Sezione I civile; udienza 18 gennaio 1930; Pres. D'Amelio P. P., Est. Tempesta, P. M. Salviati(concl. conf.); Dalla Zonca (Avv. Finocchi, Cappelletto, Asquini) c. Stabilimento austriaco dicredito (Avv. De Benedetti, Lattes, Biscaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1930), pp. 311/312-313/314Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131096 .
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311 parte prima 312
mandante degli eventuali danni, a norma del menzionato
art. 356 ; ed appare, pertanto, manifesta la necessità di
un riesame, ohe sopperisce alle lacune della impugnata valutazione.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezioni unite; udienza 20 gennaio 1930; Pres. D'Ame
lio P. P., Est. Franco, P. M. Dattino (conci,
conf.) ; Ministero Aeronautica (Avv. erar. Mattkucci) c. De Rosa e Gambardella (Avv. Lanzara, Pepe,
Grosso).
(Sent, denunciata : App. Napoli 27 giugno-20 luglio 1928)
llosponsahilità civile — Aeromobile — Fondamento
della presunzione di responsabilità — Colpa —
Onere della prova (D. legge 27 novembre 1919 nu
mero 2360, art. 8; D.-legge 20 agosto 1923 n. 2207, art. 40).
A differenza dell'art. 8 del decreto legge 27 novembre
1919, l'art. 40 del vigente decreto-legge 20 agosto 1923 non sancisce una responsabilità obiettiva in
colpevole a carico del proprietario dell'aeromobile
per i danni da esso arrecati, ma soltanto una pre sunzione di responsabilità solidale del proprietario e
dell'autore del danno, fermo rimanendo quindi l'ob
bligo del danneggiato di provare la colpa di quest'ul timo. (1)
La Corte, eco. (Omissis) — Questa Corte Suprema
ha ripetutamente interpretato l'art. 40 del regio decreto 20
agosto 1923 n. 2207 nel senso che la responsabilità in
esso prevista è quella di diritto comune,. onde incombe
al danneggiato la prova della colpa dell'autore del danno.
Le contrarie argomentazioni della sentenza impugnata non
hanno consistenza giuridica. Non occorreva che l'art. 40
menzionasse espressamente la colpa che è requisito ba
silare di ogni responsabilità quantunque nel capoverso vi
sia anche tale richiamo esplicito perchè le parole con
corso di colpa del danneggiato implicano nel danneggiante la coesistenza dell'identico fattore soggettivo. Invece quel che manca nella citata disposizione è proprio una qual siasi parola che accenni al concetto di una responsabi lità oggettiva che era assolutamente necessaria trattan
dosi di una eccezione ai principi di diritto comunn. La
pretesa che colla dizione responsabile in solido, la legge abbia voluto significare senz'altro responsabilità materiale
oggettiva inerente al solo rischio della proprietà è affatto
arbitraria facendo dire alla legge quel che in realtà non
dice. E non solo si aggiunge alla lettera ma si viene ad
urtare nell'ostacolo insormontabile degli art. 1151 e 1152
cod. civ. non essendo possibile costituire un'eccezione ai
principi in esso contenuti mercè interpretazione analogica alla quale è ricorsa la Corte di appello di Napoli. Il de
creto-legge 20 agosto ha un caso tipico di responsabilità
(1) Vedi nello stesso senso Sezioni unite 28 febbraio 1929 (Foro it., 1929, 1, 406) con richiami in nota, fra i quali è ricor data la sentenza contraria della Corte d'appello di Napoli ora cassata dal Supremo Collegio con la decisione che rife riamo e anche essa inserita in questa Eaccolta (1928, I, 1256).
incolpevole all'art. 38 pei danni prodotti dalle cose get tate dall'aeromobile in volo, il gettito dà luogo al risar
cimento in ogni caso dice l'art. 38 anche quando sia av
venuto per evidente necessità. Ora se in questa ipotesi unica di minore gravità il legislatore volendo una respon sabilità assoluta senza colpa l'ha detto in termini espressi non si sa poi perchè avrebbe serbato il silenzio in una
disposizione di carattere generale applicabile all'evento
assai più grave per le conseguenze dell'investimento o
della caduta dell'aeromobile se avesse inteso stabilire la
identica responsabilità incolpevole. La verità è che l'ar
ticolo 40 è una disposizione generale derogativa non del
diritto comune in ordine alla colpa ma iij ordine alla so
lidarietà del proprietario dell'aeromobile non imputabile
personalmente del fatto dannoso coli'esercente del tra
sporto e coll'autore del danno; solidarietà che per gli art. 1156 e 1188 cod. civ. non vi sarebbe pel primo.
Questa la ragione della disposizione nè la deroga può estendersi ad altro. Liei resto l'art. 40 come principio
generale di responsabilità incolpevole sarebbe in aperta antinomia col precedente art. 35 che riferendosi al con
tratto di trasporto fa richiamo al diritto comune per cui
la colpa è presunta iuris tantum mentre in quel caso
per l'art. 40 la presunzione di colpa sarebbe assoluta non
vincibile neppure dalla prova della forza maggiore ; su un
identico rapporto giuridico la stessa legge avrebbe due
norme contradittorie. Infine la sentenza impugnata non
ha tenuto presente che l'art. 40 riproducendo quasi in
tegralmente l'art. 8 della legge abrogata 27 novembre
1919 n. 2360 ne sopprime del tutto il capoverso che
metteva a carico del danneggiato la sola prova del danno
salvo al danneggiante la prova liberatrice che il danno
fosse stato prodotto da assoluta for?a maggiore. Questa
soppressione nella legge nuova dimostra all'evidenza che
il legislatore ha voluto tornare ai principi di diritto co
mune, salvo le eccezioni stabilite nella stessa legge, non
potendosi supporre un' involontaria omissione sopra un
punto cosi essenziale.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile; udienza 18 gennaio 1930 ; Pres. D'Ame
lio P. P., Est. Tempesta, P. M. Salviati (conci,
conf.) ; Dalla Zonca (Avv. Pinocchi, Cappelletto,
Asquini) c. Stabilimento austriaco di credito (Avv. De
Benedetti, Lattes, Biscaro).
(Sent, denunciata: App. Venezia 24 aprile 1928)
Vendila — Esecuzione coattiva — Caratteri — Prez
zo ricavato — Disponibilità (Cod. comm., art. 68).
La vendita coatta, di cui all'art. 68 cod. comm. e ai
§§ 343, 345, 347 cod. comm. austriaco, ha tutti i ca
ratteri della vendita ordinaria, della quale è intesa
a ridurre gli effetti a favore del venditore adempiente :
il prezzo quindi ricavato della vendita passa di pie no diritto nella sfera patrimoniale del venditore fino a concorrenza del prezzo pattuito. (1)
La Corte, ecc. — Col primo motivo il ricorrente la
menta, in buona sostanza, che la sentenza impugnata non
(1) Non ci risultano precedenti precisi.
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313 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 314
abbia ritenuto legittimo lo accreditamento, nel conto co
rone Dalla Zonca, del ricavato dalla vendita coatta da lui
eseguita. E assume, a censura della sentenza medesima,
che la decisione adottata, conclamante la arbitrarietà del
suo operato, non solo viola i principi fondamentali rego
lanti la materia della vendita coatta nel diritto positivo
austriaco, applicabile al caso, ma si adagia, ben anche,
in uno spiccato fondo di contraddizione che la rende ma
nifestamente perplessa e incongruente. Ma la doglianza non ha fondamento.
Essa, in fatti, a ben considerarla nella sua essenza,
in relazione al motivato della sentenza investita, si com
penetra in un grave e manifesto errore di diritto, concre
tizzantesi nella inesatta presupposizione che il venditore,
procedendo alla vendita in danno, agisca in virtù di man
dato tacito nell'interesse del compratore; per modo che
il ricavato dalla vendita non a lui, semplice longa ma
nus del compratore inadempiente, si appartenga, sebbene
al compratore medesimo.
Ma tutto ciò è in piena antitesi con la realtà giuri
dica, quale scaturisce dalla natura stessa delle cose.
E in vero, la vendita coatta, così come contemplata
nei §§ 343, 345 e 357 cod. comm. austriaco, al pari di
quella configurata nell'art. 68 cod. comm. italiano, al
tro non è in sostanza, che un surrogato della normale
vendita commerciale, ordinato alla tutela dei legittimi in
teressi del venditore adempiente di fronte al compratore
inadempiente. In fatti, così in dottrina come in giurisprudenza la
vendita coatta è sempre stata considerata e ritenuta come
mezzo diretto a provare lo specifico adempimento della
obbligazione del compratore da parte di persona diversa
dell'inadempiente. Da ciò la logica conseguenza che il prezzo ricavato
dalla vendita coatta passa di pieno diritto nella sfera pa
trimoniale del venditore fino alla concorrenza del prezzo
contrattualmente stabilito col compratore inadempiente :
talché a quest'ultimo altro diritto non sopravanza che
quello di conseguire la differenza, nella ipotesi che, pel
rialzo del costo della merce, il ricavato sia superiore al
prezzo convenuto.
Chiaro è pertanto che nella esecuzione coattiva il ven
ditore agisce nel proprio ed esclusivo interesse e al solo
scopo di conseguire quel prezzo della cosa venduta, che
il compratore non ha versato nella sua manifesta inadem
pienza contrattuale.
Ragion per cui i principi che regolano la materia del
mandato non sono applicabili alla vendita coattiva di cui
all'art. 68 cod. comm. e, però, tutto ciò che assume il
ricorrente a sorreggere le sue doglianze, in quanto abbia
fondamento, nella figura giuridica del mandato, non può
aver peso nella decisione del punto controverso.
E segue legittimo il corollario che il ricavato dalla ven
dita coattiva delle azioni della Libera Triestina non do
vevano esser versate nel conto corone del Dalla Zonca, com
pratore inadempiente ; ma andar dovevano a scomputo
del debito, lire, nato dallo acquisto delle azioni medesi
me, fatto per di lui conto dal procedente Credit Anstalt.
E non vale obiettare che al tempo della vendita coat
tiva lo scomputo non poteva farsi, per ciò che, in base
al divieto contenuto nella ordinanza del 16 giugno 1918
del Ministero delle Finanze austriaco, non era giuridi
camente possibile la trasformazione delle corone in lire ;
imperocché le corone, se non potevano esser trasformate
dovevano e potevano esser ragguagliate alla lire al fine
dello scomputo de quo. E se dal ragguaglio danno fosse derivato al ricorrente
non avrebbe questi potuto non imputarlo a sè stesso :
giacché la vendita coattiva è in facoltà non in obbligo del
venditore adempiente. E per intuitivo principio equitativo, inciso nella co
scienza universale, ciascuno è tenuto a subire le conse
guenze del fatto proprio, liberamente voluto.
Né la giusta e logica decisione adottata dalla Corte
di merito scaturisce da motivazioni contraddittorie. Sta
ben vero, in fatti, che la sentenza impugnata afferma, nel suo motivato, rispetto alla vendita del secondo diritto
di opzione inerente alle vecchie azioni, che delle corone
ricavate il Credit Anstalt non potesse disporre senza or
dine del Dalla Zonca ; ma ciò non contradice a quanto la
stessa Corte ha affermato poscia in relazione alla vendita
delle cinquecento vecchie azioni, che forma oggetto del
primo motivo del ricorso ; giacché mentre nell'una ven
dita il Credit Anstalt agi quale mandatario del Dalla Zon
ca, nell'altra, invece, operò contro la volontà del Dalla
Zonca e, nel proprio interesse, per eseguire forzatamente
il contratto, che il Dalla Zonca non aveva eseguito, né
pare che avesse intenzione di eseguire. Onde la logica e
naturale nonché giuridica conseguenza che i due rapporti fossero governati e ri soluti, da criteri diversi. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 5 giugno 1929 ; Pres. ed est.
Messa, P. M. Dattino (conci. di|f.) ; Comune di Mercato S. Severino (Avv. Iannicei.li) c. Ansalone
(Avv. Serrklli, Famiglietti).
(Sent, denunciata : App. Napoli 16 luglio 1928)
Strade — Suolo stradale — Spazi e vicoli adiacenti
alle strade e aperti sol snolo pubblico — Proprietà del Comune (L. 20 marzo 1865 All. F, art. 22).
Le piazze, gli spazi e i vicoli adiacenti alle strade ed
aperti su suolo pubblico che, a norma dell'art. 22, secondo capov., della legge 20 marzo 1865, all. TT,
fanno parte del suolo stradale sono soltanto le aree
e i vicoli esistenti su suolo comunale e non anche gli
spazi e i vicoli, contigui bensì alla strada comunale, ma di privata proprietà. (I)
La Corte, ecc. (Omissis) — La questione sostanziale
è di vedere se la Corte d'appello abbia interpretata ed ap
plicata esattamente la norma di legge, e correttamente
escluso l'acquisto della proprietà dell'area da parte del
Comune : ossia, in definitiva, se abbiano fondamento il
II ed il III motivo del ricorso.
Ora, per ciò che riflette l'interpretazione dell'art. 22
della legge sui lavori pubblici, la sentenza della Corte di
(1) Confronta, tra la scarsa giurisprudenza, e nel senso pre valente ohe le aree, gli spazi e i vicoli adiacenti le strade co munali si presumono in ogni caso far parte di dette strade, salva la prova della proprietà agli interessati : Cass. Regno 27
gennaio 1928 [Foro it., Rep. 1928, voce Strade, n. 14); Cass.
Napoli 20 maggio 1922 {id., Rep. 1923, voce, cit., n. XI) ; Cass. Torino 20 gennaio 1917 (id., Rep. 1917, voce cit., n. 14), quest'ultima in piena conformità con la sentenza su riportata.
il Foro Italiano — Ahho LV — Pari* J-21
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