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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1877, Pres. Mirabelli, P. P.,...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1877, Pres. Mirabelli, P. P., Est. Muzi — Viggiani (Avv. Pica) c. Saponara

Udienza 14 luglio 1877, Pres. Mirabelli, P. P., Est. Muzi —Viggiani (Avv. Pica) c. SaponaraSource: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 1043/1044-1045/1046Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084407 .

Accessed: 18/06/2014 20:42

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1043 PARTE PRIMA 1044

Nell'art. 1822 si parla di specie e quantity, e si sog giunge: « se viene alterato il valore intrinseco delle

« monete o queste noil si possono ritrovare, o sono

« messe fuori corso, si rende la equivalente al valor in

« trinseco che le monete avevano al tempo in cui furono

« mutuate. »

Or il dire che si dJi a mutuo una somma in oro non 6

lo stesso del mutuo di determinata qualitk di specie di moneta eni si accenna nell'art. 1822; nel primo caso

l'oggetto dell'obbligazione 6 costituito non dal valore

intrinseco, ma dal valore estrinseco della moneta, cioe

dal valore nominale, sicchd entra nel caso dell'art. 1821

che preclude al mutuante l'estimazione della moneta in

somma diversa dal valore nominale, e da facoltk al de

bitore di liberarsi dall' obbligazione col restituire la somma in quella specie di monete che sono in corso al

tempo del pagamento.

Conciossiachd i contraenti non cogitaverunt corpora sed quantitatem. II caso in disputa entra nella ipotesi dell'art. 1822, quando vitus numeros aequeprincipaliter in olligatione censentur atque certa species monetae. II mutuo al municipio fu per la somma di lire 150,000; se

fu pagato in carta-moneta, e non in oro, e vi si aggiunse

l'aggio, ci6 non porta clie fu fatto il mutuo di determi nata qualitk e specie di monete di oro, che caddero

principaliter nella obbligazione; fu esso un prestito in

denaro, in somma numerica espressa nel contratto.

Contro il divieto dell'art. 3 del decreto il municipio si ebbe la carta, non pel valore nominale e come de

naro contante, dacchf) indebitamente riscosse l'aggio; cosi in violazione del cennato decreto fu stipulato il pa gamento delle rate annuali degl'interessi o in oro o in

biglietti della Banca Nazionale con l'aggio. Da ultimo non vi 6 ragione ad annullare per difetto

di motivazione per non avere confutato la Corte di ap

pello siffatta ragione che la Banca attingeva dal paga mento dell'aggio fatto al municipio. II giudice di me rito non 6 tenuto a rispondere per filo e per segno a tutti gli argomenti che a sua difesa reca ciascun con

tendente; ha esso il debito di formarsi il concetto giuri dico della controversia, e dire le ragioni per le quali

pronunzia in un modo anziche in un altro. Or se la con

troversia era in vedere se pel decreto del 1° maggio 1866 fosse o pur no valido il patto dell'aggio, e la Corte ha ragionato il suo avviso sulla nullit;\ del patto, non merita censura se non ha confutato l'un per l'uno

gli svariati ragionari della Banca; e cio lasciando di

osservare che nel ragionare e dichiarare nullo ed ineffi

cace il patto dell'aggio, ha al tempo stesso risposto al

l'argomentazione che per dirlo efficace la Banca traeva

dall'averlo pure il municipio riscosso, poiche lo avrebbe male riscosso.

Da ultimo non cade in acconcio invocaregli art. 1245 e 1246 Codice civile, e dirli violati tostoch6 il muni cipio intenda dare una cosa diversa o minore della do vuta. La disputa sta appunto in vedere se la Banca ab bia di itto a pretendere oro e non carta; le cennate di

sposizioni non risolvono la quistione se sia dovuto o no

l'aggio, onde per dirsi violati quelli articoli dovrebbe

prima ammettersi come risoluta la quistione a favore

della Banea.

Per somiglianti ragioni per nessun verso puo farsi

buon viso al ricorso della Banca Italo-Germanica.

CORTE DI CASSAZIONE DI NAPOLI.

Udienza 14 luglio 1877, Pres. Mirabici.lt, P. P., Est. Muzi —

Viggiani (Aw. Pica) c. Saponara.

Competenza — Autorita giudiziaria - Sacerdote— So cial izio — Diritto <11 appartenervi.

L'azione istituita da un sacerdote per Vesercizio del di ritto di appartenere ad un sodalizio di altri sacerdoti riuniti in associazione pia laicale e di competenza del Vautorita giudiziaria ordinaria.

La Corte, ecc. — Osserva: Che I'azione istituita dal sacerdote Saponara non ha certain ente per iscopo la ri

soluzione e defmizione di alcuna quistione di disciplina ecclesiastica, ma invece dessa 6 chiarainente diretta ad

ottenere il conseguimento e l'esercizio di un diritto clie

egli crede di avere per la natura dell'associazione e per

gli statuti che la governano, di essere cio6 iscritto in

detta associazione affine di partecipare ai proventi dei

pio luogo; Che in conseguenza tutta la quistione riducesi ad

esaminare se lo istante abbia i requisiti ricliieati dallo

Statuto per vedere accolta la sua domanda, ed in tali

sensi appunto fu definita con la sentenza impugnata I'azione istituita;

Che cio premesso non pu6 mettersi in dubbio che

come l'esercizio di ogni diritto civile, cosi quello re

clamato dal sacerdote Saponara vada disaminato dal

magistrate ordinario. No valga il dire che, secondo gli

statuti, tra i requisiti per poter essere ascritti al pio so

dalizio possa esservi quello della concorrenza di condi

zioni canoniche, la cui affermazione non potrebbe legit timamente emanare che dal potere chiesastico. Tale

circostanza non avrebbe di per se la forza di determi

nare la competenza, poicho la disamina dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda 6 quistione di merito; e se vi fosse mestieri di provare la concor

renza delle indicate quality, lo istante avrebbe il dovere di provvedersi di opportuno documento dell'autoritk

chiesastica, ed in mancanza la sua domanda potrebbe essere respinta per non averla ben giustificata. Con cio

per nulla il potere civile verrebbe ad invadere il potere

altrui; e come il Saponara non pud dimostrare la sua

qualita di sacerdote diversamente che con un titolo pro manante dall'autorita chiesastica, cosl con egual titolo

potrebbe dimostrare il possesso degli altri requisiti ca nonici dei quali avesse a provare la esistenza. II magi strate civile, limitandosi a giudicare la controversia sulla presentazione degli esibiti documenti, esercitera la sua giurisdizione, senza invadere l'altrui;

Che d'altronde il potere ordinario civile, secondo il

diritto vigente, non riconosce altri limiti alia sua giu

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1045 GIUBISPKUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1046

risdizione oltre quelli assegnatigli con la creazione di altre giurisdizioni speeiali. Non essendo civilmente ri conoseiuta una giurisdiziono ecclesiastica chiamata a

dirimere quistioni di spettanza tra sacerdoti pel godi

mento, partecipazione o distribuzione delle temporalita annesse alia loro quality o al loro ufficio, l'unico potere

competente a provvedere e il magistrate) ordinario;

Che la sentenza impugnata avendo per tal modo nei

sensi di legge deeisa la quistione di competenza, deli

neando l'esercizio della giurisdizione civile indipenden temente da ci6 che potesse essere opera dell'autoritk

ecclesiastica, e rinviando al magistrato di merito ogni altra quistione che alia competenza non fosse stretta

mente attinente, non merita eensura nts per la denun

ciata violazione, no per difetto di motivazione, non es

sendo chiamata a discutere deduzioni relative all'am

messibilita o al merito della domanda, quando queste non ancora erano state oggetto di esame in prima

istanza; Per queste ragioni, ecc.

CORTE DICASSAZIONE DINAPOLI.

Udienza 10 agosto 1877, Pres. ff. Lomonaco, Est. Gri

maldi — Palumbo (Aw. Ddplessis) c. Pinto (Aw. E. Cosi).

Cassazioiic — Ricorso — JJotllicailouc — Usciere —

Slaiicaiiza di sottuscrizione — IuammessibilUa —

Controricorso (Cod. proc. civ., art. 525, 528,145, 531).

il inammessibile il ricorso per cassaeione, allorcheVatto di sua notificazione manchi della firma delVusciere.

II controricorso, proposto per eccepire tale inammessibi

lita, non pub dirsi aver guesta sanata per Varticolo

531 Cod. proc. civ. Ne suffraghereibe Vaffermare che Vatto fosse tutto di

pugno delVusciere; nb varrebbe a salvarlo la disposi zione finale delVarticolo 145 del Codice stesso (1).

La Corte, ecc. — Attesocho per testuale disposizione racchiusa nell'articolo 525 Codice procedura civile deve

il ricorso per annullamento intimarsi nella forma delle

eitazioni, e l'atto correlativo vuol essere dall'ufficiale

ministerial sottoscritto. Nelle eitazioni da luogo a nul lita la mancanza della firma, e quanto al ricorso pro duce invece l'iiiammessibilita del gravame (articoli 145

e 528 stesso Codice). Nella specie l'intimazione del ricorso per Palumbo

prodotto manca precisamente della firma dell'usciere; e perd inevitabile, quanto evidente, riesce il concetto

della inammessibilita. Desso promana dalla sanzione

letterale, chiara e perspicua della legge : non 6 quindi

possibile una seria disquisizione in contrario.

Pur si direbbe dal ricorrente, che, intimatp il contro

ricorso, intender si dovessero tutte sanate le nullita

(art. 531, ultimo alin. stesso Codice), e che la identica dottrina trovasi parimente stabilita per le eitazioni col

precedente articolo 190.

Ma il controricorso producevasi appunto per ecce

pire la inammessibilita del gravame e per fare esperi

mento di un diritto che indubbiamente la legge assicu rava al resistente.

Or sarebbe affatto derisoria l'attribuzione del diritto

sempre quando avesse il medesimo a svanire nel mo

menta stesso in cui si attuasse in giudizio, e non per

altra ragione che per quella desunta dal giuridico spe

rimento fattone. In altri termini: mentre le azioni ed

eccezioni sono destinate ad apprestare il modo legit

timo per dedurre in giudizio i propri diritti, nel rin

contro la domanda giudiziale non servirebbe che a di

schiudere la tomba del diritto posto per essa in movi

mento. Coteste inconseguenze non sono, n& possono tro

varsi in veruna bene ordinata legislazione.

E d'altra parte non bisogna perder di mira la sostan

ziale differenza che passa tra la nullitk di una citazione

e la inammessibilita del gravame. Si 6 detto di sopra, ed ora giova ripeterlo, che dal difetto di firma dell'u

sciere discende la nullita per le eitazioni e la inammes

sibilita pel ricorso per annullamento (detti articoli 145

e 528). Una citazione postanel nulla non impone all'at

tore altro dovere che quello di rinnovarla, e siccome al

libero volere dell'interessato tiene il giudiziale speri

mento dei propri diritti, senza termini e termini peren tori, meno quelli che operano la estintiva prescrizione

(1) I. La parte sana del foro non ha saputo spiegarsi, perche di tale pronunziato siasi voluto menare alquanto scalpore. Essendo il

quesito testualmente risoluto dalla legge, non ci e d'uopo che ram mentare i seguenti articoli del Cod. di proc. civile.

« Art. 528. II ricorso e dichiarato non ammessibile : 1° se non sia « stato notincato nelle forme stabilite.

« Art. 525. II ricorso col certificato, ecc. e notificato all'altra parte « nella forma delle citazioni... L'atto di notificazione & scritto e sot « toscritto dall'usciere sull'originale e sulla copia.

« Art. 134. L'atto di citazione... & sottoscritto dall'usciere.

« Art. 135. La citazione deve essere notificata mediante consegna « d'una copia di essa sottoscritta dall'usciere.

« Art. 145. La citazione e nulla: 1° se manchi una delle sotto « scrizioni richieste dagli articoli 133, 134, 135 e 139. »

Nella fattispecie, l'atto originale del ricorso in esame vedeasi man

cante della firma, non pure dell'usciere che nel corpo e relata di

esso dicevasi averlo intimato, ma di qualunque altro usciere, sia

pure diverso.

Se dunque, per tassative sanzioni di legge, la citazione e nulla

quando vi manchi la sottoscrizione dell'usciere ; se il ricorso per cassazione deve essere notificato nella forma delle citazioni; se la

sua notificazione deve essere sottoscritta dall'usciere; se desso,

non notificato nelle forme stabilite, e inammessibile: si ha sponta

nea, quanto inappuntabile, la conclusione, che il ricorso in esame,

al cui atto di notificazione mancava del tutto la sottoscrizione del

l'usciere, fosse nullo insieme ed inammessibile.

II. Obiettavasi, per l'art. 531 proc. civ., la produzione del contro

ricorso (proponente la relativa eccezione) aver sanato il ricorso da

ogni vizio di nullita e di inammessibilita.

Cio al postutto potrebbe dirsi quando il controricorso, su tai rilievi

tacendo, non riguardasse che il merito del contendere: ma quando,

come nella specie, esso tendeva appunto a dedurre la nullita od

inammessibilita del ricorso, sarebbe insigne stoltezza pretendere

ne producesse invece la ricognizione.

Qual mezzo nell'opposto caso resterebbe egli al resistente per far

valere quelle preliminari eccezioni ? L'e questo anzi il mezzo legale

all'uopo: ed il suo contumace silenzio, lasciando libero l'adito alia

discussione del nullo ricorso, condurrebbe alia emanazione di una

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