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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione III civile; udienza 27 luglio 1931;...

Date post: 12-Jan-2017
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Sezione III civile; udienza 27 luglio 1931; Pres. Biscaro P., Est. Macedonio, P. M. Pittalis (concl. conf.); Comune di Napoli (Avv. Municchi, Gianturco, Del Monte) c. Rescigno (Avv. De Ruggiero) Source: Il Foro Italiano, Vol. 57, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1932), pp. 177/178-179/180 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23128122 . Accessed: 11/06/2014 08:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.190 on Wed, 11 Jun 2014 08:53:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezione III civile; udienza 27 luglio 1931; Pres. Biscaro P., Est. Macedonio, P. M. Pittalis (concl. conf.); Comune di Napoli (Avv.

Sezione III civile; udienza 27 luglio 1931; Pres. Biscaro P., Est. Macedonio, P. M. Pittalis (concl.conf.); Comune di Napoli (Avv. Municchi, Gianturco, Del Monte) c. Rescigno (Avv. De Ruggiero)Source: Il Foro Italiano, Vol. 57, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1932), pp. 177/178-179/180Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23128122 .

Accessed: 11/06/2014 08:53

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 178

dito dell'imposta sui materiali da costruzione ed un'altra

censura per mancanza di motivazione circa la determina

zione del quantitativo di ciascuno degli altri cespiti di

riscossione.

Relativamente alla prima di tali censure è da rilevare

che il lodo arbitrale, dopo avere premesso che per la de

terminazione del nuovo canone doveva tenersi conto delle

tre imposte di consumo sul vino e bevande, sulle carni

è sui materiali da costruzione e dopo avere stabilito il

presunto reddito per le prime due di tali imposte, deter

minò poi in lire 80.000 globalmente il reddito presunto di « altre imposte > e delle tasse comunali di mattazione,

peso pubblico pedatico occupazione di spiazzi ed aree pub bliche. La difesa del Carcone ha sostenuto che nell'espres sione « altre imposte » il lodo abbia tenuto presente ap

punto l'imposta di consumo sui materiali da costruzione.

Ciò può anche essere, quantunque sia strano l'uso del

plurale in riferimento ad un'altra sola imposta. Ma, an

che se il termine « altre imposte » possa ritenersi riferi

bile all'imposta di consumo sui materiali da costruzione, il lodo resta pur sempre censurabile al riguardo per avere

omesso di indicare lo specifico reddito presumibile per

quell'imposta.

Passando all'esame dell'altra censura, con cui si la

menta, mancanza di motivazione, essa non può essere te

nuta in conto che a riguardo della determinazione del

reddito presunto dall'imposta sul vino ed altre bevande

ed a riguardo della determinazione globale in lire 80.000

del reddito presunto attribuito, come già si è accennato, ad « altre imposte » ed alle suddette tasse comunali. In

vero circa la determinazione dei redditi presumibilmente attribuibili all'imposta sulle carni il Comune non può do

lersi, perchè pel gettito di tale imposta, quanto alle carni, il lodo fu anche più largo delle richieste del Comune, avendo fissato un reddito di lire 80.000, mentre il Co

mune aveva nelle sue comparse proposto prima lire 79.745

e poi lire 76.516.05, e quanto ai salami ed allo strutto

segui precisamente le proposte del Comune fissando il

presunto reddito in lire 25.300. Ma per le altre due an

zidette partite è senza dubbio fondata la censura di di

fetto di motivazione, che il regio decreto-legge 25 gennaio 1931 n. 36, ammissivo del ricorso per cassazione, eviden

temente consente col richiamare l'art. 32 dello stesso co

dice, il quale espressamente si riferisce all'antecedente

delle decisioni arbitrali.

Per il vino e le bevande il Comune sosteneva doversi

stabilire un presunto reddito di lire 80.500 quadruplo dell'antecedente dazio di consumo, mentre il Carcone am

metteva per il vino un presunto reddito di sole lire 23.977.88

più il reddito per le bevande che dagli scritti defensio

nali delle parti risulterebbe concordemente riconosciuto

in lire 12.779 annue. 11 lodo arbitrale fissò globalmente

per vino ed altre bevande lire 52.000 ; ma tale determi

nazione non è sufficientemente giustificata dall'afferma

zione del lodo, che la determinazione sia stata fatta in

base ai dati statistici degli anni precedenti, ai nuovi me

todi di riscossione, alle condizioni topografiche, demogra fiche e sociali del Comune, e più specialmente tenendosi

pel vino conto dell'aumento della massa imponibile e dei

contribuenti.

La motivazione delle decisioni giudiziarie, sebbene

quanto al lodo di arbitri amichevoli compositori possa es

sere anche sommaria, deve per altro sempre essere tale

da manifestare il nesso logico fra la decisione adottata e

i criteri che l'abbiano determinata. E nel caso in esame

il lodo mancò nel non specificare quali fossero in concreto

i dati statistici degli anni antecedenti e su quali basi ri

tenesse dover presumere l'aumento della massa imponi bile e dei contribuenti e nel non dichiarare inoltre il

quantitativo di tali aumenti e l'efficienza sp'ecifica dei

medesimi rispetto al reddito dell'imposta di consumo sul

vino.

Quanto alla cifra complessivamente stabilita in lire

80.000, quale reddito delle « altre imposte » è da rilevare

che il Comune per le tasse comunali non toccate dal sur

richiamato regio decreto 20 marzo 1930, sosteneva un

reddito presunto di lire 85.000 in base al ricavato netto

degli anni precedenti. Ora invano nel lodo si cercherebbe

una qualsiasi spiegazione del motivo, per cui il Collegio arbitrale ha fissato in sole lire 80.000 non soltanto il

reddito presunto delle tasse comunali, ma anche un red

dito presunto di « altre imposte » che, anche se riferibile

alla sola imposta di consumo sui materiali da costruzione,

resta, come si è già notato, non tanto ingiustificato, come

basi di calcolazione, quanto addirittura indeterminato nel

quantitativo. Dovrà pertanto il lodo essere cassato rinviandosi la

causa per nuovo esame ad altro Collegio arbitrale da for

marsi a sensi dell'art. 1 cap. 2 del regio decreto legge 25 gennaio 1931 n. 36.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione III civile ; udienza 27 luglio 1931 ; Pres. Bi

soaro P., Est. Macedonio, P. M. Pittalis (conci,

conf.) ; Comune di Napoli (Avv. Municchi, Giantur

co, Del Monte) c. Rescigno (Avv. De Ruqgiebo).

(Sent, denunciata : App. Napoli 15 dicembre 1930)

Procrdlmm<« civile — Amministrazione pubblica —

Itocumenli til cui non abbia obbligo di esibizione

— Copia fotografica prodotta dall'altra parte —

Dovere del magistrato di non tenerne conto.

Il giudice non può prendere in considerazione un docu

mento interno di una pubblica Amministrazione che

essa non aveva obbligo di esibire, qualora dello stesso

la controparte riesca a procurarsi copia fotografica. (1)

La Corte ecc. (Omissis) — Ancora più strano e meno

giustificabile si è il fatto, che la Corte di merito abbia

ritenuto di poter desumere l'esistenza di queste intese

verbali (le quali non avrebbero giammai potuto avere la

prevalenza sulle risultanze degli atti e dei documenti ac

quisiti al giudizio) da una lettera in data 20 luglio 1927 del sub-commissario per l'annona, cav. Paolella, di

retta all'ufficio di ragioneria municipale, in cui si mani

festava l'avviso che le spese per la riattazione del secondo

forno dovessero essere sostenute dal Comune. Questa let

tera, per il suo contenuto, rappresentava un documento

di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione municipale,

(1) Sulla questione specifica non ci risultano precedenti. Sull'acro ad exhibendum, però, nei confronti dell'Amministra zione pubblica, contronta Gass. Regno 22 maggio 1925 (Foro it1925, X, 744), i precedenti ivi richiamati in nota e, successi

vamente, Cass. Regno 10 luglio 1926 (id., Rep. 1926, voce Pro cedimento civile, n. 61); Cass. Regno 27 gennaio 1930 (id., Rep. 1930, voce Amministrazione pubblica, n. 37).

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179 PARTE PRIMA 180

la quale non avrebbe potuto esaere obbligata ad esibirla

in giudizio, perchè nessun diritto alla produzione della

medesima poteva essere accampato dalla parte avversa,

che doveva considerarsi estranea ai rapporti cui esso si

riferiva, trattandosi di corrispondenza interna tra gli uf

fici della detta Amministrazione e perciò stesso di indole

assolutamente riservata. E poiché veniva prodotta non già

dalla Amministrazione comunale, che soltanto avrebbe po tuto legittimamente avvalersene ma dal Rescigno, il quale

con mezzi non confessati, e verosimilmente non confes

fessabili, era riuscito a procurarsene una copia fotografica,

a buoi* diritto si chiedeva da parte del Comune, che

di essa neasun conto si fosse tenuto dal collegio giu

dicante.

La illiceità di quella produzione era senza dubbio ma

nifesta, perchè contrastava con il noto principio nemo

potest cogi edere contra se ; a prescindere, adunque, dalla

esistenza o meno di un fatto delittuoso, quale presuppo sto necessario dell'illegittimo possesso nel Rescigno della

copia fotografica di quel documento, sul quale nessun di

ritto egli mai avrebbe potuto accampare, bastava l'oppo sizione manifestata dal Comune a che venisse preso in

considerazione, perchè fosse interdetto alla Corte di me

rito di portare sul medesimo il proprio esame.

Invece la Corte di merito, contro questo sano princi

pio regolatore della correttezza e della legittimità nella

assunzione delle prove, fermò principalmente la sua at

tenzione su quella lettera e sulla medesima fini per fon

dare unicamente il proprio convincimento, senza neppure tener conto delle gravi e serie osservazioni che dalla di

fesa del Comune venivano formulate per dimostrare la

inconcludenza, o per lo meno, la trascurabile importanza del suo contenuto ; il che, per vero, costituisce un altro

non lieve difetto di motivazione [Omissis.) Per questi motivi, cassa, ecc.

CARTE DI CASSAZIONE DEL REGNO.

Sezione II civile ; udienza 24 luglio 1931 ; Pres. Bar

cellona P., Est. Mantella, P. M. Ratti (conci,

conf.) ; Stabil. chimico-farmaceutico Bucco (Avv. Ma

pei, Cipollone) c. Castellano.

(Sent, denunciata : App. Napoli (Mag. lav.) 3 ottobre

1930)

Iiavoro (glnrlsd. e proceed.) — Controversie individuali

— Competenza territoriale — Luogo in cui fu

prestato 11 lavoro — Irrilevanza — Applicazione

a commessi viaggiatori e agenti di commercio ffi,

D. 26 febbraio 1928 n. 471, art. 5).

Nelle controversie individuali del lavoro, il criterio de

terminatore della competenza per territorio va ricer

cato inderogabilmente nel luogo dov'è la sede della

azienda, della impresa o dello stabilimento a cui il

lavoratore trovasi addetto. (1) Nè è lecito far distinzione per i commessi viaggiatori e

per gli agenti di commercio, i quali, per la natura

stessa del loro lavoro, sono obbligati ad agire in una

sfera territoriale lontana dalle predette sedi, poiché anche in questo caso il personale è da considerarsi

come addetto a quella determinata azienda od impresa

nell'interesse della quale esplica la sua attività. (2)

La Corte, eoe. — Osserva che col primo motivo di ri

corso si denuncia la erronea interpretazione dell'art. 5 del

regio decreto 26 febbraio 1928 n. 471, e la doglianza è

fondata. La Magistratura del lavoro mosse dal presuppo sto che la legge abbia inteso, con la predetta norma, di

evitare al prestatore d'opera, nelle controversie inerenti

al rapporto di lavoro, uno stato d'inferiorità dal punto di

vista processuale ; inferiorità che riuscirebbe tanto più

dannosa, in quanto lo stato di disoccupazione che d'ordi

nario segue al licenziamento suole acuire il disagio eco

nomico del lavoratore. In considerazione di ciò, secondo

il pensiero della Corte di merito, si volle fissare come

foro competente per le suindicate controversie quello del

luogo dove il prestatore d'opera ha, prevalentemente,

esplicato la propria attività a vantaggio dell'azienda as

suntrice. Tale concezione contrasta con la interpretazione

ripetutamente accolta da questo Supremo Collegio (17 marzo 1930, Ghiglino c. Soc. Comm. di Alessandria, Pres. Azzariti, in Foro it., Rep. 1930, voce Lavoro (giu

risd.), n. 240 ; 15 luglio 1930, Villa c. Piccinini, Pres. Az

zariti, in Foro it., 1930, I, 737 ; 5 dicembre 1930, Di Gra

zia c. Corallo, Pres. D'Amelio, in Foro it., 1931, I, 85),

secondo la quale è da ritenersi, invece, che nelle contro

versie concernenti il rapporto di lavoro il criterio deter

minatore della competenza per territorio vada ricercato,

inderogabilmente, nel luogo dov'è la sede dell'azienda, della impresa o dello stabilimento a cui il lavoratore

trovasi addetto. La dizione letterale della norma è limpi damente precisa e non si può sovrapporre una ricostruzione

induttiva del pensiero del legislatore quando il senso fatto

palese dal proprio significato delle parole secondo la loro

connessione non ingenera dubbio di sorta. La ratio legis

è, comunque, di agevole intuizione. Si è considerato, da

un canto, che il magistrato delle anzidette sedi sia, pre

sumibilmente, il più idoneo a giudicare delle suindicate

contestazioni, perchè dotato di una più sicura conoscenza

circa l'ambiente del lavoro ed i patti con cui questo suol

essere, normalmente, disciplinato, nonché intorno agli usi

ed alle consuetudini locali, di cui la legge richiama l'os

servanza (art. 5, 10 primo capov., 17 del regio decreto

13 novembre 1924 n. 1825 ; 48 del regolamento 1° luglio

1926 n. 1130). Non potevasi, d'altra parte, prescindere dalla necessità di tutelare adeguatamente la difesa del

convenuto, la quale nel sistema processuale ordinario gode un trattamento di favore attraverso la sanzione del noto

principio actor sequitur forum rei, mentre si troverebbe

esposta a gravi incognite e difficoltà qualora i giudizii

nascenti dal rapporto di lavoro dovessero svolgersi in sedi

dove non fosse il centro di amministrazione dell'azienda

od uno stabilimento secondario, quale la succursale, o la

filiale, ch6 hanno come presupposto l'esercizio di una

parte dell'attività della impresa, con una certa misura di

(1-2) Per la giurisprudenza costante del Collegio Supremo vedansi le sentenze ricordate nel testo di quella che pubbli chiamo : 17 marzo 1930 (Foro i'., Rep. 1930, voce Lavoro (giurisd.), n. 240); 15 luglio 1980 (id., 1930, I, 737); 5 dicembre 1930 (id., 1931, I, 85).

Nello stesso senso, da ultimo, App. Ancona 10 giugno 1931

(id., 1931, I, 883, con Osservazione, di C. Sequi), che risolve un

caso analogo a quello esaminato nella decisione su riferita.

Per la dottrina vedi, da ultimo, in senso contrario, Jakger,

Questioni vecchie e aspetti nuovi in tema di foro del lavoro in Mass.

giur. lav., 1931, 506, in nota alla sentenza cit. della Corte d'ap

pello di Ancona. Vedi anche, per quanto riguarda gli agenti di

commercio e commessi viaggiatori (ì. Pavone, in Dir. lavoro,

1930, 524.

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