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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P.,...

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Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P., Est. Rossi; Visalli-Violato c. Comune di Rometta Source: Il Foro Italiano, Vol. 8, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1883), pp. 123/124-125/126 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23090179 . Accessed: 17/06/2014 13:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Tue, 17 Jun 2014 13:14:32 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P., Est. Rossi; Visalli-Violato c. Comune di Rometta

Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P., Est. Rossi; Visalli-Violato c. Comune di RomettaSource: Il Foro Italiano, Vol. 8, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1883), pp. 123/124-125/126Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23090179 .

Accessed: 17/06/2014 13:14

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PARTE PRIMA

non vi può essere ricondotta a mezzo della forza

pubblica (1). Vunica sanzione dell'obbligo della moglie di non

allontanarsi dalla casa maritale sono i provvedi

menti economici indicali alVart. 133 cod. civ. (2).

La Corte ecc. — Attesoché, la questione si riduce

nel vedere se, a termini delle vigenti leggi, si

possa costringere la moglie a rientrare nella casa

maritale per mezzo della forza- pubblica, quando se

ne sia allontanata senza giusta causa e ricusi di ri

tornarvi.

Attesoché questa questione non può essere risoluta

che in senso negativo. Basta ricordare i precedenti

relativi a questo punto di diritto. È noto che il cod.

francese (articolo 214) impone, come il nostro, 1' ob

bligo della reciproca coabitazione fra i coniugi; ma

nel medesimo non è espressa veruna sanzione, né in

dicato il modo col quale ottenere l'osservanza di tale

precetto. E siccome non può negarsi che simile dispo

sizione non contenga un obbligo civile, al quale cor

risponde necessariamente un diritto, così gli scrittori

si son trovati d'accordo nell'affermaré, che deve a

vere implicita la sua sanzione, altrimenti si conver

tirebbe in un ordine illusorio, rimesso all'arbitrio ed

al capriccio del coniuge recalcitrante.

Ma se gli scrittori son caduti in accordo nell' am

mettere il principio, sono stati discordi nell' indicare

e scegliere i mezzi per attuarlo. Vi sono stati autori,

e non dei meno chiari, i quali riportandosi alle norme

generali della procedura, hanno insegnato che la sen

tenza del Magistrato, colla quale si dichiara l'obbligo

anzidetto, e si aggiudica il diritto che vi corrisponde,

deve essere eseguita come qualunque altra sentenza,

cioè con tutti i mezzi coercitivi che la legge autorizza

per l'esecuzione dei giudicati,, compreso il sussidio e

l'impiego della mano militare: ma altri, considerando

che questo mezzo non mena allo scopo, e.che anzi

può partorire inconvenienti peggiori di quelli che si

vogliono scongiurare, han negato assolutamente che

si possa imporre colla forza l'osservanza del precetto

e si sono appigliati ad escogitare altri temperamenti

indiretti, capaci di far ottenere l'effetto, se non in

tutti, nella maggior parte dei casi, ben riflettendo

che se qualche volta la trasgressione di questo sacro

(1-2) Conf. Trib. Napoli 24 marzo 1874 Saiìsoni c. Caleo ( Gazz.

proc. XIII, 154 ) e app. Torino 8 ottobre 1867 G. S. c. G. M. ( Giu

risprudenza Torino 1868, 151 ). Fra gli autori v. il Bunivà Delle

persone} n. 247, 248 e Pacifici Mazzoni nelle istituzioni voi. 2. n. 201

(seconda edizione) nel senso della inammissibilità dei mezzi coercitivi; ed in senso contrario lo stesso Pacifici-Mazzoni nell' istessa opera,

prima edizione, e Bianchi Corso elementare voi. 2. §. 163. Per i fran

cesi v, Toullier, voi. 13 n. 109; Vazeille 2, n. 291; Zacharia, 2, § 471; Toulet et Sulpicy sur l'art. 214 n. 9-13; Marcadè vol. 1, n. 726; Aubry et rau, IV, 119; Mourlon I, 758; demoloxmbe IV, 107, i quali ammettono 1' uso dei mezzi coercitivi, e Delvincourt, voi 2, 79;

Duranton, 2, n. 440; Duvergier sur Toullier 2, n. 616 nota 2, che

li negano. Consulta infine Cass. Roma 10 aprile 1878, che ammise potersi ri

condurre colla pubblica forza nella casa d'un coniuge il figlio tenuto

dall'altro coniuge (Foro it., 1878, i, 520) e App. Milano 12 dicembre

1875, la quale ritenne che il marito ha azione di far riconoscere il di

ritto di ricondurre a casa la moglie, senza discutere però con quali mezzi, che disse riservati al- giudizio di esecuzione (Foro it., 1876, 1,451).

dovere può passare impunita, è meglio che ciò av

venga anziché fare assistere allo strano ed indecoroso

spettacolo, di vedere una moglie ricondotta alla casa

del marito in mezzo alla forza pubblica, con pericolo

di.dover ripetere la scena medesima ogni giorno, e

di rendere cosi contennenda la stessa legge. Però

negando 1' impiego della mano militare, non si sono

accordati nella scelta dei mezzi equipollenti: impe rocché alcuni anno insegnato bastare la privazione

degli alimenti per parte del marito, altri han detto

che si può imporre sequestro sopra una parte dei

beni parafernali della moglie, anche per riguardo alla prole comune; ed alcuni sono giunti per" lino ad

accordare al marito un azione di danni interessi.

Queste controversie non erano ignote al legislatore, italiano quando preparò e pubblicò il codice vigente e giacché gliene veniva il destro, era saggio consiglio di decidere con autorità di legge la grave questione: tanto più che nessuno degli altri codici 1' aveva ri

solta. Quindi egli scrisse l'art. 133 che, non ha cor

rispondenti in nessuno dei cod. medesimi, e molto

meno nel cod. fracese, e fece così aperto che per parte

sua voleva ripudiare assolutamente la teorica della

mano militare, contentandosi della più mite e più

congrua sanzione dei mezzi indiretti, insegnata da

parecchi scrittori, e negli ultimi tempi fattasi quasi

generale, con manifesta prevalenza sulla contraria

dottrina.

Attesoché non competendo adunque azione al Baci

galupo per costringere la moglie a rientrare nel do

micilio maritale col mezzo della forza pubblica, e non

avendo costui domandato in verun modo che alla

stessa sua moglie si applichi l'una o l'altra, od en

trambe le sanzioni di cui nel citato art. 133, è troppo

chiaro che la istanza da esso promossa dev'essere re

spinta, salvo ben inteso il diritto di intentarla sotto

altra forma, qualora lo creda di suo interesse.

Per questi motivi la Corte accoglie, ecc.

CORTE D'APPELLO DI MESSINA. Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P., Est. Rossi; ■ Visalli-Violato c. Comune di Rometta.

Competenza — Pretore — Danno dato — Esercizio

di un diritto (Cod. proc. civ., art. 79, 82).

La competenza eccezionale attribuita al pretore

dati' art. 82 n. 1 della procedura civ. è limitala

al caso in cui si tratti di danno injura datum e

la contestazione cada o sulla sussistenza del fatto

o sulV entità del danno stesso.

Che se il fatto non sia negato, ma si sostenga non

esservi danno, trattandosi dell' esercizio di un

diritto, e questo venga quindi in contesa, sono da

seguirsi le norme ordinarie di competenza. (2)

La Corte, ecc. — Il tribunale cadde in errore al

lorché dichiarò, che par 1' art. 82 cod proc. civ. non

(1-2) V. in materia le decisioni rammentate a col. 141, annj 1881,

parte I, di questa Raccolta in n:>ta a sentenza della Cass. di Napoli

15 decembre 1880.

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125 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 126

devesi indagare se il danno sia stato arrecato allo

scopo di maleficio, o, come' dice la scuola, injuria

datum, od invece se desso sia stato arrecato per

esercitare un diritto.

La distinzione, che il tribunale nell' appellata sen

tenza disse non necessaria, è anzi indispensabile, per

statuire anzitutto sulla competenza. Ed invero, se dà

parte del convenuto non si nega il fatto materiale,

ma si sostiene di non avere commesso danno e ciò

perchè altro non fece che esercitare il proprio di

ritto (nemo damnum facil nisi qui id fecit■ quod

facere ius non habet), la lite tra le parti è conte

stata sulla sussistenza del diritto che il convenuto

sostiene di avere, ed in forza del quale addivenne a

quel fatto sul quale 1' attore fonda la sua azione di

danno.

Da ciò l'inevitabile conseguenza che quando il va

lore del diritto caduto in contestazione, com' è nella

fattispecie, supera quello per il quale il pretore è

competente a giudicare, la competenza è del tri

bunale.

Se sempre ed in ogni caso fosse competente il pre

tore a giudicare su di una domanda d'indennità,

come all' art. 82 n. 1, cod. proc. civ., ne verrebbe la

conseguenza che molte volte giudicherebbe su ma

teria, per il cui valore sarebbe incompetente a giu

dicare.

L' art. 82 cod. proc. civ. va inteso nel senso che la

contestazione cada soltanto o sulla sussistenza del

fatto materiale, o sul valore od entità del danno.

Su tale principio sono d'accordo la scuola e la giu

risprudenza. Nel caso concreto il convenuto alle domande dei

coniugi Violato-Visalli rispose: quod feci iure feci.

Djvesi quindi esaminare, se il convenuto quod fecit, iure fecisset: in altri termini, se il convenuto avesse

diritto di fare le opere lamentate dagli attori.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

Udienza 9 maggio 1882; Pres. Bonasi P. P., Est: Boni — Garzarceli (Avv. Bizio) c. Fischer e Rechsteiner

(Avv. Quadri).

I'rova testimonial» — Moti(lcazione «Ielle genera lità «lei testi — Kinmizia all' aiulizione «li lino

di essi (Cod. proe. civ., art. 2-43).

La parte, la quale introduce un testimonio,' noti

ficandone in forma ■regolare le generalità, può anche rinunciare alla sua audizione precedente mente all'esame, senza che la parte contraria la

possa obbligare all' assunzione col pretesto che il

testimonio è ormai acquisito alla causa (1).

La Corte, ecc. — (In diritto). Considerando che il

Pellegatta Luigi, di cui si chiede dall' appellante l'as

sunzione in esame, fu introdotto dalla ditta appel

lata a prova contraria pegli stessi capitoli di prova

articolati dall' appellante, ed in ordine ai quali era

già stato sentito il teste Urban Natale, a termini

dell' art. 243 capoverso del cod. di proc. ci v.; com

peteva all' appellante, qualora fosse stato assunto

realmente in esame il suddetto teste Pellegatta, il

diritto di interrogarlo col mezzo del giudice procedente

su quelle circostanze di fatto che aver potessero rela

zione alla materia da esso appellante articolata nei suoi

capitoli di prova diretta, ma non gli competeva altri

menti il diritto di farlo assumere per proprio conto in

seguito alla rinuncia fatta all'esame del testimonio

stesso per parte della ditta che 1' aveva compresa

nella sua nota, come si è avvisato di sostenere col

promosso incidente.

Considerato infatti che l'esercizio del diritto, riser

vato dall' art. 243 del cod. di proc. alla parte con

tro di cui è introdotto un testimonio, di fare al me

desimo, col mezzo del giudice procedente, le interro

gazioni che ritenga del caso, è subordinato alla con

dizione che il testimonio introdotto venga effettiva

mente assunto in esame. Mancando questa condi

zione di fatto, manca il fondamento all' esercizio del

diritto riservato dal suddetto articolo; perchè non

può interrogarsi a dilucidazione di risposte date sui

fatti determinati, un testimonio che sui fatti mede

simi n.on sia stato esaminato; nè può, nè deve esa

minarsi un teste quando la parte che lo ha intro

dotto' dichiara di rinunziarvi.

Considerando che colla notifica delle generalità

dei testimoni, di cui parla 1' art. 243 del cod. di

proc. civ., le parti non contraggono altro obbligo se

non se quello di non presentare all' esame testimoni

diversi da quelli indicati nella nota, ma non si pri

vano altrimenti della facoltà di rinunciare all' esame

di uno, od anche di tutti i testimoni da esso indicati.

La parte, cui vennero notificate le generalità dei

testimoni dall' avversario, acquista il diritto di con

testare la presentazione che venisse fatta per l'esa

me di qualunque persona diversa da quella le cui

generalità le sono state notificate; e quello di ecce

pire siccome sospetti i testimoni avversari, a termini

dell'art,. 237 del cod. di proc. civ.; ma non acquista

il diritto di obbligare la contraria parte a far as

sumere in esame i testimoni introdotti, quando la

medesima vuol giovarsi della facoltà di rinunciarvi.

A talè facoltà nop s' intende che la-parte abbia ri

nunciato, senonché, quando, dopo presentato un te

stimonio, lo fa escutere sopra una parte dei capitoli,

rinunciando all' altra. Allora soltanto si possono dire

i medesimi quesiti alla causa, e la parte, contro cui

furono introdotti, può chiedere ed ottenere che sianvi

interrogati per suo conto per capitoli e fatti, in

ordine ai quali la parte inducente abbia dichiarato

di rinunciare all' audizione dei testimoni. E tale era

appunto il caso definito colla sentenza di questa Corte

23 maggio 1877 invocata dall' appellante. La fatti

(1) Può consultarsi nello stesso senso un' elaborata sentenza del Trib. di comm. di Piacenza, 20 nov. 1877, Est. De Monticelli, pub blicata nella Gazz. legale, 1878, 86. — Veggasi pure la sentenza della Corte d' app. di Venezia 20 gennaio 1880, in causa di Rotschild -

Franchetti c. Furlanetto (Temi venetat 1880, 75: Bellini 1880, 166.)

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