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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est....

Date post: 11-Jan-2017
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Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est. Bertolini —Rubini c. Puppati Source: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1877), pp. 113/114-115/116 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23084111 . Accessed: 18/06/2014 08:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.49 on Wed, 18 Jun 2014 08:18:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est. Bertolini — Rubini c. Puppati

Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est. Bertolini —Rubini c. PuppatiSource: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084111 .

Accessed: 18/06/2014 08:18

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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113 GIURISPRODENZA CIVILE E COMMERCIALE 114

abbia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Anche le leggi romane, 12, § 1,

Dig. De usufructu et quaemad., 16, § 1, 36, § 1, e 62

Dig. Be revvindicatione, non imponevano all'usufrut tuario delle navi alcuna ritenzione e restituzione di

parto dei loro proventi ed utili per compensate il capi tate di esse, e se fra gli interpreti si agitava questione

relativamente alia rendita vitalizia, se fosse tenuto l'u

sufruttuario di restituire al proprietario di essa una

parte delle rendite percepite onde mai potesse render

glisi inutile la proprieta della rendita, la opinione piu comunemente abbracciata daiforensifuquellastata poi

decisa dall'articolo 588 del Cod. ciy. francese, da cui

venne stabilito cbe l'usufigitto della rendita vitalizia attribuisce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le

pensioni senza essere tenuto ad alcuna restituzione

verso il proprietario. Che quindi erroneamente i primi giudici diifalcarono

la meta degli utili e proventi ritrattisi dall'ultimo viag

gio del bastimento di cui in atti, che erano devoluti alia

Caterina Pertica erede usufrattuaria del Pietro Acame

proprietario di esso.

Per questi motivi, in riparazione, eec.

CORTE D'APPBLLO DI VENEZIA. Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est. Bek

tolini — Rubini c. Puppati.

I>i vision© d'eredita— Contiimacia— Conclusion! iiuove — Creditore opponente — Simulazione — Principio di prova — Giuramento supplctorio (art. 190,192, 384, 387,890, 895 proc. civ. — 680,1883 e 1375 Cod. civ.).

Anche nel giudizio di divisione ha luogo la contumacia, sebbene chi non e comparso in esso, fosse comparso avanti il notaio.

II difetto dei giudici di prima istanza, di non aver im posto alVattore di notificare ai non comparsi il cam

biamento di domanda fatto alVudienm resta sanato

dal regolare giudizio continuativo d'appello, se non restb pregiudicato il merito.

II creditore assegnatario di uno dei condividenti lia veste

ed interesse per rappresentare le ragioni di questo al

Valtro eondividente ed anche per tutelare il proprio contro la simulazione d'un atto oppostogli come atto

del suo debitore assegnante.

Gli argomenti di simulazione opposti dal convenuto non

impediseono alVattore, cui incombe la prova, di com

pletarla d'ufficio mediante il giuramento sussidiario, avendosi un principio di prova (1).

Il non essere stato parte contraente, non impedisce di

giurare suppletoriamente sul fatto stesso, potendosene

avere conoscenza testimoniale.

La Corte, ecc. — In diritto: I. Al presente giudizio

d'appello osta un vizio radieale del precorso procedi

mento, rilevabile d'uffieio?

а) Per essersi risguardati gl'interessati condividenti, che furono bensi citati, ma non comparvero all'udienza

del tribunale, per semplicemente assenti, anzich^ per

contumaci;

б) Per essersi in tale loro contumacia od assenza de

ferito d'ufficio, eon sentenza interlocutoria, il giura mento sussidiario all'attore sopra una sua conclusione

nuova, fatta all'udienza.

Considerato, che il tribunale errocontroil disposto del

l'art. 895 proc. civ. nel non applicare anche al giudizio,

promosso colla citazione per omologazione di un processo verbale notarile di divisione, le norme della contumacia, nei riguardi dei citati all'udienza fissa e non comparsi, cominciando il detto articolo colle parole: « Le sen

tenzecontumacialipronunciateneigiudizi di divisione. »

E cosi pure violo in tale contingenza il disposto degli art. 384 e 387 proc. civ. col non avere in prima man

dato l'attore anotificare ai non comparsi il cambiamento

di domanda, fatto all'udienza; imperciocche, sebbene

l'attore avesse chiuso l'atto di citazione colle parole « e

come piu e meglio nelle conclusioni d'udienza, » tuttavia

non potevano i citati Rosa Tregnaghi e Giovanni e Luigi

Corsini, rappresentanti Angela Tregnaghi, supporre,

che egli avrebbe ivi mutata la loro condizione, da cre

ditori di una residua quota per lire 2774 60 in debitori

per lire 711 78, comunque del resto il giudizio di omo

logazione ammetta correzioni e riforme al processo ver

bale del notaio (art. 997) daccho questo limitasi a con

statare soltanto le pratiche preparatorie della divisione,

non che la comparizione o meno dei chiamati condivi

denti (art. 890 e 894). Non avvi tuttavia una nullita, che sia da pronunciarsi

d'ufficio nell'interesse delle parti contumaci (art. 190 e

192), stanteche il giudizio d'appello fu provocato dal

C. Albertini, che propugna lo stesso iriteresse (arti colo 471), ne d'altronde coll'appellata sentenza interlo

cutoria <5 questo pregiudicato nel merito della preavver tita cambiata conclusione avversaria, essendosi limitata

a deferire d'ufficio il giuramento a maggiore istruzione

della causa, senza quindi avere peranco pronunciato

sulla detta conclusione, nd impedito di potere ancora

sanare il difetto di sua notificazione in via di comple mento della citazione avanti la sentenza definitiva.

Considerato, che il 0. Albertini, quale creditore as

segnatario delle quote suddette in forza delle conven

zioni 26 gennaio 1873 e 12 luglio 1875, poteva far va

lere le ragioni di Rosa Tregnaghi e di Giovanni e Luigi Corsini rappresentanti l'Angela Tregnaghi, tuttochei

sieno contumaci (art. 680, 1883, 1880 Cod. civ. e 882

proc. civ.). In detta veste ed interesse egli oppose la

simulazione del debito, confessato dal Corsini Basilio

nello scritto 4 febbraio 1871; ma anzitutto incombeva

all'attore Vincenzo Tregnaghi di provare il propvio as

serto sull'avvenuta consegna del corredo nuziale in

lire 3980 perciascuna delle suesorelle; e poiche avrebbe

su cio fornito un principio di prova a mezzo del succi

tato scritto, siccome fatto dal rispettivo marito e padre

dei condividenti in contesto ed a favore loro, e cosi a

mezzo del testamento del padre Tregnaghi, della cui

(1) Sul giuramento in caso di simulazione, e specialmente in un

fallimento, ved. la sentenza della Corte d'appello di Roma, 10 mag gio 1876, Liicke c. Silombra, Foro Ital., 1876, I, 1316.

iti Foho Italiano. — Volume II. - Parte I. — 8.

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115 PARTE PRIMA 116

eredita si tratta, in quanto ivi si fece obbligo ad essi di collazionare il corredo nuziale senza piu aggiungere, cosi era per l'art. 1375 Cod. civ. nella facolta discretiva

del tribunale il deferire il giuramento sussidiario alio stesso Yincenzo Tregnaghi per la maggiore istruzione

della causa, affine di potere poscia meglio deliberare

sulle avversarie argomentazioni di simulazione. Del

resto, quel giuramento lo si da ancbe per fare risultare

una presunzione, a differenza del decisorio, non essendo

vietato di aggiungere di seguito all'una e all'altra parte

prove nuove in conferma o contrarie (Cass, di Napoli 9

febbraio 1871, Annali, pag. 46).

Oppose poi il C. Albertini argomentazioni, piu che

eccezioni pregiudiziali, le quali in modo perentorio pre vengano ed impediscano l'ammissione di iletta prova, tali essendo l'avere ilCorsininell'anteriore sua dichiara

zione di debito 15 novembre 1870 per dote ricevuta dalle

Rosa ed Angela Tregnaghi taeiuto il concorrente debito

per corredo nuziale, l'avere avuto allora e nel 4 feb

braio 1871, quando dichiard il debito di questo corredo,

avuto altri debiti e l'avere potuto, dando in pegno alia

moglie ed ai figli eon quella seconda dicbiarazione i mo

bili di casa, tenere a scopo il salvarli dall'esecuzione

degli altri creditori. Lo scritto 4 febbraio 1871, contenendo una confes

sione di Basilio Corsini, cbe fa accettata dalla Rosa

Tregnagbi e da Luigi e Giovanni Corsini, non puo ri

guardarsi, come giustamente oppone il C. Albertini,

per una confessions neppure stragiudiziale di questi ul

timi, n& puo influire sui terzi (art. 1130, Cod. civ.), ma facendo pero ad un tempo fede la loro firma dell'avere

essi riconosciuto come vero il fatto precorso di consegna

del corredo, rende verosimile il fatto stesso, anche a

favore del Yincenzo Tregnaghi e contro il C. Alber

tini, eolla forza del principio di prova, contemplato dall'art. 1347, Cod. civ. II Vincenzo Tregnaghi non fu

invero nd consegnante ne ricevente del corredo nuziale

delle sorelle, ma cio non preclude a priori che ne abbia

almeno una conoscenza personale e che giurando sia

per meritare fede de veritate, come un testimonio, il

quale deponga sopra un fatto bensi a lui estraneo, ma

da esso tuttavia veduto o sentito.

La Corte, dando previamente atto della contumacia

dei citati non comparsi, dichiara di confermare, ecc.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. Udienza 12 dicembre 1876, Pres. ed Est. Coksi P. P.

— Eredi Tavazzi (aw. G. Saredo, proc.P. Borboni) c. De Battazzi (aw. A. Alborko, proc. G. Baucia).

Benefizio d'inveiitario — Pi^norameiito — Nullita —

Diritto di deliberare — Senteiiza coiitro l'erede —

Opposizione (Cod. civ. art. 955, 961, 964, 968, 976,1971).

L'erede die lia emessa la dichiarazione di accettare

I'eredita col heneficAo delVinventario, non pud opporre al creditore del defunto, ehe agisce per il payamento del suo credito, il diritto di deliberare, die gli sarebbe

spettato se invece di presentare alia pretura la di

chiarazione di accettasione col beneficio dell'inventa rio, avesse procednto alia confezione dell'inventario

per fare dipendere dai risultati di questo la sua qua lita di erede (1).

i] nullo il pignoramento eseguito sui rnobili di una ere ditii beneficiaria per parte di un ereditore del de

funto (2). Una sentenea ottenuta eontro Verede beneficiario tiene

luogo di opposizione per gli effetti dell'articolo 976 del Codiee civile (3).

II ereditore die ha pignorato alcuni niobili di una ere dita beneficiaria e tenuto al risarcimento dei danni.

II tribunale, ecc. — Ha considerato che cade op

portune) di risalire ai principii del giure per ben risol vere la questione sottoposta al giudizio del tribunale : « Se cioe un ereditore creditario possa per conseguire il

(1-3) Di queste tre massime la prima e la terza non ammettono discussione.

La prima e fondata sulla differenza che corre fra la condizione giuridica di colui che ha fatta la dichiarazione di accettare una ere dita col beneficio deH'inventario e procede di poi alia formazione di questo e quella di chi intraprende la formazione dell'inventario per poi deliberare sulla accettazione o no della eredita.

La terza e conforme alia opinione generale degli autori e della giurisprudenza che, cioe equivalga alia opposizione di cui nell'ar ticolo 976 del Cod. civ. qualunque atto che faccia conoscere all'e rede l'esistenza di un credito da pagare. Anche coloro che ritengono che gli atti di esecuzione promossi contro i beni di una eredita benefi ciaria non sieno validi sono tuttavia d'avviso che essi valgono come opposizioni. (Cass. Parigi, 13 marzo 1866, (Dalloz, 1866, 1,257); Bilhard, {Ben. d'inv., n° 72.) Corte di appello Bologna, 17 aprile 1870 (Ann. di giur. di Firenze, X, II, 57); Tribunale civile di Milano, 24 gennaio 1872 (Legge XII, p. 384).

Nel secondo punto la sentenza che pubblichiamo discute un que sito del piu alto interesse, quello dei diritti dei creditori sopra i beni di una eredita accettata col beneficio dell'inventario.

L'egregio magistrato che cosi degnamente presiede il tribunale di Roma ha svolto ampiamente gli argomenti favorevoli alia tesi che nega ai creditori il diritto di pignorare i mobili di una eredita be neficiaria.

La questione e realmente grave e disputabile, noi non crediamo tuttavia di poter convenire nella sentenza del tribunale e ne espor remo succintamente i motivi.

E fuori di dubbio che l'erede col beneficio dell'inventario non e un mero detentore dei beni della eredita, un semplice amministra tore nell'interesse dei creditori, non altro che un loro mandatario, egli e un vero proprietario dei beni, la rappresentanza e le obbli gazioni del defunto sono passate in lui, di fronte ai creditori di co stui egli e il debitore quantunque non sia tenuto al pagamento oltre le forze dell'eredita.

Cio posto, non sappiamo vedere come in mancanza di un'espressa disposizione di legge si possa, nel caso di eredita beneficiaria, in trodurre una cosi notevole eccezione ai principii generali che re golano il diritto dei creditori di procedere esecutivamente sui beni dei loro debitori.

Fino a che il Codice stabilisce da una parte che i beni del debi tore sono la garentia dei suoi creditori, art. 1949, che il creditore per conseguire il pagamento di cio che gli e dovuto puo far subastare 1'immobile che si trova in proprieta del suo debitore (art. 2076 C. c.) e ne puo pignorare i mobili, e dall'altra stabilisce quali sono i beni che non possono essere pignorati (art. 585 C. p. c.) e non vi e alcuna

speoiale disposizione per i beni compresi in una eredita beneficia

ria, fino a che avra vigore l'art. 569 del Cod. di proc. civ. il quale prescrive che nel caso di morte del debitore l'esecuzione cominciata

puo proseguirsi contro gli eredi senza distinguere gli eredi puri e

semplici dagli eredi col beneficio dell'inventario, non ci pare che si

possa cosi facilmente sostenere l'opinione di coloro che negano ai

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