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Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Bancad'Italia (Avv. Villa) c. Venturi (Avv. Paolucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 27, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1902), pp. 805/806-809/810Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23105823 .
Accessed: 21/06/2014 05:28
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarna
schelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Ban
ca d'Italia (Avv. Villa) e. Venturi (Avv. Pao
luccl).
Ipoteca — Distruzione dell'immobile Ipotecato — Indennità di assicurazione — Ricostru
zione dell'immobile — Creditore ipotecario — Kspropriazlone già iniziata (Cod. CÌV., art.
1951, 2029).
Distrutto da un incendio lo stabile ipotecato, tj
creditore ipotecario per credito scaduto, anche
se abbia già iniziato con la trascrizione del pre
cetto Vespropriazione dei residui, non può op
porsi a che l'indennità di assicurazione sia im
piegata nella ricostruzione dello stabile di
strutto. (1) Tuttavia può il magistrato nel suo prudente ar
bitrio vietare la ricostruzione, quando la rico
nosca inopportuna perchè non utile al proprie tario e dannosa ai creditori. (2)
La Corte, ecc. — Osserva che tutta la contro
versia si riduce all'esame della questione: se per la disposizione dell'art. 1951 cod. civ. debba rite
nersi che il diritto di ricostruire e riparare la cosa
distrutta o danneggiata abbia prevalenza sul di
ritto dei creditori privilegiati o ipotecari di essere
pagati sull'indennità dovuta dagli assicuratori, an
che quando il credito è scaduto ed esigibile, ed è
stato trascritto il precetto che inizia l'espropria zione dei residui del fondo distrutto.
La sentenza denunziata ha affermato la preva lenza del diritto alla ricostruzione sul diritto ese
cutivo del creditore ipotecario; ed in verità, tanto
la dizione letterale dell'art. 1951, quanto il prin
cipio che ha determinato ed informato tale dispo
sizione, e lo scopo che ha avuto il legislatore a
formularla, conducono a fare ritenere esatta l'in
terpretazione datane dalla Corte di merito.
Indubbiamente la disposizione dell'art. 1951 co
stituisce un jus singulare, perchè tutto affatto ec
cezionale.
Per l'art. 2029 le ipoteche si estinguono con la
distruzione dell'immobile gravato, e l'art. 1951
per eccezione trasferisce il diritto reale di prio rità dall'immobile alla somma dovuta a titolo di
risarcimento, e poi fa un'eccezione a tal principio nel caso dell'impiego dell'indennità a riparare la
perdita o il deterioramento; con che, implicita
mente, viene a derogare all'altra regola stabilita
dall'art. 1299 cod. civ., per cui i diritti e le azioni
spettanti al debitore riguardo alla cosa perita pas sano al suo creditore.
Che però non è il caso d'invocare l'applicazione dei principi generali di diritto, quando è evidente
che il legislatore ha voluto derogarvi con una di
sposizione (che modellava su quella esistente nel
codice estense), per cui, a differenza della logge
belga che riconosceva esclusivamente all'assicura
tore il diritto di preferire la riparazione della
cosa al pagamento dell'indennità, adoperando in
vece una forma generica impersonale, dichiarava:
«Se le cose soggette a privilegio o ipoteca sono
perite o deteriorate, le somme dovuta dagli assi
curatori per indennità della perdita o del deteriora
mento sono vincolate al pagamento dei crediti pri
vilegiati o ipotecari, eccetto che le medesime ven
gano impiegate a riparare la perdita o il deterio
ramento ».
Da tale espressione generica, adoperata dal legi
slatore, si ritrae che per essa è riconosciuto a tutti
gli interessati il diritto dell'impiego dell'Indennità
alla riparazione del danno, e quindi all'assicuratore,
all'assicurato ed ai creditori, ed in ogni caso, poiché
non è fatta alcuna restrizione o distinzione o ri
chiamo ad altri principi ed a preferenza del diritto
dei creditori, e poiché il vincolo dell'indennità al
pagamento di crediti è subordinato espressamente
al caso che non venissero esse impiegate a ripa
rare la perdita o il deterioramento. Onde la con
seguenza che 1' espressione letterale della dispo
sizione conforta 1' interpretazione datavi dalla
Corte, dacché se è generica, comprende tutti i casi,
e non si possono perciò introdurre distinzioni non
fatte dalla legge, e riuscirebbe perciò arbitrario il
dire tale disposizione inapplicabile al caso di cre
diti scaduti, appunto perchè per esso la disposi
zione non ha fatto alcuna eccezione. E se nell'ap
plicare la legge si deve attribuirle il senso fatto
palese dal proprio significato delle parole e dalla
intenzione del legislatore, ed alla retta interpre
tazione della legge è necessaria la ricostruzione
del pensiero del legislatore, per la quale con la
espressione letterale deve concorrere la ricerca
della ratio legis, si ha che all'espressione delle pa
role corrisponde il principio informatore della di
sposizione e lo scopo che il legislatore si è propo
sto di raggiungere. Invero, nell' ipotesi della per dita di una cosa assicurata e soggetta al privilegio o ipoteca, si presentano vari diritti che vogliono
essere tutelati. L'assiaurazione contro i danni è
un contratto d'indennità, che ha per carattere es
senziale il risarcimento di un danno, da cui l'assi
curato ha voluto liberarsi mercè pagamento del
premio, onde garantire la sua condizione econo
mica, per cui l'assicurazione, mentre soddisfa un
interesse sociale, garantisce l'interesse dell'assi
curato ; e, risarcendo i danni col reintegrare la
cosa o col dare i mezzi per integrarla, conserva
all'assicurato la condizione economica che aveva
prima del sinistro ed evita la perdita di una cosa
che può anche essere fonte di una ricchezza so
ciale.
Onde l'indennità rappresenta la sostituzione del
valore distrutto, I'M quod interest, il risarcimento
(1-2) V. a col. 684 del precedente volume di questa Baccolta la sentenza confermata della Corte d'appello di Bologna 19 aprile 1901, e la nota del Bolàffio.
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807 PARTE PRIMA 808
del danno patito dall'assicurato; e quindi tiene a
scopo Anale la reintegrazione del patrimonio del
l'assicurato nella sua potenzialità produttiva. Onde
il giusto interesse dell'assicurato a vedere reinte
grata la perdita nel senso vero, naturale, di avere
ricostituito qual'era il suo patrimonio, cioè rista
bilita la sua cosa nel primitivo stato; interesse
meritevole di tutela, perchè se l'indennità non
rappresenta economicamente e legalmente il prezzo
della cosa distrutta, l'assicurato debitore ha diritto
di vedere mercè di essa ricostituito l'immobile suo
nel pristino stato su cui risorgerà la garanzia reale
dei creditori. E d'altra parte l'assicuratore, se
deve indennizzare l'assicurato dei danni, deve ave
re il diritto di riparare in natura il danno pro
dotto, o prestare in danaro tale indennizzo. Ed i
creditori certamente hanno pure diritto di conser
vare la garanzia dei loro crediti, di avere vinco
late le indennità al pagamento dei medesimi, di
vedere risolta la loro garanzia reale nella sua en
tità originaria sull' immobile ricostruito, ed anche
di procedere all'esecuzione in caso di credito sca
duto.
Ora, in presenza di questi diritti diversi richie
denti tutela dalla legge, il legislatore ha voluto
dare una norma a base di equità, prescrivendo ciò
che giovava agli uni e non danneggiava sostanzial
mente gli altri, ed emettendo una disposizione che,
costituendo eccezione ai principi generali propter
utilitatem, fosse a considerarsi come un vero jus
singulare.
Scopo quindi precipuo del legislatore nel formu
lare la disposizione dell'art. 1951 è stato quello di
conciliare gli interessi di tutti, temperandone o re
golandone l'esercizio in via eccezionale per motivi
di equità e di opportunità. Epperó nel ricono
scere vincolate le somme dovute per indennità al
pagamento dì crediti privilegiati o ipotecari, ha
limitato tale principio, subordinandolo al caso che
non venissero le indennità impiegate a riparare la perdita o il deterioramento, per cui, diceva il
Pisanelli nella relazione al Senato, cessa letteral
mente il vincolo sulle ridette somme quando le
medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento; ritornando ad esistere quale era la cosa sottoposta al privilegio o ipoteca, le
somme che la rappresentavano si trovano nuova
mente identificate con essa. Onde si ritrae che
primo e precipuo pensiero del legislatore è stato
quello di fare rivivere la cosa, e perciò ha san
cito che fosse prevalente di fronte a tutti il di
ritto all'impiego dell'indennità alla riparazione del
danno avvenuto dal sinistro, da chiunque venisse
esercitato, perchè in tal modo, da una parte, si ga rantiva il diritto dell'assicurato di avere reinte
grato il suo patrimonio tale quale era nella sua
potenzialità produttiva, e da altra parte, colla ri
costruzione del fondo deteriorato o distrutto, si
conservava la garanzia spettante ai creditori, ri
sorgendo i privilegi e le ipoteche sulla cosa rico
struita, ed al tempo stesso si conservava un valore
economico, scongiurandosi la perdita di una cosa
che poteva essere fonte di ricchezza sociale per chè legata ad importanti interessi agricoli, indu
striali o commerciali.
Letteralmente adunque la disposizione dell'art.
1951 consacra la prevalenza del diritto all'impie
go dell'indennità, da chiunque esercitato, sul di
ritto dei creditori di essere pagati sulle indennità
stesse, senza fare alcuna distinzione di crediti sca
duti o meno, nè eccezione pel diritto esecutivo del
creditore ipotecario, quando il credito fosse sca
duto e fosse stato trascritto il precetto per la
espropriazione dei residui del fondo distrutto. Cor
rispondente all'espressione letterale è la mens le
gislatoris, cioè il principio che ha informato la
disposizione, che si ha prefisso lo scopo evidente
di conciliare egualmente tutti gli interessi, seiiza
sacrificarne poi in sostanza alcuno.
E se in sè stessa questa disposizione porta l'im
pronta eccezionale di un jus singulare, non è dato
restringerne l'interpretazione in armonia ed in
omaggio a quel principio generale al quale appunto ha voluto, nel caso, derogare il legislatore, e non
si può sostenere che l'indennità debba surrogarsi al prezzo in ogni caso, quando la legge ha espres samente vincolato il diritto dei creditori, che può aver luogo solo quando l'indennità non sia impe
gnata alla riparazione o ricostruzione.
E ciò tanto più, in quanto la prevalenza del
diritto dell'impiego delle indennità alla riparazio ne o ricostruzione trova la sua ragione giuridica nell'essenza dell'istituto dell'assicurazione, e nel
l'indole e natura dell'indennità, che è solo un ri
sarcimento del danno patito, per cui la sua pre
cipua, normale e naturale destinazione è quella di
risarcire il danno venuto pel sinistro, ed il modo
più adatto a tale scopo è quello di reintegrare la
cosa nello stato primitivo. Ed anche perchè in
tal caso il creditore non perde certo la sua garan
tia, e se risente il danno del ritardo al soddisfa
cimento di sue ragioni, questo danno è la conse
guenza dell'infortunio che ha colpito il fondo sot
toposto alla garantia del suo credito. Nè potrebbe
poi tal prevalenza del diritto all'impiego delle
indennità alla riparazione e ricostruzione, e quindi del diritto del debitore assicurato, che l'esercita, sul diritto del creditore privilegiato o ipotecario,
ammettersi solo astrattamente in principio e limi
tatamente all'ipotesi che il creditore i.on abbia
credito scaduto, nel qual caso, si dice, dovrebbero
applicarsi i principi generali regolatori dei rap
porti tra creditori e debitori, perchè vi si oppon
gono varie ragioni. Innanzi tutto non si può riconoscere valore a
principi generali, una fiata che il legislatore con
l'art. 1951 ha inteso di derogarvi statuendo un^'us
singulare. E poi il conflitto dei diritti sorge ap
punto nel caso di credito scaduto, dacché se il
creditore non è in mora ed il credito non è sca
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
duto, il debitore non potrebbe pretenderne il pa
gamento; e se è vero che per l'art. 1980, in caso
di perdita o deterioramento di beni ipotecati, il
creditore ha diritto ad un supplemento d'ipoteca,
ed in mancanza al pagamento del suo credito, in
tal caso con l'impiego dell'indennità alla ricostru
zione della cosa si dà al creditore la garantia, ri
chiesta, risorgendo sulla cosa reintegrata l'ipoteca
che vi era iscritta.
Ed inoltre sarebbe aggiungere alla disposizione introducendosi una condizione non espressa ed una
distinzione non fatta, che contraddirebbe lo scopo
precipuo prefissosi dal legislatore, che è stato quello
di vedere integrata la cosa nel pristino stato pel
vantaggio comune. Nè poteva poi pretendersi una
deroga espressa alle disposizioni degli art. 1948
1299 ed altri, quando la disposizione eia sostan
zialmente per sè stessa una deroga a principi ge
nerali.
Si oppone che, come non vi ha disposizione che
possa arrestare l'azione di un creditore chirogra
fario sull'indennità e sui residui del fondo, cosi a
maggiore ragione deve ritenersi che l'art. 1951
non possa arrestare l'azione di un credito ipote
cario munito di titolo esecutivo the ha un credito
scaduto.
Ben si è risposto dal controricorrente che, ove
l'indennità non è destinata alla riparazione o ri
costruzione, nessun creditore incontrerà ostacolo;
ma ove voglia impiegarsi alla riparazione o rico
struzione, quelle stesse ragioni che la sottraggono
al vincolo a favore di creditori ipotecari debbono
valere per sottraila all'azione degli altri creditori.
Però, appunto perchè la disposizione dell'art.
1951 è affatto generica e deve interpretarsi se
condo quell'equità che l'ha ispirata, ed a norma
di logica giuridica, in armonia allo scopo propo
stosi dal legislatore, è a ritenere che l'impiego
dell'indennità alla riparazioce o ricostruzione non
sia nel vero senso assoluto, e che debba in ogni
caso necessariamente ordinarsi se richiesto, ma che
debba ordinarsi dal magistrato quando sia det
tato da una bene ordinata economia, non potendosi
pretendere assolutamente la ricostruzione quando
questa fosse sconsigliata dall'utilità obbiettiva della
cosa e si riducesse ad un disperdimento più che
ad un aumento di valore. Ond'è conforme a giu
stizia ed a ragione che, come i creditori hanno di
ritto di sorvegliare l'impiego dell'indennità ed op
porsi alle spese superflue o non dirette alla sola
restituzione del pristino valore alla cosa, così pos
sano pure opporsi alla ricostruzione quando si pre
senti inopportuna e non utile al proprietario e
dannosa ad essi; ed in tal caso naturalmente il
magistrato deciderà dell'opportunità dell'impiego
a seconda dei singoli casi, dando luogo alla pre
valenza dell'impiego in modo ragionevole, cioè
solo quando fosse per riuscire opportuno ed utile.
E nella specie la Corte bolognese nella denunciata
sentenza, se pure in principio ritenne spettante
all'assicurato il diritto dell'impiego dell'indennità
alla ricostruzione in modo assoluto, subordinata
mente poi ammise che potesse farsi distinzione tra
caso e caso, e con giudizio insindacabile di fatto
ritenne opportuna la ricostruzione del molino come
connessa a grave interesse industriale e commer
ciale; per cui ha dato ragione dalla prevalenza
che accordava al diritto dell'impiego dell'inden
nità alla ricostruzione, dicendo che soddisfaceva
non solo all'interesse del debitore assicurato, ma
pure alle esigenze della pubblica economia. E quindi
logicamente poi conchiuse non poter la Banca con
tinuare l'esecuzione iniziata dopo il sinistro, per
chè una volta venduta l'area ed i residui dell'opi
fìcio, sarebbe divenuto illusorio il diritto di pro
cedere alla ricostruzione dell'edificio. (Omissis). Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 3 giugno 1902; Pres. Caselli P., Est. Ca
potorti, P. M. Carlucci (conci, conf.) ; Ferrovie
meridionali (Aw. Lanza) c. Fusco e Ferretti.
Ferrovia — Trasporto di merci — Olacenza In
stamloue per sequestro — Crediti della fer
rovia — Privilegio (Cod. comm., art. 312; Ta
riffe ferroviarie, art. 117).
Il privilegio che ha la Ferrovia a norma degli
art. 412 cod. comm. e 117 delle tariffe annesse
alle convenzioni approvate colla legge 27 aprile
1885, sulle cose formanti oggetto del contratto
di trasporto, per tutti i crediti dipendenti dal
contratto medesimo, sorge al momento della con
segna della merce e sussiste anche se il tra
sporto non venga eseguito.
Perciò il privilegio opera anche per le tasse di
sosta e deposito maturatesi su merce colpita da
sequestro conservativo alla stazione di parten
za. (1) Per negare alla Ferrovia il pagamento di dette
tasse non vale eccepire che la merce rimase gia
cente in stazione per fatto del custode giudiziario,
il quale avrebbe potuto trasportarla altrove. (2)
(12) La sentenza ohe pubblichiamo rileva con esat
tezza gli elementi giuridici che compongono il con
tratto di trasporto, uno dei quali è indubbiamente quel lo della custodia della merce.
Tanto nella precedente legislazione, in cui il con
tratto di trasporto non formava istituto giuridico di
stinto, quanto nella nuova, in cui lo forma, è certo che
in esso si fondono i principi di altri istituti e più spe cialmente i principi del mandato e del deposito.
Il contratto di trasporto ha per line il trasferimento
di una cosa da luogo a luogo, ma la Ferrovia incontra
la rosponsabilità di vettore dal momento in cui riceve
la merce fino al momento in cui la riconsegna (art. 400
cod. comm., e 129 delle tariffe allegato alla legge 25
aprile 1885). Il dovere di custodia comincia dunquo
appena la merco è consegnata alla Ferrovia, per la qua le esio diventa dovere di vettore. Ma chi dice custodia
dico prostazione d'opera, dice spesa, e sarebbe assurdo
che mentre questa spesa è incontrata dal vettore come
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