Udienza 29 gennaio 1877, Pres. Ferri-Pasolini, P., Est. Alippi —Modigliani (Avv. Patrizi) c.Bianchi e Mancini (Avv. Fittaioli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 635/636-637/638Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084274 .
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635 PARTE PRIMA 636
straniero, tenderebbe a fare dichiarare in via principale essere mancante di legittima causa il deposito delle
2500 obbligazioni nel Banco Ro'-hschild che fu ordinato
dal lodo Talabot, e in via subordinata doversi il depo
sito delle rimanenti 1440 obbligazioni, già messe dalla Saisie-Arrét in potere dell'autorità giudiziaria francese,
trasportare per custodia nelle casse della società con
cessionaria in Italia, ed eseguire per pagamento degli interessi rilascio delle cedole relative ossia coupons con
diretta flagrante infrazione della cosa giudicata pel se
condo provvedimento di Saisie-Arrèt ; Per questi motivi, ecc.
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA.
Udienza 29 gennaio 1877, Pres. Febbi-Pasolini, P.,
Est. Alippi — Modigliani (Aw. Patkizi) c. Bianchi e Mancini (Aw. Fittaioli).
Possesso — Beni imiiiobili — Terzi — Tltolo — Com
pra — Prefereiiaa — Contratto — Prova testimo
ninle — Patto scritto. (Cod. civ., art. 1327, 707, 1116.)
Per favore al commercio, e per la protezione ai compra
tori di buona fede, il possesso dei moUli produce, in riguardo ai terzi, Vcffctto stesso del titolo.
Quindi dei due compratori deve essere preferito cM ot tcnne prima il posesso rimancndo a favore delValtro Vazione personale contro Valienante.
Quando le parti lianno dato una definizione al contratto
il magistrate nonpud sostituirvene un'altra. Non e ammessibile la prova testimoniale se i fatti de
dotti contraddicono alVatto scritto al quale unicamente
si deve avere riguardo.
La Corte, ecc. — Considerando che nAVipotcsi che il
Mancini con le due suenunciate scritture avesse effet
tuato due vendite, l'una alia ditta Modigliani e l'altra
a Luigi Bianchi, da quella mal si oppone a questo (che 6 un terzo nel senso dell'art. 1327 del Cod. civ.) la data anteriore dal suo contratto che apparisce stipulato al 13
agosto 1874, perch6 il contratto stesso non acquisto data certa che al 13 settembre 1876, nel qual giorno soltanto
venne sottoposto alia formalita della registrazione, ed al contrario l'atto col quale il Bianchi compro dal Man cini le seimila traverse era stato registrato fino dal 6
luglio dello stesso anno; Considerando che per il favore che merita il commer
cio, e per la protezione che e dovuta ai compratori di buona fede, nell'articolo 707 del Codico civile si dispone che riguardo ai beni mobili di loro natura il possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo, e che per l'altro articolo 1126 il compratore il quale ne ha avuto il possesso deve essere preferito, quantunque sia acquirente posteriore, per cui al primo acquirente non compete che una semplice azione perso nale contro l'alienante;
Considerando percio che il Bianchi compratore di buona fede, ai 5 luglio 1876 acquisto legittimamente le
seimila traverse da Zenone Mancini, e dovrebbe rite
nersi come compratore poziore, poich5 tanto per lui, quanto per qualunque altra persona, proprietario, de tent or a e possessore delle medesime era sempre lo stesso
Zenone Mancini, imperocchfe egli acquisto da questo e senza contrasto ricevette ed apprese il loro materiale
possesso nelle tenute dello stesso venditore Mancini, e in quelle feee procedere alia loro marcazione, avanti di
imprendere a farle trasportare alia stazione di Panicale; Considerando per altro, che nol giorno 13 agosto
1874 si voile che intervenisse, ed in sostanza non in tervenne fra il Mancini ed il Modigliani che un sem plice contratto di societa in partecipazione. «Si pattui sce (6 detto infatti nella scrittura del 13 agosto 1874) si pattuisce e conclude una societa in partecipazione sull'affare nol modo e alle condizioniseguenti.» Quando le parti hanno dato una definizione al contratto, non si puo leggermente sostituirveiie un'altra.
E realmente che altro, se non una society in parteci pazione fu tra loro stipulata, mentre il Mancini da una
parte confer! nella societa tutte le piante e querce esi stcnti nelle due fattorio di sua proprieta denominate
Poggio del Papa e Monte Solare, ed i Modigliani dal l'altni parte si obbligarono di conferire e anticipare il capitale necessario alia lavorazione ed ai trasporti ?
Vero 6 che essi contre tratte gli sborsarono lire 30
rnila, ma questo sborso gli fu fatto tassativamente in
anticipazione sul diritto di macchiatico delle traverse e dei corbami e sugli utili della societa, e su qualunque altro assegnamento del Mancini. Jmperocchb fra i patti della society fu anehe concordato che il macchiatico di ogni traversa avente una determinata misura, ed ac cettata che fosse dai ricevitori delle strade ferrate Ro mane e dell'Alta Italia o da qualunque altro compra tore, dovesse valutarsi a favore dello stesso Mancini in
ragione di una lira e cinquanta centesimi per ogni tra
versa, o che pure dovessero valutarsi i corbami che ve nissero marcati ed aceettati dai compratori, ai quali si fossero fatte le vendite dai Modigliani; e fu altresi con cordato che le traverse e i prezzi di legname da costru zione navale che si rifiutassero dagli stessi ricevitori o
compratori, e le ramaglie e le rimanenze delle piante dovessero restare di assoluta proprieta del Mancini. Tanto b poi vero che le lire trentamila non furono
prezzo di alcuna compra, ma solo un mutuo fruttifero da compensarsi e saldarsi nel modo sopra indicato, che su quell a somma si stipulo a suo carico ed a loro favore il frutto del 7 per cento ed anno.
Considerando che in presenza di un contratto di so cieta in partecipazione, contratto essenzialmente occulto, la ditta Modigliani (non ostante che nell'articolo 9 del medesimo le fosse stata attribuita la direzione dei la
vori, e l'amministrazione con obbligo di renderne conto al Mancini ad ogni richiesta) non puo esercitare alcuna azione contro Luigi Bianchi per le 6000 traverse da lui
acquistate, marcate ed apprese nei terreni del venditore Mancini. Imperocch6 la societa stipulata fra i parteci panti Mancini e Modigliani non era stata resa pub blica; per essa i capitali conferiti non cangiarono pro
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prieta; ed essa di fronte al Bianchi era come inesi
. stente;
Considerando clie la ditta Modigliani invocava la
prova testimoniale per istabilire che realmente ai IB
agosto 1874 fece un contratto di compra, e clie in conto
del prezzo pago al Maneini lire 30,000 in tre tratte.
Ma questa induzione contenuta nei due primi arti
eoli di fatto, 6 contraddetta evidentemente dalla scrit tura in data di quel giorno perchc, siccome si 6 sopra
avvertito, le lire 30,000 furono date in anticipazione a
mutuo fruttifero sugli utili della societa, e sugli altri diritti riservati al partecipante Maneini. Gli stessi ar ticoli adunque sono inammissibili percbc in opposizione all'atto scritto, al quale si deve unicamente avere ri
guardo. Comunque poi, anche provati che fossero, sa
rebbero inconcludenti di fronte al Bianchi, compratore di buona fede per le ragioni sopra accennate.
Esclusa cosi l'ammissibilita dei due primi articoli di fatto, sarebbe sempre in confronto del Bianelii non con
cludente la prova degli altri cinque articoli diretti a
stabilire fatti accessori, cio6, chela ditta Modigliani era stata quella che per mezzo del suo rappresentante Sal
vatore Fiorentini che aveva fatto abbattere gli alberi
delle tenute, e costruire a proprie spese le traverse e i corbami che sempre tenne in suo po3sesso; che vendd
parte dei legnami lavorati; che tutte le traverse e i
corbami portano le marche G. M. (Giuseppe Modigliani) o S. P. (Salvatore Fiorentino) o S. (Salvatore); che le
traverse asportate e marcate da Luigi Bianchi sono
precisamente quelle che erano state lavorate per conto
della ditta; e che il costo di ogni traversa 6 di lire due e centesimi 60.
Anzi l'articolo 6 ripugna con l'asserzione che la ditta
tenesse sempre le traverse e i corbami in suo possesso,
poiche nell'articolo medesimo si ammette che le traverse
apprese dal Bianchi non erano state punto marcate in
precedenza, ma lo furono dallo stesso Bianchi.
Se non avevauo alcuna marca (che d'altronde non sa
rebbe stato un simbolo sicuro di possesso) e se erano nei
terreni del Maneini, per il Bianchi, terzo di buone fede, e per tutti, questi e non altri (giova ripeterlo) ne era il
vero proprietario, il vero possessore. A ogni modo si 6 gia notato che nelle societa in par
tecipazione i capitali conferiti non cangiano proprieta, e che il contratto stipulato fra la ditta Modigliani e il
Maneini essendo rimasto occulto, era per il Bianchi
come non esistente.
Oonsiderando dopo gli esposti riflessi che dovendosi
far ragione all'istanza introduttiva del giadizio pro messo da Luigi Bianchi avanti al tribunale di Perugia con atto del 14 agosto 1876, la Corte 6 dispensata da
qualunque disamina, sia sull'appello proposto dalla
ditta Modigliani per far correggere la sentenza dei
primi giudici, in quanto non nomino un sequestratario
giudiziale per ritenere in custodia le traverse; sia sulla contestazione insorta riguardo all'incidente elevato ai
4 dicembre 1876 innanzi al suo president.e per ottenere
un prowedimento conservativo della cosa litigiosa. Per questi motivi, ecc.
RIVISTA DI GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
Stato — Responsabilitil — Punibilità — Contrabbando — Agenti doganali — Assoluzione — Cassazioni —
Nuovi documenti (C. C., art. 1153 — C. P. P., art. 2 e 512 — L. 13 maggio 1862, art. 1 — Eeg. 11 settembre 1862, appr. il 21 dicembre, art. 89 e 90 — Reg. appr. il 26 dicembre 1869, n° 5416, art. 25).
Lo Stato coinè potere politico compie gli atti di ordine
pubblico e soddisfa a tutte le funzioni clie sono proprie della sovranità; come persona civile amministra i suoi beni patrimoniali, ed attende alle molteplici incombenze
che possono costituire materia di rapporti giuridici nella
vita civile (1). Allo Stato quindi considerato nella sua prima figura è
inapplicabile l'art. 1153 del Cod. civ., il quale tiene ad in
teressi di ordine privato. Lo Stato, quando provvede ai modi onde debba eserci
tarsi il diritto di punire e raggiungere il fine della perse cuzione dei reati, spiegando necessariamente la rappre sentanza di potere politico, non può andare soggetto ad
alcuna responsabilità. Il contrabbando b non solo di grave danno alle finanze,
ma lede ancora gli interessi sociali e quelli del commercio, offende il sentimento morale e compromette la pubblica sicurezza.
Gli agenti doganali perseguono il contrabbando per mandato cbe ricevono dalla legge, spiegando la qualità di
funzionari del potere politico nell'alta sua missione di or
dine, sicurezza e giustizia, e non rappresentando l'ammi
nistrazione.
Per l'articolo 512, Cod. proc. pen., nemmeno contro i
pubblici ufficiali nel caso di assoluzione può spiegarsi azione per risarcimento di danni, se non vi sia intervenuto
dolo o collusione (2). In Cassazione non può mutarsi la causa dallo stato in
cui trovavasi innanzi ai giudici di merito, ne quindi sono
ammissibili nuovi documenti a difesa od impugnazione della sentenza.
(Corte di cassazione di Roma, udienza 22 gennaio 1877
— Pres. Miraglia P. P., Est. Elena — Finanze (avvocato
gen. erar.) c. Puntaleo e Milella (avv. Tarantini e Sarri) — Giorn. dei Trib. di Milano, 1877, 417, n. 105.)
Cassazione — Ricorso — Firma deli' avvocato —
Stampa — Equipollenti — Filiazione — Figlio le
gittimo — Dicliiarazlone di paternità d'un terzo —
Alimenti (C. P. C., art. 522 e 524 - C. C. 180 e 193, n° 3.)
La firma dell'avvocato nel ricorso per cassazione non è
richiesta dalla legge come forma solenne dell'atto, ma
come prova cbe il ricorso è l'opera di un avvocato.
Quindi anche la sua firma a stampa può essere un equi
(1-2) Conf. ved. Cass. Roma, 18 maggio 1876, Foro Ttal., 1876,1,1764 ; 31 luglio 1876, id., 1036; Cass. Firenze, 20 dicembre 1876, Giorn. Trib.\
1S77, n. 27; ved. poi Cass. Napoli, 1° giugno 1876, Foro Hal1877, I,
77, colla nota relativa di F. Mecacci, in cui è richiamato lo stato della
dottrina e della giurisprudenza in materia; contr. però quanto al oaso
di assoluzione, a seguito di querela per contrabbando, ved. Cass. To
rino, 9 dicembre 1875, nel Foro Ital. 1875, I, 87; App. Trani, 18 di
cembre 1875, Foro Ital.t 1876, I, 493, con nota, e l'articolo dell'egregio avv. Pugliese, nella Riv. di giur. di Trani, I, 688.
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