+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est....

Date post: 11-Jan-2017
Category:
Upload: ngodieu
View: 221 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
5
Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Sergiacomi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 22, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1897), pp. 1239/1240-1245/1246 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23101838 . Accessed: 17/06/2014 07:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.203 on Tue, 17 Jun 2014 07:05:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Sergiacomi)

Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoriacomunale di Roma (Avv. Sergiacomi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 22, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1897), pp. 1239/1240-1245/1246Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23101838 .

Accessed: 17/06/2014 07:05

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.229.229.203 on Tue, 17 Jun 2014 07:05:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Sergiacomi)

1239 PARTE PRIMA 1240

rarsi per anno in corso, di cui all'art. 1962 cod.

civ., quello nel quale avvenne la trascrizione del

l'avviso d'asta dell'esattore, o in mancanza quello

della trascrizione della sentenza di vendita.

Queste parole così chiare rivelano il concetto che

le ispirò, donde traspare che nessun diritto nuovo

fu introdotto, essendo già pria riconosciuto il pri

vilegio del tributo fondiario, e per i due anni, dal

l'art. 1962, e che la novella aggiunta, a metter fi

ne alle incertezze della interpretazione, talvolta

non sicura generatrice di diritti, ebbe il semplice e modesto intendimento di segnalare il punto, d'on

de il biennio avesse dovuto calcolarsi. Ritorna co

sì limpida la riprova della verità di quelli che fu

rori più su indicati come i caratteri essenziali di

una legge d'interpretazione, universalmente accet

tati nella dottrina, la coesistenza cioè delle due

leggi, la esclusione di qualsiasi nuovo diritto modi

ficatore, sotto qualunque forma, delle norme ante

riori.

Che alla stessa conclusione non può non perve

nirsi da una agevole e piana lettura dei lavori pre

paratori compiuti per la presentazione appunto di

questa legge del gennaio scorso, recante alcune mo

dificazioni alla legge sulla riscossione delle impo

ste, ove leggesi all'art. 65 l'aggiunta più su ri

ferita. Fu questa proposta dalla Commissione del

la Camera dei deputati, la quale, dopo di aver ri

cordato le disposizioni delle precedenti leggi e le

fluttuazioni della giurisprudenza sul punto contro

verso, ne esplicò le ragioni con queste parole: « Ora,

mantenuta la limitazione del privilegio quanto al

tempo, il privilegio deve potersi utilmente estrin

secare col credito: perciò la Commissione di accor

do col Ministero propone che si dica chiaramen

te che agli effetti della distribuzione del prezzo

degli immobili espropriati deve considerarsi per

anno in corso, di cui all'art. 1962 cod. civ., quel

lo nel quale avviene la trascrizione dell'avviso di

asta dell'esattore ». Nella relazione del Ministro al

Senato, ove egli illustra le ragioni delle due mo

dificazioni apportate da lui e dalla Commissione

parlamentare all'art. 65, è detto: «Non avea d'uo

po d'illifttrazione, la prima perchè puramente di

chiarativa, in perfetta rispondenza col senso della

disposizione in vigore; e la seconda, quella cioè

dell'anno in corso, nel concetto della Commissione

proponente era intesa a meglio ed efficacemente

garentire le ragioni privilegiate del tributo fondia

rio compromesse in parecchi casi da una avversa

giurisprudenza che si era venuta formando». Nè

diverso concetto offre la relazione dell'Ufficio cen

trale del Senato, che, accogliendo le aggiunte, con

brevi parole ricorda anch'esso il fluttuare della

giurisprudenza dannosa in parecchi casi all'eserci

zio del privilegio del tributo fondiario.

Che codesto concetto, giova il ripeterlo, surto

dalla naturale e chiara intuizione di quel che di

cesi stato di diritto, che intese di sottrarre alle

ambagi dei vari criteri d'interpretazione il ricono

seimento del sicuro esercizio del privilegio del tri

buto fondiario, illustrato nella modestia di questa

sua finalità dalle relazioni del Ministro e delle Com

missioni parlamentari, non è alterato dal titolo

della legge, recante modificazioni alla precedente leg

ge sulla riscossione dell'imposte, né dal considerare

che con questa, non l'art. 1962 cod. civ. siasi vo

luto interpretare, ma l'art. 65 della legge del 1871

pur modificato dall'altra dell'aprile 1882. Impe rocché in quanto al titolo in questa legge del gen naio furono, per alcune disposizioni di essa, intro

dotte vere e proprie modificazioni costituenti un

jus novum, già avvertito da altre magistrature,

ma per quel che peculiarmente riguarda l'art. 65,

come in modo esplicito per quelle dei frutti pen

denti ebbe a dichiararlo il Ministro nella sua re

lazione al Senato, l'uron solo scritte delle pure e

semplici disposizioni dichiarative. Ed in quanto

all'art. 1962, che costituisce il fondamento del pri

vilegio dello Stato pel tributo fondiario, per nul

la in quanto all'essenza ed alla durata innovato,

giova avvertire che rappresenta esso l'occasiono

fornita, pel manco di indicazione del termine, da

un lato al fluttuare della giurisprudenza, e dall'al

tro al bisogno di porvi un rimedio, e che è sem

pre sull'art. 65 della legge del 187!, modificato da

quella del 1882, che la interpretazione della novel

la legge è caduta. Il che mena con saldezza di con

vincimenti a proclamare la conclusione, che nes

sun diritto dei creditori o dello stesso esattore sia

stato innovato o modificato, quando le diverse mo

dificazioni della giurisprudenza nacquero appunto

dal silenzio della specifica indicazione del momen

to di decorrimento del biennio, e nell'art. 1962 e

nelle disposizioni di legge sulla riscossione delle im

poste. Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ROMà. Udienza 31 luglio 1897; Pres. Da Orecchio, Est.

Natali: Banca d'Italia (Avv. Ola varino) c. Esat

toria comunale di Roma (Avv. Shrgiacomi).

Privilegio — Esazione delle Imposte — llecor

renza del blennio privilegiato — Leggo 3 8 gen

naio m97 — Kffetto retroattivo (Coti. CÌV., art.

1962; L. 21 gennaio 1897 nella riscossione delle

imposte dirette, art. 65).

La legge 21 gennaio 1897, importante modifica zioni alle norme per la riscossione delle imposte

dirette, è innovativa e non semplicemente inter

pretativa della precedente legge del 1871, e quin di non ha effetto retroattivo. (1)

Conseguentemente nelle esecuzioni immobiliari pro mosse sotto l'impero della legge precedente il bien

nio per cui l'esattore può esercitare il privilegio

attribuito all'imposta fondiaria decorre dall' anno

in cui ebbe luogo la trascrizione del precetto o

dell' avviso d'asta, e non già da quello in cui eb

This content downloaded from 91.229.229.203 on Tue, 17 Jun 2014 07:05:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Sergiacomi)

1241 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1242

be, luogo la trascrizione della sentenza di ven

dita, come dispone la nuova legge. (2).

La Corte, ecc. {Omissis). — Osserva che la Banca

appellante, abbandonate le eccezioni da essa pro

poste in primo grado, cambiato il sistema di di

fesa, assume in questa sede che l'art. 1962 cod. civ.

e la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle im

poste dirette non spiegano in alcuna guisa quale sia l'anno in corso e l'antecedente, ai quali si de

vono riferire i crediti pel tributo fondiario per cui

è concesso il privilegio di prelazione allo Stato e

allo esattore; che soltanto per interpretazione giu diziaria venne stabilito che l'anno in corso dovesse

intendersi quello della trascrizione del precetto im

mobiliare, ed in mancanza, l'altro in cui fu tra

scritto l'avviso d'asta esattoriale; che a riparare a tale lacuna della legge giunse opportuna la legge 21 gennaio 1897, n. 22, la quale all'art. 65 della

legge 20 aprile 1871 modificata, ha aggiunto il se

guente capoverso: «Agli effetti della distribuzione

del prezzo degli immobili espropriati, deve consi

derarsi per anno in corso di cui all'art. 1962 cod.

civ., quello nel quale avvenne la trascrizione del

l'avviso d'asta dell'esattore, ed in mancanza del

l'avviso d'asta la trascrizione della sentenza di

vendita ». E poiché il precetto immobiliare fu

trascritto il 10 dicembre 1890, e non esiste al

cun avviso d'asta esattoriale, e la trascrizione

della sentenza di vendita fu operata nel 1894, co

sì la Banca ne deduce che l'unico biennio privi

legiato sia quello 1893-94, per la ragione che la ci

tata legge 21 gennaio 1897 sia interpretativa e non

innovativa, e per ciò retroattiva sul passato, im

medesimandosi colle leggi anteriori interpretate. Per giungere a questa conclusione la Banca pro

pone un dilemma, dicendo che per attribuirsi alla

legge del 1897 il carattere di legge innovativa è

mestieri ritenere o che il legislatore abbia prece dentemente in altra disposizione fissato già l'anno

in corso in modo diverso da quello stabilito dal

l'odierno art. 65, ovvero che quando il legislatore dettava l'art. 1962 cod. civ. non avesse in mente

alcun punto di partenza per l'anno in corso per cui fosse necessaria una disposizione nuova che ren

desse possibile l'attuazione di quel privilegio. Quindi esclude la prima ipotesi come smentita dal fatto di non essersi mai in alcuna legge anteriore al 1897

spiegato quale fosse l'anno in corso in quistione. Chiama poi assurda la seconda ipotesi, non potendo ammettersi che allorquando il legislatore nell'art.

1962 parlava di anno in corso, non avesse in vi

sta una data che nel suo concetto indicasse il de

corso di quell'anno. Soltanto non lo dichiara, e

vedendo che il suo silenzio apriva l'adito ad in

terpretazioni diverse, volle togliere ogni dubbio

spiegando la sua intenzione con una interpretazione

autentica, affidata alla ripetuta legge.

La quistione, che si presenta per la prima volta

allo esame della Corte, indubbiamente è seria. Ma

dopo mature considerazioni, la Corte inclina a ri

solverla in senso contrario all'asserto della Banca.

Niun dubbio può esservi innanzitutto sui carat

teri della legge interpretativa. Essa non crea una

disposizione nuova, ma al dire di Ulpiano (L. 21,

55, § 1 e 2 Dig., qui testarli, facere possunt), non

dat sed datum significat. e in quanto spiega il

pensiero della legge anteriore, obbliga tanto per il

passato quanto per l'avvenire, rispetta e conferma

il diritto quesito in virtù di una legge male intesa e

male interpretata. La natura della legge interpre tativa è rispecchiata mirabilmente da Giustiniano

nella Novella 19, ove leggesi : ea quae per inter

pretationem adiiciuntur in illis obtinere debent in

quibus legibus interpretatis locus est.

E nella Novella 13, in princ. : quam interpreta tionern non in futuris tantummodo casibus, rerum

in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si

nostra lex ab initio cum interpretatione tali a no

bis promulgata fuisset ; con questo però, che l'in

terpretazione autentica non eserciti influenza sui

casi passati, decisi per accordo delle parti o con

giudicato divenuto irrevocabile.

Premesse queste nozioni generali, si è conside

rato che in virtù dell'art. 1962 cod. civ. il privi

legio a favore dello Stato (e per esso dell'esattore)

per i crediti del tributo fondiario dell'anno in corso

e dell'antecedente, è concesso non soltanto sugli im

mobili tutti del contribuente situati nel Comune,

ove il tributo si riscuote, ma altresì sui frutti, sui

Atti e le pigioni degli stessi immobili, senza pre

giudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati

dalla legge. Ivi, è vero, non è espresso quale sia

l'anno in corso, cui si riferisce la disposizione, ma

non per questo può seriamente affermarsi che vi

sia una lacuna, un vuoto, tale una ose urità da do

versi chiarire e spiegare per via d'interpretazione autentica.

Può all'uopo bastare l'interpretazione dottrinale de

sunta dal contesto della disposizione, dall'intenzione

del legislatore e dal coordinamento dell'art. 1962

cogli art. 2010 e 2085 dello stesso codice. Infatti

nell'art. 2010 è detto che l'iscrizione ipotecaria di

un capitale che produce interessi, se la misura di

questi vi è enunciata, serve per far collocare allo

stesso grado gl'interessi dovuti per le due annate

anteriori a quella in corso al giorno della trascri

zione del precetto fatta a nome dell'art. 2085, ol

tre agl'interessi successivi.

E per l'art. 2085, dalla data della trascrizione i

frutti dei beni indicati net precetto sono distri

buiti unitamente al prezzo degli stessi beni; il de

bitore non può alienare i beni medesimi, nè i frutti, e ne rimane in possesso come sequestratario giudi ziale.

Ora, se con la trascrizione del precetto i beni del

debitore non possono essere da lui alienati, ed i

frutti sono immobilizzati coi fondi da esso colpiti;

(1-2) V. la sentenza contraria, che precede, della Corte d'appello di Napoli 31 luglio 1897, con i richiami in nota.

This content downloaded from 91.229.229.203 on Tue, 17 Jun 2014 07:05:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Sergiacomi)

1243 PARTE PRIMA 1244

se la trascrizione del precetto serve di norma per far collocare allo stesso grado ipotecario del capi

tale gì' interessi nella misura enunciata per le due

annate anteriori a quella in corso al giorno della

trascrizione medesima, è chiaro che l'anno in cor

so, di cui parla l'art. 1962, non può essere altro

che quello della trascrizione del precetto immobi

liare.

Il dissidio che sul principio si manifestò nella

dottrina e nella giurisprudenza, per riferire l'anno

in corso o al giorno dell'aggiudicazione od al pri

mo atto del giudizio di graduazione, non aveva ra

gione di essere, non potendosi attribuire alle pa

role dell'art. 1962 un significato diverso da quello

espresso nei ricordati art. 2010 e 2085, ed al le

gislatore una intenzione diversa. Una giurispru

denza ormai costante ribadisce questo postulato. La legge speciale 20 aprile 1871, modificata dalla

legge 2 aprile 1882, n. 674, e 14 aprile 1892, n.

189, coll'art. 49 dispone che dalla data della tra

scrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alie

nare nè i beni, nè i frutti, e ne rimane in posses

so come sequestratario giudiziale. Informandosi det

to art. 49 allo stesso concetto dell'art. 2085 cod.

civ., ha equiparato l'avviso d'asta esattoriale al pre

cetto immobiliare.

Dell'anno in corso e dell'antecedente, agli effetti

del privilegio, la suddetta legge fa cenno soltanto

nell'art. 43, ove si dice che l'esattore, per la ri

scossione dell'imposta dell'anno in corso e del pre

cedente, ha diritto di procedere sull'immobile pel

quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà

ed il possesso siano passati in persona diversa da

quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la

pubblicazione di esso.

Dunque per la fissazione dell'anno in corso, il cre

dito dello Stato per il tributo fondiario restava sotto

l'impero del diritto comune, e per esso doveva in

tendersi quello in corso al giorno della trascrizione

dell'avviso d'asta esattoriale.

Il citato art. 43 fu modificato dalla legge 21 gen naio 1897 nel senso di concedere all'esattore il di

ritto di procedere sull' immobile ivi contemplato,

quand'anche la proprietà ed il possesso sieno pas

sati « in qualunque modo » in persona diversa, com

prendendosi così anche l'aggiudicatario giudiziale che dalla giurisprudenza veniva escluso. Se non

che frequente è il caso in cui l'esattore trovi che

l'immobile per il quale la imposta è dovuta, sia

colpito da altro procedimento esecutivo ordinario

in virtù di trascrizione del precetto di pagare.

Ebbene, l'art. 65 della legge del 1871, modificata

dall'altra del 1882, dispone che l'esattore potrà pro cedere sopra i frutti pendenti del fondo compresi nel precetto trascritto, pel pagamento d'imposte ga rantite da privilegio sui frutti medesimi, ovvero

intimare al creditore che ha eseguito il pignora

monto, o fatto il precetto, che paghi l'imposta. Dove

il creditore non adempia all'ingiunzione, l'esattore

resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già

iniziati, e li continuerà con le forme e con le norme

della predetta legge.

Questo articolo (salvo il capoverso aggiunto nella

legge 21 gennaio 1897) è stato modificato nell'in

ciso in cui si parlava di frutti pendenti, al quale sono state sostituite le parole «frutti naturali e

civili ».

Anche qui è rimarchevole che la legge speciale

parla di trascrizione del precetto in relazione ai

frutti dell'immobile per il pagamento delle impo ste garantite da privilegio, ciò che costituisce altro

argomento per ritenere che anche in virtù della leg

ge speciale l'anno in corso, cui si riferisce l'art. 43,

sia quello appunto della trascrizione dell'avviso di

asta equiparato al precetto immobiliare, ovvero

questo ultimo, quando l'avviso d'asta non esista.

Ma soffermandosi per poco su questo art. 65, in

dipendentemente dal capoverso aggiunto con la

legge del 1877, dato che, non ottemperando il cre

ditore alla ingiunzione di pagare, l'esattore ri

manesse surrogato di diritto negli atti esecutivi,

possono offrirsi due ipotesi, e cioè: o che l'esat

tore non avesse intimato e trascritto alcun avviso

d'asta, ovvero che l'avesse trascritto posteriormente

alla trascrizione del precetto immobiliare del cre

ditore istante al quale rimase surrogato.

In ambedue i casi non può esservi dubbio che

l'anno in corso, di cui parlano gli art. 1962 cod.

civ. e 43 della legge speciale, debba intendersi

quello della trascrizione del precetto immobiliare,

perchè una volta immobilizzati i frutti dei fondi in

virtù dell'art. 2085 a favore della massa dei cre

ditori, ed una volta posto il divieto al debitore di

alienare i beni colpiti dal precetto, non era più

operativo una seconda volta l'art. 49 della legge

speciale per produrre un effetto già noto.

La legge non poteva aver voluto che l'avviso di

asta posteriore distruggesse gli effetti del precetto anteriore in pregiudizio dei diritti quesiti. Questo

è chiaro, ed era pacifica la giurisprudenza, che in

detti due casi intendeva per anno in corso quello

della trascrizione del precotto immobiliare. Ma si

osservò che questa giurisprudenza, la quale non ri

solveva casi dubbi, sibbene applicava la legge con

una sana interpretazione, poneva in balia dei terzi,

con l'anticipare la intimazione e trascrizione del

precetto, di rendere illusorio e frustraneo il privi

legio dello Stato, e per esso dell'esattoria, per i cre

diti del tributo fondiario; d'onde ebbe origine la

legge recente 21 gennaio 1897, intestata: «Legge

che porta modificazioni a quella sulla riscossione

delle imposte dirette», e che tra le altre sostitui

sce all'art. 65 una disposizione nuova all'aggiunta del capoverso per il quale, per anno in corso di

cui all'art. 1962, deve considerarsi quello nel quale avviene la trascrizione dell'avviso d'asta dell'esatto

re ed in mancanza dell'avviso d'asta la trascrizione

della sentenza di vendita. In questo stato di cose la

Corte ritiene che la predetta legge sia innova

tiva e non semplicemente interpretativa. Essa è

This content downloaded from 91.229.229.203 on Tue, 17 Jun 2014 07:05:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 31 luglio 1897; Pres. De Crecchio, Est. Natali: Banca d'Italia (Avv. Clavarino) c. Esattoria comunale di Roma (Avv. Sergiacomi)

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

sopravvenuta non già per chiarire la legge pre

cedente, ma a complemento della legge spaciale del

1871, in seguito modificata nel fine di meglio assi

curare il ricupero dei crediti dello Stato per il tri

buto fondiario e l'esercizio del relativo privilegio. La legge nuova contiene disposizioni non eguali

alle anteriori, ma affatto diverse, in quanto da

queste ultime non era punto concesso il privilegio

per l'annata in corso e per la precedente al giorno

della trascrizione dell'avviso d'asta, quando era

stato iniziato il procedimento esecutivo ordinario

con la intimazione e trascrizione del precetto im

mobiliare, o, in mancanza di avviso d'asta, al giorno

della trascrizione della sentenza di vendita.

Una conferma è desunta dai precedenti legisla

tivi, imperocché il progetto ministeriale aveva per

iscopo di chiarire che l'esattore, rispetto all'immo

bile già sottoposto alla espropriazione in via ordi

naria, avesse facoltà di procedere esclusivamente

sui frutti naturali e civili di esso.

La Commissione parlamentare invece volle assi

curare in miglior modo il privilegio col calcolare

il biennio dalla trascrizione dell'avviso d'asta.

La Camera infine andò più oltre, completando il

nuovo capoverso col fissare l'anno in corso dalla

trascrizione della sentenza di vendita in mancanza

di avviso d'asta, come rilevasi dalla corrispondente relazione.

Per evitare poi ogni dubbio sulla natura della

nuova legge l'Ufficio centrale del Senato, assenziente

il Ministro, nella tornata 18 gennaio 1897 così si

esprimeva :

« Ci preme però confermare, per la importanza

grave che può avere in rapporto agli interessi dei

terzi, essere innovativa e non interpretativa la di

sposizione per la quale l'esattore, per la riscossione

della imposta dell'anno in corso e del precedente

anteriore alla vendita, acquista la facoltà di pro

cedere sullo immobile anche dopo la pubblica aggiu

dicazione a persona diversa dal debitore, ciò che è

contrario alla giurisprudenza pacifica della Corte

regolatrice di Roma. Tale facoltà il regolamento

dovrà convenientemeute disciplinare, perchè la leg

ge non acquisti carattere odioso e vessatorio, e l'ar

bitrio dell'esattore non sia sconfinato.

« Inoltre ci preme riaffermare che la nuova di

sposizione riguardo al significato delle parole anno

in corso, usate nell'art. 1962 cod. civ. nel deter

minare il privilegio concesso al tributo nella gra

duatoria del prezzo dell'immobile, non allarga i

vincoli del privilegio. « La modificazione, come è noto al Senato, con

siste in questo elle, contro la giurisprudenza sta

bilita dalle ripetute decisioni anche recentissime

della suprema Corte regolatrice di Roma, d'ora in

poi non si avrà più come anno in corso quello in

cui avviene la trascrizione del precetto immobi

liare, ma quello in cui avviene la trascrizione del

l'avviso d'asta dell'esattore o la trascrizione della

sentenza di vendita».

Si parla in dette dichiarazioni di « legge nuova

e di modificazioni », conformemente alla intestazio

ne della legge, tale essendo stata pure qualificata

espressamente quella dell'art. 65 nella relazione mi

nisteriale, con cui veniva presentato al Senato il

progetto modificato ed approvato dalla Camera dei

deputati, la quale modificazione si diceva introdotta

a meglio e più efficacemente garentire le ragioni

privilegiate del tributo fondiario, compromesse in

alcuni casi da un'avversa giurisprudenza.

Quindi trattasi di legge innovativa e non inter

pretativa, il quale concetto non è menomato dal

richiamo che la Commissione della Camera e l'Uffi

cio centrale del Senato e la relazione ministeriale

facevano della giurisprudenza contraria, perchè, co

me la giurisprudenza interpreta la legge in vigore, così la natura della legge stessa non deriva dalla

giurisprudenza, attingendo essa in sè stessa il pro

prio carattere.

D'onde la conseguenza che lo Stato e l'esattore

avevano un diritto quesito a far determinare il pri

vilegio dei loro crediti in relazione all'anno in corso

nel giorno della trascrizione del precetto immobi

liare intimato dalla Banca d'Italia, trascritto il 7

aprile 1891, e non già nel giorno della trascrizio

ne della sentenza di vendita 28 maggio 1894.

Lo stesso Ministro delle finanze, con nota-circo

lare 17 marzo 1897, per evitare equivoci in ordine

alla intelligenza di detta legge del 21 gennaio, im

partiva agli esattori le opportune istruzioni, signi

ficando ad essi ed ai ricevitori provinciali che le

nuove norme andavano in vigore quindici giorni

dopo la pubblicazione della legge stessa, e che da

detta epoca aveano l'obbligo di far valere nei con

grui casi le ragioni privilegiate del tributo nei ter

mini consentiti dagli art. 43 e 65. Nessun dubbio

perciò fin dai primi momenti si sollevò circa la

natura innovativa e non interpretativa della legge

preindicata.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. Udienza 21 settembre 18tf7; Pres. Santamauja-Ni

colini P. P., Est. Castagnaro; Cassa di rispar

mio di Milano (Avv. Schiavi) c. Fabbris Bella

vitis e altri.

Insediatone mobiliare — Domanda in separazio

ne — Rigetto — Esecuzione provvisoria (Cod.

proc. civ., art. 657, 658).

Nei giudizi di separazione di mobili pignorati la

sentenza che respinge la domanda in separazio

ne non può esser munita della clausola d'ese

cuzione provvisoria. (1)

(1) La questione è identica per le sentenze pronuncia te su domande in separazione nei giudizi di esecuzione

immobiliare (art. 704 cod. proc. ciy.) ed è molto contro

versa. V. da ultimo in senso contrario Cass. Roma 12

aprile 1894 {Foro it., 1894, I, 581, con nota di richiami);

This content downloaded from 91.229.229.203 on Tue, 17 Jun 2014 07:05:23 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended