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Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci, P. M. Sangiorgi (concl. conf.); Cambise(Avv. Di Maggio, Todaro) c. Barbagallo (Avv. Leto, Maltese)Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1888), pp. 417/418-419/420Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23098700 .
Accessed: 28/06/2014 07:21
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417 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
innanzi praticato jure interclusionis; tale insomma
da far scomparire la interclusione.
Ed è nello esame di siffatte condizioni che la impu
gnata sentenza si presenta monca e infetta di quel vi
zio che col secondo mezzo del ricorso le si addebita. Ed
in vero il tribunale, dopo avere accertato che il nuo
vo fondo del Bruna Stefano trovasi in comunicazione
colla via pubblica mediante un viottolo, non si curò
di indagare, come vi era formalmente eccitato dal
Bruna Lorenzo nella sua comparsa conclusionale, se
quel viottolo fosse una proprietà esclusivamente an
nessa al nuovo fondo dello Stefano Bruna, o se sul
medesimo gli competesse almeno un diritto di compro
prietà, o se per contra sul viottolo stesso il Bruna
Stefano non avesse che un diritto di servitù per l'uso e l'utilità esclusivamente del nuovo fondo suo,
distinzione importantissima e indispensabile per poter
giungere alla conclusione del decidere se quel viot
tolo avesse in sè tutte le qualità che, secondo le pre messe osservazioni, tale lo dovessero far considerare
da escludere in modo certo ed inconcusso la necessità
dell'altro passaggio jure inle> clusionis, per lo addie
tro praticato; conclusione cui al certo non poteva le
galmente e razionalmente pervenire coll'avere sem
plicemente constatato, come fece, che il nuovo fondo
del Bruna Stefano ha comunicazione colla via pubblica mediante un viottolo che corre tra la proprietà del
Bruna Lorenzo ed una casa diroccata di cui è com
propriètario il Bruna Stefano, senza nemmeno accen
nare se, come della casa diroccata, lo stesso Bruna a
vesse anche almeno la comproprietà del viottolo.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO. Udienza 21 luglio 1887; Pres. Ciampa P. P., Est. Fulci,
P. M. Sangiorgi (conci, conf.); Cambise (Avv. Di
Maggio, Todaro) c. Barbagallo (Avv. Leto, Maltese).
testamento olografo — Hata falsa» incerta* erro
nea — Interpretazione — Potere del giudice
(Coci. civ., art. 775, 804). Il testamento olografo senza data è nullo: tale nul
lità è per sè stante, indipendente cioè dalle varie
controversie che possono derivare dalla omis
sione della data.
È parimente nullo il testamento olografo qualora la data sia falsa, incerta o erronea. (1)
Se la data è erronea, può il giudice indurre la
vera dal testamento, o da altri atti,o fatti atti
nenti al medesimo, purché da questi emerga Vin
terpretazione autentica del testatore relativamente
alla data-, ma gli è vietato surrogarla per via
di argomentazioni non direttamente logiche, o
desunte da fatti probabili, od anche certi, ma non
in diretta relazione col testamento. (2)
La Corte, ecc. — Atteso sul primo mezzo del ricorso, che il testamento olografo deve essere, fra l'altro, da
tato di mano del testatore, e la data deve indicare il
giorno, il mese e. l'anno (art. 775 cod. civ.): questa formalità deve osservarsi sotto pena di nullità (art. 804.
Intanto, la Corte di appello di Catania ritenne, con
la sentenza impugnata, che la data del 21 gennaio 1880,
apposta dal Cambise al suo testamento olografo, non
era vera, per la semplice ragione che nello stesso te
ste mento egli accennò ad un atto posteriore a rogito
D'Angelo, del 17 novembre 1880.
Ma se quella data non era vera, l'olografo riusciva
senza data, e quindi nullo. La Corte di merito, che lo
disse valido, derivò una illazione contraria alla pre messa ed alla legge.
Nè osta che, nella specie, non si controvertisse sul
l'incapacità del testatore in qualche istante dalla sua
vita, nè sulla prevalenza fra diversi testamenti, da
rendere senza importanza, come ebbe ad affermare la
Corte di merito, la data del testamento. Perciocché
questo difetto d'importanza della data è respinto dalla
parola e dallo spirito della legge, non che dall'armonia
con tutt'altre disposizioni legislative.
La data è una delle forme del testamento olo
grafo (art. 775 cod. civ.). È imposta sotto pena di
nullità (art. 804). Costituisce, dunque, forma essen
ziale di ogni testamento olografo, senza limitazione
di sorta. Qualunque sia il contenuto dell'olografo, quali
che si fossero le sue attinenze, e le controversie, che
intorno ad esso possono accendersi, l'olografo, per la
parola della legge, è ognora nullo, se manca di data.
Ed è ben a ragione. Le impugnazioni di un testa
mento possono essere varie, sia per incapacità del te
statore o degli eredi o dei legatari, ovvero per pre
valenza di altro testamento posteriore, o per revoca,
o per falsità, o per violenza, o per suggestione e ca
ptazione, ovvero per ogni altro mezzo indefinito di
frode. Se spesso, come nei due casi cennati dalla Corte
di appello, la data è assolutamente indispensabile per
pronunziare sulla efficacia di un testamento, torna
sempre di gravissima importanza onde, nell'impugnarlo,
nel contendervi e nel decidervi, non si versi sull'in
determinato, e molto meno sull'ignoto, o sulla vacuità.
La legge, quindi, dovea imporre, ed impose, la data
a priori, sotto pena di nullità, per offrire preciso, e
sempre senza ambagi, il tempo alle diverse possibilità
di ogni impugnazione. Non potea imporla, non la im
pose, a posteriori nei casi contingenti, dove soltanto
ne occorra la necessità assoluta per concrete conte
stazioni sulle specialità di alcuno degli attacchi even
tuali.
Negli atti notarili, e generalmente in ogni atto pub'
blico, le diverse leggi vogliono ognora la data, e sem
pre sotto pena di nullità, a prescindere da qualunque
specialità di contestazione. Così pure la esige armoni
camente il codice civile pel testamento olografo.
(1-2) Giurisprudenza e dottrina concorde. Per la giurisprudenza Consulta i nostri Repertori alla voce Testamento; per la dottrina, fra gli altri, consulta: Fulci, Delle successioni, parte II, 108, § 53; Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, IV, 144, n. 96; Franc betti, Del te stamento olografo (Annali, 1886-67, III, 125, § 13); Ricci, Diritto civile, III, 274, n. 214; e Galdi, Commentario del cod. civ., Vili, 749, n. 691, il quale riferisce anche lo stato della dottrina e giuri sprudenza francese su tale quistione,
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PARTE PRIMA
L'olografo senza data è nullo formalmente.
La nullità è primigenia; non mai subordinata all'ap
parizione di controversia di sorta in merito, alla cui
decisione sia necessaria la data.
Attesoché, ove la data fosse falsa, ci potrebbe es
sere un progetto di testamento, non la serietà d'un
testamento, non mai un testamento valido.
Ove la data fosse incerta, ci sarebbe difetto assoluto
di data, che lo annullerebbe irremediabilmente.
Però la data potrebbe essere erronea.
E tale la disse nella specie la Corte di merito.
Ma che perciò? La data erronea importa anch'essa
mancanza di data, e rende nullo l'olografo.
Se non che, nell'erroneità della data, non è vietato
al giudice di dichiarare la data vera, purché la data
vera emerga o dal contenuto dello stesso testamento,
ovvero da altri atti o fatti certi, che col testamento
avessero attinenza diretta e non equivoca.
Importa non confondere però l'opera propria del
testatore con l'opera del magistero giudiziario. La data,
dice la legge, deve essere scritta di mano del testa
tore. Se il fatto del testamento è un fatto del testa
tore, il momento, in cui egli lo scrive o lo compie, è
un momento scelto da lui. La data non può essere fat
tura del giudice, chè, d'altronde, sarebbe postuma. Il
rilievo della ragione logica dei fatti, e la estimazione
del loro legame razionale, competono al giudice. Ma
egli non può insinuarvi fatto veruno da lui immagi
nato, nè volgerlo dall'ordine delle possibilità nell'or
dine delle realità, come non può attingere ad atti o
fatti estranei, che non abbiano rapporto veruno col
testamento. Altrimenti, la data sarebbe anacrona crea
zione del giudice, non sincrona elezione del testatore.
Però, nell'erroneità della data, se il giudice logica mente induce la vera data dal contenuto del testamento,
o da altri atti o fatti certi attinenti al medesimo, non
fonda in realtà che sopra fatti, i quali propriamente
costituiscono interpretazione attribuita al proprio te
stamento dello stesso testatore. Ci ha in questo caso
l'autenticità della vera data: la vera data così riesce
scritta di mano del testatore; e il giudice, anziché sup
plirla, altro non fa che estrinsecarla.
Sicché risulta violata la legge, se la surroga della
data si determini in virtù di argomenti, o che non
sieno rettamente logici, ovvero che muovano da fatti
probabili, ma non certi, o certi, ma senza relazione
diretta col testamento.
La Corte di appello di Catania, chiarito nella specie l'errore nella data 21 gennaio 1880 apposta dal testa
tore, ritenne che il testamento non fu scritto dal
Can bise prima del 17 novembre 1880, giorno in cui
si stipulò l'atto ricordato nello stesso testamento, nè
dopo il 6 maggio 1885, giorno in cui Cambise cessò
di vivere.
Ora, in quale fu scritto dei giorni e dei mesi corsi
nello interstizio dal 17 novembre 1880 al 6 maggio 1885?
Nel 21 gennaio, rispose quella Corte, per la sem
plice ragione che Cambise segnò tale giorno e tal mese,
e non vi ha motivo che valga a sospettarli errati.
Ma in quale dei cinque mesi di gennaio, intervenuti
nei cinque anni dal 1881 al 1885?
Certamente nel gennaio del 188i, affermò la stessa
Corte.
E desunse questa certezza in virtù di due argomenti, e cioè:
1. perchè sì suole generalmente in principio di
anno, attesa la forza dell'abitudine, segnare erronea
mente nelle scritture l'anno precedente; e intanto Cam
bise, che appose al testamento l'erroneo anno 1880, in
tale errore incorse per cotesta abitudine, scrivendo il
testamento appunto in gennaio 1881;
2. perchè Cambise nel testamento descrisse le più
minute circostanze dell'atto 17 novembre 1880; e in
tanto non potea ricordarle, se non in tempo prossimo, cioè nel gennaio del 1881.
Ma il generale equivoco per abitudine, e speciale in
Cambise, di scrivere l'anno precedente in principio di
anno, e la poca memoria di lui da non ricordare negli
anni susseguenti al 1881 tutte le particolarità dell'atto
di novembre 1880, non sonò circostanze che emergano
dalla materialità del testamento, nè ex verbis scriptis
in testamento, e molto meno da altri atti o fatti certi.
Non sono che due mere possibilità immaginate dalla
Corte, e che essa travolse in due certezze concrete.
D'onde si determinò a fornire l'olografo della data 21
gennaio 1881, in assoluta assenza di ogni soccorso per
parte della mano e della mente del testatore. Cotesta
data così non è che originaria ed esclusiva costruzione
della denunziata sentenza.
Ciò importa che il testamento era ed è sfornito di
data: quindi nullo.
Ove fosse lecito di tramutare la probabilità di eventi
possibili in certezza di fatti esistenti, il precetto della
legge, che fulmina la nullità nel manco di data, in
correrebbe facilmente nel rischio di essere sempre eluso:
diverrebbe, men che inane consiglio, lettera morta.
La sentenza impugnata, che escluse la nullità del
testamento olografo in base a cotesta surrogazione di
data, negò realmente efficacia agli art. 775, 804 cod. civ.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.
Udienza 4 ottobre 1887; Pres. Barbieri P. P., Est. Buzzi;
Pereno (Avv. Calzoni) e. Comune di Cremona (Avv.
Moglie e Sacchi) e Calza ed altri (Avv. Ettori).
Sepoltura — Concessione del diritto — Sua natura
Trasmissibilità e alienabilità — Cessione — Ven
dita — Prova monumentale. «
A tenore del vigente regolamento sanitario, la con
cessione del diritto di sepoltura nel cimitero co
munale, fatta dal municipio al privalo, conferisce
a costui soltanto un diritto di uso o di godimento
del'.e celle edificate, non già un diritto di proprietà
delle medesime. (1)
(1-7) La questione decisa dalla Corte di Brescia è una di quelle, che per la loro importanza scientifica e pratica meritano serio studio.
Eppure poco e male ha la dottrina lavorato in questo campo, fatta
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