Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mirabelli, P. P., Est. De Renzis —Allegretti (Avv. Antonacci),c. Agostinelli (Avv. Spennati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 151/152-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084121 .
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151 PARTE PRIMA 152
disse che trattavasi diun avvenimento oltremodo straor dinario che non poteva nk doveva formare oggetto della
previdenza della legge, che quindi nella ipotesi del sui
cidio doveva star ferma, come nel caso di morte natu
rale, la regola per la quale Tunica indagine a farsi era
quella di vedere se il commerciante defunto avesse ces
sato o no i pagamenti prima della sua morte.
Attesoche pertanto, se al fatto del suieidio del com merciante si dovra avere riguardo, questo avverra sol
tanto allora che, sorgendo disputa circa alia sussistenza
dei pagamenti anteriormente fatti, questi fossero impu
gnati quali sospetti e simulati; l'indagine sulla causa
del suieidio puo mettere in chiaro le arti adoperate dal
commerciante per mascherare con false apparenze di
pagamento la sua difficile posizione al fine di allon
tanare per quanto possibile la dichiarazione di falli
mento, Attesoche sotto questo punto di vista e a dirsi scor
retta e non conforme alia legge la considerazione della
sentenza per la quale venne affermato che il legislatore « reputo non prudente autorizzare i giudici a ricercare
« i motivi che avessero potuto determinare un infelice
« ad un atto cosx deplorevole qual 6 il suieidio; » impe rocche la indagine di cui e caso, anziche essere disdetta
ai magistrati, sarebbe per essi obbligatoria ogni volta
che occorresse di appurare se furono reali o non piutto sto simulati i pagamenti che si dicono stati eseguiti dal commerciante prima del suieidio, pel fine di ammettere
od escludere quella cessazione di pagamenti sulla quale soltanto si puo fondare la dichiarazione di fallimento.
Attesoche per altro l'ora accennato erroneo concetto
giuridico della Corte non pote influire sulla rettitudine
del suo pronunziato ; avvegnachS dessa non fu chiamata
ad esaminare se i pagamenti che si dissero fatti dal ban
chiere Baldini innanzi la sua morte fossero veri o non
piuttosto almeno in parte simulati, ma fu chiamata a
decidere se lo stato di insolvenza di un commerciante
puo essere equipollente della cessazione dei pagamenti stante la circostanza del suieidio anche quando sia certo
che prima di quell'atto non avesse cessato i pagamenti. La quale questione doveva essere, come fu risoluta in
senso negativo ; avvegnache se 6 indiscutibile che per far
luogo alia dichiarazione di fallimento del commerciante
morto 6 necessario che la cessazione dei pagamenti ab
bia preceduto la morte di lui, consegue indubbiamente
che ogni volta sia stabilito in fatto che il commerciante
finchd visse non venne meno ai suoi impegni commer
ciali, non si puo parlare di fallimento perchfe lo si deri
verebbe da una cessazione di pagamenti posteriore alia morte del commerciante, contro il formale precetto della legge pel quale una siffatta cessazione deve avere
preceduto la morte.
Attesoche le ora discorse massime non potrebbero subire una modificazione per l'obbietto fatto dalla dire
zione del Tesoro, col dire che la Corte decise in astratto
che il suieidio del commerciante insolvibile non puo far
luogo alia dichiarazione di fallimento, mentre la tesi ad
essa sottoposta ed alia quale non rispose, fu questa: « Se il suieidio di un commerciante il quale abbia di
« chiarato di essersi spinto a quell'atto estremo per non
« potere piu adempiere i suoi impegni sia un fatto im « portante la cessazione dei pagamenti. »
Che per vero, a parte il vedere se ammessa la realta
del fatto supposto nell'ora accennata tesi, avrebbero
evitato le eonseguenze giuridiclie dichiarate dalla sen
tenza, sta poi che, esaminando gli atti della causa, non
emerga che alia Corte di appello venisse proposta la
tesi nei termini sopra riferiti, poiehe per contrario le
venne sottoposto soltanto se lo stato di insolvenza in
cui sia trovato il patrimonio di un commerciante accom
pagnato dal fatto del suicidio di lui possa essere equi
pollente alia cessazione dei pagamenti. E cid si rileva in modo non dubbio dai fatti articolati dalla direzione del Tesoro a subbietto delle prove chieste in via subor
dinata e dalla decisione in proposito emanata dalla
Corte col respingere quelle prove pel noto principio: frustra probatur quod prohatum non relevat; decisione
non stata impugnata. Clie pertanto, cosi essendo passate le cose in ordine
alia posizione vera della causa nello stadio del merito,
egli 6 contro ragione l'accampare ora doglianze verso la
sentenza, quasi avesse trascurato i termini precisi di
una questione e preterinesso di pronunciare sulla me
desima.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
CORTE DI GASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mibabelli, P. P., Est.
De Renzis — Allegretti (Aw. Antonacci), c. Agosti
nelli (Aw. Spennati).
Esecuzione moblliare — Azioiie contro il eustode —
Appello — Termine. (Cod. proc. civ., art. 656.)
L'azione contro il eustode giudiziario per la consegna degli oggetti affidatigli, in seguito a sequestro conser vativo, va classifcata tra i giudiei di esecuzione mo biliare, e quindi Vappello delta sentenza relativa deve
prodursi nel termine voluto dalVart. 656, del Codice di procedura civile.
La Corte, ecc. — Ad occasione di un sequestro con
servative* eseguito ad istanza del signor Allegretti, fu
destinato eustode giudiziario il ricorrente Agostinelli. Questi, convenuto in giudizio per la consegna degli og
getti sottoposti alia sua custodia, dalla correlativa sen
tenza del tribunale produsse appello oltre i 15 giorni dalla intimazione,che e stato dicliiarato inammessibile.
Col ricorso si assume: che il sequestro conservativo ed
il conseguente giudizio di convalida non vanno caratte
rizzati tra quelli di esecuzione; che, ritenuto pure di e
secuzione, l'azione contro il eustode non costituisca un
incidente di quel giudizio; che il termine all'appello di 15 giorni si riferisce alle sentence che abbiano definite
questioni di rito, non gia quando si disputi della esi
stenza o inesistenza di una obbligazione; eche nonsiesi
affatto motivato sulle riferite deduzioni.
I quali assunti si rilevano infondati.
Di vero, non importa definire se il sequestro conser
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158 GrIUEISPEUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
vativo potesse annoverarsi tra gli atti di esecuzione,
certa cosa 6 che l'azione promossa contro il custode al
seguito della convalida o dello sciogliraento del seque
stro per la consegna degli oggetti a lui affidati, 6 un
giudizio esecutivo, perche non si tratta di fare dichia
rare il diritto, sivvero di conseguire quello che indub
biamente 6 dovuto. Per l'articolo 930 del Oodice di procedura sono ap
plicate al sequestro conservativo le medesime norrae
stabilite pel pignoramento dei mobili, di cui si fa men zione nel titolo secondo del libro secondo del riferito Co
dice, clie tratta appunto della esecuzione forzata. Quivi
si rinviene l'articolo 656, pel quale derogandosi alia re
gola generale, lfe sentenze pronunziate nei giudizi di e
secuzione mobiliare, devono essere appellate tra 15
giorni dalla notificazione.
Ora, se nel capo terzo del titolo secondo si dettano le
norme pel pignoramento dei mobili, e si accenna alia
nomina del custode, applicandosi le stesse norme pel
sequestro conservativo, non puo cader dubbio che an
che per quest'ultimo sequestro il termine all'appello
per l'azione contro il custode e di giorni 15.
Vanamente poi si dice che il giudizio contro il cu
stode non b incidente, dacche il capo nono del titolo se
condo, ove rinviensi l'articolo 656, non si riferisce ai
giudizi incidentali; ma comprende generalmente le sen
tenze pronunziate nei giudizi di esecuzione mobiliare.
Ed anche vanamente si deduce che l'articolo surrife
rito si applichi allorquando si sono agitate quistioni di
rito; imperocche dopo essersi enunciate nell'articolo 655 le sentenze inappellabili, si soggiunge nell'articolo 656
che l'appello da ogni altra sentenza deve essere pro dotto tra 15 giorni, eccetto i casi di dimanda di sepa razione o di controversie surte sulla dichiarazione del
terzo sequestratario, pei quali solamente si concede il
termine ordinario all'appello, art. 655.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONB DI NAPOLI. Udienza 23 novembre 1876, Pres. Mibabelli P. P.,
Est-lomonaco. — Del Balzo (Aw. Caeacciolo), c. Ca
siaa Democratica.
Xotificazioiie — Uscicre coiiiteressato — \ullilft (Cod. proc. civ., art. 41).
Sono nulli gli atti notificati dagli uscieri a danno di cor
porazioni di cui sono soci interessati (1).
La Corte, ecc. — Si osserva in fatto che ad istanza di
Francesco del Balzo, ricorrente, si procedette a se
questro di mobili a danno della Casina democratica del
municipio di Gerace, per mezzo dell'usciere di quella
pretura Bruno Stefanelli socio cointeressato, anzi uno
dei fondatori di quella associazionc. Tale sequestro venne impugnato di nullita, perch6 fatto dal suddetto
usciere, uno dei soci della suddetta societa, e tale dedu zione venne accolta si dal pretore che dal tribunale ci
vile. Posteriormente con altra sentenza dello stesso tribu
nale cho conferinava un pronunziato pretorio il conse
gnatario giudiziale S. Piccolo fu condannato al rilascio
dei mobili sequestrati. Entrambe le sentenze del tribunale furono denunziate
alia censura del supremo Collegio, e viene il ricorso
sostenuto dalla unica tesi della violazione dell'articolo 41, ultimo alinea del Cod. di proc. civ.
Tale articolo 6 cosi concepito: « Gli uscieri ncn pos sono fare atti del loro rninistero che riguardano se stessi, la loro moglie, i loro parenti ed affini, fino al quarto
grado inclusivamente, sotto pena di nullity. »
II succitato articolo che ritiene quasi le stesse parole dell'articolo 60 del Cod. di proc. civ. francese, e del 160
delle nostre leggi abolite volendo spegnere i dissidi surti
nella francese e patria giureprudenza, circa la sincera
interpretazione di quel divieto, uso la parola riguardare che abbraccia le due ipotesi di altri pro e contro.
Ritenuto il fatto che l'usciere Bruno Stefanelli fosse
uno dei soci fondatori e cointeressati della Casina demo
cratica, sorge spontanea la conseguenza, che la fortuna
buona o malvagia dell'associazione lo riguardi secondo
la lettera, ed il concetto dell'articolo.
N6 giova replicare che linteresse debba essere esclu
sivo e non collettivo; imperocche non bisogna distin
guere ove la legge non distingue, ed inoltre non puo mettersi in dubbio che dalla vendita degli oggetti se questrati sarebbe spettata una simbola all'usciere socio.
Deve quindi rigettarsi il ricorso.
Per tali motivi, rigetta, ecc.
(1) La giurisprudenza francese ha giudicato in modo contrario
come la Corte di appello di Liegi, 10 luglio 1811, riportata dal Sirey; facciamo pero osservare che l'art. 66 del Cod. di proc. civile francese
non corrisponde esattamente al nostro art. 41. Yedi pure su questa
questione il Commentario dei Codici di procedura civile del Pisa
nelli, Scialoja e Mancini, vol. I, pag. 341. Boncenne, vol. I, pag. 244.
Dalloz, vol. XIV, pag. 369.
CORTE DI CASSiZIONB DI FIRBNZB. Udienza 30 novembre 1876, Pres. Vigliani P. P., Est.
Bonelli, P. M. Gloria — Finanze (Aw. erariale) c.
Salomoni (Aw. Tkbvisani).
Esecuzione — Stato — Beni patrimonial! — Rcndite
patrimonial! — Assegul in bilanclo. (C. C., art. 430.)
Lo Stato, come subietto di diritti e di obbligazioni deve essere considerato come una persona morale, e.quindi i suoi rapporti di diritto come private persone dcbbono essere regolati dalla legge comune.
I beni patrimoniali dello Stato non possono essere sot • tratti agli effetti esecutivi dei giudicati, salvo se siano
stati eccettuati per disposizione speciale di legge (1). II creditore del demanio, che ha ottenuto una sentenza di
pagamento contro di questo, pub pignorare le rendite
patrimoniali ad esso dovute dai terzi.
(1) Conf. Cass, di Napoli, 3- agosto 1876 (Foro Ital., I, 1293, con
nota); App. Palermo, 27 maggio 1876 (Cir. Giur., I, 232). Vedi pure per i beni comunali Cass. Roma, 19 giugno 1876, Foro
Ital., I, 915, con nota); App. Genova, 22 maggio 1876 (Foro Ital, anno
corr., I, 55, con nota).
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