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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglioni, Est....

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglioni, Est. Tunesi; Braga (Avv. Frugoni) c. Mazzocchi (Avv. Soncini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1888), pp. 157/158-159/160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23098614 . Accessed: 17/06/2014 14:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.54 on Tue, 17 Jun 2014 14:56:27 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglioni, Est. Tunesi; Braga (Avv. Frugoni) c. Mazzocchi (Avv. Soncini)

Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglioni, Est. Tunesi; Braga (Avv. Frugoni) c. Mazzocchi (Avv.Soncini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1888), pp. 157/158-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23098614 .

Accessed: 17/06/2014 14:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA CIVILE'E COMMERCIALE

cambio _e l'assicuratore a sopportare in proporzione della rispettiva loro interessenza, ragguagliata al ca

pitale dato a prestito od'alla somma assicurata, le con

seguenze della parziale perdita, che è il risultato del

l'avveramento di quei rischi ohe hanno volontaria

mente entrambi assunto sopra di loro, esponendosi ad

una medesima alea e ponendosi in una condizione che

nel fatto era identica.

Ora ad ottenere siffatto scopo non era mestieri che

l'intrinseca natura del diritto competente al datore di

cambio venisse alterata; bastava si prescrivesse che il

valore della cosa salvata venisse realizzato, ridotto in

danaro e distribuito pì'o rata fra il cambiante stesso

e l'assicuratore.

È ragionevole adunque il ritenere che la locuzione

« il valore di ciò che fu salvato è diviso » venne ado

perata come equipollente dell'altra « il valore è devo

luto » o « il valore è distribuito » ai due cointeres

sati nella proporzione ivi determinata.

Attesoché, eliminato il concetto messo innanzi dalla

ricorrente che la più volte menzionata disposizione co

stituisca il datore a cambio e l'assicuratore nella'giu ridica condizione di comproprietari delle cose mate

rialmente ricuperate dal naufragio, cade in acconcio di

notare che codesta disposizione è scritta per i casi or

dinari, de eo quod plerumque fi, e così è concepita in termini tali che non comprendono un caso ecce

zionale, qual'è quello in cui il sinistro, mentre è ef

fetto di caso fortuito o di forza maggiore nei rapporti dell'assicurato coll'assicuratore, del prenditore col da

tore a cambio marittimo, sia poi un fatto colposo, dante origine ad azione in risarcimento di danni, nei

rapporti di colui che ha sofferto il disastro, o del sub

ingredito nei dì lui diritti, con colui il quale col pro

pilo fatto ne è stato causa. Ma appunto per ciò si può con tutta esattezza affermare, assorgendo alle ragioni onde fu la stessa disposizione di legge determinata, che

essa nel suo spirito abbraccia anche il caso testé ac

cennato, epperò debba essere per analogia, giusta l'art. 3

disp. prel. cod. civ., applicata, tutta volta che sia in fatto

accertato che la somma cui abbia conseguito uno dei

danneggiati stessi, l'assicuratore, che per la stessa con

dizione era meglio in grado di far valere l'azione in

risarcimento di danni (art. 438,640 e 665 cod. comm.),

rappresenta nella sua totalità il danno generato dalla

perdita completa della nave che era assicurata e sulla

quale ad un tempo era costituito un prestito a cambio

marittimo, essendo stata precisamente dall'autore del

fatto prestata a rifazione di tutti i danni derivati dal

disastro. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglione Est. Tunesi;

Braga (Avv. Frugoni) c. Mazzocchi (Avv. Soncini).

JLocazione — Vendita od espropriazione del fondo

locato — Cauzione — Obbligo dell'acquirente od

aggiudicatario (Cod. civ., art. 1597; cod. proc. ciy.,

art. 678).

L' obbligo imposto al compratore od aggiudicatario di un fondo di rispellare le locazioni in corso

non .si estende alV osservanza di quei patii spe

ciali che non si riferiscono al godimento del fondu

locato. (1)

Quindi, terminata la locazione, il conduttore non

può pretendere dal compratore od aggiudicatario

del fondo la restituzione delle somme da lui date

a titolo di cauzione all' originario locatore. (2)

La Cortò, ecc. — (Omissis) — Considerato nei rap

porti dei coappellati Braga.e Mazzocchi, che per rilevare.'

la loro posizione giuridica nella presente controversia

conviene innanzi tutto stabilire la vera portata degli art.

1597 cod. civ. e G87 cod. proc. civ., i quali si sorreggono a

vicenda l'uno l'altro, a cui va subordinato il suddetto con

tratto di locazione, il primo dei quali statuisce che se il

locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a

stare alla locazione, quando questa sia anteriorè alla

vendita e consti da atto pubblico e da scrittura pri

vata di data certa, semprechè il locatore stésso non

siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in

caso di vendita, ed il secondo, che nel caso di ven

dita forzata, come è nella specie, dispone che le loca

zioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci

anche cóntro i nuovi proprietari purché abbiano data

certa anteriore alla notificazione del precetto, senza

pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse ri

servato per il caso di alienazione. L'art. 1569 cod. civ.

dice che la locazione delle cose è un contratto col

quale una delle parti contraenti si obbliga di far go

dere l'altra di una cosa per un determinato tempri

mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga

di pagarle; quindi è che il contratto di locazione di

una cosa è costituito dei tre elementi essenziali del

godimento di una cosa per un determinato tempo e per

un determinato prezzo. Epperò la pratica giurisprudenza

con più giudicati ha ormai assodato che il vocabolo loca

zione adoperato nei succitati due articoli va preso ristret

tivamente nell'intrinseca essenza del contratto, per modo

che quando i compratori o deliberatari hanno lasciato

godere per tutto il termine della locazione al conduttore

la cosa locata, essi hanno verso di lui adempito ad

ogni obbligazione loro imposta dalla legge e dal con

tratto , avvegnaché se il contratto oltre all' affitto

porti anche una dazione in pegno, quantunque fatta

in contemplazione dell' affitto medesimo, come nella

fattispecie, è questo un patto accessorio e non sostan

ziale della locazione, la quale può sussistere anche in

dipendentemente da questa speciale garanzia.

Considerato, ciò posto, che il patto n. 47 del con

tratto di locazione 24 maggio 1879, quale venne let

teralmente trascritto nella storia di fatto, tenuto fermo

nel successivo istrumento 22 luglio 1882 e non dero

gato nella scrittura di finita locazione del 3 ottobre

(1-2) In senso conforme ha deciso la suprema Corte di Torino con

sentenza 18 giugno 1878 (Foro it., 1878, T, 868 con nota dell'egregio

avv. F. Ferrucci), e 12 luglio 1884 (idem, Rep. 1884, voce Loca

zione, n, 70). Consulta inoltre Pacifici-Mazzoni, La locazione, n. 214,

e Pescatóre, Filosofia e dottrine giuridiche, I, 129,

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159 PARTE PRIMA 160

1885, il quale si risolve in una cauzione pecuniaria data dai conduttori al locatore per l'esatta osservanza

del contratto, non entra nella cerchia degli elementi

essenziali a costituire il contratto di locazione, e quindi

l'adempimento del medesimo non si trasferisce nei

compratori ad un incanto forzato, ma vive soltanto

nei rapporti personali fra il proprietario precedente ed i conduttori, molto più poi nella fattispecie in cui

la somma data in cauzione, la quale non cambia la

sua indole dal corrispondere ad un' annata e mezza di

fitto perchè fatta soltanto in relazione agli effetti del

la riconsegna, rimase nelle mani del precedente suo

proprietario, e quindi i nuovi acquirenti non possono essere obbligati a restituire ciò che non hanno ricevuto,

giacché in riguardo a siffatta somma non sono nè

successori, nè aventi causa, nè subingrediti al prece dente proprietario.

Considerato, eliminata così anche pei rapporti dei

coappellati Braga e Mazzocchi, l'applicazione del

patto n. 47 del contratto di locazione, che a so

stegno dell' assunto degli appellanti non giova la

sentenza 15 aprile 1885 del tribunale, colla quale statuì l'obbligo nei compratori di rispettare la loca

zione di cui ai rogiti 24 maggio 1879 a rogito Peru

gini e 22 luglio 1882 atti Rosa, con tutti i patti e con

dizioni della medesima, sotto la osservanza dei quali la delibera resta vincolata; dappoiché siffatta clausola

va subordinata alle disposizioni dei suddetti art. 1597

cod. civ., e 687 cod. proc. civ., i quali, come si è di

mostrato, escludono in confronto degli appellati Biaga e Mazzocchi 1* applicazione del patto n. 47 del con

tratto, e molto più nella fattispecie in cui l'esecuzione

di quel patto da parte degli appellati non sarebbe

nemmeno eseguibile, poiché essi colla suddetta sentenza

15 aprile 1885 non conseguirono che la proprietà de

gli stabili in quanto alla Braga per un prezzo che non

venne superato nella rivendita da lei operata coli' i

strumento 18 ottobre 1887 a rogito Perugini alla

Paolucci Sigismondi, e, giova ripeterlo,, non consegui rono la somma delle lire 12750 la quale continuò a

rimanere nelle mani dell' espropriato, e non può quindi essere dai medesimi restituita.

Considerato che se a sostegno dell'assunto degli ap

pellanti non giova la sentenza 15 aprile 1885, meno

valore a pro degli stessi ha la clausola con cui si

chiuse l'atto di consensuale risoluzione dell'affittanza 3 ottobre 1885 nella quale si dichiara salva ed impre giudicata ogni altra azione ed eccezione rispettiva anche circa la responsabilità sja dell'Almici, sia dei

deliberatari Braga e Mazzocchi, per la restituzione

della cauzione, nè le riserve di cui nella parte razio nale si parla nella sentenza 28 gennaio 1884 di auto

rizzazione a vendita pronunciata dal tribunale, ed in

quella 24 novembre stesso anno di questa Corte, poiché, trattandosi di semplici riserve è risaputo che non sono

giudizi e lasciano le pretese delle parti nello stato in cui si trovano. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI CASALE. Udienza 27 novembre 1887; Pres. Bonelli P. P., Est.

Gaffodio; Colombo (Avv. Biletta) c. Rabino (Avv.

Ghigo).

Donna maritata — Ipoteca — Posposizione di

grado — Autorizzazione (Cod. CÌV., art. 126).

Per la posposizione del grado ipotecario consen

tila dalla donna maritala non richiedesi l'auto

rizzazione maritale. (1)

La Corte, ecc. — Attesoché col vigente codice ci

vile si intese a restringere la serie degli atti, per cui

fosse necessaria alla moglie l'autorizzazione maritale

o giudiciale.

Che gli atti, ai quali il legislatore ha voluto che la

moglie non potesse addivenire senza il consenso del

marito, o l'autorizzazione del giudice, sono quelli deter

minati nell'art. 134 di detto codice.

Che questo articolo, contenendo disposizioni le quali

limitano l'esercizio dei diritti civili nella donna ma

ritata, non può in omaggio all'art. 4 disp. prelim, es

sere applicato a casi che non vi siano specificamente

contemplati. E la giurisprudenza è costante nel rite

nere che quella enumerazione è tassativa e non può

essere estesa per via di analogia.

Attesoché la posposizione della ipoteca trovasi nean

che implicitamente e per induzione compresa fra i

casi, pei quali il citato articolo prescrive alla donna

maritata l'autorizzazione del marito.

E per vero, se colla posposizione della ipoteca ha

la Rabino ceduto alla Colombo il suo grado ipotecario,

essa non ha con ciò fatto donazione, nè alienazione,

ossia traslazione della proprietà di immobili, essa non

ha stipulato un mutuo né ceduto capitali, conservando

sempre il suo credito verso il marito; essa infine non

si è costituita sicurtà a di lui favore, perocché se la

cessione della priorità dell'ordine delia ipoteca può

costituire, a danno di chi la consente, una diminu

zione di garanzia, e può talvolta significare anche la

perdita totale del credito già previamente garantito

dall'ipoteca, alla cui anteriorità si è rinunciato, e se

nella specie il Grosso ha ottenuto il mutuo dalla Co

lombo in considerazione della posposizione come sopra

consentita dalla moglie, non si può dire però, come

si pretende nell'interesse della Rabino, che la di lei

rinuncia all'anteriorità della sua ipoteca rivesta il

carattere della sicurtà, perocché non avendo essa con

tale rinuncia assunto veruna obbligazione personale o

reale verso chicchessia, vieu meno il concetto della

sicurtà o fidej ussione, di cui all'art. 1898 cod. civ.

Nè varrebbe opporre in contrario l'argomento de

sunto dalle gravi conseguenze che possono derivare

dalla ristrettiva interpretazione dell'art. 134 cod. civ.,

avvegnaché, prescìndendo da altre considerazioni, non

ultima che la donna se nubile o vedova può compiere

liberamente tutti gli atti ricordati in detto articolo,

(1) La sentenza della Cassazione torinese, che la Corte di Casale

richiama nell'odierna decisione, fu riassunta in questa Raccolta,

voi. 1887, I, 975.

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