Udienza 15 febbraio 1887; Pres. ed est. Barbieri P. P.; Cufiani c. Seminario di CarpiSource: Il Foro Italiano, Vol. 12, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1887), pp. 363/364-367/368Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23093030 .
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363 PARTE PRIMA 364
l'attore: la vostra speculazione consiste nel compe
rare e rivendere beni immobili; e non nel mettere
capitali a frutto. Voi siete tassato per la vostra spe culazione sotto le categoria B a misura di 6[8 del
profitto che fate vendendo ad nn prezzo superiore a quello dell'acquisto; ma se i vostri capitali sono
tanto sovrabbondanti da permettervi di immobiliz
zarne una parte, concedendo agli acquisitori una mora
al pagamento del prezzo mediante corrisponsione degli
interessi, cotesto reddito e tutt'altra cosa che il frutto
della vostra speculazione commerciale, e dovete con
seguentemente sopportare la relativa tassa nella ca
tegoria A, indipendentemente da quella della cate
goria B.
Non giova all'assunto dell'attore 1' opporre che il
prezzo dell'immobile, che resta dovuto al commer
ciante, non è un capitale reimpiegato, ma un capi tale destinato a rientrare nella cassa del venditore
per servizio del suo commercio; che oltre a ciò è sog
getto a tutte le eventualità che possono ritardarne, o renderne difficile la riscossione, ed anche soggetto a
perdite secondo le circostanze.
Facendo codesta obiezione si dimentica che questa ultima eventualità è comune anche ai mutui di ogni altra natura,-e questi non pertanto non cessano di
essere considerati come fonte di diritto certo e per
manente, e tassati nell'integrale loro valore alla ca
tegoria A. Che poi il prezzo dovuto con mora sia un
capitale destinato a rientrare, alla sua volta, in com
mercio, non muta affatto la sua natura di un valore
immobilizzato e producente un frutto certo e perma
nente, e sottratto al commercio finché non rientri
nella cassa del venditore, e per tal modo cessi di
produrre un frutto certo e permanente. Basterebbe
a condannare la teoria dell'attore l'osservare ch'egli vorrebbe dedurne l'esorbitante conseguenza, che an
che dopo cessato il suo commercio, dovrebbero andare
esenti dalla tassazione sotto la categoria A tutti i
residui crediti del commerciante che derivassero dalle
operazioni fatte precedentemente quando era tassato
sotto la categoria B.
È vero che, stando ai principi sostenuti dall'attore,
questa conseguenza sarebbe logica; ma la sua mani
festa assurdità dimostra l'assurdità dei principi da
cui deriva.
Finalmente, a parere della Corte, non sarebbe e
satto il sostenere che il tassare codesti commercianti
sotto due distinte categorie, cioè da una parte pel reddito proveniente dagli interessi della mora con
cessa agli acquisitori pel pagamento del prezzo, e dal
l'àltra pel lucro derivante dalla differenza tra il
prezzo d'acquisto e quello di rivendita, non sia, in
fin dei conti, che un errore di metodo, e che, conglo bando i due redditi sotto la sola categoria B, non ne
deriverebbe alcun vero danno all'erario, perché esso
verrebbe sempre a percepire nella stessa misura la
tassa dovuta. Ciò forse può essere vero in astratto
ed a condizione che nello stabilire la tassa unica B
si tenga conto dei due cespiti cumulativamente, e si
commisurino prima distintamente per la tassa do
vuta a norma dei diversi criterii stabiliti dalla legge.
Sibbene, quando debba farsi, come si presenta indi
spensabile, una siffatta doppia osservazione pre
liminare, tanto vale ohe si distinguano le due tasse
in correlazione ai due cespiti distinti di ricchezza ; locchè tornerebbe poi sempre più comodo per le possi
bili eventuali variazioni.
Ma nella fattispecie l'appellante non reclama con
tro un erroro di metodo, ma di sostanza. Imper
ciocché, essendo stato tassato sotto la categoria B,
evidentemente con esclusione dei redditi provenienti
dagli interessi dei capitali dovutigli (giacché per que sti interessi venne tassato a parte sotto la categoria
A) pretende, nell'attuale giudizio, siccome rilevasi
dalle sue conclusioni, che gli vengano restituite le
somme a cui ammontano le tasse percette sotto questa
ultima categoria, ed in questo modo riuscirebbe ad
essere intieramente esonerato dal pagamento della
tassa, a cui dovrebb'essere sottoposto per quest'altra
qualità di reddito.
Pei fatti riflessi la Corte è indotta a confermare
la sentenza del tribunale di Torino da cui è appello.
CORTE D'APPELLO DI MODENA. Udienza 15 febbraio 1887; Pres. ed est. Barbieri
P. P.; Cufiani c. Seminario di Carpi.
Esecuzione Immobiliare — Cestitone di pigioni e
(itti — Inopponibilità ai creditori ipotecari an
teriori alla cessione (Cod. civ., art. 932, 1942; cod.
proc. civ., art. 687).
Le anticipazioni e le cessioni di fitti o pigioni non
superiori a tre annate possono dal conduttore
e dal cessionario venir opposte e fatte valere
in confronto e verso i soli creditori ipotecari
iscritti posteriormente ad esse. (1)
La Corte, ecc. — In diritto — In questa causa si
rinnova la questione, se il conduttore, che ha anti
cipato al locatore (poi espropriato) non più di tre
annate di fìtti o pigioni, e il cessionario di fitti e
pigioni non superiori a tre annate, possano far va
lere i loro diritti anche contro i creditori ipotecari
iscritti anteriormente all' anticipazione o alla ces
sione, per rivalersi, con prededuzione del prezzo, di
quanto non hanno potuto ottenere in causa della
trascrizione del precetto, con cui è stata iniziata la
espropriazione. Gli appellati, con la sentenza dei primi giudici,
sostengono che il conduttore ed il cessionario non
possono far valere contro i creditori ipotecari iscritti,
tanto anteriori, quanto posteriori, le anticipazioni o
cessioni - sieno esse superiori o non superiori alle tre
(1) In senso conforme vedi la sentenza della Cassazione di Fi
renze 2 giugno 1884 (Foro it. 1884, I, 852) ed ivi la nota dell'illustre
cons. Giordano, che dà un largo riassunto della dottrina e della
giurisprudenza sulla questione. Posteriormente si sono pronunziate in senso contrario la Cassa
zione di Napoli 2 aprile 1885 e quella di Roma 5 maggio 1885 (Foro it. 1885, I, 652, 854), ed in senso favorevole la Cass. di Torino 18
febbraio 1887 (Monitore trib. Milano, 1887, 263).
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
annate e, nella prima ipotesi, trascritte - perchè
per effetto della traserizioDe del precetto (art. 2085
c. c.) i frutti naturali o civili si immpbilizzano, per essere distribuiti col prezzo ai creditori; e non è più
possibile che il conduttore e il cessionario possano esercitare maggiori diritti di quelli del loro autore
(il locatore); il quale, dopo la trascrizione del pre
cetto, rimane in possesso dell'immobile come seque
stratario, perdendo la libera disponibilità del fondo
e dei frutti naturali e civili. Subalternamente a
questa tesi, sostengono l'altra, che, ad ogni modo,
il conduttore che ha anticipato, il cessionario che
ha acquistato non più di tre annate di fitti o di pi
gioni, non possono far valere i loro diritti contro
i creditori ipotecari iscritti anteriormente all' antici
pazione o alla cessione; d'onde conchiudono che, nella specie, le domande dell'appellante Cufiani deb
bono essere respinte, come lo furono dal tribunale.
Nella prima tesi, propugnata dagli appellati credi
tori comparsi, non può convenire la Corte.
È fuori di dubbio che il conduttore e il cessionario
di fitti o pigioni, in forza della singolare disposizione dell'art. 687 c. p. c., dettata al doppio scopo di age
volare e favorire la gara nelle subaste giudiziali a
pro dell' interesse del debitore e dei creditori, e di ovviare a che venga compromesso quello degli oblatori,
non avvertiti dal bando o della sussistenza della lo
cazione, o delle anticipazioni o cessioni, non possono
rivolgersi al deliberatario, al quale non sono oppo nibili che le anticipazioni fatte secondo la consue
tudine locale. Il deliberatario, come il compratore
nella vendita volontaria, è tenuto a rispettare la
locazione risultante da atto scritto di data certa
anteriore alla notificazione del precetto, ma non ha
obbligo di rispettare, meno patti in contrario, altre
anticipazioni o cessioni : dal giorno della delibera
egli è tenuto al prezzo ed agli interessi fino al
giorno del pagamento, con diritto di far propri, da
codesto giorno, i frutti naturali e civili dell' immo
bile acquistato.
Ma i diritti del conduttore e del cessionario, i
quali non avrebbero potuto, in conseguenza della
esecuzione immobiliare e della trascrizione del pre
cetto, esercitarli — il primo, compensando i fìtti o le
pigioni anticipate con quelle che mano mano sareb
bero maturate; il secondo, riscuotendo cotesti fìtti
o pigioni dal conduttore— sono stati tutelati e gua
rentiti con le singolari disposizioni contenute negli
art. 1932 n. 7 e 1942 c. c. Le quali, se non hanno
convertito quei diritti da personali in reali, ne
hanno tuttavia loro attribuito gli effetti, alla condi
zione che le anticipazioni o cessioni risultino da
atto di data certa anteriore alla trascrizione del
precetto, e che, se maggiori di tre annate di fitti o
pigioni, sieno trascritte. Le altre, non superiori alle
tre annate, sono state esentate dall' obbligo della
pubblicità, mediante la trascrizione, per conciliare i
diritti del proprietario, che ha concesso l'ipoteca, con quelli dei creditori, a favore dei quali è stata
costituita; poiché, secondoja mente del legislatore,
stanno esse entro i limiti della ordinaria ammini
strazione, non costituiscono un fatto che possa por tare depauperamento e diminuzione al valore eco
nomico del fondo, e quindi anche alla garanzia ipo
tecaria dei creditori; sicché questi, avvisati dalla
disposizione della legge, debbono aver pensato, quando hanno formato il credito e accettato la garanzia
ipotecaria, alla eventualità di dover soffrire una
perdita corrispondente a tre annate di fitti o pigioni, delle quali è permessa dalla legge l'occulta antici
pazione o cessione.
Gli appellati oppongono che a ciò resistono l'art.
2085 e gli art. 411, 444, 1966 c. c. : ma invano, poi ché non é possibile ammettere che si argomenti
dalle disposizioni di quegli articoli, per riescire, come si vorrebbe, ad annientare e rendere lettera morta
le altre che formano un jus singultire, ossia le sopra dette degli art. 1932 n. 7 e 1942 c. c. Cotesti articoli,
assieme combinati, incontestabilmente stabiliscono
che gli atti e le sentenze, da cui risultino liberazioni
o cessioni di pigioni o di Atti, non ancora scaduti,
per un termine maggiore di tre anni (se trascritte),
0 non superiori a tre anni (anche non trascritte), sono efficaci, a tutti i loro effetti giuridici, contro
chiunque abbia, a qualunque titolo, acquistato e
legalmente conservato diritti sull' immobile, a cui
1 fitti e le pigioni si riferiscono. Con tali disposizioni,
adunque, si é voluto proteggere e rendere operativi,
anche rimpetto ai creditori ipotecari iscritti, le an
ticipazioni e le cessioni, quando, per effetto delle
conseguenze giuridiche della trascrizione del precetto
dichiarate dall'art. 2085 cod. civ., e il conduttore e
il cessionario non avrebbero potuto esercitare i ri
spettivi loro diritti derivanti dall' anticipazione e
dalla cessione: di conseguenza, i creditori ipotjcari, in forza di quelle disposizioni, debbono soffrire che,
malgrado che per 1' art. 2085 sieno i frutti immobi
lizzati per essere poi, uniti al prezzo, distribuiti ai
creditori, il conduttore e il cessionario si rivalgano su) prezzo nel suddetto modo composto. Questo è ciò
che ha voluto il legislatore, e vi ha provveduto ap
punto con le disposizioni contenute negli art. 1932
n. 7 e 1942 c. c.; chè, senza di esse, il conduttore,
che ha anticipato fitti o pigioni, e il cessionario che
li ha acquistati, non avrebbero al certo potuto far
valere i loro diritti in confronto dei creditori ipote
cari del locatore, a meno che non avessero acqui
stato una convenzionale ipoteca, come appunto av
veniva in queste provincie prima dell'attuazione del
vigente cod. civ.
Invano ancora si obietta che la trascizioneè un mezzo
di pubblicità, di manifestazione al pubblico, ma che
non accresce valore e non fa mutare indole e natura
ai diritti trascritti; poiché, come si avvertiva più
sopra, la trascrizione ó stata ordinata appunto al
fine che i diritti del conduttore e del cessionario pos sano essere esercitati, come se fossero diritti reali,
in concorso e in confronto dei creditori ipotecari.
Ognuno facilmente capisce che, altrimenti, gli art.
1932, n. 7, e 1942 sarebbero una perfetta inutilità, le
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367 PARTE PRIMA 368
loro disposizioni, nella specie, sarebbero senza scopo, j non suscettive di verun giuridico effetto; avvegnacchè
c onduttore e il cessionario, nei rapporti col loca
tore, non avrebbero avuto bisogno di quelle disposi
zioni di legge, le quali sono state dettate appunto nell'intendimento e nel Une di salvaguardare i loro
diritti e di proteggerli nel concorso dei diritti reali
dei creditori: —in altri terminale disposizioni degli
art. 1932 n. 7, e 1942 cod. civ. hanno stabilito un jus
singultire, propter utilitatem, contra juris rationem,
contro cui invano si argomenta adducendo generali
disposizioni di legge, ad impedire gli effetti delle
quali precisamente il jus singolare è stato costi
tuito.
Rimane ora l'esame dell'altra quistione.se il con
duttore, che ha anticipato fitti o pigioni non acce
denti tre annate, e il cessionario di tre annate, o meno
di fitti e pigioni, abbiano diritto di far valere le an
ticipazioni o le cessioni verso tutti i creditori ipo tecari iscritti prima e dopo l'anticipazione o la ces-t
sione, ovvero solamente verso e rimpetto ai credi
tori ipotecari iscritti posteriormente. La Corte, sebbene abbia altre volte deciso che le
anticipazioni e le cessioni di fitti o pigioni non su
periori a tre annate si possono far vale verso e contro
tutti i creditori ipotecari iscritti anteriormente e
posteriormente alle anticipazioni o cessioni, ora crede
di dovere abbandonare la sua giurisprudenza, e di
risolvere la questione in un senso affatto contrario, e cioè: che le anticipazioni e le cessioni di fitti o pi
gioni, non superiori a tre annate, possono essere op
poste e fatte valere in confronto e verso i soli cre
ditori ipotecari iscritti posteriormente ad esse. Alla
quale diversa risoluzione la Corte è venuta princi
palmente per la considerazione che, sebbene in forza
delle disposizioni dell'art. 1932, n. 7, cod. civ., il credi
tore, nell'apprezzare la idoneità della cauzione ipo tecaria offertagli e da lui accettata, abbia dovuto
tener conto della possibilità che sieno state fatte an
ticipazioni o cessioni non maggiori di tre annate di
fitti o pigioni dal locatore (debitore), avendo la legge con quelle disposizioni, avvertito che cosiffatte anti
cipazioni o cessioni occulte sonò valide ed efficaci, non meno di quelle, che, fatte per un tempo maggiore
sono state trascritte; non può avere, di certo, pen sato e tenuto conto delle anticipazioni e cessioni eve
nibili dopo la iscrizione della sua ipoteca, non po tendo queste avere effetti retroattivi con danno dei
suoi diritti reali legittimamente acquistati. Secondo
l'art. 1932, n. 7, ' anticipazione e la cessione di fitti
o pigioni, non maggiori di tre annate, hanno bensì la
stessa validità e producono gli stessi effetti dell'an
ticipazione e cessione maggiori di tre annate, debi
tamente trascritte; ma come queste ultime produ cono i loro effetti solamente rispetto a coloro che, al tempo della trascrizione, non hanno acquistato e
legittimamente conservato diritti reali, a qualunque
titolo, e quindi solamente rispetto a quei creditori
ipotecari che non avevano ancora iscritto e conser
vato, nei modi di legge, la ipoteca, così le anticipa
zioni e cessioni occulte, non maggiori di tre annate,
producono i loro effetti solamente verso e rispetto
ai creditori che, dopo la loro data certa, hanno iscritto
la ipoteca, noh diversamente da quello che avveniva
vigente il sistema ipotecario del cod civ. napoleonico,
rispetto alle ipoteche legali delle donne maritate e
dei minori, le quali, anche non iscritte, sortivano i
loro effetti giuridici, come se fossero state iscritte,
non già in confronto di tutti i creditori ipotecari iscritti, anteriori e posteriori all'atto del matrimonio
o a quello dell'accettazione della tutela, ma solamente
contro i creditori del tutore, i quali posteriormente
all' atto del matrimonio, o a quello dell'accettazione
della tutela, avevano acceso l'iscrizione delle loro
convenzionali o giudiziali ipoteche.
(Omissis). Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. Udienza 21 marzo 1887; Pres. Giannattasio, Est. Fa
ta; Savarese c. Lauro.
itssiciirazioiio marittima — Abbandono — Possi
bilità di ricupero — Pagamento dell' indennità
(Cod. comm., art. 632, 640).
Avvenuto uno dei sinistri di mare indicati nelVart.
632 cod. comm., e accettato o dichiarato valido
Vabbandono, Vassicuratore non può 7-icusarsi di
pagare V indennità sotto pretesto che le cose ab
bandonate potranno essere in parie ricuperate, e
ciò quand''anche egli avesse assicurato pel solo
caso di perdita totale. (!)
La Corte, ecc. — Considerando, che è detto nel
l'art. 640 cod. comm. che, notificato ed accettato lo
abbandono verificato per uno dei casi previsti nell'art.
632, le cose assicurate appartengono all'assicura
tore, e quindi costui è nell'obbligo di pagare la pat
tuita indennità. Or se nella specie è provato il nau
fragio del barco « Veneranda », se l'abbandono da
parte dell'assicurato trovasi accettato dalla Società,
vi ha già nell'assicurato il diritto quesito alla inden
(1) Veggasi Vidari (Corso di dir. commerciale, vol. VII, n. 3059), il quale dice appunto che l'abbandono ha per effetto di obbligare l'assicuratore a pagare all'assicurato la intiera somma assicurata, senza che egli se ne possa dispensare per qualsiasi ragione dipen dente dal contratto di assicurazione o dal successivo abbandono.
Così pure il Bédarride (Commentaire, lib. II, Droit maritime, vol. IV, n. 1562) osserva che la irrevocabilità dell'abbandono ha
per effetto che gli assicuratori devono eseguire, senz'altro, il con
tratto pagando la indennità, e che nulla potrebbe esonerarli da
quest' obbligo, neppure il ritorno della nave. « Questa è una con
seguenza dell'effetto dell'abbandono sulla proprietà delle cose assi
curate. Il trapasso della proprietà, che risale al giorno dell'abban
dono, per ciò che riguarda l'acquisto del diritto, retroagisce, quanto ai suoi effetti legali, al momento stesso del sinistro. Tutto ciò che
fu fatto dopo questo momento, sia alla nave, sia al carico, fu fatto
per conto, a rischio, pericolo e fortuna degli assicuratori; il salva
taggio, il ritorno della nave non possono mutare questo stato di
cose ». Si consultino pure Boulay-Paty, Cours de droit commercial
maritime, vol. IV, pag 222; Locré sull'art. 369 del cod. di com
mercio; Alàuzet, Assurances, n. 340.
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