Udienza 26 luglio 1883; Pres. Miraglia P. P., Est. Bianchi, P. M. De Falco —Ministero dellaguerra c. BaseviSource: Il Foro Italiano, Vol. 8, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1883), pp. 917/918-921/922Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23090396 .
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
fra i 15 giorni dalla trascrizione di un atto trasla
tivo di proprietà, ma non si poteva dare ipoteca po
steriormente alla vendita, da essere le dette iscri
zioni relative alle ipoteche costituite precedentemente
alla vendita medesima, e da dirsi cosi quelle, cui si
riferisce l'art. 668 della procedura, relative anche ad
ipoteche convenzionali, ma costituite precedentemento
alla trascrizione del precetto; Nè finalmente alle cose considerate fanno ostacolo
le molteplici disposizioni, nelle quali, per casi speciali,
si pone a fronte dell'alienare l'ipotecare o il donare,
e simili cose, giacché esse non provano se non che
alle volte si abbia abbondanza di linguaggio nelle
leggi, ed una cura maggiore nello specificare il pen
siero legislativo, senza far cenno di altri speciali
motivi che non occorre qui indagare. Certamente il
donare é un modo di alienare, e pure nell'art. 134
del cod. civ. alla donna maritata si è voluto fare e
spresso divieto di alienare ed anche di donare, senza
l'autorizzazione maritale. Sicché trovando più con
forme al diritto ed alla legge l'interpretazione data
dalla sentenza impugnata all'art 2085 del cod. civ.,
decidendo che il divieto di alienare, fatto dal detto
articolo al debitore soggetto ad espropriazione im
mobiliare, comprenda il divieto di ipotecare il fondo
pignorato posteriormente alla trascrizione del pre
cetto, da rendere immeritevole di accoglimento al
cuno dei dedotti mezzi di annullamento.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 26 luglio 1883; Pres. Miraglia P. P., Est.
Bianchi, P. M. Db Falco — Ministero della guerra c. Basevi.
Atto (li commerci» - Contratto ti' appal to - Ammi
nistrazione pubblica - Competenza (Cod. di comm.
del 1883, art. 3, n. 7 e 870).
I contratti d' appalto sono per V appaltatore atti di
commercio quand' anche Vappaltante sia un'am
ministrazione pubblica, e perciò le azioni che ne
derivano sono di competenza commerciale. (1)
La Corte, ecc. — Considerando che il vigente codice
di commercio, nel n. 7 dell'art. 3, annovera tra gli
atti, che la legge reputa di commercio, le imprese di fabbriche e di costruzioni; epperò deve riguar -
darsi come atto commerciale il devenire a contratti
coi quali si assumano ad appalto o cottimo simili
imprese; Che ciò concorda colla espressione letterale della
legge, essendo appunto col mezzo del contratto di lo
cazione d'opera e d'industria che s'imprendono per altri opere di fabbriche o di costruzioni, nè potendosi senza assurdità applicare la parola imprese ai soli
atti o fatti che l'imprenditore abbia a compiere in
esecuzione del proprio contratto, attribuendo invece
a questo un' indole meramente civile; mentre é indu
bitabile che i caratteri giuridici d' un contratto si
desumono naturalmente da ciò che ne forma oggetto, e sarebbe una contraddizione evidente il qualificare
come commerciale ciò che è assunto in obbligazione, ed all'opposto come meramente civile il contratto da
cui questa obbligazione deriva;
Che il medesimo concetto è confermato dall'appli
cazione dei principi generali, e dallo spirito che in
forma la citata disposizione di legge; perciocché quello
a cui si obbliga un imprenditore di fabbriche o di
costruzioni non consiste solo nella prestazione del
l'opera o dell'industria sua personale, ma ancora
nel provvedere al necessario concorso delle opere al
trui, al servizio di animali e strumenti di trasporto,
talvolta pure all'acquisto od alla fabbricazione di
considerevoli quantità di materiali, e in somma in
un complesso di operazioni e somministrazioni com
binate e di vario genere, le quali in tutte quelle
provvisioni appunto, che l'imprenditore ha da com
piere in servizio dell'appaltante, nel lucro che si pro
pone di conseguire sul complessivo prezzo dell' ap
palto, nel rischio a cui si espone di perdite, conten
gono gli elementi di una vera speculazione commer
ciale, e tale carattere comunicano alla negoziazione con cui vennero assunte;
Che alla qualificazione di commerciale attribuita
dalla legge all' atto con cui taluno assuma un' im
presa di fabbrica o di costruzione, non può fare osta
colo l'esser dato l'appalto ad una amministrazione
pubblica, soggetta per tali negozi a speciali norme
stabilite da leggi amministrative; poiché non é dub
(1) L'on. MantellIni pubblicava nel giornale L'Opinione del corr. anno le seguenti osservazioni:
« Il nuovo codice di commercio, per vaghezza di definire anche
gli usi più mutabili della vita commerciale, spazia, se pure non si
smarrisce, in tali e si svariate generalità, da senz'alerò indurre il
magistrato civile a declinare dalla propria per la giurisdizione dei
giudici commerciali, le cause della pubblica amministrazione per opere pubbliche.
« Il nuovo codice di commercio sulle azioni, che derivano da ogni atto che sia commerciale anche per una sola delle parti, ne mandai
giudizii alla giurisdizione commerciale. « Ma T amministrazione piglia dalla legge sui lavori pubblici il
capitolato pei suoi appalti ; la sua è meno azione contrattuale che condizione ex lege. E chi assume 1' opera che non può subappaltare, appunto come vieta la legge sulle opere pubbliche, non commercia, si prepara il terreno alle sue speculazioni ; il contratto che fa è il contratto civile dell' àrticolo 1634 del codice civile, piuttosto che atto commerciale.
« Furono cose dette, e che si son prese per sottigliezze, con esser
rimasto deciso che l'amministrazione pubblica dovrà tradurre, e tra dursi avanti ai giudici di commercio su d'ogni questione, da esser definita secondo il testo della legge sulle opere pubbliche, per lavori
eseguici o da eseguire d'ufficio, per decadenze dall' appalto, per opere da conteggiare o no come opere ex-contrattuali, per collaudi. Saranno giudici di commercio, che riscontreranno la sicurezza e la
regolarità di gallerie, di ponti, di viadotti, d'argini, tettoie in ferro, di grue, o di locomotive.
« All'amministrazione rimane il riparo in.Corte d'appello. —Cosi ha risposto 1' oracolo.
« Ma non si ripara il pregiudizio arrecato alla causa per la troppa fretta del primo procedimento; rimane il gravame della ragione degli interessi più elevata nei commerciali che nei giudizi civili ; irrepa rabile è il danno delle provvisionali, a condannare nelle quali dai
giudici di commercio si precipita, non si corre, e più si precipiterà coli' amministrazione pubblica.
« In ogui Stato d'Italia, compresa la Toscana, paese il più restio al fòro amministrativo, le cause della pubblica amministrazione per appalti delle sue opere si decidevano da tribunali speciali.
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PARTE PRIMA
bio, e fu espressamente riconosciuto dalla legge stessa,
che il medesimo affare possa talvolta costituire atto
commerciale per una sola delle parti contraenti; e se
certamente i contratti conchiusi dal Governo, dalle
Provincie o dai Comuni per costruire o riparare ponti,
strade od altro, non potrebbero da parte di quelle
pubbliche amministrazioni considerarsi come atti di
commercio, ma sono rispetto a loro semplici mezzi
per accrescere o mantenere i pubblici servizi; se anzi,
qualora quelle amministrazioni stesse effettuassero
direttamente 1' impresa, non sarebbero atti di com
mercio le locazioni d'opera di manovali, le compere
di materiali, i contratti per trasporto, e tutte le altre
operazioni che facessero a tale scopo; quando all'op
posto allocano l'opera ad appalto, chi ne assume la
impresa fa dal canto suo un atto reputato commer
ciale dalla legge; Che l'art. 870 dello stesso vigente codice di com
mercio, dichiarando appartenenti alla giurisdizione
commerciale le azioni derivanti da un atto che sia
commerciale anche per una sola delle parti, deve
quindi applicarsi eziandio alle imprese di fabbriche
o di costruzioni che siano date in appalto da am
ministrazioni pubbliche, governative, provinciali o
comunali, poiché tali imprese sono reputate atti di
commercio in riguardo all' imprenditore, sebbene tali
non siano rispetto all'amministrazione pubblica da
cui l'appalto è dato.
Considerando che per le stesse ragioni sovra espo ste si appalesano inapplicabili alla presente contro
versia le teorie propugnate nei primi tre mezzi di
questo ricorso. La sentenza denunziata confutò la pre
tensione, accampata dal Ministero della guerra, che
si dovesse scindere dal contratto d'appalto l'impresa con esso assunta dall'appaltatore; la confutò dimo
strando come l'impresa non altro essendo che l'og
getto dell'appalto, non potesse giuridicamente esserne
separata, e dovesse anzi servire a determinare il carat
tere commerciale dell'atto con cui si devenne al contrat
to dell'appalto medesimo, dal lato dell'assuntore. Il che
stabilito, era troppo evidente come l'argomento dedotto
dalle disposizioni della legge sui lavori pubblici e del
regolamento di contabilità, le quali tutt'al più avreb
bero valuto a dimostrare ciò che del resto neppur era né poteva essere controverso, che il contratto di
appalto non vestisse carattere di atto commerciale
rispetto alla pubblica amministrazione non avesse
veruna influenza possibile sulla questione, nè poi era
la Corte tenuta a combattere tutte e singole le ar
gomentazioni speciali accennate dalla parte, quando aveva dimostrato le ragioni che adottava come de
cisive della controversia. Non sussiste portanto il di
fetto di motivazione accusato nel primo mezzo di
ricorso.
Non regge 1' assunto propugnato nel secondo mezzo, che l'art. 870 del codice di commercio sia inapplica bile alla specie attuale, pel motivo che facciasi in
essa questione del carattere commerciale, o no, del
contratto di appalto, non di atti commessi in esecu
zione di tale contr atto dallo appaltatore ; e che si
tratti di azione, la quale non deriverebbe dall' atto, ma dalla legge. Poiché il detto art. 870, parlando di
un atto, che sia commerciale anche per una sola
delle parti, presuppone anzi tale atto in cui due parti almeno si trovino a fronte l'una del altra, vale a
dire appunto un contratto; nè sta che l'azione pro mossa in base del contratto medesimo dovesse re
putarsi derivante dalle disposizioni delle leggi sui
lavori pubblici e sulla contabilità dello Stato, mentre
in tanto solo quelle leggi divenivano applicabili al
privato contraente, in quanto egli vi si era assog
gettato col contratto, del quale dovean reputarsi ac
cettate come parti integranti. Non sussiste quanto si sostiene nel terzo mezzo; che
cioè, il contratto d'appalto, quale semplice locazione
d'opera, abbia a-considerarsi come contratto d'indole
meramente civile, e possa divenire atto commerciale
solamente quando l'assuntore abbia facoltà di fare
« Fu la legge del 1865, che anche su d' ogni questione in appalti d' opere pubbliche abolì per tutta Italia ogni fòro speciale o ammi nistrativo.
« E la legge del 1865 è applicata in Italia per ogni questione, sia
contrattuale, o amministrativa, sia tecnica, finora dai tribunali civili, quind' innanzi con una garanzia alla quale non pensavano davvero
gli appaltatori quando contrattavano, con la garanzia tutta per loro, della giurisdizione commerciale o dei giudici commercianti.
«Fòro amministrativo nelle causè dell'amministrazione, Dio ne
guardi ! L' amministrazione sarebbe nella causa, quello che è iniquo che sia, giudice e parte.
« E ora delle cause fra 1' amministrazione e i suoi impresari giu dichino altri impresari ; o i loro datori d' avallo, scoperti o palesi, cointeressati in quella o in questa impresa o in entrambe.
«se Si è soppresso il fòro amministrativo. Nelle stesse decisioni tec niche si ha per sospetto il corpo tecnico dell' amministrazione, la
quale di nessun ramo, per nessun organo, si è voluta giudice delle
cause, neppure d'altro ramo, e per altro organo. « E non si riflette che a chiamare, come si chiamano, a decidere
le cause d'appalto giudici appaltatori o cointeressati, si riesce a far decidere le cause, per opere pubbliche, fra 1' amimnistrazione e i suoi appaltatori da un fòro amministrativo alla rovescia 1
« È però che quando si riformi nella parte contrattuale la legge di contabilità, testò rimodernata sulla formazione dei bilanci, o per
quando venga in discussione del titolo VI della legge sulle opere pubbliche la riforma, già in esame della commissione parlamentare, avrei ideato un modo facile a raddrizzare questo rovescio. Non sa rebbe che ad aggiungervi un articolo di questo tenore :
« Dalle risoluzioni tecniche dei collaudi è dato il ricorso al
consiglio superiore dei lavori pubblici, che decide sentite le farti. « Ogni altra questione "per appalti d'opere pubbliche o sommini
strazioni appartiene alla giurisdizione civile non alla commerciale. « La legge sul contenzioso, che abolì nel 1865 per tutta Italia il
fòro amministrativo, peccò di coordinare quella sua grande riforma con le altre cinque leggi pari data, e più specialmente con quella sulle opere pubbliche ; e col primo capoverso si riparerebbe a una delle omissioni di quella legge.
« Ogni altra questione, pur sempre questione meno contrattuale che d'intelligenza o d' applicazione della legge sulle opere pubbliche, resterebbe ai tribunali j ma per l'altro capoverso resterebbe alla
giurisdizione civile dei magistrati e non alla commerciale dogi' indu
striali, dei speculatori o banchieri. « E a chi gridasse alla sconvenienza di toccare il codine promul
gato sì di recente, sarebbe da osservare che nel proposto articolo meno si tocca il codice che non la giurisprudenza formata sulle sue
pericolose generalità ; e che non vi può essere ragione o riguardo che tenga di lasciare a tanto repentaglio il pubblico denaro in solo
guadagno d' affaristi. »
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
eseguire l'appalto sostituendo a sè altri assuntori, ciò
che nella specie era vietato dalle disposizioni della
legge sui lavori pubblici.
Che il devenire a contratto di appalto, per imprese
di fabbriche odi costruzioni, sia atto riguardato dalla
legge come commerciale dal lato dell' imprenditore,
quand'anche appaltantesia un'amministrazione pub
blica, é già dimostrato. Nè la proibizione di cedere
o subappaltare l'impresa può mutare questo carat
tere, che l'atto di assunzione dell' impresa ha in sè
medesimo.
Considerando che non hanno miglior fondamento
gli appunti, che si vollero fare alla sentenza denun
ziata nei tre altri mezzi del ricorso.
È ingiusto accusarla come si fa nel quarto mezzo
di avere scambialo la causa per l'oggetto del con
tratto di appalto, per averne considerato come og
getto la impresa, anziché l'opera da compiersi; per
ciocché l'oggetto del contratto per 1" imprenditore è
veramente costituito dal complesso di tutti quei fatti
e di quelle prestazioni ch'egli si obbliga di eseguire,
per raggiungere lo scopo propostosi dalle parti, di
dare esistenza all'opera appaltata. Piuttosto èia parte
ricorrente, che confonde lo scopo ultimo del contratto
d'appalto coll'oggetto e colla causa giuridica di esso,
facendone consistere l'oggetto nell'opera da compiersi,
e la causa nell'animo di far sorgere un' impresa;
mentre la causa vera e giuridica di un contratto a
titolo oneroso non può consistere per ciascuna delle
parti, se non nel vantaggio che essa intende procu
rarsi secondo la natura della convenzione, e cogli
effetti diretti che questa produrrà, e quindi, nel caso
d'appalto d'un'opera da eseguirsi, consiste per l'im
prenditore nella prestazione, a cui si obbliga l'altra
parte a] paltante, ossia nel prezzo convenuto.
Non è vera l'affermazione del quinto mezzo, che la
sentenza denunziata abbia riguardato come atto com
merciale il contratto di cui si trattava solo perchè
qualche cosa di commerciale vi fosse negli intenti di
una delle parti contraenti. Al contrario, la sentenza
considerò quel contratto in se stesso, in ciò che ne
costituiva l'oggetto; ed in questo trovò giustamente
gli elementi per dover qualilìcare come atto com
merciale, da parte dell' imprenditore, quello con cui
erasi devenuto al contratto medesimo.
Non sussiste nemmeno l'accusa, contenuta nel sesto
mezzo, che la sentenza denunziata abbia ritenuto suf
ficiente il solo elemento dell'alea e della speculazione
per attribuire al contratto di appalto per imprese di
fabbriche o di costruzioni il carattere di atto com
merciale. La sentenza si fondò sulla disposizione e
spressa dell'art. 3 n. 7, del codice di commercio, e
rettamente interpretandola, la ritenne applicabile al
caso. Della speculazione inerente a tale contratto di
appalto, da parte dell' imprenditore, accennò soltanto
come ad uno e principale tra i distintivi caratteri
stici negli atti commerciali, e per dimostrare i mo
tivi da cui quella disposizione dell'art. 3, n. 7, poteva essere giustificata. Gli estesi a sottili ragionamenti
istituiti in questo mezzo di ricorso, non sono diretti
a combattere la interpretazione data a quel testo di
legge, ma piuttosto a dimostrare che come atti d i
commercio avrebbero potuto considerarsi quelli che
l'intraprenditore effettuasse nella esecuzione dell'ap
palto, non mai il contratto medesimo nei rapporti
coll'appaltante; il che, qualunque valore potesse avere
in via di critica sulla legge, non renderebbe certo
censurabile la sentenza, che ne fece applicazione con
forme alla lettera ed allo spirito della disposizione
predetta. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE 1)1 CASSAZIONE DI NAPOLI.
Sezioni unite — Udienza 14 luglio 1883; Pres. Mira
belli P. P., Est. Adinolfi; Cotugno c. Surgo.
Locazione — Anticipazione di Otti — Vendita del
Tondo — Computo delle annate per 1' efficacia
delle anticipazioni (Cod. CÌV., art. 1932, 194/ì).
Per giudicare della validità di una anticipazione di fitti in rapporto ad un posteriore compratore della cosa locala non si deve aver riguardo al
l' inizio dell'affitto o al tempo o alla durata della
intera anticipazione, ma alla durata della me
desima dal tempo dell' acquisto in poi. (1)
Conseguentemente le anticipazioni di fitti fatte al
locatore per tempo eccedente i tre anni quan
tunque non trascritte, sono obbligatorie pel com
pratore dello stabile, quando i fitti anticipati e
posteriori all' acquisto non eccedano i tre anni. (2).
La Corte, ecc. — Attesoché l'impugnata sentenza, in rinvio da questo supremo Collegio, seguiva quella dei primi giudici dell'appello già censurata, vale a
dire, che per giudicare della validità dell'anticipa zione di estagli, verso il posteriore compratore, si
debba aver riguardo all' inizio dell'affitto o al tempo e alla durata intera dell'anticipazione, e non già alla
durata della stessa dalla compravendita in appresso. La sentenza, per l'opinione che segue, non tiene
conto della storia, né dello spirito delle disposizioni contenute negli art. 1932 n° 5 e 7 e 1942 del codice
civile, ed amendue li viola.
Attesoché non si possa sconoscere, che sin nella
romana legislazione, in materia di locazione, siasi
modificato il principio, che i diritti personali debbano
valere solo ne'rapporti tra contraenti, eredi ed aventi
causa: Vemptor non debet slare colono venne limi
tato prima a vantaggio de' coloni de' beni del fisco,
per patto supposto nelle vendite degli jstessi beni:
(1) L'altra conforme sentenza della Cassazione di Napoli, pronun ziata in questa stessa causa, può leggersi in questa Raccolta 1882, 1,94
Per le anticipazioni di fitto poi nel caso di espropriazione, veggasi da ultimo App. Parma, 7 luglio 1882, nel cit. volume del 1882 di
questa Raccolta I, 1070, e le altre decisioni e note ivi richiamate. Può infine consultarsi la sentenza della Cassazione di Torino, 9
giugno 1883, pubblicata a col. 615, parte I, del volume presente, con
la quale fu giudicato che — il novennio pel quale le locazioni di im
mobili ultranovennali sono efficaci anche di fronte ai terzi acqui renti, quantunque non trascritte, decorre non già dalla data della
locazione, ma dal giorno in cui il terzo acquirente ha trascritto il suo acquisto.
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