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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mirabelli, P....

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mirabelli, P. P., Est. De Renzis —Allegretti (Avv. Antonacci), c. Agostinelli (Avv. Spennati) Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1877), pp. 151/152-153/154 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084121 . Accessed: 20/06/2014 04:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.182 on Fri, 20 Jun 2014 04:37:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mirabelli, P. P., Est. De Renzis — Allegretti (Avv. Antonacci), c. Agostinelli (Avv. Spennati)

Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mirabelli, P. P., Est. De Renzis —Allegretti (Avv. Antonacci),c. Agostinelli (Avv. Spennati)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 151/152-153/154Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084121 .

Accessed: 20/06/2014 04:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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151 PARTE PRIMA 152

disse che trattavasi diun avvenimento oltremodo straor dinario che non poteva nk doveva formare oggetto della

previdenza della legge, che quindi nella ipotesi del sui

cidio doveva star ferma, come nel caso di morte natu

rale, la regola per la quale Tunica indagine a farsi era

quella di vedere se il commerciante defunto avesse ces

sato o no i pagamenti prima della sua morte.

Attesoche pertanto, se al fatto del suieidio del com merciante si dovra avere riguardo, questo avverra sol

tanto allora che, sorgendo disputa circa alia sussistenza

dei pagamenti anteriormente fatti, questi fossero impu

gnati quali sospetti e simulati; l'indagine sulla causa

del suieidio puo mettere in chiaro le arti adoperate dal

commerciante per mascherare con false apparenze di

pagamento la sua difficile posizione al fine di allon

tanare per quanto possibile la dichiarazione di falli

mento, Attesoche sotto questo punto di vista e a dirsi scor

retta e non conforme alia legge la considerazione della

sentenza per la quale venne affermato che il legislatore « reputo non prudente autorizzare i giudici a ricercare

« i motivi che avessero potuto determinare un infelice

« ad un atto cosx deplorevole qual 6 il suieidio; » impe rocche la indagine di cui e caso, anziche essere disdetta

ai magistrati, sarebbe per essi obbligatoria ogni volta

che occorresse di appurare se furono reali o non piutto sto simulati i pagamenti che si dicono stati eseguiti dal commerciante prima del suieidio, pel fine di ammettere

od escludere quella cessazione di pagamenti sulla quale soltanto si puo fondare la dichiarazione di fallimento.

Attesoche per altro l'ora accennato erroneo concetto

giuridico della Corte non pote influire sulla rettitudine

del suo pronunziato ; avvegnachS dessa non fu chiamata

ad esaminare se i pagamenti che si dissero fatti dal ban

chiere Baldini innanzi la sua morte fossero veri o non

piuttosto almeno in parte simulati, ma fu chiamata a

decidere se lo stato di insolvenza di un commerciante

puo essere equipollente della cessazione dei pagamenti stante la circostanza del suieidio anche quando sia certo

che prima di quell'atto non avesse cessato i pagamenti. La quale questione doveva essere, come fu risoluta in

senso negativo ; avvegnache se 6 indiscutibile che per far

luogo alia dichiarazione di fallimento del commerciante

morto 6 necessario che la cessazione dei pagamenti ab

bia preceduto la morte di lui, consegue indubbiamente

che ogni volta sia stabilito in fatto che il commerciante

finchd visse non venne meno ai suoi impegni commer

ciali, non si puo parlare di fallimento perchfe lo si deri

verebbe da una cessazione di pagamenti posteriore alia morte del commerciante, contro il formale precetto della legge pel quale una siffatta cessazione deve avere

preceduto la morte.

Attesoche le ora discorse massime non potrebbero subire una modificazione per l'obbietto fatto dalla dire

zione del Tesoro, col dire che la Corte decise in astratto

che il suieidio del commerciante insolvibile non puo far

luogo alia dichiarazione di fallimento, mentre la tesi ad

essa sottoposta ed alia quale non rispose, fu questa: « Se il suieidio di un commerciante il quale abbia di

« chiarato di essersi spinto a quell'atto estremo per non

« potere piu adempiere i suoi impegni sia un fatto im « portante la cessazione dei pagamenti. »

Che per vero, a parte il vedere se ammessa la realta

del fatto supposto nell'ora accennata tesi, avrebbero

evitato le eonseguenze giuridiclie dichiarate dalla sen

tenza, sta poi che, esaminando gli atti della causa, non

emerga che alia Corte di appello venisse proposta la

tesi nei termini sopra riferiti, poiehe per contrario le

venne sottoposto soltanto se lo stato di insolvenza in

cui sia trovato il patrimonio di un commerciante accom

pagnato dal fatto del suicidio di lui possa essere equi

pollente alia cessazione dei pagamenti. E cid si rileva in modo non dubbio dai fatti articolati dalla direzione del Tesoro a subbietto delle prove chieste in via subor

dinata e dalla decisione in proposito emanata dalla

Corte col respingere quelle prove pel noto principio: frustra probatur quod prohatum non relevat; decisione

non stata impugnata. Clie pertanto, cosi essendo passate le cose in ordine

alia posizione vera della causa nello stadio del merito,

egli 6 contro ragione l'accampare ora doglianze verso la

sentenza, quasi avesse trascurato i termini precisi di

una questione e preterinesso di pronunciare sulla me

desima.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

CORTE DI GASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 12 dicembre 1876, Pres. Mibabelli, P. P., Est.

De Renzis — Allegretti (Aw. Antonacci), c. Agosti

nelli (Aw. Spennati).

Esecuzione moblliare — Azioiie contro il eustode —

Appello — Termine. (Cod. proc. civ., art. 656.)

L'azione contro il eustode giudiziario per la consegna degli oggetti affidatigli, in seguito a sequestro conser vativo, va classifcata tra i giudiei di esecuzione mo biliare, e quindi Vappello delta sentenza relativa deve

prodursi nel termine voluto dalVart. 656, del Codice di procedura civile.

La Corte, ecc. — Ad occasione di un sequestro con

servative* eseguito ad istanza del signor Allegretti, fu

destinato eustode giudiziario il ricorrente Agostinelli. Questi, convenuto in giudizio per la consegna degli og

getti sottoposti alia sua custodia, dalla correlativa sen

tenza del tribunale produsse appello oltre i 15 giorni dalla intimazione,che e stato dicliiarato inammessibile.

Col ricorso si assume: che il sequestro conservativo ed

il conseguente giudizio di convalida non vanno caratte

rizzati tra quelli di esecuzione; che, ritenuto pure di e

secuzione, l'azione contro il eustode non costituisca un

incidente di quel giudizio; che il termine all'appello di 15 giorni si riferisce alle sentence che abbiano definite

questioni di rito, non gia quando si disputi della esi

stenza o inesistenza di una obbligazione; eche nonsiesi

affatto motivato sulle riferite deduzioni.

I quali assunti si rilevano infondati.

Di vero, non importa definire se il sequestro conser

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158 GrIUEISPEUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

vativo potesse annoverarsi tra gli atti di esecuzione,

certa cosa 6 che l'azione promossa contro il custode al

seguito della convalida o dello sciogliraento del seque

stro per la consegna degli oggetti a lui affidati, 6 un

giudizio esecutivo, perche non si tratta di fare dichia

rare il diritto, sivvero di conseguire quello che indub

biamente 6 dovuto. Per l'articolo 930 del Oodice di procedura sono ap

plicate al sequestro conservativo le medesime norrae

stabilite pel pignoramento dei mobili, di cui si fa men zione nel titolo secondo del libro secondo del riferito Co

dice, clie tratta appunto della esecuzione forzata. Quivi

si rinviene l'articolo 656, pel quale derogandosi alia re

gola generale, lfe sentenze pronunziate nei giudizi di e

secuzione mobiliare, devono essere appellate tra 15

giorni dalla notificazione.

Ora, se nel capo terzo del titolo secondo si dettano le

norme pel pignoramento dei mobili, e si accenna alia

nomina del custode, applicandosi le stesse norme pel

sequestro conservativo, non puo cader dubbio che an

che per quest'ultimo sequestro il termine all'appello

per l'azione contro il custode e di giorni 15.

Vanamente poi si dice che il giudizio contro il cu

stode non b incidente, dacche il capo nono del titolo se

condo, ove rinviensi l'articolo 656, non si riferisce ai

giudizi incidentali; ma comprende generalmente le sen

tenze pronunziate nei giudizi di esecuzione mobiliare.

Ed anche vanamente si deduce che l'articolo surrife

rito si applichi allorquando si sono agitate quistioni di

rito; imperocche dopo essersi enunciate nell'articolo 655 le sentenze inappellabili, si soggiunge nell'articolo 656

che l'appello da ogni altra sentenza deve essere pro dotto tra 15 giorni, eccetto i casi di dimanda di sepa razione o di controversie surte sulla dichiarazione del

terzo sequestratario, pei quali solamente si concede il

termine ordinario all'appello, art. 655.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONB DI NAPOLI. Udienza 23 novembre 1876, Pres. Mibabelli P. P.,

Est-lomonaco. — Del Balzo (Aw. Caeacciolo), c. Ca

siaa Democratica.

Xotificazioiie — Uscicre coiiiteressato — \ullilft (Cod. proc. civ., art. 41).

Sono nulli gli atti notificati dagli uscieri a danno di cor

porazioni di cui sono soci interessati (1).

La Corte, ecc. — Si osserva in fatto che ad istanza di

Francesco del Balzo, ricorrente, si procedette a se

questro di mobili a danno della Casina democratica del

municipio di Gerace, per mezzo dell'usciere di quella

pretura Bruno Stefanelli socio cointeressato, anzi uno

dei fondatori di quella associazionc. Tale sequestro venne impugnato di nullita, perch6 fatto dal suddetto

usciere, uno dei soci della suddetta societa, e tale dedu zione venne accolta si dal pretore che dal tribunale ci

vile. Posteriormente con altra sentenza dello stesso tribu

nale cho conferinava un pronunziato pretorio il conse

gnatario giudiziale S. Piccolo fu condannato al rilascio

dei mobili sequestrati. Entrambe le sentenze del tribunale furono denunziate

alia censura del supremo Collegio, e viene il ricorso

sostenuto dalla unica tesi della violazione dell'articolo 41, ultimo alinea del Cod. di proc. civ.

Tale articolo 6 cosi concepito: « Gli uscieri ncn pos sono fare atti del loro rninistero che riguardano se stessi, la loro moglie, i loro parenti ed affini, fino al quarto

grado inclusivamente, sotto pena di nullity. »

II succitato articolo che ritiene quasi le stesse parole dell'articolo 60 del Cod. di proc. civ. francese, e del 160

delle nostre leggi abolite volendo spegnere i dissidi surti

nella francese e patria giureprudenza, circa la sincera

interpretazione di quel divieto, uso la parola riguardare che abbraccia le due ipotesi di altri pro e contro.

Ritenuto il fatto che l'usciere Bruno Stefanelli fosse

uno dei soci fondatori e cointeressati della Casina demo

cratica, sorge spontanea la conseguenza, che la fortuna

buona o malvagia dell'associazione lo riguardi secondo

la lettera, ed il concetto dell'articolo.

N6 giova replicare che linteresse debba essere esclu

sivo e non collettivo; imperocche non bisogna distin

guere ove la legge non distingue, ed inoltre non puo mettersi in dubbio che dalla vendita degli oggetti se questrati sarebbe spettata una simbola all'usciere socio.

Deve quindi rigettarsi il ricorso.

Per tali motivi, rigetta, ecc.

(1) La giurisprudenza francese ha giudicato in modo contrario

come la Corte di appello di Liegi, 10 luglio 1811, riportata dal Sirey; facciamo pero osservare che l'art. 66 del Cod. di proc. civile francese

non corrisponde esattamente al nostro art. 41. Yedi pure su questa

questione il Commentario dei Codici di procedura civile del Pisa

nelli, Scialoja e Mancini, vol. I, pag. 341. Boncenne, vol. I, pag. 244.

Dalloz, vol. XIV, pag. 369.

CORTE DI CASSiZIONB DI FIRBNZB. Udienza 30 novembre 1876, Pres. Vigliani P. P., Est.

Bonelli, P. M. Gloria — Finanze (Aw. erariale) c.

Salomoni (Aw. Tkbvisani).

Esecuzione — Stato — Beni patrimonial! — Rcndite

patrimonial! — Assegul in bilanclo. (C. C., art. 430.)

Lo Stato, come subietto di diritti e di obbligazioni deve essere considerato come una persona morale, e.quindi i suoi rapporti di diritto come private persone dcbbono essere regolati dalla legge comune.

I beni patrimoniali dello Stato non possono essere sot • tratti agli effetti esecutivi dei giudicati, salvo se siano

stati eccettuati per disposizione speciale di legge (1). II creditore del demanio, che ha ottenuto una sentenza di

pagamento contro di questo, pub pignorare le rendite

patrimoniali ad esso dovute dai terzi.

(1) Conf. Cass, di Napoli, 3- agosto 1876 (Foro Ital., I, 1293, con

nota); App. Palermo, 27 maggio 1876 (Cir. Giur., I, 232). Vedi pure per i beni comunali Cass. Roma, 19 giugno 1876, Foro

Ital., I, 915, con nota); App. Genova, 22 maggio 1876 (Foro Ital, anno

corr., I, 55, con nota).

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