Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglioni, Est. Tunesi; Braga (Avv. Frugoni) c. Mazzocchi (Avv.Soncini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 13, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1888), pp. 157/158-159/160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23098614 .
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GIURISPRUDENZA CIVILE'E COMMERCIALE
cambio _e l'assicuratore a sopportare in proporzione della rispettiva loro interessenza, ragguagliata al ca
pitale dato a prestito od'alla somma assicurata, le con
seguenze della parziale perdita, che è il risultato del
l'avveramento di quei rischi ohe hanno volontaria
mente entrambi assunto sopra di loro, esponendosi ad
una medesima alea e ponendosi in una condizione che
nel fatto era identica.
Ora ad ottenere siffatto scopo non era mestieri che
l'intrinseca natura del diritto competente al datore di
cambio venisse alterata; bastava si prescrivesse che il
valore della cosa salvata venisse realizzato, ridotto in
danaro e distribuito pì'o rata fra il cambiante stesso
e l'assicuratore.
È ragionevole adunque il ritenere che la locuzione
« il valore di ciò che fu salvato è diviso » venne ado
perata come equipollente dell'altra « il valore è devo
luto » o « il valore è distribuito » ai due cointeres
sati nella proporzione ivi determinata.
Attesoché, eliminato il concetto messo innanzi dalla
ricorrente che la più volte menzionata disposizione co
stituisca il datore a cambio e l'assicuratore nella'giu ridica condizione di comproprietari delle cose mate
rialmente ricuperate dal naufragio, cade in acconcio di
notare che codesta disposizione è scritta per i casi or
dinari, de eo quod plerumque fi, e così è concepita in termini tali che non comprendono un caso ecce
zionale, qual'è quello in cui il sinistro, mentre è ef
fetto di caso fortuito o di forza maggiore nei rapporti dell'assicurato coll'assicuratore, del prenditore col da
tore a cambio marittimo, sia poi un fatto colposo, dante origine ad azione in risarcimento di danni, nei
rapporti di colui che ha sofferto il disastro, o del sub
ingredito nei dì lui diritti, con colui il quale col pro
pilo fatto ne è stato causa. Ma appunto per ciò si può con tutta esattezza affermare, assorgendo alle ragioni onde fu la stessa disposizione di legge determinata, che
essa nel suo spirito abbraccia anche il caso testé ac
cennato, epperò debba essere per analogia, giusta l'art. 3
disp. prel. cod. civ., applicata, tutta volta che sia in fatto
accertato che la somma cui abbia conseguito uno dei
danneggiati stessi, l'assicuratore, che per la stessa con
dizione era meglio in grado di far valere l'azione in
risarcimento di danni (art. 438,640 e 665 cod. comm.),
rappresenta nella sua totalità il danno generato dalla
perdita completa della nave che era assicurata e sulla
quale ad un tempo era costituito un prestito a cambio
marittimo, essendo stata precisamente dall'autore del
fatto prestata a rifazione di tutti i danni derivati dal
disastro. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. Udienza 23 gennaio 1888; Pres. Castiglione Est. Tunesi;
Braga (Avv. Frugoni) c. Mazzocchi (Avv. Soncini).
JLocazione — Vendita od espropriazione del fondo
locato — Cauzione — Obbligo dell'acquirente od
aggiudicatario (Cod. civ., art. 1597; cod. proc. ciy.,
art. 678).
L' obbligo imposto al compratore od aggiudicatario di un fondo di rispellare le locazioni in corso
non .si estende alV osservanza di quei patii spe
ciali che non si riferiscono al godimento del fondu
locato. (1)
Quindi, terminata la locazione, il conduttore non
può pretendere dal compratore od aggiudicatario
del fondo la restituzione delle somme da lui date
a titolo di cauzione all' originario locatore. (2)
La Cortò, ecc. — (Omissis) — Considerato nei rap
porti dei coappellati Braga.e Mazzocchi, che per rilevare.'
la loro posizione giuridica nella presente controversia
conviene innanzi tutto stabilire la vera portata degli art.
1597 cod. civ. e G87 cod. proc. civ., i quali si sorreggono a
vicenda l'uno l'altro, a cui va subordinato il suddetto con
tratto di locazione, il primo dei quali statuisce che se il
locatore vende la cosa locata, il compratore è tenuto a
stare alla locazione, quando questa sia anteriorè alla
vendita e consti da atto pubblico e da scrittura pri
vata di data certa, semprechè il locatore stésso non
siasi riservato il diritto di sciogliere la locazione in
caso di vendita, ed il secondo, che nel caso di ven
dita forzata, come è nella specie, dispone che le loca
zioni fatte dal proprietario precedente sono efficaci
anche cóntro i nuovi proprietari purché abbiano data
certa anteriore alla notificazione del precetto, senza
pregiudizio di ogni diritto che il locatore si fosse ri
servato per il caso di alienazione. L'art. 1569 cod. civ.
dice che la locazione delle cose è un contratto col
quale una delle parti contraenti si obbliga di far go
dere l'altra di una cosa per un determinato tempri
mediante un determinato prezzo, che questa si obbliga
di pagarle; quindi è che il contratto di locazione di
una cosa è costituito dei tre elementi essenziali del
godimento di una cosa per un determinato tempo e per
un determinato prezzo. Epperò la pratica giurisprudenza
con più giudicati ha ormai assodato che il vocabolo loca
zione adoperato nei succitati due articoli va preso ristret
tivamente nell'intrinseca essenza del contratto, per modo
che quando i compratori o deliberatari hanno lasciato
godere per tutto il termine della locazione al conduttore
la cosa locata, essi hanno verso di lui adempito ad
ogni obbligazione loro imposta dalla legge e dal con
tratto , avvegnaché se il contratto oltre all' affitto
porti anche una dazione in pegno, quantunque fatta
in contemplazione dell' affitto medesimo, come nella
fattispecie, è questo un patto accessorio e non sostan
ziale della locazione, la quale può sussistere anche in
dipendentemente da questa speciale garanzia.
Considerato, ciò posto, che il patto n. 47 del con
tratto di locazione 24 maggio 1879, quale venne let
teralmente trascritto nella storia di fatto, tenuto fermo
nel successivo istrumento 22 luglio 1882 e non dero
gato nella scrittura di finita locazione del 3 ottobre
(1-2) In senso conforme ha deciso la suprema Corte di Torino con
sentenza 18 giugno 1878 (Foro it., 1878, T, 868 con nota dell'egregio
avv. F. Ferrucci), e 12 luglio 1884 (idem, Rep. 1884, voce Loca
zione, n, 70). Consulta inoltre Pacifici-Mazzoni, La locazione, n. 214,
e Pescatóre, Filosofia e dottrine giuridiche, I, 129,
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159 PARTE PRIMA 160
1885, il quale si risolve in una cauzione pecuniaria data dai conduttori al locatore per l'esatta osservanza
del contratto, non entra nella cerchia degli elementi
essenziali a costituire il contratto di locazione, e quindi
l'adempimento del medesimo non si trasferisce nei
compratori ad un incanto forzato, ma vive soltanto
nei rapporti personali fra il proprietario precedente ed i conduttori, molto più poi nella fattispecie in cui
la somma data in cauzione, la quale non cambia la
sua indole dal corrispondere ad un' annata e mezza di
fitto perchè fatta soltanto in relazione agli effetti del
la riconsegna, rimase nelle mani del precedente suo
proprietario, e quindi i nuovi acquirenti non possono essere obbligati a restituire ciò che non hanno ricevuto,
giacché in riguardo a siffatta somma non sono nè
successori, nè aventi causa, nè subingrediti al prece dente proprietario.
Considerato, eliminata così anche pei rapporti dei
coappellati Braga e Mazzocchi, l'applicazione del
patto n. 47 del contratto di locazione, che a so
stegno dell' assunto degli appellanti non giova la
sentenza 15 aprile 1885 del tribunale, colla quale statuì l'obbligo nei compratori di rispettare la loca
zione di cui ai rogiti 24 maggio 1879 a rogito Peru
gini e 22 luglio 1882 atti Rosa, con tutti i patti e con
dizioni della medesima, sotto la osservanza dei quali la delibera resta vincolata; dappoiché siffatta clausola
va subordinata alle disposizioni dei suddetti art. 1597
cod. civ., e 687 cod. proc. civ., i quali, come si è di
mostrato, escludono in confronto degli appellati Biaga e Mazzocchi 1* applicazione del patto n. 47 del con
tratto, e molto più nella fattispecie in cui l'esecuzione
di quel patto da parte degli appellati non sarebbe
nemmeno eseguibile, poiché essi colla suddetta sentenza
15 aprile 1885 non conseguirono che la proprietà de
gli stabili in quanto alla Braga per un prezzo che non
venne superato nella rivendita da lei operata coli' i
strumento 18 ottobre 1887 a rogito Perugini alla
Paolucci Sigismondi, e, giova ripeterlo,, non consegui rono la somma delle lire 12750 la quale continuò a
rimanere nelle mani dell' espropriato, e non può quindi essere dai medesimi restituita.
Considerato che se a sostegno dell'assunto degli ap
pellanti non giova la sentenza 15 aprile 1885, meno
valore a pro degli stessi ha la clausola con cui si
chiuse l'atto di consensuale risoluzione dell'affittanza 3 ottobre 1885 nella quale si dichiara salva ed impre giudicata ogni altra azione ed eccezione rispettiva anche circa la responsabilità sja dell'Almici, sia dei
deliberatari Braga e Mazzocchi, per la restituzione
della cauzione, nè le riserve di cui nella parte razio nale si parla nella sentenza 28 gennaio 1884 di auto
rizzazione a vendita pronunciata dal tribunale, ed in
quella 24 novembre stesso anno di questa Corte, poiché, trattandosi di semplici riserve è risaputo che non sono
giudizi e lasciano le pretese delle parti nello stato in cui si trovano. (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI CASALE. Udienza 27 novembre 1887; Pres. Bonelli P. P., Est.
Gaffodio; Colombo (Avv. Biletta) c. Rabino (Avv.
Ghigo).
Donna maritata — Ipoteca — Posposizione di
grado — Autorizzazione (Cod. CÌV., art. 126).
Per la posposizione del grado ipotecario consen
tila dalla donna maritala non richiedesi l'auto
rizzazione maritale. (1)
La Corte, ecc. — Attesoché col vigente codice ci
vile si intese a restringere la serie degli atti, per cui
fosse necessaria alla moglie l'autorizzazione maritale
o giudiciale.
Che gli atti, ai quali il legislatore ha voluto che la
moglie non potesse addivenire senza il consenso del
marito, o l'autorizzazione del giudice, sono quelli deter
minati nell'art. 134 di detto codice.
Che questo articolo, contenendo disposizioni le quali
limitano l'esercizio dei diritti civili nella donna ma
ritata, non può in omaggio all'art. 4 disp. prelim, es
sere applicato a casi che non vi siano specificamente
contemplati. E la giurisprudenza è costante nel rite
nere che quella enumerazione è tassativa e non può
essere estesa per via di analogia.
Attesoché la posposizione della ipoteca trovasi nean
che implicitamente e per induzione compresa fra i
casi, pei quali il citato articolo prescrive alla donna
maritata l'autorizzazione del marito.
E per vero, se colla posposizione della ipoteca ha
la Rabino ceduto alla Colombo il suo grado ipotecario,
essa non ha con ciò fatto donazione, nè alienazione,
ossia traslazione della proprietà di immobili, essa non
ha stipulato un mutuo né ceduto capitali, conservando
sempre il suo credito verso il marito; essa infine non
si è costituita sicurtà a di lui favore, perocché se la
cessione della priorità dell'ordine delia ipoteca può
costituire, a danno di chi la consente, una diminu
zione di garanzia, e può talvolta significare anche la
perdita totale del credito già previamente garantito
dall'ipoteca, alla cui anteriorità si è rinunciato, e se
nella specie il Grosso ha ottenuto il mutuo dalla Co
lombo in considerazione della posposizione come sopra
consentita dalla moglie, non si può dire però, come
si pretende nell'interesse della Rabino, che la di lei
rinuncia all'anteriorità della sua ipoteca rivesta il
carattere della sicurtà, perocché non avendo essa con
tale rinuncia assunto veruna obbligazione personale o
reale verso chicchessia, vieu meno il concetto della
sicurtà o fidej ussione, di cui all'art. 1898 cod. civ.
Nè varrebbe opporre in contrario l'argomento de
sunto dalle gravi conseguenze che possono derivare
dalla ristrettiva interpretazione dell'art. 134 cod. civ.,
avvegnaché, prescìndendo da altre considerazioni, non
ultima che la donna se nubile o vedova può compiere
liberamente tutti gli atti ricordati in detto articolo,
(1) La sentenza della Cassazione torinese, che la Corte di Casale
richiama nell'odierna decisione, fu riassunta in questa Raccolta,
voi. 1887, I, 975.
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