Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est. Bianchi —Melilussi (Avv. Bertolotti) c. Almansi(Avv. Redenti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 6, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1881), pp. 1103/1104-1105/1106Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23087814 .
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PARTE PRIMA
detta costruzione, la quale veniva ad essere in urto
ed in contravvenzione colle prescrizioni della nuova
legge, e secondo la quale nel luogo e modo dapprima
propostosi non avrebbe nemmeno potuto cominciarsi
(come avrebbe potuto essere accertato dall'ammessa
perizia), né essere lasciata sussistente per l'avve
nire;
Accordato infatti nei capi 6. e 7. della legge 25 giu
gno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità
pubblica il potere ai Comuni, per considerazioni di
generale vantaggio determinate o dal bisogno attuale
di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comu
nicazioni o da dimostrata necessità di estendere l'a
bitato, di fare piani regolatori ed edilizi e di am
pliamento, approvati e resi esecutivi i medesimi dal
potere legislativo, non possono non colpire le opere e costruzioni in corso, giacché in tale materia, se
condo la dottrina e la giurisprudenza, nessuno può avere diritti quesiti che siano da rispettarsi con le
sione di cosi importanti sociali interessi. Del resto il
costruire sul proprio suolo è una mera facoltà giu ridica astratta, sia che si esplichi nel principiare, come nel proseguire e perfezionare un'opera: la legge nuova edilizia che restringa, tolga o modifichi una
tale facoltà é applicabile immediatamente, qualun
que sia lo stato dell'opera non compiuta, non essendo
la detta facoltà nel suo principio di esercizio tale da
far nascere e radicare un diritto concreto quesito pei successivi suoi periodi dell'esercizio medesimo;
La nuova legge non riguarda al passato, ma con
cerne e ferisce l'atto del costruire ancora in seguito, ed è applicabile nell'effettuazione di qualunque fatto
di costruzione, senza che siavi possibilità di distin
guere tra opera di cominciamento o di prosecuzione o di perfezionamento, sovvenendo per le une, come
per le altre, la stessa ragione sociale induttiva della
proibizione. Il fatto già anche solp parzialmente com
piuto, e poi dalla legge nuova rispettato, sebbene
sotto altra forma, cioè sotto la forma dell'indenniz
zazione che può essere maggiore o minore secondo le
varie circostanze, e nel computo della quale potrebbe entrare pur anco ogni nocumento risentito realmente
per l'impedito proseguimento dell'opera, e per la per manenza della medesima nello stato di imperfeziona mento pendente tutto il tempo della ritardata espro
priazione o qualunque altro criterio apprezzabile in
seguito. Ma intanto, secondo il regolamento edilizio,
può essere impedita così qualunque costruzione, come
il proseguo della medesima, allorché i proprietarii o
costruttori non si uniformino alle prescrizioni rela
tive. Cos'i dispone espressamente l'art. 4 del regola mento del 1877, in piena coerenza cogli articoli 89 e
90 della legge precitata sulle espropriazioni per pub blica utilità, alla dichiarazione della quale equivale,
giusta il susseguente art. 92, l'approvazione del piano
regolatore. E ben disse la Corte d'appello, che se la
legge parla di nuova costruzione, non é lecito impu
gnare che nuova costruzione pur sia quella che, continuandosi a fabbricare, si aggiunge nel già co
strutto, imperocché dal lato tecnico tali costruzioni
possono alterare il piano ed essere egualmente nocive
ai lini del piano approvato, ed una casa già giunta ad una certa altezza di costruzione non è a dirsi sia
materialmente ed intellettualmente inconcepibile, co
me non divisa da tutto quanto si può avere in animo
di aggiungervi per costruzione posteriore; Attesoché il diritto di proprietà é bensì il diritto
di godere e disporre della cosa nella maniera la più
assoluta, purché però non se ne faccia un uso vie
tato dalle leggi e regolamenti, e fra questi regola menti sonvi pure quelli che provvedono all'amplia
mento, alla regolarizzazione dell'abitato delle città,
ed altra conseguenza della limitazione del diritto di
proprietà nell'interesse sociale si è l'espropriazione dei beni per causa di pubblica utilità. E se, esten
dendosi la proprietà non solo alla superficie, ma agli
spazi ezi indio sottostanti e soprastanti alla mede
sima, la legge autorizza il proprietario a fare qual siasi costruzione nel suo suolo, sono però salve le ec
cezioni stabilite dalla legge per utilità pubblica a cui
sono soggette le private proprietà comprese nei piani
regolatori edilizi e. di ampliamento; Attesoché a tutti questi esatti principii giuridici
essendo pure informata la sentenza denunciata, non
ha punto violata, né falsamente applicata alcuna
delle disposizioni di legge invocate in questi mezzi 2.
e 3., che sono perciò a rigettarsi, non essendo nem
meno il caso di più specialmente soffermarsi sull'op
posto difetto di motivazione che non sussiste, o sulla
violazione dell'art. 1151 del cod. civ., non essendo il
Municipio di Genova imputabile di verun fatto col
poso che io potesse rendere applicabile, an2i avendo
agito conformemente alla legge ed in virtù dei di
ritti da essa attribuitigli.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.
Udienza 20 agosto 1881, Pres. Eula P. P., Est. Bian
chi — Melilussi (Avv. Bertolotti) c. Almansi (Avv.
Redenti).
Locazione — Incendio — S£cK|>oiisal>ilità del con
duttore — l*rova contraria — Q'a^uiiroto del
fitto — Sosjiensioue (Cod. civ., art. 1589, 1578)
La presunzione di responsabilità del conduttore per
V incendio della cosa locala non cessa se non
quando egli abbia fornito positivamente la prova
contraria.
Quindi la di lui pretesa ad una riduzione di fitto
per distruzione parziale della cosa locata a cau
sa d' incendio indipendente da sua colpa non
sospende il pagamento del fitto integrale chiesto
dal locatore.
Nò può il giudice sospendere di pronunciare la
condanna del conduttore al pagamento integrale
del fitto, ammettendo intanto le prove da lui de
dotte per stabilire la propria irresponsabilità per
V incendio.
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1105 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1106
La Corte, ecc. — SulV eccezione d'inammessibilità
opposta dal controricorrente:
Considerando, ecc. In merito e sull' unico mezzo
del ricorso: Considerando che il concetto fondamen
tale dell' impugnata sentenza, da essa medesima
riassunto in fine della sua parte razionale, che la
domanda dell' attore pel pagamento delle rate di
affitto dovesse tenersi in sospeso per essere stata
opposta dal conduttore convenuto la pretensione di
una riduzione di affitto in causa della distruzione
parziale della cosa locata per incendio, ed a termini
dell' art. 1578 del cod. civ., allegando il conduttore
stesso di essere esente da ogni responsabilità per ta
le fatto, a senso del dispesto dal successivo art. 1589,
ed avendo articolati all' uopo capitoli di prova ab
bastanza concludenti;
Che però se un simile concetto neppure sarebbe
accettabile cosi assolutamente nei casi ordinari, per
l'invocata riduzione del prezzo di locazione, a norma
del citato art. 1578, nei quali potrebbe solo dipendere
dal prudente criterio dei giudici del merito, e dal
l' apprezzamento loro sulle circostanze particolari dei
singoli casi, il decidere se avuto riguardo all' entità
relativa della parte di cosa locata che sarebbe ri
masta distrutta, e della maggiore o minore facilità
e prontezza con cui potesse compiersi 1' istruzione
sull' opposta eccezione, avesse ad autorizzarsi frat
tanto la sospensione del pagamento dell' intiei'a pen
sione d'affitto o piuttosto a costringersi il conduttore
ad eseguirlo, salvo il ripetere più tardi quanto fosse
determinato in diminuzione; nel caso presente poi vi
osta tanto maggiormente la circostanza che per po
ter far valere la pretesa riduzione del prezzo di lo
cazione, era indispensabile al conduttore di rinno
vare prima l'obbligazione per 1' incendio, la quale
stava a suo carico, a tenore dell' art. 1589 del cod.
civ. sopra ricordato;
Che invero, comunque vogliasi considerare il ca
rattere di questa disposizione di legge, o come una
pura e semplice applicazione dei principi generali di
diritto, od all' opposto come una eccezione a tali
principi ispirata da motivi d' ordine anche pubblico,
è indubitabile ad ogni modo che essa stabilisce una
presunzione legale di colpa aj carico del conduttore,
né codesta presunzione può cessare dal produrre gli
effetti suoi prima che sia rimasta distrutta mediante
la prova contraria ammessa dallo stesso articolo
succitato, né finché essa stia é mai ammessibile il con
duttore a pretendersi liberato, sia pure temporanea
mente soltanto, dall' adempimento di una delle prin
cipali obbligazioni che gli incombono, quella cioè di
pagare l'intero prezzo di locazione convenuto sul
fondamento di un fatto imputabile a lui per legge;
Che d' altronde nel caso d'incendio competono al
locatore verso il conduttore due diritti distinti, di
esigere il pagamento dell' intiera pensione di afflitto
senza che possa invocarsi in contrario 1' art. 1578 del
cod. civ., e di ottenere il risarcimento del danno de
rivato dall'incendio; e nel caso attuale mentre il
proprietario marchese Melilussi non ha chiesto al con
II Foro Italiano. — Volume VI. - Parle I — 70.
duttore Almansi il soddisfacimento di quest' ultima ob
bligazione, fu anzi nella denunziata sentenza dichiarato
sospeso lo adempimento anche della prima, solo perchè
il conduttore proponendo la prova di fatti, che la sen
tenza stessa ritenne solo in parte e fino a certo punto,
e sotto certe eventualità più favorevoli, come conclu
denti, invocava a proprio benefizio, per esimersi intanto
dalla condanna al pagamento dei fitti, quel fatto
medesimo, che a norma di legge, e finché la pre
sunzione da essa stabilita non fosse rimasta distrut
ta da piena prova in contrario, dava luogo ulterior
mente a carico del conduttore medesimo alla nuova
obbligazione di risarcire il danno prodotto dall' in
cendio; Che-cosi pronunciando il tribunale di Parma violò
nella lettera e nello spirito la disposizione dell' art.
1589 del cod. civ., disconoscendo gli effetti giuridici
che dalla presunzione legale ivi stabilita dovevansi
derivare, e falsamente applicò 1' art. 1578 del codice
stesso, confondendo coi casi ordinari ivi contemplati
di domandata riduzione del prezzo d' affitto per di
struzione parziale della cosa locata, il caso speciale
di cui trattavasi, d' una distruzione derivata da in
cendio.
Per questi motivi, cassa la sentenza profferita dal
tribunale civile e correzionale di Parma il 14 novem
bre 1873, della quale si tratta, e rinvia la causa al
tribunale civile di Piacenza.
CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO.
Udienza 12 aprile 1881; Pres. Barbaroux ff., Est.
Marini — Pedrazzini (Avv. Spanna c. Bosio Fossati
(Avv. Vare e Tedeschi) e Bussetti.
?lioti Reazione — Ordinanze del pretore — Pubbli
cazione (Cod. proe. eiv., art. 438.)
Le ordinanze dei pretori, tranne quelle che ammet
tono interrogatori o giuramento, si hanno per no
tificale colla semplice loro pubblicazione così nel
caso in cui la parte non sia presente personal
mente, come in quello in cui non sia neppure
rappresentala da procuratore. (1)
(1) L'ottimo periodico La Giurisprudenza di Torino, da cui to
gliamo questa importante decisione, l'accompagna con le seguenti
pregevoli osservazioni, che non esitiamo a fare nostre: La redazione dell'art. 438 del cod. di proc. civ. è in questa parte
assai infelice: e non vediamo come la Corte suprema abbia potuto affermare che la tesi contraria a quella da lei adottata sia in oppo sizione col testo preciso di quell'articolo. Come pure è difficile lo
scorgere che la tesi adottata risulti evidente ponendo l'art. 438 in
relazione col precedente 437. Che anzi riguardando a quest'ultima
disposizione e alla sua origine, la conclusione sarebbe tutta diversa.
Per verità, l'art. 437 fu redatto in quei termini per togliere le dub
biezze sorte dai termini dell'art. 85 del codice anteriore, che, dicendo
soltanto che la sentenza si avesse per notificata se entrambe le parti si trovano presenti alla sua pubblicazione, lasciava incerto se si par lasse di presenza personale, od anche della presenza per procura tore. Il dubbio fu tolto appunto dall'art. 437 predetto, che sanzionan
do la già introdotta giurisprudenza, dispose volersi la presenza per
sonale delle parti alla pubblicazione, perchè questa possa tener luo
go della notificazione; col che rimase stabilito non bastare la presenza
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