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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 17 dicembre 1909; Pres. Marconi P. P.,...

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Udienza 17 dicembre 1909; Pres. Marconi P. P., Est. Cocconi; Esattoria di Ferrara (Avv. Carpi) c. Muratori (Avv. Roversi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 35, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1910), pp. 839/840-841/842 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23113000 . Accessed: 28/06/2014 17:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.146 on Sat, 28 Jun 2014 17:52:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 17 dicembre 1909; Pres. Marconi P. P., Est. Cocconi; Esattoria di Ferrara (Avv. Carpi) c.Muratori (Avv. Roversi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 35, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1910), pp. 839/840-841/842Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23113000 .

Accessed: 28/06/2014 17:52

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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839 PARTE PRIMA 840

una presunzione semplice di essere padre del figlio con

cepito da quella donna durante lo stato di ratto, presun zione per la quale eccezionalmente la legge consente le

indagini : l'esito di queste dirà se la presunzione sia av

valorata o affievolita, ed il magistrato deciderà secondo

i risultati delle indagini. Né ad escludere l'ammissibilità dell'azione può avere

maggior valore l'altro argomento che figura in qualche autarevele responso, che, cioè, lo stato di violenza duri

poco e ad esso suol succedere un periodo di blandizie.

Evidentemente anche qui si trasporta nel campo del diritto

una questione di fatto. Il concepimento per legge deve

coincidere col periodo della durata del ratto, cioè della

violènta ritenzione della rapita a scopo di libidine; ora, se

la prova dirà che, quando il concepimento ebbe luogo,

perdurava quello stato di ratto, tenuto conto, cioè, del di

sposto dell'art. 160, applicabile per analogia alla filiazione

naturale perchè dettato da ragioni fisiologiche che non

mutano per la mancanza del vincolo coniugale legittimo, la domanda sarà accolta; se invece si proverà che il con

cepimento avvenne quando cessò lo stato di violenza e su

bentrò una volontaria convivenza determinata da blan

dizie, l'attore vedrà respinta la sua domanda. I giudizi a priori in questa materia sono sempre pericolosi e pos sono condurre a vere ingiustizie, giacché l'esperienza am

maestra che spesso è vero anche ciò che appariva invero

simile.

Ma, a parte ciò, com'è mai possibile stabilire a priori,

prima della prova, quando cessi il ratto e cominci il con

cubinaggio ? Invano si richiederebbe ai sostenitori della

contraria opinione, che non sanno dire altro che la du

rata dei ratto non può essere che breve, se debba essere

di uno o più giorni, di uno o più mesi, e così di seguito,

perchè essi non saprebbero dirlo, e se lo dicessero, non

saprebbero darne una ragione accettabile.

Il Di Mauro voleva dimostrare che sua madre fu ra

pita violentemente, che il ratto ebbe lunga durata e che

durante lo stato di ratto egli fu coneepito. Non era le

cito precludergli la prova sol perchè Vàbductio avvenne

nel maggio 1860 e la nascita nel maggio 1862, perchè,

dato, per le ragioni già dette, che il ratto può avere una

durata; dato che questa durata non può essere fissata a

priori, sarà la prova quella che potrà stabilire la verità, o meno, dell'assunto dell'attore.

Senonchè anche su questo punto è necessario che il

Supremo Collegio rilevi e corregga un errore nel quale la sentenza impugnata è caduta nel definire la durata del

ratto, errore che, non corretto, potrebbe menare ad ingiu ste conseguenze nel corso ulteriore della lite.

lì ratto dura finché dura lo stato di violenza. Se la

donna violentemente rapita, cessato lo stato di violenza

e reso a lei possibile l'abbandono di quella casa in cui

perdette violentemente il proprio onore, preferisce rima

nervi per le blandizie o per la speranza di un matrimo

nio, lo stato di ratto è cessato, e se il concepimento di

colui che reclama la paternità del rapitore coincide con

questo secondo periodo, manca la condizione sine qua non

l'azione è ammessa dalla legge, e l'attore deve per legge veder respinta la sua domanda.

La Corte di merito mostrò, invece, di non avere un

esatto concetto dello stato di ratto, quando lo riferì an

che a quel periodo in cui la donna, per timore o spe

ranza, continua a convivere col rapitore ed a rimanergli fedele senza bisogno di vigilanza. La donna in tale stato

è un ex rapila, che per tornaconto continua a convivere

col rapitore, ma non è più una donna in istato di ratto,

e, non ricorrendo più le condizioni fissate dalla legge, la

ricerca è proibita. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI APPALLO DI BUM. Udienza 17 dicembre 1909; Pres. Marconi P. P., Est.

Coccont; Esattoria di Ferrara (Avv. Carpi) c. Mura

tori (Avv. Roversi). Uleebejzs mobile — Assegno alimentare — Pignora

bilita pel debito dell' Imposta (Cod. prOC. CÌV., art.

592 ; L. 24 agosto 1877, sull' imposta di ricchezza mo

bile, art. 55; L. 29 giugno 1902, sulla riscossione

delle imposte, art. 64).

Gli assegni alimentari non possono essere pignorali per

il eredito d'imposta di ricchezza mobile dalla quale

sono colpiti. (1)

La Corte, ecc. — La questione speciale offerta da

questa causa in seguito al pignoramento eseguito dall'esat

tore di Ferrara per credito d'imposta di ricchezza mo

bile sull' assegno alimentare dovuto al debitore di essa

Muratori, come quella che concerne la pignorabilita o

meno per tale titolo degli assegni per alimenti, è assai

dibattuta e variamente decisa, sicché sul proposito si è

scissa anche la Suprema Magistratura, essendosi nell' uno

e nell'altro senso espressi i suoi autorevoli responsi.

La sentenza impugnata ha preferito attenersi all'opi

nione più recentemente professata della non pignorabilita

(Oass. Firenze 30 luglio 1908,, Foro it.., 1908, I, 1438), alla quale avvisa la Corte doversi far plauso per le se

guenti ragioni. Evidenti motivi di umanità e di convenienza, che non

consentono deroga se non nei casi espressamente e tassa

tivamente dalla legge indicati, dettarono le disposizioni

dell'art. 592 cod. proc. civ., per cui non possono essere

pignorati gli assegni per alimenti, eccetto che per credito

alimentare, ed in questo caso il pignoramento non può

farsi se non con la permissione dell'autorità giudiziaria

e per la porzione determinata da essa ; disposizione mo

dellatasi su di altre sostanzialmente identiche di alcuni

codici precedenti, pur esse informate a quel respectus

pietatis onde il giureconsulto romano negò perfino il rim

borso di spese a causa di alimenti (L. 27, § 1, de negot.

gest.). Tale la regola, ed unica eccezione pertanto la pigno

rabilità per altri crediti alimentari ; eccezione, come

ognuno vede, giustificata da ragione identica a quella che

ispirò la regola, la quale quindi soggiace per necessità

naturale al principio privi'egiatus eontra pariter privi

legiatum non utitur privilegio. Ciò stante, l'assunto di chi pretenda introdurre alcuna

altra eccezione abbisogna di altra non meno chiara di

(1) Come è detto nella motivazione della riferita sentenza, la Corte di Bologna si attiene alla giurisprudenza inaugurata dalla Cassazione di Firenze con la recente sua decisione 30 lu

glio 1908 (Foro it., 1908, I, 1438).

"Veggasi la nota ivi, nella quale si avverte come l'opinione contraria, e cioè che anche gli assegni alimentari sono pigno rati per il debito d'imposta di ricchezza mobile da cui sono

gravati, sia stata costantemente accolta dalla Suprema Corte di Eoma e largamente prevalga nella giurisprudenza giudizia ria e amministrativa.

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 842

sposizione, o di tale condizione di cose esistente in virtù

di una nuova legge, per cui sorga sul proposito un'asso

luta incompatibilità col surriferito art. 592 proc. civ.

(art. 5. disp. prelim, cod. civ.). L'esattore di Ferrara, in mancanza di un'espressa di

sposizione speciale, adduce codesta incompatibilità, che

può sorgere, a suo dire, dalla legge di data posteriore al

detto codice relativa all' imposta sui redditi di ricchezza

mobile, in quanto colpisce di tassa qualunque reddito si

produca nel Regno, e quindi anche l'assegno alimentare, non potendosi ammettere, egli dice, senza cader nell'as

surdo, la sua tassabilità, ed in pari tempo negarsi il diritto

di pignorarlo a favore dello Stato creditore della tassa.

Ma questo argomento che, di per sé considerato, avrebbe

indubbiamente un qualche valore, appare senz'altro, in

sufficiente a vincere la contraria illazione che deriva dal

l'art. 37 della legge per la riscossione delle imposte di

rette (t. u. '29 giugno 1902), il quale sotto la rubrica Del-'

l'esecuzione sui mobili contiene un'esplicita disposizione, veramente incompatibile colla propugnata pignorabili

tà, se, come suona il suo chiaro tenore, nulla è inno

vato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei

beni mobili presso terzi, o all'assegnamento di crediti in

pagamento, omesso soltanto il precetto ed esclusa la ne

cessità dell' intervento dell'usciere. Il che tanto più è si

gnificativo per ciò che tocca la questione in esame, in

quanto, se si fosse voluto introdurre una deroga al di

vieto dell'art. 592, era nella suddetta disposizione la sede

più acconcia, come quella che espressamente contempla il

caso di pignoramento presso terzi e l'assegnamento di

crediti in pagamento. Nè in alcun'altra parte di questa legge cotale deroga

si rinviene ; che anzi nel suo regolamento (10 luglio 1902) all'art. 64, in modo ancor più chiaro e preciso, si ribadi

sce il concetto espresso nel surriferito art. 37 della legge, sanzionando che, quanto agli oggetti che possono pigno

rarsi, si osservano le disposizioni del codice di procedura

civile, e ciò nel mentre si richiama per l'osservanza

l'art. 62 della legge sulF imposta di ricchezza mobile, il

quale a maggior tutela dei diritti della Finanza, estende

alla riscossione della tassa dell'anno in corso e del

precedente il privilegio stabilito dal n. 1 dell'art. 1958

cod. civ. ; la qual cosa è di segnalata importanza nella

questione, essendo ovvio il riflesso che, qualora del pari si fosse voluto estendere il privilegio dell'esattore sui

crediti alimentari, ciò si sarebbe parimenti dichiarato,

invece di richiamare, come si è fatto, l'osservanza pura e semplice delle disposizioni del codice quanto agli og

getti che possono pignorarsi, mentre è notevole l'insi

stenza della legge a cotesto riguardo, poiché in altro

luogo, all'art. 33, è disposto che « trascorso inutilmente

il termine di giorni cinque fissato per i debitori morosi,

l'esattore procede... al pignoramento dei beni mobili del

debitore.. . , eccettuati quei mobili che per legge non pos

sono essere pignorati ».

Dopo tutto ciò, e per ciò stesso, appare perspicua la

mente del legislatore nel senso di non ammettere deroga

al divieto contenuto nell'art. 592 cod. proc. civ. per de

bito di tassa, e conseguentemente esso deve spiegare la

sua efficacia se non vi sia una condizione di cose creata

dalla legge, che renda, come si disse, assolutamente in

compatibile l'applicazione del divieto medesimo. Un tale

ostacolo, ad avviso della Corte, non potrebbe rinvenirsi

nella tassabilità dell'assegno di cui trattasi, se anche que

sto costituisse un postulato, non soggetto, come è tutta

via, alle più serie contestazioni ; perocché, a parte ogni altro riflesso, sono ben distinte 1' una dall'altra, e non

confondibili insieme, l'imposizione di un tributo e la sua

effettiva percezione ; questa potrebbe anche non realiz

zarsi per cause e ragioni diverse ed estranee affatto al

diritto d'imposizione, e ciò non pertanto tale diritto che

sussiste ed è suscettivo di quell'attuazione che gli eventi

e le circostanze consentono. Ond'è che, pur ammessa la

tassabilità dell'assegno alimentare, può coesistere il di

vieto dell'art. 592 cod. proc. civ., non essendo impedita l'esecuzione su quant'altro al debitore eventualmente ap

partenesse od esorbitasse nell'assegno lo strettamente ne

cessario alla sua esistenza ; di guisa che' in definitivo l'at

tuazione del diritto fiscale subisce soltanto una limitazione,

ohe è giustificata dalle prevalenti ragioni superiormente

indicate. E neppure sembra decisivo l'altro argomento

onde vuoisi indurre l'abrogazione della non pignorabilità

degli assegni anzidetti, rilevando nella tassa di ricchezza

mobile una prelevazione diretta del reddito, perchè, do

vendosi codesto prelevamento necessariamente tradurre

in effetto mediante l'azione esecutiva, risolventesi nell'ap

prensione o pignoramento dei beni del debitore, la que

stione che ci occupa, se possa tale esecuzione colpire

l'assegno per alimenti, rimane non pertanto insoluta.

Comunque sia di tutto ciò che fin qui si è considerato,

non vi è chi possa disconoscere che gravi ragioni esi

stono di dubitare della sussistenza di un miglior fonda

mento dell' una in confronto dell'altra tesi propugnata

dalle parti, e, nel dubbio, la via a seguirsi per risolverlo

non può essere che quella segnata dalla prevalenza del

l'uno sull'altro diritto subbiettivo in contrasto; il che,

nella specie, importa soluzione favorevole all'appellato

Muratori, perchè ad ogni altro diritto sovrasta quello del

l'esistenza.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE. Udienza 12 febbraio 1910; Pres. Mazzella, Est. Mar

racino ; Cassa nazionale infortuni c. Ditta Macchia,

Polena, Fevoli e altri.

Infortitili del lavoro — fatili nazionale Infortititi —

Tariffe del premi — Anniento abnslvo — Azione

In ripetizione d'indebito e danni —- Competenza

dell'autorità giudiziaria — Condizioni speciali del

rischio per l'aumento del premi (Reg. 13 dicembre

1903, premi, indennità e tariffe Cassa naz. assicura

zioni, art. 16 ; Reg. 13 marzo 1904, art, 67).

E competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azio

ne in ripetizione d'indebito e danni proposta da un

industriale contro la Cassa nazionale di assicurazione

infortuni per abusivo esercizio della facoltà concessale

dalla legge di elevare, in determinate condizioni di

fatto, i premi stabiliti dalla tariffa annessa al regio

decreto 13 dicembre 1903.

Le condizioni speciali del rischio per le quali la Cassa

è autorizzata all'aumento dei premi ordinari, sono

soltanto quelle del rischio obbiettivo, dipendente dal

maggior pericolo che presenti materialmente un deter

minato lavoro, non le condizioni soggettive, cioè il

maggior aggravio risentito dalla stessa Cassa per l'im

prudenza e per le frodi abituali e le simulazioni de

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