+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est....

Date post: 11-Jan-2017
Category:
Upload: lamphuc
View: 225 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
3
Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est. Biscaro; Finanze dello Stato c. Manifattura Crespi (Avv. Sraffa, Cettuzzi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1909), pp. 535/536-537/538 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23109119 . Accessed: 17/06/2014 13:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 194.29.185.251 on Tue, 17 Jun 2014 13:54:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est. Biscaro; Finanze dello Stato c. Manifattura Crespi(Avv. Sraffa, Cettuzzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1909), pp. 535/536-537/538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109119 .

Accessed: 17/06/2014 13:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 194.29.185.251 on Tue, 17 Jun 2014 13:54:15 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

lia ragione di privarsene. La non quotazione può deri

vare anche da altre cause, indipendenti dal deprezzamento.

Ora la liquidazione sulla base del valore nominale, che

costituisce una sanzione ed una pena per la negligenza

del contribuente che trascura di produrre il certificato,

quando i suoi titoli sono di valore inferiore, sarebbe in

vece un premio per il contribuente che si trovasse nella

condizione opposta. Incongruenza ed ingiustizia che non

pare lecito di ammettere nella legge. Il pensiero del legislatore fu però espresso imperfet

tamente nella lettera della legge, forse perchè questa serbò

in sè le tracce della trasformazione del testo primitivo. Ma se la ragione della legge è dimostrata da argomenti

plausibili, una dizione meno perfetta non può opporsi a

quell' interpretazione che è indicata dalla ragione (art. 3

disp. prelim, cod. civ.) ; dizione meno perfetta, ma che

male si presta alla interpretazione che piace alla appel

lante, perchè, se l'intenzione del legislatore fosse stata

veramente quella che gli viene attribuita da questa, la

forma piana e naturale di redazione del capoverso in

questione sarebbe stata la seguente o una somigliante :

« La liquidazione si fa sulla base del valor nominale,

salvochè il contribuente, entro venti giorni dall' intima

zione, presenti un certificato, ecc.». Invece, nella reda

zione della legge, la liquidazione sulla base del valore

reale prese, come doveva, il primo posto, e quella sul va

lore nominale passò in seconda linea ; ciò che fa pure in

tendere quale fosse il concetto del legislatore, ed esclude

il concetto contrario, essendo difficile ammettere che nella

redazione delle leggi si enunci prima l'eccezione e poi la

regola. Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI MILA.NO. Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est. Biscaro;

Finanze dello Stato c. Manifattura Crespi (Avv. Sraf

fa, Cettuzzi).

Registro — Stima — Provvedimento del tribunale —

Incidenti — Ricorso al collegio — Inammissibilità

(L. 20 maggio 1897, sulle tasse di registro, art. 25 ;

cod. proc. civ., art. 181, 183).

Nella emissione del provvedimento eoi quale il presidente

del tribunale ordina che si proceda alla stima agli ef

fetti di eui all'art. 25 della legge di registro, non è

ammissibile alcun incidente ne alcun ricorso al col

legio,i la cui giurisdizione non può al riguardo essere

in alcun modo provocata. (1)

La Corte, eco. — La questione si riduce a sapere se,

eccitata dal Demanio la giurisdizione del presidente del

tribunale per far luogo al giudizio di stima di cui agli art. 24 e segg. della legge del registro, possa dal con

tribuente eccepirsi l'incompetenza per ragione di terri

torio del medesimo presidente del tribunale, avanti il

collegio al quale esso appartiene. La Manifattura Crespi sostiene l'affermativa, perchè considera che nel suddetto

giudizio il presidente del tribunale agisce come organo

della magistratura di cui è a capo, compie una funzione

attribuita a lui solo per semplificazione, ma spettante al

(1) Per quanto ci consta, la questione non ha altri prece denti che una decisione della stessa Corte d'appello di Milano 23 gennaio 1908, ì-icordata anche in questa che pubblichiamo, la quale può leggersi nel Monitore dei trib., 1908, 831.

collegio del quale fa parte ; collegio destinato a conoscere

dell'uso che esso compie di questa speciale attribuzione

giurisdizionale a lui demandata, ed a giudicare insieme

della competenza propria e di quella del presidente in

base al principio che ogni giudice è giudice della pro

pria competenza e di quella soltanto.

La Finanza obbietta che il presidente chiamato a

provvedere sulla domanda di stima non è investito di

alcuna giurisdizione; il suo intervento si risolve in un

atto di straordinaria amministrazione, non come capo del

collegio giudiziario, bensì come autorità che affida pie

namente sulla serenità dell'atto che deve compiere. Bi

chiesto di un'ordinanza di stima, il presidente deve por

tare l'esame sulla osservanza dei termini e sulla antici

pazione del controricorso. Il giudizio di stima non con

sente la proposizione di incidenti, ma deve proseguire il

suo rapido corso senza interruzioni o sospensive. Solo

esaurito il procedimento si potrà discutere della sua re

golarità innanzi il magistrato competente a norma del

l'art. 136 della legge sul registro a conoscere delle con

troversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecunia

rie, che è quanto dire il tribunale nella cui giurisdizione

ha sede l'Ufficio del registro che ha liquidato la tassa

o pena controversa.

La Corte non esita ad accedere alla tesi della Finan

za, suffragata da. una recentissima decisione di questa

stessa Sezione, in cui fu affermato il principio che « i

provvedimenti del presidente del tribunale nei giudizi di

stima spettano alla di lui competenza, non danno luogo

ad alcun incidente e non provocano quindi in verun mo

do la giurisdizione del collegio ». (sent. 20 gennaio 1908,

in causa Manifattura e Stamperia lombarda c. Finanza). Nè per giungere a questo risultato occorre necessa

riamente rappresentarsi la funzione demandata al presi

dente del tribunale dagli art. 24 e segg. della legge co

me un'attribuzione di carattere puramente amministra

tivo. Si tratta certamente di un potere giurisdizionale conferito al presidente, ma non quale capo del collegio,

limitato e con temperato in caso di contestazione giudi

ziale, proposta col mezzo di citazione o nella forma de

gli incidenti, dalla giurisdizione integrativa dello stesso

collegio, bensì in proprio, in contemplazione della parti

colare autorità di cui è rivestito, e con riguardo al ca

rattere e alla finalità particolari del giudizio di stima.

Questo procedimento si caratterizza per la grande sem

plicità e la massima speditezza con la quale si svolge,

esaurendosi con la relazione dei periti, senz'uopo di al

cuna pronuncia di magistrato e senza che le parti abbia

no bisogno dell'assistenza di procuratori legali. All' in

fuori di qualsivoglia controversia giudiziale tende al fine

di ricercare ed accertare il valore delle cose soggette

alla'tassa. In vista di questo fine da raggiungere, il ma

gistrato preposto al giudizio di stima ha non solo facoltà,

ma obbligo di provvedere sulla domanda della parte in

teressata, sempre che siano osservati i termini stabiliti

dall'art. 25 ed abbia avuto luogo la notifica alla contro

parte. Non è mestieri, perchè la domanda venga accolta,

che l'istante dimostri il concorso delle condizioni volute

dall'art. 24, e cioè gli estremi di valore ivi prescritti, il

carattere, secondo i casi, oneroso o gratuito del trasfe

rimento, la pendenza del termine di novanta giorni dal

seguito pagamento della tassa, o l'esistenza, nella ipotesi

prevista dall'art. 26, della maggior parte dei beni da sti

mare nella giurisdizione del tribunale al cui presidente

This content downloaded from 194.29.185.251 on Tue, 17 Jun 2014 13:54:15 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

537 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 538

è stata indirizzata la domanda. Peggio per il ricorrente

se egli avrà provocato il giudizio di stima avanti un ma

gistrato incompetente e fuori dei termini e dei casi con

templati dalla legge. L'altra parte avrà sempre modo di

far constare la nullità e la inefficacia della stima, instau

rando regolare giudizio avanti il tribunale competente a

norma dell'art. 136 della legge.

La Manifattura Crespi, che argomentando in base al

l'erroneo principio sovra enunciato, ne trae la conseguen

za elle abbia a deferirsi al presidente, e in caso di re

clamo o di incidente al collegio cui esso è a capo, il giu

dizio sul concorso degli estremi di valore prescritti dal

l'art. 24 per far luogo alla domanda di stima e sul ca

rattere oneroso io gratuito del trasferimento, dimentica

che la legge sul registro nel testo unico del 1874 attri

buiva la stessa funzione, ora demandata al presidente del

tribunale, al pretore del luogo nel quale sono situati i

beni. Niuno allora avrebbe osato sostenere che avanti il

pretore si potessero sollevare questioni di competenza od

altri incidenti sulla proponibilità del giudizio di stima e sulla regolarità dei singoli atti della relativa proce

dura.

L'art. 84 n. 1 cod. proc. civ. è troppo esplicito nel

l'assegnare ai tribunali la cognizione di tutte le cause

in materia di imposte direttje od indirette, qualunque ne

sia il valore, perchè sia lecito dubitare sull'assoluta in

terdizione fatta al giudice singolo di interloquire o sta

tuire in controversie giudiziali riflettenti la natura, l'am

montare delle tasse di registro e la procedura con la re

lativa liquidazione. La mancanza di qualsiasi precedente

giurisprudenziale al riguardo è per sè stessa un indizio

eloquente dell'assurdità della tesi, quale, seguendo i prin

cipi accolti dalla sentenza appellata, si avrebbe dovuto

formulare sotto l'impero del testo unico del 1874. Ma la

sostituzione del pretore al presidente del tribunale altro

non significa se non che si volle circondare di maggiori

garanzie una procedura che tocca l'interesse diretto dello

Stato, in base allo stesso ordine di considerazioni per le

quali si attribuisce la competenza delle vere e proprie

controversie giudiziali in materia d'imposte ai giudici collegiali.

Con siffatta sostituzione nulla fu innovato per ciò che

si attiene all' indole particolare e alle formalità del giu

dizio di stima, che ora si attua sotto la direzione del

presidente del tribunale nello stesso modo e con le stesse

formalità, con le quali prima si svolgeva per mezzo del

pretore, senza la possibilità di dar luogo ad incidenti e

di provocare la giurisdizione del collegio per integrare i

limitati poteri presidenziali. (Omissis). Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ROMA Udienza 27 marzo 1909; Pres. Vaccaro, Est. Manduca

Vinci; Vecchiotti (Avv. Manna, Secreti, Censi) c.

Matarazzi Viscardi (Aw. Vivante, Angeloni V.;

Valeri).

Donazione — Contratto oneroso — JfEaneansa dell'atto

pubblico — 12(Tetto cambiarlo — Cambiale in bianco

— Causa — Prora testimoniale — Ammissibilità

(Cod. civ., art. 1056, 1055, 1341 ; cod. comm., art. 44, 53, 251).

È nulla la donazione non stipulata per atto pubblico,

anehc se dissimulata sotto la forma di un contratto

oneroso. (1) Parimente è nulla la donazione fatta mediante vaglia

cambiario, tanto più se emesso in bianco. (2)

È ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare

che una cambiale fu emessa causa donationis. (3)

La Corte, ecc. — Considerato che il Vecchiotti si

duole della sentenza dei primi giudici per essere stata

consentita al Matarazzi Viscardi la prova testimoniale

sui fatti da costui dedotti agli art. 2 e 3, assumendo di

essere tale prova frustranea e vietata dalla legge. La

(1-3) La sentenza della Corte d'appello di Koma merita di

essere segnalata non solo perché ha risoluto correttamente una

delle questioni più trattate, anzi più bistrattate, dalla nostra

giurisprudenza, ma anche perchè ha energicamente resistito

alla Suprema Corte, che nella sentenza 18 marzo 1908, Pres.

Baudana Vaccolini, Est. Setti, P. M. Moktara [conci, conf.]

{Foro it., 1908, 1, 610) aveva per la prima volta, per quanto mi consti, avvalorato con la sua autorità uno dei maggiori e

più penosi equivoci che la giurisprudenza francese abbia tra

smesso alla nostra. La questione — ohe in questa causa è ravvivata per l'in

nesto di nuovi principi scaturenti da nuove applicazioni — è

tutt'altro che nuova, ed ha avuto in Francia e in Italia questa

singolare, sebbene non infrequente, ventura, di avere sempre ricevuto due soluzioni diametralmente opposte, sostenute con

ugual pertinacia, se non con uguale ragionevolezza, l'una dalla»

dottrina, l'altra dalla giurisprudenza. E valida la donazione mascherata sotto l'apparenza di un

contratto oneroso, Sebbene sia priva del requisito dall'atto pub blico ? La dottrina quasi unanime dei due l'aesi }la risposto ne

gativamente, levando le più fiere e acerbe rampogne contro

l'opinione contraria della giurisprudenza (a) ; ma questa ha mo

strato, specialmente in Francia, un'ostinatezza così concorde, che molti scrittori hanno dovuto confessare che consideravano

ormai vano ogni loro sforzo per vincerla, ed alcuni hanno per sino finito, sia pure a malincuore, per rassegnarsi ad una so

luzione che la magistratura, a guisa di assioma, neppure di

scuteva più. Anche in Italia quell'opinione ha potuto per opera della

giurisprudenza acquistare il carattere, o meglio, il nome di tra

dizionale ; ma deve essere di grande conforto per i nostri giu risti l'aver continuato la battaglia, che i giuristi francesi sfidu

ciati consideravano ormai come perduta; poiché a questa di

sputa rinnovata si deve la coraggiosa ribellione di molti auto

revoli collegi di magistrati, i quali, spezzando la pesante ca

tena delle formule tramandate per forza d'inerzia, hanno vi

gorosamente affermato il predominio dell'autorità della ragione sull'autorità del tempo.

Così, se ancora si deve riconoscere forse come prevalente

in giurisprudenza l'opinione della validità delle donazioni lar

vate sotto forma di contratto oneroso, nonostante la mancanza

dell'atto pubblico — che fu accolta costantemente dalla Cassa

zione di Napoli 7 gennaio 1903 (Foro it., 1903, I, 472, con nota di ri

chiami), 10 gennaio e 5 settembre 1905 (id., Kep. 1905, voce Do

nazione, nn. 10-12), dalla Cassazione di Palermo 18 dicembre 1892

(id., 1893, I, 513) e 30 dicembre 1899 (Foro it., 1900, I, 559, con nota

di A. Ascoli), e dalle Corti d'appello di Ancona 4 febbraio 1905

(id., 1905, I, 1446), di Palermo 19 luglio 1907 (id., 1907, I, 1495, in

nota), di Catania 31 marzo 1905, di Trani 3 aprile 1903 (id., Eep.

(a) Cfr. per tutti, in Francia : Pothier, Trattato della vendita, n. 19 ; Trattato delle donazioni tra vivi, art. Ili e IY ; Laurent, Principi, XIT, n. 305; Duranton, VII, n. 325; Mourlon, II, n. 681; Demolombe, XX, n. 99 e segg. ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Des donations, I, n. 123, fra

i trattatisti ; oltre i numerosi monografisti citati dal Ferrara (Della simula

zione dei negozi giuridici, 2. ed., p. 190, nota 1) ; in Italia: Borsari, Comm.

cod. civ., art. 1056, n. 2216 ; Ricci, Dir. civ., IV, n. 205; Gianturco, ,Si

stema, p. 166 ; Ascoli, Trattato delle donazioni, p. 391 e segg. (il quale ri

tiene la nullità della donazione simulata nelle forme di un contratto oneroso, non solo se manchi l'atto pubblico, ma anche se dall'atto pubblico non ri

sulti la causa della donazione) ; Gabba, nella Giurispr. it al., 1903, I, 1, 1033 ; Bianchi E., nel Foro it., I, 726 ; Ferrara, Della simulazione dei negozi giu

ridici, 2. ed., li. 35; Fulci, È valida una donazione indiretta? ecc., nel Gior

nale delle leggi, XIII, p. 305 ; Vitali, Della simulazione ecc. e Delle libera

lità palliate eccn ne\VAnnuario critico, 1889, p. 124 e segg.

This content downloaded from 194.29.185.251 on Tue, 17 Jun 2014 13:54:15 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended