Udienza 3 giugno 1876, Pres. Bartolini P. P., Est. Parenti —Samama (Avv. Gherardi, Angiolini,Pucci e Baquis, Dott. Di Giulio) c. Debbasche (Proc. Martinucci, Avv. Bandoni e Orsini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 1, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1876), pp. 801/802-803/804Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23083317 .
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 802
sizione, perocché se il legislatore avuto riguardo alla non
infrequente varietà delle deposizioni orali intomo ad un
unico ed identico fatto, derivante talvolta da difetto di
memoria degli interrogati, e tal'altra dalle troppo fa
cili e comode subornazioni, ha creduto di limitare e
restringere questo mezzo di prova, si è però fatto solle
cito di rimovere le troppo fatali conseguenze dell'adot
tato principio, nei casi in cui la verosimiglianza delle articolate circostanze risulti amminicolata da un prin
cipio di prova scritta, così dettando l'eccezione di cui
all'articolo 1347, in cui sta difatti disposto che le regole stabilite dagli articoli 1241, e seguenti soggiacciono ad eccezione quando vi sia un principio di detta prova.
E poiché lo stesso articolo 1347 soggiunge, che que
sto principio di prova può risultare da qualunque scritto
che provenga da colui contro il quale si propone la do
manda, e che renda verosimile il fatto allegato, egli è
ben certo che l'avvocato Bisetti non senza fondamento
si richiamò per l'attuazione dei proprii mezzi di difesa
alle risultanze dell'inventario 17 maggio 1875 della so
stanza abbandonata dal fu Felice Medolago.
Da quell'atto, alla cui celebrazione intervennero tutti
gli interessati consorti Medolago, appare bensì che essi
denunciarono al delegato notaro dottor Antonio Mariani
per la corrispondente registrazione, otto titoli di credito
cambiario del defunto Felice Medolago, importanti nel
loro complesso la cifra di ital. lire 48,192 25 e che nel
numero di essi vi figura anche la cambiale emessa dalla
ditta Pasta Arnaboldi e compagno nel giorno 18 luglio
1874, per la nota somma di lire 8692 15, l'identica che
dal Felice Medolago fu scontata per girata del Nicola
Pesenti, ma non risulta alcuna registrazione riferibile
al credito ereditario intorno al quale oggi si discute.
Una tale omissione congiunta alla risposta data in
parola d'onore al notaio rogante che quanto venne de
scritto in quell'atto costituisce l'intiero asse ereditario,
e che direttamente o indirettamente non mancasse og
getto alcuno caduto in successione, costituisce appunto
quell'estremo pel quale si debba riconoscere la piena
applicabilità a favore dell'avvocato Bisetti, del mento vato articolo 1347 del Codice civile, che per eccezione
rende ammissibile l'esaurimento della prova orale dal
medesimo proposta, la quale, oltre essere pertinente nel
suo complesso a tutti i fatti dal medesimo addotti, può
anche somministrare quel maggior grado di luce che
valga al migliore apprezzamento delle processuali emer
genze e delle fatte allegazioni.
Per questi motivi, accolta l'appellazione interposta
dall'avvocato Paolo Bisetti coll'atto di citazione somma
ria 25 gennaio 1876, reietta ogni contraria eccezione ed
istanza; in riparazione e riforma della sentenza 21 di
cembre 1875, del tribunale civile di Bergamo,
Dichiara doversi ammettere, come si ammette la prova
per testimoni, ecc.
CORTE D'APPELLO DI LUCCA.
Udienza 3 giugno 1876, Pres. Bartolini P. P., Est. Pa
kenti — Samama (Avv. Giierakdi, Angiolini, Pucci
e Baquis, Dott. Di Giulio) e. Debbasche (Proc. Mar
tinucci, Avv. Bandoni e Orsini).
1.1 tifante povero — Somministrazione (li somma in causam declarandam— Estremi — Azione credito ria — Certezza del credito in genere.
Onde dall'autorità giudiziaria possa concedersi al liti
gante povero una somministrazione in causam decla
randam, per provvedere nella pendenza del giudizio ai
propri alimenti ed alle spese necessarie per difendersi, occorre che sia certo in genere il diritto di chi la re clama (1).
Trattandosi di azione creditoria bisogna che la esistenza
di un credito qualunque sia provata e resti solo a co
noscersi quanto sia dovuto (2). lì obbligo di somministrare questa prova è tanto più ne
cessario cogli ordinamenti attuali, in quanto l'istituto
del patrocinio gratuito dà modo anche ai poveri di cui
i diritti si presentino abbastanza fondati, di farli va lere in giudizio dirimpetto a chiunque (3).
La Corte, ecc. — Attesoché l'attuale questione di
somministrazione in causam declarandam abbia a risol
versi coi principii generali del diritto, mancando nei Codici che ci governano precise disposizioni su questo
proposito, nè essendo in essi contemplati casi simili da
cui potere trarre argomento per la risoluzione della di
sputa. Che per giure romano, quantunque di regola il
litigante non fosse verso l'altro collitigante tenuto a
somministrazione di sorta onde questi potesse provve dere agli alimenti e far fronte alle spese nella pendenza della causa (Leg. 17 ff. de tutél. et ration, distrahen.
27, 3), tuttavia si facevano alla regola stessa diverse
eccezioni, le quali trovavano la loro ragione di essere
nell'indole speciale delle controversie relativamente alle
quali venivano introdotte. Che la giurisprudenza andò
di poi estendendo questa equitativa misura a tutti quei
casi in cui potesse da una delle parti giustificarsi la po
vertà ed insieme il buon gius, nella veduta che il mise
rabile, oppresso dal potente, non si trovasse necessitato
al silenzio ed esposto così a vedere manomessi i propri
diritti. Se non che rispetto a questo secondo estremo due
opinioni si andarono formando; l'una per la quale è
sufficiente un fumo, una semplice presunzione del buon
gius: l'altra più rigorosa la quale esige, che l'intenzione
di chi l'assegno provvisionale domanda sia in genere
(1-2) In questo senso ved. Cour de Liegi 15 gennaio 1868, Fabrique de l'église de Vlytingen, e Martin, Pasicrisie belgique, An. 1868,
part. 2, pag. 392; Cort d'app. di Lucca 29 marzo 1871, Puccini e Bar
satti; Cort. med. 3 agosto 1875, Matteus e Pezzati negli Annali di giu
rispr. di Firenze, voi. 5, 2, 216, e nota 1 ; voi. 10, 2, 68 e nota 5 ; Corte d'ap. di Torino 19 luglio 1872, Bertero e Bertero;24 ottobre 1872,
Gianoli e Piceni; 22 giugno 1875, Fogazza e Fogazza Cristofanetto, nel
giornale .la Giurisprudenza, An. 9, pag. 613; An. 10, pag. 25, An. 12
pag. 532. Contro, Corte d'appello di Genova 25 giugno 1870 ; Arciduca France
sco d'Austria e Contadini, negli Annali di giurispr. cit, voi. 4,2, 171,
(3) Corte d'app. di Firenze 13 settembre 1872, Biagini, Godi e Nistri,
Annali cit.; voi. 7, 2,65. Ma che l'ammissione al benefizio dei poveri non tolga il più largo diritto alla somma provvisionale, ved. negli An
nali di giurispr. toscana, vol. 1, 2, 216; voi. 7, 2, 563; voi. 16, part. 1,
col. 1091 e part. 2, col. 1206.
il Foko Italiano. — Volume J. - Parte I.
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PARTE PRIMA
giustificata, e così in tema di azione creditoria la prova
del credito, in modo che rimanga ad accertarsi non già se
qualche cosa sia dovuta, ma solamente quanto sia do
vuto. Che quest'ultimo concetto presentasi evidente
mente più razionale e consentaneo ai principii di giu stizia; imperciocché, mentre una somministrazione ac
cordata al condomino povero, o a chi abbia già fornita
la prova in genere del suo credito, si risolve in una sem
plice anticipazione utile per chi la riceve, di nessun
danno per chi l'effettua, al contrario la provvisionale, nel caso di credito non anche giustificato e la cui esi
stenza s'impugni, esporrebbe colui che si trovasse co
stretto a corrisponderla al pericolo di soffrire un pregiu dizio irreparabile, a perdere cioè in caso di vittoria la
somma al proprio avversario, per alimentare la lite
sborsata.
Nè convien pretermettere, a dimostrare la conve
nienza di maggior rigore in siffatte somministrazioni
ad litem, come al motivo col quale in antico giustifica
vansi, quello cioè di tutelare l'indigente onde non
avesse a subire la legge del più forte, tolga oggi gran
pesò l'istituto del patrocinio gratuito, mediante il quale anche i poveri, i di cui diritti si presentino come suffi cientemente fondati, hanno modo di farli valere in giu dizio al dirimpetto di chicchessia.
Attesoché, applicando questi criteri al fatto, si fa pa lese l'ingiustizia dell'appellata sentenza, dappoiché il
credito dal Debbasche vantato virilmente s'impugni dai
convenuti, e si contrappongano documenti a documenti
rimanendo in istato di assoluta incertezza se in defini
tivo l'attore surrammentato potrà anche in parte vedere
accolta la propria domanda ;
Attesoché per altro, considerata pure la questione sotto il punto di vista all'appellato più favorevole, am
messo cioè che non occorra a lui la prova del credito in
genere per ottenere un assegno provvisionale, ma che
gli basti un semplice fumo del buon gius, la sua condi
zione non addiviene migliore; e senza addentrarsi nelle minute indagini su cui piacque alle parti di diffondersi e che troveranno più opportuna sede nel giudizio di me
rito, ciò è presto dimostrato. Infatti è di recente stata
depositata negli atti una fischerà del Kasnadar, sotto cui vedesi una quietanza di Giuseppe Debbasche per la intera somma che originariamente sarebbe stata dal
Bey dovuta, e dalla quale inoltre emergerebbe la ap provazione del Debbasche stesso al pagamento fatto alla casa Sberro di piastre 236,500. Ora è vero che
questa quietanza è stata insieme alla fischerà impu gnata di falso dall'attore; ma ove si consideri che tali documenti provengono direttamente dagli archivi del Governo tunisino ; che la indicata quietanza fu dal Go verno stesso accettata per buona e l'ha ritenuta e la ri tiene come prova di liberazione ; ed inoltre che sebbene il Caid Samama da lungo tempo fosse venuto a stabi lirsi a Livorno, mai finché visse si fece il Debbasche ad
accampare contro esso pretesa di sorta alcuna, nè mai mosse lagnanza pei fatti sopra narrati, attendendo che
egli venisse a morte per agire giudizialmente, non è
possibile non iscorgere nella esistenza di quel docu
mento, su cui farà luce l'opportuna istruttoria, e nelle
altre circostanze di fatto ora avvertite, un insieme di
riscontri tale da far venir meno ogni presunzione di
buon gius, e da costituire l'appellato in una posizione non al certo più favorevole di quella dei suoi av
versari.
Attesoché per conseguenza, lasciando anche di occu
parsi dell'altro estremo della povertà, la domanda del
l'attore per una somministrazione in causarti declaran
dam si presenti infondata e si'a di giustizia riformare la
sentenza di cui è appello. Per questi motivi accoglie, ecc.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. Udienza 1° maggio 1876, Pres. Rocco, Est. Passarelli
— Saverio e. Balzano.
Appello — Sentenza non notificata — Assicurazione marittima — Noleggio — Simulazione c frode — Avarie — Capitano — Stallie (Cod. proc. civ., art. 362 323, n° 3, 489 — Cod. civ., art. 1108, 1115, 1742, 1846 —Cod., comm., art. 326, 327, 331. 414).
È ammessibile l'appello da una sentenza che non sia stata intimata alla parte avversaria.
L'assicuratore del carico ha diritto ad impugnare, per
qualsivoglia modo, i contratti che il capitano venga compiendo, e che per legge o per patto possono obbli
gare il carico stesso, ma se si tratta di simulazione, frode o dolo, all'effetto della risoluzione è necessaria
per lui la prova della partecipazione del terzo con
trattante.
Il capitano può obbligare il carico, dandolo in pegno,per opere occorse per trasbordo e deposito di esso su
altra nave, quando la propria per sinistri patiti sia divenuta inàbile alla navigazione.
Per effetto di tale obbligazione può disporsi la vendita del carico a favore del capitano, che dette a nolo il legno, anco senza l'intervento dei proprietari della nave e del carico, e comunque non vi sia la giustifi cazione della patita avaria.
Il capitano non può obbligarsi alla partenza, massime se nel contratto di noleggio abbia convenuto di non muo vere se non soddisfatto delle stallìe, e munito degli atti giustificativi della patita avaria.
La Corte, ecc.
Attesoché la intimazione delle sentenze è necessaria
quando si eseguono, non quando si impugnano (362 Cod.
p. c.) ed avverso le stesse anco non intimate possono
prodursi gravami (art. 323 n° 3). Attesoché in conseguenza non regge la dedotta inam
messibilità dell'appello proposto dal signor Severino.
Attesoché non può esser dubbio che l'assicuratore del carico abbia diritto ad impugnare per qualsivoglia modo i contratti, che il capitano venga compiendo, i quali o
per legge o per patto possono obbligare il carico stesso, e ciò anco rimpetto ai terzi che col detto capitano con
trattarono ; imperocché questi non è se non un manda
tario del proprietario del carico per tutto che riguarda la
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