+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est....

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: truongkhanh
View: 217 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci, P. M. Sangiorgi (concl. conf.); Cambise (Avv. Di Maggio, Todaro) c. Barbagallo (Avv. Leto, Maltese) Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1888), pp. 417/418-419/420 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23098700 . Accessed: 28/06/2014 07:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 78.24.223.39 on Sat, 28 Jun 2014 07:21:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci, P. M. Sangiorgi (concl. conf.); Cambise (Avv. Di Maggio, Todaro) c. Barbagallo

Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci, P. M. Sangiorgi (concl. conf.); Cambise(Avv. Di Maggio, Todaro) c. Barbagallo (Avv. Leto, Maltese)Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1888), pp. 417/418-419/420Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23098700 .

Accessed: 28/06/2014 07:21

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 78.24.223.39 on Sat, 28 Jun 2014 07:21:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci, P. M. Sangiorgi (concl. conf.); Cambise (Avv. Di Maggio, Todaro) c. Barbagallo

417 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

innanzi praticato jure interclusionis; tale insomma

da far scomparire la interclusione.

Ed è nello esame di siffatte condizioni che la impu

gnata sentenza si presenta monca e infetta di quel vi

zio che col secondo mezzo del ricorso le si addebita. Ed

in vero il tribunale, dopo avere accertato che il nuo

vo fondo del Bruna Stefano trovasi in comunicazione

colla via pubblica mediante un viottolo, non si curò

di indagare, come vi era formalmente eccitato dal

Bruna Lorenzo nella sua comparsa conclusionale, se

quel viottolo fosse una proprietà esclusivamente an

nessa al nuovo fondo dello Stefano Bruna, o se sul

medesimo gli competesse almeno un diritto di compro

prietà, o se per contra sul viottolo stesso il Bruna

Stefano non avesse che un diritto di servitù per l'uso e l'utilità esclusivamente del nuovo fondo suo,

distinzione importantissima e indispensabile per poter

giungere alla conclusione del decidere se quel viot

tolo avesse in sè tutte le qualità che, secondo le pre messe osservazioni, tale lo dovessero far considerare

da escludere in modo certo ed inconcusso la necessità

dell'altro passaggio jure inle> clusionis, per lo addie

tro praticato; conclusione cui al certo non poteva le

galmente e razionalmente pervenire coll'avere sem

plicemente constatato, come fece, che il nuovo fondo

del Bruna Stefano ha comunicazione colla via pubblica mediante un viottolo che corre tra la proprietà del

Bruna Lorenzo ed una casa diroccata di cui è com

propriètario il Bruna Stefano, senza nemmeno accen

nare se, come della casa diroccata, lo stesso Bruna a

vesse anche almeno la comproprietà del viottolo.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci,

P. M. Sangiorgi (conci, conf.); Cambise (Avv. Di

Maggio, Todaro) c. Barbagallo (Avv. Leto, Maltese).

testamento olografo — Hata falsa» incerta* erro

nea — Interpretazione — Potere del giudice

(Coci. civ., art. 775, 804). Il testamento olografo senza data è nullo: tale nul

lità è per sè stante, indipendente cioè dalle varie

controversie che possono derivare dalla omis

sione della data.

È parimente nullo il testamento olografo qualora la data sia falsa, incerta o erronea. (1)

Se la data è erronea, può il giudice indurre la

vera dal testamento, o da altri atti,o fatti atti

nenti al medesimo, purché da questi emerga Vin

terpretazione autentica del testatore relativamente

alla data-, ma gli è vietato surrogarla per via

di argomentazioni non direttamente logiche, o

desunte da fatti probabili, od anche certi, ma non

in diretta relazione col testamento. (2)

La Corte, ecc. — Atteso sul primo mezzo del ricorso, che il testamento olografo deve essere, fra l'altro, da

tato di mano del testatore, e la data deve indicare il

giorno, il mese e. l'anno (art. 775 cod. civ.): questa formalità deve osservarsi sotto pena di nullità (art. 804.

Intanto, la Corte di appello di Catania ritenne, con

la sentenza impugnata, che la data del 21 gennaio 1880,

apposta dal Cambise al suo testamento olografo, non

era vera, per la semplice ragione che nello stesso te

ste mento egli accennò ad un atto posteriore a rogito

D'Angelo, del 17 novembre 1880.

Ma se quella data non era vera, l'olografo riusciva

senza data, e quindi nullo. La Corte di merito, che lo

disse valido, derivò una illazione contraria alla pre messa ed alla legge.

Nè osta che, nella specie, non si controvertisse sul

l'incapacità del testatore in qualche istante dalla sua

vita, nè sulla prevalenza fra diversi testamenti, da

rendere senza importanza, come ebbe ad affermare la

Corte di merito, la data del testamento. Perciocché

questo difetto d'importanza della data è respinto dalla

parola e dallo spirito della legge, non che dall'armonia

con tutt'altre disposizioni legislative.

La data è una delle forme del testamento olo

grafo (art. 775 cod. civ.). È imposta sotto pena di

nullità (art. 804). Costituisce, dunque, forma essen

ziale di ogni testamento olografo, senza limitazione

di sorta. Qualunque sia il contenuto dell'olografo, quali

che si fossero le sue attinenze, e le controversie, che

intorno ad esso possono accendersi, l'olografo, per la

parola della legge, è ognora nullo, se manca di data.

Ed è ben a ragione. Le impugnazioni di un testa

mento possono essere varie, sia per incapacità del te

statore o degli eredi o dei legatari, ovvero per pre

valenza di altro testamento posteriore, o per revoca,

o per falsità, o per violenza, o per suggestione e ca

ptazione, ovvero per ogni altro mezzo indefinito di

frode. Se spesso, come nei due casi cennati dalla Corte

di appello, la data è assolutamente indispensabile per

pronunziare sulla efficacia di un testamento, torna

sempre di gravissima importanza onde, nell'impugnarlo,

nel contendervi e nel decidervi, non si versi sull'in

determinato, e molto meno sull'ignoto, o sulla vacuità.

La legge, quindi, dovea imporre, ed impose, la data

a priori, sotto pena di nullità, per offrire preciso, e

sempre senza ambagi, il tempo alle diverse possibilità

di ogni impugnazione. Non potea imporla, non la im

pose, a posteriori nei casi contingenti, dove soltanto

ne occorra la necessità assoluta per concrete conte

stazioni sulle specialità di alcuno degli attacchi even

tuali.

Negli atti notarili, e generalmente in ogni atto pub'

blico, le diverse leggi vogliono ognora la data, e sem

pre sotto pena di nullità, a prescindere da qualunque

specialità di contestazione. Così pure la esige armoni

camente il codice civile pel testamento olografo.

(1-2) Giurisprudenza e dottrina concorde. Per la giurisprudenza Consulta i nostri Repertori alla voce Testamento; per la dottrina, fra gli altri, consulta: Fulci, Delle successioni, parte II, 108, § 53; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, IV, 144, n. 96; Franc betti, Del te stamento olografo (Annali, 1886-67, III, 125, § 13); Ricci, Diritto civile, III, 274, n. 214; e Galdi, Commentario del cod. civ., Vili, 749, n. 691, il quale riferisce anche lo stato della dottrina e giuri sprudenza francese su tale quistione,

This content downloaded from 78.24.223.39 on Sat, 28 Jun 2014 07:21:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci, P. M. Sangiorgi (concl. conf.); Cambise (Avv. Di Maggio, Todaro) c. Barbagallo

PARTE PRIMA

L'olografo senza data è nullo formalmente.

La nullità è primigenia; non mai subordinata all'ap

parizione di controversia di sorta in merito, alla cui

decisione sia necessaria la data.

Attesoché, ove la data fosse falsa, ci potrebbe es

sere un progetto di testamento, non la serietà d'un

testamento, non mai un testamento valido.

Ove la data fosse incerta, ci sarebbe difetto assoluto

di data, che lo annullerebbe irremediabilmente.

Però la data potrebbe essere erronea.

E tale la disse nella specie la Corte di merito.

Ma che perciò? La data erronea importa anch'essa

mancanza di data, e rende nullo l'olografo.

Se non che, nell'erroneità della data, non è vietato

al giudice di dichiarare la data vera, purché la data

vera emerga o dal contenuto dello stesso testamento,

ovvero da altri atti o fatti certi, che col testamento

avessero attinenza diretta e non equivoca.

Importa non confondere però l'opera propria del

testatore con l'opera del magistero giudiziario. La data,

dice la legge, deve essere scritta di mano del testa

tore. Se il fatto del testamento è un fatto del testa

tore, il momento, in cui egli lo scrive o lo compie, è

un momento scelto da lui. La data non può essere fat

tura del giudice, chè, d'altronde, sarebbe postuma. Il

rilievo della ragione logica dei fatti, e la estimazione

del loro legame razionale, competono al giudice. Ma

egli non può insinuarvi fatto veruno da lui immagi

nato, nè volgerlo dall'ordine delle possibilità nell'or

dine delle realità, come non può attingere ad atti o

fatti estranei, che non abbiano rapporto veruno col

testamento. Altrimenti, la data sarebbe anacrona crea

zione del giudice, non sincrona elezione del testatore.

Però, nell'erroneità della data, se il giudice logica mente induce la vera data dal contenuto del testamento,

o da altri atti o fatti certi attinenti al medesimo, non

fonda in realtà che sopra fatti, i quali propriamente

costituiscono interpretazione attribuita al proprio te

stamento dello stesso testatore. Ci ha in questo caso

l'autenticità della vera data: la vera data così riesce

scritta di mano del testatore; e il giudice, anziché sup

plirla, altro non fa che estrinsecarla.

Sicché risulta violata la legge, se la surroga della

data si determini in virtù di argomenti, o che non

sieno rettamente logici, ovvero che muovano da fatti

probabili, ma non certi, o certi, ma senza relazione

diretta col testamento.

La Corte di appello di Catania, chiarito nella specie l'errore nella data 21 gennaio 1880 apposta dal testa

tore, ritenne che il testamento non fu scritto dal

Can bise prima del 17 novembre 1880, giorno in cui

si stipulò l'atto ricordato nello stesso testamento, nè

dopo il 6 maggio 1885, giorno in cui Cambise cessò

di vivere.

Ora, in quale fu scritto dei giorni e dei mesi corsi

nello interstizio dal 17 novembre 1880 al 6 maggio 1885?

Nel 21 gennaio, rispose quella Corte, per la sem

plice ragione che Cambise segnò tale giorno e tal mese,

e non vi ha motivo che valga a sospettarli errati.

Ma in quale dei cinque mesi di gennaio, intervenuti

nei cinque anni dal 1881 al 1885?

Certamente nel gennaio del 188i, affermò la stessa

Corte.

E desunse questa certezza in virtù di due argomenti, e cioè:

1. perchè sì suole generalmente in principio di

anno, attesa la forza dell'abitudine, segnare erronea

mente nelle scritture l'anno precedente; e intanto Cam

bise, che appose al testamento l'erroneo anno 1880, in

tale errore incorse per cotesta abitudine, scrivendo il

testamento appunto in gennaio 1881;

2. perchè Cambise nel testamento descrisse le più

minute circostanze dell'atto 17 novembre 1880; e in

tanto non potea ricordarle, se non in tempo prossimo, cioè nel gennaio del 1881.

Ma il generale equivoco per abitudine, e speciale in

Cambise, di scrivere l'anno precedente in principio di

anno, e la poca memoria di lui da non ricordare negli

anni susseguenti al 1881 tutte le particolarità dell'atto

di novembre 1880, non sonò circostanze che emergano

dalla materialità del testamento, nè ex verbis scriptis

in testamento, e molto meno da altri atti o fatti certi.

Non sono che due mere possibilità immaginate dalla

Corte, e che essa travolse in due certezze concrete.

D'onde si determinò a fornire l'olografo della data 21

gennaio 1881, in assoluta assenza di ogni soccorso per

parte della mano e della mente del testatore. Cotesta

data così non è che originaria ed esclusiva costruzione

della denunziata sentenza.

Ciò importa che il testamento era ed è sfornito di

data: quindi nullo.

Ove fosse lecito di tramutare la probabilità di eventi

possibili in certezza di fatti esistenti, il precetto della

legge, che fulmina la nullità nel manco di data, in

correrebbe facilmente nel rischio di essere sempre eluso:

diverrebbe, men che inane consiglio, lettera morta.

La sentenza impugnata, che escluse la nullità del

testamento olografo in base a cotesta surrogazione di

data, negò realmente efficacia agli art. 775, 804 cod. civ.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Udienza 4 ottobre 1887; Pres. Barbieri P. P., Est. Buzzi;

Pereno (Avv. Calzoni) e. Comune di Cremona (Avv.

Moglie e Sacchi) e Calza ed altri (Avv. Ettori).

Sepoltura — Concessione del diritto — Sua natura

Trasmissibilità e alienabilità — Cessione — Ven

dita — Prova monumentale. «

A tenore del vigente regolamento sanitario, la con

cessione del diritto di sepoltura nel cimitero co

munale, fatta dal municipio al privalo, conferisce

a costui soltanto un diritto di uso o di godimento

del'.e celle edificate, non già un diritto di proprietà

delle medesime. (1)

(1-7) La questione decisa dalla Corte di Brescia è una di quelle, che per la loro importanza scientifica e pratica meritano serio studio.

Eppure poco e male ha la dottrina lavorato in questo campo, fatta

This content downloaded from 78.24.223.39 on Sat, 28 Jun 2014 07:21:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended