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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Sezioni unite; udienza 6 marzo 1893; Pres. Eula...

Date post: 11-Jan-2017
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Sezioni unite; udienza 6 marzo 1893; Pres. Eula P. P., Est. Caselli, P. M. Auriti (concl. conf.); Ditta Scheittlin ed altri (Avv. Grimaldi, Lanza, Lomonaco) c. Comune di Catania (Avv. Fortunato, Astor) Source: Il Foro Italiano, Vol. 18, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1893), pp. 405/406-407/408 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23097674 . Accessed: 18/06/2014 21:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.41 on Wed, 18 Jun 2014 21:44:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite; udienza 6 marzo 1893; Pres. Eula P. P., Est. Caselli, P. M. Auriti (concl. conf.);Ditta Scheittlin ed altri (Avv. Grimaldi, Lanza, Lomonaco) c. Comune di Catania (Avv.Fortunato, Astor)Source: Il Foro Italiano, Vol. 18, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1893), pp. 405/406-407/408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23097674 .

Accessed: 18/06/2014 21:44

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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405 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 40 6

tenza con cui si fosse provvisoriamente determinata

l'epoca della cessazione de' pagamenti ed eziandio

se, come nella specie, simili sentenze si sieno prof

ferite ad istanza del curatore e la delegazione di

sorveglianza vi si accheti. Anzi vi è un argomento

contrario se si rifletta che pel capoverso dell'art.

706 tutte le opposizioni alle menzionate sentenze

debbono discutersi in contraddittorio del curatore,

il clie chiaro significa che, nata l'opposizione, na

sce un interesse che si rende speciale per l'oppo

nente. La rappresentanza del curatore sarebbe

esorbitante se non volendo egli agire, s'impedisse

che alouno della massa de'creditori agisse ed agi

sca, come nel caso in disamina, per migliorare nel

contempo la consistenza della massa e conseguente

mente nel proprio interesse per i futuri eventi

della liquidazione. A garantire la massa da incon

sulte opposizioni è bastevole che l'opponente pro

muova a sue spese il giudizio e rimanga condan

nato personalmente alle spese ove soccomba. Il

pretendere che un creditore nella vece di promuo

vere l'opposizione debba rivolgersi alla delegazione

creditoria od al giudice delegato sarebbe un creare

ostacoli che potrebbero prolungare procedure che

hanno bisogno di conciliare speditezza e garentia

de' diritti delle parti, oltre al pericolo di far de

correre i termini utili di gravame ed al togliere

all' interessato, in caso di negativa, l'esercizio di

un'azione giovevole a lui solo, ovvero a lui ed

alla massa. Neppure ragionevolmente si obietta

che concedendosi con l'art. 706 l'opposizione con

tro la sentenza che determini provvisoriamente ad

un tempo anteriore la data della cessazione dei

pagamenti siasi voluto vietare l'opposizione che ten

desse ad una retrotrazione. Si può ben vantare un

interesse a far risalire la detta cessazione ad epoca

anteriore a quella determinata già provvisoriamente

da una sentenza, come si può vantare da qualche in

teressato l'interesse di far postergare tal'epoca. Nel

l'art. 706 si adopera la dizione di sentenza che deter

mina a data anteriore la data della cessazione de'

pagamenti, allo scopo d'individuare la sentenza per

avventura profferita, non per significare che solo pel

caso di postergazione, e non per quello ancora di re

trodatazione, si dia il diritto di opposizione. Si pon

gano in relazione gli art. 704 e 706, e cotesto concetto

emergerà chiaro. Non s'incontra ne'lavori legisla

tivi sillaba che autorizzi l'interpretazione vagheg

giata dal ricorrente, mentre le Commissioni legi

slative s'intrattennero specialmente su di essi, come

risulta dalle novità arrecate alle corrispondenti di

sposizioni del codice commerciale in vigore.

Posto che il creditore Trucchi aveva il diritto alla

opposizione, deriva che avesse l'altro di produrre

appello contro la sentenza che ne respinse la do

manda. É una conseguenza del doppio grado di

giurisdizione proclamato dalla legge organica giu

diziaria e non derogato in tema di opposizione alle

sentenze di cui è cenno nell'art. 706, nel quale in

vece in termini s'ipotizza il caso che le sentenze

pronunziate sulle opposizioni sieno soggette ad al

tra opposizione od appello.

Si presenta infine conforme alla legge l'essersi ri

tenuto che il termine per produrre appello contro so

miglianti sentenze decorra dal giorno della notifica

zione, non da quello della pubblicazione mercè affissi

od in altra guisa. Negli art. 693, 912 e 913 cod.

oomm. non si fa motto degli opponenti, e non s'igno

ra che le pubblicazioni con essi disposte abbiano un

fine diverso da quello di mettere in mora gli oppo

nenti a proporre i gravami, il fine, vai dire, come

emana dai processi verbali dell'ultima Commissione

legislativa, di avvertire della procedura di falli

mento i creditori ignoti e di far conoscere la con

dizione del fallito a chiunque, affinchè si evitasse

di porsi con lui in rapporti di affari.

11 solo fallito, per l'art. 693, l'affissione mette

in mora per l'esercizio del gravame quivi mento

vato. La disposizione che regola il termine di ap

pello col rimando al codice di procedura civile è

contenuta nell'art. 868 cod. comm., in cui si san

cisce che l'esercizio delle azioni commerciali è re

golato dal codice di procedura civile, salvo le di

sposizioni del codice di commercio. Ora, se nel co

dice di commercio non si dispone che il termine

ad appellare avverso le sentenze enunciate nell'art.

706 decorra dalla affissione di esse, sorge manifesto

che faccia d'uopo ricorrere al codice di procedura

civile. Non vi è poi dubbio che nelle parole eser

cizio delle azioni commerciali si comprenda il di

ritto di perseguire innanzi a' giudici di seconda

istanza quod nobis debetur, e non ve ne può essere

alcuno, osservando che la Commissione legislativa

in termini deliberò che ne' riguardi delle forme pro

cessuali si riprodusse l'art. 695 dell'abolito codice

commerciale, in cui sancivasi che le forme ed iter

mini dell'appello dalla sentenza in materia di falli

mento erano regolati dal codice di procedura. (Omis

sis). Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

Sezioni unite; udienza 6 marzo 1893; Pres. Eula

P. P., Est. Caselli, P. M. Auriti (conni, conf.) ;

Ditta Scheittlin ed altri (Avv. Grimaldi, Lanza,

Lomonaco) c. Comune di Catania (Avv. Fortuna

to, Astor).

Tane comunali — Legalità — Competenza del

l'antorit* giudiziaria (L. cont. amm. 20 marzo

1865, art. 2, 4, 6).

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere

della legalità d'una tassa comunale (nella spe

cie,| dazio consumo) e, ove ne sia il caso, a ordi'

name la restituzione al contribuente. (1)

(1) Giurisprudenza costante. V. le molte sentenze confor

mi riassunte nei nostri Repertori alle voci Tasse comunali

e Competenza, coni-relativi riohiami in fine di ciascuna voce.

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407 PARTE PRIMA 403

La Corte, ecc. (Omissis) — Osserva che l'azione

spiegata dalle Ditte era di ripetizione di una tassa

indebitamente pagata, sia per averla il Comune il

legalmente imposta oltre il dieci per cento senza

averne avuto prima il consentimento dal Governo

richiesto dall'art. 6 del Decreto legislativo 28 giu

gno 1866, e sia ancora per avere oltrepassato quel

maximum, di cui per i'articolo stesso potea otte

nere il cennato consentimento.

La questione quindi che si proponeva allo esa

me dell'autorità giudiziaria si traduceva nel sapere se erasi con l'atto dell'autorità amministrativa leso

il diritto del contribuente, e quindi se avea azione

costui avanti la prima delle cerniate autorità per

ripetere quello che dal Comune si era esatto in forza

di tariffa illegalmente stabilita, sia eccedendo i li

miti fìssati dalla legge, sia imponendo quel maxi

mum, al quale non si potea pervenire senza aver

ne avuto prima il consentimento dal Governo.

E questa azione competentemente si sperimen tava innanzi all'autorità giudiziaria, sia in virtù

delle disposizioni degli art. 2 e 4 della legge sul

contenzioso amministrativo, e sia ancora, e più tas

sativamente, per l'altra disposizione dello art. 6

della legge stessa. E questa Corte ha già altra

volta affermato che in materia di dazi comunali è

quistione principalmente di un diritto civile, quale

si è quello di non potere essere sottoposto il con

tribuente a tasse non considerate dalla legge, e

quindi l'autorità giudiziaria ha competenza a giu

dicare se una tassa sia stata legalmente imposta

e ad ordinarne la restituzione nel caso di riconosciu

ta illegalità come indebitamente percetta. L'auto

rità giudiziaria, così statuendo, non modifica l'atto

dell'autorità amministrativa, ma si limita a cono

scere della sua illegittimità per conchiuderne alla

inesegibilità della tassa imposta nel rapporto del

privato, il cui diritto dall'atto stesso è stato leso.

Osserva che fuor di proposito si sostiene col ri

corso di trattarsi di un atto d'impero, avente come

tale forza obbligatoria, quale atto è soltanto sog

getto alla vigilanza del potere dello Stato incari

cato della esecuzione della legge, per conchiuderne

che quando l'atto dell'autorità comunale è dichia

rato regolare nella forma e non contrario alla leg

ge, ed è quindi approvato dalla Deputazione pro

vinciale, addiviene obbligatorio e nessuna autorità

ne può sospendere l'esecuzione o rivederne la le

gittimità, salvo la superiore autorità governativa

nei casi stabiliti dalla legge. Ed egualmente fuor

di proposito si viene sostenendo che occorre di

stinguere tra l'atto con cui s'impone la tassa, e

l'applicazione ed esecuzione della stessa, per trarne

la conseguenza che solamente le controversie in

torno all'applicazione ed esercizio delle tasse sia

no devolute all'autorità giudiziaria.

Il diritto d'imporre una tassa presuppone una

legge che ne consenta la imposizione, di guisa che

se la s'impone quando per legge non si è consen

tita, o al di là dei limiti dalla legge stessa per

messi, è illegittima la tassa qualunque sia l'auto

rità che l'abbia imposta, e con la sua percezione

si lede il dritto dei contribuenti. E quindi, come

si è detto innanzi, ai termini degli art. 2, 4 e 6

della legge sul contenzioso amministrativo è com

petente l'autorità giudiziaria a conoscere della il

legittimità della tassa imposta. Potrà il contribuente medesimo sporgere i suoi

reclami all'autorità amministrativa contro la ille

gittimità della tassa, ma potrà egualmente e diret

tamente rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè

ordini la restituzione di ciò che è stato indebita

mente pagato.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE D! CASSAZIONE DI ROMA.

Sezioni unito; udienza 17 gennaio 1892; Pres. Eula

P. P., Est. Pugliese, P. M. Auriti; Ministero dei

lavori pubblici c. Addone.

Competenza — Autorità giudiziaria e autorità

amministrativa — Strade ferrate —- Danni —

liiaarcimento (L. cont. arnm. 20 marzo 1865

art. 4; L. sui lav. pubb. 20 marzo 1865, art. 206).

L'autorità giudiziaria è incompetente a ordinare

provvedimenti il cui espletamento vincolerebbe la

libera esecuzione di un atto amministrativo, come

per es. una perizia tendente a modificare o a

impedire nei modi determinati l'esecuzione d'una

ferrovia. (1) È invece d'esclusiva competenza dell'autorità giu

diziaria il conoscere dei danni e delle lesioni

apportate ai privati dall'atto amministrativo e

l'ordinarne il risarcimento, senza peraltro im

porre all' autorità amministrativa l'esecuzione di

opera alcuna che serva ad ovviare danni fu

turi. (2)

La Corte, ecc. (Omissis) — In merito di questo

primo motivo di ricorso la Cassazione osserva es

sere realmente fondate le doglianze che con esso

si muovono contro la decisione impugnata. E di

vero, non può negarsi che la Corte giudicatrice,

dopo avere assodata ed esplicitamente proclamata

la cagione dei danni, già avvenuti, dei quali Addone

chiedeva lo indennizzo, e dopo avere dichiarato te

nuta a questo ultimo l'Amministrazione dei lavori

pubblici, condannandola al ^pagamento di una de

terminata somma, abbia rivolto la sua attenzione

a tutto ciò che riguardava la seconda parte del

l'obbietto di contendere, sul quale erasi contestata

parimenti la lite; ovviamento, cioè, dei danni fu

turi mercè opere di arte le quali avrebbero dovuto

(1-2) Per l'applicazione del principio, ammesso dall'art. 4

della legge sul contezioso, che l'autorità giudiziaria non

può nè revocare nò modificare un atto amministrativo, ma deve semplicemente conoscere del risarcimento dei danni, rimandiamo alle molte sentenze pubblicate in questa Rac colta ed a quelle numerosissime riassunte nei nostri Reper tori annuali alle voci Competenza civile, e ai relativi richiami.

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