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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 3 maggio 1931; Pres. ed est. Faucanié;...

Date post: 30-Jan-2017
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Udienza 3 maggio 1931; Pres. ed est. Faucanié; Bocchi (Avv. Alberini), Banca delle Marche e Abruzzi (Avv. Caravaggi) c. Cassa Risparmio Provincie Lombarde (Avv. Bonardi), Pezzani (Avv. Cantoni), Palazzoli (Avv. Cadeo), Toninelli (Avv. Marchetti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1931), pp. 1303/1304-1309/1310 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23133843 . Accessed: 28/06/2014 13:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.174 on Sat, 28 Jun 2014 13:02:58 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 3 maggio 1931; Pres. ed est. Faucanié; Bocchi (Avv. Alberini), Banca delle Marche eAbruzzi (Avv. Caravaggi) c. Cassa Risparmio Provincie Lombarde (Avv. Bonardi), Pezzani (Avv.Cantoni), Palazzoli (Avv. Cadeo), Toninelli (Avv. Marchetti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 56, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1931), pp. 1303/1304-1309/1310Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23133843 .

Accessed: 28/06/2014 13:02

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1303 PARTE PRIMA 1304

dell'appellante ripiega. La disposizione testuale del testa

mento del conte Calderari è là seguente : « A Berlino ebbi

un figlio che ha nome Luigi Westphal dalla signorina Frieda

Westphal abitante in Berlino, via Sophir Charlotten, 57

58. A favore di detto figlio ho concluso un'assicurazione

di marchi 30.000 con la Società di assicurazione La New

York sede di Berlino da pagarsi al detto Luigi West

phal alla mia morte. Prego avvertire la Società in oaso

di mia morte >. Manca in questa dichiarazione, secondo

gli appellanti, la nota che rassicuri della precisa volontà

del testatore di effettuare il riconoscimento per tutte le

conseguenze di legge. Il riconoscimento fatto con una di

chiarazione che lasci incerti sul fine voluto non dovrebbe

poter essere atteso, senza violare il divieto semj re vi

gente della ricerca della paternità. Anche il rigore che è in questa tesi non si armonizza

con la tendenza più liberale della comune coscienza giu

ridica, a proposito dei diritti e dei doveri che nascono

dal rapporto della filiazione. La dottrina rigorosa propu

gnata in Francia, che non possa aversi riconoscimento

senza che risulti la precisa volontà di effettuarlo, non è

stata tra noi seguita incondizionatamente. Il Bianchi, che

meno la respinge, consente però che il riconoscimento è

sostanzialmente una confessione, e vale anche se fatto in

termini enunciativi e con frase incidente : cosi nel le

gato o nella donazione fatta a persona qualificata per pro

prio figlio naturale. Più risolutamente la dottrina cheap

pare oggi dominante rileva che il diritto di famiglia si

riavvicina, meglio che al diritto privato, al diritto pub

blico, e che in esso quindi non predomina la volontà come

espressione di autonomia individuale. Onde il carattere

probatorio, di dichiarazione di scienza, nel riconoscimento

del figlio naturale, e la sua efficacia come mezzo di ac

certamento, non come titolo per il rapporto giuridico di

filiazione (Dusi, Cicu). Per vero le dubbiezze che possono sussistere nel campo

astratto della dottrina, raramente hanno rispondenza nella

pratica. Accertato che il testamento olografo è mezzo

idoneo per il riconoscimento della filiazione naturale, è

ben difficile che colui che vi menzioni alcuno come suo

figlio, lo faccia, quali siano i termini in cui la menzione

è concepita, senza la coscienza e l'intento di attribuirvi

il valore formale del riconoscimento. Certamente questo non si è verificato nel nostro caso. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Udienza 3 maggio 1931; Pres. ed est. FaocaniÉ ; Boc

chi (Avv. Alberini), Banca delle Marche e Abruzzi

(Avv. Caravaggi) c. Cassa Risparmio Provincie Lom

barde (Avv. Bonardi), Pezzani (Avv. Cantoni), Pa

lazzoli (Avv. Cadeo), Toninelli (Avv. Marchetti).

Esecuzione immobiliare — locazione — Anticipa zione dei fitti — Termine non superiore al tre

anni — Anteriorità alla trascrizione del precetto —

Efficacia contro 1 creditori Ipotecari — Termine

superiore a tre anni — Riduzione al triennio —

Computo (Cod. civ., art. 498, 1932, 1942; cod. proc.

civ., art. 687).

Le anticipazioni dei fìtti non ancora scaduti per un

periodo di tempo non superiore al triennio, ancorché

non trascritte, sono efficaci di fronte ai creditori ipo

tecari anteriormente iscritti, purché di data certa

precedente la trascrizione del precetto. (1) Le anticipazioni dei fitti non ancora scaduti per un

termine superiore ai tre anni, trascritte dopo la

iscrizione ipotecaria del creditore, devono essere ri

dotte a tale durata e la riduzione può operarsi in

analogia con quanto dispone l'art. 493 cod. civ. per la riduzione delle locazioni, con l'avvertenza che il

triennio entro cui quelle vanno ridotte è quello in

corso al tempo della trascrizione del precetto, compu tando il primo triennio dal giorno in cui risulta con

atto di data certa che avvenne la cessione o libe

razione. (1)

La Corte, ecc. — L'appellante Bocchi Angelo, il

quale a sensi dell'art. 687 cod. proc. civ. non può op

porre al deliberatario che le anticipazioni fatte secondo la

consuetudine dei luoghi ed è costretto a ripetere il paga mento dal dì della delibera, ha diritto per il credito che ne

deriva di essere collocato sul prezzo ricavato dalla ven

dita con preferenza ai creditori ipotecari anche anteriori

(Cassa di Risparmio e Banca delle Marche e degli Abruzzi) limitatamente però a un triennio ?

Si presenta cosi allo studio della Corte la dibattuta

questione circa l'efficacia di fronte ai creditori ipotecari delle liberazioni e anticipazioni triennali fatte dal con

duttore.

Il Tribunale, aderendo alla tesi di un insigne maestro

(il Mortara), 1 'ha risolta in favore dei creditori e a

danno del conduttore, ritenendo che rispetto al giudizio di esproprio e malgrado il disposto degli art. 1932 n. 7

e 1942 cod. civ., il conduttore per i fitti anticipati trien

nali o ultratriennali, trascritti o non trascritti, non abbia

che un'azione personale di rimborso verso il locatore da

farsi valere per contributo sul prezzo della vendita. Esso

parti dal riflesso che la trascrizione dell'atto di anticipa zione degli affitti non può immutare la natura e l'essenza

del rapporto creditorio si da trasformarlo da diritto per sonale in diritto reale sull'immobile, e che, non attribuendo

la trascrizione medesima diritti maggiori di quelli conte

nuti nell'atto che si trascrive, e la prevalenza nel con

flitto di diritti non potendo essere stabilita che in base

alle cause di prelazione fissate dalla legge (privilegi e ipo

teche) ne deve conseguire che il conduttore non può van

tare di fronte ai creditori ipotecari alcun titolo di prefe

renza, tranne nel caso, in cui si sia curato di far iscrivere

ipoteca a garanzia delle sue ragioni. La Banca delle Marche e degli Abruzzi (la Cassa di

Risparmio, nel presupposto, non esatto, che l'appello Boc

chi non la riguardi, pur chiedendo la conferma della sen

tenza appellata, non prende veruna parte alla discussione

del punto in contesa) insiste perchè la decisione del Tri

bunale sia confermata ed invoca a suffragio della tesi da

esso accolta un arresto della Corte Suprema a Sezione

riunite (sent. 22 gennaio 1923). Ma la Corte, pur professando il più profondo ossequio

e non solo gerarchico al responso della Corte Suprema,

(1-2) Vedi in conformità specialmente per la prima massima, App. Trani 9 agosto 1920 (Poro it., 1920, I, 761) con nota di richiami alla precedente giurisprudenza. Di poi consulta: stessa Corte 18 dicembre 1920 (id., Rep. 1921, voce Esecuzione immobiliare, n. 26) e la sentenza della Cassazione di Roma, 22 gennaio 1923, ricordata come difforme, nel corpo di quella che pubblichiamo (id., Rep. 1923, voce Graduazione, n. 3).

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1805 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1306

non crede di poter seguire i priucipì ivi aflermati e posti

principalmente a base della soluzione adottata.

La legge coll'imporre la trascrizione degli atti di li

berazione e di cessione di affitti eccedenti il triennio di

cui all'art. 1932 cod. civ. n. 7 cogli effetti di cui all'ar

ticolo 1942 codice stesso e coll'obbligare così i terzi

a rispettare le liberazioni e cessioni eccedenti il triennio

se trascritte, purché non in frode, ha stabilito un titolo

di preferenza secondo l'anteriorità delle rispettive trascri

zioni od iscrizioni nell'ipotesi di conllitto fra i diversi

aventi causa da un medesimo autore. La trascrizione non

è qui soltanto la pubblicità-notizia, ma funziona come ti

tolo di preferenza, avendo la legge parificati tali atti per

finzione giuridica a diritti reali. E la ragione della legge

è manifesta. Il legislatore ha voluto conciliare gli inte

ressi del proprietario, che deve poter godere la cosa sua

in conformità del suo diritto di proprietà cogli interessi

dei terzi. Dall'obbligo invero incombente a costoro per lo

art. 1597 cod. civ. di rispettare la locazione, se di data

certa, ne poteva per logica conseguenza derivare l'ulte

riore obbligo di rispettare anche le anticipazioni di fitti

per qualunque tempo dipendenti dal contratto medesimo,

e questo poteva esporli a grave pregiudizio, nel caso che

il debitore, abusando della facoltà di disporre delle uti

lità del fondo, riscuotesse o cedesse fitti anticipati in mi

sura così grave da rendere vano ed illusorio il diritto del

creditore ipotecario. Così la legge, con una eccezione al

principio generale che la trascrizione concerne solo gli atti

relativi a beni immobili, ebbe a prescrivere, come per le

locazioni eccedenti i nove anni, che le anticipazioni ecce

denti il triennio dovessero trascriversi, subordinandone

cosi la loro efficacia di fronte ai terzi, all'osservanza di

una simile formalità, in modo che gli acquirenti e i cre

ditori e tutti coloro che volessero a qualunque titolo ac

quistare diritti sull'immobile ne fossero notiziati e posti

in grado di regolarsi.

Ma se per le anticipazioni eccedenti il triennio occorre,

affinchè sieno rispettate, che la trascrizione dell'atto che

le riguarda, sia trascritto anteriormente all'ipoteca, perchè

è appunto la anteriorità della iscrizione o trascrizione che

a sensi dell'art. 1942 cod. civ. ne determina la preferenza,

per le anticipazioni non eccedenti il triennio e di data

certa non occorre affatto che sieno anteriori alla iscri

zione dell'ipoteca ; basterà sieno anteriori alla trascrizione

del precetto. Lo si argomenta dal succitato art. 1942.

Se ivi è statuito che la sentenza o l'atto di liberazione

e di cessione di fitti eccedenti il triennio, finché non sia

trascritto, non ha alcun effetto riguardo ai terzi, che a

qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato

diritti sull'immobile, cioè riguardo agli acquirenti e ai

creditori ipotecari, bisogna ritenere, argomentandosi a

contrario, che le sentenze e gli atti stessi di liberazione

e cessione per un termine non maggiore di tre anni sono

efficaci rispetto a tutti, ancorché sieno essi acquirenti o

creditori ipotecari. Anche qui lettera e spirito della legge sorreggono que

sta interpretazione che è seguita da un'imponente scuola

di giuristi (Paoli, Giorgi, Luzzati, Gabba, Saredo, Mat

tirolo, Cuzzeri, Gargiulo) e che è anche confortata da

autorevoli responsi della giurisprudenza (vedi ("ass. Roma,

28 febbraio 1898 e 24 giugno 1898, Foro it., 1898, I, 612, 1188; Cass. Roma 9 maggio 1909, Foro it., Rep. 1909,

voce Esec. immob., n. 90; App. Bologna 31 dicembre

1915, Foro it., Rep. 1916, voce cit., n. 82; Cass. Firenze

14 aprile 1919, Foro it., 1919, I, 511.

Bisogna tener sempre presente il principio affermato

dal nostro codice per soddisfare ai bisogni ordinari della

agricoltura e dell'industria, che successor singularis te

ne tur stare colono. Questo principio, come si è detto, la

legge volle conciliarlo con la necessità di impedire che

dalla illimitata applicazione di esso ne potesse derivare

ai terzi grave pregiudizio, come nel caso di anticipazioni o cessioni fatte per molti anni, che scemano notevolmente

il valore del fondo, e prescrisse la trascrizione per quelle eccedenti un dato termine (3 anni).

Nel progetto Pisanelli si era limitato a un anno la

esenzione dalla trascrizione, ma poi si dispose, al fine di

non creare un vincolo vessatorio di soverchio carico in

danno del locatore, di elevare il termine a tre anni, con

siderandosi che entro questo limite non si dovesse im

porre ostacolo al diritto di godimento della cosa sua in

pregiudizio del proprietario. Gli atti di anticipazione di fitto non eccedenti il triennio vennero per tal modo con

siderati dalla legge come atti di mera amministrazione, intesi a soddisfare bisogni o interessi del proprietario de

gni di considerazione ; e come le locazioni non eccedenti

il novennio non possono essere impugnate dai creditori

anteriormente iscritti, cosi per lo stesso principio devono

essere rispettate entro il limite di cui all'art. 1932 n. 7

le anticipazioni costituenti un patto inerente alla loca

zione.

Nè il creditore ipotecario ha diritto di dolersi, poiché,

per le anticipazioni o cessioni eccedenti il triennio, se

trascritte, egli è in grado di regolarsi, ma lo è pure per

quelle non eccedenti il triennio, poiché egli, messo sullo

avviso dalla legge, deve tenere conto nella valutazione del

fondo anche di queste prevedibili diminuzioni.

Si sostiene da un'autorevole dottrina che questi prin

cipi dell'opponibilità ai terzi delle anticipazioni e libera zioni affermata dal codice civile, non possono avere effetto

rispetto al giudizio di espropriazione in forza del sistema

di protezione prevalente dei creditori sancito negli arti

coli 2085 stesso codice e 687 cod. proc. civile. E si dice

anzitutto che l'ipoteca si estende anche alle accessioni

dell'immobile a sensi dell'art. 1966 cod. civ. e quindi ai

frutti naturali e civili, e che pertanto non può il d ritto

preesistente del creditore ipotecario venire pregiudicato da liberazioni o cessioni fatte dopo, che potrebbero anche

rendere incapiente il credito ipotecario. Intanto questa

interpretazione è resistita dalla dizione dell'art. 1942 cod.

civ. dalla quale si ricava che le liberazioni e cessioni non

eccedenti il triennio sono efficaci di fronte ai terzi che

hanno acquistato e conservato legalmente diritti sull'im

mobile, e quindi di fronte a tutti, sieno anteriori o po

steriori alla data certa dell'atto. Inoltre devesi conside

rare che, se è vero che il creditore ipotecario ha diritto

al prezzo del fondo ipotecato e dei suoi accessori, è anche

vero che l'art. 2085 cod. civ. sancisce che è dal giorno

in cui si trascrive il precetto che il debitore non può

alienare i frutti e che fino a tanto che ciò non avvenga,

il debitore, continuando ad essere il proprietario del

fondo, ha diritto di amministrare, di godere e di disporre.

Non è esatto il dire che i creditori ipotecari abbiano

sui frutti naturali e civili del fondo ipotecato un diritto

quesito fin dalla iscrizione, sia pure condizionato all'espe

rimento dell'azione ipotecaria. I creditori ipotecari hanno

diritto in via generale a che il loro debitore non diminui

sca il valore venale del fondo, ma in particolare, per quel

che riflette i frutti, è solo dalla trascrizione del precetto

che essi vengono immobilizzati (art. 2085 c. c.) per es

li. Foro Italiano — Anno LVI — Hart? 1-87.

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1307 PARTE PRIMA lS08

sere, unitamente al prezzo dell'immobile, distribuiti ai

creditori ; ed è da questo momento, dal giorno cioè in

cui l'effetto pratico della iscrizione passa dallo stato po tenziale a quello attivo mediante la trascrizione del pre

cetto, che i frutti vengono assoggettati al vincolo reale.

Prima essi possono essere legittimamente alienati entro i

limiti stabiliti dalla legge, la quale al di qua dei tre anni

non ha creduto necessario provvedere all'interesse dei

creditori ed inceppare l'attività amministrativa del pro

prietario. Nè poi appare fondato il sostenere che gli art. 1932

e 1942 cod. civ. non esplicano la loro efficacia nel campo

dell'espropriazione forzata in virtù della regola sancita

dall'art. 687 cod. proc. civ. e che al conduttore che ha

fatto anticipi non può spettare che un'azione personale di

rimborso, com'è personale il suo credito. Si è voluto ri

scontrare un'insanabile discordanza f; a questa disposizione e quelle di cui agli art. 1932 e 1942 cod. civ., ma questa

discordanza a parere della Corte non c'è. Certamente si

deve riconoscere che l'art. 687 cod. proc. civ. col di

sporre che non si possa opporre al compratore se non il

pagamento di fitti o canoni anticipati fatto secondo la

consuetudine dei luoghi contrasta coi principi fondamen

tali della trascrizione conservando come mezzo di pub blicità le consuetudini locali, le cui incertezze furono ap

punto la causa per cui si ricorse all'istituto della trascri

zione (Gabba), ma si deve rilevare che anche qui lo

spirito della legge ne sana il contrasto e ne spiega la

ragione. L'art. 687 cod. proc. civ. invero riguarda sol

tanto le vendite forzate, costituisce evidentemente un ius

singolare determinato dalla diffidenza con la quale il le

gislatore ha guardato la figura dell'espropriato corrivo,

per lo stato in cui si trova, alla perpetrazione di frodi e

dalla convenienza di attrarre all'incanto il mnggior nu

mero possibile di offerenti. Ma se tale disposizione è di

•ius singolare di fronte alla regola consacrata nel codice

civile, essa non può riferirsi che alla vendita forzata e

riguardare soltanto i rapporti fra conduttore e delibera

tario, non quelli fra il conduttore e i ere !itori del loca

tore espropriato, i quali rapporti devono essere assogget tati alla regola generale stabilita dagli art. 1932 e 1942

cod. civ. con l'effetto, di cui sopra si è discorso, che il

conduttore avrà diritto di opporre ai creditori le antici

pazioni e cessioni nei sensi e nei limiti di cui agli articoli

suindicati al fine di ottenere il rimborso sul prezzo rica

vato dalla vendita.

Nè si potrebbe trarre un argomento contrario alla tesi

adottata dal fatto che la legge italiana nel riprodurre la

disposizione dell'editto e dei codici Sardi del 1854 e 1859, dai quali è stato tratto l'art. 687 del codice di rito, ne

abbia soppressa l'ultima parte, con la quale si faceva

salvo al conduttore il diritto di ottenere il rimborso sul

prezzo con prelazione o per contributo, poiché la salvezza

del diritto al rimborso è una conseguenza di troppo ovvii

principi di diritto per ritenere inutile e sovrabbondante una

riserva espressa, mentre poi la collocazione con preferenza o per contributo non è che il portato delle suaccennate

disposizioni degli art. 1932 n. 7 e 1942 cod. civile.

Fermo così il principio del rispetto da parte di chiun

que delle anticipazioni triennali che, ben s'intende, non

siano in frode (e nella specie la frode, se adombrata

dalla Banca nelle sue note, non è però in alcun modo

provata nè comunque fatta oggetto di particolare azione) resta a vedere se il Bocchi abbia diritto di essere

collocato con preferenza alla Cassa di Risparmio e alla

Banca delle Marche e degli Abruzzi per le tre annate

dal 1929 al 1932, come chiede, tanto per la locazione

Belprato come per quella Feniletto. Si sostiene dalla Banca

che, se anche per ipotesi si dovesse aderire alla tesi av

versaria, non per questo la domanda del Bocchi potrebbe essere accolta per il motivo che il triennio, entro cui vanno

ridotte le cessioni e anticipazioni di fitti, è quello in corso

al tempo, nel quale sopraggiunge la trascrizione del pre

cetto, computando il primo triennio dal giorno in cui ri

sulta con atto avente data certa che avvenne la cessione

o liberazione; e invoca a sostegno di questa tesi l'auto

rità del Mattirolo, e poiché il primo precetto immobiliare

sugli stessi beni fu trascritto ad istanza di altro credi

tore il 7 dicembre 1926 e quello della Banca il 5 novem

bre 1927, così il triennio in corso al momento della tra

scrizione del precetto (tanto si consideri il primo, quanto il secondo) è il triennio 1926-1927 ; 1927-1928 ; 1928-1929 ; triennio di cui l'affittuario si era già rimborsato non avendo

corrisposto l'affitto-.

Sa la Corte che anche su questo punto riflettente il

computo del triennio è sorta questione e che si sono esco

gitati vari sistemi.

Sembra però che, come insegna l'autorevole dottrina

testé invocata, nel silenzio della legge si debba avere ri

guardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie

analoghe e cioè all'art. 493 cod. civ. ove è detto che

le locazioni fatte dall'usufruttuario per un termine ecce

dente i cinque anni non sono durevoli nel caso di cessa

zione dell'usufrutto se non per il quinquennio che si trova

in corso al tempo nel quale cessa l'usufrutto computando il primo quinquennio dal giorno in cui ebbe | rincipio la

locazione e gli altri successivi dal giorno della scadenza

del precedente quinquennio. Ora se il diritto di ammini

strazione nell'usufruttuario, per quel che riflette la loca

zione, si è stabilito in un quinquennio e se oltre tale

limite la locazione è riducibile nei sensi e nei modi di

cui al detto art. 493, pare alla Corte che nel caso di an

ticipazione di fitti per un identico principio direttivo, salva la differenza del periodo di tempo, il modo di ricon

durre tali atti nei limiti segnati non possa essere che

identico.

E poiché il diritto del creditore ipotecario iscritto

viene posto in atto con la trascrizione del precetto, così

in applicazione del detto principio il triennio entro cui

vanno ridotte le cessioni e le liberazioni di fitti non per anco scaduti come giustamente rileva la Banca, è quello in corso al tempo nel quale sopraggiunge la trascrizione

del precetto, computando il primo triennio dal giorno in

cui risulta con atto avente data certa che avvenne la

cessione o la liberazione. Se dunque il primo precetto fu

trascritto sugli stessi beni il 7 dicembre 1926 ne viene

che il triennio da rispettarsi, anche se si ha riguardo al

secondo precetto intimato dalla Banca e trascritto il 5

novembre 1927, non poteva riflettere che il periodo dal

l'il novembre 1926 all' 11 novembre 1929, periodo in corso

appunto alla data della trascrizione dei precetti e riguardo al quale il Bocchi dichiara di essere stato rimborsato.

E pertanto a torto il Bocchi, per quel che riflette le

anticipazioni relative alla locazione del fondo Belprato, e

che riguarda le sette annate 1926, 1927, 1928, 1929,

1930, 1931, 1932 della prima locazione scadente I'll no

vembre 1932 e la prima annata 1933 della nuova loca

zione 1 aprile 1826 rogito Stolfini (in totale lire 600.000)

pretende la rivalsa per le tre intere annate 1929-1930; 1930-1931 ; 1931-1932.

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1309 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1310

Dice il Bocchi che siccome a lui Don fu mai notificato

il fatto dell'avvenuta trascrizione del precetto, egli avrebbe

potuto validamente pagare il fitto nelle mani del Pezzani

divenuto sequestratalo giudiziale dei beni precettati e

degli accessori anche dopo la trascrizione del precetto 5

novembre 1927, e che quindi il triennio, sul quale sono

da ritenersi valide ed efficaci in confronto dei creditori

ipotecari anteriori le anticipazioni da lui fatte coll'atto

Stolfini 3 dicembre 1926, decorre dall' 11 novembre 1929, o quanto meno dal giorno dell'aggiudicazione (28 giugno

1929). Ma non si comprende come la premessa giustifichi una simile illazione. Sta bene che a differenza di quanto avviene nelle esecuzioni mobiliari, il debitore espropriando nella esecuzione immobiliare dopo la trascrizione del pre cetto riveste la qualità di sequestratario giudiziario dei

beni precettati e dei frutti naturali e civili dei beni me

desimi, e come tale può validamente ricevere dal condut

tore i fitti e le pigioni dei fondi locati, ma ciò nulla ha a

che vedere colla questione di cui si tratta, riguardante

il computo del triennio valido delle anticipazioni fatte

prima d3lla trascrizione del precetto, questione questa che va risolta, come si è detto, applicandosi per analogia il disposto dell'art. 493 cod. civ. con riferimento al mo

mento in cui i creditori iscritti hanuo diritto alla immo

.bilizzazione dei frutti e in base ai principi sopra svolti

circa le ragioni che giustificano il rispetto del triennio.

( Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE L'APPELLO DI NAPOLI.

Udienza 13 marzo 1931; Pres. Talarico, Est. Raja;

Malagola Ubaldini o. Presidenza del Consiglio dei

ministri.

Nobiliti (titoli di) — TrnamlAsione ni fig;li allottivi —

AimiiÌNwll»ililà — l'jMri'iui — SuceeN8Ì»iie riservata

al discendenti ed eredi in linea mnachile — lisclu

Niwne dei fieli adottivi (11. D. 21 gennaio 1929,

n. 61, sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano, art. 56).

1 figli adottivi possono succedere nei titoli nobiliari del

l'adottante soltanto nel caso in cui l'atto di investi

tura feudale ammetta alla successione qualsiasi erede

anche non agnato. (1)

Se nell'atto di concessione la successione sia riservata

ai discendenti maschi ed agli eredi in linea maschile, vanno esclusi da essa i figli adottivi, dovendosi in

tendere per eredi unicamente gli agnati discendenti

dal primo investito. (2)

La Corte, ecc. — A seguito del responso della Su

prema Corte regolatrice, il tema della controversia in

questa sede di rinvio resta circoscritto alla sola interpre tazione del diploma 6 giugno 1481, e cioè se la conces

sione del Castrum Pecorarium e del relativo titolo di

conte, da parte del duca di Urbino a Francesco Ubal

dini della Carda, abbia posto in essere un feudo mera

mente ereditario, in modo che il titolo nobiliare debba

(1-2) Con la au riferita decisione la Corte d'apjello di Napoli, in sede di rinvio, si uniforma interamente alla sentenza della

Cassazione 14 marzo 1930 (Foro it., 1930, I, 764;. Vedi ivi la rela

tiva nota di precedenti sulle questioni decise.

passare anche ad estranei, purché eredi dell'ultimo inve

stito. Il diploma, nella parte che riflette la successione

del feudo è cosi concepito : «... tibi praelibato Fran

cisco in Nostro cospectu personaliter constituto, tuisque

posteris et flliis masculis reliquisque descendentibus vel

heredibus in perpetuimi per virilem lineavi pro iure no

bis competenti . . pro tuique generis nobilitate donatio

nis titulo irrevocabiliter . . . donamus, damus, concedi

mus et liberaliter impartimur ('antrum Pecorarium . . . ».

Da parte dei Malagola si insiste nel sostenere che la for

inola della concessione è cosi ampia da comprendere an

che gli eredi non discendenti, come sarebbe dimostrato

dalla p<rticella disgiuntiva vel, che rende impossibile la

compenetrazione dei due concetti di discendenti ed eredi, sotto il riflesso che, essendo insita nella qualità di di

scendente anche quella di erede iure sanguinis, la sem

plice qualità di erede ad altro non potrebbe riferirsi che

agli eredi non iure sanguinis. Ma la particella vel non

può essere considerata in senso assolutamente disgiuntivo. Non solo nei tempi di mezzo quella parola fu adope

rata spesso per et ed anche per idest, come ne dà atte

stazione il Da Gange nel suo « Glossarium » e come ne

dànno altreni esempi il de Afflichi ed il Voet, ma anche

nel latino classico è adoperato l'uso del vel per rettifi

care o meglio specificare una cosa detta innanzi. Lo

Schultz, nella sua grammatica latina, dice appunto che il

vel agguaglia, corregge, accresce. Virgilio la usa per unire : pariter pietate vel armis ; e cosi Tito Livio : hunc

ordinem ex censu descripsit vel paci decorum vel bello.

Cicerone lo adopera come accrescitivo : per me vel ster

tas, licet, inquit Carneades, non modo quiescas ; ed in

senso rafìorzativo : raras tuas quidem, sed suaves acci

pio litteras • vel quas proxime acceperam, quam pru dentes. Non è esatto, perciò, che la parola vel nei clas

sici è sempre usata in senso disgiuntivo. L'autorità de

gli scrittori sta a dimostrare il contrario, onde cade la

asserzione che il concedente usando la particella vel, ab

bia voluto senz'altro prevedere due ipotesi distinte nella

successione del feudo, una successione cioè per discenden

za, ed una successione per eredità.

Nè giova opporre che se il vel non avesse importato una separazione obbiettiva tra due ipotesi diverse, la

menzione degli eredi sarebbe rimasta priva di significato,

gi cchè, risalendo *1 regolamento giuridico dei teudi, se

condo le consuetudini feudali, non deve disconoscersi che

il primo acquirente del feudo non acquistava il suo di

ritto per mezzo di alcuno, cui egli fosse immediatamente

succeduto, ma per effetto della investitura o concessione

da parte del principe, in considerazione della sua abilità

personale, cioè intuitu personae. Di guisa che i feudi, considerati nella loro natura e nella loro essenza, poiché nascevano dai benefici, non potevano avere alcuna atti

nenza nè con l'eredità, nè col testamento. Essi traevano

la loro origine dalla investitura, onde, avvenendo la con

cessione in beneficio del primo investito e dei suoi di

scendenti, co-itoro vi subentravano non come eredi di Ini,

ma per diritto proprio perchè compresi nella prima in ve

stitura la quale | erciò racchiudeva altrettante concessioni

quanti erano i discendenti del primo acquirente. La con

cessione fu dapprima revocabile ad nutum, poi fu a

tempo, più tardi a vita ed infine divenne oggetto di suc

cessione, ma con ciò non venne a perdere la sua carat

teristica in quanto che, in tanto fu estesa la concessione

ai posteri, in quanto furono considerati quali eredi pre

santi del valore del primo investito. Da ciò la conse

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