+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P.,...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P.,...

Date post: 08-Jan-2017
Category:
Upload: vandiep
View: 221 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P., Est. Massari, P. M. Sannia (Concl. unif.) —Finanze c. principe di Lampedusa Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1878), pp. 195/196-197/198 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23085751 . Accessed: 17/06/2014 07:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.127.147 on Tue, 17 Jun 2014 07:28:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P., Est. Massari, P. M. Sannia (Concl. unif.) — Finanze c. principe di Lampedusa

Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P., Est. Massari, P. M. Sannia (Concl. unif.) —Finanzec. principe di LampedusaSource: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1878), pp. 195/196-197/198Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23085751 .

Accessed: 17/06/2014 07:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.127.147 on Tue, 17 Jun 2014 07:28:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P., Est. Massari, P. M. Sannia (Concl. unif.) — Finanze c. principe di Lampedusa

195 PARTE PRIMA 196

pugnare di simulazione la detta cessione. Ma questo interesse non le fu mai in giudizio contestato.

Nel motivare poi la simulazione la Corte fu corret

tissima. Ricercò la causa di simulazione, e con giudizio

incensurabile dichiarò che esisteva. E sopra un cumulo

di presunzioni si convinse con giudizio parimenti in

censurabile che la simulazione fu compiuta.

Né poi è esatto che la Corte non abbia tenuto conto

di tutte quelle allegazioni che potevano influire sulla

formazione del suo convincimento intorno alla verità

o simulazione della cessione, e specialmente della chia

mata della Banca nel giudizio pretoriale che si agitava

fra il Petrucci e il Veggiani, giacché nella sentenza

impugnata questa circostanza è esaminata e per so

prappiù giudicata come un artifizio. Così pure vi è

esaminato l'atto di precetto di pagamento intimato dal

Veggiani al Petrucci, e vi è detto mancar la prova

sulla sua effettiva esecuzione. E finalmente su queste

ed altre circostanze osserva giustamente che l'originario

vizio di simulazione non può mai essere sanato da fatti

ulteriori.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P., Est.

Massari, P. M. Sannia (Conci, unif.) — Finanze c.

principe di Lampedusa.

Fonilo pel culto — Esecuzione — Privllpjfi fiscali

(Art 21, leg. 15 agosto 1867).

L'amministrazione del fondo per il culto è autoriz

zata a valersi dei privilegi fiscali per la riscossione

de'suoi crediti. (1) Epperó è valida la ingiunzione di pagamento fatta

al debitore moroso, benché non sorretta da un ti

tolo esecutivo. (2)

La Corte, ecc. — Ritenuto che il ricevitore del re

gistro in Palermo fece nel dì 6 marzo 1868 ingiunzione

al principe di Lampedusa, don Giulio Maria Tommasi,

di pagare lire 123 90 per arretrati di canoni a tutto

il 15 agosto 1867, dovuti sopra alcune case al soppresso

monastero della Concezione, come da rogito Mottola

29 aprile 1731, portante una concessione enfiteutica

latta dal detto monastero a Maria Roano-Pallastra, a

cui il nominato principe era succeduto.

Ritenuto che questi fece atto di opposizione soste

nendo che il rogito, a cui appoggiava la ingiunzione,

non portando a di lui carico una obbligazione diretta

al pagamento del preteso canone, non aveva alcuna

efficacia pel fine di costringerlo coattivamente a quel

pagamento.

Ritenuto che il ricevitore, a meglio sorreggere la

fatta ingiunzione, produsse: 1" il certificato da cui ri

sultava che il principe di Lampedusa fino dal 1816 aveva

dichiarato al catasto che le case già date in enfiteusi

dal monastero a Maria Roano-Pallastra facevano parte

del suo patrimonio ; 2° un'apoca del 1865, portante il

pagamento del canone enfiteutico fatto da esso prin

cipe al monastero pel pagamento di esso canone.

Ritenuto che tanto il Pretore, con sentenza 14 luglio

1868, che il Tribunale, con sentenza 19 febbraio 1869,

accolsero l'opposizione del principe Lampedusa pel mo

tivo che la ingiunzione non essendo sorretta da un ti

tolo esecutivo, a termini dell'art. 26 del decreto 18

; ottobre 1817, ancora in vigore nelle provincie meri

dionali, e dell'art. 553 del Cod. di proc. civ., . doveva

dichiararsi nulla e di niun effetto.

Attesoché, raffrontando alla riferita fattispecie i prin

cipi regolatori della materia, è evidente l'errore in cui

caddero i primi giudici nel ricusare il suffragio della

giustizia all' ingiunzione fatta dal Demanio al principe

di Lampedusa pel pagamento del canone di cui è di

sputa. — Essi giudici misurarono il procedimento ese

cutivo per parte del Demanio contro i debitori morosi

per canoni e tributi, alla stregua del procedimento ese

cutivo di un privato contro altro privato, che a senso

dell'art. 553 della proc. civ. non può aver luogo che

in virtù di un titolo esecutivo. Essi pretermisero la

disposizione dell'art. 555 successivo, per la quale è in

segnato, che la regola posta nell'art. 553 deve osser

varsi — salvo i casi in cui la legge stabilisca diver

samente.

Attesoché, stante questa riserva, non potevasi pre scindere dall'esaminare se per avventura la esecuzione

di cui è parola cadesse tra quelle per le quali non è

richiesto un titolo spedito in forma esecutiva.

Attesoché a togliere ogni dubbio in proposito sta

l'art. 21 della legge 15 agosto 1867, pel quale è testual

mente sancito che « la riscossione dei crediti dell'am

ministrazione del fondo pel culto (rappresentata dal

Demanio dello Stato) si farà coi privilegi fiscali deter

minati dalle leggi per la riscossione delle imposte ».

A fronte di sì chiara disposizione non può esitarsi a

ritenere che il legislatore, nell'intendimento che il fondo

pel culto potesse aver pronti mezzi necessari a com

piere le esigenze del suo ufficio, intese di svincolarlo

dalle norme comuni di procedimento contro i debitori

morosi per canoni od altre prestazioni, non altrimenti

che il Demanio per l'esazione delle imposte occorrenti

ai bisogni dello Stato, per la quale bastano i ruoli in

cui le imposte vengono annotate.

Attesoché non può dirsi che un siffatto privilegio

accordato all'amministrazione del fondo pel culto of

fenda la giustizia; poiché quando la legge è chiara e

positiva, il giudice deve applicarla senza levarsi mo

deratore della medesima — dura sed scripta lex. —

Oltreché ogni ingiustizia può essere impedita dal mo

(1-2) Conforme Cass, di Napoli, 18 maggio 1872 {Mon. trib., Milano, 1874, p. 353); Contr. A. Venezia, 29 dicembre 1873 (Finanze c. Rizzi, Pres. Combi, Est. Bertolini, Mori, trib., Milano, 1874, 353).

La Cassazione di Palermo, con sentenza 30 novembre 1875 (Foro

it., 1876, I, 298), decise che il procedimento privilegiato- concesso al

fondo pel culto dall'art. 21 della legge 15 agosto 1867 è quello accor

dato dalla legge al fisco per l'esazione delle imposte dirette e non

già quello delle tasse di registro. Intorno ai limiti di questo privilegio vedi la sentenza 28 febbraio

1878 della stessa Corte suprema (Foro it., 1878, I).

This content downloaded from 188.72.127.147 on Tue, 17 Jun 2014 07:28:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 28 gennaio 1878, Pres. Miraglia P. P., Est. Massari, P. M. Sannia (Concl. unif.) — Finanze c. principe di Lampedusa

197 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 198

mento che il debitore ingiunto può, mediante opposi

zione alla ingiunzione, impugnare' la sussistenza del

eredito pel pagamento del quale contro di lui si pro

cede.

Attesoché invano tanto il Pretore che il Tribunale

invocarono a sostegno della loro pronuncia l'art. 26

della legge napoletana 18 ottobre 1817; poiché, am

messa pure l'attendibilità di quella disposizione, è certo

che per essa è soltanto fatto obbligo al percettore delle

imposte di indicare nell'atto di coazione l'oggetto, la

data e la natura del titolo per cui procede; e questa

formalità fu nella specie adempiuta. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 16 dicembre 1877, Pres. Auriti, Est. Pacifici

Mazzoni, P.M. De Falco (Conci, unif.) - Basili c. Pileri.

Ipoteca giudiziale — Sentenza di condanna al ren

diconto (Cod. civ., art. 1970).

La sentenza che condanna un amministratore al ren

dimento dei conti non produce ipoteca giudiziale. (1)

La Corte, ecc. — Richiamate le opposizioni che do

vette vincere l'ipoteca giudiziaria per conservare il

suo posto nel nostro diritto, e confrontato il testo della

legge patria che le dà potenzialmente vita, coi corri

spondenti del Codice Napoleone, e dei nostrani ante

riori, si è certi che essa è stata ridotta in quegli stretti

limiti che la dottrina da lunga mano veniva segnando, e la giurisprudenza talvolta con immane sforzo volle

rispettati. Quindi l'autorità dei precedenti, sempre ri

spettabile, inopportunamente e senza effetto sarebbe

invocata in questo nostro diritto ipotecario parzial mente nuovo.

Il testo della nostra legge, che è l'articolo 1970 con

siderato nel suo complesso, non concede l'ipoteca giu diziaria che per le obbligazioni di quantità originaria

mente tali, o che in cosi fatte possono risolversi, le

quali abbiano certa, attuale esistenza; dappoiché alla

soddisfazione di esse soltanto ogni sentenza che ha ca

rattere meramente dichiarativo, può condannare il de

bitore.

Al lume di questo principio si scorge agevolmente

come la sentenza che condanna un amministratore al

rendimento dei conti non produca ipoteca giudiziale.

Ed invero la sentenza anzidetta, considerata nel suo

obbietto diretto, immediato, non mette punto in essere

un debito a carico dell'amministratore; il quale anzi

dal rendimento di conto può risultare creditore. Ma se

finché il conto non sia reso ed approvato, è persino

incerto, non ostante quella sentenza, se esista un'ob

bligazione dell'amministratore verso l'amministrato, è

manifesto che alla ipoteca, diritto accessorio, manca

od è ignoto il principale che le sia titolo e ragione

dell'esser suo; poiché non vuoisi confondere un credito

eventuale, pur sempre esistente, con un credito del

quale è attualmente incerta la stessa esistenza; nè

vuoisi dimenticare che dalla concessione privilegiata

dell'ipoteca legale fatta ai minori e agli interdetti dal

l'art. 1969, 3, non può argomentarsi a favore di altri

per l'ammessione dell'ipoteca giudiziaria.

Che se poi all'analisi dell'art. 1970 si discenda, l'i

nefficacia della sentenza medesima a produrre ipoteca

vieppiù diviene evidente e certa. Essa infatti non con

danna al pagamento di una somma, nè alla consegna

di cose mobili, poiché non è neppure a dire che sotto

questa espressione l'art. 1970 non intende di nominare

nè il conto, nè i documenti giustificativi delle singole

partite che lo compongono; vnol dire certamente pro

pria e vera obbligazione di cosa mobile, che può risol

versi nel risarcimento dei danni, che ne comprenderà

anche il valore, perchè il creditore può essere impe

dito da molteplici cagioni, e anche dal possesso di essa

avuto infrattanto da un terzo in buona fede, di otte

nerne l'esatto adempimento; tanto è ciò vero che il

testo nomina subito dopo un' altra obbligazione la quale

possa risolversi nel risarcimento dei danni. D'altra

parte l'ipoteca è diritto che al creditore non può pro

curare altro che danaro.

Ma tale sentenza non condanna neppure all'adempi

mento di una obbligazione la quale possa risolversi

nel risarcimento dei danni. Devesi innanzi tutto fer

mare il concetto della obbligazione che possa risolversi

nel risarcimento dei danni. Essa è quella al cui preciso

obbietto può essere surrogata una somma che rappre

senti l'interesse del creditore ad avere quello. Le ob

bligazioni quindi che non ammettono questa surroga

zione, non sono comprese nell'art. 1970, sebbene il loro

inadempimento o la loro ritardata esecuzione possano

dare luogo a risarcimento di danni a favore del cre

ditore, e che perciò si aggiunge alla prestazione che

forma il contenuto preciso dell'obbligazione, e conse

guibile dal creditore con diversi mezzi. Or solo che si

consideri l'ufficio o l'obbietto del rendimento dei conti

si fa palese che l'obbligazione di render conto alla se

conda, e non alla prima specie appartiene. Il rendi

mento dei conti è lo stato e la prova del dare ed avere

dell'amministratore in confronto al suo amministrato;

solamente è atto obbligatorio pel primo, dipendente

mente dall'amministrazione tenuta non libera, ma sub

ordinata a norme giuridiche. E quindi il mancato ren

dimento dei conti apre l'adito per l'amministrato alla

domanda di essere ammesso a determinare anche con

giuramento la somma che dall'amministratore gli sia

dovuta (art. 326 Cod. proc. civ.). Questa somma dunque

sarà il contenuto, il preciso obbietto del diritto credi

torio dell'amministrato, come residuo attivo dell'am

ministrazione, e non mai il risarcimento del danno, in

cui l'obbligazione del conto siasi risoluta, o il rappre

sentativo dell'interesse che l'amministrato avesse al

(I) Con la sentenza che pubblichiamo, la Corte suprema di Roma

ha stabilito una massima contraria a quella ritenuta dalla Cassa

zione napoletana con la, decisione 4 settembre 1876 riferita nel Foro

Italiano (1877, I, 86) e criticata dal nostro coli. avv. Roselli. Vedi

pure in senso conforme al presente giudicato della Corte di Roma la

sentenza 11 marzo 1876 della Corte di Torino e quella 13 giugno ÌSW

della Corte di Casale (Giurispr. di Torino XIII, 375 e X, 554).

This content downloaded from 188.72.127.147 on Tue, 17 Jun 2014 07:28:37 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended