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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 2 settembre 1898; Pres....

Date post: 11-Jan-2017
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Udienza 2 settembre 1898; Pres. Santamaria-Nicolini P. P., Est. Scarpa; Consorzio idraulico di Stienta (Avv. Giro) c. Consorzio idraulico di Frassinelle (Avv. Levi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 24, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1899), pp. 125/126-127/128 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23102796 . Accessed: 17/06/2014 09:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.235 on Tue, 17 Jun 2014 09:20:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 2 settembre 1898; Pres. Santamaria-Nicolini P. P., Est. Scarpa; Consorzio idraulico diStienta (Avv. Giro) c. Consorzio idraulico di Frassinelle (Avv. Levi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 24, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1899), pp. 125/126-127/128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23102796 .

Accessed: 17/06/2014 09:20

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125 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 126

che si liquidano colle differenze sono contratti dif

ferenziali o di giuoco; ma lo sono quelli soltanto in cui la differenza non è un mezzo per costringere

in dati casi la parte contraente a mantenere l'im

pegno, ma l'oggetto, lo scopo unico della opera

zione.

Dopo ciò torna inutile ammettere le prove che

l'appellante domanda. Non giova al suo assunto o

alla causa il sapere il vero commercio del Bedoni,

e se egli è proclive ai giuochi su derrate, oppure se il mediatore dell'affare abbia ceduto ad altri la

sua provvigione. Si vorrebbe poi provare anche

che il contratto in esame fu un giuoco al rialzo o

ribasso dei grani, ma questo capitolo è stato sopra

sfatato dalle considerazioni testé esposte.

Ammesso anche che il Bedoni fosse solito a giuo

care, non ne viene per ciò che nel caso in esame

non possa essere stato alieno dal giuoco.

Devesi quindi ritenere che il contratto del 13

giugno 1897 fu eretto secondo le forme degli sta

biliti e firmato conformemente agli usi mercantili;

che le girate fatte dal medesimo sono valide ed

efficaci; che anche ammessa l'insufficienza della gi rata a dimostrare a cessione, pure sussisterebbe

sempre l'obbligo dell'appellato di eseguire il con tratto iu confronto dell'appellante Ponzetta; che

in fine qui si tratta di un vero e proprio contratto

a termine di compra e vendita di grano. Per questi motivi, ecc.

CORTE D'ARMILO DI VENEZIA Udienza 2 settembre 1898; Pres. Santamaria-Nico

lini P. P., Est. Scarpa; Consorzio idraulico di

Stienta (Avv. Giro) c. Consorzio idraulico di

Frassinelle (Avv. Levi).

Procedimento — Iscrizione n molo — Notifica — Incidente di prova — Inammissibilità (Cod.

proc. civ., art. 174).

Notificata l'iscrizione della cauta a ruolo, l'in

cidente di prova sollevato dalla controparte è

inammissibile se l'inscrivente non risponde e

mantiene così ferma V iscrizione. (1) Ma la prova dedotta dalla controparte può essere

riprodotta nella comparsa conclusionale e può esserne chiesta l'ammissione direttamente al Col

legio. (2)

La Corte, ecc. — Considerato che questa Corte

con ripetuti suoi giudicati, interpretando l'art. 174

cod. proc. civ., ha sempre ritenuto essere impro

cedibile un incidente proposto dal notificato della

iscrizione a ruolo della causa formale con la com

parsa comunicata nei 15 giorni della notifica stessa,

ove l'iscrivente non risponda o dichiari di non vo

ler rispondere; ha inoltre ritenuto che in detta com

parsa può però il notificato della stessa proporre

l'ammissione di prove anche per testi, purché sie

no, in esito all'udienza fissata per la discussione del

merito, ammesse come pregiudiziali al medesimo.

Da questa sua giurisprudenza, costantemente fis

sata, non trova la Corte stessa di decampare per

le ragioni già svolte, nonché per le seguenti conside

razioni. In rito formale, quando una delle parti ha proceduto alla iscrizione a ruolo, l'altra ha que

sito il diritto alla chiusura del procedimento istrut

torio, a condizione che non faccia notificare alcuna

nuova comparsa dopo la notifica dell'iscrizione

stessa. Dal che si deduce che l'iscrivente non po

tendo ritornare sulla deliberazione da lui presa per

porla nel nulla, non ha il diritto di far notificare

una nuova comparsa prima che la iscrizione sia ri

masta ferma. Ciò posto, se l'iscrivente non può

notificare una nuova comparsa qualunque, molto me

no potrà, sollevare un vero incidente. E poiché le

(1-2) Giurisprudenza prevalente, V. Casa. Torino 4 marzo 1884 (Foro it., 1884, I, 357,1 con amplia nota di

richiami; e posteriormente: App. Venezia 17 marzo 1885

{id., Rep. 1885, voce Procedimento civ., n. 30); 4 febbraio 1836 (id., Rep. 1886, stessa voce, n. 38) ; 23 aprile 1887

(id., Rep. 1887, stessa voce, n. 68); 25 giugno 1889 (id., Rep. 1889, stessa voce, n. 16); 13 maggio 1890 {id., Rep. 1890, stessa voce, n. 51); 3 febbraio 1891 {id., Rep. 1891, stessa voce, n. 55); 8 agosto 1893 (id., Rep. 1893, stessa

voce, n. 44); App. Milano 25 giugno 1895 (id., Rep. 1895, stessa voce, n. 31).

Sull'ammissibilità di nuove prove da parte del no tificato dell'iscrizione della causa al ruolo vedansi, ol tre le succitate decisioni: App. Roma 16 giugno 1896

(Foro it., Rep. 1896, voce Procedimento eiv., n. 38); App. Brescia 12 agosto 1889 (id., Rep. 1889, stessa voce, n. 15); Oass. Roma 23 decembre 1884 (id., Kep. 1885, detta vo

ce, n. 47). Per la facoltà di proporre nuove prove anche da parte

del notificante l'iscrizione a ruolo, sino a che questa non sia rimasta forma, in attesa della risposta della

controparte, vedi da ultimo in senso negativo App. Ge nova 24 luglio 1897 (Foro it., 1897, I, 1897, I, 1079) con i richiami alla giurisprudenza, in generale favorevole, e alla dottrina.

Fra gli scrittori è prevalente l'opinione che anche

dopo notificata l'iscrizione a ruolo, la parte avversaria

possa proporre nuove prove, ma molto negano che essa

possa farlo valendosi del procedimento degli incidenti.

V. Bolaffio, Archivio giur., 1874; Ricci, Commento al

cod. proc. civ., I, n. 387 ; Borsari, Cod. proc. civ., I, art. 174; Caberlotto, Annuario di proc. civ., I, voce In

cidente. Ammettono invece che tali prove possono proporsi

anche con la forma degli incidenti : Cuzzeri, Cod. proc.

civ., art. 174, n. 1; Gargiclo, Cod. proc. civ., art. 181, n. 11; Mattiholo, Tratt. di dir. giudiz., 4a ediz., Ili, nn. 675, 076; Saremo, Ittituz., 3" ediz., I, n. 493.

Ricordiamo infine che la Corte d'appello di Venezia nella citata sentenza dell'8 agosto 1893 (Foro it., Rep.

1893, voce Procedimento civ., n. 44) ritenne che sebbene l'incidente di prova sia improcedibile dopo notificata l'iscrizione della causa a ruolo, se l'iscrivente conve nuto comparisce dinanzi al presidente e non fa opposi zione, l'incidente deve avere il suo esaurimento: men tre con precedenti sentenze del 13 maggio 1890 e 17 marzo 1885 (Foro it., Rep. 1890, voce Procedimento civ., n. 51, e Rep. 1885, stessa voce, n. 30) aveva deciso che nonostante la comparizione dell'iscrivente innanzi al

presidente e la sua domanda per il rinvio al Collegio anche per la decisione del merito, l'incidente non può avere corso, se lo stesso iscrivente non abbia risposto con comparsa e fatta cosi cadere l'iscrizione.

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127 PARTE PRIMA 128

condizioni dei litiganti debbono essere uguali nei

giudizi, e non può essere concesso all'ano ciò che

all'altro è negato, cosi non può essere lecito alla

parte, cui l'iscrizione fu notificata, proporre una

questione incidentale e riaprire cosi lo stato di istruzione. Ed infatti, alla parte cui fu notificata

l'iscrizione a ruolo la legge non ha inteso dare la

facoltà di riaprire a suo piacimento il periodo

istruttorio, ma le ha dato solo il diritto di notifi

care nei 15 giorni una nuova comparsa. Ed è in

seguito a questa nuova comparsa che spetta all'i

scrivente di decidere se debba o no rispondere, e

in conseguenza se debbasi o no riaprire il periodo

istruttorio già in via di chiusura. 11 periodo, adun

que, che decorre tra la notifica dell' iscrizione a

ruolo e il momento in cui essa rimane ferma è

un periodo di transizione, nel quale l'una parte può

trarre profitto per dedurre un'eccezione o un mezzo

di difesa non dedotto prima, ma non mai per ria

prire l'istruzione dissenziente l'altra parte.

Se pertanto si ammettesse la proposta di un in

cidente dopo notificata la iscrizione a ruolo, si ur

terebbe manifestamente contro il concetto che guidò

il legislatore in siffatta materia.

Nè ha valore l'obbietto che al notificato deve es

sere sempre aperta la via, finché la iscrizione a

ruolo non è rimasta ferma, di far valere i suoi

mezzi di difesa. Imperocché la legge non deve soc

correre il negligente. È un fatto che l'iscrizione

non può richiedersi se prima non sia decorso per

l'altra parte il termine per rispondere. Se questa

dunque non propose in tempo utile le sue difese,

incolpi sé stessa.

Considerato che quantunque nella specie non si

tratti di semplice comparsa, ma di un vero inci

dente per ammissione di prova testimoniale, tut

tavia per l'art. 185 del cod. di proc. civ. la ci

tazione per comparire potendosi faie con la com

parsa stessa che propone l'incidente, vuole equi

tà che l'atto, il quale fu comunicato in termine dalla

notifica della iscrizione a ruolo, possa considerarsi, a tutti gli effetti, siccome quella comparsa ammessa

dalla prima parte dell'art. 174 cod. proc. civ. e che

ivi possa chiedersi l'ammissione di prove. Ed in

vero l'art. 221 del regolamento generale giudizia

rio, ultimo capoverso, dopo di avere prescritto ciò

che deve contenere l'atto conclusionale, finisce col

dire : e per ultimo si formuleranno chiaramente

le conclusioni e le prove di cui si chiede l'ammis

sione.

E poiché non si contrasta neppure dalla parte av

versaria che al procuratore appellante compete il

diritto di riassumere nell'atto conclusionale la ri

chiesta della prova per testimoni e propugnarne

l'ammissione, pur discutendo il merito della causa, cosi esso procuratore potrà ciò fare a suo tempo

se stimerà del suo interesse, ma l'incidente odierno,

pel modo onde fu proposto, nonè ricivibile e deve

rigettarsi.

Per questi motivi, ecc.

RIVISTA DI GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

Provo testimoniale — Giudice delegato — Mor

te o trasferimento ad altra sezione — Ter

mine per l'esame — Decorrenza (Cod. proc.

CÌV., 232).

Avvenuta la morte od il trasloco ad altra se

zione del giudice dolegato a raccogliere la pro

va testimoniale prima che sia notificata la sen

tenza, il termine per fare gli esami non decor

re dalla notificazione della sentenza stessa, ma dal

giorno in cui sia ritualmente noto alle parti il

provvedimento di surroga del giudice. (I)

(Appello Napoli, 10 giugno 1898; Pres. Lestingi

P., Est. Guerritore; Matteucci c. Scoccherà; Tri

buna giud., 1898, 210j.

(1) V. da ultimo Oass. Torino i luglio 1898 (retro, col. 912) ed i richiami in nota ; e 16 luglio 1897 (id.,

Rep. 1897, voce Prova testimoniale, n. Ili, 112). La Corte ha osservato nella riassunta sentenza: " È principio di ragione o di diritto che verun atto

giuridico può avore la potenzialità ali'esecuzione se non contiene tutti gli elementi che per volere della legge ne costituiscono l'esistenza. È un principio generale

questo che regola pure le sentenze. Di che puoi trarre

che se la sentenia che ammette la prova testimoniale deve contenere come elementi essenziali alla sua giu ridica esistenza i fatti da provarsi e la delegazione del giudice per fare gli esami, se per avventura uno

di questi elementi manca, e, poni caso, la delegazione del giudice, per morte o trasloco, la sentenza non ha

più la potenzialità ad essere eseguita. Ed allora, fino

a quando alla surroga del giudice non si provveda dal

l'autorità giudiziaria delegante, il termine per fare gli esami non decorre, perchè la base giuridica della pre scrizione è il presunto abbandono del diritto derivan

te dal tempo, durante il quale si potea esercitarlo, e

non si esercitò. E come potea esercitarsi se il giudice non veniva surrogato? Il termine dunque per l'inizio

dell'esame testimoniale, mancando il giudice delegato, non può decorrere dalla notifica della sentenza, ma dal

giorno in cui sia ritualmente noto alle parti il provve dimento della surroga del giudice.

" Né qui potrebbe obiettarsi che nella deoadenza

dalla prova s'incorre qualora l'incidente per la surro

ga previsto nell'art. 210 cod. proc. civ. non si elevasse

nelle forme del rito; imperocché l'art. 210 indica un

procedimento proprio e speciale per la surroga del giu

dice, affatto distinto dal termine per fare gli esami e

di cui è cenno nell'art. 282 istesso codice. * Trascorra pure per le esigenze del servizio un tem

po più o meno lungo a provvedere alla surroga del

giudice, e per tanto il termine per l'esame testimoniale

non corre: contra non valentem agtre non currit prae

icriptio

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