Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est. Biscaro; Finanze dello Stato c. Manifattura Crespi(Avv. Sraffa, Cettuzzi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1909), pp. 535/536-537/538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109119 .
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PARTE PRIMA
lia ragione di privarsene. La non quotazione può deri
vare anche da altre cause, indipendenti dal deprezzamento.
Ora la liquidazione sulla base del valore nominale, che
costituisce una sanzione ed una pena per la negligenza
del contribuente che trascura di produrre il certificato,
quando i suoi titoli sono di valore inferiore, sarebbe in
vece un premio per il contribuente che si trovasse nella
condizione opposta. Incongruenza ed ingiustizia che non
pare lecito di ammettere nella legge. Il pensiero del legislatore fu però espresso imperfet
tamente nella lettera della legge, forse perchè questa serbò
in sè le tracce della trasformazione del testo primitivo. Ma se la ragione della legge è dimostrata da argomenti
plausibili, una dizione meno perfetta non può opporsi a
quell' interpretazione che è indicata dalla ragione (art. 3
disp. prelim, cod. civ.) ; dizione meno perfetta, ma che
male si presta alla interpretazione che piace alla appel
lante, perchè, se l'intenzione del legislatore fosse stata
veramente quella che gli viene attribuita da questa, la
forma piana e naturale di redazione del capoverso in
questione sarebbe stata la seguente o una somigliante :
« La liquidazione si fa sulla base del valor nominale,
salvochè il contribuente, entro venti giorni dall' intima
zione, presenti un certificato, ecc.». Invece, nella reda
zione della legge, la liquidazione sulla base del valore
reale prese, come doveva, il primo posto, e quella sul va
lore nominale passò in seconda linea ; ciò che fa pure in
tendere quale fosse il concetto del legislatore, ed esclude
il concetto contrario, essendo difficile ammettere che nella
redazione delle leggi si enunci prima l'eccezione e poi la
regola. Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI MILA.NO. Udienza 23 dicembre 1908; Pres. Iona, Est. Biscaro;
Finanze dello Stato c. Manifattura Crespi (Avv. Sraf
fa, Cettuzzi).
Registro — Stima — Provvedimento del tribunale —
Incidenti — Ricorso al collegio — Inammissibilità
(L. 20 maggio 1897, sulle tasse di registro, art. 25 ;
cod. proc. civ., art. 181, 183).
Nella emissione del provvedimento eoi quale il presidente
del tribunale ordina che si proceda alla stima agli ef
fetti di eui all'art. 25 della legge di registro, non è
ammissibile alcun incidente ne alcun ricorso al col
legio,i la cui giurisdizione non può al riguardo essere
in alcun modo provocata. (1)
La Corte, eco. — La questione si riduce a sapere se,
eccitata dal Demanio la giurisdizione del presidente del
tribunale per far luogo al giudizio di stima di cui agli art. 24 e segg. della legge del registro, possa dal con
tribuente eccepirsi l'incompetenza per ragione di terri
torio del medesimo presidente del tribunale, avanti il
collegio al quale esso appartiene. La Manifattura Crespi sostiene l'affermativa, perchè considera che nel suddetto
giudizio il presidente del tribunale agisce come organo
della magistratura di cui è a capo, compie una funzione
attribuita a lui solo per semplificazione, ma spettante al
(1) Per quanto ci consta, la questione non ha altri prece denti che una decisione della stessa Corte d'appello di Milano 23 gennaio 1908, ì-icordata anche in questa che pubblichiamo, la quale può leggersi nel Monitore dei trib., 1908, 831.
collegio del quale fa parte ; collegio destinato a conoscere
dell'uso che esso compie di questa speciale attribuzione
giurisdizionale a lui demandata, ed a giudicare insieme
della competenza propria e di quella del presidente in
base al principio che ogni giudice è giudice della pro
pria competenza e di quella soltanto.
La Finanza obbietta che il presidente chiamato a
provvedere sulla domanda di stima non è investito di
alcuna giurisdizione; il suo intervento si risolve in un
atto di straordinaria amministrazione, non come capo del
collegio giudiziario, bensì come autorità che affida pie
namente sulla serenità dell'atto che deve compiere. Bi
chiesto di un'ordinanza di stima, il presidente deve por
tare l'esame sulla osservanza dei termini e sulla antici
pazione del controricorso. Il giudizio di stima non con
sente la proposizione di incidenti, ma deve proseguire il
suo rapido corso senza interruzioni o sospensive. Solo
esaurito il procedimento si potrà discutere della sua re
golarità innanzi il magistrato competente a norma del
l'art. 136 della legge sul registro a conoscere delle con
troversie giudiziali riguardanti le tasse e pene pecunia
rie, che è quanto dire il tribunale nella cui giurisdizione
ha sede l'Ufficio del registro che ha liquidato la tassa
o pena controversa.
La Corte non esita ad accedere alla tesi della Finan
za, suffragata da. una recentissima decisione di questa
stessa Sezione, in cui fu affermato il principio che « i
provvedimenti del presidente del tribunale nei giudizi di
stima spettano alla di lui competenza, non danno luogo
ad alcun incidente e non provocano quindi in verun mo
do la giurisdizione del collegio ». (sent. 20 gennaio 1908,
in causa Manifattura e Stamperia lombarda c. Finanza). Nè per giungere a questo risultato occorre necessa
riamente rappresentarsi la funzione demandata al presi
dente del tribunale dagli art. 24 e segg. della legge co
me un'attribuzione di carattere puramente amministra
tivo. Si tratta certamente di un potere giurisdizionale conferito al presidente, ma non quale capo del collegio,
limitato e con temperato in caso di contestazione giudi
ziale, proposta col mezzo di citazione o nella forma de
gli incidenti, dalla giurisdizione integrativa dello stesso
collegio, bensì in proprio, in contemplazione della parti
colare autorità di cui è rivestito, e con riguardo al ca
rattere e alla finalità particolari del giudizio di stima.
Questo procedimento si caratterizza per la grande sem
plicità e la massima speditezza con la quale si svolge,
esaurendosi con la relazione dei periti, senz'uopo di al
cuna pronuncia di magistrato e senza che le parti abbia
no bisogno dell'assistenza di procuratori legali. All' in
fuori di qualsivoglia controversia giudiziale tende al fine
di ricercare ed accertare il valore delle cose soggette
alla'tassa. In vista di questo fine da raggiungere, il ma
gistrato preposto al giudizio di stima ha non solo facoltà,
ma obbligo di provvedere sulla domanda della parte in
teressata, sempre che siano osservati i termini stabiliti
dall'art. 25 ed abbia avuto luogo la notifica alla contro
parte. Non è mestieri, perchè la domanda venga accolta,
che l'istante dimostri il concorso delle condizioni volute
dall'art. 24, e cioè gli estremi di valore ivi prescritti, il
carattere, secondo i casi, oneroso o gratuito del trasfe
rimento, la pendenza del termine di novanta giorni dal
seguito pagamento della tassa, o l'esistenza, nella ipotesi
prevista dall'art. 26, della maggior parte dei beni da sti
mare nella giurisdizione del tribunale al cui presidente
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è stata indirizzata la domanda. Peggio per il ricorrente
se egli avrà provocato il giudizio di stima avanti un ma
gistrato incompetente e fuori dei termini e dei casi con
templati dalla legge. L'altra parte avrà sempre modo di
far constare la nullità e la inefficacia della stima, instau
rando regolare giudizio avanti il tribunale competente a
norma dell'art. 136 della legge.
La Manifattura Crespi, che argomentando in base al
l'erroneo principio sovra enunciato, ne trae la conseguen
za elle abbia a deferirsi al presidente, e in caso di re
clamo o di incidente al collegio cui esso è a capo, il giu
dizio sul concorso degli estremi di valore prescritti dal
l'art. 24 per far luogo alla domanda di stima e sul ca
rattere oneroso io gratuito del trasferimento, dimentica
che la legge sul registro nel testo unico del 1874 attri
buiva la stessa funzione, ora demandata al presidente del
tribunale, al pretore del luogo nel quale sono situati i
beni. Niuno allora avrebbe osato sostenere che avanti il
pretore si potessero sollevare questioni di competenza od
altri incidenti sulla proponibilità del giudizio di stima e sulla regolarità dei singoli atti della relativa proce
dura.
L'art. 84 n. 1 cod. proc. civ. è troppo esplicito nel
l'assegnare ai tribunali la cognizione di tutte le cause
in materia di imposte direttje od indirette, qualunque ne
sia il valore, perchè sia lecito dubitare sull'assoluta in
terdizione fatta al giudice singolo di interloquire o sta
tuire in controversie giudiziali riflettenti la natura, l'am
montare delle tasse di registro e la procedura con la re
lativa liquidazione. La mancanza di qualsiasi precedente
giurisprudenziale al riguardo è per sè stessa un indizio
eloquente dell'assurdità della tesi, quale, seguendo i prin
cipi accolti dalla sentenza appellata, si avrebbe dovuto
formulare sotto l'impero del testo unico del 1874. Ma la
sostituzione del pretore al presidente del tribunale altro
non significa se non che si volle circondare di maggiori
garanzie una procedura che tocca l'interesse diretto dello
Stato, in base allo stesso ordine di considerazioni per le
quali si attribuisce la competenza delle vere e proprie
controversie giudiziali in materia d'imposte ai giudici collegiali.
Con siffatta sostituzione nulla fu innovato per ciò che
si attiene all' indole particolare e alle formalità del giu
dizio di stima, che ora si attua sotto la direzione del
presidente del tribunale nello stesso modo e con le stesse
formalità, con le quali prima si svolgeva per mezzo del
pretore, senza la possibilità di dar luogo ad incidenti e
di provocare la giurisdizione del collegio per integrare i
limitati poteri presidenziali. (Omissis). Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI ROMA Udienza 27 marzo 1909; Pres. Vaccaro, Est. Manduca
Vinci; Vecchiotti (Avv. Manna, Secreti, Censi) c.
Matarazzi Viscardi (Aw. Vivante, Angeloni V.;
Valeri).
Donazione — Contratto oneroso — JfEaneansa dell'atto
pubblico — 12(Tetto cambiarlo — Cambiale in bianco
— Causa — Prora testimoniale — Ammissibilità
(Cod. civ., art. 1056, 1055, 1341 ; cod. comm., art. 44, 53, 251).
È nulla la donazione non stipulata per atto pubblico,
anehc se dissimulata sotto la forma di un contratto
oneroso. (1) Parimente è nulla la donazione fatta mediante vaglia
cambiario, tanto più se emesso in bianco. (2)
È ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare
che una cambiale fu emessa causa donationis. (3)
La Corte, ecc. — Considerato che il Vecchiotti si
duole della sentenza dei primi giudici per essere stata
consentita al Matarazzi Viscardi la prova testimoniale
sui fatti da costui dedotti agli art. 2 e 3, assumendo di
essere tale prova frustranea e vietata dalla legge. La
(1-3) La sentenza della Corte d'appello di Koma merita di
essere segnalata non solo perché ha risoluto correttamente una
delle questioni più trattate, anzi più bistrattate, dalla nostra
giurisprudenza, ma anche perchè ha energicamente resistito
alla Suprema Corte, che nella sentenza 18 marzo 1908, Pres.
Baudana Vaccolini, Est. Setti, P. M. Moktara [conci, conf.]
{Foro it., 1908, 1, 610) aveva per la prima volta, per quanto mi consti, avvalorato con la sua autorità uno dei maggiori e
più penosi equivoci che la giurisprudenza francese abbia tra
smesso alla nostra. La questione — ohe in questa causa è ravvivata per l'in
nesto di nuovi principi scaturenti da nuove applicazioni — è
tutt'altro che nuova, ed ha avuto in Francia e in Italia questa
singolare, sebbene non infrequente, ventura, di avere sempre ricevuto due soluzioni diametralmente opposte, sostenute con
ugual pertinacia, se non con uguale ragionevolezza, l'una dalla»
dottrina, l'altra dalla giurisprudenza. E valida la donazione mascherata sotto l'apparenza di un
contratto oneroso, Sebbene sia priva del requisito dall'atto pub blico ? La dottrina quasi unanime dei due l'aesi }la risposto ne
gativamente, levando le più fiere e acerbe rampogne contro
l'opinione contraria della giurisprudenza (a) ; ma questa ha mo
strato, specialmente in Francia, un'ostinatezza così concorde, che molti scrittori hanno dovuto confessare che consideravano
ormai vano ogni loro sforzo per vincerla, ed alcuni hanno per sino finito, sia pure a malincuore, per rassegnarsi ad una so
luzione che la magistratura, a guisa di assioma, neppure di
scuteva più. Anche in Italia quell'opinione ha potuto per opera della
giurisprudenza acquistare il carattere, o meglio, il nome di tra
dizionale ; ma deve essere di grande conforto per i nostri giu risti l'aver continuato la battaglia, che i giuristi francesi sfidu
ciati consideravano ormai come perduta; poiché a questa di
sputa rinnovata si deve la coraggiosa ribellione di molti auto
revoli collegi di magistrati, i quali, spezzando la pesante ca
tena delle formule tramandate per forza d'inerzia, hanno vi
gorosamente affermato il predominio dell'autorità della ragione sull'autorità del tempo.
Così, se ancora si deve riconoscere forse come prevalente
in giurisprudenza l'opinione della validità delle donazioni lar
vate sotto forma di contratto oneroso, nonostante la mancanza
dell'atto pubblico — che fu accolta costantemente dalla Cassa
zione di Napoli 7 gennaio 1903 (Foro it., 1903, I, 472, con nota di ri
chiami), 10 gennaio e 5 settembre 1905 (id., Kep. 1905, voce Do
nazione, nn. 10-12), dalla Cassazione di Palermo 18 dicembre 1892
(id., 1893, I, 513) e 30 dicembre 1899 (Foro it., 1900, I, 559, con nota
di A. Ascoli), e dalle Corti d'appello di Ancona 4 febbraio 1905
(id., 1905, I, 1446), di Palermo 19 luglio 1907 (id., 1907, I, 1495, in
nota), di Catania 31 marzo 1905, di Trani 3 aprile 1903 (id., Eep.
(a) Cfr. per tutti, in Francia : Pothier, Trattato della vendita, n. 19 ; Trattato delle donazioni tra vivi, art. Ili e IY ; Laurent, Principi, XIT, n. 305; Duranton, VII, n. 325; Mourlon, II, n. 681; Demolombe, XX, n. 99 e segg. ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Des donations, I, n. 123, fra
i trattatisti ; oltre i numerosi monografisti citati dal Ferrara (Della simula
zione dei negozi giuridici, 2. ed., p. 190, nota 1) ; in Italia: Borsari, Comm.
cod. civ., art. 1056, n. 2216 ; Ricci, Dir. civ., IV, n. 205; Gianturco, ,Si
stema, p. 166 ; Ascoli, Trattato delle donazioni, p. 391 e segg. (il quale ri
tiene la nullità della donazione simulata nelle forme di un contratto oneroso, non solo se manchi l'atto pubblico, ma anche se dall'atto pubblico non ri
sulti la causa della donazione) ; Gabba, nella Giurispr. it al., 1903, I, 1, 1033 ; Bianchi E., nel Foro it., I, 726 ; Ferrara, Della simulazione dei negozi giu
ridici, 2. ed., li. 35; Fulci, È valida una donazione indiretta? ecc., nel Gior
nale delle leggi, XIII, p. 305 ; Vitali, Della simulazione ecc. e Delle libera
lità palliate eccn ne\VAnnuario critico, 1889, p. 124 e segg.
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