Sezione I civile; udienza 8 aprile 1938, n. 1219; Pres. Samperi P., Est. Gini, P. M. Conforti(concl. diff.); Nassi (Avv. Re, Macario, Ascoli) c. Esatt. Castellina Marittima (Avv. Ungaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1939), pp. 59/60-61/62Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23137832 .
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59 PARTE PRIMA 60
stima, sia che la tassa complementare sia stata concor
data o sia rimasta ferma sulla base dell'accertamento della
Finanza per difetto di opposizione del contribuente.
In primo luogo, infatti, la tassa complementare si com
penetra con la tassa principale di registro, ed a volere
considerare l'unificata tassa una volta privilegiata altra
volta parzialmente non protetta dal privilegio occorrerebbe
presupporre una incongruenza che non si può attribuire
alla legge, la quale non ha inteso certo dare un premio a
quei contraenti che hanno tentato di occultare una parte del valore tassabile.
L'art. 97, inoltre (vedi specialmente citata sentenza
n. 3270 del 1934), non si riferisce ad un giudizio vero e
proprio, ma alla procedura di accertamento che s'inizia
con la notificazione dell'avviso e giunge alla perizia solo
se manca l'accettazione o l'accordo. Per l'art. 97 il giu dizio di stima è il procedimento di stima, ed in qualunque momento di tale procedimento si accerta il maggior va
lore, rimane sempre, detto valore, nel giudizio di stima
accertato.
L'art. 97, infine, non può essere separato dal sistema
della legge, il quale è palese nel senso che quando l'ac
certamento diviene definitivo il privilegio sussiste sempre, essendo irrilevanti circa la causa del credito, fonte del
privilegio, le modalità attraverso le quali alla definitività
si perviene. Se il debitore accetta l'accertamento o lo con
corda, la efficacia giuridica di esso non è meno perfetta di quella che consegue all'accertamento con perizia, ed
il credito della Finanza non è diverso nei due casi. La
distinzione che ha fatto la Corte di merito avrebbe que sti risultati: a) obbligherebbe la Finanza a fare la stima
anche quando il debitore riconosce che è tenuto a pagare la tassa richiestagli ; 6) renderebbe normale una proce dura che la legge considera come eccezionale. Sono risul
tati codesti che non rispondono affatto alle finalità della
legge, e che sono per di più di una illogicità evidente.
La preoccupazione che la Corte di merito ha avuto
per la sorte del terzo contraente è anch'essa fuori del te
sto legislativo. D'altra parte tale preoccupazione potrebbe
giustificarsi solo per l'ipotesi che il terzo avesse ignorato,
giacché, qualora egli avesse avuto conoscenza dell'attività
svolta dalla Finanza per l'aumento di valore, ed avesse
omesso di tutelare i propri) interessi supplendo alla ne
gligenza del debitore diretto, non potrebbe pretendere dal
giudice quella particolare considerazione della quale lo ha
creduto meritevole la Corte di appello. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile; udienza 8 aprile 1938, n. 1219; Pres. Sampeki P., Est. Gini, P. M. Conforti (conci, diff.) ; Nassi (Avv. Re, Macario, Ascoli) c. Esatt. Castellina Marittima (Avv. Ungaro).
{Sent, denunciata : App. Firenze 26 marzo 1935)
Automobili (circolazione) — Privilegio automobilistico — Esecuzione fiscale sull'autoveicolo — Obbligo del
l'esattore di notificare l'avviso d'asta ai creditori
privilegiati — Omissione — Efletti (R. D.-legge 15
marzo 1927 n. 436, sul pubblico registro automobili
stico, art. 2, 7 ; cod. proc. civ., art. 649).
L'esattore delle imposte dirette, procedente ad esecuzione for zata su autoveicoli per debito di imposta, ha l'obbligo di notificare l'avviso d'asta ai creditori privilegiati. (1)
Nel caso di omissione di tale formalità, i creditori privile giati conservano il diritto di perseguire l'autoveicolo, an che dopo la vendita giudiziaria, presso qualunque pos sessore. (2)
(1-2) Sulla questione specifica, decisa dalla sentenza sopra ri
portata riguardante il caso di esecuzione fiscale sull'autoveicolo, e
sull'obbligo dell'esattore procedente di darne avviso ai creditori
La Corte, eco. — Il Tribunale aveva ritenuto l'obbligo dell'esattore, procedente all'esecuzione per debito d'impo ste a carico di tale Paoletti sull'autocarro Ford di pro
prietà di costui, di notificare l'avviso d'asta ai creditori
inscritti, affermandone di conseguenza la responsabilità
per avere omesso tale notificazione, col risultato, in con
creto verificatosi, che rimasti costoro estranei alla proce
dura, l'acquirente all'asta, Nassi, si era trovato esposto ad un sequestro da parte di uno di quei creditori : onde
l'azione di danni contro l'esattore. La sentenza della Corte
di appello ora impugnata si è arrestata alla premessa di
diritto : andando in diverso avviso, ha ritenuto, cioè, che
all'infuori dei casi previsti dalla legge del 1927, non oc
corre la notificazione del bando di vendita : non vi è te
nuto il creditore ordinario, tanto meno vi è tenuto l'e
sattore, e quindi, così legittimata la procedura, la Corte
si è dispensata dal vedere quale fosse la situazione dei
creditori privilegiati anteriormente all'esproprio e quale la
posizione del Nassi rispetto ai medesimi, nonché dall'esa
minare una deduzione subordinata di specie, fatta dal
l'esattore, circa una partecipazione o notizia che comun
que avesse dato della procedura in corso.
Il primo motivo investe il primo punto che è fonda
mentale e che deve accogliersi. Ha detto la sentenza che la formalità della notifi
cazione ai creditori risultanti dallo stato della iscrizione
sul pubblico registro automobilistico, che deve essere alle
gato al ricorso per promuovere la vendita, con le altre
formalità di cui gli art. 7 e segg. del regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, non è applicabile fuori dei casi
ivi previsti: di vendita promossa dal venditore dell'auto
veicolo o da chi ne abbia corrisposto il prezzo nell' inte
resse del compratore (aventi privilegio legale), o da altro
creditore che abbia ottenuto dal debitore privilegio con
venzionale, a tenore dell'art. 2. Ossia, è limitata, secondo
la sentenza, la procedura ivi regolata soltanto nell'ambito
dei soggetti cui la legge particolare ha creato una corri
spondente posizione, oltre naturalmente il debitore. E ciò
perchè, osserva la sentenza, la legge mira esclusivamente
a fare conseguire la realizzazione rapida dei crediti ai ven
ditori di autoveicoli ed a tutti coloro che hanno provve duto a garantirseli prendendo iscrizione di privilegio sul
l'autoveicolo, nonché ad impedire che l'esecuzione da parte di qualcuno di tali creditori si compia alla insaputa degli altri.
Questa concezione potrebbe in qualche modo intendersi
se il bene patrimoniale, rappresentato dall'autoveicolo,
fosse, per così dire, in un campo chiuso, riservato al pri
vilegio concesso dalla legge particolare. Ma non s'intende
più quando la sentenza-, per disapplicare negli altri casi
la formalità della notificazione ai creditori inscritti, pro
seguendo avverte che l'autoveicolo deve pur tuttavia con
siderarsi come una entità patrimoniale qualsiasi che rientra
nella garanzia comune dei creditori (art. 1949 cod. civ.),
perseguibile quindi esecutivamente secondo le regole gene rali di che al libro 2U, titolo II cod. proc. civile. Non già, insiste la sentenza, con altre regole. E spiega che il preten dere che ogni creditore per causa comune si attenga alla
procedura speciale, sarebbe un innovare a quelle regole od
un estendere illegittimamente norme dettate per casi speciali. Senonchè a questo punto vien subito fatto di avver
privilegiati, vedi, in senso conforme, la decisione della stessa Corte Suprema, ricordata nel corso della motivazione, del 6 feb braio 1934 in Foro it., 1934, I, 1614 con nota di richiami.
Per quanto poi riguarda il caso di vendita giudiziaria di autoveicoli promossa da un qualunque creditore, si consulti l'al tra sentenza della stessa Corte Suprema, pure ricordata nella mo
tivazione, del 5 febbraio 1932 (id., 1932, I, 473) con nota di ri chiami, nonché Cass. 22 luglio 1938 (id., 1938, I, 1349) con al tri richiami, che ha cassato la sentenza Trib. Ferrara 16 giugno 1937 (id., 1937, I, 1422) con nota dell'avv. I. Moscheixa alla
quale rinviamo per una più ampia rassegna dei precedenti sulla
questione. In dottrina vedi inoltre in senso conforme, da ultimo, P.
Ferrara junior, voce Autoveicoli in Nuovo Digesto Italiano, n. 33, vol. I, pag. 1193.
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61 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 62
tire che , o codesto creditore che procede esecutivamente secondo le regole ordinarie della' procedura mobiliare fa cosa vana, in quanto i privilegi trascurati, resistono al
processo e sopravvivono alla vendita, derivandone, come è
immaginabile, complicazioni molteplici, oppure fa cosa utile
per sè e per i più solleciti divenendo inani i privilegi non
fattisi vivi in tempo utile. In ogni caso è compromessa e
frustrata precisamente quella tutela che la legge particolare ha avuto di mira.
Perciò, anche a stare al fine della legge particolare
quale è inteso dalla sentenza, quando si tratta di fare
luogo all'esecuzione da parte di altri su quello stesso bene
su cui la legge ha costituito determinate garanzie per de
terminati soggetti, è inevitabile che le norme essenziali
dettate ad assicurare quelle garanzie trovino luogo in que sta altra procedura promossa da altri. V'hanno rapporti sistematici, cioè di logica essenziale, a cui lo stesso legisla tore che crea un istituto non può sottrarsi e che, come
più esattamente deve dirsi, egli medesimo, nella sua opera continuativa, presuppone e consente in quanto derivano
dalla necessità stessa dell'adattamento nel sistema in cui
l'istituto è introdotto. Quindi nulla importa che la legge si sia limitata al regolamento particolare che aveva pre sente, rimanendo salva la sistemazione nel processo esecu
tivo generale, adattando congrua congruis. Altri rilievi possono farsi che suggeriscono un riferi
mento a norma di diritto positivo. La giurisprudenza di
questa Suprema Corte si è affermata nel senso di ricono
scere il carattere reale del privilegio in questione, quasi come di un'ipoteca mobiliare nella sostanza e nelle for
malità regolate dalla legge particolare. Quindi il ravvicina
mento alla situazione dei creditori ipotecari nell'esecuzione
i-nmobiliare e la parziale disapplicazione dell'art. 649 cod.
proc. civ. (concernente quella nobiliare), nel senso che ab
bia luogo conversione del diritto sul prezzo soltanto nel
caso che i creditori inscritti sull'autoveicolo siano stati
notificati, onde torni a loro carico l'eventuale inerzia se
non partecipino alla relativa procedura per l'effetto della
attribuzione del prezzo ; sopravviva (in difetto della noti
ficazione) la realità del diritto con la perseguibilità della
cosa presso l'acquirente (sentenza n. 451 in data 5 febbraio
1932 in causa Grande Autorimessa Kisorgimento-Gilardini, in Foro it., 1932, I, 473 e sentenza n. 368 in data 6 feb
braio 1934 in causa Esattoria Comunale di Voghera-Mari
noni, in Foro it., 1934, I, 1614). La sentenza impugnata, trascurando tali precedenti, ha potuto ancora parlare del
nessun obbligo del creditore procedente di notificare ai
creditori inscritti di cui si tratta il bando della vendita,
così come in effetto non lo ha secondo le norme di proce dura ordinaria rispetto a qualsiasi altro creditore privile
giato, cui spetta di rendersi diligente opponendosi sul prezzo.
Ma, ripetesi, alla conclusione da accogliersi, della ne
cessità della notificazione, si perviene anche semplicemente sul terreno della legge automobilistica del 1927, intenden
dola nella sua direttiva ed applicandone corrispondente mente le norme essenziali (tra cui appunto la notificazione
ai creditori inscritti sull'autoveicolo), quando sono tratti in
giuoco gli stessi interessi tutelati.
La sentenza ha però ulteriormente tratto argomento da
una supposta incompatibilità (e su questa insiste la difesa
del ricorrente) tra la procedura fiscale, regolata dal testo
unico delle leggi di riscossione delle imposte dirette 17 ot
tobre 1922 n. 1401 (modificata dalla legge 6 novembre
1930 n. 1465), e le disposizioni particolari della legge su
gli autoveicoli del 1927, rilevando le speciali norme della
prima, che presidiano la sollecita riscossione dei tributi, in
conflitto, a suo dire, con quelle della seconda. Senza dub
bio, nella procedura fiscale è alla legge sulla riscossione
che deve starsi e così nella specie ; ma è inesatto parlare
di campi diversi in cui operino rispettivamente le due leggi con l'effetto di metterle in conflitto. L'esecuzione fiscale è
sempre tale con la sua propria legge ed i suoi speciali
presidi. Soltanto, quanto all'oggetto su cui cade, non può trascurare a sua. volta il regolamento particolare che il
legislatore ne abbia fatto, bensì deve rispettare il diritto so
stanziale che ne emerga. Avendo la legge del 1927, costituito
i creditori privilegiati sull'autoveicolo nella situazione di
soggetti di un diritto reale di garanzia, situazione, comun
que, resa pubblica col pubblico registro automobilistico, il fìsco procedente non può ignorarli. L'ignorarli, omettendo la notificazione, non importa soltanto una questione di
forma, ma, come si è già detto, un sovvertimento del si steina della legge del 1927, con la conseguente manomis
sione ed il sacrificio di quel diritto. Ma ciò non toglie che, fatto salvo il diritto sostanziale, la procedura fiscale con servi per quant'altro le sue ordinarie prerogative.
Qui è la legge del f927 che cederà alla legge di riscos sione. Quindi, senza dubbio, applicazione del solve et re
cete se sia il debitore che insorga od altri usando del suo diritto (art. 6 legge sul contenzioso) ; quindi, nessuna pos sibilità di sospensione della vendita nemmeno da parte dei creditori privilegiati, la cui opposizione è destinata a ri solversi sul prezzo (art. 64 della legge di riscossione), e
precedenza della procedura fiscale su ogni altra (art. 65
legge cit.). Così nemmeno possibilità di azione e di nullità della
vendita e soltanto salva l'azione di risarcimento dopo il
compimento della esecuzione (art. 72). La difficoltà che la sentenza si propone (e la difesa
del ricorrente specialmente richiama) circa il privilegio
competente in grado poziore sull'autoveicolo per l'imposta di ricchezza mobile non è prospettabile in questo momento
e nel presente tema. E prematuramente la sentenza l'ha
risolta in senso affermativo per ricavarne un ulteriore argo mento e trascurare l'esistenza dei creditori privilegiati se
condo la legge del 1927. E' sempre una questione, e co
munque da risolversi e da regolarsi nei suoi efletti in con
creto appunto in confronto di cotesti creditori privilegiati, i quali perciò, a maggior ragione non vanno trascurati.
Pertanto deve annullarsi la sentenza, di cui cadono le
premesse. Il secondo motivo è assorbito. Bimane im
pregiudicata l'indagine ulteriore che la sentenza ha riser
vato, come si è in principio avvertito, e così circa il di
ritto del deliberatario, che si vede colpito dal credito
privilegiato sopravvissuto, di agire in rimborso ed eventual
mente per danni e quant'altro. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.
Udienza 11 agosto 1938; Pres. Mantella P.P., Est. Pa
nepucci ; Soc. Officine Meccaniche Italiane (Avv. Gia
rola, Valenza) c. Finanze.
Ricchezza mobile — Società anonima — Svalutazione
prudenziale di obbligazioni ipotecarie — Successivo
rimborso alla pari — Valore realizzato — Soggezione all'imposta — Inammissibilità (L. 24 agosto 1877 n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, art. 8, 25,
30, 32).
Nel caso di svalutazione meramente contabile e pruden ziale, operata da una società anonima, di obbligazioni
ipotecarie emesse da altra società e da essa acquistate, il successivo rimborso delle obbligazioni alla pari, cioè
per un valore superiore a quello di svalutazione ma
uguale al prezzo di acquisto, non dà luogo a una so
pravvenienza attiva computabile nella determinazione del
reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. (1)
(1) In senso contrario si è pronunciata nella stessa causa la
Comm. centr. imp. dir. con decisione 2 dicembre 1935 (riassunta in Foro it., Rep. 1936, voce Ricchezza mobile, n. 44 e pubblicata in Giur. imp. dir., 1936, 133) sul presupposto — che la sentenza
sopra riportata dimostra in fatto insussistente — che della pru denziale svalutazione delle obbligazioni la Finanza avesse già te
nuto conto, come perdita effettiva, nell'esame del relativo bilancio. Il principio che non può parlarsi di sopravvenienza attiva
computabile nella determinazione del reddito quando il valore
realizzato sia superiore a quello di svalutazione ma non superi '
quello di acquisto, è già stato affermato dalla stessa Comm.
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