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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 novembre 1877, Est. Radagna —...

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 29 novembre 1877, Est. Radagna —Sperling c. Marini N. N. Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1878), pp. 179/180-181/182 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23085745 . Accessed: 20/06/2014 14:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.81 on Fri, 20 Jun 2014 14:37:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 29 novembre 1877, Est. Radagna — Sperling c. Marini N. N

Udienza 29 novembre 1877, Est. Radagna —Sperling c. Marini N. N.Source: Il Foro Italiano, Vol. 3, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1878), pp. 179/180-181/182Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23085745 .

Accessed: 20/06/2014 14:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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179 PARTE PRIMA 180

dichiarazione che il terzo abbia fatta, il terzo stesso

non prende figura di parte contendente nel giudizio,

ed a lui non può essere applicata la disposizione che

segna la condanna della parte soccombente nelle spese

del giudizio.

Nè vale il dire che, siccome dal fatto del terzo de

riva che il pretore, quando non è competente, deve

rimettere le parti ad udienza fissa avanti il Tribunale,

cosi il terzo medesimo deve sopportare il carico delle

spese cui col fatto proprio dette luogo.

Il terzo conosce a priori quali sono le conseguenze

cui esponesi mancando di comparire a fare la sua di

chiarazione, e sa che questa è supplita per lui dal

giudice ; egli non deve incaricarsi di sapere quale potrà

essere il giudice competente per assoggettarlo alla sola

pena che la legge gli commina, e della quale può avere

le sue buone ragioni di essere contento, piuttosto che

prendersi il disagio di comparire per fare esso stesso

la dichiarazione. Tanto meno poi è sostenibile che nella

specialità del caso il procedimento perdesse il carattere

di esecutivo, regolato con norme proprie del capo V,

nel libro II, titolo II, del Codice di procedura civile, e

denaturasse in un giudizio nuovo ed ordinario di di

chiarazione di credito, per le circostanze che le parti

non comparvero avanti il Tribunale nell'udienza fissa

destinata dal pretore, ma invece al seguito di cita

zione per giorno diverso proposta dal signor Bertucci

nei nomi, il quale formulò domanda perchè il ca

valiere Paoletti fosse dichiarato debitore verso la ere

dità beneficiata di lire cinquantamila e frutti, ed al

signor Gargani occorse chiedere rettificazione che in

vece era debitore di lire 50,357 28 e frutti relativi, ed

inoltre tenuto al rimborso dell'imposta di ricchezza

mobile, manifesto apparendo che tutte le accennate cir

costanze furono mere accidentalità, incapaci di immu

tare la sostanza ed indole del giudizio, che si mantenne

sempre nei termini di esecutivo per la conferma di

pignoramento presso terzo, di assegnamento del de

bitore diretto, siccome è dimostrato lucidamente dalle

conclusioni presentate al Tribunale, e dal pronunciato

del Tribunale medesimo sulla sentenza impugnata sol

tanto nel capo relativo alla condanna nelle spese.

Per questi motivi, rigetta l'appello, ecc.

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA Udienza 29 novembre 1877, Est. Radagna — Sperling

e. Marini N. N.

invocazione — Errore di fallo — Rìeivìo (Art. 494

e 508 Cod. proc. civ.).

Deve revocarsi, a tenore dell'art. 494 del Codice di

proced. civ., quella sentenza, che ha pronunziato

non in forza di criteri ricavati da cattiva ponde

razione di fatti, ma per aver supposto fatti ine

sistenti, o ritenutili in senso opposto ai documenti

ai quali la sentenza riferivasi (1).

È in facoltà del giudice che ammette la rivocazione

di rinviare le parti a provvedersi in congrua sede

rapporto al merito della causa.

La Corte, ecc. — Considerando che dalla relazione

del Governo sull'istituto della rivocazione appare che

in alcune legislazioni precedenti questo mezzo extra

ordinem per causa di errore non era ammesso, se non

quando fosse l'effetto del dolo reale o presente della

parte vincitrice, o si trovasse in conflitto colla verità

proclamata da altro giudicato: alla mente però dei

membri della Commissione legislativa apparve un altro

vero manifestato dalla eloquenza dei fatti diuturni, che

il magistrato può fallire ancora per inavvertenza (mi seranda condizione della umana fralezza) il che recla

mava un legittimo provvedimento contro l'austero prin

cipio Ano a quel tempo affermato, non poter egli esser

fallibile che per solo fatto delle parti, del quale era

incolpevole. Descrivendosi quindi questo rapporto esi

stente nella società, che è assiduo compito del legisla

tore, fu stabilito che l'errore di fatto può essere ar

gomento di rescissione di una sentenza. Ma cotesto

errore deve risultare dagli atti e documenti della causa,

ed ha luogo quando la decisione sia fondata sulla sup

posizione di un fatto, la cui verità è incontrastabil

mente esclusa, ovvero quando sia supposta l'inesistenza

di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; e

tanto nell'uno che nell'altro caso, quando il fatto non

sia un punto controverso sul quale la sentenza abbia

pronunciato (art. 494 Cod. proc. civ.). Dalle quali pa

role, rivelatrici della mente legislativa, viene larga

mente esplicato, con locuzione che ne comprende l'in

timo concetto (incontrastabilmente, positivamente) con

quanta circospezione debba il magistrato, che fu autore

della sentenza impugnata, procedere nel giudizio di re

vocazione, il quale, se pure ha un pungolo all'amor

proprio, è confortato dalla onoranza della fiducia pub

blica, che aspetta da lui la emenda dell'errore, ed egli lo farà volentieri con animo sereno, rendendo testimo

nianza di ossequio e di affetto all' impero della verità.

Considerando che gli errori denunziati non sono il

risultato di criteri ricavati da cattiva ponderazione dei fatti della causa, sibbene la conseguenza di avere

supposto fatti inesistenti, o ritenutili in senso perfet tamente opposto ai documenti ai quali la sentenza

riferivasi; con che se venne offesa la rettitudine del

giudizio non è materia dell'odierno disputare, ma fu

per certo informata la volontà stessa di giudicare che

non potè manifestarsi alla coscienza del magistrato

nell'esaminare i documenti, dei quali perciò si venne

a fare mal' governo; Considerando che non può dubitarsi che tali fatti

erronei non siano stati decisivi nella causa; Considerando che, allo stato degli atti, è più oppor

tuno consiglio ammettere la domanda di rivocazione,

(1) Conf. Appello Venezia, 23 giugno-1876 (Foro il., I, 1152); Ap pello Napoli, 17 marzo 1876 (Foro il., I, 827); Appello Venezia, 8 feb

braio 1877, comune di Mestre c. comune di Venezia (Temi veneta, 1877, 89); Cass. Torino, 11 novembre 1868, Marchetti c. Gibellino (Bet tini, 1868, 925); Cass. Torino, 17 febbraio 1875, Salvi c. Malagutti (.Monil. trib., 1875, 357).

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181 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 182

rinviando le parti a più maturo giudizio pel merito

della controversia (art. 508 Cod. di proc. civ.)

Per questi motivi, ammette la domanda di rivoca

zione, ecc.

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ.

Udienza 10 luglio 1877, Pres. ed Est. Funari — Mortani

(Proc." Mariani) c. Quercioli (Proc. Zoffili).

I'rova testimoniale — Avvocato (Cod. proc. CÌV., ar

ticolo 236).

L'avvocato difensore di una delle parti può essere esa

minato come testimone in favore della parte stessa,

quando ne abbia abbandonata la difesa. (1)

Il Tribunale, ecc. — Attesoché nella legge di proce

dura sono enumerate le persone che sono dichiarate in

capaci a deporre come testimoni ili giudizio civile, ma fra

queste non sono indicati gli avvocati difensori. Al difetto

di una sanzione espressa di legge ha supplito la giuris

prudenza, la quale ha ravvisato e stabilito esistere una

incompatibilità giuridica tra l'ufficio di procuratore le

gale e di difensore, e quello di testimonio a favore della

stessa parte che è rappresentata e difesa, e quindi non

potersi contemporaneamente rivestire le due qualità ;

Attesoché però né la giurisprudenza prescrive, né la

ragione suggerisce di vietare all'avvocato che ebbe

una volta il patrocinio di una lite, da cui fu quindi

esonerato, di deporre successivamente in giudizio in

senso di verità in favore di chi fu una volta suo cliente,

e ciò perchè, dal momento in cui esso svestì la qualità di difensore, sparì in lui quella incompatibilità di at

tribuzioni che esiste fra l'avvocato difensore ed il te

stimone; ond'è da tener per fermo che è inconciliabile

l'esercizio simultaneo di avvocato difensore e testimone,

ma che se l'avvocato depose l'ufficio, allora l'incom

patibilità assoluta cessa, e si converte in ragione di

sospetto da valutarsi dal giudice nell'apprezzare la te

stimonianza di chi fu una volta avvocato della parte che è in causa.

Per questi motivi, rigetta l'incidente, ecc.

(1) Rammentiamo la L. 25 al Digesto de testibus, nella quale si rac

comanda ai presidi, ut caveant ne patroni in causa cui patrociniuwi

praestiterunt testimonium dica/ut.

Siamo per altro pienamente d'accordo col Tribunale civile di Forlì

nelPammettere che, ove pure, allargando la disposizione dell'art. 236

del nostro Cod. di procedura civile, si voglia riconoscere un'incompa tibilità giuridica fra la qualità di avvocato in causa e quella di testi

monio, siffatta incompatibilità debba venir meno ogniqualvolta l'av

vocato sia chiamato a deporre dopo essere stato esonerato dal suo

ufficio di patrocinatore. Il legislatore non ha voluto escludere dal fare testimonianza se non

quelle persone che siano legate da intimi rapporti con una delle parti,

quali i parenti, gli affini in linea retta ed il coniuge. Queste non po trebbero deporre in giudizio, neppure se le parti interessate tacessero, o rinunciassero al diritto di farle escludere (Saredo, 1st., n. 466; Gar

giulo, Comm., p. 619; Carré e Ciiauveau, Quest., 1055 ; Pigeau, Comm., t. I, p. 521; Favard, n. 11; Thomine, n. 313,314; Boitard, f. I, p. 413, art. 268).

Ma per tutte le altre persone, la testimonianza delle quali possa per

qualsiasi ragione riuscire di dubbia fede, il legislatore ha abbastanza

provveduto, lasciando alle stesse parti la facoltà di proporre i motivi

che possono rendere sospette le loro deposizioni, e rimettendo all'ap

prezzamento del giudice il valutarle secondo il suo giusto criterio (ar ticolo 237 Cod. proc. civ.)

Non dobbiamo per altro tacere come la nostra giurisprudenza, traendo

argomento dall'art. 288 del Cod. di proc. penale, abbia riconosciuto

che fra coloro che per cagione del loro ufficio possono legittimamente ricusarsi di deporre in giudizio nella qualità di testimoni, debbono es

sere annoverati i procuratori e gli avvocati, quando si voglia inter

rogarli su fatti venuti a loro cognizione in conseguenza dell' assunto

patrocinio, molto più poi se la conoscenza di tali fatti possa per av

ventura arrecar danno ai loro clienti (V. Cass. Napoli, 5 giugno 1869;

Giurisp. ital., XXI, 1, 351; Tribunale di terza istanza di Venezia, 1 marzo

1869; Gazz. Genova, XXII, 258; App. di Bologna, 2 novembre 1874;

Giurisp. ital., XXVII, 2, 44).

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ. Udienza 8 gennaio 1878, Pres. ed Est. Veccei ff. di P. —

Morani (Avv. prof. Ducati, proc. Mariani) e. Quer

cioli (Avv. Feri e pro!'. Ceneri, proc. Zoffili) e Schiu

marmi (Proc. Ceccarelli).

ProcedimoniO — Csiiiibiauicato sii rito — Incident» —

Iscrizione a ruolo — Verificazione «li scrittura —

8'erizia calligrafica — intervento in causa— Inte

resse (Cod. proc. civ., art. 181, 201, 296).

Quando, per concordia delle parti, una causa ini

ziata a rito formale, fu convertita in sommaria, non possono proporsi (jl' incidenti colle norme del

procedimento formale, ma debbono proporsi colla

conclusionale all' udienza a cui fu rinviata la di

scussione del merito, senza che però da siffatta ir

regolarità possa dedursi la nullità della procedura

relativa. (1) Non è necessaria la iscrizione a ruolo di spedizione,

quando il Tribunale, dopo la conversione del pro

cedimento da formale in sommario, ha rinviata la

causa a udienza fìssa. (2) La comparazione dei caratteri, per via di perizia

calligrafica, che la concorde giurisprudenza ritiene

(1-2) La risoluzione che il Tribunale ha dato a questa elegante que stione di procedura, ci sembra conforme alla legge ed alla giurispru denza.

Ed invero, quando si tratta di causa iniziata col procedimento som

mario, o che da formale fu, per volontà delle parti o pronunzia di

giudice, trasformata in sommaria, nessun incidente è proponibile colla

forma speciale dell'art. 181 Cod. proc. civ., dovendosi qualunque istanza

si di merito, come d'istruttoria, e ogni altra d'indole incidentale, pro

porre all'udienza stessa destinata per la discussione della causa e cu

mularsi nella discussione di questa, giusta il disposto dell'articolo 390

Cod. proc. civ. e la comune dottrina forense, Ricci, Cod. proc. civ., vol. I, n. 448 a 451, p. 412; Gargiulo, Cod. proc. civ., vol. I, p. 1007;

Cuzzeri, Cod. proc. civ., vol. I, p. 239 e p. 578, n. 5; Ann. it., I, 1, 1, 26 e 2, 26; II, 2, 124 e 680; IV, 2, 291; Legge, VI, 561; Mon. Irib.,

X, 869; Mon. giudi., T, 299. Verificandosi pertanto il caso che, dopo essere stata legittimamente destinata una causa ad una determinata

udienza per la discussione del merito, una delle parti pretenda di ele

vare un incidente adottando le forme dell'art. 181, il Presidente, da

vanti a cui le parti compariscono in virtù della citazione, non può nè

deve prestarsi a sanzionare una flagrante illegalità contro l'ordine dei

giudizi, e in danno della parte citata e riluttante; e perciò null'altro

gli resta a fare se non che astenersi dall'esercitare un ufficio che in

quelle condizioni di cose non gli è dalla legge attribuito, e l'unica

pronunzia che dovrà emettere è quella di non esser luogo a provve

dere, rinviando la parte a proporre la sua istanza nella udienza già destinata per la discussione. E di vero se si autorizzasse l'anormale

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