+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: leduong
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est. Lago, P. M. De Notaristefani (concl. conf.); Abruzzese (Avv. Carbone, Ciccarelli, Pugliese, Balenzano) c. D'Amato (Avv. Ferrara) Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1909), pp. 631/632-633/634 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23109141 . Accessed: 17/06/2014 16:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.147 on Tue, 17 Jun 2014 16:06:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est. Lago, P. M. De Notaristefani (concl. conf.); Abruzzese (Avv. Carbone, Ciccarelli,

Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est. Lago, P. M. De Notaristefani (concl. conf.);Abruzzese (Avv. Carbone, Ciccarelli, Pugliese, Balenzano) c. D'Amato (Avv. Ferrara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1909), pp. 631/632-633/634Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109141 .

Accessed: 17/06/2014 16:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.147 on Tue, 17 Jun 2014 16:06:11 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est. Lago, P. M. De Notaristefani (concl. conf.); Abruzzese (Avv. Carbone, Ciccarelli,

631 PARTE PRIMA 632

fosse lecito all'operaio di avanzare in via amministrativa

la domanda di revisione all'approssimarsi della scadenza

dei due anni, verrebbe ad acquistare il diritto di chiedere

l'indennità maggiore in via giudiziaria quando a lui pia

cesse, varcando il limite del biennio.

E superfluo indugiarsi in una lunga confutazione di

tale assunto, quando già la prevalente giurisprudenza

patria e la concorde dottrina hanno dimostrato l'erroneità

del medesimo. La difesa della Cassa dimentica che la via

giudiziaria rappresenta la seconda fase del procedimento

tracciato dalla legge, una volta che, come nella specie,

per la via amministrativa non si sia raggiunto lo scopo

di evitare il litigio. Se si deve ammettere che un aggra

vamento nelle condizioni fisiche dell'operaio può verifi

carsi negli ultimi giorni del biennio, e se l'operaio deve

agire per le vie amministrative per la revisione del pri

mo giudizio, colla teorica della ricorrente si verrebbe ad

obbligare l'operaio ad adire o contemporaneamente od

esclusivamente le vie giudiziarie nella legittima previ

sione di non essere più in tempo a farlo quando gli giun

gerà la risposta dell' Istituto assicuratore, che ha un mese

di tempo innanzi a sè per rispondere. Nè vale il dire che

resteranno sospesi i termini fatali dal giorno della do

manda in via amministrativa a quello del rifiuto dell' Isti

tuto : dal qual giorno, secondo la teoria della Cassa, in

comincerebbe a decorrere nuovamente il biennio ; impe

rocché nell' ipotesi che l'operaio abbia presentato la sua

domanda nell' ultimo giorno del termine, giorno a lui utile

per non dirsi decaduto dal suo diritto, l'Istituto potrebbe

rispondergli con un rifiuto l'ultimo giorno del mese a lui

concesso, e chiudere cosi all'operaio le porte per adire l'au

torità giudiziaria competente, onde risolva la controversia.

La ricorrente osserva che fu per una ragione scien

tifica, e più propriamente medica, che il legislatore volle

la limitazione di tempo, onde non fosse reso difficile e

forse impossibile all' Istituto assicuratore di sfatare le

eventuali frodi degli infortunati e di indagare efficace

mente il rapporto causale fra l'infortunio e le condizioni

dell'operaio al momento della revisione.

Tutto ciò è giusto. Ma non bisogna conseguire 1' in

tento o abbreviando il termine del biennio a danno d'una

parte, o costringerla ad adire le vie giudiziarie nel mo

mento stesso che le si addita la via amministrativa per suo vantaggio. Lo scopo desiderato, che 1' istituto della

revisione risponda ai suoi fini e non diventi un'arma a

frodi o a ingiuste pretese, è raggiunto col limitare a una

sola volta l'esercizio del diritto di chiedere la revisione

(Atti parlam., 1898, n. 965 A, p. 19). L'altro, di non al

lontanare troppo l'alterazione sopraggiunta alla salute

fisica dell'operaio dalla causale che l'ha prodotta, è con

seguito fissando il biennio. Ne è logico poi preoccuparsi

di soverchio di tale allontanamento, sia perchè i presidi

della scienza sono molteplici ed efficaci, sia perchè, anche

secondo la teorica della ricorrente, quell' allontanamento

non potrebbe evitarsi, almeno così e come essa desidere

rebbe ; imperocché, fatta pure la citazione avanti'l'auto

rità giudiziaria competente nell' ultimo giorno del bien

nio, non si potrebbe impedire nè il ritardo di un mese

concesso all' Istituto per rispondere, nè che la risposta

fosse per un protratto ricovero dell' infortunato in una

clinica, nè che per l'esperimento di perizie e contrope

rizie, per lo svolgersi delle pratiche procedurali, per rin

vìi, per ritardi o per mille altre cagioni non si dovesse

o potesse avverare quell'allontanamento temuto.

Ne giova invocare il sistema logico seguito dal legi slatore nel compilare la legge. Prima di tutto, non si

trova nè nella legge, nè nel regolamento, nè negli atti

parlamentari relativi o la manifesta o la presunta volontà

del legislatore, cosi come l'interpreta la ricorrente. E in

secondo luogo, se il legislatore voleva eliminare ogni dub

bio in soggetta materia, gli sarebbe bastato o usare la

stessa locuzione adoperata nell' art. 15 (legge del 1898), là dove dice che l'azione per conseguire 1' indennità si

prescrive nel termine di un anno dal giorno dell' infor

tunio ; oppure non doveva aprire due vie all' infortunato

per lasciargli conseguire una revisione di liquidazione ;

giacché, avendo fissato un termine di decadenza (due an

ni), non gli lasciava aperta quella giudiziaria se non

cliiusa per termine decorso quella amministrativa, o, se

non chiusa, almeno esperimentata inutilmente; altrimenti, tanto varrebbe abolire l'istituto della liquidazione ammi

nistrativa, rendere obbligatoria quella giudiziaria, e far

divenire ordinario quel procedimento che si volle di ec

cezione, nel solo caso di controversia insorta sulla deter

minazione quantitativa dell' indennità.

Che se è vero che, interpretando come fa la sentenza

denunciata la norma in questione, si viene a creare una

disparità di trattamento fra operaio e Istituto assicuratore, non è men vero che tale disparità fu dal legislatore vo

luta. A prescindere dalla considerazione che anche il se

condo può adire la via amministrativa per constatare i

miglioramenti avvenuti nelle condizioni fisiche dell'ope raio (art. 11 e 13 delle leggi citate), sta in fatto che nel

regolamento è detto in modo esplicito che « la revisione

può essere chiesta dall' Istituto assicuratore all' autorità

giudiziaria competente », e se si vuole che debba chie

derla entro un biennio, anch'esso allora può giovarsi del

l' ultimo giorno del termine, pur rendendo possibili tutte

quelle conseguenze che la ricorrente teme e che pure sono

inevitabili, data la legge com'è.

Bastano queste precipue considerazioni per dimostrare

che il ricorso non ha giuridico fondamento ; mentre poi, d'altro canto, la sentenza denunciata "non può essere tac

ciata di motivazione manchevole, perchè ha esposto i prin

cipi direttivi necessari alla soluzione della controversia.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 24 aprile 1909 ; Pres. Basile P., Est. Lago,

P. M. De Notaristefani (conci, conf.) ; Abruzzese

(Avv. Carbone, Ciccarelli, Pugliese, Balenzano) c. D'Amato (Avv. Ferrara).

Strade — Vi© vicinali — Con tri boti degli a tenti —

Riscossione — Privilegi — Consorzi stradali (L. 20

marzo 1865, alleg. F, sulle opere pubbliche, art. 52).

La riscossione dei contributi per la manutenzione e ripa

razione delle vie vicinali si esegue con le norme sta

bilite per la riscossione delle imposte dirette, ma non

e munita dei privilegi che per quest'ultima sono dalla

legge stabiliti. (1)

(1) Yedi in senso conforme Cass. Napoli 1 giugno 1892 (Foro

it., 1892, I, 1220) con i richiami in nota.

Sulla natura di onere reale, che hanno i contributi stradali, e che è riconosciuta anche dalla sentenza che pubblichiamo, vedi da ultimo la stessa Cassazione di Eoma 7 settembre 1908

{Foro it., 1908, I, 1239) con la relativa nota. La sentenza confermata della Corte d'appello di Trani, del

27 aprile 1908, può leggersi nel Foro delle Ptiglie, 1908, p. 294.

This content downloaded from 195.78.108.147 on Tue, 17 Jun 2014 16:06:11 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est. Lago, P. M. De Notaristefani (concl. conf.); Abruzzese (Avv. Carbone, Ciccarelli,

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 634

La Corte, ecc. — Osserva che la sentenza ha esatta

mente applicato gli articoli tutti che si vogliono violati.

E per verità, nessun dubbio che il contributo di spesa

per la sistemazione della via vicinale del nominato Cam

posanto in Barletta ha natura di diritto reale come la

imposta sui terreni, siccome in genere tutti i contributi

della specie; ma da ciò non discende che debba per

la sua esazione spet^rgli i privilegi che competono al

l' imposta fondiaria, e più specialmente quello dell'art.

196'2 cod. civile. La stessa imposta fondiaria, per quanto diritto reale,

non è privilegiata per la parte eccedente l'annata in corso

e quella precedente, tale essendo la limitazione prescritta

dal citato articolo.

Dunque la natura reale del contributo stradale non

è sufficente per giustificare tale applicazione del privile

gio, e la lettera dell'art. 52 della legge sui lavori pub

blici 20 marzo 1865, alleg. F, nel prescrivere che la

quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige

nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette,

salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti

pel rimborso, non ha mai pensato di attribuire all'esat

tore incondizionatamente anche il diritto di privilegio di

cui all'art. 1962 cod. civ., e dal momento che tace sul

l'uso del privilegio, e questo è di stretta ragione, ben

disse la sentenza che non poteva essere esteso al contri

buto stradale senza espressa dichiarazione della legge

stessa.

D'altronde, se la formola usata dal citato articolo non

può essere ristretta al semplice uso dei mezzi fiscali nel

senso dell' antica formola, non si estende però se non in

quanto è la natura fondiaria attribuita al contributo stra

dale, e non potrà mai aggiungere all'esattore facilitazioni

maggiori di quelle che gli possano spettare per la esa

zione del tributo fondiario.

Ora, siccome il contributo stradale è di sua natura

regolato in base alle esigenze stradali, varie, senza rego

larità fissa di scadenze annuali, perciò in queste essen

zialmente differisce dal debito del tributo fondiario, in

quanto cioè non ammette vere scadenze annuali da dar

luogo a quelle per l'anno in corso e quelle per l'anno

precedente ; così che limitatamente a questa parte viene

a mancare quell' analogia che giustificherebbe 1' applica

zione del privilegio dell' art. 1962 ; e d'altra parte apre

il pericolo di accordare in specie all'esattore facoltà mag

giori di quelle che i modi stabiliti per la riscossione delle

imposte dirette gli attribuiscono. In questi estremi il pri

vilegio non può che essere respinto. Che se il ricorrente, intravedendo questa insuperabile

difficoltà, cercò di schivarla affermando la esistenza di

un consorzio stradale che regola la spesa a quote annuali

di distribuzione, e si richiamò alle leggi speciali che ri

guardano i consorzi di bonifica, idraulici, d'irrigazione,

a scopo agricolo od a scopo industriale, i consorzi mine

rari e di difesa per la filossera o per la grandine, con

questi richiami è bensì riuscito a complicare la questione,

ma non a risolverla.

Poiché, primieramente, non è provato in fatto che esi

sta un consorzio stradale per la manutenzione della strada

vicinale Camposanto di Barletta ; il certificato dell'esat

tore 20 gennaio 1908 non parla punto di consorzio, nè

in tutta la causa fu affermata questa qualifica, e trattan

dosi di contributo ripartito per ruoli unicamente per

creare il titolo fiscale della pronta esigibilità, l'applica

zione dei principi generali di diritto sopra invocati osta

al pfeteso uso del privilegio di cui all'art. 1962 cod. civ.

e 42 parte ultima della legge sull'esazione delle imposte.

Secondariamente poi, le leggi speciali sui consorzi, ex

aclverso invocate, provvedono con speciale attuazione dei

modi e dei privilegi stabiliti per le imposte dirette ; e

basta por mente all'art. 55 della legge del 1882 testo unico,

che apertamente stabilisce che la riscossione delle con

tribuzioni consorziali venga fatta colle forme e coi pri

vilegi in vigore per la riscossione della fondiaria, for

inola più larga di quella riferita nell'art. 52 L. 20 marzo

18(55 alleg. F. D'altronde poi neppure è stabilito che que

ste leggi regolino identicamente anche i consorzi stradali.

La sentenza della Corte di Trani, che si fece eco di

questi principi, deve perciò essere approvata.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 13 febbraio 1909 ; Pres. Basile P., Est. car

cani, P. M. Coppola (conci, conf.) ; Garbarino (Avv.

Lollini) c. Campanella ed altri (Avv. Boggiano).

Elezioni — Elettorato — ' Amministratori di Opere

pie dichiarati responsabili — Commissione provin

ciale di beneficenza — Indicazione di responsabili

tà — Inefficacia a far perdere l'elettorato ' L. C0H1.

e prov. 4 maggio 1898, art. 23 ; L. 17 luglio 1890,

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 29 ; L.

18 luglio 1904, sulla beneficenza ed assistenza pub

blica, art. 3).

Le deliberazioni delle Commissioni provinciali di beneficen

za, che in base al disposto dell'art. 29 della legge 17 lu

glio 1890 indicano la responsabilità in cui sono in

corsi determinati amministratori di Opere pie, non

importano per essi la perdita dell'elettorato commina

ta dall'art. 23 della legge com. e provinciale. (1)

La Corte, ecc. (Omissis). — Osserva questo Supremo

Collegio che tutta la questione si riduce alla interpre

tazione dell'art. 29 della legge sulle Opere pie 17 luglio

1890, in relazione dell'art. 23 del testo unico della legge

(1) La questione, per quanto ci consta, è nuova in ciò che

riguarda gli effetti della indicazione di responsabilità degli am

ministratori delle Opere pie, a norma dell'art. 29 L. 17 luglio

1890, per la perdita dell'elettorato amministrativo. Ma essa, co

me giustamente rileva la Suprema Corte nella sentenza che

pubblichiamo, è collegata all'altra circa la natura del provvedi mento contemplato nell'art. 29 della legge sulle istituzioni pub bliche di beneficenza ; questione che fin da quando quel prov

vedimento era emanato dalla Giunta prov. amm. fu più volte

discussa, e venne decisa nel senso che esso avesse semplice carat

tere tutorio, conservativo e preliminare ad un vero giudizio, tan

to dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, quanto da quella

giudiziaria e contabile ; e ricordiamo al riguardo : Cons, di Sta

to 28 giugno 1899 (jForo it., Eep. 1899, voce Opera pia, n. 97) ;

Corte dei conti 2 aprile 1901 (id.., Eep. 1901, voce cit.., n. 75),

25 gennaio 1898 (id., Eep. 1898, voce cit., n. 105), 29 dicembre

1896 (id., Eep. 1897, voce cit., n. 130), 1 aprile 1896 (id., Eep.

1896, voce cit., n. 152) e 19 luglio 1892 (id., Eep. 1892, voce cit.,

n. 81) ; Trib. Napoli 26 gennaio 1903 (id., Eep. 1903, voce cit.,

n. 69). Il Consiglio di Stato, poi. ha maggiormente confermato il

carattere tutorio di quel provvedimento dopo che esso è stato

attribuito alle Commissioni provinciali di beneficenza, ed é al

riguardo notevole specialmente la decisione 26 giugno 1908, ri

cordata anche dalla sentenza che annotiamo, e della quale cre

diamo utile riferire le seguenti principali considerazioni :

« Attesoché gli art. 29 e 30 della legge organica del 17 lu

This content downloaded from 195.78.108.147 on Tue, 17 Jun 2014 16:06:11 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended