+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano...

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: trinhquynh
View: 227 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4

Click here to load reader

Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Banca d'Italia (Avv. Villa) c. Venturi (Avv.

Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Bancad'Italia (Avv. Villa) c. Venturi (Avv. Paolucci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 27, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1902), pp. 805/806-809/810Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23105823 .

Accessed: 21/06/2014 05:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.126.108 on Sat, 21 Jun 2014 05:28:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Banca d'Italia (Avv. Villa) c. Venturi (Avv.

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarna

schelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Ban

ca d'Italia (Avv. Villa) e. Venturi (Avv. Pao

luccl).

Ipoteca — Distruzione dell'immobile Ipotecato — Indennità di assicurazione — Ricostru

zione dell'immobile — Creditore ipotecario — Kspropriazlone già iniziata (Cod. CÌV., art.

1951, 2029).

Distrutto da un incendio lo stabile ipotecato, tj

creditore ipotecario per credito scaduto, anche

se abbia già iniziato con la trascrizione del pre

cetto Vespropriazione dei residui, non può op

porsi a che l'indennità di assicurazione sia im

piegata nella ricostruzione dello stabile di

strutto. (1) Tuttavia può il magistrato nel suo prudente ar

bitrio vietare la ricostruzione, quando la rico

nosca inopportuna perchè non utile al proprie tario e dannosa ai creditori. (2)

La Corte, ecc. — Osserva che tutta la contro

versia si riduce all'esame della questione: se per la disposizione dell'art. 1951 cod. civ. debba rite

nersi che il diritto di ricostruire e riparare la cosa

distrutta o danneggiata abbia prevalenza sul di

ritto dei creditori privilegiati o ipotecari di essere

pagati sull'indennità dovuta dagli assicuratori, an

che quando il credito è scaduto ed esigibile, ed è

stato trascritto il precetto che inizia l'espropria zione dei residui del fondo distrutto.

La sentenza denunziata ha affermato la preva lenza del diritto alla ricostruzione sul diritto ese

cutivo del creditore ipotecario; ed in verità, tanto

la dizione letterale dell'art. 1951, quanto il prin

cipio che ha determinato ed informato tale dispo

sizione, e lo scopo che ha avuto il legislatore a

formularla, conducono a fare ritenere esatta l'in

terpretazione datane dalla Corte di merito.

Indubbiamente la disposizione dell'art. 1951 co

stituisce un jus singulare, perchè tutto affatto ec

cezionale.

Per l'art. 2029 le ipoteche si estinguono con la

distruzione dell'immobile gravato, e l'art. 1951

per eccezione trasferisce il diritto reale di prio rità dall'immobile alla somma dovuta a titolo di

risarcimento, e poi fa un'eccezione a tal principio nel caso dell'impiego dell'indennità a riparare la

perdita o il deterioramento; con che, implicita

mente, viene a derogare all'altra regola stabilita

dall'art. 1299 cod. civ., per cui i diritti e le azioni

spettanti al debitore riguardo alla cosa perita pas sano al suo creditore.

Che però non è il caso d'invocare l'applicazione dei principi generali di diritto, quando è evidente

che il legislatore ha voluto derogarvi con una di

sposizione (che modellava su quella esistente nel

codice estense), per cui, a differenza della logge

belga che riconosceva esclusivamente all'assicura

tore il diritto di preferire la riparazione della

cosa al pagamento dell'indennità, adoperando in

vece una forma generica impersonale, dichiarava:

«Se le cose soggette a privilegio o ipoteca sono

perite o deteriorate, le somme dovuta dagli assi

curatori per indennità della perdita o del deteriora

mento sono vincolate al pagamento dei crediti pri

vilegiati o ipotecari, eccetto che le medesime ven

gano impiegate a riparare la perdita o il deterio

ramento ».

Da tale espressione generica, adoperata dal legi

slatore, si ritrae che per essa è riconosciuto a tutti

gli interessati il diritto dell'impiego dell'Indennità

alla riparazione del danno, e quindi all'assicuratore,

all'assicurato ed ai creditori, ed in ogni caso, poiché

non è fatta alcuna restrizione o distinzione o ri

chiamo ad altri principi ed a preferenza del diritto

dei creditori, e poiché il vincolo dell'indennità al

pagamento di crediti è subordinato espressamente

al caso che non venissero esse impiegate a ripa

rare la perdita o il deterioramento. Onde la con

seguenza che 1' espressione letterale della dispo

sizione conforta 1' interpretazione datavi dalla

Corte, dacché se è generica, comprende tutti i casi,

e non si possono perciò introdurre distinzioni non

fatte dalla legge, e riuscirebbe perciò arbitrario il

dire tale disposizione inapplicabile al caso di cre

diti scaduti, appunto perchè per esso la disposi

zione non ha fatto alcuna eccezione. E se nell'ap

plicare la legge si deve attribuirle il senso fatto

palese dal proprio significato delle parole e dalla

intenzione del legislatore, ed alla retta interpre

tazione della legge è necessaria la ricostruzione

del pensiero del legislatore, per la quale con la

espressione letterale deve concorrere la ricerca

della ratio legis, si ha che all'espressione delle pa

role corrisponde il principio informatore della di

sposizione e lo scopo che il legislatore si è propo

sto di raggiungere. Invero, nell' ipotesi della per dita di una cosa assicurata e soggetta al privilegio o ipoteca, si presentano vari diritti che vogliono

essere tutelati. L'assiaurazione contro i danni è

un contratto d'indennità, che ha per carattere es

senziale il risarcimento di un danno, da cui l'assi

curato ha voluto liberarsi mercè pagamento del

premio, onde garantire la sua condizione econo

mica, per cui l'assicurazione, mentre soddisfa un

interesse sociale, garantisce l'interesse dell'assi

curato ; e, risarcendo i danni col reintegrare la

cosa o col dare i mezzi per integrarla, conserva

all'assicurato la condizione economica che aveva

prima del sinistro ed evita la perdita di una cosa

che può anche essere fonte di una ricchezza so

ciale.

Onde l'indennità rappresenta la sostituzione del

valore distrutto, I'M quod interest, il risarcimento

(1-2) V. a col. 684 del precedente volume di questa Baccolta la sentenza confermata della Corte d'appello di Bologna 19 aprile 1901, e la nota del Bolàffio.

This content downloaded from 188.72.126.108 on Sat, 21 Jun 2014 05:28:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Banca d'Italia (Avv. Villa) c. Venturi (Avv.

807 PARTE PRIMA 808

del danno patito dall'assicurato; e quindi tiene a

scopo Anale la reintegrazione del patrimonio del

l'assicurato nella sua potenzialità produttiva. Onde

il giusto interesse dell'assicurato a vedere reinte

grata la perdita nel senso vero, naturale, di avere

ricostituito qual'era il suo patrimonio, cioè rista

bilita la sua cosa nel primitivo stato; interesse

meritevole di tutela, perchè se l'indennità non

rappresenta economicamente e legalmente il prezzo

della cosa distrutta, l'assicurato debitore ha diritto

di vedere mercè di essa ricostituito l'immobile suo

nel pristino stato su cui risorgerà la garanzia reale

dei creditori. E d'altra parte l'assicuratore, se

deve indennizzare l'assicurato dei danni, deve ave

re il diritto di riparare in natura il danno pro

dotto, o prestare in danaro tale indennizzo. Ed i

creditori certamente hanno pure diritto di conser

vare la garanzia dei loro crediti, di avere vinco

late le indennità al pagamento dei medesimi, di

vedere risolta la loro garanzia reale nella sua en

tità originaria sull' immobile ricostruito, ed anche

di procedere all'esecuzione in caso di credito sca

duto.

Ora, in presenza di questi diritti diversi richie

denti tutela dalla legge, il legislatore ha voluto

dare una norma a base di equità, prescrivendo ciò

che giovava agli uni e non danneggiava sostanzial

mente gli altri, ed emettendo una disposizione che,

costituendo eccezione ai principi generali propter

utilitatem, fosse a considerarsi come un vero jus

singulare.

Scopo quindi precipuo del legislatore nel formu

lare la disposizione dell'art. 1951 è stato quello di

conciliare gli interessi di tutti, temperandone o re

golandone l'esercizio in via eccezionale per motivi

di equità e di opportunità. Epperó nel ricono

scere vincolate le somme dovute per indennità al

pagamento dì crediti privilegiati o ipotecari, ha

limitato tale principio, subordinandolo al caso che

non venissero le indennità impiegate a riparare la perdita o il deterioramento, per cui, diceva il

Pisanelli nella relazione al Senato, cessa letteral

mente il vincolo sulle ridette somme quando le

medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento; ritornando ad esistere quale era la cosa sottoposta al privilegio o ipoteca, le

somme che la rappresentavano si trovano nuova

mente identificate con essa. Onde si ritrae che

primo e precipuo pensiero del legislatore è stato

quello di fare rivivere la cosa, e perciò ha san

cito che fosse prevalente di fronte a tutti il di

ritto all'impiego dell'indennità alla riparazione del

danno avvenuto dal sinistro, da chiunque venisse

esercitato, perchè in tal modo, da una parte, si ga rantiva il diritto dell'assicurato di avere reinte

grato il suo patrimonio tale quale era nella sua

potenzialità produttiva, e da altra parte, colla ri

costruzione del fondo deteriorato o distrutto, si

conservava la garanzia spettante ai creditori, ri

sorgendo i privilegi e le ipoteche sulla cosa rico

struita, ed al tempo stesso si conservava un valore

economico, scongiurandosi la perdita di una cosa

che poteva essere fonte di ricchezza sociale per chè legata ad importanti interessi agricoli, indu

striali o commerciali.

Letteralmente adunque la disposizione dell'art.

1951 consacra la prevalenza del diritto all'impie

go dell'indennità, da chiunque esercitato, sul di

ritto dei creditori di essere pagati sulle indennità

stesse, senza fare alcuna distinzione di crediti sca

duti o meno, nè eccezione pel diritto esecutivo del

creditore ipotecario, quando il credito fosse sca

duto e fosse stato trascritto il precetto per la

espropriazione dei residui del fondo distrutto. Cor

rispondente all'espressione letterale è la mens le

gislatoris, cioè il principio che ha informato la

disposizione, che si ha prefisso lo scopo evidente

di conciliare egualmente tutti gli interessi, seiiza

sacrificarne poi in sostanza alcuno.

E se in sè stessa questa disposizione porta l'im

pronta eccezionale di un jus singulare, non è dato

restringerne l'interpretazione in armonia ed in

omaggio a quel principio generale al quale appunto ha voluto, nel caso, derogare il legislatore, e non

si può sostenere che l'indennità debba surrogarsi al prezzo in ogni caso, quando la legge ha espres samente vincolato il diritto dei creditori, che può aver luogo solo quando l'indennità non sia impe

gnata alla riparazione o ricostruzione.

E ciò tanto più, in quanto la prevalenza del

diritto dell'impiego delle indennità alla riparazio ne o ricostruzione trova la sua ragione giuridica nell'essenza dell'istituto dell'assicurazione, e nel

l'indole e natura dell'indennità, che è solo un ri

sarcimento del danno patito, per cui la sua pre

cipua, normale e naturale destinazione è quella di

risarcire il danno venuto pel sinistro, ed il modo

più adatto a tale scopo è quello di reintegrare la

cosa nello stato primitivo. Ed anche perchè in

tal caso il creditore non perde certo la sua garan

tia, e se risente il danno del ritardo al soddisfa

cimento di sue ragioni, questo danno è la conse

guenza dell'infortunio che ha colpito il fondo sot

toposto alla garantia del suo credito. Nè potrebbe

poi tal prevalenza del diritto all'impiego delle

indennità alla riparazione e ricostruzione, e quindi del diritto del debitore assicurato, che l'esercita, sul diritto del creditore privilegiato o ipotecario,

ammettersi solo astrattamente in principio e limi

tatamente all'ipotesi che il creditore i.on abbia

credito scaduto, nel qual caso, si dice, dovrebbero

applicarsi i principi generali regolatori dei rap

porti tra creditori e debitori, perchè vi si oppon

gono varie ragioni. Innanzi tutto non si può riconoscere valore a

principi generali, una fiata che il legislatore con

l'art. 1951 ha inteso di derogarvi statuendo un^'us

singulare. E poi il conflitto dei diritti sorge ap

punto nel caso di credito scaduto, dacché se il

creditore non è in mora ed il credito non è sca

This content downloaded from 188.72.126.108 on Sat, 21 Jun 2014 05:28:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 aprile 1902; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Cefalo, P. M. Orlandi; Banca d'Italia (Avv. Villa) c. Venturi (Avv.

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

duto, il debitore non potrebbe pretenderne il pa

gamento; e se è vero che per l'art. 1980, in caso

di perdita o deterioramento di beni ipotecati, il

creditore ha diritto ad un supplemento d'ipoteca,

ed in mancanza al pagamento del suo credito, in

tal caso con l'impiego dell'indennità alla ricostru

zione della cosa si dà al creditore la garantia, ri

chiesta, risorgendo sulla cosa reintegrata l'ipoteca

che vi era iscritta.

Ed inoltre sarebbe aggiungere alla disposizione introducendosi una condizione non espressa ed una

distinzione non fatta, che contraddirebbe lo scopo

precipuo prefissosi dal legislatore, che è stato quello

di vedere integrata la cosa nel pristino stato pel

vantaggio comune. Nè poteva poi pretendersi una

deroga espressa alle disposizioni degli art. 1948

1299 ed altri, quando la disposizione eia sostan

zialmente per sè stessa una deroga a principi ge

nerali.

Si oppone che, come non vi ha disposizione che

possa arrestare l'azione di un creditore chirogra

fario sull'indennità e sui residui del fondo, cosi a

maggiore ragione deve ritenersi che l'art. 1951

non possa arrestare l'azione di un credito ipote

cario munito di titolo esecutivo the ha un credito

scaduto.

Ben si è risposto dal controricorrente che, ove

l'indennità non è destinata alla riparazione o ri

costruzione, nessun creditore incontrerà ostacolo;

ma ove voglia impiegarsi alla riparazione o rico

struzione, quelle stesse ragioni che la sottraggono

al vincolo a favore di creditori ipotecari debbono

valere per sottraila all'azione degli altri creditori.

Però, appunto perchè la disposizione dell'art.

1951 è affatto generica e deve interpretarsi se

condo quell'equità che l'ha ispirata, ed a norma

di logica giuridica, in armonia allo scopo propo

stosi dal legislatore, è a ritenere che l'impiego

dell'indennità alla riparazioce o ricostruzione non

sia nel vero senso assoluto, e che debba in ogni

caso necessariamente ordinarsi se richiesto, ma che

debba ordinarsi dal magistrato quando sia det

tato da una bene ordinata economia, non potendosi

pretendere assolutamente la ricostruzione quando

questa fosse sconsigliata dall'utilità obbiettiva della

cosa e si riducesse ad un disperdimento più che

ad un aumento di valore. Ond'è conforme a giu

stizia ed a ragione che, come i creditori hanno di

ritto di sorvegliare l'impiego dell'indennità ed op

porsi alle spese superflue o non dirette alla sola

restituzione del pristino valore alla cosa, così pos

sano pure opporsi alla ricostruzione quando si pre

senti inopportuna e non utile al proprietario e

dannosa ad essi; ed in tal caso naturalmente il

magistrato deciderà dell'opportunità dell'impiego

a seconda dei singoli casi, dando luogo alla pre

valenza dell'impiego in modo ragionevole, cioè

solo quando fosse per riuscire opportuno ed utile.

E nella specie la Corte bolognese nella denunciata

sentenza, se pure in principio ritenne spettante

all'assicurato il diritto dell'impiego dell'indennità

alla ricostruzione in modo assoluto, subordinata

mente poi ammise che potesse farsi distinzione tra

caso e caso, e con giudizio insindacabile di fatto

ritenne opportuna la ricostruzione del molino come

connessa a grave interesse industriale e commer

ciale; per cui ha dato ragione dalla prevalenza

che accordava al diritto dell'impiego dell'inden

nità alla ricostruzione, dicendo che soddisfaceva

non solo all'interesse del debitore assicurato, ma

pure alle esigenze della pubblica economia. E quindi

logicamente poi conchiuse non poter la Banca con

tinuare l'esecuzione iniziata dopo il sinistro, per

chè una volta venduta l'area ed i residui dell'opi

fìcio, sarebbe divenuto illusorio il diritto di pro

cedere alla ricostruzione dell'edificio. (Omissis). Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 3 giugno 1902; Pres. Caselli P., Est. Ca

potorti, P. M. Carlucci (conci, conf.) ; Ferrovie

meridionali (Aw. Lanza) c. Fusco e Ferretti.

Ferrovia — Trasporto di merci — Olacenza In

stamloue per sequestro — Crediti della fer

rovia — Privilegio (Cod. comm., art. 312; Ta

riffe ferroviarie, art. 117).

Il privilegio che ha la Ferrovia a norma degli

art. 412 cod. comm. e 117 delle tariffe annesse

alle convenzioni approvate colla legge 27 aprile

1885, sulle cose formanti oggetto del contratto

di trasporto, per tutti i crediti dipendenti dal

contratto medesimo, sorge al momento della con

segna della merce e sussiste anche se il tra

sporto non venga eseguito.

Perciò il privilegio opera anche per le tasse di

sosta e deposito maturatesi su merce colpita da

sequestro conservativo alla stazione di parten

za. (1) Per negare alla Ferrovia il pagamento di dette

tasse non vale eccepire che la merce rimase gia

cente in stazione per fatto del custode giudiziario,

il quale avrebbe potuto trasportarla altrove. (2)

(12) La sentenza ohe pubblichiamo rileva con esat

tezza gli elementi giuridici che compongono il con

tratto di trasporto, uno dei quali è indubbiamente quel lo della custodia della merce.

Tanto nella precedente legislazione, in cui il con

tratto di trasporto non formava istituto giuridico di

stinto, quanto nella nuova, in cui lo forma, è certo che

in esso si fondono i principi di altri istituti e più spe cialmente i principi del mandato e del deposito.

Il contratto di trasporto ha per line il trasferimento

di una cosa da luogo a luogo, ma la Ferrovia incontra

la rosponsabilità di vettore dal momento in cui riceve

la merce fino al momento in cui la riconsegna (art. 400

cod. comm., e 129 delle tariffe allegato alla legge 25

aprile 1885). Il dovere di custodia comincia dunquo

appena la merco è consegnata alla Ferrovia, per la qua le esio diventa dovere di vettore. Ma chi dice custodia

dico prostazione d'opera, dice spesa, e sarebbe assurdo

che mentre questa spesa è incontrata dal vettore come

This content downloaded from 188.72.126.108 on Sat, 21 Jun 2014 05:28:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended