Udienza 2 settembre 1898; Pres. Santamaria-Nicolini P. P., Est. Scarpa; Consorzio idraulico diStienta (Avv. Giro) c. Consorzio idraulico di Frassinelle (Avv. Levi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 24, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1899), pp. 125/126-127/128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23102796 .
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125 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 126
che si liquidano colle differenze sono contratti dif
ferenziali o di giuoco; ma lo sono quelli soltanto in cui la differenza non è un mezzo per costringere
in dati casi la parte contraente a mantenere l'im
pegno, ma l'oggetto, lo scopo unico della opera
zione.
Dopo ciò torna inutile ammettere le prove che
l'appellante domanda. Non giova al suo assunto o
alla causa il sapere il vero commercio del Bedoni,
e se egli è proclive ai giuochi su derrate, oppure se il mediatore dell'affare abbia ceduto ad altri la
sua provvigione. Si vorrebbe poi provare anche
che il contratto in esame fu un giuoco al rialzo o
ribasso dei grani, ma questo capitolo è stato sopra
sfatato dalle considerazioni testé esposte.
Ammesso anche che il Bedoni fosse solito a giuo
care, non ne viene per ciò che nel caso in esame
non possa essere stato alieno dal giuoco.
Devesi quindi ritenere che il contratto del 13
giugno 1897 fu eretto secondo le forme degli sta
biliti e firmato conformemente agli usi mercantili;
che le girate fatte dal medesimo sono valide ed
efficaci; che anche ammessa l'insufficienza della gi rata a dimostrare a cessione, pure sussisterebbe
sempre l'obbligo dell'appellato di eseguire il con tratto iu confronto dell'appellante Ponzetta; che
in fine qui si tratta di un vero e proprio contratto
a termine di compra e vendita di grano. Per questi motivi, ecc.
CORTE D'ARMILO DI VENEZIA Udienza 2 settembre 1898; Pres. Santamaria-Nico
lini P. P., Est. Scarpa; Consorzio idraulico di
Stienta (Avv. Giro) c. Consorzio idraulico di
Frassinelle (Avv. Levi).
Procedimento — Iscrizione n molo — Notifica — Incidente di prova — Inammissibilità (Cod.
proc. civ., art. 174).
Notificata l'iscrizione della cauta a ruolo, l'in
cidente di prova sollevato dalla controparte è
inammissibile se l'inscrivente non risponde e
mantiene così ferma V iscrizione. (1) Ma la prova dedotta dalla controparte può essere
riprodotta nella comparsa conclusionale e può esserne chiesta l'ammissione direttamente al Col
legio. (2)
La Corte, ecc. — Considerato che questa Corte
con ripetuti suoi giudicati, interpretando l'art. 174
cod. proc. civ., ha sempre ritenuto essere impro
cedibile un incidente proposto dal notificato della
iscrizione a ruolo della causa formale con la com
parsa comunicata nei 15 giorni della notifica stessa,
ove l'iscrivente non risponda o dichiari di non vo
ler rispondere; ha inoltre ritenuto che in detta com
parsa può però il notificato della stessa proporre
l'ammissione di prove anche per testi, purché sie
no, in esito all'udienza fissata per la discussione del
merito, ammesse come pregiudiziali al medesimo.
Da questa sua giurisprudenza, costantemente fis
sata, non trova la Corte stessa di decampare per
le ragioni già svolte, nonché per le seguenti conside
razioni. In rito formale, quando una delle parti ha proceduto alla iscrizione a ruolo, l'altra ha que
sito il diritto alla chiusura del procedimento istrut
torio, a condizione che non faccia notificare alcuna
nuova comparsa dopo la notifica dell'iscrizione
stessa. Dal che si deduce che l'iscrivente non po
tendo ritornare sulla deliberazione da lui presa per
porla nel nulla, non ha il diritto di far notificare
una nuova comparsa prima che la iscrizione sia ri
masta ferma. Ciò posto, se l'iscrivente non può
notificare una nuova comparsa qualunque, molto me
no potrà, sollevare un vero incidente. E poiché le
(1-2) Giurisprudenza prevalente, V. Casa. Torino 4 marzo 1884 (Foro it., 1884, I, 357,1 con amplia nota di
richiami; e posteriormente: App. Venezia 17 marzo 1885
{id., Rep. 1885, voce Procedimento civ., n. 30); 4 febbraio 1836 (id., Rep. 1886, stessa voce, n. 38) ; 23 aprile 1887
(id., Rep. 1887, stessa voce, n. 68); 25 giugno 1889 (id., Rep. 1889, stessa voce, n. 16); 13 maggio 1890 {id., Rep. 1890, stessa voce, n. 51); 3 febbraio 1891 {id., Rep. 1891, stessa voce, n. 55); 8 agosto 1893 (id., Rep. 1893, stessa
voce, n. 44); App. Milano 25 giugno 1895 (id., Rep. 1895, stessa voce, n. 31).
Sull'ammissibilità di nuove prove da parte del no tificato dell'iscrizione della causa al ruolo vedansi, ol tre le succitate decisioni: App. Roma 16 giugno 1896
(Foro it., Rep. 1896, voce Procedimento eiv., n. 38); App. Brescia 12 agosto 1889 (id., Rep. 1889, stessa voce, n. 15); Oass. Roma 23 decembre 1884 (id., Kep. 1885, detta vo
ce, n. 47). Per la facoltà di proporre nuove prove anche da parte
del notificante l'iscrizione a ruolo, sino a che questa non sia rimasta forma, in attesa della risposta della
controparte, vedi da ultimo in senso negativo App. Ge nova 24 luglio 1897 (Foro it., 1897, I, 1897, I, 1079) con i richiami alla giurisprudenza, in generale favorevole, e alla dottrina.
Fra gli scrittori è prevalente l'opinione che anche
dopo notificata l'iscrizione a ruolo, la parte avversaria
possa proporre nuove prove, ma molto negano che essa
possa farlo valendosi del procedimento degli incidenti.
V. Bolaffio, Archivio giur., 1874; Ricci, Commento al
cod. proc. civ., I, n. 387 ; Borsari, Cod. proc. civ., I, art. 174; Caberlotto, Annuario di proc. civ., I, voce In
cidente. Ammettono invece che tali prove possono proporsi
anche con la forma degli incidenti : Cuzzeri, Cod. proc.
civ., art. 174, n. 1; Gargiclo, Cod. proc. civ., art. 181, n. 11; Mattiholo, Tratt. di dir. giudiz., 4a ediz., Ili, nn. 675, 076; Saremo, Ittituz., 3" ediz., I, n. 493.
Ricordiamo infine che la Corte d'appello di Venezia nella citata sentenza dell'8 agosto 1893 (Foro it., Rep.
1893, voce Procedimento civ., n. 44) ritenne che sebbene l'incidente di prova sia improcedibile dopo notificata l'iscrizione della causa a ruolo, se l'iscrivente conve nuto comparisce dinanzi al presidente e non fa opposi zione, l'incidente deve avere il suo esaurimento: men tre con precedenti sentenze del 13 maggio 1890 e 17 marzo 1885 (Foro it., Rep. 1890, voce Procedimento civ., n. 51, e Rep. 1885, stessa voce, n. 30) aveva deciso che nonostante la comparizione dell'iscrivente innanzi al
presidente e la sua domanda per il rinvio al Collegio anche per la decisione del merito, l'incidente non può avere corso, se lo stesso iscrivente non abbia risposto con comparsa e fatta cosi cadere l'iscrizione.
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127 PARTE PRIMA 128
condizioni dei litiganti debbono essere uguali nei
giudizi, e non può essere concesso all'ano ciò che
all'altro è negato, cosi non può essere lecito alla
parte, cui l'iscrizione fu notificata, proporre una
questione incidentale e riaprire cosi lo stato di istruzione. Ed infatti, alla parte cui fu notificata
l'iscrizione a ruolo la legge non ha inteso dare la
facoltà di riaprire a suo piacimento il periodo
istruttorio, ma le ha dato solo il diritto di notifi
care nei 15 giorni una nuova comparsa. Ed è in
seguito a questa nuova comparsa che spetta all'i
scrivente di decidere se debba o no rispondere, e
in conseguenza se debbasi o no riaprire il periodo
istruttorio già in via di chiusura. 11 periodo, adun
que, che decorre tra la notifica dell' iscrizione a
ruolo e il momento in cui essa rimane ferma è
un periodo di transizione, nel quale l'una parte può
trarre profitto per dedurre un'eccezione o un mezzo
di difesa non dedotto prima, ma non mai per ria
prire l'istruzione dissenziente l'altra parte.
Se pertanto si ammettesse la proposta di un in
cidente dopo notificata la iscrizione a ruolo, si ur
terebbe manifestamente contro il concetto che guidò
il legislatore in siffatta materia.
Nè ha valore l'obbietto che al notificato deve es
sere sempre aperta la via, finché la iscrizione a
ruolo non è rimasta ferma, di far valere i suoi
mezzi di difesa. Imperocché la legge non deve soc
correre il negligente. È un fatto che l'iscrizione
non può richiedersi se prima non sia decorso per
l'altra parte il termine per rispondere. Se questa
dunque non propose in tempo utile le sue difese,
incolpi sé stessa.
Considerato che quantunque nella specie non si
tratti di semplice comparsa, ma di un vero inci
dente per ammissione di prova testimoniale, tut
tavia per l'art. 185 del cod. di proc. civ. la ci
tazione per comparire potendosi faie con la com
parsa stessa che propone l'incidente, vuole equi
tà che l'atto, il quale fu comunicato in termine dalla
notifica della iscrizione a ruolo, possa considerarsi, a tutti gli effetti, siccome quella comparsa ammessa
dalla prima parte dell'art. 174 cod. proc. civ. e che
ivi possa chiedersi l'ammissione di prove. Ed in
vero l'art. 221 del regolamento generale giudizia
rio, ultimo capoverso, dopo di avere prescritto ciò
che deve contenere l'atto conclusionale, finisce col
dire : e per ultimo si formuleranno chiaramente
le conclusioni e le prove di cui si chiede l'ammis
sione.
E poiché non si contrasta neppure dalla parte av
versaria che al procuratore appellante compete il
diritto di riassumere nell'atto conclusionale la ri
chiesta della prova per testimoni e propugnarne
l'ammissione, pur discutendo il merito della causa, cosi esso procuratore potrà ciò fare a suo tempo
se stimerà del suo interesse, ma l'incidente odierno,
pel modo onde fu proposto, nonè ricivibile e deve
rigettarsi.
Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
Provo testimoniale — Giudice delegato — Mor
te o trasferimento ad altra sezione — Ter
mine per l'esame — Decorrenza (Cod. proc.
CÌV., 232).
Avvenuta la morte od il trasloco ad altra se
zione del giudice dolegato a raccogliere la pro
va testimoniale prima che sia notificata la sen
tenza, il termine per fare gli esami non decor
re dalla notificazione della sentenza stessa, ma dal
giorno in cui sia ritualmente noto alle parti il
provvedimento di surroga del giudice. (I)
(Appello Napoli, 10 giugno 1898; Pres. Lestingi
P., Est. Guerritore; Matteucci c. Scoccherà; Tri
buna giud., 1898, 210j.
(1) V. da ultimo Oass. Torino i luglio 1898 (retro, col. 912) ed i richiami in nota ; e 16 luglio 1897 (id.,
Rep. 1897, voce Prova testimoniale, n. Ili, 112). La Corte ha osservato nella riassunta sentenza: " È principio di ragione o di diritto che verun atto
giuridico può avore la potenzialità ali'esecuzione se non contiene tutti gli elementi che per volere della legge ne costituiscono l'esistenza. È un principio generale
questo che regola pure le sentenze. Di che puoi trarre
che se la sentenia che ammette la prova testimoniale deve contenere come elementi essenziali alla sua giu ridica esistenza i fatti da provarsi e la delegazione del giudice per fare gli esami, se per avventura uno
di questi elementi manca, e, poni caso, la delegazione del giudice, per morte o trasloco, la sentenza non ha
più la potenzialità ad essere eseguita. Ed allora, fino
a quando alla surroga del giudice non si provveda dal
l'autorità giudiziaria delegante, il termine per fare gli esami non decorre, perchè la base giuridica della pre scrizione è il presunto abbandono del diritto derivan
te dal tempo, durante il quale si potea esercitarlo, e
non si esercitò. E come potea esercitarsi se il giudice non veniva surrogato? Il termine dunque per l'inizio
dell'esame testimoniale, mancando il giudice delegato, non può decorrere dalla notifica della sentenza, ma dal
giorno in cui sia ritualmente noto alle parti il provve dimento della surroga del giudice.
" Né qui potrebbe obiettarsi che nella deoadenza
dalla prova s'incorre qualora l'incidente per la surro
ga previsto nell'art. 210 cod. proc. civ. non si elevasse
nelle forme del rito; imperocché l'art. 210 indica un
procedimento proprio e speciale per la surroga del giu
dice, affatto distinto dal termine per fare gli esami e
di cui è cenno nell'art. 282 istesso codice. * Trascorra pure per le esigenze del servizio un tem
po più o meno lungo a provvedere alla surroga del
giudice, e per tanto il termine per l'esame testimoniale
non corre: contra non valentem agtre non currit prae
icriptio
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