Sezione I civile; udienza 3 febbraio 1931; Pres. Petrone P., Est. Colangelo, P. M. Gaetano (concl.conf.); Finanze (Avv. di Stato Bianca) c. Cassa di Risparmio di Bologna (Avv. Schupfer,Cicognani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 1029/1030-1031/1032Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133758 .
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1029 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1030
La Corte, ecc. (Omissis) — Ohe il ricorso è fondato
e deve essere accolto. E fuori contestazione che i bilanci
semestrali ed annuali costituiscono, per le società ano
nime, per le società in accomandita per azioni, per gli istituti di credito e le Casse di risparmio, la base nor
male per l'accertamento del reddito.
A questo concetto ebbe manifestamente ad ispirarsi l'art. 25 della legge 24 agosto 1877 n. 4021 sulla im
posta di ricchezza mobile col disporre che i bilanci annuali
e semestrali ed il rendiconto dell'esercizio debbano essere
comunicati, in originale el in copia autentica, all'agenzia, con la denunzia.
Nè la sentenza impugnata, nè la stessa Amministra
zione finanziaria disconoscono del resto che questi siano
il significato ed il contenuto del precetto legislativo ; ma
così l'una come l'altra affermano che le risultanze del
bilancio non possano assurgere ad una verità non oppu
gnarle, che vincoli il fisco e precluda l'accertamento, anche quando esse sieno in realtà false, inesatte o co
munque artificiosamente combinate in modo da occultare
quella verità che darebbe la prova della esistenza del red
dito, alla cui occultazione la formazione del bilancio sia
invece stata predisposta. Ed anche per ciò non vi è nè
può esservi dissenso, perchè nessuno nega il diritto della
Finanza a dar prova della infedeltà del bilancio.
Il dissenso sorge soltanto sul modo col quale siffatta
prova deve essere data, e cioè sul -se occorra a tal fine,
impugnare le singole impostazioni del bilancio e dimo
strarne la infedeltà o comunque la inesattezza o se basti
invece allegare, attraverso accertamenti presuntivi e di
retti, la esistenza di un reddito, per giungere indiretta
mente alla prova della falsità o della inesattezza del bi
lancio che tale esistenza escluda.
Ed è precisamente nello ammettere, indipendente mente dalla impugnazione e dal controllo delle singole
impostazioni del bilancio, la possibilità di un accertamento
presuntivo del reddito come avviene nei casi ordinari, che
sta l'errore della tesi accolta dalla sentenza impugnata e
sulla quale insiste, anche in questa sede, l'Amministra
zione delle finanze. Tesi, che non solo non è conforme, ma è ben anzi apertamente contraria alla opinione preva lentemente accolta in dottrina e giurisprudenza.
Che le risultanze del bilancio non vincolino infatti e
necessariamente l'Amministrazione finanziaria per quanto si riferisce ?.l reddito delle società, è cosa indubbiamente
indiscutibile ; ma il bilanci? resta pur sempre la base
normale dello accertamento ed il bilancio deve essere for
mato con l'osservanza di quelle rigorose garanzie e for
malità che la legge ha stabilito e deve trovare la sua giu stificazione nei registri della Società, nonché nelle fatture
e nei documenti in base ai quali viene redatto, dal cui
esame e dal cui controllo non solo è possibile, ma è anzi
assai agevole trarre la prova della verità o della falsità, della esattezza o della inesattezza delle singole imposta zioni. La cui impugnazione ed il cui controllo alla stregua dei documenti giustificativi costituiscono perciò condizione
indispensabile perchè possano esserne disattese le risul
tanze ; mentre, ammettendo il contrario, ammettendo cioè
che la esistenza del reddito possa venire stabilita in base
1929, voce Ricchezza mobile, nn. 198, 202); 22 febbraio e 18 febbraio 1928 (id,., Rep. 1928, voce cifc., nn. 56, 58) ; A pp. Bari, 13 dicem bre 1926 (id., Rep. 1927, voce cit , n. 49) e Comm. centrale im
poste 24 febbraio 1927 (Foro i/., 1927, III, 119) con nota di ri chiami.
ad accertamenti presuntivi e diretti che astraggano dalle
singole impostazioni del bilancio o dal loro controllo e
promanino da notizie od elementi comunque acquisiti dagli
agenti fiscali, come avviene nei casi ordinari, il principio stabilito nell'art. 25 della legge 21 agosto 1877 n. 4021, verrebbe ad essere di fatto annullato ed a perdere qual siasi efficacia.
Ora, nel caso in esame, l'Amministrazione delle fi
nanze non solo non impugnò le impostazioni del bilancio
della Nurdin e Peacock, non solo non ne dimostrò la in
tedeltà o la inesattezza sulla base degli elementi proma nanti dai registri e dalla documentazione dalle quali si
assumeva che le impostazioni stesse rimanessero piena mente giustificate, ma, rifiutandosi perfino di procedere al controllo della esattezza delle impostazioni ed all'esame
dei documenti giustificativi, pretese sostenere, seguita in
ciò dalla Corte di merito, che l'esistenza del reddito do
vesse ritenersi stabilita in base ad accertamenti presun tivi e diretti compiuti a mezzo della polizia tributaria ed
in base a raffronti con altre ditte esercenti lo stesso ge nere di attività, ond'è palese la violazione di
legge che
la ricorrente denunzia.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 3 febbraio 1931 ; Pres. Pe
trone P., Est. Coi,angelo, P. M. Gaetano (conci,
conf.) ; Finanze (Avv. di Stato Bianca) c. Cassa di
Risparmio di Bologna (Avv. Schupfer, Cicognani).
(Sent, denunciata : App. Bologna 10 febbraio 1930)
Effetto cambiari» — Cambiale in bianco — Momento
in cui sorge l'obbligazione cambiaria (Cod. comm., art. 251).
Registro — Cambiali in bianco — Garanzia ipote caria — Tassa applicabile (R. D. 80 dicembre 1923
n. 3269, legge sul registro, tarifla alleg. A , art. 28 e 59).
Nel caso di cambiali rilasciate in bianco, l'obbligazione cambiaria sorge nel momento in cui avviene il rila
scio del titolo e non nel momento in cui il titolo
viene completato dal possessore. (1) La tassa graduale, di cui all'art. 59 della tariffa alleg. A
alla legge di registro si applica anche all'atto di co
stituzione di ipoteca a garanzia di cambiali rilasciate
in bianco, purché l'atto stesso non contenga altre
pattuizioni, che aggiungano al rapporto creditorio
modalità dirette a completarlo. (2)
(.1) Vedasi in argomento e nel senso che ii rapporto cam biario si perfeziona collo spossessamelo della cambiale ad
opera del sottoscrittore: Cass. Regno 10 giugno 1930 in questa Eaccolta 1930, 1, 797 con nota di richiami, e in senso analogo Cass. B0 luglio 1930, nel Massimario Foro it., 1930, 578, n. 3034.
(2) Non ci resultano precedenti editi sulla precisa questione. In quanto alla condizione che l'atto non contenga clausole ac
cessorie, per farsi luogo all'applicazione della tassa graduale, vedi in senso conforme, Cass. Regno 10 marzo 1930 (Massimario Foro it., 1930, 162, n. 792); App. Bologna 15 marzo 1929, Trib.
Napoli 6 marzo 1929, Trib. Ascoli Piceno 6 novembre 1929 (Foro it., Rep. 1929, voce Registro, nn. 189, 191, 192); e in senso diffor
me, App. Napoli 22 maggio 1929 (ibid., n. 190). Vedasi pure in
argomento e come decisione di specie : Trib. Napoli 24 luglio 1929 (ibid., n. 195).
Nel senso che per l'applicazione della tassa graduale è ne
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1081 PARTE PRIMA 1032
La Corte, ecc. — L'Amministrazione con il primo motivo del ricorso insiste nel sostenere che le cambiali
in bianco, fino a quando non siano riempite, non sono
titoli idonei a produrre effetti cambiari, ma solo pos
sono servire di prova, o di principio di prova del debito,
secondo che questo sia commerciale o civile, e che, con
seguentemente, gli atti contenenti costituzione di ipoteca,
pegno o deposito cauzionale in garanzia dei crediti, ai
quali essi si riferiscono non possono godere dello speciale
trattamento, che l'art. 59 della tariffa alligata alla legge
di registro fa unicamente agli atti diretti a garentire cam
biali vere e proprie. E con il secondo, poi, insiste pari
menti nel sostenere che, in ogni caso, la disposizione del
citato articolo è applicabile solo quando l'atto da regi
strare contenga puramente e semplicemente la concessione
della garenzia, e non anche quando, come nella specie,
oltre a tale concessione contenga altre pattuizioni.
Ora di tali motivi è indubbiamente infondato il primo,
e deve, quindi, essere rigettato. In mancanza, infatti, di
una disposizione di legge, la quale stabilisca che le cam
biali non possano rilasciarsi se non tornite di tutti i re
quisiti prescritti, e dato invece che il rilascio di cambiali
in bianco è esplicitamente ammesso dall'art. 31 n. 4 della
tariffa alligata alla legge del bollo, e ohe tali titoli sono
ammessi alla circolazione, deve ritenersi che nel caso ap
punto di rilascio di cambiali in bianco, la obbligazione
cambiaria sorga al momento in cui avviene il rilascio del
titolo relativo perchè appunto in quel momento avviene
l'incontro delle due volontà diretto a crearla, e non in
vece al momento in cui il titolo viene completato dal pos
sessore, perchè, ciò ritenendo, si verrebbe ad ammettere
che la obbligazione cambiaria potesse sorgere a carico
dell'emittente per opera non sua, ma di un terzo, il che
sarebbe assurdo. E, conseguentemente, la circostanza che
il titolo rilasciato non contenga tutti i requisiti richiesti
importa bensì che il credito relativo non si possa far va
lere, senza che prima esso titolo sia stato completato,
perchè la legge non consente sperimento di azione cam
biaria se non in base a cambiali, che abbiano tutti i re
quisiti richiesti, ma non importa parimenti che di obbli
gazione cambiaria non si possa parlare.fino a che il titolo
rilasciato non venga completato. E, dimostrato poi, che
una obbligazione cambiaria sussiste fin dal momento in
cui la cambiale in bianco viene rilasciata, ne consegue che non solo ben si possono costituire a garanzia di essa
ipoteche, pegni e depositi cauzionali, ma anche che ben
si possa parimenti chiedere al riguardo l'applicazione del
citato art. 59, sempre che l'atto da registrare abbia per unico oggetto la concessione della garanzia cennata. Non
solo : ma a dimostrare l'applicabilità di detto articolo an
che al caso cennato concorre pure un'altra ragione. E
cioè concorre la ragione che, se l'Amministrazione stessa
ha ritenuto (risoluzione ministeriale del 23 novembre 1925) che esso articolo è stato dettato allo scopo di evitare che
ad uno stesso titolo venissero applicate contemporanea mente la tassa graduale di bollo e quella proporzionale di
registro ; e se la tariffa alligata alla legge del bollo con
sidera nell'art. 31 n. 4, di sopra citato, come cambiali
anche quelle rilasciate in bianco sottoponendole alla tassa
graduale, cosi come le cambiali aventi tutti i requisiti
cessario che nell'atto di costituzione dell'ipoteca siano speci ficate le operazioni bancarie o le cambiali, comprovanti la ra
gione del credito, vedasi: Case. Regno 28 febbraio 1929 (Foro it., Rep., 1929, voce Registro, n. 188).
prescritti, lo scopo connato resterebbe evidentemente fru
strato qualora detto articolo si ritenesse inapplicabile al
caso, in cui la costituzione dell'ipoteca, del pegno, o del
deposito cauzionale sia fatta appunto a garenzia di una
cambiale in bianco.
Fondato è, per contro, il secondo motivo. La tariffa
alligata alla legge di registro, infatti, dopo di avere con
l'art. 28 assoggettati a tassa proporzionale, oltre a deter
minate obbligazioni, anche, ed in genere, « tutti gli atti
e contratti, che contengano obbligo di somme e valori
senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili ed immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa di registro», as
soggetta invece, con l'art. 59, più volte citato, alla tassa
graduale gli atti contenenti « costituzione di ipoteca, o
pegno, o deposito cauzionale in garenzia di operazioni ban
carie o di cambiali o altri efletti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo ». Epperò tutte le volte che sorga contestazione sull'applicabilità dell'una, piuttosto che del
l'altra tassa, è necessario indagare quale sia il contenuto
dell'atto da registrare. Ed, in ispecie, è necessario accer
tare se questo abbia per oggetto puramente e semplice mente la concessione di una garanzia ai sensi dell'art. 59, ovvero contenga anche altre pattuizioni, sia ohe queste siano dirette a dar vita ad alcuno dei negozi giuridici
contemplati nell'art. 28, sia ancora che aggiungano al
rapporto creditorio derivante dalle operazioni, dalle cam
biali, o dagli altri effetti, di cui all'art. 59, modalità di rette a completarlo. E se è, poi, vero che tale indagine, attenendo alla interpretazione dell'atto, costituisce indagine di fatto, vero è pure, però, che costituisce invece indagine di diritto l'accertare dopo, se, dato che l'atto, oltre alla
concessione della garenzia, contenga altre specifiche pat
tuizioni, la tassa da applicarsi sia quella stabilita dall'uno, ovvero quella stabilita dall'altro dei citati articoli. Di
guisa che, nella specie, la Corte di merito ha indubbia
mente giudicato in fatto, e, quindi, il suo giudizio è in
censurabile in questa sede, allorché, interpretando l'istru
mento dell'8 aprile 1927, ha ritenuto che esso contenesse, oltre alla concessione della ipoteca, altri patti, quali quelli che il Pesci, in caso di mora, dovesse corrispondere sulla
somma portata dalla cambiale l'interesse dell'8 °/0 all'anno
invece di quello legale, e dovesse, inoltre, rimborsare alla
Cassa le spese giudiziali e stragiudiziali, ancorché de jure non ripetibili, e gli altri ancora che la Cassa avesse di
ritto sia di pagare i premi di assicurazione e chiederne
lo immediato rimborso, sia di promuovere il giudizi > di
liquidazione dei danni in caso di incendio dell' immobile
ipotecato, riscuotendo l'indennità e tenendo questa presso di sé in deposito infruttifero qualora non credesse di im
putarla senz'altro a diminuzione del debito. Ha, però,
giudicato in diritto quando ha ritenuto che, avendo dette
altre pattuizioni tutte carattere di semplice accessorietà
rispetto alla obbligazione cambiaria, fosse applicabile al
l'atto la tassa graduale, non quella proporzionale. E cosi
giudicando, poi, è incorsa evidentemente nell'errore, che
le si rimprovera, perchè, mentre l'art. 59, di cui so
pra, fa, come si è detto, un trattamento di favore solo
per il caso, in cui l'atto abbia per oggetto unicamente la
concessione della garenzia, l'istrumento cennato contiene
invece anche le altre cennate pattuizioni dirette a com
pletare il rapporto creditorio.
Per questi motivi, cassa, ecc.
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