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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est....

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Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est. Bianchi —Melilussi (Avv. Bertolotti) c. Almansi (Avv. Redenti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 6, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1881), pp. 1103/1104-1105/1106 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23087814 . Accessed: 18/06/2014 00:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.119 on Wed, 18 Jun 2014 00:20:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est. Bianchi — Melilussi (Avv. Bertolotti) c. Almansi (Avv. Redenti)

Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est. Bianchi —Melilussi (Avv. Bertolotti) c. Almansi(Avv. Redenti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 6, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1881), pp. 1103/1104-1105/1106Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23087814 .

Accessed: 18/06/2014 00:20

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PARTE PRIMA

detta costruzione, la quale veniva ad essere in urto

ed in contravvenzione colle prescrizioni della nuova

legge, e secondo la quale nel luogo e modo dapprima

propostosi non avrebbe nemmeno potuto cominciarsi

(come avrebbe potuto essere accertato dall'ammessa

perizia), né essere lasciata sussistente per l'avve

nire;

Accordato infatti nei capi 6. e 7. della legge 25 giu

gno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità

pubblica il potere ai Comuni, per considerazioni di

generale vantaggio determinate o dal bisogno attuale

di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comu

nicazioni o da dimostrata necessità di estendere l'a

bitato, di fare piani regolatori ed edilizi e di am

pliamento, approvati e resi esecutivi i medesimi dal

potere legislativo, non possono non colpire le opere e costruzioni in corso, giacché in tale materia, se

condo la dottrina e la giurisprudenza, nessuno può avere diritti quesiti che siano da rispettarsi con le

sione di cosi importanti sociali interessi. Del resto il

costruire sul proprio suolo è una mera facoltà giu ridica astratta, sia che si esplichi nel principiare, come nel proseguire e perfezionare un'opera: la legge nuova edilizia che restringa, tolga o modifichi una

tale facoltà é applicabile immediatamente, qualun

que sia lo stato dell'opera non compiuta, non essendo

la detta facoltà nel suo principio di esercizio tale da

far nascere e radicare un diritto concreto quesito pei successivi suoi periodi dell'esercizio medesimo;

La nuova legge non riguarda al passato, ma con

cerne e ferisce l'atto del costruire ancora in seguito, ed è applicabile nell'effettuazione di qualunque fatto

di costruzione, senza che siavi possibilità di distin

guere tra opera di cominciamento o di prosecuzione o di perfezionamento, sovvenendo per le une, come

per le altre, la stessa ragione sociale induttiva della

proibizione. Il fatto già anche solp parzialmente com

piuto, e poi dalla legge nuova rispettato, sebbene

sotto altra forma, cioè sotto la forma dell'indenniz

zazione che può essere maggiore o minore secondo le

varie circostanze, e nel computo della quale potrebbe entrare pur anco ogni nocumento risentito realmente

per l'impedito proseguimento dell'opera, e per la per manenza della medesima nello stato di imperfeziona mento pendente tutto il tempo della ritardata espro

priazione o qualunque altro criterio apprezzabile in

seguito. Ma intanto, secondo il regolamento edilizio,

può essere impedita così qualunque costruzione, come

il proseguo della medesima, allorché i proprietarii o

costruttori non si uniformino alle prescrizioni rela

tive. Cos'i dispone espressamente l'art. 4 del regola mento del 1877, in piena coerenza cogli articoli 89 e

90 della legge precitata sulle espropriazioni per pub blica utilità, alla dichiarazione della quale equivale,

giusta il susseguente art. 92, l'approvazione del piano

regolatore. E ben disse la Corte d'appello, che se la

legge parla di nuova costruzione, non é lecito impu

gnare che nuova costruzione pur sia quella che, continuandosi a fabbricare, si aggiunge nel già co

strutto, imperocché dal lato tecnico tali costruzioni

possono alterare il piano ed essere egualmente nocive

ai lini del piano approvato, ed una casa già giunta ad una certa altezza di costruzione non è a dirsi sia

materialmente ed intellettualmente inconcepibile, co

me non divisa da tutto quanto si può avere in animo

di aggiungervi per costruzione posteriore; Attesoché il diritto di proprietà é bensì il diritto

di godere e disporre della cosa nella maniera la più

assoluta, purché però non se ne faccia un uso vie

tato dalle leggi e regolamenti, e fra questi regola menti sonvi pure quelli che provvedono all'amplia

mento, alla regolarizzazione dell'abitato delle città,

ed altra conseguenza della limitazione del diritto di

proprietà nell'interesse sociale si è l'espropriazione dei beni per causa di pubblica utilità. E se, esten

dendosi la proprietà non solo alla superficie, ma agli

spazi ezi indio sottostanti e soprastanti alla mede

sima, la legge autorizza il proprietario a fare qual siasi costruzione nel suo suolo, sono però salve le ec

cezioni stabilite dalla legge per utilità pubblica a cui

sono soggette le private proprietà comprese nei piani

regolatori edilizi e. di ampliamento; Attesoché a tutti questi esatti principii giuridici

essendo pure informata la sentenza denunciata, non

ha punto violata, né falsamente applicata alcuna

delle disposizioni di legge invocate in questi mezzi 2.

e 3., che sono perciò a rigettarsi, non essendo nem

meno il caso di più specialmente soffermarsi sull'op

posto difetto di motivazione che non sussiste, o sulla

violazione dell'art. 1151 del cod. civ., non essendo il

Municipio di Genova imputabile di verun fatto col

poso che io potesse rendere applicabile, an2i avendo

agito conformemente alla legge ed in virtù dei di

ritti da essa attribuitigli.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est. Bian

chi — Melilussi (Avv. Bertolotti) c. Almansi (Avv.

Redenti).

Locazione — Incendio — S£cK|>oiisal>ilità del con

duttore — l*rova contraria — Q'a^uiiroto del

fitto — Sosjiensioue (Cod. civ., art. 1589, 1578)

La presunzione di responsabilità del conduttore per

V incendio della cosa locala non cessa se non

quando egli abbia fornito positivamente la prova

contraria.

Quindi la di lui pretesa ad una riduzione di fitto

per distruzione parziale della cosa locata a cau

sa d' incendio indipendente da sua colpa non

sospende il pagamento del fitto integrale chiesto

dal locatore.

Nò può il giudice sospendere di pronunciare la

condanna del conduttore al pagamento integrale

del fitto, ammettendo intanto le prove da lui de

dotte per stabilire la propria irresponsabilità per

V incendio.

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1105 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1106

La Corte, ecc. — SulV eccezione d'inammessibilità

opposta dal controricorrente:

Considerando, ecc. In merito e sull' unico mezzo

del ricorso: Considerando che il concetto fondamen

tale dell' impugnata sentenza, da essa medesima

riassunto in fine della sua parte razionale, che la

domanda dell' attore pel pagamento delle rate di

affitto dovesse tenersi in sospeso per essere stata

opposta dal conduttore convenuto la pretensione di

una riduzione di affitto in causa della distruzione

parziale della cosa locata per incendio, ed a termini

dell' art. 1578 del cod. civ., allegando il conduttore

stesso di essere esente da ogni responsabilità per ta

le fatto, a senso del dispesto dal successivo art. 1589,

ed avendo articolati all' uopo capitoli di prova ab

bastanza concludenti;

Che però se un simile concetto neppure sarebbe

accettabile cosi assolutamente nei casi ordinari, per

l'invocata riduzione del prezzo di locazione, a norma

del citato art. 1578, nei quali potrebbe solo dipendere

dal prudente criterio dei giudici del merito, e dal

l' apprezzamento loro sulle circostanze particolari dei

singoli casi, il decidere se avuto riguardo all' entità

relativa della parte di cosa locata che sarebbe ri

masta distrutta, e della maggiore o minore facilità

e prontezza con cui potesse compiersi 1' istruzione

sull' opposta eccezione, avesse ad autorizzarsi frat

tanto la sospensione del pagamento dell' intiei'a pen

sione d'affitto o piuttosto a costringersi il conduttore

ad eseguirlo, salvo il ripetere più tardi quanto fosse

determinato in diminuzione; nel caso presente poi vi

osta tanto maggiormente la circostanza che per po

ter far valere la pretesa riduzione del prezzo di lo

cazione, era indispensabile al conduttore di rinno

vare prima l'obbligazione per 1' incendio, la quale

stava a suo carico, a tenore dell' art. 1589 del cod.

civ. sopra ricordato;

Che invero, comunque vogliasi considerare il ca

rattere di questa disposizione di legge, o come una

pura e semplice applicazione dei principi generali di

diritto, od all' opposto come una eccezione a tali

principi ispirata da motivi d' ordine anche pubblico,

è indubitabile ad ogni modo che essa stabilisce una

presunzione legale di colpa aj carico del conduttore,

né codesta presunzione può cessare dal produrre gli

effetti suoi prima che sia rimasta distrutta mediante

la prova contraria ammessa dallo stesso articolo

succitato, né finché essa stia é mai ammessibile il con

duttore a pretendersi liberato, sia pure temporanea

mente soltanto, dall' adempimento di una delle prin

cipali obbligazioni che gli incombono, quella cioè di

pagare l'intero prezzo di locazione convenuto sul

fondamento di un fatto imputabile a lui per legge;

Che d' altronde nel caso d'incendio competono al

locatore verso il conduttore due diritti distinti, di

esigere il pagamento dell' intiera pensione di afflitto

senza che possa invocarsi in contrario 1' art. 1578 del

cod. civ., e di ottenere il risarcimento del danno de

rivato dall'incendio; e nel caso attuale mentre il

proprietario marchese Melilussi non ha chiesto al con

II Foro Italiano. — Volume VI. - Parle I — 70.

duttore Almansi il soddisfacimento di quest' ultima ob

bligazione, fu anzi nella denunziata sentenza dichiarato

sospeso lo adempimento anche della prima, solo perchè

il conduttore proponendo la prova di fatti, che la sen

tenza stessa ritenne solo in parte e fino a certo punto,

e sotto certe eventualità più favorevoli, come conclu

denti, invocava a proprio benefizio, per esimersi intanto

dalla condanna al pagamento dei fitti, quel fatto

medesimo, che a norma di legge, e finché la pre

sunzione da essa stabilita non fosse rimasta distrut

ta da piena prova in contrario, dava luogo ulterior

mente a carico del conduttore medesimo alla nuova

obbligazione di risarcire il danno prodotto dall' in

cendio; Che-cosi pronunciando il tribunale di Parma violò

nella lettera e nello spirito la disposizione dell' art.

1589 del cod. civ., disconoscendo gli effetti giuridici

che dalla presunzione legale ivi stabilita dovevansi

derivare, e falsamente applicò 1' art. 1578 del codice

stesso, confondendo coi casi ordinari ivi contemplati

di domandata riduzione del prezzo d' affitto per di

struzione parziale della cosa locata, il caso speciale

di cui trattavasi, d' una distruzione derivata da in

cendio.

Per questi motivi, cassa la sentenza profferita dal

tribunale civile e correzionale di Parma il 14 novem

bre 1873, della quale si tratta, e rinvia la causa al

tribunale civile di Piacenza.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.

Udienza 12 aprile 1881; Pres. Barbaroux ff., Est.

Marini — Pedrazzini (Avv. Spanna c. Bosio Fossati

(Avv. Vare e Tedeschi) e Bussetti.

?lioti Reazione — Ordinanze del pretore — Pubbli

cazione (Cod. proe. eiv., art. 438.)

Le ordinanze dei pretori, tranne quelle che ammet

tono interrogatori o giuramento, si hanno per no

tificale colla semplice loro pubblicazione così nel

caso in cui la parte non sia presente personal

mente, come in quello in cui non sia neppure

rappresentala da procuratore. (1)

(1) L'ottimo periodico La Giurisprudenza di Torino, da cui to

gliamo questa importante decisione, l'accompagna con le seguenti

pregevoli osservazioni, che non esitiamo a fare nostre: La redazione dell'art. 438 del cod. di proc. civ. è in questa parte

assai infelice: e non vediamo come la Corte suprema abbia potuto affermare che la tesi contraria a quella da lei adottata sia in oppo sizione col testo preciso di quell'articolo. Come pure è difficile lo

scorgere che la tesi adottata risulti evidente ponendo l'art. 438 in

relazione col precedente 437. Che anzi riguardando a quest'ultima

disposizione e alla sua origine, la conclusione sarebbe tutta diversa.

Per verità, l'art. 437 fu redatto in quei termini per togliere le dub

biezze sorte dai termini dell'art. 85 del codice anteriore, che, dicendo

soltanto che la sentenza si avesse per notificata se entrambe le parti si trovano presenti alla sua pubblicazione, lasciava incerto se si par lasse di presenza personale, od anche della presenza per procura tore. Il dubbio fu tolto appunto dall'art. 437 predetto, che sanzionan

do la già introdotta giurisprudenza, dispose volersi la presenza per

sonale delle parti alla pubblicazione, perchè questa possa tener luo

go della notificazione; col che rimase stabilito non bastare la presenza

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