Sezioni unite; udienza 6 marzo 1893; Pres. Eula P. P., Est. Caselli, P. M. Auriti (concl. conf.);Ditta Scheittlin ed altri (Avv. Grimaldi, Lanza, Lomonaco) c. Comune di Catania (Avv.Fortunato, Astor)Source: Il Foro Italiano, Vol. 18, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1893), pp. 405/406-407/408Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23097674 .
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405 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 40 6
tenza con cui si fosse provvisoriamente determinata
l'epoca della cessazione de' pagamenti ed eziandio
se, come nella specie, simili sentenze si sieno prof
ferite ad istanza del curatore e la delegazione di
sorveglianza vi si accheti. Anzi vi è un argomento
contrario se si rifletta che pel capoverso dell'art.
706 tutte le opposizioni alle menzionate sentenze
debbono discutersi in contraddittorio del curatore,
il clie chiaro significa che, nata l'opposizione, na
sce un interesse che si rende speciale per l'oppo
nente. La rappresentanza del curatore sarebbe
esorbitante se non volendo egli agire, s'impedisse
che alouno della massa de'creditori agisse ed agi
sca, come nel caso in disamina, per migliorare nel
contempo la consistenza della massa e conseguente
mente nel proprio interesse per i futuri eventi
della liquidazione. A garantire la massa da incon
sulte opposizioni è bastevole che l'opponente pro
muova a sue spese il giudizio e rimanga condan
nato personalmente alle spese ove soccomba. Il
pretendere che un creditore nella vece di promuo
vere l'opposizione debba rivolgersi alla delegazione
creditoria od al giudice delegato sarebbe un creare
ostacoli che potrebbero prolungare procedure che
hanno bisogno di conciliare speditezza e garentia
de' diritti delle parti, oltre al pericolo di far de
correre i termini utili di gravame ed al togliere
all' interessato, in caso di negativa, l'esercizio di
un'azione giovevole a lui solo, ovvero a lui ed
alla massa. Neppure ragionevolmente si obietta
che concedendosi con l'art. 706 l'opposizione con
tro la sentenza che determini provvisoriamente ad
un tempo anteriore la data della cessazione dei
pagamenti siasi voluto vietare l'opposizione che ten
desse ad una retrotrazione. Si può ben vantare un
interesse a far risalire la detta cessazione ad epoca
anteriore a quella determinata già provvisoriamente
da una sentenza, come si può vantare da qualche in
teressato l'interesse di far postergare tal'epoca. Nel
l'art. 706 si adopera la dizione di sentenza che deter
mina a data anteriore la data della cessazione de'
pagamenti, allo scopo d'individuare la sentenza per
avventura profferita, non per significare che solo pel
caso di postergazione, e non per quello ancora di re
trodatazione, si dia il diritto di opposizione. Si pon
gano in relazione gli art. 704 e 706, e cotesto concetto
emergerà chiaro. Non s'incontra ne'lavori legisla
tivi sillaba che autorizzi l'interpretazione vagheg
giata dal ricorrente, mentre le Commissioni legi
slative s'intrattennero specialmente su di essi, come
risulta dalle novità arrecate alle corrispondenti di
sposizioni del codice commerciale in vigore.
Posto che il creditore Trucchi aveva il diritto alla
opposizione, deriva che avesse l'altro di produrre
appello contro la sentenza che ne respinse la do
manda. É una conseguenza del doppio grado di
giurisdizione proclamato dalla legge organica giu
diziaria e non derogato in tema di opposizione alle
sentenze di cui è cenno nell'art. 706, nel quale in
vece in termini s'ipotizza il caso che le sentenze
pronunziate sulle opposizioni sieno soggette ad al
tra opposizione od appello.
Si presenta infine conforme alla legge l'essersi ri
tenuto che il termine per produrre appello contro so
miglianti sentenze decorra dal giorno della notifica
zione, non da quello della pubblicazione mercè affissi
od in altra guisa. Negli art. 693, 912 e 913 cod.
oomm. non si fa motto degli opponenti, e non s'igno
ra che le pubblicazioni con essi disposte abbiano un
fine diverso da quello di mettere in mora gli oppo
nenti a proporre i gravami, il fine, vai dire, come
emana dai processi verbali dell'ultima Commissione
legislativa, di avvertire della procedura di falli
mento i creditori ignoti e di far conoscere la con
dizione del fallito a chiunque, affinchè si evitasse
di porsi con lui in rapporti di affari.
11 solo fallito, per l'art. 693, l'affissione mette
in mora per l'esercizio del gravame quivi mento
vato. La disposizione che regola il termine di ap
pello col rimando al codice di procedura civile è
contenuta nell'art. 868 cod. comm., in cui si san
cisce che l'esercizio delle azioni commerciali è re
golato dal codice di procedura civile, salvo le di
sposizioni del codice di commercio. Ora, se nel co
dice di commercio non si dispone che il termine
ad appellare avverso le sentenze enunciate nell'art.
706 decorra dalla affissione di esse, sorge manifesto
che faccia d'uopo ricorrere al codice di procedura
civile. Non vi è poi dubbio che nelle parole eser
cizio delle azioni commerciali si comprenda il di
ritto di perseguire innanzi a' giudici di seconda
istanza quod nobis debetur, e non ve ne può essere
alcuno, osservando che la Commissione legislativa
in termini deliberò che ne' riguardi delle forme pro
cessuali si riprodusse l'art. 695 dell'abolito codice
commerciale, in cui sancivasi che le forme ed iter
mini dell'appello dalla sentenza in materia di falli
mento erano regolati dal codice di procedura. (Omis
sis). Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA
Sezioni unite; udienza 6 marzo 1893; Pres. Eula
P. P., Est. Caselli, P. M. Auriti (conni, conf.) ;
Ditta Scheittlin ed altri (Avv. Grimaldi, Lanza,
Lomonaco) c. Comune di Catania (Avv. Fortuna
to, Astor).
Tane comunali — Legalità — Competenza del
l'antorit* giudiziaria (L. cont. amm. 20 marzo
1865, art. 2, 4, 6).
L'autorità giudiziaria è competente a conoscere
della legalità d'una tassa comunale (nella spe
cie,| dazio consumo) e, ove ne sia il caso, a ordi'
name la restituzione al contribuente. (1)
(1) Giurisprudenza costante. V. le molte sentenze confor
mi riassunte nei nostri Repertori alle voci Tasse comunali
e Competenza, coni-relativi riohiami in fine di ciascuna voce.
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407 PARTE PRIMA 403
La Corte, ecc. (Omissis) — Osserva che l'azione
spiegata dalle Ditte era di ripetizione di una tassa
indebitamente pagata, sia per averla il Comune il
legalmente imposta oltre il dieci per cento senza
averne avuto prima il consentimento dal Governo
richiesto dall'art. 6 del Decreto legislativo 28 giu
gno 1866, e sia ancora per avere oltrepassato quel
maximum, di cui per i'articolo stesso potea otte
nere il cennato consentimento.
La questione quindi che si proponeva allo esa
me dell'autorità giudiziaria si traduceva nel sapere se erasi con l'atto dell'autorità amministrativa leso
il diritto del contribuente, e quindi se avea azione
costui avanti la prima delle cerniate autorità per
ripetere quello che dal Comune si era esatto in forza
di tariffa illegalmente stabilita, sia eccedendo i li
miti fìssati dalla legge, sia imponendo quel maxi
mum, al quale non si potea pervenire senza aver
ne avuto prima il consentimento dal Governo.
E questa azione competentemente si sperimen tava innanzi all'autorità giudiziaria, sia in virtù
delle disposizioni degli art. 2 e 4 della legge sul
contenzioso amministrativo, e sia ancora, e più tas
sativamente, per l'altra disposizione dello art. 6
della legge stessa. E questa Corte ha già altra
volta affermato che in materia di dazi comunali è
quistione principalmente di un diritto civile, quale
si è quello di non potere essere sottoposto il con
tribuente a tasse non considerate dalla legge, e
quindi l'autorità giudiziaria ha competenza a giu
dicare se una tassa sia stata legalmente imposta
e ad ordinarne la restituzione nel caso di riconosciu
ta illegalità come indebitamente percetta. L'auto
rità giudiziaria, così statuendo, non modifica l'atto
dell'autorità amministrativa, ma si limita a cono
scere della sua illegittimità per conchiuderne alla
inesegibilità della tassa imposta nel rapporto del
privato, il cui diritto dall'atto stesso è stato leso.
Osserva che fuor di proposito si sostiene col ri
corso di trattarsi di un atto d'impero, avente come
tale forza obbligatoria, quale atto è soltanto sog
getto alla vigilanza del potere dello Stato incari
cato della esecuzione della legge, per conchiuderne
che quando l'atto dell'autorità comunale è dichia
rato regolare nella forma e non contrario alla leg
ge, ed è quindi approvato dalla Deputazione pro
vinciale, addiviene obbligatorio e nessuna autorità
ne può sospendere l'esecuzione o rivederne la le
gittimità, salvo la superiore autorità governativa
nei casi stabiliti dalla legge. Ed egualmente fuor
di proposito si viene sostenendo che occorre di
stinguere tra l'atto con cui s'impone la tassa, e
l'applicazione ed esecuzione della stessa, per trarne
la conseguenza che solamente le controversie in
torno all'applicazione ed esercizio delle tasse sia
no devolute all'autorità giudiziaria.
Il diritto d'imporre una tassa presuppone una
legge che ne consenta la imposizione, di guisa che
se la s'impone quando per legge non si è consen
tita, o al di là dei limiti dalla legge stessa per
messi, è illegittima la tassa qualunque sia l'auto
rità che l'abbia imposta, e con la sua percezione
si lede il dritto dei contribuenti. E quindi, come
si è detto innanzi, ai termini degli art. 2, 4 e 6
della legge sul contenzioso amministrativo è com
petente l'autorità giudiziaria a conoscere della il
legittimità della tassa imposta. Potrà il contribuente medesimo sporgere i suoi
reclami all'autorità amministrativa contro la ille
gittimità della tassa, ma potrà egualmente e diret
tamente rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè
ordini la restituzione di ciò che è stato indebita
mente pagato.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE D! CASSAZIONE DI ROMA.
Sezioni unito; udienza 17 gennaio 1892; Pres. Eula
P. P., Est. Pugliese, P. M. Auriti; Ministero dei
lavori pubblici c. Addone.
Competenza — Autorità giudiziaria e autorità
amministrativa — Strade ferrate —- Danni —
liiaarcimento (L. cont. arnm. 20 marzo 1865
art. 4; L. sui lav. pubb. 20 marzo 1865, art. 206).
L'autorità giudiziaria è incompetente a ordinare
provvedimenti il cui espletamento vincolerebbe la
libera esecuzione di un atto amministrativo, come
per es. una perizia tendente a modificare o a
impedire nei modi determinati l'esecuzione d'una
ferrovia. (1) È invece d'esclusiva competenza dell'autorità giu
diziaria il conoscere dei danni e delle lesioni
apportate ai privati dall'atto amministrativo e
l'ordinarne il risarcimento, senza peraltro im
porre all' autorità amministrativa l'esecuzione di
opera alcuna che serva ad ovviare danni fu
turi. (2)
La Corte, ecc. (Omissis) — In merito di questo
primo motivo di ricorso la Cassazione osserva es
sere realmente fondate le doglianze che con esso
si muovono contro la decisione impugnata. E di
vero, non può negarsi che la Corte giudicatrice,
dopo avere assodata ed esplicitamente proclamata
la cagione dei danni, già avvenuti, dei quali Addone
chiedeva lo indennizzo, e dopo avere dichiarato te
nuta a questo ultimo l'Amministrazione dei lavori
pubblici, condannandola al ^pagamento di una de
terminata somma, abbia rivolto la sua attenzione
a tutto ciò che riguardava la seconda parte del
l'obbietto di contendere, sul quale erasi contestata
parimenti la lite; ovviamento, cioè, dei danni fu
turi mercè opere di arte le quali avrebbero dovuto
(1-2) Per l'applicazione del principio, ammesso dall'art. 4
della legge sul contezioso, che l'autorità giudiziaria non
può nè revocare nò modificare un atto amministrativo, ma deve semplicemente conoscere del risarcimento dei danni, rimandiamo alle molte sentenze pubblicate in questa Rac colta ed a quelle numerosissime riassunte nei nostri Reper tori annuali alle voci Competenza civile, e ai relativi richiami.
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