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Sezione II civile; udienza 7 febbraio 1930; Pres. Marracino P., Est. Ronga, P. M. Provera (concl.conf.); Soc. Litografica Italiana (Avv. Papini) c. Tucci (Avv. Auriti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1930), pp. 303/304-307/308Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131092 .
Accessed: 28/06/2014 08:29
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303 PARTE PRIMA 304
Nè miglior sorte può meritare il quinto motivo, col
quale si sostiene che comunque il tantundem da resti
tuire non era soggetto alla legge del concorso. Nel caso
in esame non occorre neppure richiamare l'interpretazio
ne, che già altre volte questo Supremo Collegio ha data
agli art. 7 e 14 della legge 24 maggio 1903 n. 197 sul
concordato preventivo, risolvendo in senso affermativo la
questione se i crediti non pecuni-ri con data anteriore e
con scadenza posteriore alla domanda di concor lato siano
compresi nella procedura concorsuale e debbano essere
soddisfatti alle rispettive scadenze convenzionali con la
percentuale pattuita nel concordato. E' sufficiente ricor
dare quali, per lo statuto personale della Banca di Scon
to, risultante dal concordato da essa concluso e dalla re
lativa sentenza di omologaz.one, la quale per l'art. 4 del
decreto legge 2 febbraio 1922 n. 27 fa stato in confronto
di tutti gli interessati, siano i diritti dei creditori chiro
grafari. Per eifetto del concordato e della sentenza di cui so
pra, nessuna distinzione facendosi tra i creditori di som
me e creditori di titoli, i Mirabelli non potevano speri mentare altro diritto che questo di ottenere a titolo di
acconto ed in contanti la percentuale stabilita, con aesti
matio, riferita alla data della moratoria, ed inoltre il ri
lascio a saldo del noto buono di ricupero. E' quindi vano
invocare una antica giurisprudenza, la quale si riportava
ad un'ipotesi ben diversa da quella che si verifica nella
specie presente, cioè al caso in cui si trattasse di un co
modato o di un deposito regolare di titoli, i quali fos
sero stati alienati prima del dissesto.
Finalmente è palese l'infondatezza del sesto motivo
del ricorso, col quale si sostiene che male la Corte di
appello abbia escluso la compensazione opposta dagli odierni ricorrenti.
Basta all'uopo considerare che secondo il giudizio della
Corte, i Mirabelli avevano già pagato senza riserva di
sorta il debito, che ora intendevano eccepire in compen
sazione, rinunziando cosi implicitamente ma necessaria
mente a questa eccezione, e che l'ipotesi di un errore in
tale pagamento era da escludersi, non ignorando i Mira
belli l'esistenza del loro credito in dipendenza dell'opera zione eseguita mediante la consegna dei titoli. Le rinun
zie ai diritti è vero, non si presumono, ma esse possono bene risultare da fatti incompatibili con la volontà di
farli valere; e l'argomentazione della Corte che il paga mento sia uno di questi fatti è pienamente corretta ed
incensurabile. L'avvenuta volontaria estinzione del de
bito eliminava del tutto la materia di una possibile com
pensazione. Il ricorso va pertanto in ogni sua parte rigettato con
le conseguenze di legge. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL KEGNO.
Sezione II civile ; udienza 7 febbraio 1930 ; Pres. Mar
racino P., Est. Ponga, P. M. Pro vera (conci, conf.) ; Soc. Litografica Italiana (Avv. Papini) c. Tucci (Avv. A uriti).
(Sent, denunciata: App. Milano 17 aprile 1929
Fallimento — Sentenza di retrodatazione — Opposi zione —^Forma — Prosecuzione del giudizio dopo
il concordato (Cod. comm., art. 706; cod. proc. civ.,
art. 36, 37).
Il giudizio di opposizione alla sentenza che determina
provvisoriamente la data di cessazione dei pagamenti
può validamente instaurarsi, purché in confronto del
curatore, o con citazione o per volontaria compari zione delle parti in conseguenza di rinvio al Colle
gio ad opera del giudice delegato, dinanzi al quale, in sede di chiusura del verbale di verificazione, Vop
posizione sia stata verbalmente spiegata. (1) Il detto giudizio di opposizione, da parte di un credi
tore il cui diritto d'ipoteca sia stato contestato ai
sensi dell'art. 709 cod. comm., può essere proseguito
dopo la omologazione del concordato nei confronti del
garante cessionario delle attività fallimentari. (2)
La Corte, ecc. — Col primo mezzo si censura la sen
tenza, perchè non tenne conto della irritualità del giu dizio di opposizione alle sentenze, che avevano stabi
lita la data di cessazione dei pagamenti, perchè, si dice, la opposizione fu proposta verbalmente innanzi il giudice
delegato alla verificazione dei crediti da insinuarsi nel
fallimento, senza quindi che fosse stata formulata con un
vero e proprio atto di citazione, a mente degli art. 35 e
37 cod. proc. civile.
Ma la censura non ha consistenza giuridica. Occorre infatti ricordare che, se è vero che la oppo
sizione suddetta fu sollevata inizialmente innanzi il giu dice delegato ed in sede di verifica dei crediti, è anche
vero però che questi rimise le parti ad udienza fissa al
tribunale competente, sia per quanto riguardava la op
posizione stessa, che per quanto riguardava la decisione
ad emettere circa i crediti contestati.
Ora è rilevante che la opposizione tu formulata in con
traddizione del curatore del fallimento, come prescrive l'art. 706 cod. comm., innanzi il giudice delegato e che
la Corte di merito disse risultare dagli atti, che a se
guito del rinvio ad udienza fissa fatto dal giudice dele
gato, fu il curatore stesso, che, senza sollevare eccezione
sulla ritualità dell'azione, provvide alla iscrizione a ruolo
della causa.
E l'art. 37 cod. proc. civ., invocato dalla ricorrente, a sostegno della censura, detta che uno dei modi nei quali si può portare la causa alla cognizione del magistrato, è
la comparizione volontaria delle parti, la quale rende su
perfluo l'atto di citazione.
Se quindi può esservi la comparizione volontaria delle
parti, come atta ad iniziare un giudizio, a più forte ra
gione è a ritenersi valida unatale comparizione, prescindendo dall'atto di citazione, quando sollevata la controversia in
nanzi un giudice non competente, esse, a seguito di rin
vio dello stesso, compariscano innanzi quello competente e di accordo dànno corso al giudizio, adempiendo le for
malità prescritte, senza sollevare eccezione sulla forma
seguita.
(1) Consulta nello stesso senso App. Catanzaro, 24 agosto 1916 (Foro it., Rep. 1916, voce Fallimento, n. 38).
(2) Sulla trasmissibilità al garente e cessionario anche delle azioni revocatorie, trasm:ssibilità ricordata dalla sentenza ri ferita come base per l'affermazione della massima accolta, si veda Cass. Regno 25 maggio 1929 (1< oro it., 1929, I, 717, con nota).
Infine per la necessità, o meno della definizione del giudi zio di contestazione di crediti prima del concordato, cfr. da ul timo Trib. Roma 28 dicembre 1928 (Foro it., 1929, I, 182) e le sentenze ivi ricordate in nota.
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305 GIURISPRUDENZA. CIVILE E COMMERCIALE 306
Come esattamente rilevò la Corte di merito, l'art. 706
cod. comm. nel primo capoverso, prescrive che le oppo sizioni alla sentenza, che fissa la data di cessazione dei
pagamenti, sono discusse nella stessa udienza, nella quale e fissata la discussione sulle contestazioni sorte in occa
sione della verifica dei crediti, per essere decise con unica
sentenza nel contraddittorio del curatore.
La ragione del disposto di legge sta nella considera
zione che le questioni sollevate, ordinariamente, sono con
nesse fra loro, riflettendosi il più delle volte la fissazione
della data di cessa/ione sul diritto dei portatori dei cre
diti alla insinuazione di questi nella massa fallimentare, secondo la disciplina data dagli art. 707 e segg. dello
stesso codice.
E la legge prescrive il contraddittorio del curatore,
appunto perchè lo stesso ha veste ed è in grado di opporre
tutte le eccezioni, sia nei riguardi della data di cessa
zione dei pagamenti, che per la insinuazione dei crediti,
nell'interesse della massa fallimentare, che egli rappre
senta, che potrebbe essere modificata e vulnerata dalle
conseguenze del duplice giudizio.
L'estremo, che interessa pertanto alla ritualità dello
stesso, è che le istanze siano sollevate nel contradditto
rio del curatore, che ha la rappresentanza della massa e
quindi la capacità giuridica a resistere o meno alle do
mande.
Ammesso quindi che la contestazione sia stata solle
vata nel contraddittorio del curatore, indifferente riesce
il modo come essa fu portata alla cognizione del tribu
nale competente, se in conseguenza di atto di citazione,
per volontaria comparizione delle parti, od in conseguenza
di rinvio delle stesse ad opera del giudice delegato alla
verificazione dei crediti.
Ne è a dire, come abilmente prospetta la ricorrente,
che innanzi il giudice delegato il Tucci espresse solo il
proposito di impugnare le sentenze, che avevano fissata
la data di cessazione ; poiché, come ricorda il resistente
e risulta dal verbale del 14 luglio 1924, il Tucci con
cretamente « impugnò le due sentenze di retrodatazio
ne, perchè senza base di fatto e di diritto » e fu al
lora che il giudice delegato rinviò le parti innanzi il Col
legio comulativamente per la impugnativa delle due sen
tenze, che fissavano la data di cessazione proposta dal
creditore Tucci, e per quella in ordine alla conseguente validità delle ipoteche, che garantivano i crediti dello
stesso, proposta dal curatore del fallimento in danno del
Tucci.
Se quindi posteriormente, in adempimento del rinvio, il curatore provvide alla iscrizione della causa a ruolo, non si ravvisa la violazione della legge del rito denun
ziata.
Col secondo mezzo si censura la sentenza, perchè ri
tenne che, iniziato il giudizio di opposizione contro le
sentenze, che avevano retrodatata la cessazione dei pa
gamenti, potesse quello essere proseguito anche dopo omo
logato il concordato in contraddizione della ricorrente, ri
levataria dello stesso : poiché, si dice, trattandosi di azione
eminentemente fallimentare, questa non può sopravvivere alla chiusura dello stesso.
Ma la ricorrente, per poter dare un fondamento di di
ritto ad una tale doglianza, é costretta a fare un'affer
mazione, che non ha rispondenza in legge : quella cioè
che il concordato non possa validamente definirsi, fino a
quando non sia stata emessa la pronunzia, di cui all'ar
ticolo 706 sui crediti contestati e sulla opposizione alla
sentenza di retrodatazione : onde ne inferisce che debba
il Tucci imputare alla sua negligenza, se, non essendosi
opposto per questo motivo al concordato, questo fu omo
logato, malgrado che non fosse intervenuta quella pro nunzia.
E da osservare che nessuna disposizione di legge im
pone alla definizione del concordato la limitazione asserta
dalla ricorrente: che anzi l'art. 820 cod. comm. detta
che il concordato può aver luogo in ogni stato della pro cedura di fallimento, secondo le ipotesi prevedute nei suc
cessivi articoli in ordine alla adesione dei creditori di esso.
Onde, posto che un concordato intervenga prima che
siano definite alcune delle contestazioni sorte per la ve
rifica di taluni credili, è a ritenere, secondo Un'autore
vole dottrina, che quelli dei creditori, che rimasero con
testati, non debbano da esse risentire pregiudizio e par
tecipare ai vantaggi derivanti dal concordato, quando le contestazioni siano risolte, sia pure posteriormente a
questo, favorevolmente ai creditori.
Analogamente se, come nel caso discusso, la sussistenza
del privilegio derivante dalla ipoteca, che accompagna un
credito contestato nella funzione dell'art. 709 cod. comm.,
dipenda dalla data di cessazione dei pagamenti, la quale,
pur fissata con sentenza, non è rimasta giudicata, perchè
pendente la opposizione consentita dalla legge, non può sostenersi che la omologazione del concordato impedisca la definizione del giudizio di opposizione con il riflesso, che questa può portare sulla sussistenza del privilegio, che conduce al pagamento integrale sugli immobili, gra vati d'ipoteca.
Vuol dire che l'adempimento del concordato non li
bera il possessore degli immobili dal soddisfacimento delle
obbligazioni sugli stessi iscritte, in quanto ne risulti va
lidamente accesa la iscrizione.
Ma nel caso in esame più tangibile è una tale con
seguenza di diritto, poiché del concordato si rese rileva
tala la ricorrente Società Litografica Italiana, cui non si
contesta, come oramai è stabilito per concorde giurispru
denza, passarono le azioni attive, già in corso del fal
limento.
Se quindi le si riconosce il diritto, malgrado la ces
sazione del fallimento, di proseguire la già iniziata con
testazione della validità delle ipoteche, che garantiscono i crediti del Tucci, non si può per converso, in corri
spondenza di tale diritto della Società, negare al Tucci
l'altro correlativo diritto di difendersi con il veder defi
nita la opposizione, in tempo utile sollevata, alle sentenze, che fissarono la data di cessazione dei pagamenti, dalla
cui certezza dipende, secondo il n. 4 dell'art. 709 cod.
comm., la validità delle ipoteche stesse, col diritto al pa
gamento integrale. Le due questioni sono in diretta connessione e dipen
denza e non apparirebbe giusto il trasferimento del di
ritto nella rilevataria a pagare crediti ipotecari con la
percentuale stabilita per quelli chirografarii, senza che
sia giudicato che le ipoteche, accese a garanzia dei cre
diti, siano a considerarsi nulle, come consentite posterior
mente alla data di cessazione dei pagamenti, nelle forme
di legge accertate, estremo ritenuto necessario dall'art. 709
cod. commercio.
Poiché quindi l'azione di opposizione alle sentenze fis
santi la data di cessazione dei pagamenti, fu regolarmente
introdotta, ma non definita prima del concordato, ai fini
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307 PARTE PRIMA 308
del giudizio di contestazione dei crediti, che," lo riguar
dano, il Tucci aveva bene il diritto di proseguirla fino a
vederla giudicata. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 20 gennaio 1930 ; Pres. Pa
trone P., Est. Franco, P. M. Macchiarelli (conci,
conf.) ; Soc. Assicuratrice Industriale (Avv. Corsetti,
Sraffa, Valdata) c. Ditta Chiesa (Avv. Maggio,
Bracali).
(Sent, denunciata: App. Milano 9 dicembre 1927)
Noleggio — Relazione di mare — Procedimento di
verificazione — Forme e termini — Avviso al pub blico — Inosservanza — Effetti (Cod. Comm. art. 516,
517, 518).
L'immediatezza, la pubblicità ed il contraddittorio sono
elementi essenziali del procedimento di verificazione di cui all'art. 518 cod. comm., e Vinosservanza delle
forme e dei termini imperativamente prescritti in
detto articolo toglie alla relazione di mare verificata
ogni efficacia probatoria. (1) L'avviso al pubblico del giorno prefisso per la verifica
zione non può essere sostituito dalla notizia telegra
fica del sinistro data alla società assicuratrice. (2)
La Corte, eco. (Omissis) — Osserva che fondato è
il primo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte
di appello di Milano. L'art. 518 cod. comm. prescrive i termini e le forme
che il presidente del Tribunale, il pretore o l'ufficiale con
solare deve osservare nel procedere alla verificazione dei
fatti esposti dal capitano nella relazione che egli ha l'ob
bligo di fare a norma degli art. 516 e 517 cod. commercio.
L'inosservanza dei termini e delle forme ivi prescritte to
glie l'efficacia di prova precostituita che l'art. 518 dà alla
relazione verificata.
Attiene invero alla sostanza del | rocedimento che esso sia fatto in un termine brevissimo e che il giorno stabi lito per l'inchiesta sia annunziato al pubblico mercè af
fissione di un avviso nei luoghi indicati dalla legge ed anche in altri designati dal magistrato. I precedenti par lamentari circa i deplorati inconvenienti di relazioni con cordate a terra dimostrano che nell'intento di dare carat tere di serietà e di evitare frodi si volle porre un efficace
riparo con la duplice cautela della immediatezza dell'in
chiesta e della pubblicità di essa. L'interpretazione del
citato art. 518 non può non essere rigorosa. Non solo il
precetto della legge è imperativo, il giorno prefisso deve
essere annunziato, ma la natura del rapporto regolato è
tale che sarebbe un non senso ritenere trattarsi di formalità non sostanziali. Infatti la legge deroga alle norme di di
(1-2) Sulla efficacia probatoria in genere della relazione di mare, vedasi Cass. Torino 3 febbraio 1919 (Foro it., 1919, I, 742) con nota di richiami della dottrina e della precedente conforme giurisprudenza anche sulla questione specifica, oggetto della sen tenza che riferiamo. Posteriormente consulta, nello stesso senso della decisione su riportata, App. Catania 13 luglio 1923 in (Foro it., Eep. 1924, voce Noleggio, nn. 182, 183). In senso contrario, per ciò che riguarda l'avviso al pubblico è la sentenza cassata App. Milano 9 dicembre 1927 (Foro it., Rep. 1928 voce Noleggio n, 89),
ritto comune dando valore di prova alle dichiarazioni d'un
interessato, il capitano. Questi invero ha un personale in
teresse a coprire colla fortuna di mare avvenimenti do
vuti eventualmente a sua colpa. Egli inoltre e le persone
dell'equipaggio sono stipendiati dall'armatore o proprieta rio della nave.
Malgrado la probità ben nota dei capitani e degli equi
paggi, naturale è il sospetto che la relazione e le depo
sizioni non siano' obiettive. Ora se la legge per necessità
di cose trattandosi di fatti avvenuti in mare deve dare
al racconto delle persone presenti credibilità sino a prova
contraria, essa però vuole salvaguardare gli altrui diritti
e all'uopo prescrive garanzie di sincerità e di verità. Que
ste garanzìe appunto perchè tali e appunto perchè volute
quale regolamento d'una norma di eccezione sono alla loro
volta assolute e inieclinabili.
Occorre perchè la relazione faccia prova che essa sia
verificata (art. 518, 519), verificazione, la cui necessità
era sentita anche dalle leggi marittime romane : navicu
larius... provincia# judicem adire festinet ac probet apud
eum testibus eventum (S. A... Cod. De Naufragio XI. t. V).
Questa prova fatta senza la presenza degli interessati
e senza che essi abbiano notizia dell'inchiesta nei modi
ritenuti efficaci dalla legge, è svuotata d'ogni contenuto
giuridico, dal momento che il legislatore ha predisposto
l'intervento degli interessati, proprio per smascherare ac
cordi fraudolenti.
Ed a raggiungere tale scopo ha stabilito una pubbli cità larga mercè affissione di un avviso alla porta del
l'ufficio in cui la relazione fu deposta, nei locali della
borsa più vicina, nelle vicinanze del luogo ove la nave
è ancorata oltre che in qualunque altro luogo il magi strato lo ritenga opportuno. Anzi a favorire e ad assicu
sare l'adempimento di queste sue prescrizioni, il legisla tore esonera l'avviso da ogni spesa. E sempre nell'intento
di rendere possibile la cooperazione degli interessati alla
ricerca del vero, autorizzi chiunque a presentarsi e ad
assistere in loro nome senza mandato agli atti della ve
rificazione : una negotiorum gestio in un procedimento avanti l'autorità giudiziaria, anche essa eccezionale.
E' insomma il contraddittorio a cui mira la legge, il
controllo immediato di coloro ai quali può essere di nocu
mento il risultato in un senso piuttosto che in un altro
d'una prova precostituita, istituto analogo alla prova testi
moniale ad futuram memoriam di cui all'art. 251 cod.
proc. civile.
E come nel predetto istituto e nell'atto della perizia, di cui all'art. 71 cod. comm. è essenziale la citazione della
parte contraria, qui è essenziale lo avviso che, essendo
ancora ignota la parte contraria, è rivolto come bando
alla generalità. La sentenza impugnata ha violato apertamente l'art. 518
dicendo che è nei poteri discrezionali del presidente fare affiggere o no l'avviso, quando invece la legge gliene ta obbligo imperativo e non gli concede una facoltà.
Nè gli usi accampati dal resistente possono avere ef
ficacia abrogativa, essendo prima fonte di diritto in ma
teria di commercio le leggi commerciali. Gli usi contrari
alla legge devono essere repressi, non favoriti. Infine l'av
viso telegrafico del sinistro fatto alla Società Assicura
trice Industriale non può confondersi con quello dell'in
chiesta, che neppure sarebbe stato possibile, dato l'inter
vallo di minuti tra l'ora in cui essa fu stabilita e quella in cui fu eseguita.
Per questi motivi, cassa, ecc.
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