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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 23 dicembre 1876, Pres. Metaxà P., Est....

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 23 dicembre 1876, Pres. Metaxà P., Est. Volpi-Manni —Costa Adele (Avv. Oliva) c. Tomba (Avv. Ballanti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1877), pp. 103/104-105/106 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084108 . Accessed: 18/06/2014 12:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Wed, 18 Jun 2014 12:49:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 23 dicembre 1876, Pres. Metaxà P., Est. Volpi-Manni —Costa Adele (Avv. Oliva) c.Tomba (Avv. Ballanti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 103/104-105/106Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084108 .

Accessed: 18/06/2014 12:49

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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103 PARTE PRIMA 104

menti essere celebrato che innanzi all'uffiziale dello stato civile, cosi nella Chiesa, che pure 6 lasciata libera

nell'esercizio delle sue funzioni religiose, vi b un ma

trimonio ecclesiastico; e che le parole nozze o matri

monio nel loro significato ampio e volgare comprendono cosi l'uno come l'altro. Ma <5 regola d'interpretazione

stabilita nell'art. 3 delle disposizioni generali, che nel

l'applicare la legge si deve tener conto non pure del si

gnificato delle parole secondo la loro connessione, ma

anche della intenzione del legislatore. Pero 6 mestieri

indagare se esso adoperando quelle parole abbia avuto

intenzione di accennare all'uno ed all'altro matrimonio, o solamente al civile. Ed a questo ridotta l'indagine, b

agevole vedere come il legislatore non abbia potuto avere intenzione di parlare del matrimonio ecclesia

stico. Impcrocche, se egli ha sancito che il matrimonio

debba essere celebrato innanzi all'uffiziale dello stato

civile, con le norme stabilite negli articoli 93 e seguenti, ed in conseguenza il matrimonio ecclesiastico sia civil

mente inesistente, sarebbe cosa incivile ed assurda il

supporre che il medesimo nelle disposizioni della legge che regolano gli effetti civili o le conseguenze giuri diche del matrimonio, abbia avuto intenzione di parlare del matrimonio ecclesiastico, che esso certamente non

vieta, perchfe il potere civile non puo invadere la sfera

dell'ordino religioso, ma che pur tuttavia non riconosce

e tiene per inesistente nell'ordine civile. Siffatta sup posizione porrebbe il legislatore in contraddizione con

se medesimo, farebbe partorir conseguenze giuridiche ad un fatto che civilmente non esiste, e ricondurrebbe

le cose ad un sistema che il progresso ha condannato, e

che il legislatore, per non venir meno alle esigenze della

civiltk, dopo lunga discussione, e superati infiniti osta

coli, ha voluto definitivamente abbandonare. E se que

ste assurde conseguenze non 6 lecito ammettere, 5 forza

conchiudere che quando la legge ha disposto che cessi

l'usufrutto quando il genitore passa a seconde nozze, e

che la madre, la quale vuol passare ad un nuovo matri

monio, debba prima far convocare un consiglio di fa

miglia per deliberare se l'amministrazione dei beni debba esserle conservata, e cio non facendo perda di

dritto 1'amministrazione; ha dovuto parlare di nozze

civili, di matrimonio civile, per essere questo il lin

guaggio proprio della legge nel rapporto col principio da essa stabilito, solo che deve osservarsi nell'applica zione degli art. 232, 237 e 238 quando, come nel caso

concreto, trattisi di un matrimonio che non & quello ri

conosciuto e sancito dal Codice vigente, e percio inca

pace di produrre effetti civili. Se cosi e, i giudici del

merito, i quali non attesero alia domanda di decadenza

di diritto dall'amministrazione proposta contro la Fa

randa Foti, fondata sul motivo di aver ella contratto

un matrimonio ecclesiastico senza prima far convocare

il consiglio di famiglia, si uniformarono perfettamente

alia legge, e pero la sentenza impugnata, lungi di me

ritar censura, incontra il plauso del supremo collegio. Per tali motivi, rigetta, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ROMA. Udienza 23 dicembrel876, Pres. Metaxa P., Est. Vol

pi-Manni — Costa Adele (Aw. Oliva) c. Tomba (Aw.

Ballanti).

Creditore ipotecario —Surrogazione —Graduazione— Prezzo — Accollazione — Passivity — Credito dotale — Autorizzazione del trilmiiale. (Cod. civ., art. 1271,

1405, 1406 e 2011).

II benefieio accordato dalla legge al creditore ipotecario perdente, di essere surrogato nella esuberante ipoteca, che il creditore anteriore soddisfatto aveva sopra altri

fondi per lo stesso credito, non pub sperimentarsi che

quando abbia luogo la graduazione dei creditori ipo tecari sul prezzo del fondo in cui trovasi iscritta I'ipo teea del creditore perdente (1).

L'accollazione fatta dalVacquirente in conto di prezzo delle passiviUi iscritte nel fondo alienato, non libera Valienante dalle obbligazioni personali, eccetto che i

creditori, consentendo alia accollazione, dichiarino di

voler liberato il debitore originario (2). Ma tale volonta non pud avere efficacia quando sia sem

plicemente tacita o congetturale, giacche deve essere espressamente dichiarata.

Trattandosi di credito dotale la dichiarazione delta donna, benchc espressa, non ha efficacia se manca

Vautorizzazione del tribunate.

La Corte ecc. — Considerato in diritto che il benefi cio della surrogazione sancito dal Codice civile coll'arti

colo 2011, cosi concepito :

« II creditore avente ipoteca sopra uno o piu immo

« bili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo « dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la

« cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende sur

« rogato nell'ipoteca che apparteneva al creditore sod

« disfatto, e pud fare eseguire la relativa annotazione, »

non puo essere, dal creditore ipotecario perdente, invo

cata che all'occasione del giudizio di graduatoria pro mosso a forma di legge.

Imperocche solamente colla liquidazione ipotecaria

che si ottiene mediante il giudizio di graduatoria, pos sono essere constatate le due condizioni, che la citata

(1-2) La specie sottoposto alia decisione della Corte di appello, per quanto ci consta, e nuova. La decisione della Corte pud far nascere il dubbio se vendutosi il fondo ipotecato ed il compratore si accolla il debito soddisfacendo il creditore prima iscritto, il creditore posteriore possa domandare il subingresso ai termini dell'art. 2011 del Cod. civile, senza attendere un giudizio di graduazione. E evidente che per am mettere il subingresso legale vi ha bisogno che sia liberato il fondo sul quale gravava l'ipoteca, ed in questo solo caso pud avere un si

gnificato giuridico la parola perdente dell'art. 2011. Per la qual cosa il terzo possessore non potra liberare il fondo acquistato dalle ipo teche che ai termini degli art. 2010 e seg. Ne il magistrate puo ara mettere il subingresso senza lo stato legale della soddisfazione del

primo creditore e che il prezzo della vendita sia stato in un modo

legale deciso tra i creditori anteriori. Ved.Relazione Pisanelli, III, 89 e seg.; Cass. Torino, 27 luglio

1866 (Giuris., Ill, 337 e nota n. 1); Corte di cassazione Torino, 27

giugno 1872 {Id., IX, 521); App. Casale, 8 ottobre 1868 (Giurisp., VI,

40); App. Torino, 1° agosto 1870 (/#., VII, 615); Milano, 3 agosto 1869, Mambretti e Castiglione (Bettini, XXI, 2, 544); Corte d'appello di To

rino, 14 giugno 1861, Cappo e Tranquillo. {La Legge.)

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

disposizione di legge esige, vale a dire eke il prezzo del fondo ipotecato sia rimasto assorbito dalla dimissione

dei creditor! ipotecari anteriori, e clie percio il creditore

d'inferior grado abbia perduta la garanzia ipotecaria clie in esso aveva.

All'infuori della legale graduatoria pu& ben il pro

prietario del fondo ipotecato erogare tutto il presunto giusto prezzo del medesimo, nella dimissione dei credi

tori ipotecari poziori (quanti ce ne entrino), od il terzo

acquirente tutto il prezzo convenzionale dell'acquisto:

ma non potranno con cio ottenere la liberazione del

fondo dalle ipoteche del creditore rimasto per avven

tura insoluto. Anzi di piti, questo viene dalla legge in vestito del diritto di domandare al terzo acquirente il

pagamento del suo credito, o la dimissione del fondo

appurato in forza della sua conservata iscrizione ipote

caria (articoli 205B e 2054, ecc.). Considerato pertanto clie avendo il Tomba doman

data la surrogazione disposta nell'articolo 2011 del Co

dice civile senza clie si trovasse nella situazione di cre

ditore ipotecario perdente, non si verified in lui la con

dizione sostanzialmente voluta dalla legge per il detto

beneficio. E cib posto non era necessario ricercare se avesse

avuto luogo l'altra condizione parimenti riehiesta, vale

a dire se avesse avuto luogo la vera ed effettiva solu

zione dei crediti dotati alle venditrici ipotecarie ante riori Adele Costa e Virginia Castellani.

Considerato nulla di meno cbe l'accollazione dei due

debiti dotali fatta per patto dal compratore, non pot6 avere il valore, e produrre le conseguenze giuridiche del

pagamento, sicchfe manco affatto anche l'estremo della

dimissione del creditore anteriore, riehiesta per il bene ficio della surrogazione.

Ed invero l'accollazione non rappresenta altro cbe la

delegazione fatta dal debitore originario di un altro de

bitore cbe assume sopra di sb il carico di pagare il cre

ditore. Ond'6 che per se stessa non importa pagamento,

n6 scioglie veruna obbligazione. Allora solo l'accolla

zione, o delegazione pro solutione est, quando vi sia in

tervenutal'espressa dicbiarazione del creditore di volere

liberato il debitore originario (art. 1271 Codice civile);

giaceho allora accade la novazione, che e uno dei modi

di estinguere le obbligazioni (art. 1226 Codice civile). Quindi se nella specie in cui versiamo tale nova

zione fosse avvenuta, certamente in forza di essa gli

antichi debitori delle doti di Adele Costa e Virginia Castellani, cio6 i loro respettivi mariti, sarebbero stati

liberati, e sarebbero anche, collo sciogliersi delle loro ob

bligazioni, rimaste estinte le iscrizioni ipotecarie; giac ch6 queste per effetto della novazione, non si trasferi

scono sui beni del nuovo debitore (art. 1275 Cod. civile).

Ma la novazione non ebbe affatto luogo nella accolla

zione di cui trattasi; imperciocche le creditrici ipote carie Adele Costa e Virginia Castellani, sebbene inter

vennero nella stipulazione del contratto di compra e

vendita e consentirono alia delegazione dello Sbandi a

pagare le loro doti, non fecero alcuna dichiarazione di

avere per liberati i loro mariti.

No si puo dire clie coll'avere accordata alio Sbandi una dilazione di sei anni a fare il pagamento, e stipu lata a di lui carico la deeorrenza dei frutti, mostrarono

di volere esso solamente per lorodebitore; imperciocch& la volontk di liberare l'originario debitore, giusta il ci tato articolo 271, non puo essere tacitao congetturata, ma deve essere espressamente dichiarata.

Considerato infine clie pure ammessa, per ipotesi, la

novazione neH'accollazioiie, dei debiti dotali di cui si

tratta, non ne sarebbe mai potuta risultare la libera

zione dei fratelli Nardueci debitori originari, n& la

estinzione delle relative ipoteehe, inquantoeh6 sarebbe

mancato, per la legalita di siffatta novazione, caduta

sopra crediti dotali, il decreto del Tribunale, richiesto dalla legge (art. 145 Codice civile).

Considerato che sebbene per le esposte ragioni non sia

il caso di ammettere a favore del Tomba il richiesto be

neficio della surrogazione contemplata nell'articolo2011

del Codice civile, 6 pero giusto di fare salvo al mede

simo il diritto d'invocarlo in una eventuale graduatoria che venisse istruita a forma di legge.

Per questi motivi la Corte fa diritto all'appello.

CORTE DI APPBLLO DI BRESCIA. Udienza del 6 ottobrel876, Pres. Bettoni, Est. Bar

bieri — Marchesi e Alberti (aw. Mabtinelli), c. il

Comune di Milano (aw. Riguini) e minorenni Ghiotti

(aw. Marzorati).

Vciulita di stabili — Espropriazione per pubblica uti lity — Risolvibilita contrattuale — Perenzione —

€aso fortuito — Indennizzo — Locazione (C. C. it., art.

438, 1578 — C. C. austr., art. 362,365, 368).

La vendita di stabili colpiti da un'espropriazione in causa di pubblica utilita ordinata con decreto reale, e

fatta alVespropriante, b vendita necessaria non gia volontaria.

La espropriazione per pubblica utilita opera per se e

necessariamente, e qitindi la conccssione contrattuale

di una proprieta di cui e stata decretata la espropria

zione, porta con se la virtuale e tacita condizione della

sua risolvibilitci in caso della espropriazione mede sima.

La espropriazione nei suoi effetti in relazione alia cosa

espropriata viene equiparata alia perdita della cosa

locata per caso fortuito (1). II conduttore lia dritto alVindennizzo dei danni deriva

tigli dalla espropriazione rispetto al locatore, non gia rispetto alVespropriante (2).

II locatore non pub piu essere obbligato a tale inden

nizzo, se non in quanto egli venisse ad arricchirsi a danno del conduttore (3).

La Corte, ecc. — Omissis. — L'espropriazione for

zata per causa di pubblica utility ai termini del Codice

civile austriaco, era regolata dalla legge sulle opere

(1-3) Non isfuggira ad alcuno la importanza di questa sentenza

pronunziata in sede di rinvio in difformita di una decision© della

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