Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P., Est. Rossi; Visalli-Violato c. Comune di RomettaSource: Il Foro Italiano, Vol. 8, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1883), pp. 123/124-125/126Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23090179 .
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PARTE PRIMA
non vi può essere ricondotta a mezzo della forza
pubblica (1). Vunica sanzione dell'obbligo della moglie di non
allontanarsi dalla casa maritale sono i provvedi
menti economici indicali alVart. 133 cod. civ. (2).
La Corte ecc. — Attesoché, la questione si riduce
nel vedere se, a termini delle vigenti leggi, si
possa costringere la moglie a rientrare nella casa
maritale per mezzo della forza- pubblica, quando se
ne sia allontanata senza giusta causa e ricusi di ri
tornarvi.
Attesoché questa questione non può essere risoluta
che in senso negativo. Basta ricordare i precedenti
relativi a questo punto di diritto. È noto che il cod.
francese (articolo 214) impone, come il nostro, 1' ob
bligo della reciproca coabitazione fra i coniugi; ma
nel medesimo non è espressa veruna sanzione, né in
dicato il modo col quale ottenere l'osservanza di tale
precetto. E siccome non può negarsi che simile dispo
sizione non contenga un obbligo civile, al quale cor
risponde necessariamente un diritto, così gli scrittori
si son trovati d'accordo nell'affermaré, che deve a
vere implicita la sua sanzione, altrimenti si conver
tirebbe in un ordine illusorio, rimesso all'arbitrio ed
al capriccio del coniuge recalcitrante.
Ma se gli scrittori son caduti in accordo nell' am
mettere il principio, sono stati discordi nell' indicare
e scegliere i mezzi per attuarlo. Vi sono stati autori,
e non dei meno chiari, i quali riportandosi alle norme
generali della procedura, hanno insegnato che la sen
tenza del Magistrato, colla quale si dichiara l'obbligo
anzidetto, e si aggiudica il diritto che vi corrisponde,
deve essere eseguita come qualunque altra sentenza,
cioè con tutti i mezzi coercitivi che la legge autorizza
per l'esecuzione dei giudicati,, compreso il sussidio e
l'impiego della mano militare: ma altri, considerando
che questo mezzo non mena allo scopo, e.che anzi
può partorire inconvenienti peggiori di quelli che si
vogliono scongiurare, han negato assolutamente che
si possa imporre colla forza l'osservanza del precetto
e si sono appigliati ad escogitare altri temperamenti
indiretti, capaci di far ottenere l'effetto, se non in
tutti, nella maggior parte dei casi, ben riflettendo
che se qualche volta la trasgressione di questo sacro
(1-2) Conf. Trib. Napoli 24 marzo 1874 Saiìsoni c. Caleo ( Gazz.
proc. XIII, 154 ) e app. Torino 8 ottobre 1867 G. S. c. G. M. ( Giu
risprudenza Torino 1868, 151 ). Fra gli autori v. il Bunivà Delle
persone} n. 247, 248 e Pacifici Mazzoni nelle istituzioni voi. 2. n. 201
(seconda edizione) nel senso della inammissibilità dei mezzi coercitivi; ed in senso contrario lo stesso Pacifici-Mazzoni nell' istessa opera,
prima edizione, e Bianchi Corso elementare voi. 2. §. 163. Per i fran
cesi v, Toullier, voi. 13 n. 109; Vazeille 2, n. 291; Zacharia, 2, § 471; Toulet et Sulpicy sur l'art. 214 n. 9-13; Marcadè vol. 1, n. 726; Aubry et rau, IV, 119; Mourlon I, 758; demoloxmbe IV, 107, i quali ammettono 1' uso dei mezzi coercitivi, e Delvincourt, voi 2, 79;
Duranton, 2, n. 440; Duvergier sur Toullier 2, n. 616 nota 2, che
li negano. Consulta infine Cass. Roma 10 aprile 1878, che ammise potersi ri
condurre colla pubblica forza nella casa d'un coniuge il figlio tenuto
dall'altro coniuge (Foro it., 1878, i, 520) e App. Milano 12 dicembre
1875, la quale ritenne che il marito ha azione di far riconoscere il di
ritto di ricondurre a casa la moglie, senza discutere però con quali mezzi, che disse riservati al- giudizio di esecuzione (Foro it., 1876, 1,451).
dovere può passare impunita, è meglio che ciò av
venga anziché fare assistere allo strano ed indecoroso
spettacolo, di vedere una moglie ricondotta alla casa
del marito in mezzo alla forza pubblica, con pericolo
di.dover ripetere la scena medesima ogni giorno, e
di rendere cosi contennenda la stessa legge. Però
negando 1' impiego della mano militare, non si sono
accordati nella scelta dei mezzi equipollenti: impe rocché alcuni anno insegnato bastare la privazione
degli alimenti per parte del marito, altri han detto
che si può imporre sequestro sopra una parte dei
beni parafernali della moglie, anche per riguardo alla prole comune; ed alcuni sono giunti per" lino ad
accordare al marito un azione di danni interessi.
Queste controversie non erano ignote al legislatore, italiano quando preparò e pubblicò il codice vigente e giacché gliene veniva il destro, era saggio consiglio di decidere con autorità di legge la grave questione: tanto più che nessuno degli altri codici 1' aveva ri
solta. Quindi egli scrisse l'art. 133 che, non ha cor
rispondenti in nessuno dei cod. medesimi, e molto
meno nel cod. fracese, e fece così aperto che per parte
sua voleva ripudiare assolutamente la teorica della
mano militare, contentandosi della più mite e più
congrua sanzione dei mezzi indiretti, insegnata da
parecchi scrittori, e negli ultimi tempi fattasi quasi
generale, con manifesta prevalenza sulla contraria
dottrina.
Attesoché non competendo adunque azione al Baci
galupo per costringere la moglie a rientrare nel do
micilio maritale col mezzo della forza pubblica, e non
avendo costui domandato in verun modo che alla
stessa sua moglie si applichi l'una o l'altra, od en
trambe le sanzioni di cui nel citato art. 133, è troppo
chiaro che la istanza da esso promossa dev'essere re
spinta, salvo ben inteso il diritto di intentarla sotto
altra forma, qualora lo creda di suo interesse.
Per questi motivi la Corte accoglie, ecc.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA. Udienza 16 ottobre 1882; Pres. Nobile P. P., Est. Rossi; ■ Visalli-Violato c. Comune di Rometta.
Competenza — Pretore — Danno dato — Esercizio
di un diritto (Cod. proc. civ., art. 79, 82).
La competenza eccezionale attribuita al pretore
dati' art. 82 n. 1 della procedura civ. è limitala
al caso in cui si tratti di danno injura datum e
la contestazione cada o sulla sussistenza del fatto
o sulV entità del danno stesso.
Che se il fatto non sia negato, ma si sostenga non
esservi danno, trattandosi dell' esercizio di un
diritto, e questo venga quindi in contesa, sono da
seguirsi le norme ordinarie di competenza. (2)
La Corte, ecc. — Il tribunale cadde in errore al
lorché dichiarò, che par 1' art. 82 cod proc. civ. non
(1-2) V. in materia le decisioni rammentate a col. 141, annj 1881,
parte I, di questa Raccolta in n:>ta a sentenza della Cass. di Napoli
15 decembre 1880.
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125 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 126
devesi indagare se il danno sia stato arrecato allo
scopo di maleficio, o, come' dice la scuola, injuria
datum, od invece se desso sia stato arrecato per
esercitare un diritto.
La distinzione, che il tribunale nell' appellata sen
tenza disse non necessaria, è anzi indispensabile, per
statuire anzitutto sulla competenza. Ed invero, se dà
parte del convenuto non si nega il fatto materiale,
ma si sostiene di non avere commesso danno e ciò
perchè altro non fece che esercitare il proprio di
ritto (nemo damnum facil nisi qui id fecit■ quod
facere ius non habet), la lite tra le parti è conte
stata sulla sussistenza del diritto che il convenuto
sostiene di avere, ed in forza del quale addivenne a
quel fatto sul quale 1' attore fonda la sua azione di
danno.
Da ciò l'inevitabile conseguenza che quando il va
lore del diritto caduto in contestazione, com' è nella
fattispecie, supera quello per il quale il pretore è
competente a giudicare, la competenza è del tri
bunale.
Se sempre ed in ogni caso fosse competente il pre
tore a giudicare su di una domanda d'indennità,
come all' art. 82 n. 1, cod. proc. civ., ne verrebbe la
conseguenza che molte volte giudicherebbe su ma
teria, per il cui valore sarebbe incompetente a giu
dicare.
L' art. 82 cod. proc. civ. va inteso nel senso che la
contestazione cada soltanto o sulla sussistenza del
fatto materiale, o sul valore od entità del danno.
Su tale principio sono d'accordo la scuola e la giu
risprudenza. Nel caso concreto il convenuto alle domande dei
coniugi Violato-Visalli rispose: quod feci iure feci.
Djvesi quindi esaminare, se il convenuto quod fecit, iure fecisset: in altri termini, se il convenuto avesse
diritto di fare le opere lamentate dagli attori.
Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.
Udienza 9 maggio 1882; Pres. Bonasi P. P., Est: Boni — Garzarceli (Avv. Bizio) c. Fischer e Rechsteiner
(Avv. Quadri).
I'rova testimonial» — Moti(lcazione «Ielle genera lità «lei testi — Kinmizia all' aiulizione «li lino
di essi (Cod. proe. civ., art. 2-43).
La parte, la quale introduce un testimonio,' noti
ficandone in forma ■regolare le generalità, può anche rinunciare alla sua audizione precedente mente all'esame, senza che la parte contraria la
possa obbligare all' assunzione col pretesto che il
testimonio è ormai acquisito alla causa (1).
La Corte, ecc. — (In diritto). Considerando che il
Pellegatta Luigi, di cui si chiede dall' appellante l'as
sunzione in esame, fu introdotto dalla ditta appel
lata a prova contraria pegli stessi capitoli di prova
articolati dall' appellante, ed in ordine ai quali era
già stato sentito il teste Urban Natale, a termini
dell' art. 243 capoverso del cod. di proc. ci v.; com
peteva all' appellante, qualora fosse stato assunto
realmente in esame il suddetto teste Pellegatta, il
diritto di interrogarlo col mezzo del giudice procedente
su quelle circostanze di fatto che aver potessero rela
zione alla materia da esso appellante articolata nei suoi
capitoli di prova diretta, ma non gli competeva altri
menti il diritto di farlo assumere per proprio conto in
seguito alla rinuncia fatta all'esame del testimonio
stesso per parte della ditta che 1' aveva compresa
nella sua nota, come si è avvisato di sostenere col
promosso incidente.
Considerato infatti che l'esercizio del diritto, riser
vato dall' art. 243 del cod. di proc. alla parte con
tro di cui è introdotto un testimonio, di fare al me
desimo, col mezzo del giudice procedente, le interro
gazioni che ritenga del caso, è subordinato alla con
dizione che il testimonio introdotto venga effettiva
mente assunto in esame. Mancando questa condi
zione di fatto, manca il fondamento all' esercizio del
diritto riservato dal suddetto articolo; perchè non
può interrogarsi a dilucidazione di risposte date sui
fatti determinati, un testimonio che sui fatti mede
simi n.on sia stato esaminato; nè può, nè deve esa
minarsi un teste quando la parte che lo ha intro
dotto' dichiara di rinunziarvi.
Considerando che colla notifica delle generalità
dei testimoni, di cui parla 1' art. 243 del cod. di
proc. civ., le parti non contraggono altro obbligo se
non se quello di non presentare all' esame testimoni
diversi da quelli indicati nella nota, ma non si pri
vano altrimenti della facoltà di rinunciare all' esame
di uno, od anche di tutti i testimoni da esso indicati.
La parte, cui vennero notificate le generalità dei
testimoni dall' avversario, acquista il diritto di con
testare la presentazione che venisse fatta per l'esa
me di qualunque persona diversa da quella le cui
generalità le sono state notificate; e quello di ecce
pire siccome sospetti i testimoni avversari, a termini
dell'art,. 237 del cod. di proc. civ.; ma non acquista
il diritto di obbligare la contraria parte a far as
sumere in esame i testimoni introdotti, quando la
medesima vuol giovarsi della facoltà di rinunciarvi.
A talè facoltà nop s' intende che la-parte abbia ri
nunciato, senonché, quando, dopo presentato un te
stimonio, lo fa escutere sopra una parte dei capitoli,
rinunciando all' altra. Allora soltanto si possono dire
i medesimi quesiti alla causa, e la parte, contro cui
furono introdotti, può chiedere ed ottenere che sianvi
interrogati per suo conto per capitoli e fatti, in
ordine ai quali la parte inducente abbia dichiarato
di rinunciare all' audizione dei testimoni. E tale era
appunto il caso definito colla sentenza di questa Corte
23 maggio 1877 invocata dall' appellante. La fatti
(1) Può consultarsi nello stesso senso un' elaborata sentenza del Trib. di comm. di Piacenza, 20 nov. 1877, Est. De Monticelli, pub blicata nella Gazz. legale, 1878, 86. — Veggasi pure la sentenza della Corte d' app. di Venezia 20 gennaio 1880, in causa di Rotschild -
Franchetti c. Furlanetto (Temi venetat 1880, 75: Bellini 1880, 166.)
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