Sezione I civile; udienza 20 maggio 1931; Pres. Pinto P., Est. Marinucci, P. M. Assisi (concl.conf.); Società italiana pesatura visibile (Avv. Renzelli, Magrone) c. Zanelli (Avv. Storoni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 1217/1218-1219/1220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133817 .
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1217 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1218
siano depositati e pubblicati, invece di usare una espres sione che per ciò che riguarda il preteso termine sarebbe
sovrabbondante, in quanto deposito e pubblicazione sono
atti che necessariamente si susseguono a distanza, si fosse
limitato a parlare dell'obbligo delle parti di enunciare nel
contratto il termine di cessazione del rapporto. E' vano
considerare qui se in generale le condizioni legali o con
ditiones juris per la mancanza delle quali e fino a che
esse non si verifichino il contratto resta inefficace ab
biano, una volta verificatesi, la conseguenza di rendere
valido ed operativo il negozio sino dalla data della stipu
lazione, ciò che per vero non è pacifico sul riflesso parti colare che esse non possono come le condizioni dell'arti
colo 1170 cod. civ. ritenersi quali elementi accidentali
del negozio ; tuttociò è qui superfluo perchè nella materia
in esame è la legge la quale vuole che le associazioni
contraenti stabiliscano esse il periodo di tempo in cui il
contratto ha valore; è la legge che dà la piena efficacia
al contratto anche per ciò che sia decorrenza così come
le parti l'hanno determinata, qualora la pubblicazione av
venga. Se per effetto dell'avvenuta pubblicazione il contratto
deve risalire nei riguardi della decorrenza alla data al
l'uopo in esso stabilita non pare dubbio che la sistema
zione conseguenziale dei rapporti, pel periodo intermedio
rimasti invariati, da attuarsi come è ovvio nei limiti della
materiale possibilità e delle varie contingenze di fatto, debba ugualmente applicarsi sia rispetto ai rapporti indi
viduali, ancora in corso al momento della pubblicazione, sia rispetto ai rapporti individuali nel frattempo cessati.
E' nella legale rappresentanza anche di colui che oramai
alla data di pubblicazione non è più legato da vincoli
contrattuali che fu stipulato il contratto collettivo dalla
associazione di categoria, per cui se l'efficacia rimonta
alla data di decorrenza contrattuale, vi rimonta (in quanto ormai un'attuazione i patti possano ricevere) anche a pro fitto e contro di lui. Tutto ciò a prescindere dall'impor tanza morale oltre che giuridica (già riconosciuta da que sto Supremo Collegio con sentenza del 29 luglio 1930 in
causa Società Editrice del Mezzogiorno-Troise) del fatto
che il contratto sia in realtà entrato in vigore sino dal
l'epoca in esso stabilita (e cosi anteriormente alla pubbli
cazione) in confronto di tutti gli altri prestatori di opera, eccezione fatta di colui che venne poi a cessare dal rap
porto prima della pubblicazione. Non è il caso di occuparsi delle altre asserto viola
zioni di legge che si farebbero sostanzialmente consistere
in una erronea equiparazione stabilita dalla sentenza tra
il contratto collettivo e la norma legislativa. Ciò in verità
non è, i giudici del merito accennarono solo, e ad abun
dantiam, ad analogie e ad affinità fra le norme legislative
e il contratto collettivo, in quanto questo ha carattere di
diritto pubblico, ma se anche il rilievo del ricorrente con
tenesse una parvenza di vero l'osservazione della sentenza
sarebbe ultronea perchè la ragione del decidere è quella
suaccennata ed è ragione esatta.
Dell'altro argomento di cui il Pecoraino si vale per
censurare la sentenza, che cioè fu arbitrario riconoscere
nella convenzione una data di decorrenza iniziale che in
vece non vi era, è vano discutere. La sentenza ammette
che il contratto non enunciava con apposita norma la data
d'inizio della sua durata, ma osserva, ricostruendo la vo
lontà delle parti in base a varie speciali pattuizioni, che
la data generale di decorrenza fu indirettamente ma chia
ramente fissata al 1° gennaio del 1929. Si tratta di una
interpretazione di merito che la Magistratura del lavoro
ha fatto, la quale si sottrae perciò al sindacato del Su
premo Collegio. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 20 maggio 1931 ; Pres. Pinto P., Est. Marinocoi, P. M. Assisi (conci, conf.) ; Società
italiana pesatura visibile (Avv. Renzelli, Magrone) c. Zanelli (Avv. Storoni).
(Sent, denunciata : Trib. Roma 18 luglio 1930)
\«n<llla — Riserva di dominio Ano ad integrale paga mento del prezzo — Diritto del compratore (Cod.
civ., art. 1448). Esecuzione mobiliare — ('osa venduta con patto di
riserva di dominio — Pignoramento per del>ito
altrnl — Domanda in separaz'one del compratore — Ammissibilità — Inerzia del venditore — Irri
levanza (Cod. proc. civ., art. 647).
La vendita di cosa mobile con patto di riserva di domi
nio a favore del venditore fino al pagamento del
prezzo, conferisce al compratore un diritto di pro
prietà sottoposto alla condizione sospensiva délVinte
grale pagamento del prezzo. (1)
Conseguentemente, nel caso di pignoramento della cosa
per debito altrui, il compratore con patto di riserva
di dominio a favore del venditore ha diritto di pro
porre domanda in separazione, e non può invece pre tendere di tenere in colpa il venditore, consapevole della procedura esecutiva in corso, per non aver egli
promosso Vazione medesima. (2)
La Corte, ecc. (Omissis) — La Società italiana pesa
tura visibile, con citazione 8 maggio 1929, convenne in
nanzi il Pretore di Roma Angiolina Zanelli perchè sen
tisse condannarsi a pagare lire 2556,20, oltre accessori, a titolo di residuo prezzo pattuito a rate per una bilancia
vendutale con contratto 2 ottobre 1928. Il pretore con
sentenza 19 luglio 1929 accolse la domanda attrice.
Appellò la Zanelli deducendo che male si era il primo
giudice fondato sul fatto della mancata contestazione da
parte di essa Zanelli e deducendo altresì che la bilancia
era stata a lei dalla Società venduta con riserva di domi
nio in favore della Società venditrice; che la bilancia era
stata pignorata da creditori del marito di essa Zanelli, la quale aveva di ciò avvertilo la Società proprietaria ; che
questa non si era incaricata di far opposizione alla ven
dita della bilancia ; che, essendo pertanto tale vendita
(1) Sulla natura del diritto del compratore di cosa'mobile con patto di riserva di dominio a favore del venditore, vedasi
App. Bologna 7 gennaio 1924 (Foro it., 1924, I, 535) con nota di richiami ; e per la giurisprudenza posteriore App. Milano 2 giu gno 1925 (id., Rep. 1925, Vendita, n. 683) ; Cass. Regno 12 no vembre 1926 (id., Rep. 1926, voce cit., n. 103), Cass. Regno 24 febbraio 1927 e App. Bari 4 luglio 1927 (id., Rep. 1927, voce
cit., n. 104, 107 ; Trib. Napoli 14 dicembre 1928 (id., Rep. 1928 voce cit., n. 127); Cass. Regno 15 febbraio 1929 (id., Rep. 1929, voce cit., n. 101).
(2) Sul diritto del compratore di cosa mobile con patto di riserva di dominio a proporre domanda in separazione, non ci consta altro precedente edito che la sentenza Cass. Torino 16 dicembre 1916 (Foro it., Rep. 1917, voce Esecuzione mobiliare, n. 16), in senso conforme alla sentenza riferita.
Il Foko Itauano — Anno LVl — Parte J-81.
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1219 PARTE PRIMA 1220
avvenuta per colpa della Società, doveva rimanere com
pensato il residuo prezzo col valore della perduta bilancia.
Il Tribunale di Roma con sentenza 28 luglio 1930
riformò l'impugnata sentenza accogliendo l'appello della
Zanelli. Osservò il Tribunale preliminarmente che, come
in primo grado cosi in secondo, la Società non aveva
tornito prove sulla fornitura della bilancia e sull'importo delle rate scadute e che quindi l'appello meritava solo
perciò pieno accoglimento. Aggiunse per altro che, risul
tando da letterali maggio 1929 della Società, prodotta dalla
Zanelli, che costei aveva avvertito la Società della procedura coattiva iniziata da creditori del marito circa la bilancia, la Società, la quale era rimasta proprietaria della bilancia
in forza del patto contrattuale di riservato dominio, col
disinteressarsi dal fare quell'opposizione che solo ad essa
come proprietaria sarebbe stato possibile proporre, aveva
mancato al conseguenziale suo obbligo di tutelare alla
Zanelli il libero godimento dell'oggetto acquistato ; sicché
anche sotto tale riflesso la sentenza appellata non avrebbe
potuto essere confermata.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassa
zione la Società venditrice. (Omissis) Il Tribunale ha riconosciuto inadempiente ed in colpa
la società venditrice, perchè essa, sebbene dalla Zanelli
avvertita dell'esecuzione iniziata dai creditori del marito
di lei sulla bilancia vendutale con patto di riserva di
dominio, non si era curata di esperire l'opposizione per
separazione a termini dell'art. 647 cod. proc. civ. ed in
conseguenza di ciò, in riforma della sentenza di primo
grado, ha respinto la domanda ravvisando fondata l'ecce
zione contrapposta dall'appellante Zanelli.
L'argomentazione della sentenza denunciata poggia su
due presupposti dalla sentenza stessa enunciati. Il primo è che la compratrice Zanelli, semplice posseditrice della
bilancia comprata con riserva di dominio da parte della
Società venditrice, non potesse proporre opposizione e
domanda di separazione a sensi dell'art. 647 cod. proc. civile. L'altro presupposto è che in forza della riserva di
dominio la Società venditrice avesse obbligo contrattuale
di garantire alla compratrice il pieno e libero godimento della bilancia e perciò l'obbligo di agire in separazione contro la pretesa giudizialmente spiegata sulla bilancia
da creditori del marito della Zanelli.
Ambedue questi presupposti sono erronei e contrastano
con i concetti giuridici, cui si informa il contratto di
compra vendita con patto di riservato dominio. Su di essi
inoltre si riverbera una manifesta mancanza di motiva
zione, in quanto la denunciata sentenza non curò di tener
conto della suaccennata terza clausola del contratto di
compra-vendita, che la Società aveva richiamata nella sua
comparsa conclusionale d'appello coordinando ad essa le
proprie argomentazioni difensive.
Il patto di riserva di dominio contenuto in una con
trattazione di compra-vendita si sostanzia in una garanzia a favore del venditore. Sicché, stante tale indole, di quel
patto il venditore può o no avvalersi secondo quel che
meglio conferisce al proprio interesse. Nel caso in esame
a questo concetto anzi la ricorrente sostiene essersi espres samente conformata la suaccennata terza clausola del
contratto.
Nel tempo antecedente al momento in cui il venditore
abbia manifestato il proposito di avvalersi o no della ga ranzia a lui costituita dal patto di riserva di dominio, non
può riconoscersi mancare il compratore, specie di fronte
ai terzi, di un diritto sulla cosa. Egli ha in forza del
contratto un diritto di proprietà, sia pur condizionato
sospensivamente al pagamento integrale del prezzo. Per
tanto non era precluso alla compratrice Zanelli nella
fattispecie in esame di sperimentare il reclamo in separa zione a sensi dell'art. 647 cod. proc. civile. Il reclamo
non avrebbe potuto esser respinto per mancanza d'inte
resse della Zanelli a proporlo dum condicio pendebat. In
fatti, sebbene non sia dubbio che l'interesse ad agire, condizione necessaria a legittimare la proposizione in
giudizio di qualsiasi azione, debba essere attuale, cioè
esistere al momento stesso in cui si propone l'azione,
purtuttavia l'attualità dell'interesse non va confusa con
l'attualità del diritto. L'interesse può essere attuale,
quantunque il diritto cui si riferisce, sia soltanto eventuale.
E' ovvio infatti che anche un diritto eventuale può essere
leso e la lesione fa sorgere l'interesse legittimo ad otte
nere il riconoscimento di quel diritto. Non esisteva dunque nella Zanelli, in dipendenza del patto di riservato dominio,
quell' impossibilità di proporre l'opposizione in separazione, dalla quale la denunciata sentenza credette argomentare la necessità della proposizione di quell'opposizione da
parte della Società venditrice.
Nè può riconoscersi per altro verso che alla Società
incombesse obbligo di garantire di fronte ai terzi alla com
pratrice il godimento della cosa venduta e perciò di spe rimentare essa l'opposizione in separazione. Tale obbligo sarebbe stato in contrasto con la suaccennata indole di
garanzia, cui s'informa il patto di riserva di dominio, e
con la conseguente facoltà del venditore di avvalersi o no
di quel patto. L'inerzia adunque della Società venditrice dopo la
notizia datale dalla compratrice circa l'iniziata procedura
esecutiva, essendo determinata dall'esercizio di un diritto
non poteva essere riconosciuta costitutiva di colpa e non
poteva dar luogo a quel risarcimento di danni, che fu la
base della compensazione, per la quale dalla denunciata
sentenza venne respinta la domanda di pagamento spiegata dalla Società.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione III civile ; udienza 16 maggio 1931 ; Pres. Pa
diglione P., Est. Macedonio, P. M. Conforti (conci,
conf.) ; Canelli c. Procuratore generale presso Corte
Appello Firenze.
(Sent, denunciata : App. Firenze 27 dicembre 1930)
Notaro — Protesti cambiari — Omessa trascrizione
nel repertorio — Contravvenzione alla legge no
tarile — Penalità — (Cod. comm., art. 306 ; L. 16
febbraio 1913 n. 89, art. 62, 137, 143).
La omessa trascrizione da parte del notaro di ciascun
protesto nell'apposito registro prescritto dall'art. 306
cod. comm., costituisce una contravvenzione per sè
stante, per ogni singolo protesto non trascritto, sog
getta alla pena sancita dall'art. 137 della legge no
tarile 16 febbraio 1913 n. 89. (1)
(1) Sulla questione non ci risultano editi precedenti giuri sprudenziali.
La sentenza cassata, la cui motivazione è sostanzialmente riferita nella decisione del Supremo Collegio, leggesi in Rivista di legislazione fiscale, 1931, fase. 4, pag. 274.
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