Sezione III civile; udienza 15 luglio 1929; Pres. Piola Caselli P., Est. Lacava, P. M. Conforti(concl. conf.); Fragalà (Avv. Natoli) c. Camardi (Avv. Castellett)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1930), pp. 93/94-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131022 .
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tìltlRiSPitUD ENZA CIVILE E COMMERCIALE 94
Ad ogni modo, a volerla considerare me io superficial
mente, la sentenza si regge sopra altro apprezzamento. La responsabilità del Ricchi non era basata sull'arti
colo 81 del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3043, il
quale crea una presunzione, che si esaurisce nell'orbita di
quella disposizione e delle successive e che comunque
commina una sola pena, solvibile civilmente e sussidia
riamente dal proprietario identificato al momento della
contravvenzione elevata contro il conducente.
A lui venne invece ascritta una responsabilità penale, di diritto comune ai termini dell'art. 60 cod. penale. Se
il Ricchi non era più proprietario, come la sentenza non
dubitò che non fosse, egli doveva e poteva dimostrarlo,
impugnando per proprio conto, il decreto penale. Avrebbe
conseguito così il proscioglimento ed evitato il danno.
Questo disse anche il pretore, e ben disse. Il danneg
giato non può disinteressarsi dello sviluppo degli eventi,
pensando che, tanto, deve pagare altri. Egli non ha di
ritto di chiamare responsabili i terzi, quando trascuri ciò
che è atto a rimuovere il danno e che secondo le circo
stanze è in suo potere, salva la rivalsa dello stesso. In
tal caso la causa principale del suo danno è lui.
Ora il Ricchi non solo non adempì all'obbligo solidale
della trascrizione del passaggio di proprietà (art. 43 de
creto predetto), ma si mantenne del tutto inerte di fronte
ad una imputazione penale di diritto comune, che poteva
invece combattere con successo e che mai poteva riguar
dare il Tomassini, in quanto egli era insieme proprietario e conducente.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione III civile ; udienza 15 luglio 1929 ; Pres. Piola Ca
selli P., Est. Lacava, P. M. Conforti (conci, conf.);
Fragalà (Avv. Natoli) c. Camardi (Avv. Castellett).
(Sent, denunciata : App. Catania 10 agosto 1928)
Esecuzione iiiimoMliare — Locazione dell'immobile
— O|iponiltililà all'aggiudicatario — Azione di si
mulazione e azione di frode — Ijoro indipendenza — Presunzione di frode — Prova contraria —
Elementi di giudizio — Anticipazione di (itti Cod.
proc. civ., art. 687).
Indipendentemente dalVipotesi di frode presunta previ
sta dal primo capoverso dell'art. 687 cod. proc. civ.,
Vaggiudicatario può proporre azione di simulazione
di una locazione stipulata dal debitore espropriato,
semprechè tale locazione sia opponibile ad esso aggiu
dicatario per essere di data certa anteriore al pre
cetto. (1) Ad escludere la presunzione di frode di cui all'art. 687
primo capoverso cod. proc. civ. non pub il giudice,
senza giustificato motivo, far ricorso ad elementi di
valutazione del fitto diversi da quelli previsti in detta
norma, cioè la perizia o le locazioni precedenti. (2)
(1) Sulla questione non ci constano precedenti precisi. Si
cfr. tuttavia App. Bari 13 maggio 1927 (Foro it., Bep. 1937, voce
Esecuz. imwi., n. 49) e App. Napoli 24 aprile 1907 (id., Rep. 1907, voce cit., n. 119).
(2) Si veda, per l'ammissibilità in genere agli effetti della
presunzione di frode in discorso di altri elementi di convinzione
Agli effetti del citato articolo, secondo capoverso, costi
tuisce pagamento anticipato di canone, non opponi
bile all' aggiudicatario, anche quello che avviene me
diante concessione in fitto dell' immobile espropriato ad un creditore contro compensazione del debito con
le pigioni future. (3)
La Corte, eco. — Il ricorso merita di essere accolto"
La Corte di merito nei rapporti del ricorrente era
chiamata a pronunziare su di una domanda di simulazione
dell'atto di locazione Abate a Camardi, sulla deduzione su
bordinata che lo stesso atto di locazione era stato fatto
in frode, e doveva perciò essere revocato, e, in ogni caso,
sull'inopponibilità al Fragalà dei fitti, che si dicevano an
ticipatamente pagati dal Camardi quale conduttore del
fondo espropriato in danno dell'Abate, ed aggiudicato al
Fragalà.
Primo errore delle Corte è stato di rigettare la do
manda di simulazione, ritenendo a ciò bastevole quanto
aveva osservato in ordine all'altra domanda di simulazione
spiegata dall'Abate, che cioè l'atto, in quanto era con
fermato dalla contro-dichiarazione, conteneva un vero con
tratto di locazione. Ma 1' Abate aveva sostenuto che la
simulazione dell'atto fosse soltanto relativa, per avere vo
luto egli e il Camardi concludere un contratto diverso da
quello apparente di locazione, méntre il Fragalà aveva
poggiato la sua azione sul presupposto che con quell'atto
l'Abate e il Camardi nulla avevano voluto, e quindi nulla
avevano stipulato, e solo avevano inteso di foggiare una
inesistente locazione per frodare i creditori, e chiunque
avesse potuto aver diritto ai frutti in caso di un'even
tuale subastazione. È evidente che non poteva la Corte
di merito accomunare le due istanze di simulazione senza
confondere due pretese autonome, aventi ciascuna un con
tenuto diverso dall'altra, e tendenti ad ottenere dal giu
dice la tutela di interessi, che, in sostanza, si elidevano,
poiché l'assunto dell'Abate mirava a far dichiarare l'esi
stenza di un rapporto, per quanto diverso dalla locazione,
mentre quello del Fragalà era che verun rapporto era
stato posto in essere dai contraenti, nemmeno quello af
fermato dall'Abate. In ordine allo stesso punto ha del
pari erroneamente ritenuto la Corte di merito, che in ogni
caso al Fragalà spettava soltanto l'azione di frode ai sensi
dell'art. 687 cod. proc. civile. Anche il deliberatario può
avere l'interesse di far dichiarare la simulazione di un
contratto di locazione stipulato dal debitore, pur non ver
sandosi nell'ipotesi di frode presunta regolata dal primo
capov. dell'art. 687 cod. proc. civile. Tale interesse sus
siste quando ricorra invece l'ipotesi prevista dalla prima
parte dell'art. 687 cod. proc. civ., che attribuisce effica
cia alle locazioni fatte dal precedente proprietario, purché
abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto,
e di ogni mezzo di prova A pp. Venezia 30 ottobre 1923 (Foro
it., Rep. 1925, voce Esecuz. imiti., n. 53); Cass. Napoli 31 mag
gio 1920 (id., Rep. 1921, voce cit., n. 27); App. Venezia 7 giu
gno 1904 (id. Eep. 1904, voce cit., n. 163).
(3) Per un caso analogo si veda Cass. Roma 27 gennaio 1902
(Foro it., 1902, I, 430, con nota). Nel senso poi che la disposizione dell'art. 687 cod. proc.
civ. si applica anche alla cessione di fitti, Cass. Firenze 16 giu
gno 1906 (Foro it., 1906, I, 1367, con nota di giurisprudenza e
dottrina). È stata poi ritenuta la efficacia erga omnes delle anticipa
zioni di fitti per un tempo non superiore al triennio : cosi la
Corte d'appello di Trani 9 agosto 1920 (Foro it., 1920, I, 761, con nota).
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96 PARTE PRIMA 96
poiché in questa ipotesi, se le locazioni hanno uua durata
minore dei nove anni, e il fitto non è inferiore di un terzo
a quello risultante da perizia e da locazioni precedenti, il
deliberatario non può rimanere indifeso con ro l'atto si
mulato, col quale il debitore ha cercato di appropriarsi dei
frutti del fondo spettanti al deliberatario dal giorno del
l'aggiudicazione. Or nella specie è pacifico che il contratto di locazione
fu registrato il 15 marzo 1924, prima della notifica del
precetto immobiliare, avvenuta il 1° settembre dello stesso
anno, e fu fissata la durata di esso per anni sei, per modo che ben poteva ammettersi l'azione di simulazione
qualora fosse risultato non versarsi nell'ipotesi di frode
presunta regolata dal primo capov. dell'art. 687 cod. proc.
civ., come infatti ha ritenuto la Corte di merito nell'esa
mi nare la seconda deduzione del ricorrente. Ma anche
nella valutazione di tale deduzione ha errato la Corte di
merito per avere arbitrariamente fondato il suo convinci
mento sulla media dei prezzi del decennio 1914-1924, e
dichiarato solo per questo superflua la perizia chiesta dal
Fraga]à. Non poteva la Corte di merito ricorrere ad una
fonte, come quella della media decennale, non dei fitti, ma dei prodotti, senza esporre le ragioni che a ciò l'in
ducevano. L'art. 687 cap. 1° cod. proc. civ., stabilisce
che gli elementi per accertare se il fitto sia inferiore di
un terzo a quello reale debbono risultare da perizia o da
locazioni precedenti. Or la Corte di merito si è limitata ad affermare che
il calcolo doveva farsi sulla base del decennio anteriore
al 1924, cioè della media 1914-1924, e che in tale pe riodo non si poteva avere un estaglio superiore al conve
nuto, sopra una produzione media di ett. 197,29 di vino, e quintali 33 di nocciole con i prezzi di lire 73 per etto
litro di vino e di lire 189 per quintale di nocciole, quali
prezzi risultavano dai listini della Camera di commercio.
Ma la Corte di merito, ricorrendo ad elementi diversi dalla
perizia e dalle locazioni precedenti, voluti dall'art. 687, doveva dire i motivi, che a ciò la consigliavano, posto che
non è nella legge il criterio della media decennale della
produzione, ed occorreva risultasse perchè si preferiva, nel caso concreto, una media della produzione a quella dei fitti, ed una media decennale ad una maggiore o mi
nore della decennale.
Da ciò deriva, relativamente allo stesso punto, che la
Corte di merito non dava sufficente ragione della sua de
cisione col ritenere superflua la perizia, e, d'altra parte, violava l'art. 687, col soggiungere che il Fragalà con la
scorta del bando di vendita aveva commisurato bene il
valore dei fondi, introducendo così una limitazione nei di
ritti del deliberatario, la quale limitazione non è nella legge.
Esaminando, infine, l'ultima deduzione del Fragalà,
l'impugnata sentenza ha escluso che nella specie ricorresse
l'ipotesi di un pagamento di fitti, inopponibile al compra
tore, ai termini dell'ultimo capov. dell'art. 687 cod. proc.
civ., in quanto in questa norma si parla di fitto pagato, e non sotto la forma di estinzione di un debito a titolo
di fitto ed anteriore all'espropriazione. Ha soggiunto l'im
pugnata sentenza, che il legislatore vuole impedire che il
debitore, prima che si inizii una espropriazione, tragga un profitto diretto e personale, riscuotendo l'estaglio con
anticipazione, e ciò sarebbe a danno della massa dei cre
ditori, che sui mobili e redditi del debitore hanno diritto
di trovare la comune garantia, ma, se, come nel caso, il
debitore, lungi dal ricevere un vantaggio esclusivamente
suo personale, paga con l'estaglio un creditore, come l'Abate
ha fatto col Camardi, per evitare ohe costui perda il suo
credito, facendogli godere a titolo di locazione, uno o due
fondi, non v'è più il motivo, che determina lo spirito di
quella norma.
L'erroneità di queste considerazioni è evidente, sia dal
punto di vista economico, che da quello giuridico. Ricava
un vantaggio il debitore tanto col farsi pagare anticipa
tamente dal conduttore i fitti, quanto con l'estinguere un
suo debito verso il conduttore col calcolare anticipatamente
i fitti ; in entrambe le ipotesi egli si appropria i frutti del
fondo locato, prima che questo li abbia prodotti. Ed in
ciò sta lo spirito animatore della disposizione in esame,
perchè è volontà del legislatore che dal giorno dell'aggiu
dicazione i frutti dell'immobile vadano a beneficio del com
pratore, affinchè questi insieme con la proprietà abbia il
godimento effettivo dell'immobile, salvo che il precedente
proprietario abbia fatto suoi i frutti secondo la consuetu
dine locale.
L'ultimo capov. dell'art. 687 cod. proc. civ. contiene
evidentemente una norma particolare intesa a regolare i
rapporti tra deliberatario e conduttore appunto perchè i
frutti del fondo sono del precedente proprietario sino a
quando il diritto di proprietà dell'immobile rimane presso
di lui, ma se egli in qualunque modo e sotto qualunque
forma di pagamento vincola i frutti futuri, cessando la
proprietà con l'aggiudicazione a favore del deliberatario, e divenendo questi proprietario del fondo, i frutti appar
tengono al nuovo proprietario, fatta eccezione per quelli alienati in conformità della consuetudine. Questo vuol dire
che con l'espressione « pagamento dei fitti. .. anticipati »
l'art. 687 cod. proc. civ. ha inteso riferirsi a qualunque forma di pagamento, intesa la parola « pagamento » in
senso lato, non solo quale prestazione di una somma di
danaro, ma quale prestazione diretta all'adempimento di
un'obbliga-'ione con conseguente estinzione di essa, così
come erasi pattuito tra l'Abate e il Camardi in ordine
all'estinzione del debito dell'Abate verso il Camardi per
compensazione con i fitti dovuti dal Camardi.
Pertanto la denunziata sentenza deve essere cassata
con le conseguenze di legge. Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.
Sezione I civile ; udienza 12 luglio 1929 ; Pres. Venzi P., Est. Casati, P. M. Dattino (conci, eonf.) ; Frau
(Avv. Baratelli, Lavezzeri, Soleri, Vergiati) c.
Gremmo (Avv. Madon, Mottura).
(Sent, denunciata : App. Torino 9 giugno 1928)
Prova testimoniale — Scrittura — Impossibilità «li
procurarsela — Relazione adulterina fra obbli
gato e creditrice — Ammissibilità della prova (Cod.
civ., art. 1348).
Costituisce impossibilità morale a procurarsi la prova scritta di un1 obbligazione atta a determinare l'am
missione della prova testimoniale, la relazione adul
terina fra l'obbligato e la creditrice. (1)
(1) Vedi, da ultimo, per l'applicazione dell'art. 1348 a casi di
impossibilità morale di procurarsi la prova scritta ; App. Mila no 19 febbraio 1929 (Foro it., 1929, I, 879) e i precedenti ivi richiamati in nota.
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