+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 27 giugno 1934; Pres....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione I civile; udienza 27 giugno 1934; Pres....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: doandung
View: 231 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
3
Sezione I civile; udienza 27 giugno 1934; Pres. Casati P., Est. Franco, P. M. Assisi (concl. conf.); Com. Quargnento (Avv. Sensini, Galliano) c. Cordera (Avv. Fioretti) ed altri (Avv. Corsanego, Vassallo, Santangeli, Raggi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 59, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1934), pp. 1673/1674-1675/1676 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23130055 . Accessed: 10/06/2014 16:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.78.148 on Tue, 10 Jun 2014 16:34:02 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Sezione I civile; udienza 27 giugno 1934; Pres. Casati P., Est. Franco, P. M. Assisi (concl. conf.);Com. Quargnento (Avv. Sensini, Galliano) c. Cordera (Avv. Fioretti) ed altri (Avv. Corsanego,Vassallo, Santangeli, Raggi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 59, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1934), pp. 1673/1674-1675/1676Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23130055 .

Accessed: 10/06/2014 16:34

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.78.148 on Tue, 10 Jun 2014 16:34:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1673 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1674

della legge speciale, si avrebbe anche la inosservanza so

stanziale delle norme sulla comparizione ; specialmente

perchè questa, nella previsione della legge, deve cadere

in un breve ed unico periodo di tempo per tutti gli even

tuali appellanti, per procedersi, poi, all'immediato ed unico

giudizio per tutti i creditori. Senonchè, per principio ge nerale e qui non derogato, l'atto nullo può rinnovarsi en

tro i termini della decadenza. E, perciò, ove il curatore, come nel caso, proceda alla notificazione collettiva per af

fissione quando il gravame prematuro sia stato già inter

posto dall'interessato, questi, certamente, potrebbe rinno

varlo entro il nuovo termine di quindici giorni. Si tratta, dunque, di vedere se occorresse, nel caso,

la rinnovazione formale quando l'appellante già aveva fatto

riportare la causa con i rinvìi rituali alla udienza fissata

dalla Corte ai sensi del penultimo capoverso del citato

articolo.

Porre il quesito, significa risolverlo favorevolmente ; a meno di non voler sacrificare la sostanza dei diritti con

un formalismo eccedente ogni ragionevole utilità, econo

mia e scopo. Ancora più esatta appare la soluzione quando, come nella specie, il curatore abbia provocato il gravame

prematuro ed irrituale con la notificazione personale ed

anche essa prematura. Sostanzialmente, ripetesi, l'atto di

appello deve ritenersi rinnovato nei termini e con i ter

mini previsti, ove l'appellante lo abbia, con gli utili rin

vi i, portato nella udienza fissata di ufficio e lo abbia fatto

riunire con gli altri.

Resta il terzo mezzo. Si tratta di vedere fin dove si

estendesse, nella specie, la nullità della sentenza appel

lata, alla cui pronuncia aveva partecipato il giudice pur

dopo l'autorizzata azione giudiziaria contro il convenuto

qui resistente. La Corte di appello dichiarò integralmente nulla la sentenza del Tribunale. Il curatore ricorrente ne

sostiene invece la piena validità a proposito del primo mezzo. Questo Supremo Collegio ritiene che, contenendo

la nullità nei limiti della sanzione legislativa e della chia

rita situazione processuale, la sentenza di primo grado debba restar ferma e valida pel capo in cui si pronunciò sulla contestazione del credito ; e debba, invece, cadere

per l'altro capo con cui fu pronunciata la condanna con

tro lo stesso soggetto nella veste di convenuto. Che si

tratti di due sentenze diverse, e non confondibili dalla

unione formale dei giudizi, lo si è già sopra accertato.

Pertanto la pronuncia sulla contestazione, per cui la legge

dichiara capace a giudicare il giudice delegato, non era

inficiata dalla dedotta nullità. Così come la decisione sul

capo compreso nella crmpetenza assoluta, non inficia quella

diversa che ne abbia esorbitato. Non vi è bisogno di ri

correre al principio della limitazione e della conversione

degli atti negoziali e processuali nulli, perchè qui, come

si è detto, si tratta di atti distinti.

La Corte di merito, invece, dichiarò la nullità inte

grale della sentenza di contestazione, senza manco spie

gare se vi fossero compresi anche i capi che riguardavano

gli altri creditori intervenuti. Evidentemente, non vi si

comprendono ; neanco nel pensiero della Corte di merito ;

ma, per la stessa ragione, non si deve comprendere la

contestazione del singolo creditore qui resistente, anche

se l'altro capo sia nullo, dappoiché la identità contingente

dei soggetti non valeva a far confondere le due liti di

stinte e separate. I» questa parte adunque, il ricorso del curatore va

accolto. Per contrario, va disatteso nella censura ul

teriore. Che la partecipazione del giudice alla decisione

nei casi previsti dall'art. 4 della legge citata, produce la

nullità assoluta della sentenza, è stata già deciso da que

sto Sapremo Collegio e non lo contesta neanco il resi

stente. Onde sembra superfluo soffermarvisi.

Neppure è fattibile la distinzione che prospettano il

ricorrente ed il P. M. onde salvare la sentenza di prima sede dalla nullità, ed accogliere la censura anche per

questa parte della sentenza d'appello. Si dice, in sostanza, che il divieto riguardi i giudizi

di natura fallimentare, attratti dalla competenza speciale, e non si estenda a quelli normali, come è nella specie, in cui il curatore aveva proposto l'autorizzata domanda

non al tribunale fallimentare, come tale e per la vis at

trattiva, sibbene a quel collegio come magistrato compe

tente per valore e territorio. Senonchè nè la lettera, nè

lo spirito dell'art. 4 consentono di adottare questa sottile

distinzione. Altra è la norma di competenza attrattiva ed

altra è quella proibitiva della partecipazione al giudizio.

L'articolo or connato, dopo aver attribuito al giudice de

legato la direzione, alta ed esclusiva, dell'amministrazione

fallimentare, vieta al curatore di stare in giudizio senza

l'autorizzazione, ed al giudice di partecipare al collegio

nel giudizio a cui si riferisce l'autorizzazione. Siano o non

di competenza speciale questi giudizi, la norma proibitiva

impera sempre, non solo perchè la legge non distingue, ma perchè ricorre in ogni caso la ratio identica, che è

quella di non far decidere la lite dal giudice il quale, au

torizzandola, ha già indirettamente espresso il suo avviso

nel merito della controversia. Unica limitazione è che si

tratti di giudizi dipendenti da quella attività direttiva,

ma codesto è già implicito nel fatto stesso della autoriz

zazione, altrimenti ultronea e, comunque, ostativa.

Ciò posto ne consegue che la nullità per questo capo della sentenza di primo grado ricorreva, e che esatta, nella parte relativa, è la decisione della Corte di merito.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE 01 CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile; udienza 27 giugno 1934; Pres. Casati

P., Est. Franco, P. M. Assisi (conci, conf.); Com.

Qnargnento (Avv. Sensini, Galliano) c. Corderà (Avv.

Fioretti) ed altri (Avv. Corsanego, Vassallo, San

tangeli, Raggi).

(Sent, denunciata: App. Torino 11 luglio 1933)

Testamento — Olografo — ■Ih ta non vera — Vali*

dltA del testamento — Eccezioni (Cod. CÌV., arti

Colo 775).

Non induce nullità del testamento olografo la circostanza

'che la data ad esso apposta non corrisponda a quella del giorno in cui il testamento fu redatto, a meno

che si tratti di data impossibile in modo assoluto o

falsata dal testatore al fine di occultare qualche mo

tivo di nullità. (1)

(1) Per la costante giurisprudenza del Supremo Collegio in

tal senso si consultino: Casa. Regno 21 novembre 1927 (l'oro

it., 1928, I, 193) e 14 luglio 1930 (id., 1931. I, 154) ambedue an

notate da C. Losana ; posteriormente si veggano, sempre in con

formità, App. Firenze 12 aprile 1930 (id., ftep. 1930, voce Testa

mento, n. 41); App. Torino 11 luglio 1933, ora confermata dalla

Cassazione ; App. Brescia 2 agosto 1933, Trib. Brescia 27 aprile 1933 e Trib. Bari 13 settembre 1932 (id., Rep. 1933, voce cit., nn. 43 49).

Il Poro Italiano — Anno L IX — Parte /-10b.

This content downloaded from 195.34.78.148 on Tue, 10 Jun 2014 16:34:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1675 PARTE PBIMA 1676

La Corte, ecc. — Sostiene il ricorrente che la sen

tenza impugnata non ha motivato, ed ha violato gli arti

coli 775 e 804 cod. civ., ritenendo valido il testamento

la cui data, 4 marzo 1925, non solo non era vera, ma era

anche impossibile, mettendola in relazione col contenuto

del testamento stesso.

Tali censure non hanno però alcun fondamento.

Dispone l'art. 775 cod. civ. che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di

mano del testatore, e che la data del testamento deve

indicare il giorno, il mese e l'anno. Se queste formalità

non sono osservate, il testamento è nullo (art. 804 cod.

civile). La legge non richiede nella redazione del testamento

unicità di contesto. Ben può il testatore redigerlo ad in

tervalli, a suo piacimento ; ma il testamento sarà perfetto e valido nella sua forma solo al momento che il testatore

l'avrà datato e sottoscritto. E se la legge non prescrive che la data del testamento debba esser quella della sua

redazione, nè prescrive che questa avvenga in un tempo

unico, il testatore ben può apporre la data che crede, an

teriore o posteriore al momento in cui realmente l'olo

grafo è scritto, e quindi la discordanza tra la data appa rente e quella reale non costituisce di per sè una causa di

nullità.

Limite di tale facoltà è che la data non sia impossi

bile, come sarebbe se non corrispondesse ad una data del

calendario gregoriano, e fosse anteriore alla nascita o po steriore alla morte del testatore; l'assoluta impossibilità della data equivale alla inesistenza giuridica di essa.

Altro limite è che la data non sia falsa, cioè apposta maliziosamente dal testatore per occultare la data vera, la quale rivelerebbe, se apposta, l'esistenza in quel tempo di un motivo di nullità del testamento per disposizione di

legge. Però l'impossibilità della data deve essere assoluta, e

non già relativa ai fatti, agli avvenimenti indicati nel te

stamento. In tal caso infatti la data esiste ed è per sè

stessa possibile ; si ha quindi uno dei requisiti essenziali

alla validità dell'atto.

Quanto alla discordanza di essa col contenuto dell'olo

grafo, o si tratta di errore materiale in cui il testatore è

incorso, errore di distrazione, o di computo (ipotesi cui

accenna, pur non soffermandosi, la sentenza denunciata), ed allora la data può, se interessa, essere rettificata, ma

soltanto in base agli stessi elementi di fatto forniti dal

testamento ; o il testatore non ha errato, ed allora la di

scordanza non può produrre la nullità del testamento, eccettuati i casi sopra indicati, sia perchè il testamento

può redigersi in tempi diversi, sia perchè il testatore è

libero di apporre la data che crede.

Nel caso in esame, nessuna fisica impossibilità assoluta

esiste ohe il Bivabella abbia colla sola data 4 marzo 1925

cominciato a scrivere il suo testamento, e ohe poi l'abbia

redatto e sottoscritto nella contingenza dell'imminente

operazione chirurgica da lui subita con esito letale.

La sentenza impugnata si è attenuta a questi principii

ripetutamente insegnati da questo Supremo Collegio ; sic

ché nè difetta di motivazione avendoli esposti in modo

adeguato, nè è incorsa nella violazione di legge di cui si

lamenta il ricorrente.

Per questi motivi, rigetta, eco.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile ; udienza 18 giugno 1934 ; Pres. D'A

melio P.P., Est. Sora, P. M. Telesio (conci, conf.); De Traila (Avv. Gknnoso) c. De Trana (Avv. Schia

vone).

(Sent, denunciata : Trib. Potenza 21 giugno 1933)

Pro»» testimoniale — limitazione per valore — De

roga consensuale — Validità (Cod. civ., art. 1341).

Le limitazioni alla prova testimoniale stabilite nell'ar

ticolo 1341 cod. civ. non sono di ordine pubblico, per modo che ben possono derogarvi le parti d'accordo,

sempre che la prova scritta non sia richiesta ad sub

stantiam. (1)

La Corte, eco. (Omissis) — La questione proposta è

se la prova testimoniale possa essere ammessa nei casi

in cui è vietata dall'art. 1341 cod. civ., qualora le parti lo richiedano consensualmente. E' nota la disputa che si

è venuta facendo in proposito, ma da ultimo è prevalsa la

opinione affermativa adottata da qualche anno anche da

questa Suprema Corte costantemente, ed il Collegio ora

giudicante non può che approvarla e seguirla. L'opinione contraria si fonda essenzialmente sulla ragione che la

norma dell'art. 1341 dipenda dal motivo di interesse pub blico della insufficiente garanzia di verità ohe dà la prova

per testi, non tanto per eventuali falsità che non sono

irrimediabili, quanto per la frequente imprecisione e con

fusione delle percezioni e dei ricordi dei testimoni e della

conseguente alterazione, anche involontaria, dei fatti che

riferiscono, specie se attinenti a rapporti giuridici. Ma

se con ciò, deve riconoscersi nella generalità dei oasi un

interesse pubblico a limitare la prova per evitare conse

guenze nocevoli all'amministrazione della giustizia ; deve

tuttavia riconoscersi anche che la ragione del divieto può venir meno quando le parti stesse, di cui nessuno può es

sere in proposito miglior giudice, stimino che nel caso

loro non sussistano ragioni per diffidar dell'attendibilità

dei testimoni, e chiedano consensualmente che vengano sentiti per l'accertamento dei fatti controversi. Questo concetto della derogabilità del divieto trova conforto nella

disposizione dell'art. 44 cod. comm. il quale consente al

giudice di derogare di caso in caso quando lo reputi con

veniente, la quale disposizione è incompatibile col pre

supposto d'un interesse pubblico assoluto alla osservanza

della norma in esame. D'altra parte è pacifioo ohe i con

traenti possono volere e stabilire che debba risultare per iscritto la prova di ciò che convengono e della libera

zione anche se di valore inferiore a lire 2000, contraria

mente al permesso legale di valersi della prova testimo

niale ; la qual cosa dimostra che, come la specialità d'un

caso può consigliare alle parti una prova più rigorosa di

quella che la legge permetterebbe, cosi altro caso può loro

consigliare di ricorrere ad una prova di minor rigore ; senza che ne restino turbate in questa, come nel primo

caso, le ragioni per cui il legislatore ha consentita o vie

tata la prova con testimoni in generale entro certi li

miti.

(.1) Vedi, in senso conforme, Cass. Regno 17 luglio 1931 {Foro it., 1932, I, 372) con nota di richiamo ai numerosi precedenti.

In dottrina, si consulti per l'opinione contraria Lessona, Teoria delle prove, II ed., vol. IV, n. 151 e segg. ei vari autori ivi oitati in nota.

This content downloaded from 195.34.78.148 on Tue, 10 Jun 2014 16:34:02 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended