseguenza di ciò, in riforma della sentenza di primo

grado, ha respinto la domanda ravvisando fondata l'ecce

zione contrapposta dall'appellante Zanelli.

L'argomentazione della sentenza denunciata poggia su

due presupposti dalla sentenza stessa enunciati. Il primo è che la compratrice Zanelli, semplice posseditrice della

bilancia comprata con riserva di dominio da parte della

Società venditrice, non potesse proporre opposizione e

domanda di separazione a sensi dell'art. 647 cod. proc. civile. L'altro presupposto è che in forza della riserva di

dominio la Società venditrice avesse obbligo contrattuale

di garantire alla compratrice il pieno e libero godimento della bilancia e perciò l'obbligo di agire in separazione contro la pretesa giudizialmente spiegata sulla bilancia

da creditori del marito della Zanelli.

Ambedue questi presupposti sono erronei e contrastano

con i concetti giuridici, cui si informa il contratto di

compra vendita con patto di riservato dominio. Su di essi

inoltre si riverbera una manifesta mancanza di motiva

zione, in quanto la denunciata sentenza non curò di tener

conto della suaccennata terza clausola del contratto di

compra-vendita, che la Società aveva richiamata nella sua

comparsa conclusionale d'appello coordinando ad essa le

proprie argomentazioni difensive.

Il patto di riserva di dominio contenuto in una con

trattazione di compra-vendita si sostanzia in una garanzia a favore del venditore. Sicché, stante tale indole, di quel

patto il venditore può o no avvalersi secondo quel che

meglio conferisce al proprio interesse. Nel caso in esame

a questo concetto anzi la ricorrente sostiene essersi espres samente conformata la suaccennata terza clausola del

contratto.

Nel tempo antecedente al momento in cui il venditore

abbia manifestato il proposito di avvalersi o no della ga ranzia a lui costituita dal patto di riserva di dominio, non

può riconoscersi mancare il compratore, specie di fronte

ai terzi, di un diritto sulla cosa. Egli ha in forza del

contratto un diritto di proprietà, sia pur condizionato

sospensivamente al pagamento integrale del prezzo. Per

tanto non era precluso alla compratrice Zanelli nella

fattispecie in esame di sperimentare il reclamo in separa zione a sensi dell'art. 647 cod. proc. civile. Il reclamo

non avrebbe potuto esser respinto per mancanza d'inte

resse della Zanelli a proporlo dum condicio pendebat. In

fatti, sebbene non sia dubbio che l'interesse ad agire, condizione necessaria a legittimare la proposizione in

giudizio di qualsiasi azione, debba essere attuale, cioè

esistere al momento stesso in cui si propone l'azione,

purtuttavia l'attualità dell'interesse non va confusa con

l'attualità del diritto. L'interesse può essere attuale,

quantunque il diritto cui si riferisce, sia soltanto eventuale.

E' ovvio infatti che anche un diritto eventuale può essere

leso e la lesione fa sorgere l'interesse legittimo ad otte

nere il riconoscimento di quel diritto. Non esisteva dunque nella Zanelli, in dipendenza del patto di riservato dominio,

quell' impossibilità di proporre l'opposizione in separazione, dalla quale la denunciata sentenza credette argomentare la necessità della proposizione di quell'opposizione da

parte della Società venditrice.

Nè può riconoscersi per altro verso che alla Società

incombesse obbligo di garantire di fronte ai terzi alla com

pratrice il godimento della cosa venduta e perciò di spe rimentare essa l'opposizione in separazione. Tale obbligo sarebbe stato in contrasto con la suaccennata indole di

garanzia, cui s'informa il patto di riserva di dominio, e

con la conseguente facoltà del venditore di avvalersi o no

di quel patto. L'inerzia adunque della Società venditrice dopo la

notizia datale dalla compratrice circa l'iniziata procedura

esecutiva, essendo determinata dall'esercizio di un diritto

non poteva essere riconosciuta costitutiva di colpa e non

poteva dar luogo a quel risarcimento di danni, che fu la

base della compensazione, per la quale dalla denunciata

sentenza venne respinta la domanda di pagamento spiegata dalla Società.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile ; udienza 16 maggio 1931 ; Pres. Pa

diglione P., Est. Macedonio, P. M. Conforti (conci,

conf.) ; Canelli c. Procuratore generale presso Corte

Appello Firenze.

(Sent, denunciata : App. Firenze 27 dicembre 1930)

Notaro — Protesti cambiari — Omessa trascrizione

nel repertorio — Contravvenzione alla legge no

tarile — Penalità — (Cod. comm., art. 306 ; L. 16

febbraio 1913 n. 89, art. 62, 137, 143).

La omessa trascrizione da parte del notaro di ciascun

protesto nell'apposito registro prescritto dall'art. 306

cod. comm., costituisce una contravvenzione per sè

stante, per ogni singolo protesto non trascritto, sog

getta alla pena sancita dall'art. 137 della legge no

tarile 16 febbraio 1913 n. 89. (1)

(1) Sulla questione non ci risultano editi precedenti giuri sprudenziali.

La sentenza cassata, la cui motivazione è sostanzialmente riferita nella decisione del Supremo Collegio, leggesi in Rivista di legislazione fiscale, 1931, fase. 4, pag. 274.

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