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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 30 giugno 1915; Pres. Lucchini P., Est....

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Udienza 30 giugno 1915; Pres. Lucchini P., Est. Sabatini, P. M. De Feo (concl. conf.); Sindacato italiano infortuni (Avv. Gorgoni) c. Marucci (Avv. Conte, Montani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1915), pp. 1263/1264-1267/1268 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23117284 . Accessed: 28/06/2014 17:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.16 on Sat, 28 Jun 2014 17:55:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 30 giugno 1915; Pres. Lucchini P., Est. Sabatini, P. M. De Feo (concl. conf.); Sindacatoitaliano infortuni (Avv. Gorgoni) c. Marucci (Avv. Conte, Montani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 40, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1915), pp. 1263/1264-1267/1268Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23117284 .

Accessed: 28/06/2014 17:55

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1263 PARTE PRIMA 1264

di generalità, proporzionalità ed eguaglianza. Se così non

foase, non sarebbero mantenuti i criteri della generalità ed eguaglianza.

E senza andare più per le lunghe, se la legge avesse

voluto mantenere in vigore le antiche leggi sul riparto delle sjfese in esame, non avrebbe omesso di richiamarle

come ha fatto nei nn. 2, 3, 8, 9, 10, 12 e con l'ultimo

comma dell'art. 112. Questa mancanza dimostra che il

riparto delle spese in esame debba esser fatto secondo

il sistema tributario con l'imporre l'onere su tutti i cit

tadini secondo i criteri di cui innanzi.

Per questi motivi, cassa, ecc.

COSTE Di CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 7 agosto 1915.; Pres. Lucchini P., Est. Tempe

stimi, P. M. De Feo (conci, ponf.); Veronelli (Avv. Mauri) c. Persicale ed altri.

Ululoni — Elratonl amministrative — Connor «io de

gli esercrntl per In gestione del duale consumo —

Componenti — Illeggibili tA a consigliere comunale.

(L. com. e prov. 21 maggio 1908, art. 23 ; L. 7 mag

gio 1908, sul dazio consumo, art. 55 ; Reg. relativo

17 giugno 1909, art. 371).

La gestione daziaria assunta dalla maggioranza degli esercenti di un Comune non ha i caratteri del vero

e proprio contratto di appalto, e quindi non e causa

di ineleggibilità a consigliere comunale dei compo nenti il consorzio. (1)

La Corte, ecc. — .Attesoché la Corte di merito rav visò nella gestione degli esercenti in consòrzio pel dazio

consumo i caratteri del contratto di appalto nell'inte resse del Comune, e dichiarò quindi ineleggibile a con

sigliere comunale di Lainate il Veronelli, che di quel consorzio faceva parte, pel disposto dell'art. 23 (ora 26), comma 7, della legge com. e provinciale.

Attesoché con l'art. 18 L. 6 luglio 1905 (55 testo

unico 7 maggio 1908), oltre le modalità della gestione diretta o dell'appalto, venne introdotto per la riscos sione del dazio consumo nei Comuni aperti un altro

sistema, quello della gestione da parte della maggio ranza degli esercenti riuniti in consorzio, le cui norme furono riservate al regolamento, che furono infatti ema nate con l'art. 371 e segg. del regolamento generale per la riscossione dei dazi interni di consumo 17 giugno 1909.

Attesoché, come appare dai lavori parlamentari, il

legislatore, nell'introdurre questa forma speciale di ge stione daziaria, ebbe intendimento di generalizzare il

sistema dell'abbonamento di classe, stabilito e discipli nato con l'art. 206 del regolamento generale; e non può l'assunzione di tale gestione assimilarsi all'appalto (come ha ritenuto la Corte milanese), differente nei suoi ele menti essenziali e nella sua finalità contrattuale. E in

vero, l'assuntore dell'appalto, come privato contraente é a fine di speculazione e di lucro, si sostituisce intera

mente al Comune nella riscossione del dazio dai contri

buenti; nella gestione consorziale, invece, in vista nel

rapporto già esistente di contribuenti del Comune, gli esercenti costituiti non in una forma di società civile o

(1) La sentenza cassata delia Corte d'appello di Milano 5 marzo 1915, leggesi a col. 618 di questo stesso volume, dove sono ricordati i pochi precedenti di giurisprudenza e dottrina, generalmente contrari alla massima accolta dalla decisione qui riferita.

commerciale, ma in un consorzio di carattere ammini

strativo, mediante la cessione della gestione, provvedono, non già a realizzare una speculazione, ma a ripartire fra

essi d'accordo le quote rispettive di dazio nella riscos

sione. Nè la rappresentanza del Comune nella riscossione

del dazio entra come condizione essenziale del contratto, essendo solo eventuale e limitata: eventuale, perchè è

possibile che non vi sia una minoranza di esercenti estranea

al consorzio, ma che questo sia formato, inizialmente o

durante la gestione, dalla totalità degli esercenti; nel

qual caso non si fa luogo all'esercizio della qualità e

diritti del Comune per la riscossione del dazio, e vi sono

solo contribuenti tenuti solidalmente, mediante la rappre sentanza del consorzio, al pagamento del tributo sotto la

forma di canone fisso d'abbonamento; limitatamente,

perchè, in vista dell'art. 376, è riservata facoltà agli eser

centi fuori del consorzio di ricorrere contro la determi

nazione del loro canone d'abbonamento, fatta dalla dele

gazione consorziale, alla Giunta comunale, la quale può ordinare l'esperimento a tariffa per un periodo superiore a sei mesi.

Che se alcune disposizioni proprie dell'appalto, fra cui la

prestazione della cauzione (art. 331 e 335), si applicano alla cessione della gestione daziaria, queste non riguar dano che elementi accessori del negozio giuridico, ma

non ne snaturano l'essenza, che lo avvince per sostan

ziale affinità giuridica alla forma d'abbonamento degli esercenti per classi, che non si dubita non potere costi

tuire ragione d'incompatibilità alla carica di consigliere

comunale, come non lo costituisce l'obbligazione al tri

buto. Ond'è che in conformità della natura giuridica del

contratto di cessione in esame risultante dalla legge sui

dazi di consumo, il regolamento legislativo 17 giugno 1909 potè legittimamente dichiarare con l'art. 371 che la

disposizione dell'art. 331, riguardante l'incompatibilità dei consiglieri comunali ad assumere l'appalto dei dati

di consumo, non si estende agli esercenti cessionari in

consorzio della gestione daziaria.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA Udienza 30 giugno 1915; Pres. Lucchini P., Est. Sabatini,

P. M. De Feo (conci, conf.); Sindacato italiano in

fortuni (Avv. Gorgoni) c. Maruoci (Avv. Conte, Mon

tani).

Infortuni — Occasione del lavoro — Bstreiui — Ri

schio specifico e comune — Infortunio avvenuto

nella via ordinarla per reearsl al lavoro (L. 81 gen naio 1904, sugli infortuni del lavoro, art. 7).

Sono coperti dall' assicurazione anche gli infortuni avve

nuti fuori del luogo e tempo del lavoro, purché però abbiano occasione dal lavoro' stesso e derivino da un

rischio specifico a cui si trova esposto l'operaio in rap

porto al lavoro che deve compiere, e non un rischio

comune a cui egli sia esposto alla pari di qualunque altra persona. (1)

Conseguentemente, se l'operaio per recarsi al lavoro segue una via ordinaria e la percorre salendo in una vet

tura tramviaria nella quale subisce un infortunio, tale

infortunio non può dirsi occasionato dal lavoro e non

è perciò indennizzabile. (2)

(1 2) La giurisprudenza è ormai predominante in questo senso. Vedansi in piena conformità la stessa Cassazione di

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(il.URISPRDDENZA CIVILE E COMMERCIALfc. 1266

La Corte, ecc. — Osserva che il primo motivo del

ricorso è fondato.

La Corte di merito infatti, nel confermare l'ammis

sione della prova testimoniale proposta dai coniugi Luigi

Maruoci e Luigia Giannetti per giustificare i fatti posti

da essi a fondamento della loro domanda d'indennità, si

lasciò guidare da un concetto troppo esteso, e quindi non

esatto, dell'art. 7 L. 31 gennaio 1904 per gl'infortuni de

gli operai sul lavoro. L'assicurazione, e quindi la inden

nità, è dovuta per tutti i casi di morte, o di lesioni

personali con le conseguenze ivi previste, per l'infortu

nio che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro.

Ora, la parola «occasione», per lo stesso suo significato

letterale e secondo lo spirito che informò le disposizioni

di questa legge, non sta ad indicare un rapporto di stretta

causalità fra il lavoro e l'infortunio, per modo che que

sto ne debba essere la conseguenza immediata e diretta,

ma evidentemente un semplice rapporto occasionale, un

rapporto cioè di causalità anche mediata e indiretta, il

quale nell'avverarsi dell'infortunio entri come concausa

o come un semplice coefficiente. Quindi, nell'applicare

questa legge, che ha avuto di mira di assicurare nelle di^

sgrazie avverantisi per occasione del lavoro un equo com

penso alla classe operaia da parte del capitale, che tanto

si avvantaggia dell'opera manuale altrui, converrà guar

darsi da interpretazioni restrittive, che potrebbero costi

tuire un anacronismo e una ingiustizia, e preferire di

attenersi a larghe interpretazioni, sempre però, ben s'in

tende, entro i limiti segnati dalia lettera e dal fine

della legge che ora si esamina. Certamente, quindi, l'in

fortunio coperto dall'assicurazione e perciò indennizza

bile non lovrà limitarsi a quanto avvenga durante il

lavoro e per cause immediatamente dipendenti dal lavoro

stesso, ma apprendersi per tale anche quello verificatosi

fuori del luogo e del tempo del lavoro medesimo, ma pur

sempre quando le-circostanze di tempo e di luogo, nelle

quali il sinistro si è verificato, rispondano al necessario

requisito di essere state occasionate dal lavoro che l'ope

raio compiva o stava per compiere. Questi criteri furono

già espressi in altra precedente sentenza di questo Su

premo Consesso e si è voluto qui ripeterli quasi con le

stesse parole. Ma allora questa Corte di cassazione pure

osservò, ed è necessario ripeterlo nella causa presente, che anche in coteste larghe interpretazioni conviene sem

pre guardarsi dalle esagerazioni, non andare cioè oltre

quanto è consentito dalla lettera e dallo spirito della di

sposizione legislativa. Non sarà dato quindi trovare alcun

nes30 fra il lavoro e l'evento dannoso, il quale sia dipeso da cause o circostanze affatto estranee al lavoro e che

potevano verificarsi per qualsiasi altro individuo. Sul

quale proposito rettamente si distingue il rischio specifico da quello generico: il primo, derivando, sia per la esi

stenza sia per la qualità, dalle condizioni peculiari del

l'industria, minaccia esclusivamente quelli che con l'in

dustria si trovano in contatto; il secondo, derivando da

circostanze non speciali dell'industria ma comuni, grava

in uguale misura sull'operaio e su qualunque altro indi

viduo.

Roma 25 luglio 1910 (Foro it., 1910, I, 1049, con richiami); Cass.

Napoli 19 novembre 1909 (ibid., col. 96, con nota dell'avv. Per

sico); Cass. Torino 26 settembre 1914 (Foro it., Rep. 1914, voce

Infortuni, n. 161) ; App. Firenze 25 aprile 1914 (ibid., n. 163). — In

senso difforme si veda da ultimo App. Torino 6 maggio 1914

(Foro it., 1914, I, 837) con la relativa nota, e la sentenza dell#

Corte d'appello di Roma 2 marzo 1914 (id., Rep. 1914, voce cit., n. 154), cassata con la decisione qui riferita.

Ora, è certo e sicuro che la legge in parola ha volute

tutelare il rischio professionale dell'operaio, ossia il ri

schio specifico che incombe su lui per occasione del la

voro. Ciò si fa manifesto per l'art. 1° della legge stessa, il quale non contempla che gli operai e neppure tutti gli

operai, ma soltanto quelli addetti alle industrie o ai la

vori più pericolosi. Nella questione poi, assai dibattuta, se l'operaio ga

rantito dalla legge sia coperto dall'assicurazione durante

il tragitto dalla propria casa all'officina o al cantiere di

lavoro, o in quello di ritorno, la dottrina e la giurispru denza hanno ormai si può dire, fissato delle massime ve

ramente razionali e che rispondono ai fini della legge. In genere l'operaio non entra nei rapporti e nell'attività

del lavoro che quando sia giunto nel luogo ove questo dóve eseguirsi. L'operaio quindi che accede a cotesta lo

calità o ne ritorna, finché si vale delle vie e dei mezzi

ordinari di trasporto, comuni ad ogni individuo, trovasi

certamente fuori dell'ambiente e dell'attività del lavoro

e non può correre che rischi comuni. Il rischio può ad

divenire specifico quando per giungere al lavoro debba

necessariamente percorrere una Yia malagevole o perico

losa, o quando i mezzi di trasporto siano forniti dallo

industriale o direttamente o per opera di altri con i quali l'industriale stesso abbia contrattato. In quest'u-ltimo caso

l'operaio entra nella sfera dei rapporti dell'attività lavora

trice, e vi permane, finché si trovi sul destinatogli veicolo

di trasporto, e i rischi che può correre durante tale tra

sporto debbono collocarsi fra quelli specifici.

Orbene, la denunziata sentenza, senza tener conto di

cotesto dichiarazioni e di coteste limitazioni del vero ri

schio professionale o specifico, si lasciò guidare da questo concetto estesissimo ed effrenato che a costituire l'occa

sione di lavoro bastasse qualsiasi nesso di causalità anche

indirettamente col lavoro, qualsiasi rapporto di causalità

che in qualsiasi modo vi abbia contribuito. E applicando siffatto sconfinato concetto, per il quale sarebbe da am

mettersi che l'operaio appena uscito di casa per recarsi

al lavoro, qualunque via tenga o qualunque cosa faccia

durante il tragitto, debba essere indennizzato per qualsi

voglia infortunio capitatogli per via, e che certamente

non gli sarebbe incorso se di casa non fosse uscito, ap

plicò la disposizione dell'art. 7 della legge ad una fat

tispecie che assolutamente non lo comportava. Uscito di casa il giovane Marcucci nel mattino del

14 dicembre 1914 per recarsi a San Paolo a lavorare

presso la Cooperativa arte edilizia, sali sopra una vettura

della linea tramviaria n. 5 esercitata con altre linee dalla

Società anglo-romana. Un corto circuito sviluppò un in

cendio in cotesto carrozzone, e nel trambusto che ne seguì

riportò egli la frattura del cranio, quindi la morte. La

circostanza che egli fosse tuttora operaio di quella Coope rativa fa vivamente contrastata dalla Cooperativa stessa.

Checché fosse di ciò, non si assumeva dagli attori ge nitori di detto Marcucci, né tanto meno si poteva provare, che quella corsa della tramvia fosse effettuata per conto

della Cooperativa stessa e destinata al trasporto dei suoi

operai. Era una delle corse mattutine che fino ad una

certa ora e in talune linee si fanno a tariffa ridotta, e

che se sono usufruite dai vari operai, non sono destinate

esclusivamente ad essi, ma a qualunque classe di persone.

Il Marcucci adunque era liberissimo di avvalersi sia di

cotesto mezzo di trasporto, sia di qualunque altro ordi

nario, non escluso il pedestre. E salendo su quel carroz

zone egli non correva un rischio specifico, a lui proprio

Ir. Fono Italiano — Anno XL — Parte 7-82,

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1267 PARTE PRIMA 1268

come operaio, ma quel rischio comune che poteva incom

bere a qualsiasi individuo, che per un qualsivoglia motivo

avesse voluto valersi di quel mezzo di trasporto. Se cotesto infortunio per avventura dipese da colpa

o negligenza della Società tramviaria, era contro questa che i genitori del Marcucci avrebbero potato sperimen tare l'azione ai termini del diritto comune, ma niuna

azione poteva loro competere ai termini della legge spe ciale contro la Società per conto della quale avrebbe egli

dovuto in quel giorno prestar l'opera sua, nè contro l'altro

ente che di tali operai aveva assunto l'assicurazione.

Osserva che, dovendosi per questo primo motivo, che

investe la base della denunziata sentenza, addivenire al

l'annullamento della sentenza stessa, è inutile occuparsi del secondo motivo, che riguarda i rapporti fra l'indu

striale e l'ente assieuratore che rimane assorbito.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 12 giugno 1915; Pres. Capotorti P., Est. De

Luca, P. M. Nonis (conci, contr.) ; Lucidi (Avv. San

drini) c. Ferrovie dello Stato (Avv. Chimienti),

ferrovie — Convellutone dt Berna —• Trasporto <11

merol — Oloblftrailone erronea — Spedizione sena»

Imballaggio — Inapplicability della soprattassa (Con

venzione di Berna 15 dicembre 1902, art. 7).

Nei trasporti ferroviari eseguiti in base alla Convenzione

. di Berna, V Amministrazione ferroviaria non può esi

gere sopratasse per erronea dichiarazione della qua lità della meree, quando questa sia stata spedita senza

imballaggio. (1)

La Corte, ecc. (Omissis) — Per risolvere la contro

versia sul diritto o meno di riscuotere la sopratassa per l'erronea dichiarazione della qualità della merce spedita senza imballaggio, invano ricorrente e resistente vengono invocando la ragione per cui la sopratassa si è stabilita.

Osserva il Lucidi che, quando la spedizione si fa allo

scoperto, la Ferrovia è immediatamente posta in grado di conoscere la qualità della merce che le si consegna e di rettificare eventualmente la dichiarazione sottoscritta

dallo speditore. E aggiunge che, essendo soverchia inge nuità supporre che essa si arresti ad una tale dichiara

zione e non tassi la merce secondo la vera qualità che

le risulta meglio ancora che se fosse indicata nella let

tera di vettura, manca qualsiasi giustificazione per l'ap

plicazione di una penalità, la quale apparirebbe sempre meno giustificabile nel caso in cui sia necessario ricor

rere al criterio dell'assimilazione per non trovarsi la

merce specificatamente indicata nella tariffa.

Sostengono invece le Ferrovie che il gran movimento

del servizio che esse devono compiere e la sollecitudine

richiesta pel suo disbrigo non permettono di- riconoscere

sempre il vero contenuto di una spedizione, anche se la

merce non si trovi imballata, e che ad ogni modo l'esat

tezza della dichiarazione voluta pure in tal caso serve

(1) Nello stesso senso decise anche la Cassazione di Torino, innanzi a cai si presentò per la prima volta la questione, con sentenza 11 gennaio 1909, pubblicata in questa Eaccolta (1909, I, 15L'2) con richiami dottrinali.

La sentenza difforme del Tribunale di Roma 7 giugno 1913, netta stessa causa ora decisa dal Supremo Collegio, frovasi riassunta nel nostro Repertorio del 1914, voce Ferrovie, nn. 170-175.

ad impedire che lo speditore si avvantaggi di una pos sibile negligenza degli agenti ferroviari.

La scelta fra queste opposte pretese dipende al certo

solo da un apprezzamento della estensione degli obbli

ghi da imporsi allo speditore, affinchè, di fronte alle dif

ficoltà che crea il gran movimento del servizio ferrovia

rio, possa il servizio stesso avere una buona esecuzione.

E siccome un tale apprezzamento si è fatto da coloro che

hanno preso parte alla Convenzione internazionale di

Berna, così, dovendosi ricercare, non già quale sia la via

migliore da seguire, ma quale sia quella che è stata pre

scelta, il còmpito del giudice, non altrimenti che'negli altri casi in cui tutto dipende dall'arbitrato del legisla

tore, viene a limitarsi all' interpretazione diretta e in

trinseca della norma da applicare, quando, come nella

specie, la volontà che ebbe a presiedere ad una tal nor

ma non è per alcun'altra via fatta palese. Giacché a torto si afferma dall'Amministrazione re

sistente che uua manifestazione di volontà si sia avuta

nella conferenza internazionale di Parigi per la revisione

della Convenzione del 15 dicembre 1892, dove fu avan

zata la proposta, accolta poi con la Convenzione del 25 di

cembre 1898, di applicare la sopratassa non solo per le

false, ma anche per le erronee dichiarazioni della qualità della merce, non potendosi dal fatto di non vedersi

richiesto il concorso del dolo nello speditore trarre la con

seguenza di essersi voluta stabilire la penalità per dichia

razioni che non solo siano erronee, ma che tali si mo

strino nel momento in cui si eseguisce la consegna al

vettore. Tanto è ciò vero, che l'art. 105 delle nostre ta

riffe e condizioni pei trasporti interni, dopo aver deter

minato la pepalità per le inesatte dichiarazioni della qua lità della merce, riconosce espressamente che essa non

va corrisposta nel caso che la merce sia spedita senza

imballaggio. È venendo all' interpretaeione diretta e intrinseca del

testo della Convenzione, non può mettersi in dubbio la

giustizia della tesi del ricorrente.

Con lo stabilire che la Ferrovia ha diritto tanto di ve

rificare se il contenuto dei eolli corrisponda alla dichia

razione della lettera di vettura, quanto di controllare il

peso delle memi, e coll'aggiungere immediatamente che

si trovano determinate nel regolamento le sopratasse da

pagarsi sia nel caso d'inesatta dichiarazione del conte

nuto, sia in quello d'indicazione di un peso inferiore al

reale, l'art. 7 della Convenzione lascia nella maniera più chiara comprendere che la sopratassa va corrisposta sol

tanto nei casi di erronea dichiarazione del contenuto dei

colli o d'inesatta dichiarazione del peso. L'intimo nesso che esiste fra le due parti consecutive

della disposizione, e che dalla costruzione del discorso è

fatto palese, toglie la possibilità di una contraria inter

pretazione, dovendosi aver riguardo, oltre che al signi

ficato, alla connessione delle parole nel ricercare il senso

della legge. E siccome le Ferrovie non pure non negano, ma

espressamente riconoscono che alle merci imballate deve

necessariamente essersi riferito l'art. 7 nel parlare di

verifica del contenuto dei colli, e si vedono costrette a

riconoscerlo, sia perchè altrimenti non si spiegherebbe il richiesto intervento dello speditore nella verifica, sia

perchè, mentre si dichiara che questa va fatta in con

formità delle leggi del territorio dove ha luogo, le nostre

tariffe ferroviarie non dettano che le norme per l'aper tura dei colli allo scopo di verificarne il contenuto, cosi

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