+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947,...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947,...

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: hoangque
View: 221 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
3
Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72; Pres. Pagano P. P., Est. Anichini, P. M. Santoni Rugiu (concl. conf.); Fornace laterizi Portogruaro (Avv. Gallo) c. I.N.C.I.S. (Avv. Mazzega) Source: Il Foro Italiano, Vol. 70, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1947), pp. 281/282-283/284 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23139758 . Accessed: 28/06/2014 19:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72; Pres. Pagano P. P., Est. Anichini, P. M. Santoni Rugiu (concl. conf.); Fornace

Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72; Pres. Pagano P. P., Est. Anichini, P. M.Santoni Rugiu (concl. conf.); Fornace laterizi Portogruaro (Avv. Gallo) c. I.N.C.I.S. (Avv.Mazzega)Source: Il Foro Italiano, Vol. 70, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1947), pp. 281/282-283/284Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23139758 .

Accessed: 28/06/2014 19:19

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72; Pres. Pagano P. P., Est. Anichini, P. M. Santoni Rugiu (concl. conf.); Fornace

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

che consistono in un temporaneo impedimento della pro

posizione di azioni e di eccezioni (improcedibilità) volte

a giustificare il mancato pagamento a causa della inadem

pienza della parte a cui favore la clausola fu stipulata

(inadimplenti non est adimplendum), di modo che questa ha, per intanto, diritto di chiedere ed ottenere il paga mento e l'altro contraente potrà far valere le sue azioni

ed eccezioni solo dopo aver eseguita la sua prestazione. Il Tribunale pertanto non poteva limitarsi a dichia

rare improcedibile l'azione di risoluzione contrattuale pro

posta dal Conti ; ma, in stretta dipendenza di questa esatta

pronunzia e in applicazione della clausola del solve et re

pete, doveva accogliere la domanda riconvenzionale del

Rosetto Ajello e del Pellizzotti, in loro favore condan

nando lo stesso Conti al pagamento del prezzo come do

vuto secondo il contratto, cioè al pagamento non solo

della rata di lire mille, che doveva essere e non fu pagata alla consegna, ma anche del prezzo residuo di lire tremila, fattosi esigibile per effetto del patto contrattuale che, in

caso di mancato pagamento anche di una sola .rata, dava

al venditore il diritto di chiedere l'immediato pagamento dell'intera somma dovuta.

Nè rilevano in contrario le sentenze di questa Corte

Suprema citate dal Conti nella sua memoria, riferendosi

esse ad ipotesi che qui non si verificano. È stato ritenuto,

infatti, che la clausola del solve et repete non operi quando sia manifesto il comportamento malizioso del contraente

che la invoca e quando già risulti dagli atti chiara la sua

inadempienza ; mentre qui, secondo l'insindacabile apprez zamento di fatto del giudice di merito, non risulta ancora

nè il contegno doloso nè l'inadempienza del venditore, ri

spetto alle quali circostanze occorrono accertamenti ed

indagini. È stato anche ritenuto che il creditore il quale, invece di avvalersi della clausola del solve et repete per ottenere il pagamento del dovuto senza dover subire ec

cezioni da parte del debitore, propone azione di risoluzione

del contratto, chiedendo la relativa statuizione di merito,

perde il diritto di invocare detta clausola contro la do

manda di risoluzione o l'eccezione deìV inadimplenti non

est adimplendum, proposta dalla controparte. Qui, invece, il venditore non chiede la risoluzione del contratto, ma il

suo adempimento specifico con il pagamento del prezzo.

(Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SDPREMA DI CASSAZIONE,

Sezioni unite civili ; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72 ; Pres.

Pagano P. P., Est. Anichini, P. M. Santoni Rugiu

(conci, conf.) ; Fornace laterizi Portogruaro (Avv. Gal

lo) c. I.N.C.I.S. (Avv. Mazzega).

(Sent, denunciata : Trib. Venezia 14 aprile 1945)

Requisizioni — Inidoneità della eosa requisita all'uso — Domanda di riduzione della indennità ■— Compe tenza del giudice ordinario (R. d. 18 agosto 1940

n. 1741, t. u. sulle requisizioui per causa di guerra, art. 56, 58, 76).

È competente il giudice ordinario e non il comitato giurisdizio nale centrale per le requisizioni a conoscere della domanda, che il beneficiario propone contro il soggetto passivo della

requisizione per ottenere la riduzione della indennità a

motivo della parziale inidoneità della cosa all'uso per il

quale era stata requisita. (1)

La Corte, ecc. — Osserva che, col primo mezzo, si de

nuncia la violazione degli art. 56, 58, 76 segg. r. decreto

18 agosto 1940 n. 1741, e di altre norme relative alla'di

(1) Questione nuova, per quanto ci risulta. Per qualche riferimento si veda App. Milano 22 gennaio

1944, Foro it., Rep 1943-45, voce Requisizioni, n. 19.

sciplina delle requisizioni, nonché la violazione dell'art. 4

alleg. E della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e del principio di diritto che, in tema di requisizione, non sono applica bili le norme sulla formazione, interpretazione ed esecu

zione dei contratti, per avere la sentenza denunciata rite

nuto competente a giudicare l'autorità giudiziaria ordina

ria, anziché il Comitato giurisdizionale centrale, e, in ogni

modo, per avere modificato un atto amministrativo, qual'é

appunto il decreto di fissazione dell'indennità di requisi zione 18 marzo 1943 del Prefetto di Venezia.

La censura è impostata sul rilievo che se, apparente mente, la resistente ditta Rigotto aveva proposto la sua

eccezione siccome diretta a contenere l'onere del paga mento dei mattoni requisiti entro i limiti di quelli accet

tati, escludendone gli scartati, sostanzialmente voleva con

seguire una proporzionale riduzione dell'indennità di re

quisizione. E questo, appunto, era il tema del dibattito

sul quale, secondo la ricorrente, non aveva giurisdiziono

per pronunciarsi, e invece s'è pronunciato, il Tribunale.

La censura è infondata ove la si consideri, anzitutto, dal punto di vista processuale. Perchè, se per decidere

della giurisdizione e della competenza deve esaminarsi la

domanda non soltanto nella sua proposizione, ma nel suo

contenuto e in rapporto alle eccezioni che le si oppongono e alle deduzioni che suffragano i rispettivi assunti ; tale

esame precisa nella fattispecie, che da un lato oggetto della domanda era il pagamento, non corrisposto, dello

scarto di quei mattoni (25 °/0), tra i requisiti, ch'erano stati

riscontrati inidonei per difetto delle caratteristiche essen

ziali e necessarie al loro uso ; dall'altro, che a tale richiesta

si oppose la legittimità d'una riduzione del prezzo, perchè

quei mattoni non erano stati effettivamente impiegati nella

costruzione delle case per la quale erano stati requisiti. Sicché, e pel petitum e per le sue contestazioni, la contro versia inquadrò materia ch'era, ed è, propria della giuri sdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ed è fuori, invece, dalla giurisdizione speciale del Comitato giurisdizionale centrale, limitato, come si dirà, ai soli casi di legittimità del provvedimento di requisizione, e di determinazione del

prezzo e delle indennità.

Né il Tribunale ha ecceduto i limiti della controversia così e come gli era stato sottoposta : perchè, quando, ri

dotto lo scarto dei mattoni dal 25 al 17°/0, ha fatto ob

bligo ai resistenti di pagare il residuo 8 °/0, ne ha deter

minato l'importo sempre in base al prezzo unitario di lire 235°/oo, cioè ha mantenuto fermo il prezzo di requisi zione ch'era stato fissato col decreto prefettizio. Che se in

definitiva la ricorrente ha riscosso meno di quello che le

sarebbe spettato in base al prezzo ivi fissato per tutti i

mattoni requisiti, deve imputare a sè la differenza perce

pita in meno ; ma non può attribuire a riduzione propor zionale del prezzo unitario di requisizione ciò ch'è ridu

zione del prezzo globale dei mattoni, per l'esclusione di

quelli non potuti adoperare, perchè inidonei all'uso pel

quale erano stati requisiti. D'altronde resiste all'assunto della ricorrente l'inter

pretazione dell'art. 58 decreto 18 agosto 1940 n. 1741.

Non è stato precisato, malgrado la fattane affermazione,

quali siano i principi speciali di diritto, che, in tema di

requisizione, avrebbero dovuto essere applicati, e che sa

rebbero stati violati, in deroga alle norme comuni sulla

formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti. C'é,

però, un altro principio che indubbiamente dev'essere

tenuto presente : quello pel quale le norme, che derogano alla competenza del giudice ordinario, debbono essere in

terpretate e applicate con criterio restrittivo. Per modo

che, quando l'art. 58 enuncia che « in ogni caso, l'inden nità deve essere adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni», è bensì da intendere questo principio, nel senso

che l'indennità va calcolata con ima proporzionale valuta

zione delle condizioni oggettive in atto della cosa requi sita, in base ai prezzi di mercato o alla media dei prezzi correnti cui fa riferimento la stessa norma in esame, ma

di quel principio è presupposto fondamentale inscindibile che l'uso e la qualità sono sempre apprezzati in funzione delle caratteristiche essenziali, per cui il bene requisito

Ik forno 19AUAM0 — Vètuan IMM — Pari* !• 18.

This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezioni unite civili; sentenza 24 gennaio 1947, n. 72; Pres. Pagano P. P., Est. Anichini, P. M. Santoni Rugiu (concl. conf.); Fornace

288 PARTE PRIMA 284

serve alla sua naturale destinazione e corrisponde alla sua

funzione economica. Vale a dire che, sulla determinazione

dell'indennità, fatta in base all'art. 58, influisce anche la

discriminazione (species) di classe e di categoria della cosa

requisita, ma subordinatamente alla fondamentale- valu

tazione della cosa considerata come genus. Non diverso

significato potrebbe avere il riferimento ai prezzi di mer

cato desunti da listini ufficiali o ai prezzi correnti : perchè il prezzo, così ricavato, significa appunto corrispettivo del bene economicamente considerato nei suoi naturali

requisiti d'idoneità. Ne consegue che, avendo il decreto

prefettizio considerato i mattoni proprio sotto questo

aspetto, tant'è vero che l'ordine di requisizione si riferì

anche a mattoni da prodursi e il prezzo unitario di lire

235 °/00 fu stabilito per mattoni requisiti anche in altre

fabbriche, non può dirsi che, nella pretesa delle resistenti

di non pagare lo scarto dei mattoni, fosse implicita quella d'effettuare il pagamento con una percentuale di riduzione

del prezzo unitario di requisizione : non può dirsi, cioè, che vi si contenesse un assunto, violatore dell'art. 58, pel

quale la controversia, impostata sulla richiesta d'un paga mento dipendente da una prestazione obbligatoria, di cui

si opponeva il non integrale adempimento, dovesse trasfe

rirsi dalla sua sfera naturale di risoluzione, cioè quella della giurisdizione ordinaria, alla giurisdizione speciale, in

quanto avente per oggetto la violazione di un atto ammi

nistrativo.

Neppure conferisce all'assunto della ricorrente il ri

chiamo dell'art. 76 dello stesso, già citato, decreto 18 ago sto 1940 n. 1741, in quanto stabilisce che sono di com

petenza degli organi di giurisdizione speciale le contro

versie relative « all'applicazione » delle norme comprese nel

decreto. Il significato ampio e generico di quell'espressione non enuncia alcun concetto di carattere processuale : lad

dove attinge i limiti del suo contenuto e la precisazione della sua estensione all'art. 1 r. decreto 2 dicembre 1941

n. 1670 e alla legge 3 dicembre 1942 n. 1819, che fissano

la competenza del Comitato giurisdizionale centrale con

riferimento alle sole controversie riguardanti la legittimità del provvedimento di requisizione e la determinazione del

prezzo e delle indennità : materia alla quale non può essere

ricondotta qualsiasi controversia, soltanto perchè incide

nell'applicazione del decreto 18 agosto 1940. Tanto meno

può esservi ricondotta quella in esame : perchè, a parte la

legittimità del decreto prefettizio di requisizione, di cui si

discute, la controversia sulla determinazioue del prezzo e

dell'indennità è tutt'altra cosa che la contestazione, per

pretesa riduzione del prezzo globale di requisizione, a se

guito di sopravvenuto accertamento dell'inidoneità della

cosa requisita all'uso cui era destinata : l'una vulnerando

il provvedimento amministrativo in uno dei suoi elementi

essenziali, l'altra insorgendo, a provvedimento amministra

tivo emesso ed eseguito, nel rapporto conseguitone tra

soggetto sottoposto a requisizione e beneficiario di essa, ai

fini di una inadempienza, in detto rapporto accertata.

Così, anzi, è chiaro che la detta contestazione non

tocca in alcun modo il decreto prefettizio di requisizione :

e perciò neppure può dirsi che la correlativa pronuncia del Tribunale di Venezia vi incida sotto il profilo d'una sua

tale modifica da costituire violazione dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SOPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 28 agosto 1946, n. 1269 ; Pres.

Azaka P., Est. Piacentini, P. M. Pomodoro (conci,

conf.) ; (iualdi (Avv. Conte, Guidi) c. Maggiorelli (Avv.

Tripodo).

(Sent, denunciata : App. Roma 31 luglio 1945)

Locazione di cose — Fondi rustici — Blocchi dei iltti

disposti con i rr. dd. 11. 19 giugno 1940 e 12 marzo

1841 — Periodo intermedio — Aumento di fitti —

Validità — I/imiti (K. d. 1. 16 giugno 1938 n. 1387,

disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli af

fìtti, art. 13 ; r. d. 1. 19 giugno 1940 n. 953, blocco dei prezzi, art. 1 ; r. d. 1. 12 marzo 1941 n. 142, pro roga del blocco dei prezzi, art. 1, 2).

Tra il blocco dei fitti dei fondi rustici, instaurato col de

creto-legge 16 giugno 1938 n. 1387, e prorogato col de

creto-legge 19 giugno 1940 n. 453 per un anno limita tamente ai contratti scadenti nell'annata agraria 1939

1940, e il blocco che, per il decreto-legge 12 marzo 1941 n. 142, ha avuto inizio dal 29 marzo 1941, intercorse il periodo 1 gennaio-29 marzo 1941, nel quale i con tratti di affitto di fondi rustici potevano essere stipulati in regime di libertà. (1)

Pertanto è valido l'aumento del canone di affitto per i con tratti non scadenti nell'annata agraria 1939-1940 rinno vati a partire dal 1° gennaio 1941, nonché quello per i contratti scadenti nell'annata 1939-1940, e non prorogati in base al decreto-legge 19 giugno 1940, nei casi in cui

l'affittuario abbia rinunciato alla proroga di un anno, rinnovando il contratto per un nuovo ciclo di anni. (2)

(1-2) Sulla continuità o frattura del bloceo degli affitti di tondi rustici.

Su questo tema una discussione si sviluppò nel 1942 a com mento di decisioni del Supremo Collegio nel senso della continuità del blocco degli affitti : venne per prima una nota del prof. Al bertario (Foro it., 1942, I, 497), seguì una mia nota (ibid., 766), alla quale replicò il prof. Albertario (ibid., 971) ; avevo già ap prontato gli appunti per una replica da parte mia, ma gli avveni menti m'impedirono di stendere l'articolo : ero in quel momento attivamente impegnato nel movimento clandestino antifascista, fui poi maggiormente impegnato nel movimento militare parti giano, finché finii in carcere per lunghi e lunghi mesi, in attesa del giudizio del Tribunale speciale e . . . dell'immancabile fuci lazione ; ma fortunatamente il corso degli avvenimenti militari fu più celere della volontà degli uomini e l'arrivo degli Alleati mi liberò dal carcere in cui languivo insieme a mio figlio : e cosi posso ora tornare all'argomento I

Riprendendo l'attività professionale, ho avuto occasione di riesaminare la questione della continuità o della frattura del blocco degli affitti : aggiornandomi in essa, ho visto la decisione 20 marzo 1944, n. 176, della Corte suprema a Sezioni unite (Foro it., 1946, I, 388), la quale, andando in contrario avviso alle precedenti de cisioni, ha affermato la frattura del blocco, come poi è stato rite nuto nelle sentenze del 13 gennaio 1945 e 27 febbraio 1946 ; nella dottrina ho letto con vivo interesse il profondo studio del prof. Andrioli (Appunti sul regime vincolistico delle locazioni di immo bili in Oiur. Cass, civ., 1944, pag. 166 a 176), studio nel quale si segue la tesi da me sostenuta.

Ho voluto approfondire lo studio del problema, però non solo non ho trovato elementi che abbiano potuto indurmi a cam biare opinione, ma, anzi, tutto mi convince di più nella tesi della continuità del blocco degli affìtti senza soluzione alcuna, proprio prendendo in considerazione gli argomenti addotti dalla Corte Suprema, la quale evidentemente non sempre convince, non es sendo infallibile.

La citata sentenza delle Sezioni unite non ha davvero fatto un completo esame della questione ; anzi è stata perfino còlta in flagrante distrazione quando, come ha rilevato il prof. Andrioli, essa è giunta a confondere la posizione contrattuale delle parti in causa, chiamando affittuarie le ricorrenti, che erano invece le pro prietarie. La sentenza stessa ha ritenuto la frattura del blocco

(ormai, per intenderci, dobbiamo usare questa brutta dizione) così argomentando : in base al decreto-legge 16 giugno 1938 nu mero 1387, il blocco degli affìtti e dei prezzi doveva cessare col 31 dicembre 1940 ; il decreto-legge 19 giugno 1940 n. 953 ha di sposto esclusivamente la proroga delle locazioni in corso alle me desime condizioni e « nessuna parola del decreto 19 giugno 1940 autorizza a concludere che la proroga del divieto di aumento del canone sia stata tanto generale da comprendere tutti i contratti in corso, cioè anche quelli non prorogati e quelli che dovevano avere efficacia dopo la proroga », cosicché il blocco è effettiva mente cessato col 31 dicembre 1940, onde il decreto 12 marzo 1941 n. 142 ha costituito un nuovo blocco per l'avvenire a decor rere dalla sua entrata in vigore.

Senonchè, come ha esattamente rilevato il prof. Andrioli, la Corte ha completamente omesso di esaminare l'argomento già da me dedotto e tratto dal comma 5° dell'art. 2 del decreto 19

This content downloaded from 91.238.114.197 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:17 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended