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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 21 dicembre 1909; Pres. Pagano...

Date post: 30-Jan-2017
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Udienza 21 dicembre 1909; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Faggella, P. M. Andreucci (concl. conf.); Capriotti (Avv. Baudana-Vaccolini) c. Fondo per il culto (Avv. erar. Genovesi), Guarnieri (Avv. Frattarelli, Marsili) e Blasi Foglietti (Avv. Scialoja, Busatti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 35, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1910), pp. 9/10-11/12 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23112803 . Accessed: 28/06/2014 17:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.79 on Sat, 28 Jun 2014 17:30:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 21 dicembre 1909; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Faggella, P. M. Andreucci(concl. conf.); Capriotti (Avv. Baudana-Vaccolini) c. Fondo per il culto (Avv. erar. Genovesi),Guarnieri (Avv. Frattarelli, Marsili) e Blasi Foglietti (Avv. Scialoja, Busatti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 35, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1910), pp. 9/10-11/12Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23112803 .

Accessed: 28/06/2014 17:30

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■9 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE IO

biale 3 agosto 1904 fosse stata girata da Sanna France

■sco alle resistenti Sanna Cavai dopo la scadenza, le sud

dette Sanna Cavai non possono ritenersi semplici cessio

narie, alle quali soltanto si potrebbero opporre tutte le

eccezioni che si sarebbero potute opporre al cedente Fran

cesco Sanna, ma sono invece giratane posseditrici della

cambiale, alle quali, in forza dell'art. 324, non si può op

porre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o

la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio del

l'azione, e le eccezioni personali ad esse Sanna Cavai.

Bene dunque con la denunciata sentenza è stato esclu

do che il solo fatto del rilascio e della girata in bianco

della cambiale, indipendentemente dalla scienza del fatto

■stesso da parte delle giratarie, possa attribuire alla de

bitrice Melani Lipari il diritto di opporre alle suddette

giratarie le eccezioni che avrebbe potuto opporre il lo

ro girante Sanna Francesco, e cioè di essere stato estin

to il debito di costui mediante l'atto di vendita del 15 dicembre 1905, e bene quindi è stato ritenuto irrilevante

il relativo capo d'interrogatorio. La facoltà poi di rilasciare e di girare in bianco una

•cambiale trasferendo nel possessore della medesima il di

ritto di riempirla prima di esercitare l'azione cambiaria,

importa che la cambiale in tal modo riempita si ritiene

-comjl'età fin dalla sua creazione per effetto del patto di

riempimento, che mantiene vivo durante la circolazione

il contratto di cambio, non essendo altrimenti possibile il conciliare l'esercizio dell'azione cambiaria coi rigorosi termini degli art. 251-254 cod. comm., nè conseguente mente può ammettersi, come vorrebbe la ricorrente, che

■al possessore sia dato di opporre non solo le eccezioni

-di cui all'art. 324, ma anche tutte quelle altre che si po tessero opporre ai giranti.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 dicembre 1909; Pres. Pagano Guarnaschel

li P. P.. Est. Paggella, P. M. Andreucci (conci,

conf.) ; Capriotti (Avv. Baud ana-Vaccolini) c. Pondo

per il culto (Avv. erar. Genovesi), Guarnieri (Avv.

Prattarelli, Marsili) e Blasi Foglietti (Avv. Scia

lo ja, Busatti).

Mute e asse ecclesiastico — Cappellani» laicale o ec

clesiastica — Caratteri — Patronato passivo — Sop

pressione dell'ente — lilparto del beni fra gli aven

ti diritto.

.L'erezione eanoniea o in titolo ecclesiastico è il carattere

fondamentale della vera e propria eappellania eecle

siastieo, che in diritto canonico era equiparata al be

neficio ecclesiastico. (1) Le cappellanie laicali mancano di questo carattere. (2) Il patronato passivo nelle cappellanie laicali soppresse

venne devoluto a favore degli aventi diritto secondo le

tavole di fondazione, viventi all'epoea della soppres

sione, qualunque fosse la loro eta. (1)

La Corte, ecc. (Omissis). — Osserva sul terzo mezzo

che la Corte di merito ha ritenuto trattarsi di una sem

(1-2) "Vedi in conformità, e cioè nel senso ohe il precipuo carattere distintivo delle cappellanie ecclesiastiche dalle laicali -consiste nella erezione in titolo da parte dell'autorità ecclesia

stica, App. Perugia 18 dicembre 1884 (Foro it., 1885, I, 232, con la nota di richiami alla giurisprudenza precedente) e per la

plice cappellania laicale e non di un beneficio ecclesia

stico, confortando il suo convincimento con una serie di

apprezzamenti tratti sia dalle tavole di fondazione, che

dai numerosi documenti esibiti. Ed è bastevole notare

che la Corte rilevò che mancava l'erezione canonica, la

quale dà alla cappellania il carattere della ecclesiasticità.

Invero i canonisti, unanimi, constatano l'impero del prin

cipio, universalmente ammesso: «Beneficia ecelesiastiea

dieuntùr solum ea quae cum. superioris legitima auetofi

tate erecta sunt ». E aggiungono : « Non autem, quae ex

■privata disposinone, quamvis pium vel sacrum onus an

nexum sit», perchè questi venivano considerati «pia

legata : cum tuna pii legati potius, quam benefica nomen

congruat ». La formalis ereetio cum legitima auetoritate

Superioris costituiva l'atto solenne essenziale, che impri meva all'ente il carattere giuridico di beneficio ecclesia

stico. Quelle cappellanie « quae, secondo si esprimono i

canonisti, ex piis morientium dispositionibus cum sua dote,

ad instar benefieiorum simplieium ordinantur, absque ta

men formali ereetione in benefieium eum auetoritate Or

dinarti, in effeetu non sunt beneficia ecclesiastica, neque

sub regulis beneficialibus cadunt ».

Ora, la Corte di merito, ritenendo la cappellania in

esame non un beneficio ecclesiastico, ma una cappellania

laicale, per la constatata mancanza dell'erezione in titolo

ecclesiastico, non è incorsa in errore nella distribuzione

del patrimonio svincolato secondo il decreto Valerio. La

ragione dell'età e della capacità è specialmente da con

siderarsi nei veri e propri benefici ecclesiastici. E' prin

cipio di diritto canonico che : « In cappellaniis non fun

datis eum auetoritate Superioris non eadit necessitas ae

tatis, nam etiam infantibus conferri possunt ». Anzi nelle

cappellanie non aventi carattere ecclesiastico, « quae Su

perioris vel alterius Superioris potestatem non habeant,

come si esprimeva il cardinale De Luca (De benef. diseept.

XCV), etiam laici, mulieres ac infantes sunt capaces».

E anche nei benefici veri e propri, ecclesiastici, la mino

re età non era di ostacolo al conseguimento del beneficio

giurisprudenza posteriore : Trib. Bari 8 settembre 1891 (id., Rep. 1891. voce Ente ecclesiastico, n. 30); Trib. Napoli 12 dicembre

1898 (id., Eep. 1899, voce cit., n. 43); App. Genova 9 febbraio

e 17 maggio 1900 (id., Eep. 1900, voce cit., nn. 36, 39). Cfr. an

che in argomento App. Ancona 15 luglio 1892 (Foro it., Eep.

1892, voce cit., n. 33) e 18 dicembre 1886 (id., Eep. 1887, voce

cit., n. 71). Per i caratteri distintivi, poi, delle cappellanie laicali ed ec

clesiastiche dai semplici legati pii, vedi da ultimo la stessa

Cassazione di Eoma 10 giugno 1902 (Foro it., 1902, I, 1064) con

la relativa nota.

(3) Sui diritti spettanti ai patroni passivi nel riparto dei

beni di soppresse cappellanie laicali, e sulla spettanza del pa tronato passivo al momento dell'avvenuta soppressione, con

sulta Cass. Torino 25 aprile 1882 (Foro it., 1882, X, 420) con i

richiami in nota: e per la giurisprudenza posteriore le nume

rose decisioni riassunte nei nostri Eepertori generali, alle voci

Ente e asse ecclesiastico e Patronato, fra le quali principalmente ri

cordiamo : Cass. Eoma 12 gennaio 1882 (Eep. 1882, voce Patronato, n. 18); App. Ancona 17 marzo 1883 (Eep. 1883, voce cit., n. 31); Cass. Eoma, 18 marzo 1884; Cass. Napoli 23 gennaio 1884, App. Catania 16 gennaio 1884 e Cass. Torino 19 maggio 1884 (Eep.

1884, voce cit., nn. 11, 35, 38, 46); Cass. Eoma 23 febbraio 1885

(Eep. 1885, voce cit., n. 27); App. Parma 4 agosto 1885 (Eep.

1886, voce cit., n. 11); Cass. Palermo 29 agosto 1889 (Eep. 1889, voce cit., e. 8) ; App. Catanzaro 8 febbraio 1890 (Eep. 1890, voce

Ente ecclesiastico, n. 74); Cass. Eoma 20 agosto 1891 (Eep. 1891, voce cit., n. 73); Cass. Eoma 9 febbraio 1894, voce Patronato, n. 21); Cass. Palermo 20 settembre 1894 (ibid., n. 19); Cass. Na

poli 22 febbraio 1896 (Eep. 1896, voce cit., n. 10); Cass. Paler

mo 23 novembre 1895 (Eep. 1895, voce Ente ecclesiastico, n. 55).

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PARTE PRIMA

che non avesse « certain qualitatem particular etri eujus ratione eerta aetas vel prineipaliter vel consequutive ne

cessaria sit ». Pel diritto comune era prima richiesta l'età

di sette anni ; poi, per una disposizione del Concilio Tri

dentino sopravvenuta, non era legittima l'età anteriore

all'anno quattordicesimo, salva sempre l'apostolica di

spensatione e salva la contraria volontà del fondatore.

In ogni modo, dato il carattere della cappellania lai

cale, il patronato passivo si devolveva a tutti gli aventi

diritto, cioè ai discendenti maschi della famiglia Guar

nieri viventi al 3 gennaio 1861. Nò v'è contraddizione

fra il ragionamento e il dispositivo della sentenza impu

gnata, perchè appunto nel dispositivo è dichiarato che il

patronato passivo spetta a tutti i discendenti della linea

maschile Guarnieri viventi nel 3 gennaio 1861, compre so l'ultimo investito, e fra gli eredi di quest'ultimo la

divisione deve aver luogo per capi. E anche per la divi

sione del patronato attivo questi eredi sono considerati

quali eredi di P. Bartolomeo Guarnieri, vale a dire, se

condo la più razionale interpretazione, nella stessa con

dizione giuridica del padre loro, erede di quel canonico

Guarnieri. (Omissis). Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 9 novembre 1909 ; Pres. Pagano Guarnaschelli

P. P., Est. Fagoella, P. M. Tom masi (conci, conf.) :

Spada (Avv. Lesen) c. Sironi (Avv. Mantia). Bora» — Contratti differenziali — Foglietti bollati —

Rapporti fra committente e commissionarlo —

« Exceptio doli» (L. 13 settembre 1876, sui contratti

di borsa, art. 4 ; cod. comm., art. 386).

Non è ammessa azione giudiziaria per i contratti di borsa

a termine, aventi per obbietta il pagamento delle dif

ferenze e non redatti su foglietti bollati, ne pub es

serne fornita la prova a mezzo di testimoni. (1) In mancanza di foglietti bollati, il contraente che so

stenga di aver stipulato il contratto come mandata

rio o commissionario, non può neppure agire con

Z'actio contraria mandati contro il mandante o commit

tente. (2) Nella stessa ipotesi non e neppure ammessa contro il ri

tenuto mandante o committente Z'exceptio doli per avere maliziosamente rifiutato di adempiere il con

tratto. (3)

La Corte, ecc. — Osserva che tutti i mezzi di annul

lamento si concretano in tre proposizioni del pari inat

tuabili , e cioè : 1° La legge 13 settembre 1876, ispirata ad esigenze

fiscali, non prescrisse per i contratti di borsa a termine

(1-3) Vedi da ultimo nello stesso senso la sentenza confer

mata della Corte d'appello di Roma 14 marzo 1909 (Foro it.,

1909, I, 619) e l'altra della stessa Cassazione di Roma 7 gennaio

1909, ricordata anche nella decisione qui riferita (ibid., col. 233) con le relative note di richiami.

* Si veggano inoltre per la nullità dell'obbligazione nascente

da contratti differenziali stipulati senza foglietti bollati : Cass.

Torino 17 maggio 1909 (Foro it., 1909, I, 1470) e per la validità

invece dei contratti di borsa a consegna, non ostante la man

canza dei prescritti foglietti, App. Torino 25 giugno 1909 [ibid., col. 1280) con i richiami in nota.

Alle sentenze ricordate in tali note si debbono aggiun gere :

— sulla massima che l'uso dei foglietti bollati é requisito ad

la forma dei fìssati bollati ad substantiam ; 2°) In ogni

ipotesi, le disposizioni della legge stessa non possono es

sere d'impedimento all'azione contraria dimandato, che

il ricorrente intese esercitare ; 3°) D'altronde, contro la

impugnativa del controricorrente, con la quale intese de

clinare la responsabilità dell' impegno assunto, può farsi

valere la exeeptio doli.

Che la ricordata legge stabilì con l'art. 2 che tanto

per i contratti di borsa a termine, quanto per quelli a?

contanti si dovessero usare foglietti bollati, composti di>

due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun con

traente. Ed ove siano fatti per mezzo di mediatori pub

blici, i foglietti devono essere a madre e figlia, le cui

madri resteranno presso il mediatore e le figlie saranno*

consegnate alle parti. E con l'art. 4 fu aggiunto che « per i contratti a termine, di che all'art. 1 della presente legge,,

stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione

giudiziaria anche quando abbiano per oggetto il solo pa

gamento delle differenze ».

Nella specie, come ritenne in fatto la Corte d'appello,, i contratti asseriti dal ricorrente sarebbero stati fatti a

termine, ed egli si fece a domandare il pagamento delie

differenze. Ora, il citato art. 4 riprodusse sostanzialmente

l'analoga disposizione della precedente legge 14 giugno

1874, la quale stabilì che i contratti a termine non po

tevano produrre effetto legale quando non fossero stati

fatti nella forma prescritta, cioè con fissati bollati. Im

perocché il diniego di effetti legali ad un rapporto con

trattuale equivale al rifiuto di concedere l'azione giudi

ziale per far valere il rapporto stesso.

L'azione (jus persequendi in judieio) non è altro se

non il diritto stesso in quanto si traduce in atto e si fa

valere presso la potestà giurisdizionale. Se si nega co

testa azione, si toglie l'effetto legale al contratto, l'efiì

siibstantiam per i contratti di borsa differenziali : App. Milano

7 ottobre 1908 e 17 settembre 1907, Trib. Sarzana 28 maggio

1908, Cass. Torino 22 aprile 1908, App. Torino 6 dicembre 1907, App. Milano 12 dicembre 1807, Trib. Eoma 1 luglio 1908, App. Venezia 3 luglio 1908, App. Genova 28 luglio 1908, App. Milano

25 maggio 1908, App. Genova 24 aprile 1908, App. Torino 22'

giugno 1908, Cass. Torino 26 agosto 1908, App.. Lucca 18 feb

braio 1908, App. Genova 9 luglio e 21 novembre 1908 (Foro it.,

Bep. 1908, voce Borsa, nn. 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 34, 37, 40 a 43, 51) ; Cass. Torino 8 giugno 1909 (Giurispr. di Torino, -

1909, 1058); Trib. Milano 9 gennaio 1909 {Temi lombarda, 1909,. 80); — in senso contrario: App. Genova 13 dicembre 1907 (ibid.r n. 28);

— sulla massima che la nullità dei detti contratti non sti

pulati su foglietti bollati si estende anche ai rapporti fra com

mittente e commissionario, le già ricordate sentenze: App. Mi lano 7 ottobre 1908, Trib. Sarzana 28 maggio 1908, Cass. To rino 22 aprile 1908, App. Milano 25 maggio 1908, App. Torino '22 giugno 1908, Cass. Torino 26 agosto 1908, App. Lucca 18 feb

braio 1908, App. Genova 9 luglio 1908 ; Cass. Torino 8 giugno

1909, e inoltre la stessa Cass. Torino 17 marzo 1909 (Temi gen.,.„

1909, 324) e 28 aprile 1909 (Giurispr. di Torino, 1909, 372); — bi

senso contrario : App. Torino 18 settembre 1907, App. Genov-a

13 dicembre 1907, 24 aprile, 7 gennaio e 26 maggio 1908 (Foro it.,

Rep. 1908, voce Borsa, nn. 28, 29, 38, 44 e 50) ; — infine sulla massima che anche le obbligazioni derivanti

da contratti differenziali non stipulati su foglietti bollati sono

inefficaci, le surricordate sentenze Trib. Sarzana 28 maggio

1908, Cass. Torino 8 giugno 1909" ; App. Genova 16 febbraio e

5 maggio 1909 (Temi yen., 1909, 154, 218); e inoltre App. Milano

24 novembre 1908 (Monti, trib., 1909, 372) e una più recente de

cisione della Corte d'appello di Genova 8 novembre 1909, che

pubbliachiamo più innanzi (col. 29) ; — in senso contrario App. Milano 17 settembre 1907 (Foro it., Rep. 1908, voce Borsa, n. 11) V. pure per qualche rapporto, App. Genova 2 febbraio 1909 (Temi,

gerì., 1909, 112).

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