Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P., Est. Jorio —Bellotti c. SavareseSource: Il Foro Italiano, Vol. 6, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1881), pp. 785/786-787/788Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23087719 .
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785 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 23 marzo 1881, Pres. Mirabelli P. P., Est.
Pisanti — Romano c. De Rosa.
Fallimento — Cessazione ili pagamenti — Fissa
zione della data (Cod. comm., art. 547).
Quantunque nella sentenza che dichiara il fallimento
si fissi la data della cessazione dei pagamenti, sif
fatta statuizione nondimeno non è mai definitiva
finche non siasi compiuta la verificazione dei
credili; quindi pub essere modificata. (1)
La Corte, ecc. — Osservato che secondo 1' art-. 547
del codice di commercio è data pur la facoltà di fis
sare la data del fallimento con la stessa sentenza con
la quale lo si dichiara.
Osservato che non regge nemmeno la doglianza in
quanto al non essersi aggiunta la clausola « salvo a
retroagire » perchè non era necessario esprimerla
stando essa sempre per legge e per la ragione di non
esser mai definitivo un tale provvedimento se non ai
termini dell' art. 494, cioè quando compiuta la veri
fica i creditori abbiano giurato i rispettivi loro cre
diti — La sentenza precedente che r abbia fissata può
essere modificata laddove nella verifica sorgano altri
elementi che la consiglino e che non sieno stati già
prodotti e valutati — La facoltà di far retrotrarre
la data non è concessa dal giudice, ma dalla legge e
ciò che la legge concede per la ragione che la verità
debba essere raggiunta e che nuove pruove e chiari
menti debbono essere apprezzati non è mestieri che
si esprima nella prima sentenza con la quale si di
chiara il fallimento. Questo vero giuridico che si so
stiene con uno de' mezzi del ricorso non importa che
la sentenza impugnata si annulli, bastando che lo ri
conosca questo supremo Collegio, come quello non vio
lato né negato dalla sentenza medesima che per que
sta parte non ha la virtù di una dichiarazione irre
vocabile , ma invece è capace di modifica a' sensi di
legge, cioè nel caso che nella verifica de' crediti si
abbiano nuovi elementi che vengano a variare la
posizione già ritenuta.
Per questi motivi, ecc.
(1) V. in materia la sentenza della Corte d' appello di Bologna 26 ottobre 1878 (Foro it. 1879, 1,228 con nota dell' avv. Grillo); è i
noltre, Cassazione di Napoli 31 gennaio 1879. Amato c. Ditta Berner
e Paglianico (Foro it. 1879, I, 187).
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.
Udienza 30 aprile 1881, Pres. Mikabelli P. P., Est.
Pisanti — Murale c. Golia.
Dote — Pagamento degli interessi — Azione contro
gli eredi del dotante — diulizio di divisione (Cod.
civ. art. 1013).
Non può agirsi dal marito amministratore della
dote pel pagamento degli interessi sulla medesima
contro gli altri eredi, quando la moglie non abbia
rinunziato all'eredità paterna, dovendo invece le
competenti ragioni esercitarsi nel giudizio di di
visione.
La Corte, ecc. — Osservato che con la sentenza
contro la quale ó ricorso in realtà non si è ben esa
minato quanto si afferma col quarto mezzo; impe rocché la Corte si è limitata a notare che al marito
non possa negarsi il dritto di riscuotere gli interessi
della dote contro gli eredi del dotante. Quando rite
nersi che la dote si era costituita dal padre, e la
successione si era aperta, ogni ragione della dotata, nel caso che non si svestiva essa della qualità di erede
con analoga rinuncia, non può essere conosciuta in
giudizio distinto, ma in quello della divisione. Il diritto
alla dote con gli accessori interessi sta sino al mo
mento che si apre la successione e può ancora ri
maner fermo ed esercitarsi quando si rinuncia al
l'eredità, perché in tal caso la dotata rimane come
semplice creditrice dell'eredità e può quindi agire contra gli eredi pel pagamento. Ma quando invece
ella non rinuncia e rimane erede si trova nella con
dizione eguale agli altri e la dote si fonde e si im
medesima nella, sua quota ereditaria, a conseguire la quale occorre il giudizio di divisione in cui si ve
dono le rispettive ragioni de' coeredi e, per conti e
per collazioni e per debiti e crediti e, per l'articolo
1013 cod. civ., specialmente i frutti e gli interessi
delle cose soggette a collazione sono pur conferibili
dal giorno in cui si é aperta la successione.
Osservato che il diritto del marito a riscuotere e
far suoi gli interessi della dote non é che dipendente da quello della moglie, cui spetta la dote insieme ai
frutti ed interessi che ne sono gli accessori; e quindi l'azione sua, se può sperimentarsi prima della aper tura della successione ed anche dopo quando la mo
glie rinunci all'eredità e cassi di essere erede rima
nendo semplice creditrice, viene poi impedita e tra
sportata nel caso opposto in quello stesso giudizio
plenario di divisione nel quale dee stabilirsi quanto
si spetti a ciascun coerede.
Forse potrebbe la quistione risolversi diversamente
quando si trattasse di dote costituita a se stessa dalla
moglie e non dal padre, perché in tal caso tratte
rebbesi di un dritto proprio, ma la sentenza impu
gnata ha ritenuto trattarsi di dote costituita dal
padre che viene a confondersi nella quota ereditaria
in difetto di rinunzia.
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.
Udienza 12 novembre 1880, Pres. Mirabelli P. P.,
Est. Jorio — Bellotti c. Savarese.
Appello — Citazione avanti giudice incompetente —
Validità (C. p. c., art. 134 n. 4, 145, n. 2).
È valida la citazione d'appello prodotta avanti un
giudice incompetente ed il giudizio può essere rias
sunto davanti il magistrato competente anche dopo
Il Fobo Italiano. — Volume VI. - Parte I. — 50.
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787 PARTE PRIMA 788
la dichiarazione di incompetenza del giudice pri
mieramente adito e dopo la decorrenza del ter
mine ad appellare. (1)
La Corte, ecc. — Osserva, che quando un appello sia stato validamente prodotto nel termine, il diritto
a farlo discutere è irrecusabilmente acquisito dallo
appellante; a potersi perdere sarebbe mestieri, o che
fosse dichiarato nullo dopo decorso il termine ad ap
pellare , o che cadesse in perenzione : in ogni altro
caso conserva tutta la sua efficacia , anche quando
contenga citazione innanzi ad un giudice incompe
tente , e dopo la dichiarazione d'incompetenza ed il
decorrimento del termine ad appellare sia portato a
conoscenza del giudice competente. Ciò va dimostrato agevolmente. L'appello deve pro
porsi con atto di citazione, art. 486 cod. di proc. civ. —
Le cause di nullità della citazione sono noverate dallo
art. 145 detto cod. e fra esse non si legge quella de
rivante dalla chiamata innanzi ad un giudice incom
petente : vi si legge invece 1' altra della incertezza
assoluta sull' autorità giudiziaria davanti cui é pro mossa la citazione. Fra i due casi vi é differenza e
norme : la incertezza assoluta dell' autorità giudi ziaria innanzi a cui deve comparirsi importa nullità,
perché il convenuto, ignorando il magistrato che deve
giudicarlo, non é in grado di esercitare il dritto invio
labile della difesa : la chiamata innanzi ad un giudice
incompetente contiene invece la certezza del magi
strato innanzi a cui deve comparirsi, essendo errata
solo la indicazione di tal magistrato, ma non per ciò
la citazione é nulla potendo bene emendarsi lo errore
mercè un altro atto contenente chiamata innanzi al
giudice competente : le nullità debbono essere espres samente dichiarate dalla legge, o derivare dalla inos
servanza di forme essenziali. La legge stessa ritiene
nello art. 2155 cod. civ. valide ad interrompere la
prescrizione le citazioni innanzi ad un giudice incom
petente, e tal disposizione è applicabile anche al caso
dello appello, essendo la decadenza dal dritto di ap
pellare una specie di prescrizione. Ritenuto adunque valido 1' atto di appello innanzi
al giudice incompetente, egli è certo che la dichiara
zione d'incompetenza lascia integro il dritto allo
esame dello stesso, dritto che si acquista, giova ripe terlo , col solo fatto della sua valida produzione nel
termine e non può perdersi se non per effetto della
perenzione. Dopo la sentenza dichiarativa della incom
petenza é fatta facoltà tanto all' appellante quanto allo appellato di portarlo a discussione innanzi al ma
gistrato competente, né vi è bisogno di ciò fare nel
corso di un mese dalla intimazione della medesima , come avvisò il Tribunale, poiché arbitrariamente si
creerebbe un secondo termine ad appellare ; e si am
metterebbe la necessità di un nuovo appello, mentr'é
sempre qnello già prodotto che deve discutersi, rima
sto in tutta la pienezza della sua efficacia.
Erroneo pure è il concetto che lo appello innanzi al ma
gistrato incompetente sospenda il termine ad appel" lare : questo termine é uno, decorre dalla intimazione
della sentenza appellata, né comporta sospensioni:
potrà disputarsi se sia cominciato a decorrere per il
legale notificazione di detta sentenza o per altra
causa, ma cominciato che sia non vi é altro caso in
cui possa rimaner sospeso eccetto quello della morte
della parte soccombente, art. 468 cod. proc. civ.
Se potesse ammettersi la teorica del Tribunale tutte
le volte che la Cassazione annulla e rinvia per vio
lazione delle norme di competenza, l'appello dovrebbe
riproporsi fra trenta o fra sessanta giorni dalla noti
fica della sentenza di annullamento e non facendosi
dovrebbe dichiararsi inammessibile per trovarsi de
corso il termine. Ma ciò non è punto richiesto dalla
legge la quale si contenta che la causa sia portata a
conoscenza dell' autorità giudiziaria di rinvio con ci
tazione in via sommaria senza punto prescriver ter
mine all' uopo, art. 546 detto cod. proc. civ. Donde
vien sempre più ribadito che lo appello rimane saldo,
tuttoché portato la prima volta innanzi ad un giudice
incompetente e che questo errore può emendarsi con
una nuova citazione.
Nella specie 1' appello erasi prodotto nel termine,
sebbene innanzi ad un giudice incompetente ; 1' atto
con cui, dopo la dichiarazione d'incompetenza, si por tava la causa a cognizione del magistrato competente non era né poteva ritenersi qual nuovo appello, con
tenendo semplice citazione per la discussione dello
appello già prodotto al quale si facea richiamo : il
Tribunale non potea quindi dichiararlo inammessibile
senza sconoscere i suddetti principi e violare la cita
ta disposizione: avendo altrimenti fatto, la sua sen
tenza merita di essere annullata, la causa deve rin
viarsi per nuovo esame e pei provvedimenti sulle
spese ed il deposito deve restituirsi al ricorrente.
Per questi motivi, la Corte annulla ecc.
(1) Consulta in proposito stessa Corte 29 gennaio 1881, Cosentino c. Pedoto (Foro it. 1881, I, 218); Cass. Torino 12 gennaio 1876 (Foro it., 1876, I, 448); App. Casale 14 maggio 1877 (Foro it. 1877, I, 736J nonché le altre decisioni e gli autori ivi citati in nota
CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI. Udienza 25 giugno 1881, Pres. Mirabelli P. P., Est.
Winspeark — Frattarolo e. Cepparelli.
Anticrcsi — Creditori ili chi l1 ha consentita (Cod.
civ., art. 1897).
Secondo il cod. civ. vigente l'anticresi è inefficace
rimpetto ai creditori di colui che l'ha consentita.
La Corte, ecc. — Attesoché a fronte dell' art. 1897
cod. civ. rimane poco a discutere dell'inefficacia del
l'anticresi rimpetto ai creditori di colui che l'ha con
sentita. Quando la legge ha incluso negli effetti i soli
contraenti e loro eredi, indarno si vuole estenderli
agli aventi causa; dappoiché la limitazione della legge é quella precisamente che fa definire un diritto me
ramente personale quello che sorge dall'anticresi ; e
tranne il caso della trasfusione della personalità giù
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