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Udienza 21 febbraio 1906; Pres. Pagano P. P., Est. Cannas, P. M. Tofano (concl. conf.); Chioccio(Avv. Zuccari) c. Tamagno (Avv. Guarini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 31, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1906), pp. 347/348-349/350Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23111199 .
Accessed: 22/06/2014 14:44
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PARTE PRIMA 348
spese e i rischi del deposito, che convalidandosi l'offerta, resterebbero a suo carico (art. 1259, 1262) : la omissione, come ben disse la Corte di merito, potrà dar luogo a que stione di danni, ma non produce nullità.
Il ricorrente pur lamenta (secondo mezzo) che la Corte
di merito siasi preoccupata della tenuità degli accessori non
offerti di fronte alle 18,875 lire dovute ed offerte, e ri
corda che plus et minus non mutant speciem. La tenuità
e i provvedimenti qualche volta adottati dalla giurispru denza per impedire l'annullamento di rilevanti offerte
per lievi differenze dovute a errori scusabili, male a pro
posito sono invocati dalla Ditta, la quale nessun tempe ramento escogitò od offrì, che permetta di dire soddi
sfatto il debito degli interessi dal giorno della mora a
quello del deposito e le spese della citazione 2 gennaio, e nulla fu disposto pel pagamento di tali accessori; sic
ché la offerta, se convalidata, non potrebbe, come do
vrebbe, essere l'equipollente del pagamento e importare la estinzione dell'obbligazione, giusta gli art. 1246, 1250, cod. civile. (Omissis).
Per questi motivi, cassa, ecc.
so (37), alla stregua del principio contenuto nella disposizione dell'art. 1250, secondo cui "le spese del pagamento sono a carico del debitore „, accolto per giunta senza ombra di contrasto anche sotto l'impero di quelle legislazioni che non hanno una
disposizione corrispondente. (38) E non sarebbe valso ad eliminarlo certamente la disposi
zione dell'art. 370 cod. proc. civ., per la quale, come è noto, "la
parte soccombente è condannata nelle spese del giudizio „. L'offerta ed il deposito sono bensì preliminari del giudizio, ne sono il punto di partenza, ma non già stadi del giudizio di convalida dell'uno come dell'altra.
Nell'art. 1262 il legislatore sancì, in vista della nozione giuridica dell'offerta seguita da deposito, una deviazione dal
principio generale affermato nella disposizione dell'art. 1250. Nel suo silenzio, questa deviazione non avrebbe potuto legal mente presumersi.
Possiamo pertanto concludere che nella ragione della legge e nei precedenti di essa la massima, fatta fin qui obietto d'os servazione critica, viene giuridicamente ad infrangersi.
Aw, Nicola De Luca.
(87) Il Codice Albertino all'art. 1847, corrispondente al nostro 1259. contiene la traduzione quasi letterale del passo di Fabro, dicen do visi: « Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debi tore: esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento
(38) Vedi la concorde giurisprudenza austriaca citata dal von Schey, Das allg. biirg. Gesetzbuch f. d. Kaìs. Oesterreich, p. 684, n. 5; Gruchot, Die Lehrevon der Zahlung, p. 192 e seg.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza '21 febbraio 1906 ; Pres. Pagano P. P., Est. Can
nas, P. M. Tofano (conci, conf.) ; Chioccio (Avv. Zuccari) c. Tamagno (Avv. Guari ni).
Usciere — Indennità <11 trasferta ■— Computo delle
distanze — l'unto di partenza — Mede dell ufficio
(L. 21 dicembre 1902, sugli ufficiali giudiziari, tariffa, art. 267).
L'indennità di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari a norma della legge 21 decembre 1902 deve essere calco
lata a partire da un chilometro di distanza dalla sede
del loro ufficio, e non dalla città o dal paese in cui
questo si trova. (1)
(1) Le sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di
appello di Roma nella stessa causa, 27 febbraio e 16 maggio 1905, leggonsi nel volume precedente di questa Raccolta (I, col. 526 e 917). Yeggasi la nota alla prima di esse.
La Corte, ecc. — Il dissenso delle parti si concentra
sul n. 267 della tariffa civile, che nel testo 23 dicembre
1865 era così concepito : " Quando per gli atti del loro
ministero gli uscieri dei pretori dovranno trasferirsi fuori
del capoluogo di loro residenza a distanza maggiore di
un chilometro, sarà ad essi corrisposta una indennità, in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di ci
baria, per ogni chilometro di distanza, di lire 0,30 Colla legge sugli uscieri 21 dicembre 1902 alla dizione " fuori del capoluogo di loro residenza a distanza mag
giore di un chilometro „ furono sostituite le parole " al
di là di un chilometro dalla sede dell' ufficio a cui ap
partengono „. Ben ritennero i primi giudici che fu colla dicitura
mutato il contenuto, e che per la tariffa ora vigente lo
ufficio, cui è addetto l'ufficiale giudiziario, forma centro
per la misura del chilometro, oltre il quale è dovuta la
indennità di trasferta, mentre l'antica fissava punto di
partenza per tale misura il perimetro esterno del capo
luogo. Oltrepassato il chilometro, dovunque percorso, la
legge riconosce non potersi senza ingiustizia pretendere che l'ufficiale giudiziario debba proseguire a piedi nel
percorrere le maggiori distanze e che abbia ad attendere
per soddisfare al bisogno del cibo che, compiti gli atti
del proprio ministero, possa far ritorno alla casa propria ;
questo è il concetto racchiuso nella qualifica di " com
penso delle spese di viaggio, trasporto e cibaria „ data
dal n. 267 della tariffa all' indennità che concede.
Amplia il pensiero legislativo, portandolo a conse
guenze errate, il ricorrente quando, col primo mezzo di
annullamento, enuncia dovuta la trasferta solo per la ve
rificata cumulativa necessità di spese di trasporto e di
cibarie, che dice concepibile unicamente per chi, varcata
la cinta, va in campagna od in altro paese. Di verifi
cata necessità l'articolo non parla; presume una spesa
ragionevole, e la presunzione protegge col non consentire
controllo sulla effettività della spesa stessa : riconosce in
pari tempo implicitamente che non esclusivamente al
rimborso di spese realmente incontrate mira il diritto di
trasferta quando dispone (art. 8 della su citata legge 21
dicembre 1902) che l'ufficiale versi un quinto dell'inden
nità nella cassa comune.
La distinzione tra percorsi dentro e fuori cinta, più non risponde alla lettera del n. 267 della tariffa ora vi
gente ; è pur contraria allo spirito di innovazione che lo
informa. Già, imperante il testo 28 dicembre 1865, fa
cevasi questione se il capoluogo, da cui doveva calcolarsi
la distanza per gli uscieri di pretura nelle città divise
in più mandamenti, si limitasse al confine del manda
mento o si estendesse a tutta la città. Col nuovo testo
(come rilevasi dalla relazione accompagnante il progetto 9 dicembre 1896, ripresentato dal ministro Costa il 12
aprile 1897) si volle tra l'altro togliere ogni appiglio alla
ora accennata e ad altre questioni. Fissandosi per mi
surare il chilometro di raggio del circuito, al di là del
quale l'indennità compete, come punto di partenza la
sede dell' ufficio, restarono esenti il limite del Comune, il limite dell'abitato e gli altri punti di partenza origi nanti le vecchie questioni.
Non è quindi esatto che in argomento la legge sugli uscieri abbia lasciato sostanzialmente intatte le disposizio ni della tariffa del 1865 : innovò dall' un lato col parificare in rapporto all'ammontare della trasferta gli ufficiali
giudiziari delle preture, tribunali e Corti di appello fis
sando l'indennità chilometrica in lire 0,40 (allegato A,
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349 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 350
nil. 267, 273, 277) ; innovò dall' altro, come si disse, nella
determinazione del punto di partenza pel computo delle
distanze.
Infondato quindi è l'assunto dedotto col secondo mezzo
di annullamento, che la mutata dizione riproduca immu
tato il concetto, e che per sede dell' ufficio si deve inten
dere, non la piazza o la via in cui è sito, ma il Comune
in cui nella tabellata ripartizione delle circoscrizioni giu
diziarie fu fissato il capoluogo rispettivamente per le
preture, pei tribunali e per le Corti. Data la tesi del
ricorrente, senza scopo e inesplicabile rimarrebbe la so
stituzione di una od altra dizione ; il legislatore, ripro ducendo i vecchi concetti con parole nuove, non avrebbe
eliminato nessuna delle questioni antiche ; ne avrebbe
fatta sorgere una nuova, quella che ora si dibatte.
Sta invece che sede è il luogo, l'edificio, dove il pub
blico ufficiale ha il suo seggio, cioè 1' ufficio ; la città in cui questo è posto soltanto in senso vago e lato può dirsi
ufficio, non in senso proprio e specifico. In una città
possono aver sede più preture : sarebbe improprio e non
corretto dire sede di una delle preture gli altri manda
menti della stessa città sfuggenti alla competenza del
titolare di quella pretura. Non è logico dare significato indeterminato ed impro
prio alle parole prescelte dal legislatore, surrogandole ad
altre, per fissare, precisandolo, il proprio intento e per
eliminare questioni che la determinatezza farebbe rivi
vere. Tanto meno è logico ritenere che alla più spiccata delle questioni che si vollero eliminare (se nelle città
divise in più mandamenti il capoluogo da cui si calcola
la distanza si limiti al confine del mandamento o si
estenda alla intera città) dalla legge 21 dicembre 1902, mirante esplicitamente a rendere meno penose le condi
zioni degli ufficiali giudiziari, siasi voluto dare soluzione recisamente contraria ai loro interessi. Ben si compren dono le preoccupazioni derivanti dal riflesso dell'aggravio
alle parti, per la previsione che nelle città essendo esenti
solo gli atti occorrenti nel circuito attorno agli uffici giu
diziari del raggio di un chilometro, troppo elevata sarà
la cifra di quelli importanti il diritto di trasferta. Ma
oltre che a chi dovesse percorrerle a piedi le distanze
riescono pesanti sia fuori, sia dentro l'abitato ; oltre che
alle agevolezze di percorso (non gratuito però) proprie
della città fanno riscontro le maggiori esigenze della vita;
è certo che l'aggravio alle parti è la conseguenza inde
fettibile dei ritocchi alla tariffa civile proposti onde ren
dere maggiore la somma dei proventi degli uscieri, come
spiega la relazione Costa, la quale non omette di chiarire
la irrilevanza delle altre risorse, essendo risaputo che
della gran mole di atti in materia penale ben di rado e
in proporzioni minime si riesce a percepire i diritti.
È quindi indubitato che la previsione degli aggravi
inerenti ai ritocchi sotto qualsiasi forma non isfuggi al
legislatore, ma, data la necessità e l'urgenza di provve
dere alle condizioni economiche degli ufficiali giudiziari,
i ritocchi furono approvati.
L'urgenza ora accennata, che ad evitare indugi spinse
il Guardasigilli a pregare il Senato di non proporre emen
damenti, spiegherebbe imperfezioni di forma se mai ve
ne fossero nel complesso della legge modificata (facile
quando un concetto nuovo si innesta in una legge pree
sistente), se cioè si credesse riscontrarne nel capoverso
del n. 767 e nel n. 773 della tariffa, nel primo dei quali,
conservato il testo del 1865, si dichiara non dovuta in
dennità chilometrica pel ritorno in residenza ; nel secondo
si fissa l'indennità degli ufficiali giudiziari del tribunale
per la trasferta fuori della residenza come al n. 267.
Sia pure che residenza in senso giuridico si riferisca al
Comune; per l'art. 17 cod. civ. difatti non si ha cam
biamento di residenza se non si cambia Comune ; ma cosi
inteso il Comune di residenza abbraccia anche il terri
torio fuori l'abitato, ed in tal senso nessuno più consente
ad accettare la parola residenza conservata nelle ora ci
tate disposizioni. Resta così il significato di uso, pel
quale la residenza può riferirsi alla città, alla campagna, al palazzo, alla casa.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza '24 gennaio 1906; Pres. Pagano P. P., Est. La
Terza; Mayer (Avv. D'Angelo) c. Paolucci (Avv.
Mapei).
Servitù — fondo interclnso — Passaggio di tolleranza — Passaggio necessario — Diritto ad averlo (Cod.
civ., art. 593).
L'aver ùn passaggio a titolo di mera tolleranza sul fondo del vicino non priva il proprietario del fondo inter
cluso del diritto di ottenere il passaggio legale.
La Corte, ecc. — Osserva che, pur seguendo il Mayer nel concetto che la questione vera della causa sia quella di vedere se il Paolucei, il quale ha un passaggio, sia
pure anche di mera tolleranza, pel fondo Croce di per tinenza di Mayer, possa pretendere il passaggio legale nei suoi fondi, non potendosi sconoscere che tanto nel
caso ipotizzato nell'art. 593, quanto nell'altro previsto dall'art. 595 è mestieri che esista l'elemento della neces
sità ; cotesta questione non possa essere risoluta tanto
sfavorevolmente al suo assunto nel senso già ritenuto
dal Tribunale, che cioè il passaggio di mera tolleranza
non privi il proprietario del fondo intercluso del diritto
di conseguire quello <'he per legge gli spetta. E la ra
gione è oltremodo manifesta e ad un tempo intuitiva, dal
momento che il passaggio a titolo di semplice tolleranza
può cessare da un istante all'altro, a volontà di chi la
tolleranza presti, senza attribuire qualsiasi diritto a co
lui a cui favore lo si presta, senza produrre stabilità di
cose, che è pur necessario che avvenga.
Ma a sostenere la tesi contraria il Mayer invoca la
autorità del Dalloz, del Demolombe, del Laurent, che
la poggiano sulla mancanza del legittimo interesse e sul
dovere dei giudici di provvedere allo stato attuale. L'o
pinione però di cotesti scrittori non può essere condivisa
da questo Supremo Collegio, inquantochè il legittimo in
teresse, derivante appunto dalla ragione già accennata
di conseguire l'esercizio di una servitù che risponde ad
un diritto e che rimanga per volgere del tempo immu
tata e rispettata, esiste, ed esiste fin dal momento della
interclusione e permane sino all'altro della dichiarazione
ed esecuzione del diritto, ed il rimando dell'esercizio di
questo al tempo del contrasto si risolverebbe in una de
negata giustizia, non potendo il magistrato ritenere la
relativa domanda una domanda di jattanza ed affermare
l'immobile non intercluso per virtù di un passaggio del
tutto provvisorio, che nei sensi di legge la interclusione
non modifica, non toglie. Si aggiunge inoltre dal ricor
rente che mal fu definito il passaggio di tolleranza quando era ed è un passaggio a titolo di diritto, sia per le di
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