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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 11 luglio 1883; Pres. ed Est. Scandurra...

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Udienza 11 luglio 1883; Pres. ed Est. Scandurra —Ric. Prestinicola Source: Il Foro Italiano, Vol. 8, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1883), pp. 1065/1066-1067/1068 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23090440 . Accessed: 17/06/2014 07:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.21 on Tue, 17 Jun 2014 07:38:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 11 luglio 1883; Pres. ed Est. Scandurra —Ric. PrestinicolaSource: Il Foro Italiano, Vol. 8, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1883), pp. 1065/1066-1067/1068Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23090440 .

Accessed: 17/06/2014 07:38

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

stare con la lettera, giacché voleva servirsi dell'o

pera del notaio, al quale effetto chiedeva anche del

nome di tutte le sue niputi sembrando che ne fosse

incerto.

Considerando che la seconda lettera presa tanto

separatamente , quanto come complemento della

prima non dimostra neppur essa che lo scrivente

Vannini avesse la volontà di testare nell'atto di

scriverla , perchè non lo espresse e perchè ri

corda — « 11 notaio mi fa sempre tornare mi pare in

teso colla zia » — dovendosi da queste parole desu

mere senz'altro che la sua intenzione fosse sempre

fissa nel fare il nuovo testamento a mezzo del no

taio, e non di disporre della sua eredità per lettera.

Nè possono condurre a diversa opinione le parole

che in seguito il Vannini soggiunge-« ma se non è fir

mato già io voglio lasciare tutto alle mie nipoti » —

perchè voglio lasciare indica il proposito di voler

disporre in tal modo e non l'attualità della dispo

sizione. Ed è inoltre da considerare che da nessuna

delle parole usate dal Vannini può rilevarsi che egli

fosse edotto della facoltà, che ogni cittadino ha, di

fare il testamento olografo di suo pugno, che anzi

deve ritenersi che lo ignorasse, diversamente Io

avrebbe scritto senza ambagi e senza bisogno di

lamentarsi della negligenza del notaio; e per questo

solo fatto dovrebbe se pur vi fosse dubbio, respingersi

ogni interpetrazione favorevole alla esistenza del

testamento, giacché non avendo il Vannini la scienza

di poterlo scrivere da se stesso non può presumersi

che lo scrivesse.

Considerando che non deve prendersi in esame la

terza lettera, giacché non essendo stata depositata

avanti notaio come atto di ultima volontà, rimane

un documento estraneo alla questione.

Considerando pertanto che non contenendosi nelle

prime due lettere la disposizione attuale di disporre

della eredità, non vi è testamento a favore delle

appellanti come giustamente ritenne la sentenza ap

pellata e rimane, in vigore il testamento del 1872 a

beneficio degli appellati per non essere stato revocato

nè per posteriore testamento, né pér atto notarile.

Per questi motivi, conferma, ecc.

. CORTE D'APPELLO DI CATANIA Udienza 11 luglio 1883; Pres. ed Est. Scandurra —

Ric. Prestinicola.

Fallimento — Cancellazione dall' albo — Estin

zione reale «li debili (Nuovo cod. di comm., art.

816; disp. trans. 14 dee. 1882, art. 16; Cod. civ., ar

ticolo 1279).

Il fallito non può ottenere la >;ancellazione dal

l' albo se non provando di aver pagato tutti i de

biti ammessi in capitale, interessi e spese. A que

sto pagamento non equivarrebbe la remissione

che ne avesse ottenuto. (1)

La Corte, ecc. — Tanto il sindaco che il fallito

esponendo che quest' ultimo ha pagato interamente

tutti i debiti in capitale, interessi e spese ai suoi

creditori, chiedono che voglia il tribunale, ai ter

mini dell' articolo 816 del cod. di comm. in vigore, cancellare il nome del Prestinicola dall'albo dei fal

liti. E per togliere qualunque ostacolo di forma alla

loro domanda, derivante dalle disposizioni transi

torie per 1' attuazione del detto codice, fan rilevare

che non fu continuata la verificazione dei crediti, a

norma del cod. anteriore, perchè il fallito estinse

tutte le passività, e che ora sarebbe un fuor d'o

pera riprenderla e riunire i creditori per nominare

la delegazione di sorveglianza, appunto perché non

esistono più creditori. Han chiesto pure pertanto che il tribunale chiuda il verbale di verifica dei cre

diti, e dichiari non esser luogo a nominare la dele

gazione suddetta.

Risulta dagli atti che la verificazione dei crediti, cominciata con verbale dei 26 die. 1876 e continuata a

rilento con atti del 14 genn. 1877 e dei 5 aprile 1881,

non fu più completata dopo la remozione dei pri mi sindaci e la surrogazione del sig. Avola, nono

stante i reiterati impulsi che da due anni in qua si

sono fatti.

Per 1' art. 16 delle disp. trans, emanate con regio decr. del 14 die. 1882 si applicano le leggi anteriori

sino alla completa verificazione dei crediti.

Nella mancanza di tale adempimento non si po trebbero a rigore di logica applicare le disposizioni contenute nel nuovo codice e molto meno la disposi zione dell'art. 816, in forza della quale si domanda la cancellazione del nome del Prestinicola dall' albo

dei falliti; giacché se una delle prove indispensabili

per poter godere del beneficio si é quella di aver

pagato tutti i creditori ammessi al passivo del fal

limento, é della massima evidenza che senza 1' am

missione non si potrebbe conoscere se siano stati pa

gati tutti.

Scendendo non pertanto ad esaminare il merito

della domanda, il tribunale osserva che i documenti

presentati non solamente non offrono la prova del

(1) L' art. 816 del nuovo codice di commercio adopera le stesse e

spressioni che erano usate dall'art. 715 del codice del 1865. Per questo

il fallito doveva provare di aver pagato interamente in capitali inte„ ressi e spese tutte le somme da esso dovute, per ottenere la riabi litazione. Pel codice nuovo egli deve fare la stessa prova se vuole ottenere che il suo nome sia cancellato dall' albo dei falliti. Le "sen tenze quindi che furono pronunciate interpretando il cit. articolo del codice del 1865 e le opinioni espresse dagli autori commentandolo, conservano la loro autorità anche di fronte al nuovo codice.

Ricorderemo quindi le sent. dell'App. Venezia 19 luglio 1879, (Foro it., 1879 , Rep. voce Fallimento, n. 130); e dell'App. di Messina, 14 giugno 1875, Varvesi, (Giur. it., 1875, 799), conformi alla pre-, sente, nonché quella della Cass. di Roma, 5 febbraio 1880 (ivi, 1880, 571), informata agli stessi concetti. Il Borsari (Cod. di comm. ann. art'. 715, n. 198) opina pure che la estinzione debba avere una cau sa la quale, se non è il pagamento, vi equivale nell'indole della pre stazione correspettiva, o tale deve ritenersi per assoluta necessità dei casi. Ammette quindi che non abbiano valore di pagamento 1' ab bandono volontario fatto dai creditori dei loro diritti, la prescrizione, la novazione (se non abbia per effetto di liberare il debitore il quale 1' bbia conseguita mediante pagamento del debito proprio): ma che debbano ritenersi come pagamento reale la compensazione e la con fusione.

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1067 PARTE PRIMA. 1068

I gamento intero in capitale, interessi e spese, ma

onninamente la escludono.

Risultano, per tacere di altro, dai documenti pro

dotti le seguenti circostanze di fatto (Omissis).

In base agli indicati documenti, riesce dimostrato

a luce di meriggio che il fallito Prestinicola non po

trebbe giammai ottenere la cance llazione dall' albo

che equivale all' istituto della riabilitazione ammes

so dal cessato codice. La legge favorisce i concordati e

le remissioni volontarie dei creditori, specie quando

tutti nelle forme legali vi acconsentano, ma la can

cellazione é un beneficio che essa dispone potersi

concedere per motivi evidenti di moralità a chi pa

ga tutti i crediti ammessi in capitale, interessi e

spese, e non già a chi ottiene, sia direttamente sia

indirettamente, da ogni creditore, una maggiore o

minore rimessione del credito. E se si considera che

tutto il passivo del fallimento, secondo il bilancio,

ammonta alla somma di lire 85,0000, si vede chiaro

che non solo il fallito non ha dato alcuna prova in

sostegno della sua domanda, ma ha provato invece

il contrario.

Invano poi si vuol ricorrere alla presunzione juris

stabilita dall'art. 1279 del c. c. in favore del debitore

che è possessore, per restituzione volontaria, del ti

tolo originale del credito.

Il fallito non è un debitore come ogni altro. La

legge non si Contenta della liberazione che risulti

da una presunzione legale, né che si faccia al fal

lito o a chi per esso la restituzione del titolo in qua

lunque modo ottenuta, ma esige l'intero pagamento

di crediti. Perfino il socio di una società fallita, che

ha ottenuto un concordato particolare, non può, se

condo l'art. 834 ult. capov., ottenere il provvedimento

indicato nell'art. 816, se non provi che tutti i debiti

della società fallita sono stati pagati in capitale, in

teressi e spese. Ed in vero, se potesse valere l'accordo

tra creditore e fallito, lo spirito della legge sarebbe

fraiateso, e la cancellazione del nome del fallito dal

l'albo, che costituisce implicitamente la revocazione

della sentenza dichiarativa del fallimento, sarebbe

concessa direttamente dai creditori. Ciò che è assurdo

e testualmente disdetto dal citato art. 816 ed anche

dall' art. 839.

Nel fallimento vi sono interessi privati ed interessi

pubblici a garantire. L'adesione unanime di tutti i

creditori, anche l'accordo della sola maggioranza di

essi, fa cessare nello interesse privato lo stato di fal

limento, e mette fine alla procedura. Ma non fa però

cessare gli effetti della dichiarazione del fallimento,

che si riferiscono all'ordine pubblico: tra questi,

principale é quello che il cessato cod. di comm., a

vea scritto negli art. 551 e 31, e che ora il cod. vi

gente ha sanzionato con l'articolo 697, dando la mas

sima pubblicità a tale specie di capitis diminulio.

La giurisprudenza e la dottrina italiana e straniera, nel determinare le condizioni che devono concorrere

per ottenersi la riabilitazione, confermano che con

dizione sine qua non per aspirarvi sia l'integrale

pagamento. Questo richiedeva 1' art. 715 del cod. del

1865, questo esige 1' art. 816. Né può intendersi in

senso più largo !a disposizione del nuovo codice, il

quale, come disse il ministro Mancini alla Camera

dei deputati, « mirò a rendere la procedura più ri

gorosa e quasi formidabile per evitare che il falli

mento possa essere ordito come speculazione ».

Dovendo la domanda del fallito rigettarsi, é fuori

proposito rilevare clie egli neanco avrebbe provato di non avere subito alcuna condanna per reati di

cui è parola nello slesso art. 816 del c. di comm.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI MILANO.

Udienza 5 novembre 1883; Pres. ff. Cappa, Est. Ma

lacrida — Camozzi de Gherardi c. Forghieri.

Privilegio dell» Stato — Art. lJMS'i del codice ci

vile — Estensione oltre il biennio.

Il privilegio concesso allo Stato dall' articolo 1962

del Codice Civile per l'esazione del tributo fon

diario si estende anche oltre il biennio in quel

l'articolo accennalo, fino al termine della proce

dura esecutiva (1)

Bello biennio si compula dal giorno della trascri

zione del p?~ecetto. (2)

La Corte, ecc. — Sulla IH questione ri Parentesi alla

collocazione del ragioniere Ariodante Forghieri par zialmente contestata dalla sig. Elisa Camozzi De

Gherardi.

(1 «^L'opinione contraria a quella seguità nella surriferita sentenza della Corte di Milano tennero: la Corte di Modena, 28nov. 1882, (Mon. Trib., 1883, p. 190); la Corte di Torino, 23 marzo 1858, (Bellini, V. 317); la Corte di Roma, 23 novem bre 1880, [Ann. giur. ital., 1881, 2, 49); 20

luglio 1881. (ib. 1881, 2, 544), 20 dicembre 1881, (Temi romana, 1881

544); 29 luglio 1882, (Temi romana 1882, 434); la Corte di Bologna 13 ottobre 1873, (Riv. Giur. II, 17); la Corte di Napoli 4 novembre

1872; la Cassazione di Roma, 25 gennaio 1882, (Foto it., 1882, 1,68). 6 marzo 1883, (Mon. trib., 1883, p. 623). Concordano invece colla

Corte di Milano: la Corte di Bologna 1 ottobre 1874, (Rivi. giur. 1875, p. 5), 23 giugno 1875, (ib. p. 196); la Corte di Ancona, 6 aprile 1881, (Mon. trib., 1881, 393); la Corte di Venezia, 27 dicembre 187o,

(Mon. giud. VI, 91). 10 marzo 1883, {Foro it., 1883, 1,369, connota del prof. Bolaffio); la Cassazione di Roma, 19 agosto 1880, (Foro

il., 1880, 1071). — tribunali contro tribunali, e, peggio ancora, lo stesso

tribunale in contraddizione con sè medesimo, cioè la Corte di Bolo

gna contro la Corte di Bologna, e la Cassazione di Roma contro la

Cassazione di Roma ! Noi pure opiniamo che delle due opinioni, la seconda si debba prefe

rire. Noi pure siamo d'avviso che lo applicare in tal guisa l'articolo 1962 sia giustificato appieno, e imperiosamente imposto dallo spirito di quella legge, e dalla necessaria armonia fra la medesima e le leggi che

governano la riscossione del tributo fondiario, e che l'opinione con

traria, il volere cioè limitare il privilegio in quistione alla sola an nata in cotso quando il precetto venne trascritto, escludendone le annate o rate successive, sia una irragionevole servitù alla lettera dell'art. 1962, suffragata soltanto da sofistici stravolgimenti di generali canoni della interpretazione delle leggi.

Il solo argomento che apparentemente valga a favore della opi nione da noi ripudiata, è propriamente quello della lettera della

legge, cioè l'espressione dell'anno in corso nell'art. 1962. Ma chi

non sa che il solo significato letterale delle leggi non ha decisivo

valore, se non quando la ragione e lo spirito di quelle non vi si op

ponga, nè vi disdica: che la distinzione fra interpretazione letterale e interpretazione logica è da gran tempo abbandonata dalla scienza, come del tutto irrazionale ? Che se lo spirito della legge non armo

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