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Udienza 23 dicembre 1876, Pres. Metaxà P., Est. Volpi-Manni —Costa Adele (Avv. Oliva) c.Tomba (Avv. Ballanti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 103/104-105/106Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084108 .
Accessed: 18/06/2014 12:49
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103 PARTE PRIMA 104
menti essere celebrato che innanzi all'uffiziale dello stato civile, cosi nella Chiesa, che pure 6 lasciata libera
nell'esercizio delle sue funzioni religiose, vi b un ma
trimonio ecclesiastico; e che le parole nozze o matri
monio nel loro significato ampio e volgare comprendono cosi l'uno come l'altro. Ma <5 regola d'interpretazione
stabilita nell'art. 3 delle disposizioni generali, che nel
l'applicare la legge si deve tener conto non pure del si
gnificato delle parole secondo la loro connessione, ma
anche della intenzione del legislatore. Pero 6 mestieri
indagare se esso adoperando quelle parole abbia avuto
intenzione di accennare all'uno ed all'altro matrimonio, o solamente al civile. Ed a questo ridotta l'indagine, b
agevole vedere come il legislatore non abbia potuto avere intenzione di parlare del matrimonio ecclesia
stico. Impcrocche, se egli ha sancito che il matrimonio
debba essere celebrato innanzi all'uffiziale dello stato
civile, con le norme stabilite negli articoli 93 e seguenti, ed in conseguenza il matrimonio ecclesiastico sia civil
mente inesistente, sarebbe cosa incivile ed assurda il
supporre che il medesimo nelle disposizioni della legge che regolano gli effetti civili o le conseguenze giuri diche del matrimonio, abbia avuto intenzione di parlare del matrimonio ecclesiastico, che esso certamente non
vieta, perchfe il potere civile non puo invadere la sfera
dell'ordino religioso, ma che pur tuttavia non riconosce
e tiene per inesistente nell'ordine civile. Siffatta sup posizione porrebbe il legislatore in contraddizione con
se medesimo, farebbe partorir conseguenze giuridiche ad un fatto che civilmente non esiste, e ricondurrebbe
le cose ad un sistema che il progresso ha condannato, e
che il legislatore, per non venir meno alle esigenze della
civiltk, dopo lunga discussione, e superati infiniti osta
coli, ha voluto definitivamente abbandonare. E se que
ste assurde conseguenze non 6 lecito ammettere, 5 forza
conchiudere che quando la legge ha disposto che cessi
l'usufrutto quando il genitore passa a seconde nozze, e
che la madre, la quale vuol passare ad un nuovo matri
monio, debba prima far convocare un consiglio di fa
miglia per deliberare se l'amministrazione dei beni debba esserle conservata, e cio non facendo perda di
dritto 1'amministrazione; ha dovuto parlare di nozze
civili, di matrimonio civile, per essere questo il lin
guaggio proprio della legge nel rapporto col principio da essa stabilito, solo che deve osservarsi nell'applica zione degli art. 232, 237 e 238 quando, come nel caso
concreto, trattisi di un matrimonio che non & quello ri
conosciuto e sancito dal Codice vigente, e percio inca
pace di produrre effetti civili. Se cosi e, i giudici del
merito, i quali non attesero alia domanda di decadenza
di diritto dall'amministrazione proposta contro la Fa
randa Foti, fondata sul motivo di aver ella contratto
un matrimonio ecclesiastico senza prima far convocare
il consiglio di famiglia, si uniformarono perfettamente
alia legge, e pero la sentenza impugnata, lungi di me
ritar censura, incontra il plauso del supremo collegio. Per tali motivi, rigetta, ecc.
CORTE D'APPELLO DI ROMA. Udienza 23 dicembrel876, Pres. Metaxa P., Est. Vol
pi-Manni — Costa Adele (Aw. Oliva) c. Tomba (Aw.
Ballanti).
Creditore ipotecario —Surrogazione —Graduazione— Prezzo — Accollazione — Passivity — Credito dotale — Autorizzazione del trilmiiale. (Cod. civ., art. 1271,
1405, 1406 e 2011).
II benefieio accordato dalla legge al creditore ipotecario perdente, di essere surrogato nella esuberante ipoteca, che il creditore anteriore soddisfatto aveva sopra altri
fondi per lo stesso credito, non pub sperimentarsi che
quando abbia luogo la graduazione dei creditori ipo tecari sul prezzo del fondo in cui trovasi iscritta I'ipo teea del creditore perdente (1).
L'accollazione fatta dalVacquirente in conto di prezzo delle passiviUi iscritte nel fondo alienato, non libera Valienante dalle obbligazioni personali, eccetto che i
creditori, consentendo alia accollazione, dichiarino di
voler liberato il debitore originario (2). Ma tale volonta non pud avere efficacia quando sia sem
plicemente tacita o congetturale, giacche deve essere espressamente dichiarata.
Trattandosi di credito dotale la dichiarazione delta donna, benchc espressa, non ha efficacia se manca
Vautorizzazione del tribunate.
La Corte ecc. — Considerato in diritto che il benefi cio della surrogazione sancito dal Codice civile coll'arti
colo 2011, cosi concepito :
« II creditore avente ipoteca sopra uno o piu immo
« bili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo « dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la
« cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende sur
« rogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore sod
« disfatto, e pud fare eseguire la relativa annotazione, »
non puo essere, dal creditore ipotecario perdente, invo
cata che all'occasione del giudizio di graduatoria pro mosso a forma di legge.
Imperocche solamente colla liquidazione ipotecaria
che si ottiene mediante il giudizio di graduatoria, pos sono essere constatate le due condizioni, che la citata
(1-2) La specie sottoposto alia decisione della Corte di appello, per quanto ci consta, e nuova. La decisione della Corte pud far nascere il dubbio se vendutosi il fondo ipotecato ed il compratore si accolla il debito soddisfacendo il creditore prima iscritto, il creditore posteriore possa domandare il subingresso ai termini dell'art. 2011 del Cod. civile, senza attendere un giudizio di graduazione. E evidente che per am mettere il subingresso legale vi ha bisogno che sia liberato il fondo sul quale gravava l'ipoteca, ed in questo solo caso pud avere un si
gnificato giuridico la parola perdente dell'art. 2011. Per la qual cosa il terzo possessore non potra liberare il fondo acquistato dalle ipo teche che ai termini degli art. 2010 e seg. Ne il magistrate puo ara mettere il subingresso senza lo stato legale della soddisfazione del
primo creditore e che il prezzo della vendita sia stato in un modo
legale deciso tra i creditori anteriori. Ved.Relazione Pisanelli, III, 89 e seg.; Cass. Torino, 27 luglio
1866 (Giuris., Ill, 337 e nota n. 1); Corte di cassazione Torino, 27
giugno 1872 {Id., IX, 521); App. Casale, 8 ottobre 1868 (Giurisp., VI,
40); App. Torino, 1° agosto 1870 (/#., VII, 615); Milano, 3 agosto 1869, Mambretti e Castiglione (Bettini, XXI, 2, 544); Corte d'appello di To
rino, 14 giugno 1861, Cappo e Tranquillo. {La Legge.)
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
disposizione di legge esige, vale a dire eke il prezzo del fondo ipotecato sia rimasto assorbito dalla dimissione
dei creditor! ipotecari anteriori, e clie percio il creditore
d'inferior grado abbia perduta la garanzia ipotecaria clie in esso aveva.
All'infuori della legale graduatoria pu& ben il pro
prietario del fondo ipotecato erogare tutto il presunto giusto prezzo del medesimo, nella dimissione dei credi
tori ipotecari poziori (quanti ce ne entrino), od il terzo
acquirente tutto il prezzo convenzionale dell'acquisto:
ma non potranno con cio ottenere la liberazione del
fondo dalle ipoteche del creditore rimasto per avven
tura insoluto. Anzi di piti, questo viene dalla legge in vestito del diritto di domandare al terzo acquirente il
pagamento del suo credito, o la dimissione del fondo
appurato in forza della sua conservata iscrizione ipote
caria (articoli 205B e 2054, ecc.). Considerato pertanto clie avendo il Tomba doman
data la surrogazione disposta nell'articolo 2011 del Co
dice civile senza clie si trovasse nella situazione di cre
ditore ipotecario perdente, non si verified in lui la con
dizione sostanzialmente voluta dalla legge per il detto
beneficio. E cib posto non era necessario ricercare se avesse
avuto luogo l'altra condizione parimenti riehiesta, vale
a dire se avesse avuto luogo la vera ed effettiva solu
zione dei crediti dotati alle venditrici ipotecarie ante riori Adele Costa e Virginia Castellani.
Considerato nulla di meno cbe l'accollazione dei due
debiti dotali fatta per patto dal compratore, non pot6 avere il valore, e produrre le conseguenze giuridiche del
pagamento, sicchfe manco affatto anche l'estremo della
dimissione del creditore anteriore, riehiesta per il bene ficio della surrogazione.
Ed invero l'accollazione non rappresenta altro cbe la
delegazione fatta dal debitore originario di un altro de
bitore cbe assume sopra di sb il carico di pagare il cre
ditore. Ond'6 che per se stessa non importa pagamento,
n6 scioglie veruna obbligazione. Allora solo l'accolla
zione, o delegazione pro solutione est, quando vi sia in
tervenutal'espressa dicbiarazione del creditore di volere
liberato il debitore originario (art. 1271 Codice civile);
giaceho allora accade la novazione, che e uno dei modi
di estinguere le obbligazioni (art. 1226 Codice civile). Quindi se nella specie in cui versiamo tale nova
zione fosse avvenuta, certamente in forza di essa gli
antichi debitori delle doti di Adele Costa e Virginia Castellani, cio6 i loro respettivi mariti, sarebbero stati
liberati, e sarebbero anche, collo sciogliersi delle loro ob
bligazioni, rimaste estinte le iscrizioni ipotecarie; giac ch6 queste per effetto della novazione, non si trasferi
scono sui beni del nuovo debitore (art. 1275 Cod. civile).
Ma la novazione non ebbe affatto luogo nella accolla
zione di cui trattasi; imperciocche le creditrici ipote carie Adele Costa e Virginia Castellani, sebbene inter
vennero nella stipulazione del contratto di compra e
vendita e consentirono alia delegazione dello Sbandi a
pagare le loro doti, non fecero alcuna dichiarazione di
avere per liberati i loro mariti.
No si puo dire clie coll'avere accordata alio Sbandi una dilazione di sei anni a fare il pagamento, e stipu lata a di lui carico la deeorrenza dei frutti, mostrarono
di volere esso solamente per lorodebitore; imperciocch& la volontk di liberare l'originario debitore, giusta il ci tato articolo 271, non puo essere tacitao congetturata, ma deve essere espressamente dichiarata.
Considerato infine clie pure ammessa, per ipotesi, la
novazione neH'accollazioiie, dei debiti dotali di cui si
tratta, non ne sarebbe mai potuta risultare la libera
zione dei fratelli Nardueci debitori originari, n& la
estinzione delle relative ipoteehe, inquantoeh6 sarebbe
mancato, per la legalita di siffatta novazione, caduta
sopra crediti dotali, il decreto del Tribunale, richiesto dalla legge (art. 145 Codice civile).
Considerato che sebbene per le esposte ragioni non sia
il caso di ammettere a favore del Tomba il richiesto be
neficio della surrogazione contemplata nell'articolo2011
del Codice civile, 6 pero giusto di fare salvo al mede
simo il diritto d'invocarlo in una eventuale graduatoria che venisse istruita a forma di legge.
Per questi motivi la Corte fa diritto all'appello.
CORTE DI APPBLLO DI BRESCIA. Udienza del 6 ottobrel876, Pres. Bettoni, Est. Bar
bieri — Marchesi e Alberti (aw. Mabtinelli), c. il
Comune di Milano (aw. Riguini) e minorenni Ghiotti
(aw. Marzorati).
Vciulita di stabili — Espropriazione per pubblica uti lity — Risolvibilita contrattuale — Perenzione —
€aso fortuito — Indennizzo — Locazione (C. C. it., art.
438, 1578 — C. C. austr., art. 362,365, 368).
La vendita di stabili colpiti da un'espropriazione in causa di pubblica utilita ordinata con decreto reale, e
fatta alVespropriante, b vendita necessaria non gia volontaria.
La espropriazione per pubblica utilita opera per se e
necessariamente, e qitindi la conccssione contrattuale
di una proprieta di cui e stata decretata la espropria
zione, porta con se la virtuale e tacita condizione della
sua risolvibilitci in caso della espropriazione mede sima.
La espropriazione nei suoi effetti in relazione alia cosa
espropriata viene equiparata alia perdita della cosa
locata per caso fortuito (1). II conduttore lia dritto alVindennizzo dei danni deriva
tigli dalla espropriazione rispetto al locatore, non gia rispetto alVespropriante (2).
II locatore non pub piu essere obbligato a tale inden
nizzo, se non in quanto egli venisse ad arricchirsi a danno del conduttore (3).
La Corte, ecc. — Omissis. — L'espropriazione for
zata per causa di pubblica utility ai termini del Codice
civile austriaco, era regolata dalla legge sulle opere
(1-3) Non isfuggira ad alcuno la importanza di questa sentenza
pronunziata in sede di rinvio in difformita di una decision© della
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