+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P.,...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P.,...

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: dinhnhan
View: 223 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P., Est. De Conciliis, P. M. Maurigi (Concl. conf.) —Rivera (Avv. Di Marco e Todaro) c. Dolce e Bonfiglio (Avv. Del Tignoso) Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1876), pp. 477/478-479/480 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23083229 . Accessed: 17/06/2014 02:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 17 Jun 2014 02:20:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P., Est. De Conciliis, P. M. Maurigi (Concl. conf.) — Rivera (Avv. Di Marco e Todaro)

Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P., Est. De Conciliis, P. M. Maurigi (Concl. conf.)—Rivera (Avv. Di Marco e Todaro) c. Dolce e Bonfiglio (Avv. Del Tignoso)Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1876), pp. 477/478-479/480Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23083229 .

Accessed: 17/06/2014 02:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 17 Jun 2014 02:20:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P., Est. De Conciliis, P. M. Maurigi (Concl. conf.) — Rivera (Avv. Di Marco e Todaro)

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

fetto di una contraria dichiarazione la legge considera

armatore quel caratista che partecipa nella proprietà della nave per oltre una metà dell'intiero suo valore:

rimane però sempre vero che coll'accettare la qualità di

armatore esso assunse l'amministrazione della nave e

contrasse verso i proprietari di questa gli obblighi di

un loro mandatario, sicché quando in siffatto incarico

l'armatore abbia sostituito altra persona, questa si trova

soggetta all'azione diretta dei proprietari della nave, in

senso appunto del citato articolo 1748.

Nemmeno all'esercizio di quest'azione diretta per

parte del Ferrari verso il Ghilino poteva essere d'osta

colo la circostanza, che fosse tra lo stesso Ghilino e lo

Avellino stata attivata la giudiziale liquidazione dei

conti, in seguito alla quale emanò poi sentenza 10 di

cembre 1873, colla quale il Ghilino venne riconosciuto

tuttora in credito verso Avellino di cospicua somma.

Prima di tutto in questa liquidazione è a credersi che

siansi computate le ragioni di credito che il Ghilino

vantava verso l'Avellino a titolo di mutui, e dipendenti

da cause e rapporti personali estranei affatto all'ammi

nistrazione della nave; in secondo luogo poi quando

venne attivata quella liquidazione tra Ghilino ed Avel

lino, Ferrari già aveva fatto istanza perchè Ghilino fosse

dichiarato tenuto a rendergli conto della sua gestione,

e non poteva certamente essere in facoltà del Ghilino

di sottrarsi all'azione legittimamente intentata dal

Ferrari coll'instituire separatamente e senza il contrad

dittorio del Ferrari una liquidazione di conti coli'Avel

lino. E sotto questo aspetto la Corte venne pure a violare

la legge quando ritenne che questa postuma liquida

zione di conti impedisse al Ferrari l'esercizio intrapreso

delle azioni utili che per avventura potessero competere

all'Avellino contro Ghilino.

Per questi motivi, cassa la sentenza della Corte d'ap

pello di Genova del 29 maggio 1874.

CORTE DI CàSS AZIONE DI PALERMO.

Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P., Est.

Db Conciliis, P. M. Maueigi (Conci, conf.) — Ri

vera (Avv. Di Marco e Todaro) c. Dolce e Bonfiglio

(Avv. Del Tignoso).

Azione di spoglio — Apertura di porta — Ostacoli —

Diritto proibitivo.—Servitù—Possessorio e peti tor io

— Sentenza — Prova — Rigetto d'appello — Clan

destinità.

Quando taluno sostenga di essere stato spogliato del pos sesso di vietare lo aprire una porta e dalla medesima

passare alla scala della sua casa, il giudice non deve

soltanto esaminare se egli abbia avuto un possesso

qualunque della libertà della scala e di questo sia stato

privato dai convenuti con violenza o clandestinità, ma

anche se sia sussistito tale impedimento da fargli acqui

stare un possesso qualunque del diritto proibitivo della

porta di passaggio. La speciale ricerca del tribunale, se Vesercizio della ser

vitù di passaggio rivelata dal segno permanente della

porta abbia base nei titoli, esce dalla cerchia del

giudizio di spoglio e trasporta la causa nel campo del petitorio, o per lo meno del possessorio plenario, e

perciò la sentenza sarebbe da annullarsi se nel dispo sitivo si fosse dichiarato il diritto o il possesso legit timo della servitù, o se anche, senza dichiarare ciò, fosse esclusivamente appoggiata su questo motivo di merito.

L'apprezzamento del tribunale, che certi impedimenti alla

porta siano stati collocati dal proprietario o da altri

per aversi maggior sicurezza o per tutt'altre ragioni

famigliari, non già per impedire il passaggio e come esercizio di un diritto proibitivo, non può andare sog getto a censura in Cassazione.

In fatto di servitù discontinua, se dal giorno in cui si è cessato di goderne comincia a decorrere la prescrizione

estintiva, eia ciò non segue che dal medesimo il pro prietario del fondo servente acquisti un vero possesso

di libertà produttivo di effetti giuridici. jE perciò è errato il concetto che gli ostacoli interni della

porta, comunque apposti, siano la prova del non uso

di una servitù, e che questo uso da parte del proprie

tario del fondo dominante ingeneri in quello del fondo

serviente un possesso contrario alla medesima, il quale

anche non qualificato non può esser e tolto con violenza,

e può essere il fondamento di un'azione in reinte

grala.

Bespinto l'appello relativo ad un'azione di spoglio in merito debbonsi intendere respinte le domande relative all'istruzione sulla clandestinità.

(Omissis.) — La Corte, in quanto al primo e terzo mezzo del ricorso, osserva :

Che l'azione di spoglio fu ammessa dal giudicato del 19 dicembre 1873 in quanto che, giusta l'assunto del

signor Ri vera, egli era stato spogliato del possesso di

vietare ai signori Dolce e Bonfiglio lo aprire la porta e

passare dalla medesima nella scala della di lui casa; e

coerentemente a ciò tutta l'istruzione della causa ebbe

sempre a scopo d'indagare se nella parte esterna della

porta vi fosse stata una righella, o altro qualsiasi im

pedimento allogato per impedire al proprietario dei ca

todi lo accesso nella scala. Ripugna adunque al giudi

cato ciò che si assume nel primo mezzo del ricorso, che

si dovesse solo esaminare, se il Rivera avesse avuto un

possesso qualunque della libertà della scala, e di questo

possesso fosse stato privato dai convenuti con violenza

o clandestinità. Invece dovevasi esaminare, a mente del

ripetuto giudicato, se tale impedimento vi fosse stato da

parte del Rivera da fargli acquistare un possesso qua

lunque del diritto proibitivo, del diritto cioè di vietare ai signori Dolce e Bonfiglio l'esercizio della pretesa ser

vitù di passaggio. E questo esame appunto fece il tri

bunale quando prese a ragionare sugli impedimenti in

terni ed esterni, dai quali, secondo lo stesso signor Ri

vera, risultava il suo possesso del diritto proibitivo, e

valutandoli ebbe a convincersi che spoglio non vi era

stato. Ond'è che non sussiste nè la pretesa violazione

del giudicato del 1873, nè il preteso difetto di motiva zione. Ed in quanto a ciò che si attiene al cumulo del

This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 17 Jun 2014 02:20:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 dicembre 1875, Pres. Guzzo, ff. P., Est. De Conciliis, P. M. Maurigi (Concl. conf.) — Rivera (Avv. Di Marco e Todaro)

PAKTE PEIMA

petitorio e possessorio, ed allo snaturamento dell'azione

di spoglio, egli è vero clie prima di venire all'esame della indicata quistione, nella quale stava il vero ed u

nico tema della causa, il tribunale, provocato, come

esso disse, dalle deduzioni del Eivera, volle ricercare se

l'esercizio della servitù di passaggio rivelata dal segno permanente della porta avesse base nei titoli, e disse in

una sua considerazione che lo esercizio di quella servitù

aveva il suo appoggio nei titoli; ed è altresì vero che

questo esame esce dall'angusta cerchia del giudizio di

spoglio, e trasporta la causa nel campo del petitorio, o

per lo meno del possessorio plenario; e perciò la sen

tenza sarebbe senza meno da annullarsi se nel disposi

tivo si fosse dichiarato il diritto o il possesso legittimo della servitù, o se anche senza dichiarar ciò la sentenza

fosse poggiata esclusivamente su questo motivo di me

rito. Ma nulla si trova nel dispositivo relativamente al

diritto o al legittimo possesso della servitù pretesa dai

signori Bonfiglio e Dolce, e ben altri sono i motivi de

cisorii, pei quali l'azione fu respinta; e però non po

tendo quella eccentrica ed inopportuna considerazione

recare alcun pregiudizio al signor Eivera nello esperi

mento dei suoi dritti, sia nel possessorio plenario sia

nel petitorio, la Corte di cassazione pur censurando

quella considerazione non trova luogo ad annullare per

questo riguardo la sentenza ;

Che in quanto poi al merito della causa non è fon

data la doglianza che non siasi ritenuto il possesso del

dritto proibitivo per effetto della opposizione fatta dal

signor Eivera con gli atti del 15 e 25 novembre 1872,

imperocché a prescindere che tali atti, i quali non sono

altro che la citazione fatta ai convenuti per comparire

innanzi al pretore per sentir pronunziare la inibizione,

non sarebbero per se soli capaci a fare acquistare un

possesso del dritto proibitivo da poter dar luogo ad una

azione di spoglio, specialmente quando la domanda d'i

nibizione non fu accolta, ciò che ora si deduce nel terzo

mezzo del ricorso fu già altra volta dedotto in grado di

appello innanzi al tribunale con la comparsa del 14 a

gosto 1873, e fu respinto con la sentenza del 19 dicem

bre detto anno, passata in giudicato, nella quale fu

considerato al riguardo che quelle domande, sulle quali

il pretore aveva dichiarato non esser luogo a delibe

rare, non potevano tramutarsi in una inibizione di

retta, nè potevano spiegare alcuna influenza nella causa

attuale, appunto perchè il giudizio nel quale poteva

aver luogo la inibizione aveva toccato il suo termine

prima che l'azione di spoglio fosse stata promossa.

Ond'è che le pretese ora messe innanzi dal ricorrente

trovano l'ostacolo insuperabile del giudicato.

E neppure è fondata l'altra doglianza contenuta nello

stesso mezzo, cioè che gl'impedimenti interni a torto

non siano stati ritenuti capaci ad ingenerare il vagheg

giato possesso del dritto proibitivo. Imperocché il tri bunale valutando gli ostacoli interni verificati con le

perizie, ebbe a ritenere, bene o male, che quelli impe

dimenti erano stati collocati dal proprietario, o da

qualcuno degli abitatori delle botteghe, sia per aversi

maggiore sicurezza, sia per tutt'altre ragioni familiari,

e siffatto convincimento non censurabile in Cassazione

esclude per necessità che i medesimi si potessero rite

nere come manifestazioni della volontà del Eivera d'im

pedire il passaggio o come esercizio del dritto proibitivo. Indarno poi si soggiunge che ad ogni modo gli osta

coli interni, comunque apposti, erano la pruova del

non uso della pretesa servitù, e questo non uso da parte del proprietario del fondo dominante, ingenerava nel

proprietario del fondo serviente un possesso contrario

alla servitù, possesso che anche non qualificato non

poteva con violenza essere tolto, e poteva perciò essere

il fondamento dell'azione di reintegranda. A siffatto ragionamento si può in prima rispondere,

che se in fatto di servitù discontinua dal giorno in cui

si è cessato di goderne, comincia a decorrere la prescri

zione estintiva, da ciò non segue che dallo stesso giorno il proprietario del fondo serviente acquisti un vero pos sesso di libertà produttivo di effetti giuridici; imperoc ché non potendo ad un tempo coesistere da un lato il

possesso di libertà, e dall'altro quello della servitù, ciò

supporrebbe che il proprietario del fondo dominante fin

dal primo giorno del non uso perdesse di fatto il possesso della servitù, il che non si può ammettere. E tanto più non si può ammettere in quanto che non si avrebbe ancora

alcun elemento per sapere, se il non uso riveli l'animo di

abbandonare il proprio dritto, o piuttosto sia l'effetto

della naturale libertà di usare della servitù a proprio talento quando se ne abbia la necessità o il desiderio.

Ed in secondo luogo si può dire che il ricorrente di

mentica che l'azione di spoglio fu ammessa non perehè

egli assumeva di avere un possesso qualunque della li

bertà della scala, ma sibbene perchè da fatti da lui al

legati risultava di essere egli nel possesso del dritto

proibitivo, e che in conseguenza non è a parlare in que sta causa di un possesso qualunque di libertà, ma solo

del possesso del dritto di proibire. Per la qual cosa an

che ammesso che pel non uso della servitù di passaggio

indipendentemente dalla maggiore o minore durata di

questo non uso abbia il Eivera acquistato un possesso

qualunque di libertà della scala, ciò a nulla appende rebbe nell'attuale causa di spoglio, nella quale per virtù

del giudicato si doveva provare il possesso del dritto di

vietare il passaggio per la scala. Per tutte le anzidette

cose è manifesto che il primo ed il terzo mezzo del ri

corso non sono fondati.

Osserva in quanto al secondo mezzo, che anche esso

non regge; imperocché respinto l'appello furono con esso

respinte anche le domande relative all'istruzione sulla

clandestinità, ed i motivi del rigetto sono implicita mente e virtualmente compresi nelle considerazioni, per le quali non fu ammesso lo spoglio. Diffatti, avendo il

tribunale ritenuto l'inefficacia degli ostacoli interni, e l'inesistenza degli esterni, ed escluso perciò il possesso del dritto proibitivo, di cui il Rivera dicevasi spogliato, ne seguiva per necessità delle domande relative alla

clandestinità, essendo che sarebbe stato un non senso

occuparsi della clandestinità di uno spoglio, che si di chiarava non esistere.

Per questi motivi, ecc.

This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 17 Jun 2014 02:20:27 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended