Udienza 21 dicembre 1909; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Faggella, P. M. Andreucci(concl. conf.); Capriotti (Avv. Baudana-Vaccolini) c. Fondo per il culto (Avv. erar. Genovesi),Guarnieri (Avv. Frattarelli, Marsili) e Blasi Foglietti (Avv. Scialoja, Busatti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 35, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1910), pp. 9/10-11/12Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23112803 .
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■9 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE IO
biale 3 agosto 1904 fosse stata girata da Sanna France
■sco alle resistenti Sanna Cavai dopo la scadenza, le sud
dette Sanna Cavai non possono ritenersi semplici cessio
narie, alle quali soltanto si potrebbero opporre tutte le
eccezioni che si sarebbero potute opporre al cedente Fran
cesco Sanna, ma sono invece giratane posseditrici della
cambiale, alle quali, in forza dell'art. 324, non si può op
porre che le eccezioni riguardanti la forma del titolo o
la mancanza delle condizioni necessarie all'esercizio del
l'azione, e le eccezioni personali ad esse Sanna Cavai.
Bene dunque con la denunciata sentenza è stato esclu
do che il solo fatto del rilascio e della girata in bianco
della cambiale, indipendentemente dalla scienza del fatto
■stesso da parte delle giratarie, possa attribuire alla de
bitrice Melani Lipari il diritto di opporre alle suddette
giratarie le eccezioni che avrebbe potuto opporre il lo
ro girante Sanna Francesco, e cioè di essere stato estin
to il debito di costui mediante l'atto di vendita del 15 dicembre 1905, e bene quindi è stato ritenuto irrilevante
il relativo capo d'interrogatorio. La facoltà poi di rilasciare e di girare in bianco una
•cambiale trasferendo nel possessore della medesima il di
ritto di riempirla prima di esercitare l'azione cambiaria,
importa che la cambiale in tal modo riempita si ritiene
-comjl'età fin dalla sua creazione per effetto del patto di
riempimento, che mantiene vivo durante la circolazione
il contratto di cambio, non essendo altrimenti possibile il conciliare l'esercizio dell'azione cambiaria coi rigorosi termini degli art. 251-254 cod. comm., nè conseguente mente può ammettersi, come vorrebbe la ricorrente, che
■al possessore sia dato di opporre non solo le eccezioni
-di cui all'art. 324, ma anche tutte quelle altre che si po tessero opporre ai giranti.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 21 dicembre 1909; Pres. Pagano Guarnaschel
li P. P.. Est. Paggella, P. M. Andreucci (conci,
conf.) ; Capriotti (Avv. Baud ana-Vaccolini) c. Pondo
per il culto (Avv. erar. Genovesi), Guarnieri (Avv.
Prattarelli, Marsili) e Blasi Foglietti (Avv. Scia
lo ja, Busatti).
Mute e asse ecclesiastico — Cappellani» laicale o ec
clesiastica — Caratteri — Patronato passivo — Sop
pressione dell'ente — lilparto del beni fra gli aven
ti diritto.
.L'erezione eanoniea o in titolo ecclesiastico è il carattere
fondamentale della vera e propria eappellania eecle
siastieo, che in diritto canonico era equiparata al be
neficio ecclesiastico. (1) Le cappellanie laicali mancano di questo carattere. (2) Il patronato passivo nelle cappellanie laicali soppresse
venne devoluto a favore degli aventi diritto secondo le
tavole di fondazione, viventi all'epoea della soppres
sione, qualunque fosse la loro eta. (1)
La Corte, ecc. (Omissis). — Osserva sul terzo mezzo
che la Corte di merito ha ritenuto trattarsi di una sem
(1-2) "Vedi in conformità, e cioè nel senso ohe il precipuo carattere distintivo delle cappellanie ecclesiastiche dalle laicali -consiste nella erezione in titolo da parte dell'autorità ecclesia
stica, App. Perugia 18 dicembre 1884 (Foro it., 1885, I, 232, con la nota di richiami alla giurisprudenza precedente) e per la
plice cappellania laicale e non di un beneficio ecclesia
stico, confortando il suo convincimento con una serie di
apprezzamenti tratti sia dalle tavole di fondazione, che
dai numerosi documenti esibiti. Ed è bastevole notare
che la Corte rilevò che mancava l'erezione canonica, la
quale dà alla cappellania il carattere della ecclesiasticità.
Invero i canonisti, unanimi, constatano l'impero del prin
cipio, universalmente ammesso: «Beneficia ecelesiastiea
dieuntùr solum ea quae cum. superioris legitima auetofi
tate erecta sunt ». E aggiungono : « Non autem, quae ex
■privata disposinone, quamvis pium vel sacrum onus an
nexum sit», perchè questi venivano considerati «pia
legata : cum tuna pii legati potius, quam benefica nomen
congruat ». La formalis ereetio cum legitima auetoritate
Superioris costituiva l'atto solenne essenziale, che impri meva all'ente il carattere giuridico di beneficio ecclesia
stico. Quelle cappellanie « quae, secondo si esprimono i
canonisti, ex piis morientium dispositionibus cum sua dote,
ad instar benefieiorum simplieium ordinantur, absque ta
men formali ereetione in benefieium eum auetoritate Or
dinarti, in effeetu non sunt beneficia ecclesiastica, neque
sub regulis beneficialibus cadunt ».
Ora, la Corte di merito, ritenendo la cappellania in
esame non un beneficio ecclesiastico, ma una cappellania
laicale, per la constatata mancanza dell'erezione in titolo
ecclesiastico, non è incorsa in errore nella distribuzione
del patrimonio svincolato secondo il decreto Valerio. La
ragione dell'età e della capacità è specialmente da con
siderarsi nei veri e propri benefici ecclesiastici. E' prin
cipio di diritto canonico che : « In cappellaniis non fun
datis eum auetoritate Superioris non eadit necessitas ae
tatis, nam etiam infantibus conferri possunt ». Anzi nelle
cappellanie non aventi carattere ecclesiastico, « quae Su
perioris vel alterius Superioris potestatem non habeant,
come si esprimeva il cardinale De Luca (De benef. diseept.
XCV), etiam laici, mulieres ac infantes sunt capaces».
E anche nei benefici veri e propri, ecclesiastici, la mino
re età non era di ostacolo al conseguimento del beneficio
giurisprudenza posteriore : Trib. Bari 8 settembre 1891 (id., Rep. 1891. voce Ente ecclesiastico, n. 30); Trib. Napoli 12 dicembre
1898 (id., Eep. 1899, voce cit., n. 43); App. Genova 9 febbraio
e 17 maggio 1900 (id., Eep. 1900, voce cit., nn. 36, 39). Cfr. an
che in argomento App. Ancona 15 luglio 1892 (Foro it., Eep.
1892, voce cit., n. 33) e 18 dicembre 1886 (id., Eep. 1887, voce
cit., n. 71). Per i caratteri distintivi, poi, delle cappellanie laicali ed ec
clesiastiche dai semplici legati pii, vedi da ultimo la stessa
Cassazione di Eoma 10 giugno 1902 (Foro it., 1902, I, 1064) con
la relativa nota.
(3) Sui diritti spettanti ai patroni passivi nel riparto dei
beni di soppresse cappellanie laicali, e sulla spettanza del pa tronato passivo al momento dell'avvenuta soppressione, con
sulta Cass. Torino 25 aprile 1882 (Foro it., 1882, X, 420) con i
richiami in nota: e per la giurisprudenza posteriore le nume
rose decisioni riassunte nei nostri Eepertori generali, alle voci
Ente e asse ecclesiastico e Patronato, fra le quali principalmente ri
cordiamo : Cass. Eoma 12 gennaio 1882 (Eep. 1882, voce Patronato, n. 18); App. Ancona 17 marzo 1883 (Eep. 1883, voce cit., n. 31); Cass. Eoma, 18 marzo 1884; Cass. Napoli 23 gennaio 1884, App. Catania 16 gennaio 1884 e Cass. Torino 19 maggio 1884 (Eep.
1884, voce cit., nn. 11, 35, 38, 46); Cass. Eoma 23 febbraio 1885
(Eep. 1885, voce cit., n. 27); App. Parma 4 agosto 1885 (Eep.
1886, voce cit., n. 11); Cass. Palermo 29 agosto 1889 (Eep. 1889, voce cit., e. 8) ; App. Catanzaro 8 febbraio 1890 (Eep. 1890, voce
Ente ecclesiastico, n. 74); Cass. Eoma 20 agosto 1891 (Eep. 1891, voce cit., n. 73); Cass. Eoma 9 febbraio 1894, voce Patronato, n. 21); Cass. Palermo 20 settembre 1894 (ibid., n. 19); Cass. Na
poli 22 febbraio 1896 (Eep. 1896, voce cit., n. 10); Cass. Paler
mo 23 novembre 1895 (Eep. 1895, voce Ente ecclesiastico, n. 55).
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PARTE PRIMA
che non avesse « certain qualitatem particular etri eujus ratione eerta aetas vel prineipaliter vel consequutive ne
cessaria sit ». Pel diritto comune era prima richiesta l'età
di sette anni ; poi, per una disposizione del Concilio Tri
dentino sopravvenuta, non era legittima l'età anteriore
all'anno quattordicesimo, salva sempre l'apostolica di
spensatione e salva la contraria volontà del fondatore.
In ogni modo, dato il carattere della cappellania lai
cale, il patronato passivo si devolveva a tutti gli aventi
diritto, cioè ai discendenti maschi della famiglia Guar
nieri viventi al 3 gennaio 1861. Nò v'è contraddizione
fra il ragionamento e il dispositivo della sentenza impu
gnata, perchè appunto nel dispositivo è dichiarato che il
patronato passivo spetta a tutti i discendenti della linea
maschile Guarnieri viventi nel 3 gennaio 1861, compre so l'ultimo investito, e fra gli eredi di quest'ultimo la
divisione deve aver luogo per capi. E anche per la divi
sione del patronato attivo questi eredi sono considerati
quali eredi di P. Bartolomeo Guarnieri, vale a dire, se
condo la più razionale interpretazione, nella stessa con
dizione giuridica del padre loro, erede di quel canonico
Guarnieri. (Omissis). Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 9 novembre 1909 ; Pres. Pagano Guarnaschelli
P. P., Est. Fagoella, P. M. Tom masi (conci, conf.) :
Spada (Avv. Lesen) c. Sironi (Avv. Mantia). Bora» — Contratti differenziali — Foglietti bollati —
Rapporti fra committente e commissionarlo —
« Exceptio doli» (L. 13 settembre 1876, sui contratti
di borsa, art. 4 ; cod. comm., art. 386).
Non è ammessa azione giudiziaria per i contratti di borsa
a termine, aventi per obbietta il pagamento delle dif
ferenze e non redatti su foglietti bollati, ne pub es
serne fornita la prova a mezzo di testimoni. (1) In mancanza di foglietti bollati, il contraente che so
stenga di aver stipulato il contratto come mandata
rio o commissionario, non può neppure agire con
Z'actio contraria mandati contro il mandante o commit
tente. (2) Nella stessa ipotesi non e neppure ammessa contro il ri
tenuto mandante o committente Z'exceptio doli per avere maliziosamente rifiutato di adempiere il con
tratto. (3)
La Corte, ecc. — Osserva che tutti i mezzi di annul
lamento si concretano in tre proposizioni del pari inat
tuabili , e cioè : 1° La legge 13 settembre 1876, ispirata ad esigenze
fiscali, non prescrisse per i contratti di borsa a termine
(1-3) Vedi da ultimo nello stesso senso la sentenza confer
mata della Corte d'appello di Roma 14 marzo 1909 (Foro it.,
1909, I, 619) e l'altra della stessa Cassazione di Roma 7 gennaio
1909, ricordata anche nella decisione qui riferita (ibid., col. 233) con le relative note di richiami.
* Si veggano inoltre per la nullità dell'obbligazione nascente
da contratti differenziali stipulati senza foglietti bollati : Cass.
Torino 17 maggio 1909 (Foro it., 1909, I, 1470) e per la validità
invece dei contratti di borsa a consegna, non ostante la man
canza dei prescritti foglietti, App. Torino 25 giugno 1909 [ibid., col. 1280) con i richiami in nota.
Alle sentenze ricordate in tali note si debbono aggiun gere :
— sulla massima che l'uso dei foglietti bollati é requisito ad
la forma dei fìssati bollati ad substantiam ; 2°) In ogni
ipotesi, le disposizioni della legge stessa non possono es
sere d'impedimento all'azione contraria dimandato, che
il ricorrente intese esercitare ; 3°) D'altronde, contro la
impugnativa del controricorrente, con la quale intese de
clinare la responsabilità dell' impegno assunto, può farsi
valere la exeeptio doli.
Che la ricordata legge stabilì con l'art. 2 che tanto
per i contratti di borsa a termine, quanto per quelli a?
contanti si dovessero usare foglietti bollati, composti di>
due parti, una delle quali dovrà rimanere a ciascun con
traente. Ed ove siano fatti per mezzo di mediatori pub
blici, i foglietti devono essere a madre e figlia, le cui
madri resteranno presso il mediatore e le figlie saranno*
consegnate alle parti. E con l'art. 4 fu aggiunto che « per i contratti a termine, di che all'art. 1 della presente legge,,
stipulati nelle forme da essa stabilite, è concessa l'azione
giudiziaria anche quando abbiano per oggetto il solo pa
gamento delle differenze ».
Nella specie, come ritenne in fatto la Corte d'appello,, i contratti asseriti dal ricorrente sarebbero stati fatti a
termine, ed egli si fece a domandare il pagamento delie
differenze. Ora, il citato art. 4 riprodusse sostanzialmente
l'analoga disposizione della precedente legge 14 giugno
1874, la quale stabilì che i contratti a termine non po
tevano produrre effetto legale quando non fossero stati
fatti nella forma prescritta, cioè con fissati bollati. Im
perocché il diniego di effetti legali ad un rapporto con
trattuale equivale al rifiuto di concedere l'azione giudi
ziale per far valere il rapporto stesso.
L'azione (jus persequendi in judieio) non è altro se
non il diritto stesso in quanto si traduce in atto e si fa
valere presso la potestà giurisdizionale. Se si nega co
testa azione, si toglie l'effetto legale al contratto, l'efiì
siibstantiam per i contratti di borsa differenziali : App. Milano
7 ottobre 1908 e 17 settembre 1907, Trib. Sarzana 28 maggio
1908, Cass. Torino 22 aprile 1908, App. Torino 6 dicembre 1907, App. Milano 12 dicembre 1807, Trib. Eoma 1 luglio 1908, App. Venezia 3 luglio 1908, App. Genova 28 luglio 1908, App. Milano
25 maggio 1908, App. Genova 24 aprile 1908, App. Torino 22'
giugno 1908, Cass. Torino 26 agosto 1908, App.. Lucca 18 feb
braio 1908, App. Genova 9 luglio e 21 novembre 1908 (Foro it.,
Bep. 1908, voce Borsa, nn. 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 34, 37, 40 a 43, 51) ; Cass. Torino 8 giugno 1909 (Giurispr. di Torino, -
1909, 1058); Trib. Milano 9 gennaio 1909 {Temi lombarda, 1909,. 80); — in senso contrario: App. Genova 13 dicembre 1907 (ibid.r n. 28);
— sulla massima che la nullità dei detti contratti non sti
pulati su foglietti bollati si estende anche ai rapporti fra com
mittente e commissionario, le già ricordate sentenze: App. Mi lano 7 ottobre 1908, Trib. Sarzana 28 maggio 1908, Cass. To rino 22 aprile 1908, App. Milano 25 maggio 1908, App. Torino '22 giugno 1908, Cass. Torino 26 agosto 1908, App. Lucca 18 feb
braio 1908, App. Genova 9 luglio 1908 ; Cass. Torino 8 giugno
1909, e inoltre la stessa Cass. Torino 17 marzo 1909 (Temi gen.,.„
1909, 324) e 28 aprile 1909 (Giurispr. di Torino, 1909, 372); — bi
senso contrario : App. Torino 18 settembre 1907, App. Genov-a
13 dicembre 1907, 24 aprile, 7 gennaio e 26 maggio 1908 (Foro it.,
Rep. 1908, voce Borsa, nn. 28, 29, 38, 44 e 50) ; — infine sulla massima che anche le obbligazioni derivanti
da contratti differenziali non stipulati su foglietti bollati sono
inefficaci, le surricordate sentenze Trib. Sarzana 28 maggio
1908, Cass. Torino 8 giugno 1909" ; App. Genova 16 febbraio e
5 maggio 1909 (Temi yen., 1909, 154, 218); e inoltre App. Milano
24 novembre 1908 (Monti, trib., 1909, 372) e una più recente de
cisione della Corte d'appello di Genova 8 novembre 1909, che
pubbliachiamo più innanzi (col. 29) ; — in senso contrario App. Milano 17 settembre 1907 (Foro it., Rep. 1908, voce Borsa, n. 11) V. pure per qualche rapporto, App. Genova 2 febbraio 1909 (Temi,
gerì., 1909, 112).
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