Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoriacomunale di Roma (Avv. Sergiacomi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 22, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1897), pp. 1239/1240-1245/1246Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23101838 .
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1239 PARTE PRIMA 1240
rarsi per anno in corso, di cui all'art. 1962 cod.
civ., quello nel quale avvenne la trascrizione del
l'avviso d'asta dell'esattore, o in mancanza quello
della trascrizione della sentenza di vendita.
Queste parole così chiare rivelano il concetto che
le ispirò, donde traspare che nessun diritto nuovo
fu introdotto, essendo già pria riconosciuto il pri
vilegio del tributo fondiario, e per i due anni, dal
l'art. 1962, e che la novella aggiunta, a metter fi
ne alle incertezze della interpretazione, talvolta
non sicura generatrice di diritti, ebbe il semplice e modesto intendimento di segnalare il punto, d'on
de il biennio avesse dovuto calcolarsi. Ritorna co
sì limpida la riprova della verità di quelli che fu
rori più su indicati come i caratteri essenziali di
una legge d'interpretazione, universalmente accet
tati nella dottrina, la coesistenza cioè delle due
leggi, la esclusione di qualsiasi nuovo diritto modi
ficatore, sotto qualunque forma, delle norme ante
riori.
Che alla stessa conclusione non può non perve
nirsi da una agevole e piana lettura dei lavori pre
paratori compiuti per la presentazione appunto di
questa legge del gennaio scorso, recante alcune mo
dificazioni alla legge sulla riscossione delle impo
ste, ove leggesi all'art. 65 l'aggiunta più su ri
ferita. Fu questa proposta dalla Commissione del
la Camera dei deputati, la quale, dopo di aver ri
cordato le disposizioni delle precedenti leggi e le
fluttuazioni della giurisprudenza sul punto contro
verso, ne esplicò le ragioni con queste parole: « Ora,
mantenuta la limitazione del privilegio quanto al
tempo, il privilegio deve potersi utilmente estrin
secare col credito: perciò la Commissione di accor
do col Ministero propone che si dica chiaramen
te che agli effetti della distribuzione del prezzo
degli immobili espropriati deve considerarsi per
anno in corso, di cui all'art. 1962 cod. civ., quel
lo nel quale avviene la trascrizione dell'avviso di
asta dell'esattore ». Nella relazione del Ministro al
Senato, ove egli illustra le ragioni delle due mo
dificazioni apportate da lui e dalla Commissione
parlamentare all'art. 65, è detto: «Non avea d'uo
po d'illifttrazione, la prima perchè puramente di
chiarativa, in perfetta rispondenza col senso della
disposizione in vigore; e la seconda, quella cioè
dell'anno in corso, nel concetto della Commissione
proponente era intesa a meglio ed efficacemente
garentire le ragioni privilegiate del tributo fondia
rio compromesse in parecchi casi da una avversa
giurisprudenza che si era venuta formando». Nè
diverso concetto offre la relazione dell'Ufficio cen
trale del Senato, che, accogliendo le aggiunte, con
brevi parole ricorda anch'esso il fluttuare della
giurisprudenza dannosa in parecchi casi all'eserci
zio del privilegio del tributo fondiario.
Che codesto concetto, giova il ripeterlo, surto
dalla naturale e chiara intuizione di quel che di
cesi stato di diritto, che intese di sottrarre alle
ambagi dei vari criteri d'interpretazione il ricono
seimento del sicuro esercizio del privilegio del tri
buto fondiario, illustrato nella modestia di questa
sua finalità dalle relazioni del Ministro e delle Com
missioni parlamentari, non è alterato dal titolo
della legge, recante modificazioni alla precedente leg
ge sulla riscossione dell'imposte, né dal considerare
che con questa, non l'art. 1962 cod. civ. siasi vo
luto interpretare, ma l'art. 65 della legge del 1871
pur modificato dall'altra dell'aprile 1882. Impe rocché in quanto al titolo in questa legge del gen naio furono, per alcune disposizioni di essa, intro
dotte vere e proprie modificazioni costituenti un
jus novum, già avvertito da altre magistrature,
ma per quel che peculiarmente riguarda l'art. 65,
come in modo esplicito per quelle dei frutti pen
denti ebbe a dichiararlo il Ministro nella sua re
lazione al Senato, l'uron solo scritte delle pure e
semplici disposizioni dichiarative. Ed in quanto
all'art. 1962, che costituisce il fondamento del pri
vilegio dello Stato pel tributo fondiario, per nul
la in quanto all'essenza ed alla durata innovato,
giova avvertire che rappresenta esso l'occasiono
fornita, pel manco di indicazione del termine, da
un lato al fluttuare della giurisprudenza, e dall'al
tro al bisogno di porvi un rimedio, e che è sem
pre sull'art. 65 della legge del 187!, modificato da
quella del 1882, che la interpretazione della novel
la legge è caduta. Il che mena con saldezza di con
vincimenti a proclamare la conclusione, che nes
sun diritto dei creditori o dello stesso esattore sia
stato innovato o modificato, quando le diverse mo
dificazioni della giurisprudenza nacquero appunto
dal silenzio della specifica indicazione del momen
to di decorrimento del biennio, e nell'art. 1962 e
nelle disposizioni di legge sulla riscossione delle im
poste. Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI ROMà. Udienza 31 luglio 1897; Pres. Da Orecchio, Est.
Natali: Banca d'Italia (Avv. Ola varino) c. Esat
toria comunale di Roma (Avv. Shrgiacomi).
Privilegio — Esazione delle Imposte — llecor
renza del blennio privilegiato — Leggo 3 8 gen
naio m97 — Kffetto retroattivo (Coti. CÌV., art.
1962; L. 21 gennaio 1897 nella riscossione delle
imposte dirette, art. 65).
La legge 21 gennaio 1897, importante modifica zioni alle norme per la riscossione delle imposte
dirette, è innovativa e non semplicemente inter
pretativa della precedente legge del 1871, e quin di non ha effetto retroattivo. (1)
Conseguentemente nelle esecuzioni immobiliari pro mosse sotto l'impero della legge precedente il bien
nio per cui l'esattore può esercitare il privilegio
attribuito all'imposta fondiaria decorre dall' anno
in cui ebbe luogo la trascrizione del precetto o
dell' avviso d'asta, e non già da quello in cui eb
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1241 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1242
be, luogo la trascrizione della sentenza di ven
dita, come dispone la nuova legge. (2).
La Corte, ecc. {Omissis). — Osserva che la Banca
appellante, abbandonate le eccezioni da essa pro
poste in primo grado, cambiato il sistema di di
fesa, assume in questa sede che l'art. 1962 cod. civ.
e la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle im
poste dirette non spiegano in alcuna guisa quale sia l'anno in corso e l'antecedente, ai quali si de
vono riferire i crediti pel tributo fondiario per cui
è concesso il privilegio di prelazione allo Stato e
allo esattore; che soltanto per interpretazione giu diziaria venne stabilito che l'anno in corso dovesse
intendersi quello della trascrizione del precetto im
mobiliare, ed in mancanza, l'altro in cui fu tra
scritto l'avviso d'asta esattoriale; che a riparare a tale lacuna della legge giunse opportuna la legge 21 gennaio 1897, n. 22, la quale all'art. 65 della
legge 20 aprile 1871 modificata, ha aggiunto il se
guente capoverso: «Agli effetti della distribuzione
del prezzo degli immobili espropriati, deve consi
derarsi per anno in corso di cui all'art. 1962 cod.
civ., quello nel quale avvenne la trascrizione del
l'avviso d'asta dell'esattore, ed in mancanza del
l'avviso d'asta la trascrizione della sentenza di
vendita ». E poiché il precetto immobiliare fu
trascritto il 10 dicembre 1890, e non esiste al
cun avviso d'asta esattoriale, e la trascrizione
della sentenza di vendita fu operata nel 1894, co
sì la Banca ne deduce che l'unico biennio privi
legiato sia quello 1893-94, per la ragione che la ci
tata legge 21 gennaio 1897 sia interpretativa e non
innovativa, e per ciò retroattiva sul passato, im
medesimandosi colle leggi anteriori interpretate. Per giungere a questa conclusione la Banca pro
pone un dilemma, dicendo che per attribuirsi alla
legge del 1897 il carattere di legge innovativa è
mestieri ritenere o che il legislatore abbia prece dentemente in altra disposizione fissato già l'anno
in corso in modo diverso da quello stabilito dal
l'odierno art. 65, ovvero che quando il legislatore dettava l'art. 1962 cod. civ. non avesse in mente
alcun punto di partenza per l'anno in corso per cui fosse necessaria una disposizione nuova che ren
desse possibile l'attuazione di quel privilegio. Quindi esclude la prima ipotesi come smentita dal fatto di non essersi mai in alcuna legge anteriore al 1897
spiegato quale fosse l'anno in corso in quistione. Chiama poi assurda la seconda ipotesi, non potendo ammettersi che allorquando il legislatore nell'art.
1962 parlava di anno in corso, non avesse in vi
sta una data che nel suo concetto indicasse il de
corso di quell'anno. Soltanto non lo dichiara, e
vedendo che il suo silenzio apriva l'adito ad in
terpretazioni diverse, volle togliere ogni dubbio
spiegando la sua intenzione con una interpretazione
autentica, affidata alla ripetuta legge.
La quistione, che si presenta per la prima volta
allo esame della Corte, indubbiamente è seria. Ma
dopo mature considerazioni, la Corte inclina a ri
solverla in senso contrario all'asserto della Banca.
Niun dubbio può esservi innanzitutto sui carat
teri della legge interpretativa. Essa non crea una
disposizione nuova, ma al dire di Ulpiano (L. 21,
55, § 1 e 2 Dig., qui testarli, facere possunt), non
dat sed datum significat. e in quanto spiega il
pensiero della legge anteriore, obbliga tanto per il
passato quanto per l'avvenire, rispetta e conferma
il diritto quesito in virtù di una legge male intesa e
male interpretata. La natura della legge interpre tativa è rispecchiata mirabilmente da Giustiniano
nella Novella 19, ove leggesi : ea quae per inter
pretationem adiiciuntur in illis obtinere debent in
quibus legibus interpretatis locus est.
E nella Novella 13, in princ. : quam interpreta tionern non in futuris tantummodo casibus, rerum
in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si
nostra lex ab initio cum interpretatione tali a no
bis promulgata fuisset ; con questo però, che l'in
terpretazione autentica non eserciti influenza sui
casi passati, decisi per accordo delle parti o con
giudicato divenuto irrevocabile.
Premesse queste nozioni generali, si è conside
rato che in virtù dell'art. 1962 cod. civ. il privi
legio a favore dello Stato (e per esso dell'esattore)
per i crediti del tributo fondiario dell'anno in corso
e dell'antecedente, è concesso non soltanto sugli im
mobili tutti del contribuente situati nel Comune,
ove il tributo si riscuote, ma altresì sui frutti, sui
Atti e le pigioni degli stessi immobili, senza pre
giudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati
dalla legge. Ivi, è vero, non è espresso quale sia
l'anno in corso, cui si riferisce la disposizione, ma
non per questo può seriamente affermarsi che vi
sia una lacuna, un vuoto, tale una ose urità da do
versi chiarire e spiegare per via d'interpretazione autentica.
Può all'uopo bastare l'interpretazione dottrinale de
sunta dal contesto della disposizione, dall'intenzione
del legislatore e dal coordinamento dell'art. 1962
cogli art. 2010 e 2085 dello stesso codice. Infatti
nell'art. 2010 è detto che l'iscrizione ipotecaria di
un capitale che produce interessi, se la misura di
questi vi è enunciata, serve per far collocare allo
stesso grado gl'interessi dovuti per le due annate
anteriori a quella in corso al giorno della trascri
zione del precetto fatta a nome dell'art. 2085, ol
tre agl'interessi successivi.
E per l'art. 2085, dalla data della trascrizione i
frutti dei beni indicati net precetto sono distri
buiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il de
bitore non può alienare i beni medesimi, nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudi ziale.
Ora, se con la trascrizione del precetto i beni del
debitore non possono essere da lui alienati, ed i
frutti sono immobilizzati coi fondi da esso colpiti;
(1-2) V. la sentenza contraria, che precede, della Corte d'appello di Napoli 31 luglio 1897, con i richiami in nota.
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1243 PARTE PRIMA 1244
se la trascrizione del precetto serve di norma per far collocare allo stesso grado ipotecario del capi
tale gì' interessi nella misura enunciata per le due
annate anteriori a quella in corso al giorno della
trascrizione medesima, è chiaro che l'anno in cor
so, di cui parla l'art. 1962, non può essere altro
che quello della trascrizione del precetto immobi
liare.
Il dissidio che sul principio si manifestò nella
dottrina e nella giurisprudenza, per riferire l'anno
in corso o al giorno dell'aggiudicazione od al pri
mo atto del giudizio di graduazione, non aveva ra
gione di essere, non potendosi attribuire alle pa
role dell'art. 1962 un significato diverso da quello
espresso nei ricordati art. 2010 e 2085, ed al le
gislatore una intenzione diversa. Una giurispru
denza ormai costante ribadisce questo postulato. La legge speciale 20 aprile 1871, modificata dalla
legge 2 aprile 1882, n. 674, e 14 aprile 1892, n.
189, coll'art. 49 dispone che dalla data della tra
scrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alie
nare nè i beni, nè i frutti, e ne rimane in posses
so come sequestratario giudiziale. Informandosi det
to art. 49 allo stesso concetto dell'art. 2085 cod.
civ., ha equiparato l'avviso d'asta esattoriale al pre
cetto immobiliare.
Dell'anno in corso e dell'antecedente, agli effetti
del privilegio, la suddetta legge fa cenno soltanto
nell'art. 43, ove si dice che l'esattore, per la ri
scossione dell'imposta dell'anno in corso e del pre
cedente, ha diritto di procedere sull'immobile pel
quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà
ed il possesso siano passati in persona diversa da
quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la
pubblicazione di esso.
Dunque per la fissazione dell'anno in corso, il cre
dito dello Stato per il tributo fondiario restava sotto
l'impero del diritto comune, e per esso doveva in
tendersi quello in corso al giorno della trascrizione
dell'avviso d'asta esattoriale.
Il citato art. 43 fu modificato dalla legge 21 gen naio 1897 nel senso di concedere all'esattore il di
ritto di procedere sull' immobile ivi contemplato,
quand'anche la proprietà ed il possesso sieno pas
sati « in qualunque modo » in persona diversa, com
prendendosi così anche l'aggiudicatario giudiziale che dalla giurisprudenza veniva escluso. Se non
che frequente è il caso in cui l'esattore trovi che
l'immobile per il quale la imposta è dovuta, sia
colpito da altro procedimento esecutivo ordinario
in virtù di trascrizione del precetto di pagare.
Ebbene, l'art. 65 della legge del 1871, modificata
dall'altra del 1882, dispone che l'esattore potrà pro cedere sopra i frutti pendenti del fondo compresi nel precetto trascritto, pel pagamento d'imposte ga rantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero
intimare al creditore che ha eseguito il pignora
monto, o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Dove
il creditore non adempia all'ingiunzione, l'esattore
resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già
iniziati, e li continuerà con le forme e con le norme
della predetta legge.
Questo articolo (salvo il capoverso aggiunto nella
legge 21 gennaio 1897) è stato modificato nell'in
ciso in cui si parlava di frutti pendenti, al quale sono state sostituite le parole «frutti naturali e
civili ».
Anche qui è rimarchevole che la legge speciale
parla di trascrizione del precetto in relazione ai
frutti dell'immobile per il pagamento delle impo ste garantite da privilegio, ciò che costituisce altro
argomento per ritenere che anche in virtù della leg
ge speciale l'anno in corso, cui si riferisce l'art. 43,
sia quello appunto della trascrizione dell'avviso di
asta equiparato al precetto immobiliare, ovvero
questo ultimo, quando l'avviso d'asta non esista.
Ma soffermandosi per poco su questo art. 65, in
dipendentemente dal capoverso aggiunto con la
legge del 1877, dato che, non ottemperando il cre
ditore alla ingiunzione di pagare, l'esattore ri
manesse surrogato di diritto negli atti esecutivi,
possono offrirsi due ipotesi, e cioè: o che l'esat
tore non avesse intimato e trascritto alcun avviso
d'asta, ovvero che l'avesse trascritto posteriormente
alla trascrizione del precetto immobiliare del cre
ditore istante al quale rimase surrogato.
In ambedue i casi non può esservi dubbio che
l'anno in corso, di cui parlano gli art. 1962 cod.
civ. e 43 della legge speciale, debba intendersi
quello della trascrizione del precetto immobiliare,
perchè una volta immobilizzati i frutti dei fondi in
virtù dell'art. 2085 a favore della massa dei cre
ditori, ed una volta posto il divieto al debitore di
alienare i beni colpiti dal precetto, non era più
operativo una seconda volta l'art. 49 della legge
speciale per produrre un effetto già noto.
La legge non poteva aver voluto che l'avviso di
asta posteriore distruggesse gli effetti del precetto anteriore in pregiudizio dei diritti quesiti. Questo
è chiaro, ed era pacifica la giurisprudenza, che in
detti due casi intendeva per anno in corso quello
della trascrizione del precotto immobiliare. Ma si
osservò che questa giurisprudenza, la quale non ri
solveva casi dubbi, sibbene applicava la legge con
una sana interpretazione, poneva in balia dei terzi,
con l'anticipare la intimazione e trascrizione del
precetto, di rendere illusorio e frustraneo il privi
legio dello Stato, e per esso dell'esattoria, per i cre
diti del tributo fondiario; d'onde ebbe origine la
legge recente 21 gennaio 1897, intestata: «Legge
che porta modificazioni a quella sulla riscossione
delle imposte dirette», e che tra le altre sostitui
sce all'art. 65 una disposizione nuova all'aggiunta del capoverso per il quale, per anno in corso di
cui all'art. 1962, deve considerarsi quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esatto
re ed in mancanza dell'avviso d'asta la trascrizione
della sentenza di vendita. In questo stato di cose la
Corte ritiene che la predetta legge sia innova
tiva e non semplicemente interpretativa. Essa è
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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
sopravvenuta non già per chiarire la legge pre
cedente, ma a complemento della legge spaciale del
1871, in seguito modificata nel fine di meglio assi
curare il ricupero dei crediti dello Stato per il tri
buto fondiario e l'esercizio del relativo privilegio. La legge nuova contiene disposizioni non eguali
alle anteriori, ma affatto diverse, in quanto da
queste ultime non era punto concesso il privilegio
per l'annata in corso e per la precedente al giorno
della trascrizione dell'avviso d'asta, quando era
stato iniziato il procedimento esecutivo ordinario
con la intimazione e trascrizione del precetto im
mobiliare, o, in mancanza di avviso d'asta, al giorno
della trascrizione della sentenza di vendita.
Una conferma è desunta dai precedenti legisla
tivi, imperocché il progetto ministeriale aveva per
iscopo di chiarire che l'esattore, rispetto all'immo
bile già sottoposto alla espropriazione in via ordi
naria, avesse facoltà di procedere esclusivamente
sui frutti naturali e civili di esso.
La Commissione parlamentare invece volle assi
curare in miglior modo il privilegio col calcolare
il biennio dalla trascrizione dell'avviso d'asta.
La Camera infine andò più oltre, completando il
nuovo capoverso col fissare l'anno in corso dalla
trascrizione della sentenza di vendita in mancanza
di avviso d'asta, come rilevasi dalla corrispondente relazione.
Per evitare poi ogni dubbio sulla natura della
nuova legge l'Ufficio centrale del Senato, assenziente
il Ministro, nella tornata 18 gennaio 1897 così si
esprimeva :
« Ci preme però confermare, per la importanza
grave che può avere in rapporto agli interessi dei
terzi, essere innovativa e non interpretativa la di
sposizione per la quale l'esattore, per la riscossione
della imposta dell'anno in corso e del precedente
anteriore alla vendita, acquista la facoltà di pro
cedere sullo immobile anche dopo la pubblica aggiu
dicazione a persona diversa dal debitore, ciò che è
contrario alla giurisprudenza pacifica della Corte
regolatrice di Roma. Tale facoltà il regolamento
dovrà convenientemeute disciplinare, perchè la leg
ge non acquisti carattere odioso e vessatorio, e l'ar
bitrio dell'esattore non sia sconfinato.
« Inoltre ci preme riaffermare che la nuova di
sposizione riguardo al significato delle parole anno
in corso, usate nell'art. 1962 cod. civ. nel deter
minare il privilegio concesso al tributo nella gra
duatoria del prezzo dell'immobile, non allarga i
vincoli del privilegio. « La modificazione, come è noto al Senato, con
siste in questo elle, contro la giurisprudenza sta
bilita dalle ripetute decisioni anche recentissime
della suprema Corte regolatrice di Roma, d'ora in
poi non si avrà più come anno in corso quello in
cui avviene la trascrizione del precetto immobi
liare, ma quello in cui avviene la trascrizione del
l'avviso d'asta dell'esattore o la trascrizione della
sentenza di vendita».
Si parla in dette dichiarazioni di « legge nuova
e di modificazioni », conformemente alla intestazio
ne della legge, tale essendo stata pure qualificata
espressamente quella dell'art. 65 nella relazione mi
nisteriale, con cui veniva presentato al Senato il
progetto modificato ed approvato dalla Camera dei
deputati, la quale modificazione si diceva introdotta
a meglio e più efficacemente garentire le ragioni
privilegiate del tributo fondiario, compromesse in
alcuni casi da un'avversa giurisprudenza.
Quindi trattasi di legge innovativa e non inter
pretativa, il quale concetto non è menomato dal
richiamo che la Commissione della Camera e l'Uffi
cio centrale del Senato e la relazione ministeriale
facevano della giurisprudenza contraria, perchè, co
me la giurisprudenza interpreta la legge in vigore, così la natura della legge stessa non deriva dalla
giurisprudenza, attingendo essa in sè stessa il pro
prio carattere.
D'onde la conseguenza che lo Stato e l'esattore
avevano un diritto quesito a far determinare il pri
vilegio dei loro crediti in relazione all'anno in corso
nel giorno della trascrizione del precetto immobi
liare intimato dalla Banca d'Italia, trascritto il 7
aprile 1891, e non già nel giorno della trascrizio
ne della sentenza di vendita 28 maggio 1894.
Lo stesso Ministro delle finanze, con nota-circo
lare 17 marzo 1897, per evitare equivoci in ordine
alla intelligenza di detta legge del 21 gennaio, im
partiva agli esattori le opportune istruzioni, signi
ficando ad essi ed ai ricevitori provinciali che le
nuove norme andavano in vigore quindici giorni
dopo la pubblicazione della legge stessa, e che da
detta epoca aveano l'obbligo di far valere nei con
grui casi le ragioni privilegiate del tributo nei ter
mini consentiti dagli art. 43 e 65. Nessun dubbio
perciò fin dai primi momenti si sollevò circa la
natura innovativa e non interpretativa della legge
preindicata.
Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. Udienza 21 settembre 18tf7; Pres. Santamauja-Ni
colini P. P., Est. Castagnaro; Cassa di rispar
mio di Milano (Avv. Schiavi) c. Fabbris Bella
vitis e altri.
Insediatone mobiliare — Domanda in separazio
ne — Rigetto — Esecuzione provvisoria (Cod.
proc. civ., art. 657, 658).
Nei giudizi di separazione di mobili pignorati la
sentenza che respinge la domanda in separazio
ne non può esser munita della clausola d'ese
cuzione provvisoria. (1)
(1) La questione è identica per le sentenze pronuncia te su domande in separazione nei giudizi di esecuzione
immobiliare (art. 704 cod. proc. ciy.) ed è molto contro
versa. V. da ultimo in senso contrario Cass. Roma 12
aprile 1894 {Foro it., 1894, I, 581, con nota di richiami);
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