Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est. Bertolini —Rubini c. PuppatiSource: Il Foro Italiano, Vol. 2, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1877), pp. 113/114-115/116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23084111 .
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113 GIURISPRODENZA CIVILE E COMMERCIALE 114
abbia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Anche le leggi romane, 12, § 1,
Dig. De usufructu et quaemad., 16, § 1, 36, § 1, e 62
Dig. Be revvindicatione, non imponevano all'usufrut tuario delle navi alcuna ritenzione e restituzione di
parto dei loro proventi ed utili per compensate il capi tate di esse, e se fra gli interpreti si agitava questione
relativamente alia rendita vitalizia, se fosse tenuto l'u
sufruttuario di restituire al proprietario di essa una
parte delle rendite percepite onde mai potesse render
glisi inutile la proprieta della rendita, la opinione piu comunemente abbracciata daiforensifuquellastata poi
decisa dall'articolo 588 del Cod. ciy. francese, da cui
venne stabilito cbe l'usufigitto della rendita vitalizia attribuisce all'usufruttuario il diritto di riscuotere le
pensioni senza essere tenuto ad alcuna restituzione
verso il proprietario. Che quindi erroneamente i primi giudici diifalcarono
la meta degli utili e proventi ritrattisi dall'ultimo viag
gio del bastimento di cui in atti, che erano devoluti alia
Caterina Pertica erede usufrattuaria del Pietro Acame
proprietario di esso.
Per questi motivi, in riparazione, eec.
CORTE D'APPBLLO DI VENEZIA. Udienza 30 novembre 1876, Pres. Lucchini, Est. Bek
tolini — Rubini c. Puppati.
I>i vision© d'eredita— Contiimacia— Conclusion! iiuove — Creditore opponente — Simulazione — Principio di prova — Giuramento supplctorio (art. 190,192, 384, 387,890, 895 proc. civ. — 680,1883 e 1375 Cod. civ.).
Anche nel giudizio di divisione ha luogo la contumacia, sebbene chi non e comparso in esso, fosse comparso avanti il notaio.
II difetto dei giudici di prima istanza, di non aver im posto alVattore di notificare ai non comparsi il cam
biamento di domanda fatto alVudienm resta sanato
dal regolare giudizio continuativo d'appello, se non restb pregiudicato il merito.
II creditore assegnatario di uno dei condividenti lia veste
ed interesse per rappresentare le ragioni di questo al
Valtro eondividente ed anche per tutelare il proprio contro la simulazione d'un atto oppostogli come atto
del suo debitore assegnante.
Gli argomenti di simulazione opposti dal convenuto non
impediseono alVattore, cui incombe la prova, di com
pletarla d'ufficio mediante il giuramento sussidiario, avendosi un principio di prova (1).
Il non essere stato parte contraente, non impedisce di
giurare suppletoriamente sul fatto stesso, potendosene
avere conoscenza testimoniale.
La Corte, ecc. — In diritto: I. Al presente giudizio
d'appello osta un vizio radieale del precorso procedi
mento, rilevabile d'uffieio?
а) Per essersi risguardati gl'interessati condividenti, che furono bensi citati, ma non comparvero all'udienza
del tribunale, per semplicemente assenti, anzich^ per
contumaci;
б) Per essersi in tale loro contumacia od assenza de
ferito d'ufficio, eon sentenza interlocutoria, il giura mento sussidiario all'attore sopra una sua conclusione
nuova, fatta all'udienza.
Considerato, che il tribunale errocontroil disposto del
l'art. 895 proc. civ. nel non applicare anche al giudizio,
promosso colla citazione per omologazione di un processo verbale notarile di divisione, le norme della contumacia, nei riguardi dei citati all'udienza fissa e non comparsi, cominciando il detto articolo colle parole: « Le sen
tenzecontumacialipronunciateneigiudizi di divisione. »
E cosi pure violo in tale contingenza il disposto degli art. 384 e 387 proc. civ. col non avere in prima man
dato l'attore anotificare ai non comparsi il cambiamento
di domanda, fatto all'udienza; imperciocche, sebbene
l'attore avesse chiuso l'atto di citazione colle parole « e
come piu e meglio nelle conclusioni d'udienza, » tuttavia
non potevano i citati Rosa Tregnaghi e Giovanni e Luigi
Corsini, rappresentanti Angela Tregnaghi, supporre,
che egli avrebbe ivi mutata la loro condizione, da cre
ditori di una residua quota per lire 2774 60 in debitori
per lire 711 78, comunque del resto il giudizio di omo
logazione ammetta correzioni e riforme al processo ver
bale del notaio (art. 997) daccho questo limitasi a con
statare soltanto le pratiche preparatorie della divisione,
non che la comparizione o meno dei chiamati condivi
denti (art. 890 e 894). Non avvi tuttavia una nullita, che sia da pronunciarsi
d'ufficio nell'interesse delle parti contumaci (art. 190 e
192), stanteche il giudizio d'appello fu provocato dal
C. Albertini, che propugna lo stesso iriteresse (arti colo 471), ne d'altronde coll'appellata sentenza interlo
cutoria <5 questo pregiudicato nel merito della preavver tita cambiata conclusione avversaria, essendosi limitata
a deferire d'ufficio il giuramento a maggiore istruzione
della causa, senza quindi avere peranco pronunciato
sulla detta conclusione, nd impedito di potere ancora
sanare il difetto di sua notificazione in via di comple mento della citazione avanti la sentenza definitiva.
Considerato, che il 0. Albertini, quale creditore as
segnatario delle quote suddette in forza delle conven
zioni 26 gennaio 1873 e 12 luglio 1875, poteva far va
lere le ragioni di Rosa Tregnaghi e di Giovanni e Luigi Corsini rappresentanti l'Angela Tregnaghi, tuttochei
sieno contumaci (art. 680, 1883, 1880 Cod. civ. e 882
proc. civ.). In detta veste ed interesse egli oppose la
simulazione del debito, confessato dal Corsini Basilio
nello scritto 4 febbraio 1871; ma anzitutto incombeva
all'attore Vincenzo Tregnaghi di provare il propvio as
serto sull'avvenuta consegna del corredo nuziale in
lire 3980 perciascuna delle suesorelle; e poiche avrebbe
su cio fornito un principio di prova a mezzo del succi
tato scritto, siccome fatto dal rispettivo marito e padre
dei condividenti in contesto ed a favore loro, e cosi a
mezzo del testamento del padre Tregnaghi, della cui
(1) Sul giuramento in caso di simulazione, e specialmente in un
fallimento, ved. la sentenza della Corte d'appello di Roma, 10 mag gio 1876, Liicke c. Silombra, Foro Ital., 1876, I, 1316.
iti Foho Italiano. — Volume II. - Parte I. — 8.
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115 PARTE PRIMA 116
eredita si tratta, in quanto ivi si fece obbligo ad essi di collazionare il corredo nuziale senza piu aggiungere, cosi era per l'art. 1375 Cod. civ. nella facolta discretiva
del tribunale il deferire il giuramento sussidiario alio stesso Yincenzo Tregnaghi per la maggiore istruzione
della causa, affine di potere poscia meglio deliberare
sulle avversarie argomentazioni di simulazione. Del
resto, quel giuramento lo si da ancbe per fare risultare
una presunzione, a differenza del decisorio, non essendo
vietato di aggiungere di seguito all'una e all'altra parte
prove nuove in conferma o contrarie (Cass, di Napoli 9
febbraio 1871, Annali, pag. 46).
Oppose poi il C. Albertini argomentazioni, piu che
eccezioni pregiudiziali, le quali in modo perentorio pre vengano ed impediscano l'ammissione di iletta prova, tali essendo l'avere ilCorsininell'anteriore sua dichiara
zione di debito 15 novembre 1870 per dote ricevuta dalle
Rosa ed Angela Tregnaghi taeiuto il concorrente debito
per corredo nuziale, l'avere avuto allora e nel 4 feb
braio 1871, quando dichiard il debito di questo corredo,
avuto altri debiti e l'avere potuto, dando in pegno alia
moglie ed ai figli eon quella seconda dicbiarazione i mo
bili di casa, tenere a scopo il salvarli dall'esecuzione
degli altri creditori. Lo scritto 4 febbraio 1871, contenendo una confes
sione di Basilio Corsini, cbe fa accettata dalla Rosa
Tregnagbi e da Luigi e Giovanni Corsini, non puo ri
guardarsi, come giustamente oppone il C. Albertini,
per una confessions neppure stragiudiziale di questi ul
timi, n& puo influire sui terzi (art. 1130, Cod. civ.), ma facendo pero ad un tempo fede la loro firma dell'avere
essi riconosciuto come vero il fatto precorso di consegna
del corredo, rende verosimile il fatto stesso, anche a
favore del Yincenzo Tregnaghi e contro il C. Alber
tini, eolla forza del principio di prova, contemplato dall'art. 1347, Cod. civ. II Vincenzo Tregnaghi non fu
invero nd consegnante ne ricevente del corredo nuziale
delle sorelle, ma cio non preclude a priori che ne abbia
almeno una conoscenza personale e che giurando sia
per meritare fede de veritate, come un testimonio, il
quale deponga sopra un fatto bensi a lui estraneo, ma
da esso tuttavia veduto o sentito.
La Corte, dando previamente atto della contumacia
dei citati non comparsi, dichiara di confermare, ecc.
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA. Udienza 12 dicembre 1876, Pres. ed Est. Coksi P. P.
— Eredi Tavazzi (aw. G. Saredo, proc.P. Borboni) c. De Battazzi (aw. A. Alborko, proc. G. Baucia).
Benefizio d'inveiitario — Pi^norameiito — Nullita —
Diritto di deliberare — Senteiiza coiitro l'erede —
Opposizione (Cod. civ. art. 955, 961, 964, 968, 976,1971).
L'erede die lia emessa la dichiarazione di accettare
I'eredita col heneficAo delVinventario, non pud opporre al creditore del defunto, ehe agisce per il payamento del suo credito, il diritto di deliberare, die gli sarebbe
spettato se invece di presentare alia pretura la di
chiarazione di accettasione col beneficio dell'inventa rio, avesse procednto alia confezione dell'inventario
per fare dipendere dai risultati di questo la sua qua lita di erede (1).
i] nullo il pignoramento eseguito sui rnobili di una ere ditii beneficiaria per parte di un ereditore del de
funto (2). Una sentenea ottenuta eontro Verede beneficiario tiene
luogo di opposizione per gli effetti dell'articolo 976 del Codiee civile (3).
II ereditore die ha pignorato alcuni niobili di una ere dita beneficiaria e tenuto al risarcimento dei danni.
II tribunale, ecc. — Ha considerato che cade op
portune) di risalire ai principii del giure per ben risol vere la questione sottoposta al giudizio del tribunale : « Se cioe un ereditore creditario possa per conseguire il
(1-3) Di queste tre massime la prima e la terza non ammettono discussione.
La prima e fondata sulla differenza che corre fra la condizione giuridica di colui che ha fatta la dichiarazione di accettare una ere dita col beneficio deH'inventario e procede di poi alia formazione di questo e quella di chi intraprende la formazione dell'inventario per poi deliberare sulla accettazione o no della eredita.
La terza e conforme alia opinione generale degli autori e della giurisprudenza che, cioe equivalga alia opposizione di cui nell'ar ticolo 976 del Cod. civ. qualunque atto che faccia conoscere all'e rede l'esistenza di un credito da pagare. Anche coloro che ritengono che gli atti di esecuzione promossi contro i beni di una eredita benefi ciaria non sieno validi sono tuttavia d'avviso che essi valgono come opposizioni. (Cass. Parigi, 13 marzo 1866, (Dalloz, 1866, 1,257); Bilhard, {Ben. d'inv., n° 72.) Corte di appello Bologna, 17 aprile 1870 (Ann. di giur. di Firenze, X, II, 57); Tribunale civile di Milano, 24 gennaio 1872 (Legge XII, p. 384).
Nel secondo punto la sentenza che pubblichiamo discute un que sito del piu alto interesse, quello dei diritti dei creditori sopra i beni di una eredita accettata col beneficio dell'inventario.
L'egregio magistrato che cosi degnamente presiede il tribunale di Roma ha svolto ampiamente gli argomenti favorevoli alia tesi che nega ai creditori il diritto di pignorare i mobili di una eredita be neficiaria.
La questione e realmente grave e disputabile, noi non crediamo tuttavia di poter convenire nella sentenza del tribunale e ne espor remo succintamente i motivi.
E fuori di dubbio che l'erede col beneficio dell'inventario non e un mero detentore dei beni della eredita, un semplice amministra tore nell'interesse dei creditori, non altro che un loro mandatario, egli e un vero proprietario dei beni, la rappresentanza e le obbli gazioni del defunto sono passate in lui, di fronte ai creditori di co stui egli e il debitore quantunque non sia tenuto al pagamento oltre le forze dell'eredita.
Cio posto, non sappiamo vedere come in mancanza di un'espressa disposizione di legge si possa, nel caso di eredita beneficiaria, in trodurre una cosi notevole eccezione ai principii generali che re golano il diritto dei creditori di procedere esecutivamente sui beni dei loro debitori.
Fino a che il Codice stabilisce da una parte che i beni del debi tore sono la garentia dei suoi creditori, art. 1949, che il creditore per conseguire il pagamento di cio che gli e dovuto puo far subastare 1'immobile che si trova in proprieta del suo debitore (art. 2076 C. c.) e ne puo pignorare i mobili, e dall'altra stabilisce quali sono i beni che non possono essere pignorati (art. 585 C. p. c.) e non vi e alcuna
speoiale disposizione per i beni compresi in una eredita beneficia
ria, fino a che avra vigore l'art. 569 del Cod. di proc. civ. il quale prescrive che nel caso di morte del debitore l'esecuzione cominciata
puo proseguirsi contro gli eredi senza distinguere gli eredi puri e
semplici dagli eredi col beneficio dell'inventario, non ci pare che si
possa cosi facilmente sostenere l'opinione di coloro che negano ai
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