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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 3 giugno 1876, Pres. Bartolini P. P.,...

Date post: 12-Jan-2017
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Udienza 3 giugno 1876, Pres. Bartolini P. P., Est. Parenti —Samama (Avv. Gherardi, Angiolini, Pucci e Baquis, Dott. Di Giulio) c. Debbasche (Proc. Martinucci, Avv. Bandoni e Orsini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1876), pp. 801/802-803/804 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23083317 . Accessed: 18/06/2014 14:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.129 on Wed, 18 Jun 2014 14:28:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 3 giugno 1876, Pres. Bartolini P. P., Est. Parenti —Samama (Avv. Gherardi, Angiolini,Pucci e Baquis, Dott. Di Giulio) c. Debbasche (Proc. Martinucci, Avv. Bandoni e Orsini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1876), pp. 801/802-803/804Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23083317 .

Accessed: 18/06/2014 14:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 802

sizione, perocché se il legislatore avuto riguardo alla non

infrequente varietà delle deposizioni orali intomo ad un

unico ed identico fatto, derivante talvolta da difetto di

memoria degli interrogati, e tal'altra dalle troppo fa

cili e comode subornazioni, ha creduto di limitare e

restringere questo mezzo di prova, si è però fatto solle

cito di rimovere le troppo fatali conseguenze dell'adot

tato principio, nei casi in cui la verosimiglianza delle articolate circostanze risulti amminicolata da un prin

cipio di prova scritta, così dettando l'eccezione di cui

all'articolo 1347, in cui sta difatti disposto che le regole stabilite dagli articoli 1241, e seguenti soggiacciono ad eccezione quando vi sia un principio di detta prova.

E poiché lo stesso articolo 1347 soggiunge, che que

sto principio di prova può risultare da qualunque scritto

che provenga da colui contro il quale si propone la do

manda, e che renda verosimile il fatto allegato, egli è

ben certo che l'avvocato Bisetti non senza fondamento

si richiamò per l'attuazione dei proprii mezzi di difesa

alle risultanze dell'inventario 17 maggio 1875 della so

stanza abbandonata dal fu Felice Medolago.

Da quell'atto, alla cui celebrazione intervennero tutti

gli interessati consorti Medolago, appare bensì che essi

denunciarono al delegato notaro dottor Antonio Mariani

per la corrispondente registrazione, otto titoli di credito

cambiario del defunto Felice Medolago, importanti nel

loro complesso la cifra di ital. lire 48,192 25 e che nel

numero di essi vi figura anche la cambiale emessa dalla

ditta Pasta Arnaboldi e compagno nel giorno 18 luglio

1874, per la nota somma di lire 8692 15, l'identica che

dal Felice Medolago fu scontata per girata del Nicola

Pesenti, ma non risulta alcuna registrazione riferibile

al credito ereditario intorno al quale oggi si discute.

Una tale omissione congiunta alla risposta data in

parola d'onore al notaio rogante che quanto venne de

scritto in quell'atto costituisce l'intiero asse ereditario,

e che direttamente o indirettamente non mancasse og

getto alcuno caduto in successione, costituisce appunto

quell'estremo pel quale si debba riconoscere la piena

applicabilità a favore dell'avvocato Bisetti, del mento vato articolo 1347 del Codice civile, che per eccezione

rende ammissibile l'esaurimento della prova orale dal

medesimo proposta, la quale, oltre essere pertinente nel

suo complesso a tutti i fatti dal medesimo addotti, può

anche somministrare quel maggior grado di luce che

valga al migliore apprezzamento delle processuali emer

genze e delle fatte allegazioni.

Per questi motivi, accolta l'appellazione interposta

dall'avvocato Paolo Bisetti coll'atto di citazione somma

ria 25 gennaio 1876, reietta ogni contraria eccezione ed

istanza; in riparazione e riforma della sentenza 21 di

cembre 1875, del tribunale civile di Bergamo,

Dichiara doversi ammettere, come si ammette la prova

per testimoni, ecc.

CORTE D'APPELLO DI LUCCA.

Udienza 3 giugno 1876, Pres. Bartolini P. P., Est. Pa

kenti — Samama (Avv. Giierakdi, Angiolini, Pucci

e Baquis, Dott. Di Giulio) e. Debbasche (Proc. Mar

tinucci, Avv. Bandoni e Orsini).

1.1 tifante povero — Somministrazione (li somma in causam declarandam— Estremi — Azione credito ria — Certezza del credito in genere.

Onde dall'autorità giudiziaria possa concedersi al liti

gante povero una somministrazione in causam decla

randam, per provvedere nella pendenza del giudizio ai

propri alimenti ed alle spese necessarie per difendersi, occorre che sia certo in genere il diritto di chi la re clama (1).

Trattandosi di azione creditoria bisogna che la esistenza

di un credito qualunque sia provata e resti solo a co

noscersi quanto sia dovuto (2). lì obbligo di somministrare questa prova è tanto più ne

cessario cogli ordinamenti attuali, in quanto l'istituto

del patrocinio gratuito dà modo anche ai poveri di cui

i diritti si presentino abbastanza fondati, di farli va lere in giudizio dirimpetto a chiunque (3).

La Corte, ecc. — Attesoché l'attuale questione di

somministrazione in causam declarandam abbia a risol

versi coi principii generali del diritto, mancando nei Codici che ci governano precise disposizioni su questo

proposito, nè essendo in essi contemplati casi simili da

cui potere trarre argomento per la risoluzione della di

sputa. Che per giure romano, quantunque di regola il

litigante non fosse verso l'altro collitigante tenuto a

somministrazione di sorta onde questi potesse provve dere agli alimenti e far fronte alle spese nella pendenza della causa (Leg. 17 ff. de tutél. et ration, distrahen.

27, 3), tuttavia si facevano alla regola stessa diverse

eccezioni, le quali trovavano la loro ragione di essere

nell'indole speciale delle controversie relativamente alle

quali venivano introdotte. Che la giurisprudenza andò

di poi estendendo questa equitativa misura a tutti quei

casi in cui potesse da una delle parti giustificarsi la po

vertà ed insieme il buon gius, nella veduta che il mise

rabile, oppresso dal potente, non si trovasse necessitato

al silenzio ed esposto così a vedere manomessi i propri

diritti. Se non che rispetto a questo secondo estremo due

opinioni si andarono formando; l'una per la quale è

sufficiente un fumo, una semplice presunzione del buon

gius: l'altra più rigorosa la quale esige, che l'intenzione

di chi l'assegno provvisionale domanda sia in genere

(1-2) In questo senso ved. Cour de Liegi 15 gennaio 1868, Fabrique de l'église de Vlytingen, e Martin, Pasicrisie belgique, An. 1868,

part. 2, pag. 392; Cort d'app. di Lucca 29 marzo 1871, Puccini e Bar

satti; Cort. med. 3 agosto 1875, Matteus e Pezzati negli Annali di giu

rispr. di Firenze, voi. 5, 2, 216, e nota 1 ; voi. 10, 2, 68 e nota 5 ; Corte d'ap. di Torino 19 luglio 1872, Bertero e Bertero;24 ottobre 1872,

Gianoli e Piceni; 22 giugno 1875, Fogazza e Fogazza Cristofanetto, nel

giornale .la Giurisprudenza, An. 9, pag. 613; An. 10, pag. 25, An. 12

pag. 532. Contro, Corte d'appello di Genova 25 giugno 1870 ; Arciduca France

sco d'Austria e Contadini, negli Annali di giurispr. cit, voi. 4,2, 171,

(3) Corte d'app. di Firenze 13 settembre 1872, Biagini, Godi e Nistri,

Annali cit.; voi. 7, 2,65. Ma che l'ammissione al benefizio dei poveri non tolga il più largo diritto alla somma provvisionale, ved. negli An

nali di giurispr. toscana, vol. 1, 2, 216; voi. 7, 2, 563; voi. 16, part. 1,

col. 1091 e part. 2, col. 1206.

il Foko Italiano. — Volume J. - Parte I.

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PARTE PRIMA

giustificata, e così in tema di azione creditoria la prova

del credito, in modo che rimanga ad accertarsi non già se

qualche cosa sia dovuta, ma solamente quanto sia do

vuto. Che quest'ultimo concetto presentasi evidente

mente più razionale e consentaneo ai principii di giu stizia; imperciocché, mentre una somministrazione ac

cordata al condomino povero, o a chi abbia già fornita

la prova in genere del suo credito, si risolve in una sem

plice anticipazione utile per chi la riceve, di nessun

danno per chi l'effettua, al contrario la provvisionale, nel caso di credito non anche giustificato e la cui esi

stenza s'impugni, esporrebbe colui che si trovasse co

stretto a corrisponderla al pericolo di soffrire un pregiu dizio irreparabile, a perdere cioè in caso di vittoria la

somma al proprio avversario, per alimentare la lite

sborsata.

Nè convien pretermettere, a dimostrare la conve

nienza di maggior rigore in siffatte somministrazioni

ad litem, come al motivo col quale in antico giustifica

vansi, quello cioè di tutelare l'indigente onde non

avesse a subire la legge del più forte, tolga oggi gran

pesò l'istituto del patrocinio gratuito, mediante il quale anche i poveri, i di cui diritti si presentino come suffi cientemente fondati, hanno modo di farli valere in giu dizio al dirimpetto di chicchessia.

Attesoché, applicando questi criteri al fatto, si fa pa lese l'ingiustizia dell'appellata sentenza, dappoiché il

credito dal Debbasche vantato virilmente s'impugni dai

convenuti, e si contrappongano documenti a documenti

rimanendo in istato di assoluta incertezza se in defini

tivo l'attore surrammentato potrà anche in parte vedere

accolta la propria domanda ;

Attesoché per altro, considerata pure la questione sotto il punto di vista all'appellato più favorevole, am

messo cioè che non occorra a lui la prova del credito in

genere per ottenere un assegno provvisionale, ma che

gli basti un semplice fumo del buon gius, la sua condi

zione non addiviene migliore; e senza addentrarsi nelle minute indagini su cui piacque alle parti di diffondersi e che troveranno più opportuna sede nel giudizio di me

rito, ciò è presto dimostrato. Infatti è di recente stata

depositata negli atti una fischerà del Kasnadar, sotto cui vedesi una quietanza di Giuseppe Debbasche per la intera somma che originariamente sarebbe stata dal

Bey dovuta, e dalla quale inoltre emergerebbe la ap provazione del Debbasche stesso al pagamento fatto alla casa Sberro di piastre 236,500. Ora è vero che

questa quietanza è stata insieme alla fischerà impu gnata di falso dall'attore; ma ove si consideri che tali documenti provengono direttamente dagli archivi del Governo tunisino ; che la indicata quietanza fu dal Go verno stesso accettata per buona e l'ha ritenuta e la ri tiene come prova di liberazione ; ed inoltre che sebbene il Caid Samama da lungo tempo fosse venuto a stabi lirsi a Livorno, mai finché visse si fece il Debbasche ad

accampare contro esso pretesa di sorta alcuna, nè mai mosse lagnanza pei fatti sopra narrati, attendendo che

egli venisse a morte per agire giudizialmente, non è

possibile non iscorgere nella esistenza di quel docu

mento, su cui farà luce l'opportuna istruttoria, e nelle

altre circostanze di fatto ora avvertite, un insieme di

riscontri tale da far venir meno ogni presunzione di

buon gius, e da costituire l'appellato in una posizione non al certo più favorevole di quella dei suoi av

versari.

Attesoché per conseguenza, lasciando anche di occu

parsi dell'altro estremo della povertà, la domanda del

l'attore per una somministrazione in causarti declaran

dam si presenti infondata e si'a di giustizia riformare la

sentenza di cui è appello. Per questi motivi accoglie, ecc.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. Udienza 1° maggio 1876, Pres. Rocco, Est. Passarelli

— Saverio e. Balzano.

Appello — Sentenza non notificata — Assicurazione marittima — Noleggio — Simulazione c frode — Avarie — Capitano — Stallie (Cod. proc. civ., art. 362 323, n° 3, 489 — Cod. civ., art. 1108, 1115, 1742, 1846 —Cod., comm., art. 326, 327, 331. 414).

È ammessibile l'appello da una sentenza che non sia stata intimata alla parte avversaria.

L'assicuratore del carico ha diritto ad impugnare, per

qualsivoglia modo, i contratti che il capitano venga compiendo, e che per legge o per patto possono obbli

gare il carico stesso, ma se si tratta di simulazione, frode o dolo, all'effetto della risoluzione è necessaria

per lui la prova della partecipazione del terzo con

trattante.

Il capitano può obbligare il carico, dandolo in pegno,per opere occorse per trasbordo e deposito di esso su

altra nave, quando la propria per sinistri patiti sia divenuta inàbile alla navigazione.

Per effetto di tale obbligazione può disporsi la vendita del carico a favore del capitano, che dette a nolo il legno, anco senza l'intervento dei proprietari della nave e del carico, e comunque non vi sia la giustifi cazione della patita avaria.

Il capitano non può obbligarsi alla partenza, massime se nel contratto di noleggio abbia convenuto di non muo vere se non soddisfatto delle stallìe, e munito degli atti giustificativi della patita avaria.

La Corte, ecc.

Attesoché la intimazione delle sentenze è necessaria

quando si eseguono, non quando si impugnano (362 Cod.

p. c.) ed avverso le stesse anco non intimate possono

prodursi gravami (art. 323 n° 3). Attesoché in conseguenza non regge la dedotta inam

messibilità dell'appello proposto dal signor Severino.

Attesoché non può esser dubbio che l'assicuratore del carico abbia diritto ad impugnare per qualsivoglia modo i contratti, che il capitano venga compiendo, i quali o

per legge o per patto possono obbligare il carico stesso, e ciò anco rimpetto ai terzi che col detto capitano con

trattarono ; imperocché questi non è se non un manda

tario del proprietario del carico per tutto che riguarda la

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