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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 18 gennaio 1930; Pres....

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Sezione I civile; udienza 18 gennaio 1930; Pres. D'Amelio P. P., Est. Tempesta, P. M. Salviati (concl. conf.); Dalla Zonca (Avv. Finocchi, Cappelletto, Asquini) c. Stabilimento austriaco di credito (Avv. De Benedetti, Lattes, Biscaro) Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1930), pp. 311/312-313/314 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23131096 . Accessed: 28/06/2014 11:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 11:23:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; udienza 18 gennaio 1930; Pres. D'Amelio P. P., Est. Tempesta, P. M. Salviati(concl. conf.); Dalla Zonca (Avv. Finocchi, Cappelletto, Asquini) c. Stabilimento austriaco dicredito (Avv. De Benedetti, Lattes, Biscaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1930), pp. 311/312-313/314Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131096 .

Accessed: 28/06/2014 11:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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311 parte prima 312

mandante degli eventuali danni, a norma del menzionato

art. 356 ; ed appare, pertanto, manifesta la necessità di

un riesame, ohe sopperisce alle lacune della impugnata valutazione.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezioni unite; udienza 20 gennaio 1930; Pres. D'Ame

lio P. P., Est. Franco, P. M. Dattino (conci,

conf.) ; Ministero Aeronautica (Avv. erar. Mattkucci) c. De Rosa e Gambardella (Avv. Lanzara, Pepe,

Grosso).

(Sent, denunciata : App. Napoli 27 giugno-20 luglio 1928)

llosponsahilità civile — Aeromobile — Fondamento

della presunzione di responsabilità — Colpa —

Onere della prova (D. legge 27 novembre 1919 nu

mero 2360, art. 8; D.-legge 20 agosto 1923 n. 2207, art. 40).

A differenza dell'art. 8 del decreto legge 27 novembre

1919, l'art. 40 del vigente decreto-legge 20 agosto 1923 non sancisce una responsabilità obiettiva in

colpevole a carico del proprietario dell'aeromobile

per i danni da esso arrecati, ma soltanto una pre sunzione di responsabilità solidale del proprietario e

dell'autore del danno, fermo rimanendo quindi l'ob

bligo del danneggiato di provare la colpa di quest'ul timo. (1)

La Corte, eco. (Omissis) — Questa Corte Suprema

ha ripetutamente interpretato l'art. 40 del regio decreto 20

agosto 1923 n. 2207 nel senso che la responsabilità in

esso prevista è quella di diritto comune,. onde incombe

al danneggiato la prova della colpa dell'autore del danno.

Le contrarie argomentazioni della sentenza impugnata non

hanno consistenza giuridica. Non occorreva che l'art. 40

menzionasse espressamente la colpa che è requisito ba

silare di ogni responsabilità quantunque nel capoverso vi

sia anche tale richiamo esplicito perchè le parole con

corso di colpa del danneggiato implicano nel danneggiante la coesistenza dell'identico fattore soggettivo. Invece quel che manca nella citata disposizione è proprio una qual siasi parola che accenni al concetto di una responsabi lità oggettiva che era assolutamente necessaria trattan

dosi di una eccezione ai principi di diritto comunn. La

pretesa che colla dizione responsabile in solido, la legge abbia voluto significare senz'altro responsabilità materiale

oggettiva inerente al solo rischio della proprietà è affatto

arbitraria facendo dire alla legge quel che in realtà non

dice. E non solo si aggiunge alla lettera ma si viene ad

urtare nell'ostacolo insormontabile degli art. 1151 e 1152

cod. civ. non essendo possibile costituire un'eccezione ai

principi in esso contenuti mercè interpretazione analogica alla quale è ricorsa la Corte di appello di Napoli. Il de

creto-legge 20 agosto ha un caso tipico di responsabilità

(1) Vedi nello stesso senso Sezioni unite 28 febbraio 1929 (Foro it., 1929, 1, 406) con richiami in nota, fra i quali è ricor data la sentenza contraria della Corte d'appello di Napoli ora cassata dal Supremo Collegio con la decisione che rife riamo e anche essa inserita in questa Eaccolta (1928, I, 1256).

incolpevole all'art. 38 pei danni prodotti dalle cose get tate dall'aeromobile in volo, il gettito dà luogo al risar

cimento in ogni caso dice l'art. 38 anche quando sia av

venuto per evidente necessità. Ora se in questa ipotesi unica di minore gravità il legislatore volendo una respon sabilità assoluta senza colpa l'ha detto in termini espressi non si sa poi perchè avrebbe serbato il silenzio in una

disposizione di carattere generale applicabile all'evento

assai più grave per le conseguenze dell'investimento o

della caduta dell'aeromobile se avesse inteso stabilire la

identica responsabilità incolpevole. La verità è che l'ar

ticolo 40 è una disposizione generale derogativa non del

diritto comune in ordine alla colpa ma iij ordine alla so

lidarietà del proprietario dell'aeromobile non imputabile

personalmente del fatto dannoso coli'esercente del tra

sporto e coll'autore del danno; solidarietà che per gli art. 1156 e 1188 cod. civ. non vi sarebbe pel primo.

Questa la ragione della disposizione nè la deroga può estendersi ad altro. Liei resto l'art. 40 come principio

generale di responsabilità incolpevole sarebbe in aperta antinomia col precedente art. 35 che riferendosi al con

tratto di trasporto fa richiamo al diritto comune per cui

la colpa è presunta iuris tantum mentre in quel caso

per l'art. 40 la presunzione di colpa sarebbe assoluta non

vincibile neppure dalla prova della forza maggiore ; su un

identico rapporto giuridico la stessa legge avrebbe due

norme contradittorie. Infine la sentenza impugnata non

ha tenuto presente che l'art. 40 riproducendo quasi in

tegralmente l'art. 8 della legge abrogata 27 novembre

1919 n. 2360 ne sopprime del tutto il capoverso che

metteva a carico del danneggiato la sola prova del danno

salvo al danneggiante la prova liberatrice che il danno

fosse stato prodotto da assoluta for?a maggiore. Questa

soppressione nella legge nuova dimostra all'evidenza che

il legislatore ha voluto tornare ai principi di diritto co

mune, salvo le eccezioni stabilite nella stessa legge, non

potendosi supporre un' involontaria omissione sopra un

punto cosi essenziale.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile; udienza 18 gennaio 1930 ; Pres. D'Ame

lio P. P., Est. Tempesta, P. M. Salviati (conci,

conf.) ; Dalla Zonca (Avv. Pinocchi, Cappelletto,

Asquini) c. Stabilimento austriaco di credito (Avv. De

Benedetti, Lattes, Biscaro).

(Sent, denunciata: App. Venezia 24 aprile 1928)

Vendila — Esecuzione coattiva — Caratteri — Prez

zo ricavato — Disponibilità (Cod. comm., art. 68).

La vendita coatta, di cui all'art. 68 cod. comm. e ai

§§ 343, 345, 347 cod. comm. austriaco, ha tutti i ca

ratteri della vendita ordinaria, della quale è intesa

a ridurre gli effetti a favore del venditore adempiente :

il prezzo quindi ricavato della vendita passa di pie no diritto nella sfera patrimoniale del venditore fino a concorrenza del prezzo pattuito. (1)

La Corte, ecc. — Col primo motivo il ricorrente la

menta, in buona sostanza, che la sentenza impugnata non

(1) Non ci risultano precedenti precisi.

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313 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 314

abbia ritenuto legittimo lo accreditamento, nel conto co

rone Dalla Zonca, del ricavato dalla vendita coatta da lui

eseguita. E assume, a censura della sentenza medesima,

che la decisione adottata, conclamante la arbitrarietà del

suo operato, non solo viola i principi fondamentali rego

lanti la materia della vendita coatta nel diritto positivo

austriaco, applicabile al caso, ma si adagia, ben anche,

in uno spiccato fondo di contraddizione che la rende ma

nifestamente perplessa e incongruente. Ma la doglianza non ha fondamento.

Essa, in fatti, a ben considerarla nella sua essenza,

in relazione al motivato della sentenza investita, si com

penetra in un grave e manifesto errore di diritto, concre

tizzantesi nella inesatta presupposizione che il venditore,

procedendo alla vendita in danno, agisca in virtù di man

dato tacito nell'interesse del compratore; per modo che

il ricavato dalla vendita non a lui, semplice longa ma

nus del compratore inadempiente, si appartenga, sebbene

al compratore medesimo.

Ma tutto ciò è in piena antitesi con la realtà giuri

dica, quale scaturisce dalla natura stessa delle cose.

E in vero, la vendita coatta, così come contemplata

nei §§ 343, 345 e 357 cod. comm. austriaco, al pari di

quella configurata nell'art. 68 cod. comm. italiano, al

tro non è in sostanza, che un surrogato della normale

vendita commerciale, ordinato alla tutela dei legittimi in

teressi del venditore adempiente di fronte al compratore

inadempiente. In fatti, così in dottrina come in giurisprudenza la

vendita coatta è sempre stata considerata e ritenuta come

mezzo diretto a provare lo specifico adempimento della

obbligazione del compratore da parte di persona diversa

dell'inadempiente. Da ciò la logica conseguenza che il prezzo ricavato

dalla vendita coatta passa di pieno diritto nella sfera pa

trimoniale del venditore fino alla concorrenza del prezzo

contrattualmente stabilito col compratore inadempiente :

talché a quest'ultimo altro diritto non sopravanza che

quello di conseguire la differenza, nella ipotesi che, pel

rialzo del costo della merce, il ricavato sia superiore al

prezzo convenuto.

Chiaro è pertanto che nella esecuzione coattiva il ven

ditore agisce nel proprio ed esclusivo interesse e al solo

scopo di conseguire quel prezzo della cosa venduta, che

il compratore non ha versato nella sua manifesta inadem

pienza contrattuale.

Ragion per cui i principi che regolano la materia del

mandato non sono applicabili alla vendita coattiva di cui

all'art. 68 cod. comm. e, però, tutto ciò che assume il

ricorrente a sorreggere le sue doglianze, in quanto abbia

fondamento, nella figura giuridica del mandato, non può

aver peso nella decisione del punto controverso.

E segue legittimo il corollario che il ricavato dalla ven

dita coattiva delle azioni della Libera Triestina non do

vevano esser versate nel conto corone del Dalla Zonca, com

pratore inadempiente ; ma andar dovevano a scomputo

del debito, lire, nato dallo acquisto delle azioni medesi

me, fatto per di lui conto dal procedente Credit Anstalt.

E non vale obiettare che al tempo della vendita coat

tiva lo scomputo non poteva farsi, per ciò che, in base

al divieto contenuto nella ordinanza del 16 giugno 1918

del Ministero delle Finanze austriaco, non era giuridi

camente possibile la trasformazione delle corone in lire ;

imperocché le corone, se non potevano esser trasformate

dovevano e potevano esser ragguagliate alla lire al fine

dello scomputo de quo. E se dal ragguaglio danno fosse derivato al ricorrente

non avrebbe questi potuto non imputarlo a sè stesso :

giacché la vendita coattiva è in facoltà non in obbligo del

venditore adempiente. E per intuitivo principio equitativo, inciso nella co

scienza universale, ciascuno è tenuto a subire le conse

guenze del fatto proprio, liberamente voluto.

Né la giusta e logica decisione adottata dalla Corte

di merito scaturisce da motivazioni contraddittorie. Sta

ben vero, in fatti, che la sentenza impugnata afferma, nel suo motivato, rispetto alla vendita del secondo diritto

di opzione inerente alle vecchie azioni, che delle corone

ricavate il Credit Anstalt non potesse disporre senza or

dine del Dalla Zonca ; ma ciò non contradice a quanto la

stessa Corte ha affermato poscia in relazione alla vendita

delle cinquecento vecchie azioni, che forma oggetto del

primo motivo del ricorso ; giacché mentre nell'una ven

dita il Credit Anstalt agi quale mandatario del Dalla Zon

ca, nell'altra, invece, operò contro la volontà del Dalla

Zonca e, nel proprio interesse, per eseguire forzatamente

il contratto, che il Dalla Zonca non aveva eseguito, né

pare che avesse intenzione di eseguire. Onde la logica e

naturale nonché giuridica conseguenza che i due rapporti fossero governati e ri soluti, da criteri diversi. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile ; udienza 5 giugno 1929 ; Pres. ed est.

Messa, P. M. Dattino (conci. di|f.) ; Comune di Mercato S. Severino (Avv. Iannicei.li) c. Ansalone

(Avv. Serrklli, Famiglietti).

(Sent, denunciata : App. Napoli 16 luglio 1928)

Strade — Suolo stradale — Spazi e vicoli adiacenti

alle strade e aperti sol snolo pubblico — Proprietà del Comune (L. 20 marzo 1865 All. F, art. 22).

Le piazze, gli spazi e i vicoli adiacenti alle strade ed

aperti su suolo pubblico che, a norma dell'art. 22, secondo capov., della legge 20 marzo 1865, all. TT,

fanno parte del suolo stradale sono soltanto le aree

e i vicoli esistenti su suolo comunale e non anche gli

spazi e i vicoli, contigui bensì alla strada comunale, ma di privata proprietà. (I)

La Corte, ecc. (Omissis) — La questione sostanziale

è di vedere se la Corte d'appello abbia interpretata ed ap

plicata esattamente la norma di legge, e correttamente

escluso l'acquisto della proprietà dell'area da parte del

Comune : ossia, in definitiva, se abbiano fondamento il

II ed il III motivo del ricorso.

Ora, per ciò che riflette l'interpretazione dell'art. 22

della legge sui lavori pubblici, la sentenza della Corte di

(1) Confronta, tra la scarsa giurisprudenza, e nel senso pre valente ohe le aree, gli spazi e i vicoli adiacenti le strade co munali si presumono in ogni caso far parte di dette strade, salva la prova della proprietà agli interessati : Cass. Regno 27

gennaio 1928 [Foro it., Rep. 1928, voce Strade, n. 14); Cass.

Napoli 20 maggio 1922 {id., Rep. 1923, voce, cit., n. XI) ; Cass. Torino 20 gennaio 1917 (id., Rep. 1917, voce cit., n. 14), quest'ultima in piena conformità con la sentenza su riportata.

il Foro Italiano — Ahho LV — Pari* J-21

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