Udienza 17 dicembre 1909; Pres. Marconi P. P., Est. Cocconi; Esattoria di Ferrara (Avv. Carpi) c.Muratori (Avv. Roversi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 35, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1910), pp. 839/840-841/842Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23113000 .
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839 PARTE PRIMA 840
una presunzione semplice di essere padre del figlio con
cepito da quella donna durante lo stato di ratto, presun zione per la quale eccezionalmente la legge consente le
indagini : l'esito di queste dirà se la presunzione sia av
valorata o affievolita, ed il magistrato deciderà secondo
i risultati delle indagini. Né ad escludere l'ammissibilità dell'azione può avere
maggior valore l'altro argomento che figura in qualche autarevele responso, che, cioè, lo stato di violenza duri
poco e ad esso suol succedere un periodo di blandizie.
Evidentemente anche qui si trasporta nel campo del diritto
una questione di fatto. Il concepimento per legge deve
coincidere col periodo della durata del ratto, cioè della
violènta ritenzione della rapita a scopo di libidine; ora, se
la prova dirà che, quando il concepimento ebbe luogo,
perdurava quello stato di ratto, tenuto conto, cioè, del di
sposto dell'art. 160, applicabile per analogia alla filiazione
naturale perchè dettato da ragioni fisiologiche che non
mutano per la mancanza del vincolo coniugale legittimo, la domanda sarà accolta; se invece si proverà che il con
cepimento avvenne quando cessò lo stato di violenza e su
bentrò una volontaria convivenza determinata da blan
dizie, l'attore vedrà respinta la sua domanda. I giudizi a priori in questa materia sono sempre pericolosi e pos sono condurre a vere ingiustizie, giacché l'esperienza am
maestra che spesso è vero anche ciò che appariva invero
simile.
Ma, a parte ciò, com'è mai possibile stabilire a priori,
prima della prova, quando cessi il ratto e cominci il con
cubinaggio ? Invano si richiederebbe ai sostenitori della
contraria opinione, che non sanno dire altro che la du
rata dei ratto non può essere che breve, se debba essere
di uno o più giorni, di uno o più mesi, e così di seguito,
perchè essi non saprebbero dirlo, e se lo dicessero, non
saprebbero darne una ragione accettabile.
Il Di Mauro voleva dimostrare che sua madre fu ra
pita violentemente, che il ratto ebbe lunga durata e che
durante lo stato di ratto egli fu coneepito. Non era le
cito precludergli la prova sol perchè Vàbductio avvenne
nel maggio 1860 e la nascita nel maggio 1862, perchè,
dato, per le ragioni già dette, che il ratto può avere una
durata; dato che questa durata non può essere fissata a
priori, sarà la prova quella che potrà stabilire la verità, o meno, dell'assunto dell'attore.
Senonchè anche su questo punto è necessario che il
Supremo Collegio rilevi e corregga un errore nel quale la sentenza impugnata è caduta nel definire la durata del
ratto, errore che, non corretto, potrebbe menare ad ingiu ste conseguenze nel corso ulteriore della lite.
lì ratto dura finché dura lo stato di violenza. Se la
donna violentemente rapita, cessato lo stato di violenza
e reso a lei possibile l'abbandono di quella casa in cui
perdette violentemente il proprio onore, preferisce rima
nervi per le blandizie o per la speranza di un matrimo
nio, lo stato di ratto è cessato, e se il concepimento di
colui che reclama la paternità del rapitore coincide con
questo secondo periodo, manca la condizione sine qua non
l'azione è ammessa dalla legge, e l'attore deve per legge veder respinta la sua domanda.
La Corte di merito mostrò, invece, di non avere un
esatto concetto dello stato di ratto, quando lo riferì an
che a quel periodo in cui la donna, per timore o spe
ranza, continua a convivere col rapitore ed a rimanergli fedele senza bisogno di vigilanza. La donna in tale stato
è un ex rapila, che per tornaconto continua a convivere
col rapitore, ma non è più una donna in istato di ratto,
e, non ricorrendo più le condizioni fissate dalla legge, la
ricerca è proibita. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI APPALLO DI BUM. Udienza 17 dicembre 1909; Pres. Marconi P. P., Est.
Coccont; Esattoria di Ferrara (Avv. Carpi) c. Mura
tori (Avv. Roversi). Uleebejzs mobile — Assegno alimentare — Pignora
bilita pel debito dell' Imposta (Cod. prOC. CÌV., art.
592 ; L. 24 agosto 1877, sull' imposta di ricchezza mo
bile, art. 55; L. 29 giugno 1902, sulla riscossione
delle imposte, art. 64).
Gli assegni alimentari non possono essere pignorali per
il eredito d'imposta di ricchezza mobile dalla quale
sono colpiti. (1)
La Corte, ecc. — La questione speciale offerta da
questa causa in seguito al pignoramento eseguito dall'esat
tore di Ferrara per credito d'imposta di ricchezza mo
bile sull' assegno alimentare dovuto al debitore di essa
Muratori, come quella che concerne la pignorabilita o
meno per tale titolo degli assegni per alimenti, è assai
dibattuta e variamente decisa, sicché sul proposito si è
scissa anche la Suprema Magistratura, essendosi nell' uno
e nell'altro senso espressi i suoi autorevoli responsi.
La sentenza impugnata ha preferito attenersi all'opi
nione più recentemente professata della non pignorabilita
(Oass. Firenze 30 luglio 1908,, Foro it.., 1908, I, 1438), alla quale avvisa la Corte doversi far plauso per le se
guenti ragioni. Evidenti motivi di umanità e di convenienza, che non
consentono deroga se non nei casi espressamente e tassa
tivamente dalla legge indicati, dettarono le disposizioni
dell'art. 592 cod. proc. civ., per cui non possono essere
pignorati gli assegni per alimenti, eccetto che per credito
alimentare, ed in questo caso il pignoramento non può
farsi se non con la permissione dell'autorità giudiziaria
e per la porzione determinata da essa ; disposizione mo
dellatasi su di altre sostanzialmente identiche di alcuni
codici precedenti, pur esse informate a quel respectus
pietatis onde il giureconsulto romano negò perfino il rim
borso di spese a causa di alimenti (L. 27, § 1, de negot.
gest.). Tale la regola, ed unica eccezione pertanto la pigno
rabilità per altri crediti alimentari ; eccezione, come
ognuno vede, giustificata da ragione identica a quella che
ispirò la regola, la quale quindi soggiace per necessità
naturale al principio privi'egiatus eontra pariter privi
legiatum non utitur privilegio. Ciò stante, l'assunto di chi pretenda introdurre alcuna
altra eccezione abbisogna di altra non meno chiara di
(1) Come è detto nella motivazione della riferita sentenza, la Corte di Bologna si attiene alla giurisprudenza inaugurata dalla Cassazione di Firenze con la recente sua decisione 30 lu
glio 1908 (Foro it., 1908, I, 1438).
"Veggasi la nota ivi, nella quale si avverte come l'opinione contraria, e cioè che anche gli assegni alimentari sono pigno rati per il debito d'imposta di ricchezza mobile da cui sono
gravati, sia stata costantemente accolta dalla Suprema Corte di Eoma e largamente prevalga nella giurisprudenza giudizia ria e amministrativa.
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 842
sposizione, o di tale condizione di cose esistente in virtù
di una nuova legge, per cui sorga sul proposito un'asso
luta incompatibilità col surriferito art. 592 proc. civ.
(art. 5. disp. prelim, cod. civ.). L'esattore di Ferrara, in mancanza di un'espressa di
sposizione speciale, adduce codesta incompatibilità, che
può sorgere, a suo dire, dalla legge di data posteriore al
detto codice relativa all' imposta sui redditi di ricchezza
mobile, in quanto colpisce di tassa qualunque reddito si
produca nel Regno, e quindi anche l'assegno alimentare, non potendosi ammettere, egli dice, senza cader nell'as
surdo, la sua tassabilità, ed in pari tempo negarsi il diritto
di pignorarlo a favore dello Stato creditore della tassa.
Ma questo argomento che, di per sé considerato, avrebbe
indubbiamente un qualche valore, appare senz'altro, in
sufficiente a vincere la contraria illazione che deriva dal
l'art. 37 della legge per la riscossione delle imposte di
rette (t. u. '29 giugno 1902), il quale sotto la rubrica Del-'
l'esecuzione sui mobili contiene un'esplicita disposizione, veramente incompatibile colla propugnata pignorabili
tà, se, come suona il suo chiaro tenore, nulla è inno
vato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei
beni mobili presso terzi, o all'assegnamento di crediti in
pagamento, omesso soltanto il precetto ed esclusa la ne
cessità dell' intervento dell'usciere. Il che tanto più è si
gnificativo per ciò che tocca la questione in esame, in
quanto, se si fosse voluto introdurre una deroga al di
vieto dell'art. 592, era nella suddetta disposizione la sede
più acconcia, come quella che espressamente contempla il
caso di pignoramento presso terzi e l'assegnamento di
crediti in pagamento. Nè in alcun'altra parte di questa legge cotale deroga
si rinviene ; che anzi nel suo regolamento (10 luglio 1902) all'art. 64, in modo ancor più chiaro e preciso, si ribadi
sce il concetto espresso nel surriferito art. 37 della legge, sanzionando che, quanto agli oggetti che possono pigno
rarsi, si osservano le disposizioni del codice di procedura
civile, e ciò nel mentre si richiama per l'osservanza
l'art. 62 della legge sulF imposta di ricchezza mobile, il
quale a maggior tutela dei diritti della Finanza, estende
alla riscossione della tassa dell'anno in corso e del
precedente il privilegio stabilito dal n. 1 dell'art. 1958
cod. civ. ; la qual cosa è di segnalata importanza nella
questione, essendo ovvio il riflesso che, qualora del pari si fosse voluto estendere il privilegio dell'esattore sui
crediti alimentari, ciò si sarebbe parimenti dichiarato,
invece di richiamare, come si è fatto, l'osservanza pura e semplice delle disposizioni del codice quanto agli og
getti che possono pignorarsi, mentre è notevole l'insi
stenza della legge a cotesto riguardo, poiché in altro
luogo, all'art. 33, è disposto che « trascorso inutilmente
il termine di giorni cinque fissato per i debitori morosi,
l'esattore procede... al pignoramento dei beni mobili del
debitore.. . , eccettuati quei mobili che per legge non pos
sono essere pignorati ».
Dopo tutto ciò, e per ciò stesso, appare perspicua la
mente del legislatore nel senso di non ammettere deroga
al divieto contenuto nell'art. 592 cod. proc. civ. per de
bito di tassa, e conseguentemente esso deve spiegare la
sua efficacia se non vi sia una condizione di cose creata
dalla legge, che renda, come si disse, assolutamente in
compatibile l'applicazione del divieto medesimo. Un tale
ostacolo, ad avviso della Corte, non potrebbe rinvenirsi
nella tassabilità dell'assegno di cui trattasi, se anche que
sto costituisse un postulato, non soggetto, come è tutta
via, alle più serie contestazioni ; perocché, a parte ogni altro riflesso, sono ben distinte 1' una dall'altra, e non
confondibili insieme, l'imposizione di un tributo e la sua
effettiva percezione ; questa potrebbe anche non realiz
zarsi per cause e ragioni diverse ed estranee affatto al
diritto d'imposizione, e ciò non pertanto tale diritto che
sussiste ed è suscettivo di quell'attuazione che gli eventi
e le circostanze consentono. Ond'è che, pur ammessa la
tassabilità dell'assegno alimentare, può coesistere il di
vieto dell'art. 592 cod. proc. civ., non essendo impedita l'esecuzione su quant'altro al debitore eventualmente ap
partenesse od esorbitasse nell'assegno lo strettamente ne
cessario alla sua esistenza ; di guisa che' in definitivo l'at
tuazione del diritto fiscale subisce soltanto una limitazione,
ohe è giustificata dalle prevalenti ragioni superiormente
indicate. E neppure sembra decisivo l'altro argomento
onde vuoisi indurre l'abrogazione della non pignorabilità
degli assegni anzidetti, rilevando nella tassa di ricchezza
mobile una prelevazione diretta del reddito, perchè, do
vendosi codesto prelevamento necessariamente tradurre
in effetto mediante l'azione esecutiva, risolventesi nell'ap
prensione o pignoramento dei beni del debitore, la que
stione che ci occupa, se possa tale esecuzione colpire
l'assegno per alimenti, rimane non pertanto insoluta.
Comunque sia di tutto ciò che fin qui si è considerato,
non vi è chi possa disconoscere che gravi ragioni esi
stono di dubitare della sussistenza di un miglior fonda
mento dell' una in confronto dell'altra tesi propugnata
dalle parti, e, nel dubbio, la via a seguirsi per risolverlo
non può essere che quella segnata dalla prevalenza del
l'uno sull'altro diritto subbiettivo in contrasto; il che,
nella specie, importa soluzione favorevole all'appellato
Muratori, perchè ad ogni altro diritto sovrasta quello del
l'esistenza.
Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE. Udienza 12 febbraio 1910; Pres. Mazzella, Est. Mar
racino ; Cassa nazionale infortuni c. Ditta Macchia,
Polena, Fevoli e altri.
Infortitili del lavoro — fatili nazionale Infortititi —
Tariffe del premi — Anniento abnslvo — Azione
In ripetizione d'indebito e danni —- Competenza
dell'autorità giudiziaria — Condizioni speciali del
rischio per l'aumento del premi (Reg. 13 dicembre
1903, premi, indennità e tariffe Cassa naz. assicura
zioni, art. 16 ; Reg. 13 marzo 1904, art, 67).
E competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azio
ne in ripetizione d'indebito e danni proposta da un
industriale contro la Cassa nazionale di assicurazione
infortuni per abusivo esercizio della facoltà concessale
dalla legge di elevare, in determinate condizioni di
fatto, i premi stabiliti dalla tariffa annessa al regio
decreto 13 dicembre 1903.
Le condizioni speciali del rischio per le quali la Cassa
è autorizzata all'aumento dei premi ordinari, sono
soltanto quelle del rischio obbiettivo, dipendente dal
maggior pericolo che presenti materialmente un deter
minato lavoro, non le condizioni soggettive, cioè il
maggior aggravio risentito dalla stessa Cassa per l'im
prudenza e per le frodi abituali e le simulazioni de
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