Udienza 24 aprile 1909; Pres. Basile P., Est. Lago, P. M. De Notaristefani (concl. conf.);Abruzzese (Avv. Carbone, Ciccarelli, Pugliese, Balenzano) c. D'Amato (Avv. Ferrara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 34, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1909), pp. 631/632-633/634Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23109141 .
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631 PARTE PRIMA 632
fosse lecito all'operaio di avanzare in via amministrativa
la domanda di revisione all'approssimarsi della scadenza
dei due anni, verrebbe ad acquistare il diritto di chiedere
l'indennità maggiore in via giudiziaria quando a lui pia
cesse, varcando il limite del biennio.
E superfluo indugiarsi in una lunga confutazione di
tale assunto, quando già la prevalente giurisprudenza
patria e la concorde dottrina hanno dimostrato l'erroneità
del medesimo. La difesa della Cassa dimentica che la via
giudiziaria rappresenta la seconda fase del procedimento
tracciato dalla legge, una volta che, come nella specie,
per la via amministrativa non si sia raggiunto lo scopo
di evitare il litigio. Se si deve ammettere che un aggra
vamento nelle condizioni fisiche dell'operaio può verifi
carsi negli ultimi giorni del biennio, e se l'operaio deve
agire per le vie amministrative per la revisione del pri
mo giudizio, colla teorica della ricorrente si verrebbe ad
obbligare l'operaio ad adire o contemporaneamente od
esclusivamente le vie giudiziarie nella legittima previ
sione di non essere più in tempo a farlo quando gli giun
gerà la risposta dell' Istituto assicuratore, che ha un mese
di tempo innanzi a sè per rispondere. Nè vale il dire che
resteranno sospesi i termini fatali dal giorno della do
manda in via amministrativa a quello del rifiuto dell' Isti
tuto : dal qual giorno, secondo la teoria della Cassa, in
comincerebbe a decorrere nuovamente il biennio ; impe
rocché nell' ipotesi che l'operaio abbia presentato la sua
domanda nell' ultimo giorno del termine, giorno a lui utile
per non dirsi decaduto dal suo diritto, l'Istituto potrebbe
rispondergli con un rifiuto l'ultimo giorno del mese a lui
concesso, e chiudere cosi all'operaio le porte per adire l'au
torità giudiziaria competente, onde risolva la controversia.
La ricorrente osserva che fu per una ragione scien
tifica, e più propriamente medica, che il legislatore volle
la limitazione di tempo, onde non fosse reso difficile e
forse impossibile all' Istituto assicuratore di sfatare le
eventuali frodi degli infortunati e di indagare efficace
mente il rapporto causale fra l'infortunio e le condizioni
dell'operaio al momento della revisione.
Tutto ciò è giusto. Ma non bisogna conseguire 1' in
tento o abbreviando il termine del biennio a danno d'una
parte, o costringerla ad adire le vie giudiziarie nel mo
mento stesso che le si addita la via amministrativa per suo vantaggio. Lo scopo desiderato, che 1' istituto della
revisione risponda ai suoi fini e non diventi un'arma a
frodi o a ingiuste pretese, è raggiunto col limitare a una
sola volta l'esercizio del diritto di chiedere la revisione
(Atti parlam., 1898, n. 965 A, p. 19). L'altro, di non al
lontanare troppo l'alterazione sopraggiunta alla salute
fisica dell'operaio dalla causale che l'ha prodotta, è con
seguito fissando il biennio. Ne è logico poi preoccuparsi
di soverchio di tale allontanamento, sia perchè i presidi
della scienza sono molteplici ed efficaci, sia perchè, anche
secondo la teorica della ricorrente, quell' allontanamento
non potrebbe evitarsi, almeno così e come essa desidere
rebbe ; imperocché, fatta pure la citazione avanti'l'auto
rità giudiziaria competente nell' ultimo giorno del bien
nio, non si potrebbe impedire nè il ritardo di un mese
concesso all' Istituto per rispondere, nè che la risposta
fosse per un protratto ricovero dell' infortunato in una
clinica, nè che per l'esperimento di perizie e contrope
rizie, per lo svolgersi delle pratiche procedurali, per rin
vìi, per ritardi o per mille altre cagioni non si dovesse
o potesse avverare quell'allontanamento temuto.
Ne giova invocare il sistema logico seguito dal legi slatore nel compilare la legge. Prima di tutto, non si
trova nè nella legge, nè nel regolamento, nè negli atti
parlamentari relativi o la manifesta o la presunta volontà
del legislatore, cosi come l'interpreta la ricorrente. E in
secondo luogo, se il legislatore voleva eliminare ogni dub
bio in soggetta materia, gli sarebbe bastato o usare la
stessa locuzione adoperata nell' art. 15 (legge del 1898), là dove dice che l'azione per conseguire 1' indennità si
prescrive nel termine di un anno dal giorno dell' infor
tunio ; oppure non doveva aprire due vie all' infortunato
per lasciargli conseguire una revisione di liquidazione ;
giacché, avendo fissato un termine di decadenza (due an
ni), non gli lasciava aperta quella giudiziaria se non
cliiusa per termine decorso quella amministrativa, o, se
non chiusa, almeno esperimentata inutilmente; altrimenti, tanto varrebbe abolire l'istituto della liquidazione ammi
nistrativa, rendere obbligatoria quella giudiziaria, e far
divenire ordinario quel procedimento che si volle di ec
cezione, nel solo caso di controversia insorta sulla deter
minazione quantitativa dell' indennità.
Che se è vero che, interpretando come fa la sentenza
denunciata la norma in questione, si viene a creare una
disparità di trattamento fra operaio e Istituto assicuratore, non è men vero che tale disparità fu dal legislatore vo
luta. A prescindere dalla considerazione che anche il se
condo può adire la via amministrativa per constatare i
miglioramenti avvenuti nelle condizioni fisiche dell'ope raio (art. 11 e 13 delle leggi citate), sta in fatto che nel
regolamento è detto in modo esplicito che « la revisione
può essere chiesta dall' Istituto assicuratore all' autorità
giudiziaria competente », e se si vuole che debba chie
derla entro un biennio, anch'esso allora può giovarsi del
l' ultimo giorno del termine, pur rendendo possibili tutte
quelle conseguenze che la ricorrente teme e che pure sono
inevitabili, data la legge com'è.
Bastano queste precipue considerazioni per dimostrare
che il ricorso non ha giuridico fondamento ; mentre poi, d'altro canto, la sentenza denunciata "non può essere tac
ciata di motivazione manchevole, perchè ha esposto i prin
cipi direttivi necessari alla soluzione della controversia.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 24 aprile 1909 ; Pres. Basile P., Est. Lago,
P. M. De Notaristefani (conci, conf.) ; Abruzzese
(Avv. Carbone, Ciccarelli, Pugliese, Balenzano) c. D'Amato (Avv. Ferrara).
Strade — Vi© vicinali — Con tri boti degli a tenti —
Riscossione — Privilegi — Consorzi stradali (L. 20
marzo 1865, alleg. F, sulle opere pubbliche, art. 52).
La riscossione dei contributi per la manutenzione e ripa
razione delle vie vicinali si esegue con le norme sta
bilite per la riscossione delle imposte dirette, ma non
e munita dei privilegi che per quest'ultima sono dalla
legge stabiliti. (1)
(1) Yedi in senso conforme Cass. Napoli 1 giugno 1892 (Foro
it., 1892, I, 1220) con i richiami in nota.
Sulla natura di onere reale, che hanno i contributi stradali, e che è riconosciuta anche dalla sentenza che pubblichiamo, vedi da ultimo la stessa Cassazione di Eoma 7 settembre 1908
{Foro it., 1908, I, 1239) con la relativa nota. La sentenza confermata della Corte d'appello di Trani, del
27 aprile 1908, può leggersi nel Foro delle Ptiglie, 1908, p. 294.
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 634
La Corte, ecc. — Osserva che la sentenza ha esatta
mente applicato gli articoli tutti che si vogliono violati.
E per verità, nessun dubbio che il contributo di spesa
per la sistemazione della via vicinale del nominato Cam
posanto in Barletta ha natura di diritto reale come la
imposta sui terreni, siccome in genere tutti i contributi
della specie; ma da ciò non discende che debba per
la sua esazione spet^rgli i privilegi che competono al
l' imposta fondiaria, e più specialmente quello dell'art.
196'2 cod. civile. La stessa imposta fondiaria, per quanto diritto reale,
non è privilegiata per la parte eccedente l'annata in corso
e quella precedente, tale essendo la limitazione prescritta
dal citato articolo.
Dunque la natura reale del contributo stradale non
è sufficente per giustificare tale applicazione del privile
gio, e la lettera dell'art. 52 della legge sui lavori pub
blici 20 marzo 1865, alleg. F, nel prescrivere che la
quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige
nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette,
salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti
pel rimborso, non ha mai pensato di attribuire all'esat
tore incondizionatamente anche il diritto di privilegio di
cui all'art. 1962 cod. civ., e dal momento che tace sul
l'uso del privilegio, e questo è di stretta ragione, ben
disse la sentenza che non poteva essere esteso al contri
buto stradale senza espressa dichiarazione della legge
stessa.
D'altronde, se la formola usata dal citato articolo non
può essere ristretta al semplice uso dei mezzi fiscali nel
senso dell' antica formola, non si estende però se non in
quanto è la natura fondiaria attribuita al contributo stra
dale, e non potrà mai aggiungere all'esattore facilitazioni
maggiori di quelle che gli possano spettare per la esa
zione del tributo fondiario.
Ora, siccome il contributo stradale è di sua natura
regolato in base alle esigenze stradali, varie, senza rego
larità fissa di scadenze annuali, perciò in queste essen
zialmente differisce dal debito del tributo fondiario, in
quanto cioè non ammette vere scadenze annuali da dar
luogo a quelle per l'anno in corso e quelle per l'anno
precedente ; così che limitatamente a questa parte viene
a mancare quell' analogia che giustificherebbe 1' applica
zione del privilegio dell' art. 1962 ; e d'altra parte apre
il pericolo di accordare in specie all'esattore facoltà mag
giori di quelle che i modi stabiliti per la riscossione delle
imposte dirette gli attribuiscono. In questi estremi il pri
vilegio non può che essere respinto. Che se il ricorrente, intravedendo questa insuperabile
difficoltà, cercò di schivarla affermando la esistenza di
un consorzio stradale che regola la spesa a quote annuali
di distribuzione, e si richiamò alle leggi speciali che ri
guardano i consorzi di bonifica, idraulici, d'irrigazione,
a scopo agricolo od a scopo industriale, i consorzi mine
rari e di difesa per la filossera o per la grandine, con
questi richiami è bensì riuscito a complicare la questione,
ma non a risolverla.
Poiché, primieramente, non è provato in fatto che esi
sta un consorzio stradale per la manutenzione della strada
vicinale Camposanto di Barletta ; il certificato dell'esat
tore 20 gennaio 1908 non parla punto di consorzio, nè
in tutta la causa fu affermata questa qualifica, e trattan
dosi di contributo ripartito per ruoli unicamente per
creare il titolo fiscale della pronta esigibilità, l'applica
zione dei principi generali di diritto sopra invocati osta
al pfeteso uso del privilegio di cui all'art. 1962 cod. civ.
e 42 parte ultima della legge sull'esazione delle imposte.
Secondariamente poi, le leggi speciali sui consorzi, ex
aclverso invocate, provvedono con speciale attuazione dei
modi e dei privilegi stabiliti per le imposte dirette ; e
basta por mente all'art. 55 della legge del 1882 testo unico,
che apertamente stabilisce che la riscossione delle con
tribuzioni consorziali venga fatta colle forme e coi pri
vilegi in vigore per la riscossione della fondiaria, for
inola più larga di quella riferita nell'art. 52 L. 20 marzo
18(55 alleg. F. D'altronde poi neppure è stabilito che que
ste leggi regolino identicamente anche i consorzi stradali.
La sentenza della Corte di Trani, che si fece eco di
questi principi, deve perciò essere approvata.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 13 febbraio 1909 ; Pres. Basile P., Est. car
cani, P. M. Coppola (conci, conf.) ; Garbarino (Avv.
Lollini) c. Campanella ed altri (Avv. Boggiano).
Elezioni — Elettorato — ' Amministratori di Opere
pie dichiarati responsabili — Commissione provin
ciale di beneficenza — Indicazione di responsabili
tà — Inefficacia a far perdere l'elettorato ' L. C0H1.
e prov. 4 maggio 1898, art. 23 ; L. 17 luglio 1890,
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, art. 29 ; L.
18 luglio 1904, sulla beneficenza ed assistenza pub
blica, art. 3).
Le deliberazioni delle Commissioni provinciali di beneficen
za, che in base al disposto dell'art. 29 della legge 17 lu
glio 1890 indicano la responsabilità in cui sono in
corsi determinati amministratori di Opere pie, non
importano per essi la perdita dell'elettorato commina
ta dall'art. 23 della legge com. e provinciale. (1)
La Corte, ecc. (Omissis). — Osserva questo Supremo
Collegio che tutta la questione si riduce alla interpre
tazione dell'art. 29 della legge sulle Opere pie 17 luglio
1890, in relazione dell'art. 23 del testo unico della legge
(1) La questione, per quanto ci consta, è nuova in ciò che
riguarda gli effetti della indicazione di responsabilità degli am
ministratori delle Opere pie, a norma dell'art. 29 L. 17 luglio
1890, per la perdita dell'elettorato amministrativo. Ma essa, co
me giustamente rileva la Suprema Corte nella sentenza che
pubblichiamo, è collegata all'altra circa la natura del provvedi mento contemplato nell'art. 29 della legge sulle istituzioni pub bliche di beneficenza ; questione che fin da quando quel prov
vedimento era emanato dalla Giunta prov. amm. fu più volte
discussa, e venne decisa nel senso che esso avesse semplice carat
tere tutorio, conservativo e preliminare ad un vero giudizio, tan
to dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, quanto da quella
giudiziaria e contabile ; e ricordiamo al riguardo : Cons, di Sta
to 28 giugno 1899 (jForo it., Eep. 1899, voce Opera pia, n. 97) ;
Corte dei conti 2 aprile 1901 (id.., Eep. 1901, voce cit.., n. 75),
25 gennaio 1898 (id., Eep. 1898, voce cit., n. 105), 29 dicembre
1896 (id., Eep. 1897, voce cit., n. 130), 1 aprile 1896 (id., Eep.
1896, voce cit., n. 152) e 19 luglio 1892 (id., Eep. 1892, voce cit.,
n. 81) ; Trib. Napoli 26 gennaio 1903 (id., Eep. 1903, voce cit.,
n. 69). Il Consiglio di Stato, poi. ha maggiormente confermato il
carattere tutorio di quel provvedimento dopo che esso è stato
attribuito alle Commissioni provinciali di beneficenza, ed é al
riguardo notevole specialmente la decisione 26 giugno 1908, ri
cordata anche dalla sentenza che annotiamo, e della quale cre
diamo utile riferire le seguenti principali considerazioni :
« Attesoché gli art. 29 e 30 della legge organica del 17 lu
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