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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 3 febbraio 1931; Pres....

Date post: 30-Jan-2017
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Sezione I civile; udienza 3 febbraio 1931; Pres. Petrone P., Est. Colangelo, P. M. Gaetano (concl. conf.); Finanze (Avv. di Stato Bianca) c. Cassa di Risparmio di Bologna (Avv. Schupfer, Cicognani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1931), pp. 1029/1030-1031/1032 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23133758 . Accessed: 24/06/2014 23:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 23:51:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; udienza 3 febbraio 1931; Pres. Petrone P., Est. Colangelo, P. M. Gaetano (concl.conf.); Finanze (Avv. di Stato Bianca) c. Cassa di Risparmio di Bologna (Avv. Schupfer,Cicognani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 1029/1030-1031/1032Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133758 .

Accessed: 24/06/2014 23:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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1029 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1030

La Corte, ecc. (Omissis) — Ohe il ricorso è fondato

e deve essere accolto. E fuori contestazione che i bilanci

semestrali ed annuali costituiscono, per le società ano

nime, per le società in accomandita per azioni, per gli istituti di credito e le Casse di risparmio, la base nor

male per l'accertamento del reddito.

A questo concetto ebbe manifestamente ad ispirarsi l'art. 25 della legge 24 agosto 1877 n. 4021 sulla im

posta di ricchezza mobile col disporre che i bilanci annuali

e semestrali ed il rendiconto dell'esercizio debbano essere

comunicati, in originale el in copia autentica, all'agenzia, con la denunzia.

Nè la sentenza impugnata, nè la stessa Amministra

zione finanziaria disconoscono del resto che questi siano

il significato ed il contenuto del precetto legislativo ; ma

così l'una come l'altra affermano che le risultanze del

bilancio non possano assurgere ad una verità non oppu

gnarle, che vincoli il fisco e precluda l'accertamento, anche quando esse sieno in realtà false, inesatte o co

munque artificiosamente combinate in modo da occultare

quella verità che darebbe la prova della esistenza del red

dito, alla cui occultazione la formazione del bilancio sia

invece stata predisposta. Ed anche per ciò non vi è nè

può esservi dissenso, perchè nessuno nega il diritto della

Finanza a dar prova della infedeltà del bilancio.

Il dissenso sorge soltanto sul modo col quale siffatta

prova deve essere data, e cioè sul -se occorra a tal fine,

impugnare le singole impostazioni del bilancio e dimo

strarne la infedeltà o comunque la inesattezza o se basti

invece allegare, attraverso accertamenti presuntivi e di

retti, la esistenza di un reddito, per giungere indiretta

mente alla prova della falsità o della inesattezza del bi

lancio che tale esistenza escluda.

Ed è precisamente nello ammettere, indipendente mente dalla impugnazione e dal controllo delle singole

impostazioni del bilancio, la possibilità di un accertamento

presuntivo del reddito come avviene nei casi ordinari, che

sta l'errore della tesi accolta dalla sentenza impugnata e

sulla quale insiste, anche in questa sede, l'Amministra

zione delle finanze. Tesi, che non solo non è conforme, ma è ben anzi apertamente contraria alla opinione preva lentemente accolta in dottrina e giurisprudenza.

Che le risultanze del bilancio non vincolino infatti e

necessariamente l'Amministrazione finanziaria per quanto si riferisce ?.l reddito delle società, è cosa indubbiamente

indiscutibile ; ma il bilanci? resta pur sempre la base

normale dello accertamento ed il bilancio deve essere for

mato con l'osservanza di quelle rigorose garanzie e for

malità che la legge ha stabilito e deve trovare la sua giu stificazione nei registri della Società, nonché nelle fatture

e nei documenti in base ai quali viene redatto, dal cui

esame e dal cui controllo non solo è possibile, ma è anzi

assai agevole trarre la prova della verità o della falsità, della esattezza o della inesattezza delle singole imposta zioni. La cui impugnazione ed il cui controllo alla stregua dei documenti giustificativi costituiscono perciò condizione

indispensabile perchè possano esserne disattese le risul

tanze ; mentre, ammettendo il contrario, ammettendo cioè

che la esistenza del reddito possa venire stabilita in base

1929, voce Ricchezza mobile, nn. 198, 202); 22 febbraio e 18 febbraio 1928 (id,., Rep. 1928, voce cifc., nn. 56, 58) ; A pp. Bari, 13 dicem bre 1926 (id., Rep. 1927, voce cit , n. 49) e Comm. centrale im

poste 24 febbraio 1927 (Foro i/., 1927, III, 119) con nota di ri chiami.

ad accertamenti presuntivi e diretti che astraggano dalle

singole impostazioni del bilancio o dal loro controllo e

promanino da notizie od elementi comunque acquisiti dagli

agenti fiscali, come avviene nei casi ordinari, il principio stabilito nell'art. 25 della legge 21 agosto 1877 n. 4021, verrebbe ad essere di fatto annullato ed a perdere qual siasi efficacia.

Ora, nel caso in esame, l'Amministrazione delle fi

nanze non solo non impugnò le impostazioni del bilancio

della Nurdin e Peacock, non solo non ne dimostrò la in

tedeltà o la inesattezza sulla base degli elementi proma nanti dai registri e dalla documentazione dalle quali si

assumeva che le impostazioni stesse rimanessero piena mente giustificate, ma, rifiutandosi perfino di procedere al controllo della esattezza delle impostazioni ed all'esame

dei documenti giustificativi, pretese sostenere, seguita in

ciò dalla Corte di merito, che l'esistenza del reddito do

vesse ritenersi stabilita in base ad accertamenti presun tivi e diretti compiuti a mezzo della polizia tributaria ed

in base a raffronti con altre ditte esercenti lo stesso ge nere di attività, ond'è palese la violazione di

legge che

la ricorrente denunzia.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile ; udienza 3 febbraio 1931 ; Pres. Pe

trone P., Est. Coi,angelo, P. M. Gaetano (conci,

conf.) ; Finanze (Avv. di Stato Bianca) c. Cassa di

Risparmio di Bologna (Avv. Schupfer, Cicognani).

(Sent, denunciata : App. Bologna 10 febbraio 1930)

Effetto cambiari» — Cambiale in bianco — Momento

in cui sorge l'obbligazione cambiaria (Cod. comm., art. 251).

Registro — Cambiali in bianco — Garanzia ipote caria — Tassa applicabile (R. D. 80 dicembre 1923

n. 3269, legge sul registro, tarifla alleg. A , art. 28 e 59).

Nel caso di cambiali rilasciate in bianco, l'obbligazione cambiaria sorge nel momento in cui avviene il rila

scio del titolo e non nel momento in cui il titolo

viene completato dal possessore. (1) La tassa graduale, di cui all'art. 59 della tariffa alleg. A

alla legge di registro si applica anche all'atto di co

stituzione di ipoteca a garanzia di cambiali rilasciate

in bianco, purché l'atto stesso non contenga altre

pattuizioni, che aggiungano al rapporto creditorio

modalità dirette a completarlo. (2)

(.1) Vedasi in argomento e nel senso che ii rapporto cam biario si perfeziona collo spossessamelo della cambiale ad

opera del sottoscrittore: Cass. Regno 10 giugno 1930 in questa Eaccolta 1930, 1, 797 con nota di richiami, e in senso analogo Cass. B0 luglio 1930, nel Massimario Foro it., 1930, 578, n. 3034.

(2) Non ci resultano precedenti editi sulla precisa questione. In quanto alla condizione che l'atto non contenga clausole ac

cessorie, per farsi luogo all'applicazione della tassa graduale, vedi in senso conforme, Cass. Regno 10 marzo 1930 (Massimario Foro it., 1930, 162, n. 792); App. Bologna 15 marzo 1929, Trib.

Napoli 6 marzo 1929, Trib. Ascoli Piceno 6 novembre 1929 (Foro it., Rep. 1929, voce Registro, nn. 189, 191, 192); e in senso diffor

me, App. Napoli 22 maggio 1929 (ibid., n. 190). Vedasi pure in

argomento e come decisione di specie : Trib. Napoli 24 luglio 1929 (ibid., n. 195).

Nel senso che per l'applicazione della tassa graduale è ne

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1081 PARTE PRIMA 1032

La Corte, ecc. — L'Amministrazione con il primo motivo del ricorso insiste nel sostenere che le cambiali

in bianco, fino a quando non siano riempite, non sono

titoli idonei a produrre effetti cambiari, ma solo pos

sono servire di prova, o di principio di prova del debito,

secondo che questo sia commerciale o civile, e che, con

seguentemente, gli atti contenenti costituzione di ipoteca,

pegno o deposito cauzionale in garanzia dei crediti, ai

quali essi si riferiscono non possono godere dello speciale

trattamento, che l'art. 59 della tariffa alligata alla legge

di registro fa unicamente agli atti diretti a garentire cam

biali vere e proprie. E con il secondo, poi, insiste pari

menti nel sostenere che, in ogni caso, la disposizione del

citato articolo è applicabile solo quando l'atto da regi

strare contenga puramente e semplicemente la concessione

della garenzia, e non anche quando, come nella specie,

oltre a tale concessione contenga altre pattuizioni.

Ora di tali motivi è indubbiamente infondato il primo,

e deve, quindi, essere rigettato. In mancanza, infatti, di

una disposizione di legge, la quale stabilisca che le cam

biali non possano rilasciarsi se non tornite di tutti i re

quisiti prescritti, e dato invece che il rilascio di cambiali

in bianco è esplicitamente ammesso dall'art. 31 n. 4 della

tariffa alligata alla legge del bollo, e ohe tali titoli sono

ammessi alla circolazione, deve ritenersi che nel caso ap

punto di rilascio di cambiali in bianco, la obbligazione

cambiaria sorga al momento in cui avviene il rilascio del

titolo relativo perchè appunto in quel momento avviene

l'incontro delle due volontà diretto a crearla, e non in

vece al momento in cui il titolo viene completato dal pos

sessore, perchè, ciò ritenendo, si verrebbe ad ammettere

che la obbligazione cambiaria potesse sorgere a carico

dell'emittente per opera non sua, ma di un terzo, il che

sarebbe assurdo. E, conseguentemente, la circostanza che

il titolo rilasciato non contenga tutti i requisiti richiesti

importa bensì che il credito relativo non si possa far va

lere, senza che prima esso titolo sia stato completato,

perchè la legge non consente sperimento di azione cam

biaria se non in base a cambiali, che abbiano tutti i re

quisiti richiesti, ma non importa parimenti che di obbli

gazione cambiaria non si possa parlare.fino a che il titolo

rilasciato non venga completato. E, dimostrato poi, che

una obbligazione cambiaria sussiste fin dal momento in

cui la cambiale in bianco viene rilasciata, ne consegue che non solo ben si possono costituire a garanzia di essa

ipoteche, pegni e depositi cauzionali, ma anche che ben

si possa parimenti chiedere al riguardo l'applicazione del

citato art. 59, sempre che l'atto da registrare abbia per unico oggetto la concessione della garanzia cennata. Non

solo : ma a dimostrare l'applicabilità di detto articolo an

che al caso cennato concorre pure un'altra ragione. E

cioè concorre la ragione che, se l'Amministrazione stessa

ha ritenuto (risoluzione ministeriale del 23 novembre 1925) che esso articolo è stato dettato allo scopo di evitare che

ad uno stesso titolo venissero applicate contemporanea mente la tassa graduale di bollo e quella proporzionale di

registro ; e se la tariffa alligata alla legge del bollo con

sidera nell'art. 31 n. 4, di sopra citato, come cambiali

anche quelle rilasciate in bianco sottoponendole alla tassa

graduale, cosi come le cambiali aventi tutti i requisiti

cessario che nell'atto di costituzione dell'ipoteca siano speci ficate le operazioni bancarie o le cambiali, comprovanti la ra

gione del credito, vedasi: Case. Regno 28 febbraio 1929 (Foro it., Rep., 1929, voce Registro, n. 188).

prescritti, lo scopo connato resterebbe evidentemente fru

strato qualora detto articolo si ritenesse inapplicabile al

caso, in cui la costituzione dell'ipoteca, del pegno, o del

deposito cauzionale sia fatta appunto a garenzia di una

cambiale in bianco.

Fondato è, per contro, il secondo motivo. La tariffa

alligata alla legge di registro, infatti, dopo di avere con

l'art. 28 assoggettati a tassa proporzionale, oltre a deter

minate obbligazioni, anche, ed in genere, « tutti gli atti

e contratti, che contengano obbligo di somme e valori

senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili ed immobili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta a tassa di registro», as

soggetta invece, con l'art. 59, più volte citato, alla tassa

graduale gli atti contenenti « costituzione di ipoteca, o

pegno, o deposito cauzionale in garenzia di operazioni ban

carie o di cambiali o altri efletti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo ». Epperò tutte le volte che sorga contestazione sull'applicabilità dell'una, piuttosto che del

l'altra tassa, è necessario indagare quale sia il contenuto

dell'atto da registrare. Ed, in ispecie, è necessario accer

tare se questo abbia per oggetto puramente e semplice mente la concessione di una garanzia ai sensi dell'art. 59, ovvero contenga anche altre pattuizioni, sia ohe queste siano dirette a dar vita ad alcuno dei negozi giuridici

contemplati nell'art. 28, sia ancora che aggiungano al

rapporto creditorio derivante dalle operazioni, dalle cam

biali, o dagli altri effetti, di cui all'art. 59, modalità di rette a completarlo. E se è, poi, vero che tale indagine, attenendo alla interpretazione dell'atto, costituisce indagine di fatto, vero è pure, però, che costituisce invece indagine di diritto l'accertare dopo, se, dato che l'atto, oltre alla

concessione della garenzia, contenga altre specifiche pat

tuizioni, la tassa da applicarsi sia quella stabilita dall'uno, ovvero quella stabilita dall'altro dei citati articoli. Di

guisa che, nella specie, la Corte di merito ha indubbia

mente giudicato in fatto, e, quindi, il suo giudizio è in

censurabile in questa sede, allorché, interpretando l'istru

mento dell'8 aprile 1927, ha ritenuto che esso contenesse, oltre alla concessione della ipoteca, altri patti, quali quelli che il Pesci, in caso di mora, dovesse corrispondere sulla

somma portata dalla cambiale l'interesse dell'8 °/0 all'anno

invece di quello legale, e dovesse, inoltre, rimborsare alla

Cassa le spese giudiziali e stragiudiziali, ancorché de jure non ripetibili, e gli altri ancora che la Cassa avesse di

ritto sia di pagare i premi di assicurazione e chiederne

lo immediato rimborso, sia di promuovere il giudizi > di

liquidazione dei danni in caso di incendio dell' immobile

ipotecato, riscuotendo l'indennità e tenendo questa presso di sé in deposito infruttifero qualora non credesse di im

putarla senz'altro a diminuzione del debito. Ha, però,

giudicato in diritto quando ha ritenuto che, avendo dette

altre pattuizioni tutte carattere di semplice accessorietà

rispetto alla obbligazione cambiaria, fosse applicabile al

l'atto la tassa graduale, non quella proporzionale. E cosi

giudicando, poi, è incorsa evidentemente nell'errore, che

le si rimprovera, perchè, mentre l'art. 59, di cui so

pra, fa, come si è detto, un trattamento di favore solo

per il caso, in cui l'atto abbia per oggetto unicamente la

concessione della garenzia, l'istrumento cennato contiene

invece anche le altre cennate pattuizioni dirette a com

pletare il rapporto creditorio.

Per questi motivi, cassa, ecc.

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