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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 20 marzo 1885; Pres. Miraglia P. P.,...

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Udienza 20 marzo 1885; Pres. Miraglia P. P., Est. Grimaldi, P. M. Venzi (concl. conf.) —Colalè (Avv. Quarta) c. Mensa arcivescovile di Lanciano (Avv. Fazio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 10, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1885), pp. 275/276-277/278 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23091437 . Accessed: 25/06/2014 05:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.40 on Wed, 25 Jun 2014 05:35:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 20 marzo 1885; Pres. Miraglia P. P., Est. Grimaldi, P. M. Venzi (concl. conf.) —Colalè(Avv. Quarta) c. Mensa arcivescovile di Lanciano (Avv. Fazio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 10, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1885), pp. 275/276-277/278Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23091437 .

Accessed: 25/06/2014 05:35

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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PARTE PRIMA

La Corte, ecc. — Nel 4 die. 1879 fa registrato in

Iglesias (Cagliari) l'istrumento stipulato in Parigi nel 15 giugno di quell'anno col quale Henckel e De

Lagrange costituirono la società anonima col titolo:

Socièlé anonyme des zincs frangais per esercitare

la industria delle miniere dei metalli, col capitale di lire 6 milioni. Tra l'amministrazione delle finanze

e la società si é contestata la lite, se la tassa gra duale di registro debba liquidarsi sull'intero capitale della società estera, o soltanto sulla somma di lire

300,000 destinata con posteriore deliberazione sociale

18 sett. 1879 alle operazioni da farsi in Italia, e la

Corte d'appello di Cagliari ha, coli' impugnata sen

tenza, accolto le eccezioni della società.

Gli atti stipulati all'estero sono per gli efletti che

producono nel Regno soggetti alla tassa di registro stabilita dalla legge italiana. La ragione d'essere di

questa tassa riposa sulla essenza medesima delle

funzioni eminenti dello Stato, poiché è lo Stato il

grande mallevadore di tutte le transazioni sociali:

ed è in virtù del suo appoggio che la proprietà è tu

telata. La tassa di registro adunque deve general mente colpire gli atti stipulati nel Regno o all'estero,

poiché agli uni ed agli altri lo Stato offre uguali

guarentigie nelle eventuali controversie tra le parti contraenti o interessate.

La norma pel ricevitore del registro nella liqui dazione della tassa è unica e irrevocabile per gli atti stipulati all'estero o nel Regno; cioè a dire deve

ispezionare l'atto presentato per la registrazione, e

rilevarne il contenuto.

Ond'ó che se l'atto stipulato a Parigi era costitu

tivo di una società anonima col conferimento di un

capitale di 6 milioni, e con la clausola espressa con

tenuta nell'art. 2 dello statuto sociale, di potere tra

sferire fuori la Francia l'industria senza limitazione di somma, è evidente che la tassa graduale colpisce l'intero capitale sociale.

Egli è vero che con posteriore deliberazione del 18

settembre 1879 aveva la società destinato per allora

la -somma di lire 300,000 per le operazioni da farsi

in Italia: ma ò da porsi mente che tali variazioni

sull'impiego di parte di capitale in altro Stato sono mutabili e secondarie in vista delle condizioni del mercato e degli interessi della società, ma non al

terano o modificano lo statuto sociale rimasto inva

riato in quanto al capitale conferito nella società. Se passasse ad esempio che per le successive va

riazioni nell'impiego della somma capitale di una so

cietà estera la tassa di registro dovesse essere ridot

ta, si verrebbe a sconoscere la base fondamentale della

tassa di registro, e si aprirebbe l'adito alle frodi.

Alla Corte d'appello é parso di trovare nel R. D. 28 aprile 1880 il riconoscimento della società ano

nima in parola con la limitazione del capitale desti

nato alle operazioni in Italia. Nè 1' uno, nè 1' altra.

Non il riconoscimento, perché per l'art. 2 del c. c.

gli enti collettivi, nazionali o esteri, hanno la per sonalità civile per autorità della legge: ed il decHkto

di autorizzazione del 25 ottobre 1880 fu una conse

guenza del decreto 5 settembre 1859 che per fini po litici, ed intesi a tutelare, per quanto é possibile, interessi pubblici e privati, richiede l'autorizzazione

delle società estere a poter funzionare nel Regno. Non l'altra, avvegnacchà non si legge nell'accennato

decreto la limitazione di cui parla la Corte d'appello, nè poteva parlacene, dappoiché é libera una società, ammessa a funzionare nel Regno, di ampliare le sue

speculazioni con aumento di capitale. Da ultimo la Corte di merito ha tratto argomento

dall'art. 65 della legge sul bollo, che soggetta a tassa

annuale le società straniere sul capitale che han de

stinato alle loro operazioni nello Stato, per dedurne

che la tassa di registro del contratto sociale si deve

ragguagliare a questo capitale. Conviene però osser

vare che le due tasse hanno per fondamento un cri

terio diverso e tra cose di ordine diverso non vi può essere analogia. E per fermo, il capitale della so

cietà ha titoli negoziabili e sottoposti a tassa pro

porzionale per ciascun trasferimento; ma non es

sendo possibile seguire nel loro rapido movimento i

titoli al portatore, e non essendo conveniente pel credito delle società la continua ispezione dei libri

per prendere notizia delle successive negoz azioni

dei titoli nominativi, la legge ha surrogato alla tassa

proporzionale di registro per trasferimento dei ti

toli negoziabili, quella di circolazione per le società

nazionali, la quale tassa di circolazione é un surro

gato della tassa di registro. Per le società estere però non si è ammessa la tassa di circolazione, per la ra

gione che le azioni si considerano negoziabili all' e

stero. Ma nulla era di più giusto e di più legittimo di una tassa sul loro capitale circolante nel regno, come corrispettivo di un servizio particolare, o in

altri termini, questa tassa sul capitale riveste i ca

ratteri di un vero premio di assicurazione. Nulla

adunque ha di comune la tassa sul capitale, variabile

annualmente a criterio dell' amministrazione finan

ziaria nel contraddittorio della società, con la tassa

di registro del contratto, invariabile per sua natura, e da liquidarsi nel momento della registrazione su

tutta la materia dedotta nel contratto medesimo.

Per lo che si sono violati gli articoli di legge nel

ricorso enunciati.

Per questi motivi, cassa, ecc.

(Monit. trib.f 1883, 153) e 7 marzo 1884, Bobone c. Società anonima Lionese (ivi, 1884, 745) e la Corte d'appello di Casale, 4 luglio 1884 (Foro it., 1881, 1, 610). Riconobbe la capacità giuridica in Ita lia alle società estere, non escluse le società commerciali, indipen dentemente dal riconoscimento del nostro Governo ed in virtù sol tanto degli art. 6 delle disposizioni preliminari e 2 e 3 del codice civile, la Corte di appello di Genova con sent. 20 settembre 1882, Cai vini c. Società fondiaria Lionese (Man. trib., J883, 137).

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA Udienza 20 marzo 1885; Pres. Miraglia P. P., Est.

Grimaldi, P. M. Venzi (conci, conf.) — Colalè (Avv.

Quarta) c. Mensa arcivescovile di Lanciano (Avv,

Fazio).

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277 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 278

Esazione — Credilo privilegialo dell'esattore — E

seeiizione sulle somme assegnate ad altri per

sentenza (Cod. civ., art. 1962; cod. proc. civ.

art. 619).

L'esattore può procedere al pignoramento delle pi

gioni dovute al contribuente debitore, quantun

que già assegnate ad altri per sentenza d ma

gistrato.

La Corte, ecc. — La sentenza denunciata negò allo

esattore il diritto di procedere, per credito privile

giato d'imposte a mente dello art. 1962 del codice ci

vile, al pignoramento delle pigioni quando già asse

gnate ad altri per sentenza del magistrato, perché

con quest'ultima, consumata la procedura esecutiva

mobiliare, le rendite asseguate uscirono definitiva

mente ed irrevocabilmente dal patrimonio del debi

tore, e da quel momento passarono in proprietà del

creditore assegnatario. E non osta, secondo la sentenza,

l'indole privilegiata del credito esattoriale, rispetto

a cui non si ha al riguardo disposizione alcuna sin

golare nè nella procedura civile, nè nella legge spe

ciale del 1871: perchè, aperto a ciascun creditore, sia

esso privilegiato oppur no, l'adito a promuoverne la

esecuzione, questa si compie in confronto di tutti

colle norme di procedimento a tutela d'ogni singolo

diritto prescritte dalla legge, e, tali norme osservate,

rimane col giudicato preclusa !a via a tardiva im

pugnazione per pretesa lesione delle proprie ragioni.

Attesoché, se vero che la assegnazione in paga

mento, fatta dal giudice a tenore dell'art. 619 della

procedura civile, trasferisca nel pegnorante la pro

prietà del credito, non più passibile da quello istante

di esecuzione per parte di altro creditore del debi

tore spogliato, non possa tuttavia da cosiffatto as

sunto dedursi che, uscite per assegnamento a terzi

dal patrimonio del debitore le pigioni a questo già

dovute e non ancora solute, manchi diritto allo esat

tore di oppignorarle per debito privilegiato d'imposta.

Imperocché quest'è lo effetto della assegnazione, di

sostituire uno ad altro creditore, trapassando, im

mutati il titolo e la natura sostanziale del credito

pignorato, allo aggiudicatario ogni ragione spettante sul medesimo a quegli in cui danno avvenne il pi

gnoramento. lapperò consegue che mentre, privato il debitore principale del suo credito, più non tro

vano altri creditori nella somma assegnata un og

getto pignorabile, altrettanto non é a dirsi dello

esattore. Il quale di fronte allo aggiudicatario (uni

camente investito pro solvendo dei diritti, in cui é

surrogato, del locatore verso il locatario) procede, in forza del privilegio che gli è attribuito par lo

art. 1962 del cod. civ., sovra gli immobili del con

tribuente e sovra i frutti relativi, a pignoramento di pigione che, o non scaduta o non ancora riscossa, rimane tuttavia presso il locatario come dovuta per titolo siffatto; titolo non innovato punto, secondo

ché già avvertito, dalla sentenza di assegnazione, la quale soltanto valse a surrogare per la somma

in questione uno ad altro creditore.

Nè può dirsi mai che, decidendo di tale maniera, si annetta al privilegio un diritto di persecuzione

presso i terzi che non conviene rispetto a cose mo

bili, dove il possesso vale titolo; perchè (a prescin dere da ogni altra considerazione, cui richiama il

ricorso e che qui non importa esaminare se più o

meno fondata, sull'indole del privilegio fiscale che

dello immobile investe, come accessione, i frutti)

questo rimane certo ohe come di pigione non peranco maturata altri non poteva conseguire il possesso che

quale surrogato al proprietario nel diritto di ri

scuoterla a suo tempo, così fino a che non realizzate

tempestivamente e ritualmente dallo assegnatario le

ragioni, delle quali é investito per autorità del giu

dice in luogo e vece del proprietario, perdura tut

tavia un credito di pigione che, come tale appunto, e non già come credito personale del debitore della

imposta trapassato oramai nello assegnatario, per

segue e sequestra utilmente lo esattore in virtù dello

attribuito privilegio.

Attesoché, esaminata alla stregua di questi prin

cipi la controversia sorta nel giudizio odierno, ap

parisca meritare censura la sentenza del tribunale

di Lanciano che, disattesa la disposizione dello art.

1962 del cod. civ. e male applicando quella dell'art.

619 procedura civile, ha ordinato la esecuzione della

sentenza di assegno del di 3 novembre 1882 e di

chiarato, per contro, inefficaci ed improduttivi di

giuridico effetto gli atti di pignoramento di pigioni

presso Massari e Contento, cui, a danno del Pasquale

Carabba, aveva proceduto lo esattore Colalé addi 21

marzo e 13 aprile 1883.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA Udienza 23 febbraio 1885; Pres. Auriti, Est. Puccioni,

P. M. Venzi (conci, contr.) — Raffone (Avv. si

meoni) c. Delli Paoli, Di Iorio ed altri (Avv. Cre

scenzio).

Dazio consumo — Introduzione di uve per farne

vino — Tassa (Reg. 25 agosto 1870, art. 24).

L'introduzione di uve in un Comune chiuso per farne

vinol ma non sotto forma di deposito, va soggetta

alla tassa sulla introduzione dell'uva in quantità

maggiore di 5 chilogrammi, e non a quella sul

vino dall'uva stessa ricavalo.

Altrettanto deve dirsi per la introduzione del mosto.

La Corte, ecc. — La disputa si riduce a determi

nare se per l'uva introdotta in un Comune chiuso,

con dichiarazione di farne vino, deve pagarsi il da

zio sul vino con essa prodotto (che per la tariffa vi

gente nel Comune di Maddaloni è di lire 6 1' ettoli

tro) o il dazio stabilito per le uve in quantità mag

giore di lire 3 al quintale. La Corte di Napoli ri

tenne, e giustamente, che si avesse a pagare il da

zio sull'uva e non sul vino.

E, di vero, pei generi soggetti a dazio che s'intro

ducono in un Comune chiuso, o son destinati al eoa

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