+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est....

Date post: 12-Jan-2017
Category:
Upload: hoangquynh
View: 220 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
3
Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est. Orilia; Marsili, Chiesa-Bini (Avv. De Dominicis, Caroselli) c. Vernesi (Avv. Ferreri) e Fabiani Source: Il Foro Italiano, Vol. 18, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1893), pp. 803/804-805/806 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23097777 . Accessed: 18/06/2014 03:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 18 Jun 2014 03:42:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est. Orilia; Marsili, Chiesa-Bini (Avv. De Dominicis, Caroselli) c. Vernesi (Avv. Ferreri)

Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est. Orilia; Marsili, Chiesa-Bini (Avv. De Dominicis,Caroselli) c. Vernesi (Avv. Ferreri) e FabianiSource: Il Foro Italiano, Vol. 18, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1893), pp. 803/804-805/806Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23097777 .

Accessed: 18/06/2014 03:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 18 Jun 2014 03:42:33 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est. Orilia; Marsili, Chiesa-Bini (Avv. De Dominicis, Caroselli) c. Vernesi (Avv. Ferreri)

803 PARTE PRIMA

obiettare che nel caso si deve riconoscere che vi

era un'impossibilità di procurarsi la prova scritta.

Si vorrebbe dire in sostanza che qui si tratta di

una promessa che è opera di una parte sola, sen

za che la medesima abbia radice in un qualche ac

cordo d'elle parti di cui si potesse far constare con

scritto.

Comunque siasi, ad ogni modo una ragione vale

sempre per tutte e rende inutile il più oltre sof

fermarsi su questo terreno della prova testimonia

le. Conviene che il fiduciario non solo dichiari la

fiducia od anche prometta di eseguirla, ma che for

nisca egli stesso spontaneamente la prova provata

della sua 'lichiarazione od anche della sua pro

messa di eseguire la fiducia; l'art. 829 dichiara che

non è ammessa alcunn prova, e quindi vieta ogni

prova tanto diretta che indiretta e cosi anche la

prova testimoniale della confessione o della pro messa con cui si verrebbe a fare entrare dalla fi

nestra ciò che l'articolo ha cacciato dalla porta.

Ecco perchè la prova deve risultare per iscritto

spontaneamente emanante dallo stesso fiduciario;

allora si avrà la spontanea dichiarazione o la spon

tanea promessa da lui stesso provata e sanzionata

per cui potrà essere costretto ad eseguirla.

Ma ogni prova che voglia dare il pretendente di

verbale dichiarazione o promessa, ogni prova non

precostituita della medesima, non può venire ac

colta, ostandovi l'art. 829, la cui disposizione sa

rebbe illusa so per questa via indiretta si venisse

a dare la prova della fiducia. Non è quindi nem

meno il caso di fare la distinzione fra la prova te

stimoniale di fatti materiali e di fatti giuridici; in

questa materia delle fiducie essendo vietata ogni

prova non precostituita della relativa dichiarazione

o promessa del fiduciario che riuscirebbe alla prova

della fiducia stessa, la prova testimoniale è esclusa

tanto pei fatti materiali da cui si volessero trarre

delle induzioni, che pei fatti giuridici; è esclusa

ogni prova diretta o indiretta, perchè riuscirebbe

sempre prova della fiducia medesima.

Dopo ciò sarebbe superfluo l'occuparsi anche dei

capitoli nono e decimo. (Omissis). Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ROMA.

Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est. Orilia;

Marsili, Chiesa-Bini (Avv. De Dominicis, Carosel

li) e. Vernesi (Avv. Ferreri) e Fabiani.

ILocazione — Uiiivei»salit}\ di mobili — Farina

eia — Facolià dèi conduttore — Obblighi del

locatore — Pignoramento delle cose locate

(Cod. eiv., art. 1575, 1585, 1732; cod. proc. civ.,

art. 647).

Possesso — Universalità di mobili — Equiva

lenza al titolo (Cod. civ., art. 707).

I medicinali d'una farmacia costituiscono un'uni

versalità di mobili, che sebbene distinti, sono co

sì stretti da un nesso ideale, da formare un tut

to unico ed identico con effetto continuativo,

malgrado il cambiamento successivo delle cose

singole che lo compongono, fi) Nella locazione di una universalità di mobili il

conduttore ha facoltà di alienare le singole cose, salvo l'obbligo di surrogarle con altre che val

gano a reintegrare l'universalità. (1)

Quindi, se il conduttore per reintegrare l'univer

salità delle cose contrae debiti, il locatore, come

mandante, deve risponderne ; e non pub opporsi con giudizio di separazione al pignoramento che

i creditori facciano sull'universalità delle cose

locate.. (3) Anche per le universalità di cose mobili vige il

principio che il possesso vale titolo. (4)

La Corte, ecc. (Omissis) - La privata scrittura

del 5 novembre 1874 contiene due convenzioni re

lative al capitale mobiliare esistente nella farma

cia di via Urbana n. 12, trasferita poi al n. lo e quin di al n. 141 della stessa strada; e, cioè, il trasferi

mento di proprietà dal Viviani nel Chiesa-Bini pel

prezzo che sarebbe stato determinato dal perito Sil

vestri, e la locazione dello stesso capitale concessa

dal Chiesa-Bini al Viviani per la corrisposta di L.

40 al mese. In questa duplice convenzione la ve

dova Chiesa-Bini ha fondato la sua domanda in se

parazione dei mobili e medicinali pignorati da Ver

nesi. Essa sostiene che l'oggetto del contratto sia

una universalità di cose; le quali, sebbene tra loro

distinte, pure, essendo soggette allo stesso nome

« farmacia », sono cos'i strette da un nesso ideale,

da formare un tutto unico ed identico con effetti

continuativi, malgrado il cambiamento successivo

delle cose sìngole che lo compongono.

La Corte non dissente, come non dissentì il Tri

bunale, da questo concetto. Non vale obbiettare

che per leggi proibitive del tempo l'esercizio della

farmacia appartenga al Viviani; in quanto che le

leggi medesime non impedivano, nè potevano im

pedire che la proprietà delle cose, le quali sotto

qualunque nome si aggruppavano, appartenesse a

persona diversa dallo esercente; e quindi la uni

versitas rerum componente la farmacia esercitata

dal Viviani ben poteva appartenere al Chiesa-Bini

(Omissis). La Corte ha ritenuto che, ammesso pure il con

cetto deU'universitas, ancorché ampliato a tutto il

(1-3) Sulla dibattuta e delicata questione relativa alla

proprietà e alla disponibilità dello merci di un negozio da to in locazione o in usufrutto, rammentiamo da ultimo la sentenza della Corte d'appello di Milano 26 febbraio 1889

(Foro it., 1889, I, 825), rimandando per un più accurato stu dio sui vari punti della questione, e precipuamente sul di

ritto del conduttore rispetto alle cose locate e sul concetto della universalità di mobili, alle note dei nostri collabora tori. V. Scialoja L. Mortara e C. Vivantk (Foro it.., 1888, I, 705; 1885, I, 805; 1888, I, 940) e alle relative sentenzo da essi

annotato, nonché alla molta e varia giurisprudenza ivi ri

chiamata. V. pure App. Milano 11 febbraio 1890 (Foro it., Eep. 1890, voce Usufrutto, n. 3-5).

(4) V. nello stesso senso App. Bologna 8 giugno 1888 (Fo ro it., 1888, I, 940) con la nota sovra citata del p rof. Vivante.

This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 18 Jun 2014 03:42:33 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 4 maggio 1893; Pres. Dei Bei, Est. Orilia; Marsili, Chiesa-Bini (Avv. De Dominicis, Caroselli) c. Vernesi (Avv. Ferreri)

GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

capitale caduto sotto il pignoramento del Vernesi,

e cosi senza le limitazioni vagheggiate dal Tribu

nale, la posizione giuridica dei Chiesa-Bini, non

ostante tutte queste concessioni, non ne venga

migliorata. Difatti, il Chiesa-Bini, con la locazio

ne del 1874, pur rimanendo proprietario della uni

versitas rerum componente la farmacia già del Vi

viani, ne concedeva allo stesso l'uso ed il godimento.

La Corte non va lino al punto di ritenere che, trat

tandosi di cose fungibili, l'uso ed il godimento equi

valgano alla proprietà delle cose singole, con l'ob

bligo di surrogare merci e generi nuovi a quelli che

si consumano, perchè il concetto della proprietà nel

conduttore potrebbe parer ripugnante al fondamen

to del contratto di locazione, che è semplicemente

di godimento; opina però, confortata dalla autorità

della nostra Corte regolatrice (sentenza 24 novem

bre 1882; Foro it., 1883, I, 705), che nell'atto della

locazione il conduttore riceva il mandato dal loca

tore di alienare i generi e le merci componenti la

universitas, come procuratore in rem propriam,

fermo l'obbligo della surrogazione. Difatti, senza

il mandato di vendere, il Viviani non avrebbe po

tuto esercitare la farmacia; e senza quello di com

prare, non avrebbe potuto reintegrare la universi

tas che a suo tempo doveva restituire ai Chiesa

Bini. Ciò posto, la quistione è decisa testualmente

dall'art. 1732 cod. civ., dettato espressamente pei*

regolare i rapporti del mandante verso i terzi, nel

quale è detto che il mandante è tenuto ad esegui»

re le obbligazioni contratte dal mandatario secon

do le facoltà che gli ha dato.

Nessuno potrebbe mettere in dubbio che i debiti

contratti dal Viviani, sia pure solidalmente col Fa

biani, si formassero appunto per reintegrare la far

macia nel suo insieme, e quindi siano nei limiti

delle facoltà ricevute, e così facciano carico al

mandante, che è tenuto direttamente ad eseguirle.

Se è così, vien meno ai Chiesa-Bini ogni buon fon

damento per sostenersi nella domanda di separa

zione.

Né si dica che il Vernesi avrebbe dovuto proce

dere a giudizio di cognizione anche in confronto

dei Chiesa-Bini prima di passare ad atti esecutivi

in loro danno; imperocché la osservazione potreb

be avere il suo valore se il Vernesi avesse pigno

rato beni in possesso dei Chiesa-Bini, e non già

quelli trovati in possesso dei suoi diretti debitori,

già condannati con sentenza definitiva. La regola

« universitas iuris possideri nequit », che ha ispirato

l'ultima parte delio art. 707, non si applica alle

universalità di fatto, per le quali continua ad avere

vigore la regola che in fatto di mobili il possesso

vale per titolo. 11 Vernesi aveva nella farmacia

in Via Urbana n. 15, che era sotto la Ditta Fal

ciani e Viviani, trovato effettivamente Virginio Fa

biani e Costantino Viviani, ed era autorizzato dal

l'art. 707 a crederli i veri proprietari. Se avesse

fatto indagini ulteriori, avrebbe saputo che Fabia

ni e Viviani erano soci con contratto regolarmente

trascritto, senza però riuscire a scoprire l'ombra

dei Chiesa-Bini che lasciavano a Viviani e socio

l'uso, il godimento, il possesso, la Ditta. 11 Ver

nesi contrattò con quei due legittimamente, conside

rando come loro proprie le cose mobili di cui li vide

in possesso. Se riuscisse ai Chiesa-Bini sottrarre

al credito i mobili che non han pagato nè diretta

mente nò per mezzo del mandatario cui avevano

dato incarico di pagarli, sarebbe aperto il più lar

go campo alle frodi, con danno irreparabile del

commercio e con offesa evidente della buona fede.

In conseguenza ai Chiesa Bini deve essere vietato

ogni reclamo. Nè essi ne soffriranno; imperocché

hanno sempre il diritto di costringere il Viviani

a reintegrare la universitan che gli affidarono. Se

poi l'azione che spiegheranno contro questo ultimo

non darà buoni risultati, la colpa sarà dell'inadem

piente, imputabile sotto altro aspetto anche agli

stessi Chiesa-Bini, che stabilirono una convenzione

a vita con chi non offriva garanzie sufficienti.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI TORINO.

Udienza 2 dicembre 1892; Pres. ed est. Skcco-Suau

do P. P.; Fine (Aw, Benso) c. Pron (Aw. Tkbp

piè)

I4jh«ciizìoii« immobiliare — Precetto — Opposi

zione Forma — Vermine — Buffetto (Coti.

proc. civ., art. 660). §2sec(izionc immobiliare —- Irretii (lei debitore

— Titolo esecutivo — Notificazione omessa —

Notizia del titolo — Protesto «li effetto cam

biario — Nullità sanata (Ood. proc. civ., art. 560).

L'opposizione a precetto immobiliare proposta nel

termine di 30 giorni, di cui all'art. 660 cod.

proc. civ., è ammessibile, ma non sospende l'ese

cuzione. (I)

Dessa è proponibile in via di eccezione contro la

istanza di autorizzazione alla vendita. (2)

Trattandosi di esecuzione immobiliare contro l'ere

de, la notificazione del titolo esecutivo deve pre

cedere di cinque giorni quella del precetto, anche

se trattasi di cambiale scaduta dopo la morte

del debitore originario. (3)

La notificazione preventiva dev'esser fatta dal

l'usciere, e non può supplirsi dalla notizia del ti

tolo esecutivo che l'erede abbia altrimenti, avuta

ne dalprotesto della cambiale, in ispecie se levato

al domicilio dell' originario debitore senza nep

pure nominarsi l'erede. (4)

La nullità derivante dall'omessa notificazione pre

ventiva del titolo esecutivo all'erede non e sanata

daldecorso di tempo considerevole primadella ci

tazione per l'autorizzazione alla vendita.

(L-2) Nella giurisprudenza si distingue tra le opposizioni di forma e queLle di merito ; le prime soltanto debbono pro

! porsi, sotto pena di decadenza, nel termine prescritto dal"

I l'art. 660 (Y. Cass. Roma 4 maggio 1891, Foro itRep. 1891

This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 18 Jun 2014 03:42:33 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended