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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 8 aprile 1938, n....

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione I civile; udienza 8 aprile 1938, n. 1219; Pres. Samperi P., Est. Gini, P. M. Conforti (concl. diff.); Nassi (Avv. Re, Macario, Ascoli) c. Esatt. Castellina Marittima (Avv. Ungaro) Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1939), pp. 59/60-61/62 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23137832 . Accessed: 28/06/2014 18:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 18:14:58 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; udienza 8 aprile 1938, n. 1219; Pres. Samperi P., Est. Gini, P. M. Conforti(concl. diff.); Nassi (Avv. Re, Macario, Ascoli) c. Esatt. Castellina Marittima (Avv. Ungaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 64, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1939), pp. 59/60-61/62Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23137832 .

Accessed: 28/06/2014 18:14

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59 PARTE PRIMA 60

stima, sia che la tassa complementare sia stata concor

data o sia rimasta ferma sulla base dell'accertamento della

Finanza per difetto di opposizione del contribuente.

In primo luogo, infatti, la tassa complementare si com

penetra con la tassa principale di registro, ed a volere

considerare l'unificata tassa una volta privilegiata altra

volta parzialmente non protetta dal privilegio occorrerebbe

presupporre una incongruenza che non si può attribuire

alla legge, la quale non ha inteso certo dare un premio a

quei contraenti che hanno tentato di occultare una parte del valore tassabile.

L'art. 97, inoltre (vedi specialmente citata sentenza

n. 3270 del 1934), non si riferisce ad un giudizio vero e

proprio, ma alla procedura di accertamento che s'inizia

con la notificazione dell'avviso e giunge alla perizia solo

se manca l'accettazione o l'accordo. Per l'art. 97 il giu dizio di stima è il procedimento di stima, ed in qualunque momento di tale procedimento si accerta il maggior va

lore, rimane sempre, detto valore, nel giudizio di stima

accertato.

L'art. 97, infine, non può essere separato dal sistema

della legge, il quale è palese nel senso che quando l'ac

certamento diviene definitivo il privilegio sussiste sempre, essendo irrilevanti circa la causa del credito, fonte del

privilegio, le modalità attraverso le quali alla definitività

si perviene. Se il debitore accetta l'accertamento o lo con

corda, la efficacia giuridica di esso non è meno perfetta di quella che consegue all'accertamento con perizia, ed

il credito della Finanza non è diverso nei due casi. La

distinzione che ha fatto la Corte di merito avrebbe que sti risultati: a) obbligherebbe la Finanza a fare la stima

anche quando il debitore riconosce che è tenuto a pagare la tassa richiestagli ; 6) renderebbe normale una proce dura che la legge considera come eccezionale. Sono risul

tati codesti che non rispondono affatto alle finalità della

legge, e che sono per di più di una illogicità evidente.

La preoccupazione che la Corte di merito ha avuto

per la sorte del terzo contraente è anch'essa fuori del te

sto legislativo. D'altra parte tale preoccupazione potrebbe

giustificarsi solo per l'ipotesi che il terzo avesse ignorato,

giacché, qualora egli avesse avuto conoscenza dell'attività

svolta dalla Finanza per l'aumento di valore, ed avesse

omesso di tutelare i propri) interessi supplendo alla ne

gligenza del debitore diretto, non potrebbe pretendere dal

giudice quella particolare considerazione della quale lo ha

creduto meritevole la Corte di appello. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile; udienza 8 aprile 1938, n. 1219; Pres. Sampeki P., Est. Gini, P. M. Conforti (conci, diff.) ; Nassi (Avv. Re, Macario, Ascoli) c. Esatt. Castellina Marittima (Avv. Ungaro).

{Sent, denunciata : App. Firenze 26 marzo 1935)

Automobili (circolazione) — Privilegio automobilistico — Esecuzione fiscale sull'autoveicolo — Obbligo del

l'esattore di notificare l'avviso d'asta ai creditori

privilegiati — Omissione — Efletti (R. D.-legge 15

marzo 1927 n. 436, sul pubblico registro automobili

stico, art. 2, 7 ; cod. proc. civ., art. 649).

L'esattore delle imposte dirette, procedente ad esecuzione for zata su autoveicoli per debito di imposta, ha l'obbligo di notificare l'avviso d'asta ai creditori privilegiati. (1)

Nel caso di omissione di tale formalità, i creditori privile giati conservano il diritto di perseguire l'autoveicolo, an che dopo la vendita giudiziaria, presso qualunque pos sessore. (2)

(1-2) Sulla questione specifica, decisa dalla sentenza sopra ri

portata riguardante il caso di esecuzione fiscale sull'autoveicolo, e

sull'obbligo dell'esattore procedente di darne avviso ai creditori

La Corte, eco. — Il Tribunale aveva ritenuto l'obbligo dell'esattore, procedente all'esecuzione per debito d'impo ste a carico di tale Paoletti sull'autocarro Ford di pro

prietà di costui, di notificare l'avviso d'asta ai creditori

inscritti, affermandone di conseguenza la responsabilità

per avere omesso tale notificazione, col risultato, in con

creto verificatosi, che rimasti costoro estranei alla proce

dura, l'acquirente all'asta, Nassi, si era trovato esposto ad un sequestro da parte di uno di quei creditori : onde

l'azione di danni contro l'esattore. La sentenza della Corte

di appello ora impugnata si è arrestata alla premessa di

diritto : andando in diverso avviso, ha ritenuto, cioè, che

all'infuori dei casi previsti dalla legge del 1927, non oc

corre la notificazione del bando di vendita : non vi è te

nuto il creditore ordinario, tanto meno vi è tenuto l'e

sattore, e quindi, così legittimata la procedura, la Corte

si è dispensata dal vedere quale fosse la situazione dei

creditori privilegiati anteriormente all'esproprio e quale la

posizione del Nassi rispetto ai medesimi, nonché dall'esa

minare una deduzione subordinata di specie, fatta dal

l'esattore, circa una partecipazione o notizia che comun

que avesse dato della procedura in corso.

Il primo motivo investe il primo punto che è fonda

mentale e che deve accogliersi. Ha detto la sentenza che la formalità della notifi

cazione ai creditori risultanti dallo stato della iscrizione

sul pubblico registro automobilistico, che deve essere alle

gato al ricorso per promuovere la vendita, con le altre

formalità di cui gli art. 7 e segg. del regio decreto-legge 15 marzo 1927 n. 436, non è applicabile fuori dei casi

ivi previsti: di vendita promossa dal venditore dell'auto

veicolo o da chi ne abbia corrisposto il prezzo nell' inte

resse del compratore (aventi privilegio legale), o da altro

creditore che abbia ottenuto dal debitore privilegio con

venzionale, a tenore dell'art. 2. Ossia, è limitata, secondo

la sentenza, la procedura ivi regolata soltanto nell'ambito

dei soggetti cui la legge particolare ha creato una corri

spondente posizione, oltre naturalmente il debitore. E ciò

perchè, osserva la sentenza, la legge mira esclusivamente

a fare conseguire la realizzazione rapida dei crediti ai ven

ditori di autoveicoli ed a tutti coloro che hanno provve duto a garantirseli prendendo iscrizione di privilegio sul

l'autoveicolo, nonché ad impedire che l'esecuzione da parte di qualcuno di tali creditori si compia alla insaputa degli altri.

Questa concezione potrebbe in qualche modo intendersi

se il bene patrimoniale, rappresentato dall'autoveicolo,

fosse, per così dire, in un campo chiuso, riservato al pri

vilegio concesso dalla legge particolare. Ma non s'intende

più quando la sentenza-, per disapplicare negli altri casi

la formalità della notificazione ai creditori inscritti, pro

seguendo avverte che l'autoveicolo deve pur tuttavia con

siderarsi come una entità patrimoniale qualsiasi che rientra

nella garanzia comune dei creditori (art. 1949 cod. civ.),

perseguibile quindi esecutivamente secondo le regole gene rali di che al libro 2U, titolo II cod. proc. civile. Non già, insiste la sentenza, con altre regole. E spiega che il preten dere che ogni creditore per causa comune si attenga alla

procedura speciale, sarebbe un innovare a quelle regole od

un estendere illegittimamente norme dettate per casi speciali. Senonchè a questo punto vien subito fatto di avver

privilegiati, vedi, in senso conforme, la decisione della stessa Corte Suprema, ricordata nel corso della motivazione, del 6 feb braio 1934 in Foro it., 1934, I, 1614 con nota di richiami.

Per quanto poi riguarda il caso di vendita giudiziaria di autoveicoli promossa da un qualunque creditore, si consulti l'al tra sentenza della stessa Corte Suprema, pure ricordata nella mo

tivazione, del 5 febbraio 1932 (id., 1932, I, 473) con nota di ri chiami, nonché Cass. 22 luglio 1938 (id., 1938, I, 1349) con al tri richiami, che ha cassato la sentenza Trib. Ferrara 16 giugno 1937 (id., 1937, I, 1422) con nota dell'avv. I. Moscheixa alla

quale rinviamo per una più ampia rassegna dei precedenti sulla

questione. In dottrina vedi inoltre in senso conforme, da ultimo, P.

Ferrara junior, voce Autoveicoli in Nuovo Digesto Italiano, n. 33, vol. I, pag. 1193.

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61 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 62

tire che , o codesto creditore che procede esecutivamente secondo le regole ordinarie della' procedura mobiliare fa cosa vana, in quanto i privilegi trascurati, resistono al

processo e sopravvivono alla vendita, derivandone, come è

immaginabile, complicazioni molteplici, oppure fa cosa utile

per sè e per i più solleciti divenendo inani i privilegi non

fattisi vivi in tempo utile. In ogni caso è compromessa e

frustrata precisamente quella tutela che la legge particolare ha avuto di mira.

Perciò, anche a stare al fine della legge particolare

quale è inteso dalla sentenza, quando si tratta di fare

luogo all'esecuzione da parte di altri su quello stesso bene

su cui la legge ha costituito determinate garanzie per de

terminati soggetti, è inevitabile che le norme essenziali

dettate ad assicurare quelle garanzie trovino luogo in que sta altra procedura promossa da altri. V'hanno rapporti sistematici, cioè di logica essenziale, a cui lo stesso legisla tore che crea un istituto non può sottrarsi e che, come

più esattamente deve dirsi, egli medesimo, nella sua opera continuativa, presuppone e consente in quanto derivano

dalla necessità stessa dell'adattamento nel sistema in cui

l'istituto è introdotto. Quindi nulla importa che la legge si sia limitata al regolamento particolare che aveva pre sente, rimanendo salva la sistemazione nel processo esecu

tivo generale, adattando congrua congruis. Altri rilievi possono farsi che suggeriscono un riferi

mento a norma di diritto positivo. La giurisprudenza di

questa Suprema Corte si è affermata nel senso di ricono

scere il carattere reale del privilegio in questione, quasi come di un'ipoteca mobiliare nella sostanza e nelle for

malità regolate dalla legge particolare. Quindi il ravvicina

mento alla situazione dei creditori ipotecari nell'esecuzione

i-nmobiliare e la parziale disapplicazione dell'art. 649 cod.

proc. civ. (concernente quella nobiliare), nel senso che ab

bia luogo conversione del diritto sul prezzo soltanto nel

caso che i creditori inscritti sull'autoveicolo siano stati

notificati, onde torni a loro carico l'eventuale inerzia se

non partecipino alla relativa procedura per l'effetto della

attribuzione del prezzo ; sopravviva (in difetto della noti

ficazione) la realità del diritto con la perseguibilità della

cosa presso l'acquirente (sentenza n. 451 in data 5 febbraio

1932 in causa Grande Autorimessa Kisorgimento-Gilardini, in Foro it., 1932, I, 473 e sentenza n. 368 in data 6 feb

braio 1934 in causa Esattoria Comunale di Voghera-Mari

noni, in Foro it., 1934, I, 1614). La sentenza impugnata, trascurando tali precedenti, ha potuto ancora parlare del

nessun obbligo del creditore procedente di notificare ai

creditori inscritti di cui si tratta il bando della vendita,

così come in effetto non lo ha secondo le norme di proce dura ordinaria rispetto a qualsiasi altro creditore privile

giato, cui spetta di rendersi diligente opponendosi sul prezzo.

Ma, ripetesi, alla conclusione da accogliersi, della ne

cessità della notificazione, si perviene anche semplicemente sul terreno della legge automobilistica del 1927, intenden

dola nella sua direttiva ed applicandone corrispondente mente le norme essenziali (tra cui appunto la notificazione

ai creditori inscritti sull'autoveicolo), quando sono tratti in

giuoco gli stessi interessi tutelati.

La sentenza ha però ulteriormente tratto argomento da

una supposta incompatibilità (e su questa insiste la difesa

del ricorrente) tra la procedura fiscale, regolata dal testo

unico delle leggi di riscossione delle imposte dirette 17 ot

tobre 1922 n. 1401 (modificata dalla legge 6 novembre

1930 n. 1465), e le disposizioni particolari della legge su

gli autoveicoli del 1927, rilevando le speciali norme della

prima, che presidiano la sollecita riscossione dei tributi, in

conflitto, a suo dire, con quelle della seconda. Senza dub

bio, nella procedura fiscale è alla legge sulla riscossione

che deve starsi e così nella specie ; ma è inesatto parlare

di campi diversi in cui operino rispettivamente le due leggi con l'effetto di metterle in conflitto. L'esecuzione fiscale è

sempre tale con la sua propria legge ed i suoi speciali

presidi. Soltanto, quanto all'oggetto su cui cade, non può trascurare a sua. volta il regolamento particolare che il

legislatore ne abbia fatto, bensì deve rispettare il diritto so

stanziale che ne emerga. Avendo la legge del 1927, costituito

i creditori privilegiati sull'autoveicolo nella situazione di

soggetti di un diritto reale di garanzia, situazione, comun

que, resa pubblica col pubblico registro automobilistico, il fìsco procedente non può ignorarli. L'ignorarli, omettendo la notificazione, non importa soltanto una questione di

forma, ma, come si è già detto, un sovvertimento del si steina della legge del 1927, con la conseguente manomis

sione ed il sacrificio di quel diritto. Ma ciò non toglie che, fatto salvo il diritto sostanziale, la procedura fiscale con servi per quant'altro le sue ordinarie prerogative.

Qui è la legge del f927 che cederà alla legge di riscos sione. Quindi, senza dubbio, applicazione del solve et re

cete se sia il debitore che insorga od altri usando del suo diritto (art. 6 legge sul contenzioso) ; quindi, nessuna pos sibilità di sospensione della vendita nemmeno da parte dei creditori privilegiati, la cui opposizione è destinata a ri solversi sul prezzo (art. 64 della legge di riscossione), e

precedenza della procedura fiscale su ogni altra (art. 65

legge cit.). Così nemmeno possibilità di azione e di nullità della

vendita e soltanto salva l'azione di risarcimento dopo il

compimento della esecuzione (art. 72). La difficoltà che la sentenza si propone (e la difesa

del ricorrente specialmente richiama) circa il privilegio

competente in grado poziore sull'autoveicolo per l'imposta di ricchezza mobile non è prospettabile in questo momento

e nel presente tema. E prematuramente la sentenza l'ha

risolta in senso affermativo per ricavarne un ulteriore argo mento e trascurare l'esistenza dei creditori privilegiati se

condo la legge del 1927. E' sempre una questione, e co

munque da risolversi e da regolarsi nei suoi efletti in con

creto appunto in confronto di cotesti creditori privilegiati, i quali perciò, a maggior ragione non vanno trascurati.

Pertanto deve annullarsi la sentenza, di cui cadono le

premesse. Il secondo motivo è assorbito. Bimane im

pregiudicata l'indagine ulteriore che la sentenza ha riser

vato, come si è in principio avvertito, e così circa il di

ritto del deliberatario, che si vede colpito dal credito

privilegiato sopravvissuto, di agire in rimborso ed eventual

mente per danni e quant'altro. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.

Udienza 11 agosto 1938; Pres. Mantella P.P., Est. Pa

nepucci ; Soc. Officine Meccaniche Italiane (Avv. Gia

rola, Valenza) c. Finanze.

Ricchezza mobile — Società anonima — Svalutazione

prudenziale di obbligazioni ipotecarie — Successivo

rimborso alla pari — Valore realizzato — Soggezione all'imposta — Inammissibilità (L. 24 agosto 1877 n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, art. 8, 25,

30, 32).

Nel caso di svalutazione meramente contabile e pruden ziale, operata da una società anonima, di obbligazioni

ipotecarie emesse da altra società e da essa acquistate, il successivo rimborso delle obbligazioni alla pari, cioè

per un valore superiore a quello di svalutazione ma

uguale al prezzo di acquisto, non dà luogo a una so

pravvenienza attiva computabile nella determinazione del

reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile. (1)

(1) In senso contrario si è pronunciata nella stessa causa la

Comm. centr. imp. dir. con decisione 2 dicembre 1935 (riassunta in Foro it., Rep. 1936, voce Ricchezza mobile, n. 44 e pubblicata in Giur. imp. dir., 1936, 133) sul presupposto — che la sentenza

sopra riportata dimostra in fatto insussistente — che della pru denziale svalutazione delle obbligazioni la Finanza avesse già te

nuto conto, come perdita effettiva, nell'esame del relativo bilancio. Il principio che non può parlarsi di sopravvenienza attiva

computabile nella determinazione del reddito quando il valore

realizzato sia superiore a quello di svalutazione ma non superi '

quello di acquisto, è già stato affermato dalla stessa Comm.

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