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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P.,...

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Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P., Est. Jorio —Bellotti c. Savarese Source: Il Foro Italiano, Vol. 6, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1881), pp. 785/786-787/788 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23087719 . Accessed: 18/06/2014 11:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.41 on Wed, 18 Jun 2014 11:43:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P., Est. Jorio — Bellotti c. Savarese

Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P., Est. Jorio —Bellotti c. SavareseSource: Il Foro Italiano, Vol. 6, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1881), pp. 785/786-787/788Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23087719 .

Accessed: 18/06/2014 11:43

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785 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 23 marzo 1881, Pres. Mirabelli P. P., Est.

Pisanti — Romano c. De Rosa.

Fallimento — Cessazione ili pagamenti — Fissa

zione della data (Cod. comm., art. 547).

Quantunque nella sentenza che dichiara il fallimento

si fissi la data della cessazione dei pagamenti, sif

fatta statuizione nondimeno non è mai definitiva

finche non siasi compiuta la verificazione dei

credili; quindi pub essere modificata. (1)

La Corte, ecc. — Osservato che secondo 1' art-. 547

del codice di commercio è data pur la facoltà di fis

sare la data del fallimento con la stessa sentenza con

la quale lo si dichiara.

Osservato che non regge nemmeno la doglianza in

quanto al non essersi aggiunta la clausola « salvo a

retroagire » perchè non era necessario esprimerla

stando essa sempre per legge e per la ragione di non

esser mai definitivo un tale provvedimento se non ai

termini dell' art. 494, cioè quando compiuta la veri

fica i creditori abbiano giurato i rispettivi loro cre

diti — La sentenza precedente che r abbia fissata può

essere modificata laddove nella verifica sorgano altri

elementi che la consiglino e che non sieno stati già

prodotti e valutati — La facoltà di far retrotrarre

la data non è concessa dal giudice, ma dalla legge e

ciò che la legge concede per la ragione che la verità

debba essere raggiunta e che nuove pruove e chiari

menti debbono essere apprezzati non è mestieri che

si esprima nella prima sentenza con la quale si di

chiara il fallimento. Questo vero giuridico che si so

stiene con uno de' mezzi del ricorso non importa che

la sentenza impugnata si annulli, bastando che lo ri

conosca questo supremo Collegio, come quello non vio

lato né negato dalla sentenza medesima che per que

sta parte non ha la virtù di una dichiarazione irre

vocabile , ma invece è capace di modifica a' sensi di

legge, cioè nel caso che nella verifica de' crediti si

abbiano nuovi elementi che vengano a variare la

posizione già ritenuta.

Per questi motivi, ecc.

(1) V. in materia la sentenza della Corte d' appello di Bologna 26 ottobre 1878 (Foro it. 1879, 1,228 con nota dell' avv. Grillo); è i

noltre, Cassazione di Napoli 31 gennaio 1879. Amato c. Ditta Berner

e Paglianico (Foro it. 1879, I, 187).

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 30 aprile 1881, Pres. Mikabelli P. P., Est.

Pisanti — Murale c. Golia.

Dote — Pagamento degli interessi — Azione contro

gli eredi del dotante — diulizio di divisione (Cod.

civ. art. 1013).

Non può agirsi dal marito amministratore della

dote pel pagamento degli interessi sulla medesima

contro gli altri eredi, quando la moglie non abbia

rinunziato all'eredità paterna, dovendo invece le

competenti ragioni esercitarsi nel giudizio di di

visione.

La Corte, ecc. — Osservato che con la sentenza

contro la quale ó ricorso in realtà non si è ben esa

minato quanto si afferma col quarto mezzo; impe rocché la Corte si è limitata a notare che al marito

non possa negarsi il dritto di riscuotere gli interessi

della dote contro gli eredi del dotante. Quando rite

nersi che la dote si era costituita dal padre, e la

successione si era aperta, ogni ragione della dotata, nel caso che non si svestiva essa della qualità di erede

con analoga rinuncia, non può essere conosciuta in

giudizio distinto, ma in quello della divisione. Il diritto

alla dote con gli accessori interessi sta sino al mo

mento che si apre la successione e può ancora ri

maner fermo ed esercitarsi quando si rinuncia al

l'eredità, perché in tal caso la dotata rimane come

semplice creditrice dell'eredità e può quindi agire contra gli eredi pel pagamento. Ma quando invece

ella non rinuncia e rimane erede si trova nella con

dizione eguale agli altri e la dote si fonde e si im

medesima nella, sua quota ereditaria, a conseguire la quale occorre il giudizio di divisione in cui si ve

dono le rispettive ragioni de' coeredi e, per conti e

per collazioni e per debiti e crediti e, per l'articolo

1013 cod. civ., specialmente i frutti e gli interessi

delle cose soggette a collazione sono pur conferibili

dal giorno in cui si é aperta la successione.

Osservato che il diritto del marito a riscuotere e

far suoi gli interessi della dote non é che dipendente da quello della moglie, cui spetta la dote insieme ai

frutti ed interessi che ne sono gli accessori; e quindi l'azione sua, se può sperimentarsi prima della aper tura della successione ed anche dopo quando la mo

glie rinunci all'eredità e cassi di essere erede rima

nendo semplice creditrice, viene poi impedita e tra

sportata nel caso opposto in quello stesso giudizio

plenario di divisione nel quale dee stabilirsi quanto

si spetti a ciascun coerede.

Forse potrebbe la quistione risolversi diversamente

quando si trattasse di dote costituita a se stessa dalla

moglie e non dal padre, perché in tal caso tratte

rebbesi di un dritto proprio, ma la sentenza impu

gnata ha ritenuto trattarsi di dote costituita dal

padre che viene a confondersi nella quota ereditaria

in difetto di rinunzia.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P.,

Est. Jorio — Bellotti c. Savarese.

Appello — Citazione avanti giudice incompetente —

Validità (C. p. c., art. 134 n. 4, 145, n. 2).

È valida la citazione d'appello prodotta avanti un

giudice incompetente ed il giudizio può essere rias

sunto davanti il magistrato competente anche dopo

Il Fobo Italiano. — Volume VI. - Parte I. — 50.

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787 PARTE PRIMA 788

la dichiarazione di incompetenza del giudice pri

mieramente adito e dopo la decorrenza del ter

mine ad appellare. (1)

La Corte, ecc. — Osserva, che quando un appello sia stato validamente prodotto nel termine, il diritto

a farlo discutere è irrecusabilmente acquisito dallo

appellante; a potersi perdere sarebbe mestieri, o che

fosse dichiarato nullo dopo decorso il termine ad ap

pellare , o che cadesse in perenzione : in ogni altro

caso conserva tutta la sua efficacia , anche quando

contenga citazione innanzi ad un giudice incompe

tente , e dopo la dichiarazione d'incompetenza ed il

decorrimento del termine ad appellare sia portato a

conoscenza del giudice competente. Ciò va dimostrato agevolmente. L'appello deve pro

porsi con atto di citazione, art. 486 cod. di proc. civ. —

Le cause di nullità della citazione sono noverate dallo

art. 145 detto cod. e fra esse non si legge quella de

rivante dalla chiamata innanzi ad un giudice incom

petente : vi si legge invece 1' altra della incertezza

assoluta sull' autorità giudiziaria davanti cui é pro mossa la citazione. Fra i due casi vi é differenza e

norme : la incertezza assoluta dell' autorità giudi ziaria innanzi a cui deve comparirsi importa nullità,

perché il convenuto, ignorando il magistrato che deve

giudicarlo, non é in grado di esercitare il dritto invio

labile della difesa : la chiamata innanzi ad un giudice

incompetente contiene invece la certezza del magi

strato innanzi a cui deve comparirsi, essendo errata

solo la indicazione di tal magistrato, ma non per ciò

la citazione é nulla potendo bene emendarsi lo errore

mercè un altro atto contenente chiamata innanzi al

giudice competente : le nullità debbono essere espres samente dichiarate dalla legge, o derivare dalla inos

servanza di forme essenziali. La legge stessa ritiene

nello art. 2155 cod. civ. valide ad interrompere la

prescrizione le citazioni innanzi ad un giudice incom

petente, e tal disposizione è applicabile anche al caso

dello appello, essendo la decadenza dal dritto di ap

pellare una specie di prescrizione. Ritenuto adunque valido 1' atto di appello innanzi

al giudice incompetente, egli è certo che la dichiara

zione d'incompetenza lascia integro il dritto allo

esame dello stesso, dritto che si acquista, giova ripe terlo , col solo fatto della sua valida produzione nel

termine e non può perdersi se non per effetto della

perenzione. Dopo la sentenza dichiarativa della incom

petenza é fatta facoltà tanto all' appellante quanto allo appellato di portarlo a discussione innanzi al ma

gistrato competente, né vi è bisogno di ciò fare nel

corso di un mese dalla intimazione della medesima , come avvisò il Tribunale, poiché arbitrariamente si

creerebbe un secondo termine ad appellare ; e si am

metterebbe la necessità di un nuovo appello, mentr'é

sempre qnello già prodotto che deve discutersi, rima

sto in tutta la pienezza della sua efficacia.

Erroneo pure è il concetto che lo appello innanzi al ma

gistrato incompetente sospenda il termine ad appel" lare : questo termine é uno, decorre dalla intimazione

della sentenza appellata, né comporta sospensioni:

potrà disputarsi se sia cominciato a decorrere per il

legale notificazione di detta sentenza o per altra

causa, ma cominciato che sia non vi é altro caso in

cui possa rimaner sospeso eccetto quello della morte

della parte soccombente, art. 468 cod. proc. civ.

Se potesse ammettersi la teorica del Tribunale tutte

le volte che la Cassazione annulla e rinvia per vio

lazione delle norme di competenza, l'appello dovrebbe

riproporsi fra trenta o fra sessanta giorni dalla noti

fica della sentenza di annullamento e non facendosi

dovrebbe dichiararsi inammessibile per trovarsi de

corso il termine. Ma ciò non è punto richiesto dalla

legge la quale si contenta che la causa sia portata a

conoscenza dell' autorità giudiziaria di rinvio con ci

tazione in via sommaria senza punto prescriver ter

mine all' uopo, art. 546 detto cod. proc. civ. Donde

vien sempre più ribadito che lo appello rimane saldo,

tuttoché portato la prima volta innanzi ad un giudice

incompetente e che questo errore può emendarsi con

una nuova citazione.

Nella specie 1' appello erasi prodotto nel termine,

sebbene innanzi ad un giudice incompetente ; 1' atto

con cui, dopo la dichiarazione d'incompetenza, si por tava la causa a cognizione del magistrato competente non era né poteva ritenersi qual nuovo appello, con

tenendo semplice citazione per la discussione dello

appello già prodotto al quale si facea richiamo : il

Tribunale non potea quindi dichiararlo inammessibile

senza sconoscere i suddetti principi e violare la cita

ta disposizione: avendo altrimenti fatto, la sua sen

tenza merita di essere annullata, la causa deve rin

viarsi per nuovo esame e pei provvedimenti sulle

spese ed il deposito deve restituirsi al ricorrente.

Per questi motivi, la Corte annulla ecc.

(1) Consulta in proposito stessa Corte 29 gennaio 1881, Cosentino c. Pedoto (Foro it. 1881, I, 218); Cass. Torino 12 gennaio 1876 (Foro it., 1876, I, 448); App. Casale 14 maggio 1877 (Foro it. 1877, I, 736J nonché le altre decisioni e gli autori ivi citati in nota

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 25 giugno 1881, Pres. Mirabelli P. P., Est.

Winspeark — Frattarolo e. Cepparelli.

Anticrcsi — Creditori ili chi l1 ha consentita (Cod.

civ., art. 1897).

Secondo il cod. civ. vigente l'anticresi è inefficace

rimpetto ai creditori di colui che l'ha consentita.

La Corte, ecc. — Attesoché a fronte dell' art. 1897

cod. civ. rimane poco a discutere dell'inefficacia del

l'anticresi rimpetto ai creditori di colui che l'ha con

sentita. Quando la legge ha incluso negli effetti i soli

contraenti e loro eredi, indarno si vuole estenderli

agli aventi causa; dappoiché la limitazione della legge é quella precisamente che fa definire un diritto me

ramente personale quello che sorge dall'anticresi ; e

tranne il caso della trasfusione della personalità giù

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