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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 15 febbraio 1887; Pres. ed est. Barbieri...

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Udienza 15 febbraio 1887; Pres. ed est. Barbieri P. P.; Cufiani c. Seminario di Carpi Source: Il Foro Italiano, Vol. 12, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1887), pp. 363/364-367/368 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23093030 . Accessed: 22/06/2014 10:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.78 on Sun, 22 Jun 2014 10:13:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 15 febbraio 1887; Pres. ed est. Barbieri P. P.; Cufiani c. Seminario di CarpiSource: Il Foro Italiano, Vol. 12, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1887), pp. 363/364-367/368Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23093030 .

Accessed: 22/06/2014 10:13

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363 PARTE PRIMA 364

l'attore: la vostra speculazione consiste nel compe

rare e rivendere beni immobili; e non nel mettere

capitali a frutto. Voi siete tassato per la vostra spe culazione sotto le categoria B a misura di 6[8 del

profitto che fate vendendo ad nn prezzo superiore a quello dell'acquisto; ma se i vostri capitali sono

tanto sovrabbondanti da permettervi di immobiliz

zarne una parte, concedendo agli acquisitori una mora

al pagamento del prezzo mediante corrisponsione degli

interessi, cotesto reddito e tutt'altra cosa che il frutto

della vostra speculazione commerciale, e dovete con

seguentemente sopportare la relativa tassa nella ca

tegoria A, indipendentemente da quella della cate

goria B.

Non giova all'assunto dell'attore 1' opporre che il

prezzo dell'immobile, che resta dovuto al commer

ciante, non è un capitale reimpiegato, ma un capi tale destinato a rientrare nella cassa del venditore

per servizio del suo commercio; che oltre a ciò è sog

getto a tutte le eventualità che possono ritardarne, o renderne difficile la riscossione, ed anche soggetto a

perdite secondo le circostanze.

Facendo codesta obiezione si dimentica che questa ultima eventualità è comune anche ai mutui di ogni altra natura,-e questi non pertanto non cessano di

essere considerati come fonte di diritto certo e per

manente, e tassati nell'integrale loro valore alla ca

tegoria A. Che poi il prezzo dovuto con mora sia un

capitale destinato a rientrare, alla sua volta, in com

mercio, non muta affatto la sua natura di un valore

immobilizzato e producente un frutto certo e perma

nente, e sottratto al commercio finché non rientri

nella cassa del venditore, e per tal modo cessi di

produrre un frutto certo e permanente. Basterebbe

a condannare la teoria dell'attore l'osservare ch'egli vorrebbe dedurne l'esorbitante conseguenza, che an

che dopo cessato il suo commercio, dovrebbero andare

esenti dalla tassazione sotto la categoria A tutti i

residui crediti del commerciante che derivassero dalle

operazioni fatte precedentemente quando era tassato

sotto la categoria B.

È vero che, stando ai principi sostenuti dall'attore,

questa conseguenza sarebbe logica; ma la sua mani

festa assurdità dimostra l'assurdità dei principi da

cui deriva.

Finalmente, a parere della Corte, non sarebbe e

satto il sostenere che il tassare codesti commercianti

sotto due distinte categorie, cioè da una parte pel reddito proveniente dagli interessi della mora con

cessa agli acquisitori pel pagamento del prezzo, e dal

l'àltra pel lucro derivante dalla differenza tra il

prezzo d'acquisto e quello di rivendita, non sia, in

fin dei conti, che un errore di metodo, e che, conglo bando i due redditi sotto la sola categoria B, non ne

deriverebbe alcun vero danno all'erario, perché esso

verrebbe sempre a percepire nella stessa misura la

tassa dovuta. Ciò forse può essere vero in astratto

ed a condizione che nello stabilire la tassa unica B

si tenga conto dei due cespiti cumulativamente, e si

commisurino prima distintamente per la tassa do

vuta a norma dei diversi criterii stabiliti dalla legge.

Sibbene, quando debba farsi, come si presenta indi

spensabile, una siffatta doppia osservazione pre

liminare, tanto vale ohe si distinguano le due tasse

in correlazione ai due cespiti distinti di ricchezza ; locchè tornerebbe poi sempre più comodo per le possi

bili eventuali variazioni.

Ma nella fattispecie l'appellante non reclama con

tro un erroro di metodo, ma di sostanza. Imper

ciocché, essendo stato tassato sotto la categoria B,

evidentemente con esclusione dei redditi provenienti

dagli interessi dei capitali dovutigli (giacché per que sti interessi venne tassato a parte sotto la categoria

A) pretende, nell'attuale giudizio, siccome rilevasi

dalle sue conclusioni, che gli vengano restituite le

somme a cui ammontano le tasse percette sotto questa

ultima categoria, ed in questo modo riuscirebbe ad

essere intieramente esonerato dal pagamento della

tassa, a cui dovrebb'essere sottoposto per quest'altra

qualità di reddito.

Pei fatti riflessi la Corte è indotta a confermare

la sentenza del tribunale di Torino da cui è appello.

CORTE D'APPELLO DI MODENA. Udienza 15 febbraio 1887; Pres. ed est. Barbieri

P. P.; Cufiani c. Seminario di Carpi.

Esecuzione Immobiliare — Cestitone di pigioni e

(itti — Inopponibilità ai creditori ipotecari an

teriori alla cessione (Cod. civ., art. 932, 1942; cod.

proc. civ., art. 687).

Le anticipazioni e le cessioni di fitti o pigioni non

superiori a tre annate possono dal conduttore

e dal cessionario venir opposte e fatte valere

in confronto e verso i soli creditori ipotecari

iscritti posteriormente ad esse. (1)

La Corte, ecc. — In diritto — In questa causa si

rinnova la questione, se il conduttore, che ha anti

cipato al locatore (poi espropriato) non più di tre

annate di fìtti o pigioni, e il cessionario di fitti e

pigioni non superiori a tre annate, possano far va

lere i loro diritti anche contro i creditori ipotecari

iscritti anteriormente all' anticipazione o alla ces

sione, per rivalersi, con prededuzione del prezzo, di

quanto non hanno potuto ottenere in causa della

trascrizione del precetto, con cui è stata iniziata la

espropriazione. Gli appellati, con la sentenza dei primi giudici,

sostengono che il conduttore ed il cessionario non

possono far valere contro i creditori ipotecari iscritti,

tanto anteriori, quanto posteriori, le anticipazioni o

cessioni - sieno esse superiori o non superiori alle tre

(1) In senso conforme vedi la sentenza della Cassazione di Fi

renze 2 giugno 1884 (Foro it. 1884, I, 852) ed ivi la nota dell'illustre

cons. Giordano, che dà un largo riassunto della dottrina e della

giurisprudenza sulla questione. Posteriormente si sono pronunziate in senso contrario la Cassa

zione di Napoli 2 aprile 1885 e quella di Roma 5 maggio 1885 (Foro it. 1885, I, 652, 854), ed in senso favorevole la Cass. di Torino 18

febbraio 1887 (Monitore trib. Milano, 1887, 263).

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

annate e, nella prima ipotesi, trascritte - perchè

per effetto della traserizioDe del precetto (art. 2085

c. c.) i frutti naturali o civili si immpbilizzano, per essere distribuiti col prezzo ai creditori; e non è più

possibile che il conduttore e il cessionario possano esercitare maggiori diritti di quelli del loro autore

(il locatore); il quale, dopo la trascrizione del pre

cetto, rimane in possesso dell'immobile come seque

stratario, perdendo la libera disponibilità del fondo

e dei frutti naturali e civili. Subalternamente a

questa tesi, sostengono l'altra, che, ad ogni modo,

il conduttore che ha anticipato, il cessionario che

ha acquistato non più di tre annate di fitti o di pi

gioni, non possono far valere i loro diritti contro

i creditori ipotecari iscritti anteriormente all' antici

pazione o alla cessione; d'onde conchiudono che, nella specie, le domande dell'appellante Cufiani deb

bono essere respinte, come lo furono dal tribunale.

Nella prima tesi, propugnata dagli appellati credi

tori comparsi, non può convenire la Corte.

È fuori di dubbio che il conduttore e il cessionario

di fitti o pigioni, in forza della singolare disposizione dell'art. 687 c. p. c., dettata al doppio scopo di age

volare e favorire la gara nelle subaste giudiziali a

pro dell' interesse del debitore e dei creditori, e di ovviare a che venga compromesso quello degli oblatori,

non avvertiti dal bando o della sussistenza della lo

cazione, o delle anticipazioni o cessioni, non possono

rivolgersi al deliberatario, al quale non sono oppo nibili che le anticipazioni fatte secondo la consue

tudine locale. Il deliberatario, come il compratore

nella vendita volontaria, è tenuto a rispettare la

locazione risultante da atto scritto di data certa

anteriore alla notificazione del precetto, ma non ha

obbligo di rispettare, meno patti in contrario, altre

anticipazioni o cessioni : dal giorno della delibera

egli è tenuto al prezzo ed agli interessi fino al

giorno del pagamento, con diritto di far propri, da

codesto giorno, i frutti naturali e civili dell' immo

bile acquistato.

Ma i diritti del conduttore e del cessionario, i

quali non avrebbero potuto, in conseguenza della

esecuzione immobiliare e della trascrizione del pre

cetto, esercitarli — il primo, compensando i fìtti o le

pigioni anticipate con quelle che mano mano sareb

bero maturate; il secondo, riscuotendo cotesti fìtti

o pigioni dal conduttore— sono stati tutelati e gua

rentiti con le singolari disposizioni contenute negli

art. 1932 n. 7 e 1942 c. c. Le quali, se non hanno

convertito quei diritti da personali in reali, ne

hanno tuttavia loro attribuito gli effetti, alla condi

zione che le anticipazioni o cessioni risultino da

atto di data certa anteriore alla trascrizione del

precetto, e che, se maggiori di tre annate di fitti o

pigioni, sieno trascritte. Le altre, non superiori alle

tre annate, sono state esentate dall' obbligo della

pubblicità, mediante la trascrizione, per conciliare i

diritti del proprietario, che ha concesso l'ipoteca, con quelli dei creditori, a favore dei quali è stata

costituita; poiché, secondoja mente del legislatore,

stanno esse entro i limiti della ordinaria ammini

strazione, non costituiscono un fatto che possa por tare depauperamento e diminuzione al valore eco

nomico del fondo, e quindi anche alla garanzia ipo

tecaria dei creditori; sicché questi, avvisati dalla

disposizione della legge, debbono aver pensato, quando hanno formato il credito e accettato la garanzia

ipotecaria, alla eventualità di dover soffrire una

perdita corrispondente a tre annate di fitti o pigioni, delle quali è permessa dalla legge l'occulta antici

pazione o cessione.

Gli appellati oppongono che a ciò resistono l'art.

2085 e gli art. 411, 444, 1966 c. c. : ma invano, poi ché non é possibile ammettere che si argomenti

dalle disposizioni di quegli articoli, per riescire, come si vorrebbe, ad annientare e rendere lettera morta

le altre che formano un jus singultire, ossia le sopra dette degli art. 1932 n. 7 e 1942 c. c. Cotesti articoli,

assieme combinati, incontestabilmente stabiliscono

che gli atti e le sentenze, da cui risultino liberazioni

o cessioni di pigioni o di Atti, non ancora scaduti,

per un termine maggiore di tre anni (se trascritte),

0 non superiori a tre anni (anche non trascritte), sono efficaci, a tutti i loro effetti giuridici, contro

chiunque abbia, a qualunque titolo, acquistato e

legalmente conservato diritti sull' immobile, a cui

1 fitti e le pigioni si riferiscono. Con tali disposizioni,

adunque, si é voluto proteggere e rendere operativi,

anche rimpetto ai creditori ipotecari iscritti, le an

ticipazioni e le cessioni, quando, per effetto delle

conseguenze giuridiche della trascrizione del precetto

dichiarate dall'art. 2085 cod. civ., e il conduttore e

il cessionario non avrebbero potuto esercitare i ri

spettivi loro diritti derivanti dall' anticipazione e

dalla cessione: di conseguenza, i creditori ipotjcari, in forza di quelle disposizioni, debbono soffrire che,

malgrado che per 1' art. 2085 sieno i frutti immobi

lizzati per essere poi, uniti al prezzo, distribuiti ai

creditori, il conduttore e il cessionario si rivalgano su) prezzo nel suddetto modo composto. Questo è ciò

che ha voluto il legislatore, e vi ha provveduto ap

punto con le disposizioni contenute negli art. 1932

n. 7 e 1942 c. c.; chè, senza di esse, il conduttore,

che ha anticipato fitti o pigioni, e il cessionario che

li ha acquistati, non avrebbero al certo potuto far

valere i loro diritti in confronto dei creditori ipote

cari del locatore, a meno che non avessero acqui

stato una convenzionale ipoteca, come appunto av

veniva in queste provincie prima dell'attuazione del

vigente cod. civ.

Invano ancora si obietta che la trascizioneè un mezzo

di pubblicità, di manifestazione al pubblico, ma che

non accresce valore e non fa mutare indole e natura

ai diritti trascritti; poiché, come si avvertiva più

sopra, la trascrizione ó stata ordinata appunto al

fine che i diritti del conduttore e del cessionario pos sano essere esercitati, come se fossero diritti reali,

in concorso e in confronto dei creditori ipotecari.

Ognuno facilmente capisce che, altrimenti, gli art.

1932, n. 7, e 1942 sarebbero una perfetta inutilità, le

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367 PARTE PRIMA 368

loro disposizioni, nella specie, sarebbero senza scopo, j non suscettive di verun giuridico effetto; avvegnacchè

c onduttore e il cessionario, nei rapporti col loca

tore, non avrebbero avuto bisogno di quelle disposi

zioni di legge, le quali sono state dettate appunto nell'intendimento e nel Une di salvaguardare i loro

diritti e di proteggerli nel concorso dei diritti reali

dei creditori: —in altri terminale disposizioni degli

art. 1932 n. 7, e 1942 cod. civ. hanno stabilito un jus

singultire, propter utilitatem, contra juris rationem,

contro cui invano si argomenta adducendo generali

disposizioni di legge, ad impedire gli effetti delle

quali precisamente il jus singolare è stato costi

tuito.

Rimane ora l'esame dell'altra quistione.se il con

duttore, che ha anticipato fitti o pigioni non acce

denti tre annate, e il cessionario di tre annate, o meno

di fitti e pigioni, abbiano diritto di far valere le an

ticipazioni o le cessioni verso tutti i creditori ipo tecari iscritti prima e dopo l'anticipazione o la ces-t

sione, ovvero solamente verso e rimpetto ai credi

tori ipotecari iscritti posteriormente. La Corte, sebbene abbia altre volte deciso che le

anticipazioni e le cessioni di fitti o pigioni non su

periori a tre annate si possono far vale verso e contro

tutti i creditori ipotecari iscritti anteriormente e

posteriormente alle anticipazioni o cessioni, ora crede

di dovere abbandonare la sua giurisprudenza, e di

risolvere la questione in un senso affatto contrario, e cioè: che le anticipazioni e le cessioni di fitti o pi

gioni, non superiori a tre annate, possono essere op

poste e fatte valere in confronto e verso i soli cre

ditori ipotecari iscritti posteriormente ad esse. Alla

quale diversa risoluzione la Corte è venuta princi

palmente per la considerazione che, sebbene in forza

delle disposizioni dell'art. 1932, n. 7, cod. civ., il credi

tore, nell'apprezzare la idoneità della cauzione ipo tecaria offertagli e da lui accettata, abbia dovuto

tener conto della possibilità che sieno state fatte an

ticipazioni o cessioni non maggiori di tre annate di

fitti o pigioni dal locatore (debitore), avendo la legge con quelle disposizioni, avvertito che cosiffatte anti

cipazioni o cessioni occulte sonò valide ed efficaci, non meno di quelle, che, fatte per un tempo maggiore

sono state trascritte; non può avere, di certo, pen sato e tenuto conto delle anticipazioni e cessioni eve

nibili dopo la iscrizione della sua ipoteca, non po tendo queste avere effetti retroattivi con danno dei

suoi diritti reali legittimamente acquistati. Secondo

l'art. 1932, n. 7, ' anticipazione e la cessione di fitti

o pigioni, non maggiori di tre annate, hanno bensì la

stessa validità e producono gli stessi effetti dell'an

ticipazione e cessione maggiori di tre annate, debi

tamente trascritte; ma come queste ultime produ cono i loro effetti solamente rispetto a coloro che, al tempo della trascrizione, non hanno acquistato e

legittimamente conservato diritti reali, a qualunque

titolo, e quindi solamente rispetto a quei creditori

ipotecari che non avevano ancora iscritto e conser

vato, nei modi di legge, la ipoteca, così le anticipa

zioni e cessioni occulte, non maggiori di tre annate,

producono i loro effetti solamente verso e rispetto

ai creditori che, dopo la loro data certa, hanno iscritto

la ipoteca, noh diversamente da quello che avveniva

vigente il sistema ipotecario del cod civ. napoleonico,

rispetto alle ipoteche legali delle donne maritate e

dei minori, le quali, anche non iscritte, sortivano i

loro effetti giuridici, come se fossero state iscritte,

non già in confronto di tutti i creditori ipotecari iscritti, anteriori e posteriori all'atto del matrimonio

o a quello dell'accettazione della tutela, ma solamente

contro i creditori del tutore, i quali posteriormente

all' atto del matrimonio, o a quello dell'accettazione

della tutela, avevano acceso l'iscrizione delle loro

convenzionali o giudiziali ipoteche.

(Omissis). Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. Udienza 21 marzo 1887; Pres. Giannattasio, Est. Fa

ta; Savarese c. Lauro.

itssiciirazioiio marittima — Abbandono — Possi

bilità di ricupero — Pagamento dell' indennità

(Cod. comm., art. 632, 640).

Avvenuto uno dei sinistri di mare indicati nelVart.

632 cod. comm., e accettato o dichiarato valido

Vabbandono, Vassicuratore non può 7-icusarsi di

pagare V indennità sotto pretesto che le cose ab

bandonate potranno essere in parie ricuperate, e

ciò quand''anche egli avesse assicurato pel solo

caso di perdita totale. (!)

La Corte, ecc. — Considerando, che è detto nel

l'art. 640 cod. comm. che, notificato ed accettato lo

abbandono verificato per uno dei casi previsti nell'art.

632, le cose assicurate appartengono all'assicura

tore, e quindi costui è nell'obbligo di pagare la pat

tuita indennità. Or se nella specie è provato il nau

fragio del barco « Veneranda », se l'abbandono da

parte dell'assicurato trovasi accettato dalla Società,

vi ha già nell'assicurato il diritto quesito alla inden

(1) Veggasi Vidari (Corso di dir. commerciale, vol. VII, n. 3059), il quale dice appunto che l'abbandono ha per effetto di obbligare l'assicuratore a pagare all'assicurato la intiera somma assicurata, senza che egli se ne possa dispensare per qualsiasi ragione dipen dente dal contratto di assicurazione o dal successivo abbandono.

Così pure il Bédarride (Commentaire, lib. II, Droit maritime, vol. IV, n. 1562) osserva che la irrevocabilità dell'abbandono ha

per effetto che gli assicuratori devono eseguire, senz'altro, il con

tratto pagando la indennità, e che nulla potrebbe esonerarli da

quest' obbligo, neppure il ritorno della nave. « Questa è una con

seguenza dell'effetto dell'abbandono sulla proprietà delle cose assi

curate. Il trapasso della proprietà, che risale al giorno dell'abban

dono, per ciò che riguarda l'acquisto del diritto, retroagisce, quanto ai suoi effetti legali, al momento stesso del sinistro. Tutto ciò che

fu fatto dopo questo momento, sia alla nave, sia al carico, fu fatto

per conto, a rischio, pericolo e fortuna degli assicuratori; il salva

taggio, il ritorno della nave non possono mutare questo stato di

cose ». Si consultino pure Boulay-Paty, Cours de droit commercial

maritime, vol. IV, pag 222; Locré sull'art. 369 del cod. di com

mercio; Alàuzet, Assurances, n. 340.

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