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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 18 dicembre 1913; Pres. Mazzella, Est....

Date post: 27-Jan-2017
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Udienza 18 dicembre 1913; Pres. Mazzella, Est. Giannattasio, P. M. Cipollone (concl. conf.); Banca d'Italia c. Zambon Source: Il Foro Italiano, Vol. 39, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1914), pp. 293/294-297/298 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23115164 . Accessed: 28/06/2014 13:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 13:55:00 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 18 dicembre 1913; Pres. Mazzella, Est. Giannattasio, P. M. Cipollone (concl. conf.);Banca d'Italia c. ZambonSource: Il Foro Italiano, Vol. 39, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1914), pp. 293/294-297/298Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23115164 .

Accessed: 28/06/2014 13:55

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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293 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 294

informate le decisioni ormai prevalenti nella giurispru

denza, ohe respingono distinzioni non legiferate, affer

mando la massima che per miglioramenti anche notevoli, trasformazioni edilizie, cambiamenti di coltivazione, in

cremento naturale persino per sopravvenuta utilizzazione

del sottosuolo, non si debba consentire, in onta al diritto

alternativo conceduto senz'alcuna restrizione al creditore, che al metodo legale di valutazione sia preferita la stima

peritica. I casi comunemente considerati di eccezione (che al

postutto varrebbe a confermare la regola) non rivestono

tale carattere, perchè si prospettano con estremi che

sconfinano dall'orbita della norma codificata.

Difatti, ordinando la perizia quando per omissione

casuale manca il dato catastale, non si priva il credi

tore in via di eccezione del diritto di scelta farà i due si

stemi alternativamente autorizzati, ma in difetto del pre

supposto legale si ricorre ex necesse al solo mezzo possi bile di accertamento ; gli altri esempi citati dagli scrittori

si riassumono tutti in una ipotesi che la legge non do

veva contemplare, vale a dire quella che mediante 1' of

ferta del prezzo di una cosa se ne intendessero sottoporre alla vendita due, una delle quali non paga il tributo ; ma se è vero che per gli edilìzi fabbricati sopra un fondo,

per le superedificazioni, esenti dalla imposta durante

un certo tempo, non sia idonea l'offerta commisurata al

tributo gravante il solo immobile primitivo, è parimenti vero che in questi casi si imponga una distinzione volta

a discernere se i predetti accrescimenti di quantità siano

parte della cosa totale, ovvero cosa per sè stante, costi

tuente oggetto di proprietà separata, d'ipoteca. Questa

distinzione è ammessa dalla più autorevole dottrina, an

che costante nell'ammonire che per qualsiasi aumento di

valore prodotto dalla qualità non si debba, nolente il

creditore, preferire la perizia. Considera che, nel determinare e precisare le condi

zioni dell' immobile sottoposto alla procedura esecutiva,

il giudice del merito eserciti una potestà sovrana deman

data al suo prudente arbitrio e però non soggetta al

sindacato della cassazione ; ora, avendo la sentenza impu

gnata ritenuto in fatto che nelle denunziate variazioni

di coltura, nella aggiunzione di opere pel migliore sfrut

tamento dei beni, non si configurassero enti distinti, beni

diversi da quelli originariamente accatastati; che i vani

accresciuti per la loro destinazione fossero accessori e per tinenze della casa palazziata, formanti con questo unico

comprensorio; che l'ampliamento della costruzione rurale

costituisce un' utilità aggiunta all' immobile preesistente, rettamente si concluse che non si dovessero considerare

i predetti accrescimenti quali corpi diversi da avere in

catasto un'annotazione separata e distinta, e che perciò non venisse meno nel creditore la facoltà di offrire il

prezzo. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 18 dicembre 1913; Pres. Mazzella, Est. G-ian

nattasio, P. M. Cipollone (conci, conf.); Banca

d'Italia c. Zambon.

Intervento in enasa — Intervento volontario — Ec

cezioni personali all' Interveniente — Giudizi cam

biari — C/Oobbliffatl cambiari — Intervento (Cod.

proc. civ., art. 205 ; cod. comm., art. 318, 324).

Effetto cambiario — Bollo — Data di riempimento

e data di rllaaelo (L. 4 luglio 1887, sul bollo, art. 45; L. 31 dicembre 1907, sul bollo dell6 cambiali, art. 2).

Colui che interviene volontariamente in una causa a so

stegno della difesa del convenuto può opporre contro

la domanda proposta dall'attore anche eccezioni sue

personali. (1) Tale regola si applica anche nei giudizi di opposizione

a esecuzione cambiaria per intervento di altri sotto

scrittori dell'effetto cambiario. (2) La cambiale in bianco, perche abbia efficacia, di obbliga

gazione cambiaria, deve essere in regola con le leggi sul bollo vigenti al momento in cui venne riempita e non basta che lo fosse al momento cui fu rila

ciata. (3)

La Corte, ecc. — Attesoché col primo mezzo la ricor

rente assume : che le interventrici sorelle Zambon non

solamente si erano presentate per aderire alle eccezioni

del fratello, ma avevano proposto domanda di nullità

dell'avallo prestato per motivi a loro personali, quale

l'incapacità derivante dal difetto di autorizzazione mari

tale. Avrebbero così esse alterato l'oggetto fondamentale

della causa, e però non avrebbe dovuto essere concesso

in massima il loro intervento per spiegare eccezioni a

loro proprie. E l'ammissione meritava tanto più di esclu

dersi, in quanto non solo venivano autorizzate domande

senza il previo atto di citazione, ma si dava adito a un

intervento non compatibile col giudizio cambiario, in

quanto l'art. 318 cod. comm. permette l'azione contro

un solo obbligato, e a tale facoltà sono coordinate le

norme di giudizio cambiario di cui ne! successivo art. 324

cod. citato.

La ricorrente riconosce adunque in massima l'inte

resse a intervenire delle sorelle Zambon, uniformandosi

a quella lata e prevalente dottrina che lo giustifica sem

pre che valga a prevenire la possibilità di un pregiudi

zio, anzi esplicitamente ricorda come l'intervento sem

plice delle medesime non abbia giammai contrastato. Com

batte solamente la misura in cui l'intervento si svolse.

Senonchè, ammesso questo e aorta come conseguenza la

figura del litisconsorzio, non può negarsi, senza crear li

mitazioni inesistenti e menomare la difesa a ciascuno dei

litisconsorti, nei confini dell'obbietto dedotto in giudizio, di far valere tutte le ragioni che convergano allo scopo

della lite, siano esse reali, siano loro personali. Quelle

speciali alle sorelle Zambon, come le altre dedotte dal con

venuto, avevano 1' unica mèta di dimostrare l'inefficacia

del titolo cambiario. I motivi che si adducevano e si som

mavano erano diversi, ma convergevano tutti a illustrare

quello che costituiva il nerbo della eccezione sollevata,

senza arrecare in tal guisa alterazione al fondamento della

lite, come esattamente osservò la Corte d'appello, dando

così sufficiente ragione della propria decisione.

Né, ammettendosi in tali confini lo sviluppo di domande

ed eccezioni, si avvera la pretesa violazione degli art. 37

e 38 cod. proc. civ., imperocché da quest' ultimo appunto

risulta come, per proporre domande, la citazione sia ri

(1) Si veda da ultimo sul diritto dell'interveniente di far

valere eccezioni e domande a lui personali App. Eoma 13 otto

bre 1906 (Foro it., 1907, I, 63), e per la giurisprudenza posteriore

App. Genova 26 luglio 1912 (id., Eep. 1912, voce Intervento in

causa, n. 63).

(2-3) Non ci risultano precedenti precisi sulle due questioni.

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295 PARTE PRIMA 296

chiesta sempre, eccettuati i casi determinati dalla legge; fra questi v'è appunto l'intervento in causa.

Non si può d'altro canto seguire la ricorrente nel

principio che i giudizi cambiari promossi a norma del

l'art. 324 cod. comm. non consentano intervento, a dif

ferenza di ogni altro giudizio di cognizione ordinario,

quando in nessuna disposizione di legge v'ha cenno della

pretesa deroga nel caso specifico alle norme comuni. Si

assume, è vero, che la presenza di altri interessati frustre

rebbe il diritto conferito al possessore della cambiale dal

l'art. 818 cod. comm., di agire contro uno solo dei coob

bligati, e che il successivo art. 324 ammonisce che non

tolleri eccessivi indugi il giudizio cambiario promosso anche mediante citazione; ma ambo gli argomenti non

valgono a confortare la pretesa limitazione.

L'art. 318 citato, anzitutto, non pone una norma spe ciale al giudizio cambiario, ma ripete un principio fer

mato per ogni obbligazione solidale dagli art. 1189 e

1190 cod. civ.; e nessuno ha contestato mai che nel giu dizio contro un debitore solidale possa aversi o provo carsi l'intervento di altro condebitore, essendo per co

stui innegabile quella comunione di controversia di cui

è cenno nell'art. 203 cod. proc. civile. L'art. 318 sta per ricordare come l'azione contro uno solo non implichi rinunzia a quella contro altri, ma non per stabilire che, avendosi azione contro più ed esercitandosi la mede

sima contro uno, l'esercizio di diritto siffatto sia in

compatibile con l'intervento in causa altrui. Questo poi non può mai contrastare a quella speditezza che l'art. 324

cod. comm. si propone, imperocché, ove l'intervento do

vesse esser cagione di ritardo del giudizio, la disamina

delle ragioni dell' interventore va rinviata in separata

sede, secondo si desume dall'art. 204 cod. proc. civile. Nel

caso concreto però, con apprezzamento di fatto, la Corte

di merito ha ritenuto che l'intervento delle sorelle Zam

bon e le loro ragioni non pongano ostacolo al rapido svol

gimento della lite. Il mezzo quindi dedotto non sorregge in guisa alcuna il chiesto annullamento, avendo la Corte

veneta per tal caso rettamente giudicato ed entro i con

fini delle conclusioni delle parti interventrici, che ap

punto miravano a tener fermo l'intervento cosi come è

stato ammesso.

Attesoché col secondo mezzo, di più larga portata, si

censura la denunziata sentenza per aver negato efficacia

cambiaria ai titoli prodotti in giudizio come non corri

spondenti alle prescrizioni delle leggi di bollo. Le cam

biali rilasciate in bianco nel 1906 si trovavano regolar mente bollate in allora ; ma vennero completate soltanto

nel 1911 e su di esse furono segnate come date appa renti di emissione quelle di alcuni giorni e mesi di que st'ultimo anno. Tra la formazione del bianco-segno e il

completamento della cambiale erano sopravvenute nuove

leggi, le quali prescrivevano per le cambiali poste in es

sere nel Regno l'uso di nuovi foglietti stampati su carta

filigranata di prezzo eguale all'importo della tassa do

vuta in ragione dell'ammontare della scadenza della cam

biale: e inoltre per effetto di altra legge, che compren deva provvedimenti pel terremoto di Messina e di Reg

gio di Calabria, all'ammontare del bollo normale erano

aggiunti dei centesimi. Le cambiali messe in circolazione,

e di cui si chiedeva il pagamento in giudizio, non si

conformavano alle citate norme; epperò, ove queste aves

sero dovuto ritenersi applicabili, indubbiamente ai titoli

sarebbe venuta meno qualsiasi efficacia cambiaria, per

insufficienza e irregolarità di bollo, secondo il disposto dell'art. 45 L. 4 luglio 1897. L'applicabilità ha ritenuto

la Corte di merito, tenendo presente la data del comple

tamento, che coincideva con quella apparente di emis

sione e giudicando il titolo cambiario come sorto sotto

. l'imperio delle nuove leggi. Le conseguenze a cui la Corte veneta è pervenuta

sono combattute col secondo mezzo, con cui strenuamente

si sostiene che la legge di bollo applicabile a una cam

biale in bianco debba essere quella del tempo in cui il

bianco-segno fu rilasciato, non già l'altra che venne a

trovarsi in vigore all'epoca del riempimento fatto palese dalla data apparente di emissione. L'assunto della ricor

rente si appoggia sostanzialmente su tre argomenti. Anzi

tutto, essa rileva, il bianco-segno costituisce, già per sè

un'obbligazione valida. Il capoverso 2° dell'art. 45 t. u.

delle leggi di bollo 4 luglio 1897, si aggiunge, nega efficacia cambiaria alle cambiali non regolarmente e

originariamente o nel tempo prescritto dalla legge bol

late; dunque, si afferma, l'avverbio originariamente ad

dita che per giudicare della regolarità del bollo si debba

risalire all'origine delle cambiali e altri effetti di com

mercio, alla data effettiva, cioè, in cui il bianco-segno fu

posto in essere, massime quando, come nella specie, data

siffatta sia pacificamente ammessa. La Corte di merito,

infine, avrebbe fatto mal governo dell'art. 2 disp. prelim, cod. civ., dimenticando che le leggi non dispongono che

per l'avvenire e non hanno effetto retroattivo.

Senonchè, per quanto apparentemente gravi, gli argo

menti addotti non valgono a dimostrare l'erroneità della

decisione della Corte veneta. E noto come varie dot

trine si contendano il campo circa il momento della na

scita dell'obbligazione cambiaria, e come alcuno la ri

porti al tempo del riempimento del titolo; altri la fac

cia risalire a quello della consegna al prenditore, ovvero

a quello della creazione. A siffatta ultima tesi aderisce

col primo argomento la ricorrente, e questo Supremo

Collegio non ha ragione di discutere se sia o meno

fondata; imperocché, anche ammessa come la vera, non

si risolve così la controversia in favore della Banca

d'Italia. Il quesito è differente: sorga in qualsiasi mo

mento si voglia in fatto l'obbligazione cambiaria, sem

pre è da esaminare se la corrispondenza del bollo alla

cambiale vada presa in considerazione relativamente a

tal momento, ovvero a quello che apparisce enunciato

nel titolo cambiario ; se la legge di bollo vada applicata secondo il contenuto rivelato dalla scrittura, ovvero se

condo elementi che in contraddizione della medesima ri

sultino aliunde. Indubbiamente, se alla cambiale si fosse

apposta, anche allorché recentemente venne riempita e

scontata, come data di emissione quella della creazione

del bianco-segno, le leggi di bollo vigenti a quel tempo,

cioè del 1906, avrebbero dovuto su di essa imperare. E nulla impediva di segnare la data più antica, che

poi era quella della vera emissione, tranne quel bisogno di

fermare la scadenza del titolo entro i sei mesi ed evitare

così il raddoppiamento della tassa di bollo, di compiere

cioè quella frode preordinata ai diritti del Fisco, a cui ha

voluto arrecar riparo la legge 31 dicembre 1907, all. C, stabilendo che le cambiali in bianco sono soggette alla

tassa propria di quelle aventi scadenza superiore ai sei

mesi. La qual frode di per sè non può presentarsi come

meritevole della protezione della legge.

Ma se si volle, esercitando un proprio diritto, dichia

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

rare sulla cambiale completata una data di emissione

recente, questa deve valere a tutti gli effetti di legge « precipuamente all'applicazione del bollo. E ciò per dop

pio ordine di considerazioni. Anzitutto, il metodo di ap

plicazione e di riscossione della tassa di bollo per tutte

quante le disposizioni del t. u. 4 luglio 1897 è sempre il medesimo: la legge fiscale si riferisce al titolo quale lo scritto lo rivela. E d'altronde il bollo, non destinato

per sè a produrre effetti civili e avendo scopo puramente

finanziario, se trova giusto di colpir l'atto, non ha ra

gione di seguir le parti nei loro rapporti occulti.

L'efficacia giuridica minore riconosciuta alle cambiali

irregolari è una pena per la mancata conformità dell'atto

apparente alla legge fiscale, e non altro ; epperò la parte non può far rilevare la contravvenzione al bollo se non

proponendo un'eccezione d'ordine puramente formale. La

penalità che la legge racchiude fallirebbe al suo scopo se l'atto non corrispondente formalmente al bollo potesse

per ragioni che al Fisco sfuggono ripigliare fra le parti la sua completa efficacia. Molto esattamente perciò la

Corte di merito affermava che le norme legislative disci

plinano l'atto esterno, la formula apparente che porta a

cognizione d'ognuno il rapporto letterale, ossia, come al

tra volta fu proclamato, non già il negozio intrinseco,

sibbene la carta sul quale esso è redatto. L'esattezza del

quale concetto dimostra l'erroneità del terzo argomento

dalla controricorrente prospettato, cioè l'asserita retroat

tività data alla legge. Se invece è nella legge di bollo il

concetto che debbano applicarsi le norme all'a'tto quale

appare, si applicano appunto i suoi dettami facendo ri

corso alla iegge del tempo, quale nello scritto è indi

cato.

D'altro canto, poi, non deve dimenticarsi che la cam

biale in bianco acquista tutta l'efficacia cambiaria solo

nel momento del riempimento, del quale la data di emis

sione fa fede; epperò il bollo a tal momento deve venir

commisurato, pel conseguimento degli effetti cambiari. Se

quindi agli effetti fiscali la cambiale deve ritenersi creata

nel momento della sua data scritta di emissione, essa in

tal data si reputa originata agli effetti anche cambiari;

e i requisiti della legge di bollo originari nella stessa

data debbono concorrere. Tanto richiede il rigido for

malismo cambiario, e se a un bianco-segno vecchio si

vuole apporre una recente data di emissione, o occorre

che se ne richieda la rinnovazione, o bisogna rinunziare

a tale pretesa apponendovi una vecchia data e rinun

ziare all'efficacia cambiaria. L'addurre i contrari incon

venienti non elimina conseguenze che scaturiscono lim

pide dalla legge. Attesoché poi la mancata conformità delle cambiali

in esame col vigente sistema di leggi non è seriamente

contrastata dalla medesima ricorrente circa il mancato

uso dei nuovi moduli.

L'osservanza del nuovo sistema, rettamente ha ricor

dato la Corte veneta, è imposta dall'art. 1° Reg. 7 set

tembre 1908, il quale prescrive che le tasse di bollo di

cui alla L. 31 dicembre 1907 siano soddisfatte mediante

i foglietti bollati istituiti con R. D. 26 gennaio 1Ò08.

Né è stabilito che i vecchi moduli continuino ad avere

efficacia, ma soltanto di essi l'art. 6 del regolamento li

mita l'uso fino a che non verranno posti in vendita i

nuovi foglietti e le nuove marche. E la Corte di me

rito ha constatato come la vendita dei nuovi foglietti

fosse da tempo cominciata alla data apparente di emis

sione in controversia. Stante quindi tale irregolarità,

l'applicazione dell'art. 45 L. 4 luglio 1897 fu bene ri

tenuta. E tanto bastava a giustificare la decisione; il

che rende superfluo indagare se altra violazione alla

legge di bollo fosse stata commessa per non essersi pa

gati i decimi di cui alla L. 12 gennaio 1909 e E. D. 14 dello stesso mese e anno, quando la ricorrente, fondan

dosi sull'art. 3 dell' ultimo decreto, sosteneva non po tersi esigere la nuova tassa su cedole cambiarie vendute

prima dell'entrata in vigore della legge che l'imponeva. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE. Udienza 5 gennaio 1914; Pres. ed est. Persico, P. M.

Rinaldi (conci, conf.) ; Telimi (Aw. Lesson a) c. Tel

lini (Avv. Cassuto).

Vlliasione — Blconosnlmento di Aglio naturale — Dl

«hlsraalone mendace — Impugnativa da parte del

dichiarante — Ammissibilità (Cod, civ., art. 188).

La dichiarazione mendace di riconoscimento di figlio na

turale può essere impugnala dallo stesso dichiarante

come determinata da causa inesistente, falsa o ille

cita. (1)

La Corte, ecc. (Omissis) — Attesoché la questione in

torno alla imjpugnabilità dell'atto di riconoscimento del

figlio naturale da parte di colui che l'atto stesso ha po sto in essere sia stata ampiamente trattata dapprima dai

commentatori del codice Napoleone, che sapientemente

(1) Come avverte anche la presente sentenza, si è discusso

molto in passato nella dottrina e giurisprudenza francese e ita

liana circa l'ammissibilità dell' impugnativa da parte dello stesso

dichiarante della dichiarazione mendace di riconoscimento ; ma

oggi e divenuta di gran lunga prevalente l'opinione afferma

tiva, dalla sentenza medesima con ampia motivazione sostenuta.

In giurisprudenza, vanno ricordate in questo senso le se

guenti più recenti decisioni, alcune delle quali richiamate an

che nel testo della sentenza surriferita : Cass. Eoma 27 aprile

1905, App. Napoli 5 febbraio 1903, Cass. Napoli 18 aprile 1900

(loro itRep. 1905, voce Filiazione, nn. 33, 34 ; voi. del 1903, I,

694, con nota di richiami ai precedenti ; voi. del 1900, I, 853, con

osservazioni critiche dell'avv. De Meis, che dà ampia notizia

dell'anteriore giurisprudenza). E notevole che le tre sentenze

ora citate hanno ammesso la revocabilità del riconoscimento

mendace in casi in cui erasi avuta la legittimazione per susse

guente matrimonio.

L'avviso contrario è stato adottato dal Tribunale di Li

vorno nella sentenza 22 luglio 1911 pronunciata nella stessa

causa di cui si occupa la decisione della Corte suprema surri

ferita (Foro it., Rep. 1911, voce cit., n. 4§ ; Stato civile, 1911,

262, che pubblica le deduzioni svolte avanti quel giudice, a so

stegno della irrevocabilità del riconoscimento, dal Prof. C. Les

sona). Vedi anche App. Cagliari 28 marzo 1904, App. Napoli 12

dicembre 1894, Cass. Firenze 17 novembre 1881 (Foro it., Rep.

1904, un. 24, 25 ; voi. del 1895, I, 360 ; Rep. 1881, voce cit., n. 31).

Come esplicitamente avverte l'annotata sentenza, la Corte su

prema di Firenze recede dalla sua precedente giurisprudenza

affermata con la decisione del 1881 ora richiamata.

Anche in dottrina la tesi della revocabilità è assai preva

lente. Per l'aifermazione di essa fra gli scrittori francesi, ricor

diamo : Dàlloz, Répert., voce Patern. et fil., n. 581, Supplém.,

n. 241 ; Ahbby e Bau, Oours, VI (4a ediz.), § 568 ter, testo e nota

31 ; Arntz, Cours (2a ediz.), I, n. 603 ; Laurent, Principi (trad,

ital.), IV, n. 78 ; Baret, Histoire et critique des regies sur la preuve

de la filiation, pag. 81 ; Planiol, Traiti elém. de droit civil., I,

n. 2234 ; Baudry-Lacantinerie, Précis (8 ediz.), I, nn. 1059-61.

— Per la irrevocabilità, lo scrittore più autorevole é il Demo

lomke, Patern. et fil., n. 437 ; ma vanno ricordati anche Demante

Il Foro Italiano — Anno XXXIX — Parte I-20.

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