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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione III civile; udienza 15 luglio 1929;...

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione III civile; udienza 15 luglio 1929; Pres. Piola Caselli P., Est. Lacava, P. M. Conforti (concl. conf.); Fragalà (Avv. Natoli) c. Camardi (Avv. Castellett) Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1930), pp. 93/94-95/96 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23131022 . Accessed: 28/06/2014 08:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 08:57:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione III civile; udienza 15 luglio 1929; Pres. Piola Caselli P., Est. Lacava, P. M. Conforti (concl. conf.); Fragalà (Avv. Natoli)

Sezione III civile; udienza 15 luglio 1929; Pres. Piola Caselli P., Est. Lacava, P. M. Conforti(concl. conf.); Fragalà (Avv. Natoli) c. Camardi (Avv. Castellett)Source: Il Foro Italiano, Vol. 55, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1930), pp. 93/94-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23131022 .

Accessed: 28/06/2014 08:57

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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tìltlRiSPitUD ENZA CIVILE E COMMERCIALE 94

Ad ogni modo, a volerla considerare me io superficial

mente, la sentenza si regge sopra altro apprezzamento. La responsabilità del Ricchi non era basata sull'arti

colo 81 del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3043, il

quale crea una presunzione, che si esaurisce nell'orbita di

quella disposizione e delle successive e che comunque

commina una sola pena, solvibile civilmente e sussidia

riamente dal proprietario identificato al momento della

contravvenzione elevata contro il conducente.

A lui venne invece ascritta una responsabilità penale, di diritto comune ai termini dell'art. 60 cod. penale. Se

il Ricchi non era più proprietario, come la sentenza non

dubitò che non fosse, egli doveva e poteva dimostrarlo,

impugnando per proprio conto, il decreto penale. Avrebbe

conseguito così il proscioglimento ed evitato il danno.

Questo disse anche il pretore, e ben disse. Il danneg

giato non può disinteressarsi dello sviluppo degli eventi,

pensando che, tanto, deve pagare altri. Egli non ha di

ritto di chiamare responsabili i terzi, quando trascuri ciò

che è atto a rimuovere il danno e che secondo le circo

stanze è in suo potere, salva la rivalsa dello stesso. In

tal caso la causa principale del suo danno è lui.

Ora il Ricchi non solo non adempì all'obbligo solidale

della trascrizione del passaggio di proprietà (art. 43 de

creto predetto), ma si mantenne del tutto inerte di fronte

ad una imputazione penale di diritto comune, che poteva

invece combattere con successo e che mai poteva riguar

dare il Tomassini, in quanto egli era insieme proprietario e conducente.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile ; udienza 15 luglio 1929 ; Pres. Piola Ca

selli P., Est. Lacava, P. M. Conforti (conci, conf.);

Fragalà (Avv. Natoli) c. Camardi (Avv. Castellett).

(Sent, denunciata : App. Catania 10 agosto 1928)

Esecuzione iiiimoMliare — Locazione dell'immobile

— O|iponiltililà all'aggiudicatario — Azione di si

mulazione e azione di frode — Ijoro indipendenza — Presunzione di frode — Prova contraria —

Elementi di giudizio — Anticipazione di (itti Cod.

proc. civ., art. 687).

Indipendentemente dalVipotesi di frode presunta previ

sta dal primo capoverso dell'art. 687 cod. proc. civ.,

Vaggiudicatario può proporre azione di simulazione

di una locazione stipulata dal debitore espropriato,

semprechè tale locazione sia opponibile ad esso aggiu

dicatario per essere di data certa anteriore al pre

cetto. (1) Ad escludere la presunzione di frode di cui all'art. 687

primo capoverso cod. proc. civ. non pub il giudice,

senza giustificato motivo, far ricorso ad elementi di

valutazione del fitto diversi da quelli previsti in detta

norma, cioè la perizia o le locazioni precedenti. (2)

(1) Sulla questione non ci constano precedenti precisi. Si

cfr. tuttavia App. Bari 13 maggio 1927 (Foro it., Bep. 1937, voce

Esecuz. imwi., n. 49) e App. Napoli 24 aprile 1907 (id., Rep. 1907, voce cit., n. 119).

(2) Si veda, per l'ammissibilità in genere agli effetti della

presunzione di frode in discorso di altri elementi di convinzione

Agli effetti del citato articolo, secondo capoverso, costi

tuisce pagamento anticipato di canone, non opponi

bile all' aggiudicatario, anche quello che avviene me

diante concessione in fitto dell' immobile espropriato ad un creditore contro compensazione del debito con

le pigioni future. (3)

La Corte, eco. — Il ricorso merita di essere accolto"

La Corte di merito nei rapporti del ricorrente era

chiamata a pronunziare su di una domanda di simulazione

dell'atto di locazione Abate a Camardi, sulla deduzione su

bordinata che lo stesso atto di locazione era stato fatto

in frode, e doveva perciò essere revocato, e, in ogni caso,

sull'inopponibilità al Fragalà dei fitti, che si dicevano an

ticipatamente pagati dal Camardi quale conduttore del

fondo espropriato in danno dell'Abate, ed aggiudicato al

Fragalà.

Primo errore delle Corte è stato di rigettare la do

manda di simulazione, ritenendo a ciò bastevole quanto

aveva osservato in ordine all'altra domanda di simulazione

spiegata dall'Abate, che cioè l'atto, in quanto era con

fermato dalla contro-dichiarazione, conteneva un vero con

tratto di locazione. Ma 1' Abate aveva sostenuto che la

simulazione dell'atto fosse soltanto relativa, per avere vo

luto egli e il Camardi concludere un contratto diverso da

quello apparente di locazione, méntre il Fragalà aveva

poggiato la sua azione sul presupposto che con quell'atto

l'Abate e il Camardi nulla avevano voluto, e quindi nulla

avevano stipulato, e solo avevano inteso di foggiare una

inesistente locazione per frodare i creditori, e chiunque

avesse potuto aver diritto ai frutti in caso di un'even

tuale subastazione. È evidente che non poteva la Corte

di merito accomunare le due istanze di simulazione senza

confondere due pretese autonome, aventi ciascuna un con

tenuto diverso dall'altra, e tendenti ad ottenere dal giu

dice la tutela di interessi, che, in sostanza, si elidevano,

poiché l'assunto dell'Abate mirava a far dichiarare l'esi

stenza di un rapporto, per quanto diverso dalla locazione,

mentre quello del Fragalà era che verun rapporto era

stato posto in essere dai contraenti, nemmeno quello af

fermato dall'Abate. In ordine allo stesso punto ha del

pari erroneamente ritenuto la Corte di merito, che in ogni

caso al Fragalà spettava soltanto l'azione di frode ai sensi

dell'art. 687 cod. proc. civile. Anche il deliberatario può

avere l'interesse di far dichiarare la simulazione di un

contratto di locazione stipulato dal debitore, pur non ver

sandosi nell'ipotesi di frode presunta regolata dal primo

capov. dell'art. 687 cod. proc. civile. Tale interesse sus

siste quando ricorra invece l'ipotesi prevista dalla prima

parte dell'art. 687 cod. proc. civ., che attribuisce effica

cia alle locazioni fatte dal precedente proprietario, purché

abbiano data certa anteriore alla notificazione del precetto,

e di ogni mezzo di prova A pp. Venezia 30 ottobre 1923 (Foro

it., Rep. 1925, voce Esecuz. imiti., n. 53); Cass. Napoli 31 mag

gio 1920 (id., Rep. 1921, voce cit., n. 27); App. Venezia 7 giu

gno 1904 (id. Eep. 1904, voce cit., n. 163).

(3) Per un caso analogo si veda Cass. Roma 27 gennaio 1902

(Foro it., 1902, I, 430, con nota). Nel senso poi che la disposizione dell'art. 687 cod. proc.

civ. si applica anche alla cessione di fitti, Cass. Firenze 16 giu

gno 1906 (Foro it., 1906, I, 1367, con nota di giurisprudenza e

dottrina). È stata poi ritenuta la efficacia erga omnes delle anticipa

zioni di fitti per un tempo non superiore al triennio : cosi la

Corte d'appello di Trani 9 agosto 1920 (Foro it., 1920, I, 761, con nota).

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96 PARTE PRIMA 96

poiché in questa ipotesi, se le locazioni hanno uua durata

minore dei nove anni, e il fitto non è inferiore di un terzo

a quello risultante da perizia e da locazioni precedenti, il

deliberatario non può rimanere indifeso con ro l'atto si

mulato, col quale il debitore ha cercato di appropriarsi dei

frutti del fondo spettanti al deliberatario dal giorno del

l'aggiudicazione. Or nella specie è pacifico che il contratto di locazione

fu registrato il 15 marzo 1924, prima della notifica del

precetto immobiliare, avvenuta il 1° settembre dello stesso

anno, e fu fissata la durata di esso per anni sei, per modo che ben poteva ammettersi l'azione di simulazione

qualora fosse risultato non versarsi nell'ipotesi di frode

presunta regolata dal primo capov. dell'art. 687 cod. proc.

civ., come infatti ha ritenuto la Corte di merito nell'esa

mi nare la seconda deduzione del ricorrente. Ma anche

nella valutazione di tale deduzione ha errato la Corte di

merito per avere arbitrariamente fondato il suo convinci

mento sulla media dei prezzi del decennio 1914-1924, e

dichiarato solo per questo superflua la perizia chiesta dal

Fraga]à. Non poteva la Corte di merito ricorrere ad una

fonte, come quella della media decennale, non dei fitti, ma dei prodotti, senza esporre le ragioni che a ciò l'in

ducevano. L'art. 687 cap. 1° cod. proc. civ., stabilisce

che gli elementi per accertare se il fitto sia inferiore di

un terzo a quello reale debbono risultare da perizia o da

locazioni precedenti. Or la Corte di merito si è limitata ad affermare che

il calcolo doveva farsi sulla base del decennio anteriore

al 1924, cioè della media 1914-1924, e che in tale pe riodo non si poteva avere un estaglio superiore al conve

nuto, sopra una produzione media di ett. 197,29 di vino, e quintali 33 di nocciole con i prezzi di lire 73 per etto

litro di vino e di lire 189 per quintale di nocciole, quali

prezzi risultavano dai listini della Camera di commercio.

Ma la Corte di merito, ricorrendo ad elementi diversi dalla

perizia e dalle locazioni precedenti, voluti dall'art. 687, doveva dire i motivi, che a ciò la consigliavano, posto che

non è nella legge il criterio della media decennale della

produzione, ed occorreva risultasse perchè si preferiva, nel caso concreto, una media della produzione a quella dei fitti, ed una media decennale ad una maggiore o mi

nore della decennale.

Da ciò deriva, relativamente allo stesso punto, che la

Corte di merito non dava sufficente ragione della sua de

cisione col ritenere superflua la perizia, e, d'altra parte, violava l'art. 687, col soggiungere che il Fragalà con la

scorta del bando di vendita aveva commisurato bene il

valore dei fondi, introducendo così una limitazione nei di

ritti del deliberatario, la quale limitazione non è nella legge.

Esaminando, infine, l'ultima deduzione del Fragalà,

l'impugnata sentenza ha escluso che nella specie ricorresse

l'ipotesi di un pagamento di fitti, inopponibile al compra

tore, ai termini dell'ultimo capov. dell'art. 687 cod. proc.

civ., in quanto in questa norma si parla di fitto pagato, e non sotto la forma di estinzione di un debito a titolo

di fitto ed anteriore all'espropriazione. Ha soggiunto l'im

pugnata sentenza, che il legislatore vuole impedire che il

debitore, prima che si inizii una espropriazione, tragga un profitto diretto e personale, riscuotendo l'estaglio con

anticipazione, e ciò sarebbe a danno della massa dei cre

ditori, che sui mobili e redditi del debitore hanno diritto

di trovare la comune garantia, ma, se, come nel caso, il

debitore, lungi dal ricevere un vantaggio esclusivamente

suo personale, paga con l'estaglio un creditore, come l'Abate

ha fatto col Camardi, per evitare ohe costui perda il suo

credito, facendogli godere a titolo di locazione, uno o due

fondi, non v'è più il motivo, che determina lo spirito di

quella norma.

L'erroneità di queste considerazioni è evidente, sia dal

punto di vista economico, che da quello giuridico. Ricava

un vantaggio il debitore tanto col farsi pagare anticipa

tamente dal conduttore i fitti, quanto con l'estinguere un

suo debito verso il conduttore col calcolare anticipatamente

i fitti ; in entrambe le ipotesi egli si appropria i frutti del

fondo locato, prima che questo li abbia prodotti. Ed in

ciò sta lo spirito animatore della disposizione in esame,

perchè è volontà del legislatore che dal giorno dell'aggiu

dicazione i frutti dell'immobile vadano a beneficio del com

pratore, affinchè questi insieme con la proprietà abbia il

godimento effettivo dell'immobile, salvo che il precedente

proprietario abbia fatto suoi i frutti secondo la consuetu

dine locale.

L'ultimo capov. dell'art. 687 cod. proc. civ. contiene

evidentemente una norma particolare intesa a regolare i

rapporti tra deliberatario e conduttore appunto perchè i

frutti del fondo sono del precedente proprietario sino a

quando il diritto di proprietà dell'immobile rimane presso

di lui, ma se egli in qualunque modo e sotto qualunque

forma di pagamento vincola i frutti futuri, cessando la

proprietà con l'aggiudicazione a favore del deliberatario, e divenendo questi proprietario del fondo, i frutti appar

tengono al nuovo proprietario, fatta eccezione per quelli alienati in conformità della consuetudine. Questo vuol dire

che con l'espressione « pagamento dei fitti. .. anticipati »

l'art. 687 cod. proc. civ. ha inteso riferirsi a qualunque forma di pagamento, intesa la parola « pagamento » in

senso lato, non solo quale prestazione di una somma di

danaro, ma quale prestazione diretta all'adempimento di

un'obbliga-'ione con conseguente estinzione di essa, così

come erasi pattuito tra l'Abate e il Camardi in ordine

all'estinzione del debito dell'Abate verso il Camardi per

compensazione con i fitti dovuti dal Camardi.

Pertanto la denunziata sentenza deve essere cassata

con le conseguenze di legge. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione I civile ; udienza 12 luglio 1929 ; Pres. Venzi P., Est. Casati, P. M. Dattino (conci, eonf.) ; Frau

(Avv. Baratelli, Lavezzeri, Soleri, Vergiati) c.

Gremmo (Avv. Madon, Mottura).

(Sent, denunciata : App. Torino 9 giugno 1928)

Prova testimoniale — Scrittura — Impossibilità «li

procurarsela — Relazione adulterina fra obbli

gato e creditrice — Ammissibilità della prova (Cod.

civ., art. 1348).

Costituisce impossibilità morale a procurarsi la prova scritta di un1 obbligazione atta a determinare l'am

missione della prova testimoniale, la relazione adul

terina fra l'obbligato e la creditrice. (1)

(1) Vedi, da ultimo, per l'applicazione dell'art. 1348 a casi di

impossibilità morale di procurarsi la prova scritta ; App. Mila no 19 febbraio 1929 (Foro it., 1929, I, 879) e i precedenti ivi richiamati in nota.

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