+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est....

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: lamdien
View: 222 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
3

Click here to load reader

Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est. Giusto, P. M. Torti (concl. conf.); Lambruschini (Avv. Gianzana) c. Ricci (Avv. Ansaldo)

Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est. Giusto, P. M. Torti (concl. conf.); Lambruschini(Avv. Gianzana) c. Ricci (Avv. Ansaldo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1888), pp. 813/814-815/816Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23098828 .

Accessed: 28/06/2014 09:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 09:29:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est. Giusto, P. M. Torti (concl. conf.); Lambruschini (Avv. Gianzana) c. Ricci (Avv. Ansaldo)

813 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 814

in essere un'eccezione riguardante la forma del titolo

nel senso dell'art. 324, inquantocliè la impugnativa non ferisce un requisito estrinseco per la validità

della cambiale, suo scopo essendo il dimostrare che

al requisito estrinseco esistente, che è la firma, non

risponde il valore suo intrinseco, cioè la realtà della

sottoscrizione, e gli art. 327 e 328 dello stesso codice

poi stanno a dimostrare che in materia cambiaria falsità

o non realtà della firma non è sinonomo di mancanza,

e grave errore sarebbe il confondere l'una coll'altra.

E l'altra affermazione che non trovi nel caso ap

plicazione la disposizione del suddetto art. 324 circa

le eccezioni desunte dalla mancanza delle condizioni ne

cessarie all'esercizio dell'azione cambiaria, trova ap

poggio nelle discussioni preparatorie del codice, le

quali rivelano che si intese con quella locuzione di al

ludere alle condizioni indispensabili per conservare

l'azione cambiaria, come la presentazione della cam

biale, la levata del protesto, l'osservanza dei termini

prefissi per l'esercizio dell'azione di regresso.

Nè si venga a dire che, accolta l'anzicennata inter

pretazione, l'attribuzione della forza di titolo esecutivo

alla cambiale sia ridotta ad un istituto infecondo di

utili risultati pratici, essendo ovvio l'osservare che, in confronto del precedente codice, il quale al posses sore di un effetto cambiario, che pure avesse la cer

tezza della genuinità della firma, non apprestava altro

mezzo di garantirsi contro la possibile sottrazione dei

beni mobili del suo debitore e le alienazioni degli im

mobili da lui posseduti, tranne quello del sequestro dei mobili, il quale, secondo le norme del diritto co

mune, poteva ancora essere subordinato alla condizione

d'una cauzione, il nuovo istituto assicura al possessore

questi beri rilevanti vantaggi: privare, mediante la

trascrizione dell'intimato precetto, l'apparente debitore

della disponibilità dei suoi immobili, e proseguendo gli atti esecutivi, quanto ai mobili, costringere il debitore

medesimo a depositare la somma portata dal precetto, a termini dell'art. 582 cod. proc. civ., o per lo meno

a dare cauzione, qualora voglia ottenere dal giudice la

sospensione dell'esecuzione, col quale sistema resta

equamente provveduto alla tutela di tutti gli interessi

e diritti che sono impegnati nella discussione giudi ziale a cui dà origine il precetto intimato in base ad

una cambiale.

Attesoché per le sovradette cose rimanendo dimo

strata la insussistenza della violazione e falsa appli cazione degli art. 323, 324, 327 e 875 cod. comm., 1321

e 1322 c. civ. e 282 e 283 e. pr. e., allegata nel disa

minato mezzo, il rigetto del medesimo si rende inevi

tabile. — (Omissis).

— Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est. Giusto,

P. M. Torti (conci, conf.); Lambruschini (Avv. Gian

zana) c. Ricci (Avv. Ansaldo).

Graduazione — Prezzo di subasta ed interessi —

Pagamento — Autorizzazione del tribunale —

Contraddittorio (Cod. proc. civ., art. 38, 723, 724).

I provvedimenti del tribunale, di cut agli art. 723,

724 cod. proc. civ., pel pagamento o deposito del

prezzo di subasta o degli interessi, debbono sem

pre rendersi in contraddittorio, tanto se chiesti

dai creditori od altri interessati, quanto se pro mossi dal deliberatario.

E inefficace quindi Vautorizzazione al deposito del

prezzo, chiesta dal deliberatario ed emessa per

semplice decreto senza il contraddittorio degli in

teressati.

La Corte, ecc. — Attesoché non è fondata la cen

sura che si spiega per pretesa violazione dell'art. 724

cod. proc. civ. Tale articolo ha sede nel capitolo 2°,

del titolo 3,° libro 2°, avente l'intestazione « Del giu dizio di graduazione ». Non v'ha nel titolo stesso, nè

poteva esserci un'eccezione a quella norma generale che è fondamento primo d' ogni giudizio, il contrad

dittorio cioè delle parti; nè v'era punto bisogno d' una

esplicita dichiarazione in proposito, bastando a richia

mare quella norma fondamentale l'enunciazione del ti

tolo. Le istanze, di cui negli art. 723 e 724, non sono

che incidenti che possono sorgere nel giudizio di gra

duazione, e che per espressa disposizione di legge sono

portate avanti il tribunale, anziché innanzi al presi

sidente; disposizione che esclude anche la più lontana

idea che i decreti, i quali emanar devono sulle istanze

medesime, possano rivestire la natura di provvedi

menti di volontaria giurisdizione.

Nè valgono gli argomenti che si vorrebbero trarre

da ciò che quando la legge volle la citazione degli in

teressati lo disse espressamente, come fece negli art.

717 e 721, e che, avendo nell'art. 724 espressamente

detto che il tribunale provvederà sulle istanze ivi

specificate, citato in ogni caso il compratore, sia da

applicarsi la regola lex quod voluit e.vpressit. È ov

vio osservare innanzi tutto, che se negli art. 717 e 721

la legge parla espressamente di citazione, ciò fa uni

camente per indicare come e avanti quale autorità la

citazione deve farsi: e quanto all'altro argomento, da

cui si vorrebbe trarre la conseguenza che per l'art.

724 la citazione sia necessaria quando le istanze si

promuovono dagli interessati, perchè la legge lo dice,

non nel caso inverso, perchè in proposito la legge

tace, basta osservare che la legge nulla dice mai di

inutile e di superfluo. Per gli interessati nel giudizio

nulla occorreva dire; tutto era detto già colla parola

interessati. Ben era necessaria invece una espressa

menzione pel compratore, il quale a rigor di termini

non può dirsi sia interessato nel giudizio di graduazione,

e senza quella espressa dichiarazione si sarebbe potuto

con buon fondamento di ragione dubitare che per la

legalità ed efficacia dei provvedimenti del tribunale pro

mossi dagli aventi diritto alla distribuzione, non fosse

necessario il contraddittorio del compratore. Questi

è coll'atto di deliberamento costituito debitore verso

la massa, ha l'obbligo d'ogni altro compratore di pa

gare il prezzo d'acquisto.- e se per regola generale

deve pagarlo a sensi dell'art, 718 nei cinque giorni

dalla notificazione delle note di collocazione, non è

This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 09:29:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 14 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est. Giusto, P. M. Torti (concl. conf.); Lambruschini (Avv. Gianzana) c. Ricci (Avv. Ansaldo)

815 PARTE PRIMA 816

men vero che deve tenerlo in pronto per pagarlo an

che prima ai creditori evidentemente anteriori e certi,

o per farne impiego fruttifero o depositarlo nelle casse

dei depositi giudiziali, secondo che possa venire dal

tribunale ordinato. A lui, che accostandosi all'incanto

tutto ciò sa, deve riuscire pressoché indifferente l'uno

piuttostochè l'altro modo di sua liberazione. E non

pertanto la legge, appunto perchè le disposizioni di

cui nell'art. 724 costituiscono quasi una eccezione alla

regola generale sancita nel succitato art. 718, fedelis

sima al principio assoluto stabilito nell'art. 38cod.proc.

civ., lo ammette per riguardo ad esso nel numero de

gli interessati, e quasi di non interveniente nel giudizio di graduazione, e vuole che non s'abbiano ad emettere

provvedimenti senza che consti della sua citazione a com

parire nel sollevato incidente. Ma peri creditori od altri

aventi diritto alla distribuzione è intuitivo l'interesse

massimo che hanno ad interloquire e sul pagamento an

ticipato che si voglia fare del prezzo e degli interessi, e

tanto più sull'impiego fruttifero, o sul deposito nella Cassa

dei prestiti e depositi giudiziali di quelle somme che

incontestabilmente loro sono dovute come prezzo della

cosa venduta e dei relativi interessi in un tasso de

terminato; di che tutti hanno essi esclusivamente la

disponibilità, salvo il beneplacito per ogni singolo caso

e secondo le circostanze, del tribunale, quando troppo a lungo si protragga il giudizio di graduazione; e ciò

basta, lo si ripete, per ritenere che il pretenderò di

ottenere dal giudice un provvedimento in un modo

qualsiasi che tocchi a quel particolare interesse senza

il contraddittorio dell'interessato è sconvolgere e rin

negare il principio fondamentale di ogni giudizio. E la Corte genovese, che quella pretesa dal Lam

bruschini accampata respinse, rettamente interpretò ed applicò il citato articolo di legge, e la sua sentenza

non censura merita, ma piena approvazione. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 6 luglio 1888; Pres. Eula P. P., Est. Massimo,

P. M. Biffi (conci, conf.); Luppis De Rammer (Avv. Facheris e Villa) c. Lodigiani (Avv. Boneschj).

Separazione coniugale — Prole — Collocamento

in un Istituto d'educazione (Cod. CÌV., art. 154).

Nel caso di separazione coniugale non può ordi

narsi che la prole sia collocata in un Istituto

d'educazione, o presso terza persona, se non per

gravi motivi desunti dall'interesse speciale e di

retto della stessa prole, e da apprezzarsi ed e

sprimersi dall'autorità giudiziaria nel relativo

provvedimento. (1) Non è motivo di tal natura l'allegata possibilità

di maggiori atlrili fra coniugi in causa della

educazione dei figli a/fidala all'uno piutlostochè

all'altro dei genitori.

La Corte, ecc. — (Omissis) — Sono pienamente fon

date le censure fatte relativamente ai provvedimenti dati dalla Corte milanese in ordine al collocamento

dell'unico Aglio dei coniugi Luppis della età di anni

otto circa, ed al concorso proporzionale di essi coniugi

nelle spese di mantenimento, istruzione ed educazione

del medesimo presso un Istituto, od una terza persona

da scegliersi d'accordo fra loro, od in difetto presso

l'Istituto stato già indicato dalla Corte stessa. In caso

di separazione coniugale potendo rimanere scossa e

turbata la società famigliare anche nei rapporti dei

genitori colla prole, vuole opportunamente l'art. 154

cod. civ. lasciare al prudente criterio del tribunale, che

pronuncia la separazione, il dichiarare quale dei con

iugi debba tenere i tìgli e provvedere al loro mante

nimento, alla loro educazione, ed istruzione, come pure

di stabilire, soltanto però per motivi gravi, che la

prole sia collocata in un Istituto di educazione o presso

terzi.

Le cause di separazione coniugale per sè sole non

inducono quello abuso di patria podestà che forma

particolarmente oggetto del successivo art. 221 stesso

codice, sicché non vieta la legge che la prole possa,

anche nel caso di separazione pronunciata per colpa

di un solo coniuge, essere tuttavia lasciata al mede

simo piuttostochè all'altro, quando ciò possa venire

consigliato da ragioni di convenienza nell'interesse dei

tìgli. Questo è lo scopo che si volle in sostanza rag

giungere colla facoltà data al magistrato di emettere

quei provvedimenti, che in caso di separazione coniu

gale si presentassero meglio vantaggiosi al riguardo

anche della prole, senza essersi neppure più accennato

ad alcuna limitazione o restrizione per rapporto al

l'età dei tìgli, come disponeva l'art. 142 del cessato

codice albertino. Ma, appunto perchè i vincoli stabiliti

dalla natura tra i genitori ed i figliuoli non cessano

per la detta separazione, si volle che, anche avvenendo

questa, dovesse la prole rimanere presso quello dei

coniugi che l'autorità giudiziaria credesse di prescie

gliere, tenuto specialmente conto delle circostanze più dirette ed influenti a provvedere nell'interesse della

prole medesima, e non potersi questa strappare ad

entrambi i genitori, salvo nel concorso di motivi, che

dovendo essere gravi, si debbono esprimere, apprez zare e sopratutto riconoscere per tali.

(1) Conf. Borsari, Comm. cod. civ., sull'art. 154, § 394: « 11 tri* blinale non può privare dei figli ambedue i coniugi senza gravi mo

tivi) cioè senza esprimerli, onde se ne misuri la ragione e la gra vita »,

Nella piti recente giurisprudenza sono notevoli le seguenti deci sioni: App. Torino 29 luglio 1879, D. c. C: « Facendosi luogo alla

separazione coniugale per colpa di ambedue i coniugi, la prole deb '

b'essere collocata in un Istituto d'educazione » (Foro it., Rep. 1879, voce Separazione coniug., n. 15); App. Roma, 15 agosto 1881, Po liti c. Fortini: « Affidata la figlia alle cure della madre in un ver bale di volontaria separazione, perchè si ordini che venga collocata in un Istituto di educazione si richiedono ben gravi motivi » (id.

Rep. 1882, detta voce, n. 14); Trib. Roma 14 maggio 1834, Bolognesi c. Milanesi: « La facoltà del tribunale di dichiarare quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli non si esplica con illimitato arbitrio, ma a seconda delle circostanze, e sopratutto dell'interesse dei figli, avuto riguardo alla loro età, e ai loro bisogni, con relazione alle abitudini diverse ed alla condotta morale di ciascun coniuge » (id., Rep. 18S4, stessa voce, n. 15).

Yeggansi pure in materia: App. Palermo 20 dicembre 1885, e App, Roma 27 luglio 1886 (id., Rep. 1S86, detta voce, n. 24, 28-30),

This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 09:29:57 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended